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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB MO EL - Presidente
Dott. AN VA - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 2273/2025
TRA
ELL'AMMINISTRATORE Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CARLO Parte_2 P.IVA_1
PORTA N. 9 22053 LECCO presso lo studio dell'avv. CONSOLONI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOSCHENI MASSIMO
( ) VIA CARLO PORTA N. 9 22053 LECCO;
C.F._1
IN PROPRIO (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA CARLO PORTA N. 9 22053 LECCO presso lo studio dell'avv. CONSOLONI
FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOSCHENI
MASSIMO ) VIA CARLO PORTA N. 9 22053 LECCO;
C.F._1
RECLAMANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CAIROLI, 60 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. VALAGUSSA GIULIANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
1 R.G. N. 2273/2025
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. Parte_1
RECLAMATI
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DEI RECLAMANTI:
Che la Corte d'Appello adita voglia, in accoglimento del presente reclamo e sulla base delle eccezioni e delle deduzioni di cui nella parte narrativa del presente atto, e della memoria prodotta quale Doc. 14, revocare Sentenza n. 9/2025 del 27/6/2025 Cron. 147/2025, Rep. 9/2025 del
30/6/2025, RG 6-1/2025 Proc. Un., comunicata il 30/6/2025, con la quale il Tribunale di Sondrio dichiara l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (C.F./P.I. Parte_1
) con sede legale in Colorina (SO) Via Provinciale 183, nominando GD la Dr.ssa P.IVA_1 [...]
e Curatore il Dr. con ogni conseguente statuizione di rito. Persona_1 Persona_2
In via istruttoria
Disporsi solo occorrendo C.t.u. intesa all'accertamento della consistenza patrimoniale e della solvibilità di e di Parte_1 Controparte_2
NELL'INTERESSE del Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni altra richiesta, istanza ed eccezione avversaria, dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondato il reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Sondrio n.9/2025 disponendone l'integrale rigetto.
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite da porre a carico dei reclamanti a sensi dell'art.51, co 15 C.C.I.I. e/o ex art. 96, 1 co e/o 2 co c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di
Sondrio, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di sulla base di Parte_1 un'istanza presentata dal il quale si è dichiarato creditore dell'istanziata per Controparte_1
€ 1.034.038,39.
2 R.G. N. 2273/2025
Il ha dedotto di vantare crediti nei confronti della società istanziata a titolo di canone di CP_1 concessione per estrazione mineraria, nella misura di € 402.547,68 per crediti portati in titoli esecutivi giudiziali, e di € 631.490,71 per canoni maturati successivamente alla formazione dei titoli esecutivi, e attinenti ad annualità successive.
Nel corso del procedimento davanti al tribunale, la società istanziata ha contestato la sussistenza dei crediti non portati in titoli esecutivi (canoni maturati dal 2017 al 2024), deducendo che gli stessi sono contestati, e non possono ritenersi coperti da giudicato implicito solo perché le contestazioni mosse da sono state disattese nel corso dei procedimenti giudiziali relativi alle Parte_1 annualità precedenti. Ha altresì contestato la correttezza dei conteggi relativi alle richieste di pagamento dei titoli esecutivi, lamentandone l'erroneità.
In ogni caso, nel corso del procedimento, ha pagato al istante l'importo di € Parte_1 CP_1
303.057,56, a parziale soddisfo dei crediti portati in titoli esecutivi.
In base a questa circostanza (il pagamento dei crediti non contestati o contestabili), ed in base al fatto che il mancato pagamento di crediti contestati non potrebbe ritenersi indice di insolvenza, ha contrastato sotto questo profilo la sussistenza degli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale. Quanto all'insolvenza, infatti, ha dedotto che la società non ha altri debiti se non quelli nei confronti del contestati. Inoltre, dagli stessi bilanci risulterebbero crediti rilevanti nei CP_1 confronti della controllante DO LA s.p.a., crediti di gran lunga superiori ai debiti portati in bilancio.
Il tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, così argomentando:
- Sulla base di una sommaria delibazione incidentale, i crediti contestati da Parte_1 devono ritenersi sussistenti, anche in ragione della genericità della contestazione e del fatto che per lo più viene dedotto che i calcoli sono errati, ma non che non sussiste la ragione di credito;
- L'insolvenza deve ritersi sussistente, in quanto risulta che non sia in grado di Parte_1 adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'entità e la ricorrenza degli inadempimenti nei confronti del ed altresì stante l'esito negativo per incapienza CP_1 dell'azione esecutiva intentata dal (da cui risulta che le disponibilità liquide della CP_1 società ammontano unicamente ad € 2.297,15). Quanto al credito nei confronti della controllante, presente nei bilanci, non risulta che la società si sia mai attivata per riscuotere questo credito, seppure risalente, e dunque deve ritenersi che si tratti di credito non liquido né esigibile e dunque non nella disponibilità della società.
Il reclamo:
ha proposto reclamo, riproponendo le difese articolate davanti al tribunale, in Parte_1 particolare:
3 R.G. N. 2273/2025
1) Erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto, sulla base del sommario accertamento incidentale effettuato, che la contestazione dei crediti avanzati dal sia pretestuosa, CP_1 quando per contro la contestazione relativa al conteggio degli interessi sarebbe del tutto fondata, e mancherebbe altresì qualsivoglia accertamento giudiziale sul credito relativo ai canoni successivi al 2017. Relativamente agli stessi, non vi sarebbero ragioni di credito, dato che il sottosuolo si è esaurito da tempo, e dunque nulla deve ritenersi dovuto a titolo di canoni di concessione per la coltivazione della cava. Anche il calcolo del quantum sarebbe del tutto arbitrario da parte del CP_1
2) Erroneamente sarebbe stato ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, quando per contro non sarebbe emersa alcuna situazione strutturale, e non transitoria, di incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni. La società sarebbe sana e solida, dato che svolge regolarmente la propria attività imprenditoriale, senza debiti nei confronti del fisco o degli enti previdenziali.
L'attivo patrimoniale costituito dal credito nei confronti della controllante sarebbe consistente, e l'esistenza di tale credito risulta attestata dalla dichiarazione di Parte_2
, che ha dichiarato sussistente il debito della (società ampiamente solvibile) nei
[...] CP_2 confronti della controllata. Il tribunale avrebbe accertato la sussistenza dello stato di insolvenza solo con riguardo all'entità di un credito nei confronti del credito che CP_1 per contro è ampiamente contestato, non solo nel quantum, ma anche nell'an.
A riprova di ciò, ha riferito che la controllante DO AZ s.p.a., dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ha rimesso nelle casse della curatela l'importo di € 2.000.000,00, a pagamento del proprio debito nei confronti della
. Parte_1
Si è costituito il contestando tutte le avverse deduzioni: Controparte_1
1) Quanto alla sussistenza del credito, ha riferito che la contestazione sui conteggi, relativamente alla parte del credito portata nei titoli esecutivi, è del tutto pretestuosa, dato che le stesse sentenze intervenute nel corso degli anni hanno sempre disatteso le modalità di calcolo propugnate da , e dunque si tratta di questioni già affrontate e risolte Parte_1 sempre in senso sfavorevole alla debitrice. Per quanto riguarda i crediti affermati dal e non oggetto di accertamento giudiziale, deduce che anche per questa parte le CP_1 contestazioni avanzate da sono state già affrontate nei medesimi termini per le Parte_1 annualità precedenti nel corso dei vari contenziosi, e non presentano nuove e diverse argomentazioni, e pertanto non vi sono dubbi sulla sussistenza dei crediti di cui all'istanza.
2) Quanto all'insolvenza, deduce che l'incapacità di attendere alle ordinarie obbligazioni non può venire meno per il solo fatto che la controllante, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, abbia rimesso nelle casse della curatela l'importo relativo al proprio debito nei confronti di , ed anzi attesta vieppiù che la società prima della apertura della Parte_1 liquidazione versava in stato di deficit patrimoniale, nel senso che “solo se
[...]
, con la sua controllante, paga, può avere risorse e può Parte_2 Parte_1 operare”. Anche le problematiche relative all'adeguamento dell'impianto funiviario, che
4 R.G. N. 2273/2025
l'autorità competente ha imposto e a cui non ha ottemperato, attesterebbero Parte_1
l'incapacità della società di svolgere la propria attività con risorse adeguate.
All'udienza del 23 ottobre 2025la parte reclamate ha prodotto copia del progetto di stato passivo predisposto dalla curatela. La parte reclamante ha prodotto copia del bonifico con cui DO
AZ ha rimesso alla curatela l'importo complessivo di € 2.000.000,00.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
I) La contestazione del credito.
La prima questione attiene alla valutazione che deve essere svolta in questa sede dei crediti del nei confronti di , quale accertamento incidentale sommario Controparte_1 Parte_1 circa la fondatezza della pretesa creditoria. Si rammenta, in tale senso, che, come espresso dalla
Suprema Corte (Cass.7087/2022), “per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice del procedimento per la dichiarazione di fallimento, a fronte di un credito contestato, deve procedere ad un'autonoma delibazione incidentale (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 30287/2018, 23494/2020) la quale non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito (Cass.
25870/2011)”.
Circa i crediti portati in titoli esecutivi, la difesa della reclamante si limita a contestare alcuni conteggi indicati negli atti di precetto. Circa gli altri crediti, la contestazione pare comprendere anche la sussistenza stessa di ulteriori crediti per i canoni di concessione, all'interno di un rapporto di concessione mineraria, comunque non contestato. Quindi, , pur non contestando il Parte_1 presupposto stesso del credito, e cioè il rapporto di concessione, prova a dedurre che a nulla valgono gli accertamenti giudiziali che hanno ritenuto fondato il credito per canoni fino al 2017, al fine di supportare la prova del fatto che, anche per le annualità successive, fino al 2024, tali canoni sono dovuti, e siano dovuti nella misura indicata dal creditore istante.
, cioè, pare allegare che, poiché non ci sono titoli esecutivi per le ulteriori voci di Parte_1 credito, allora si può anche ritenere che il credito per canoni di concessione per le annualità successive al 2017 non sia sussistente, anche in ragione del fatto che i conteggi adottati dal CP_1 sono errati.
Ebbene, la costruzione difensiva non presenta nessun argomento specifico, né nella memoria di costituzione avanti al Tribunale, né nel presente reclamo, per contestare l'an della pretesa, se non il fatto che non c'è un titolo giudiziale definitivo. La contestazione è più specifica per quanto attiene al quantum, deducendo la sussistenza di difformità di visione circa i calcoli effettuati dal CP_1 su rivalutazione ed interessi.
Tale impianto difensivo manifesta, pertanto, un'evidente pretestuosità quanto alla contestazione circa l'an della debenza di canoni per l'esercizio dell'attività estrattiva in concessione: se anche si discute di meccanismi di conteggio, l'ammontare del credito avanzato dal è tale da ritenere CP_1
5 R.G. N. 2273/2025
provata la sussistenza di un'importante posta creditoria insoluta. Nel reclamo vengono messe in campo allegazioni circa i conteggi più specifiche rispetto alle articolazioni avanzate davanti al tribunale, in quanto viene messo in discussione il fatto che i meccanismi di indicizzazione dei canoni risalenti (si parla addirittura di meccanismi relativi agli anni dal 1993 al 1996), influenti sul calcolo attuale, non siano corretti. Sul punto deve rilevarsi che proprio tali meccanismi sono quelli già vagliati nei precedenti giudizi e in base ai quali sono stati emessi i titoli esecutivi definitivi.
Conclusivamente, poiché, come espresso dal tribunale, la dichiarazione dello stato di insolvenza non presuppone un accertamento definitivo del credito azionato, ma unicamente un accertamento di carattere incidentale, volto a valutare la presumibile fondatezza della pretesa creditoria azionata, e la ragionevolezza o meno delle contestazioni avanzate dalla parte debitrice, le considerazioni sopra esposte portano a concludere che la fondatezza del credito del deve ritenersi Controparte_1 accertata, di talché il suo mancato pagamento incide sulla valutazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza.
E d'altra parte, nell'ambito di un apprezzamento di carattere sommario circa la presumibile fondatezza del credito, deve darsi rilievo anche al fatto che lo stesso curatore, nella redazione del progetto di stato passivo, ha proposto l'ammissione del credito del da istanza dallo Parte_3 stesso presentata.
II) Lo stato di insolvenza.
Circa la sussistenza dello stato di insolvenza, la contestazione svolta dalla reclamante si attesta sulla circostanza per cui, premesso che il mancato pagamento del debito nei confronti del non CP_1 sarebbe di per sé inadempimento (ma tale prospettazione, come sopra esposto, va disattesa), in ogni caso la società avrebbe a disposizione risorse più che capienti per estinguere tale debito, così come gli altri eventuali debiti, in ragione della presenza di un rilevante credito nei confronti della controllante.
A questo proposito, deve considerarsi che il credito di cui trattasi è rimasto mai riscosso dalla società per anni, oltre che non chiaramente esposto nei bilanci della società. , Parte_1 sicuramente, prima dell'apertura del procedimento per apertura della liquidazione giudiziale, non disponeva di risorse o di beni aggredibili dal creditore, dato che la procedura esecutiva intentata dal ha dato esito grandemente negativo (liquidità sul conto corrente limitate ad € 2000 circa). CP_1
Inoltre, la società ha sostanzialmente sofferto di una rilevante contrazione dell'attività, avendo provveduto a collocare i propri dipendenti in cassa integrazione, come risulta dalle domande di insinuazione al passivo depositate. Solo dopo che è stata aperta la procedura davanti al tribunale, la società controllante (di proprietà dell'amministratore unico di , DO AZ) ha Parte_1 fornito la provvista per il pagamento parziale del credito sulla base del quale il Comune ha introdotto il procedimento ex art. 40 CCII. In sostanza, tale credito nei confronti della controllante, quand'anche lo si volesse ritenere effettivamente sussistente - superando quindi i dubbi avanzati dal circa la sua effettività, data la genericità con cui è iscritto a bilancio, e il fatto che nel corso CP_1 degli anni mai ne è stato chiesto l'adempimento-, nell'operatività della società non è in alcun modo
6 R.G. N. 2273/2025
disponibile, dato che il suo adempimento è rimesso unicamente alla volontà del “socio tiranno”, senza alcuna possibilità di autonomia della controllata.
Dunque, a fronte di chiari sintomi di insolvenza manifestati prima dell'introduzione del procedimento avanti al tribunale, quali il mancato pagamento di debiti risalenti e sorretti da titolo esecutivo, il mancato reiterato pagamento dei debiti maturati nei confronti del la CP_1 contrazione dell'attività, la mancanza di liquidità (una elencazione simile è stata ritenuta rilevante anche nella sentenza Cass. 19253/2012), non vale a escludere lo stato di insolvenza la circostanza che una parte del debito è stata pagata in corso di procedura, a seguito dell'adempimento parziale del proprio debito da parte della controllante. Tale pagamento, infatti, non può valere a ritenere superata la paralisi operativa, ed anzi serve a comprovare che solo se il socio paga, la società sopravvive, altrimenti non è in grado di adempiere in via ordinaria alle proprie obbligazioni (prima fra tutte il pagamento dei canoni di concessione della miniera, che costituisce il presupposto per l'esercizio dell'attività caratteristica).
Neppure rileva la sussistenza di una rilevante voce di attivo, a fronte dell'accertamento della insolvenza di fatto. Si rammenta infatti l'impostazione della Suprema Corte consolidata, che ritiene che “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (ex plurimis,
Cass. 29913/2018), 26217/2005, 2830/2001)” Cass. 32280/2022.
A maggior ragione a nulla rileva la circostanza verificatasi successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, quando il curatore ha acquisito, sulla base dello spontaneo pagamento effettuato dalla controllante nelle casse della curatela, l'importo di € 2.000.000,00. Si tratta di un'attività di acquisizione dell'attivo svolta dopo l'apertura della procedura, e che, se può valere a soddisfare i creditori, non può portare alla revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (in tale senso Cass. 19611/2004: “Anche il mancato pagamento di un solo debito può evidenziare un tale stato allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari. Peraltro, una volta dichiarato il fallimento per l'accertata presenza delle condizioni richieste, la successiva estinzione delle obbligazioni non ne consente certamente la revoca ma solo la chiusura”.
A tale stregua, il reclamo deve essere rigettato, con condanna della reclamante alla rifusione alla parte reclamata della spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte
7 R.G. N. 2273/2025
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del tribunale di Sondrio n. 9/2025
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna nonché il legale rappresentante , in solido, Parte_1 Controparte_3 alla rifusione a delle spese del presente reclamo, liquidate in Controparte_4 complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato a carico del reclamante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/10/2025
La Consigliera est Il Presidente
AN VA LB MO EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB MO EL - Presidente
Dott. AN VA - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub RG 2273/2025
TRA
ELL'AMMINISTRATORE Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CARLO Parte_2 P.IVA_1
PORTA N. 9 22053 LECCO presso lo studio dell'avv. CONSOLONI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOSCHENI MASSIMO
( ) VIA CARLO PORTA N. 9 22053 LECCO;
C.F._1
IN PROPRIO (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA CARLO PORTA N. 9 22053 LECCO presso lo studio dell'avv. CONSOLONI
FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MOSCHENI
MASSIMO ) VIA CARLO PORTA N. 9 22053 LECCO;
C.F._1
RECLAMANTI
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CAIROLI, 60 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. VALAGUSSA GIULIANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
1 R.G. N. 2273/2025
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. Parte_1
RECLAMATI
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DEI RECLAMANTI:
Che la Corte d'Appello adita voglia, in accoglimento del presente reclamo e sulla base delle eccezioni e delle deduzioni di cui nella parte narrativa del presente atto, e della memoria prodotta quale Doc. 14, revocare Sentenza n. 9/2025 del 27/6/2025 Cron. 147/2025, Rep. 9/2025 del
30/6/2025, RG 6-1/2025 Proc. Un., comunicata il 30/6/2025, con la quale il Tribunale di Sondrio dichiara l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (C.F./P.I. Parte_1
) con sede legale in Colorina (SO) Via Provinciale 183, nominando GD la Dr.ssa P.IVA_1 [...]
e Curatore il Dr. con ogni conseguente statuizione di rito. Persona_1 Persona_2
In via istruttoria
Disporsi solo occorrendo C.t.u. intesa all'accertamento della consistenza patrimoniale e della solvibilità di e di Parte_1 Controparte_2
NELL'INTERESSE del Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni altra richiesta, istanza ed eccezione avversaria, dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondato il reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Sondrio n.9/2025 disponendone l'integrale rigetto.
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite da porre a carico dei reclamanti a sensi dell'art.51, co 15 C.C.I.I. e/o ex art. 96, 1 co e/o 2 co c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di
Sondrio, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di sulla base di Parte_1 un'istanza presentata dal il quale si è dichiarato creditore dell'istanziata per Controparte_1
€ 1.034.038,39.
2 R.G. N. 2273/2025
Il ha dedotto di vantare crediti nei confronti della società istanziata a titolo di canone di CP_1 concessione per estrazione mineraria, nella misura di € 402.547,68 per crediti portati in titoli esecutivi giudiziali, e di € 631.490,71 per canoni maturati successivamente alla formazione dei titoli esecutivi, e attinenti ad annualità successive.
Nel corso del procedimento davanti al tribunale, la società istanziata ha contestato la sussistenza dei crediti non portati in titoli esecutivi (canoni maturati dal 2017 al 2024), deducendo che gli stessi sono contestati, e non possono ritenersi coperti da giudicato implicito solo perché le contestazioni mosse da sono state disattese nel corso dei procedimenti giudiziali relativi alle Parte_1 annualità precedenti. Ha altresì contestato la correttezza dei conteggi relativi alle richieste di pagamento dei titoli esecutivi, lamentandone l'erroneità.
In ogni caso, nel corso del procedimento, ha pagato al istante l'importo di € Parte_1 CP_1
303.057,56, a parziale soddisfo dei crediti portati in titoli esecutivi.
In base a questa circostanza (il pagamento dei crediti non contestati o contestabili), ed in base al fatto che il mancato pagamento di crediti contestati non potrebbe ritenersi indice di insolvenza, ha contrastato sotto questo profilo la sussistenza degli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale. Quanto all'insolvenza, infatti, ha dedotto che la società non ha altri debiti se non quelli nei confronti del contestati. Inoltre, dagli stessi bilanci risulterebbero crediti rilevanti nei CP_1 confronti della controllante DO LA s.p.a., crediti di gran lunga superiori ai debiti portati in bilancio.
Il tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, così argomentando:
- Sulla base di una sommaria delibazione incidentale, i crediti contestati da Parte_1 devono ritenersi sussistenti, anche in ragione della genericità della contestazione e del fatto che per lo più viene dedotto che i calcoli sono errati, ma non che non sussiste la ragione di credito;
- L'insolvenza deve ritersi sussistente, in quanto risulta che non sia in grado di Parte_1 adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'entità e la ricorrenza degli inadempimenti nei confronti del ed altresì stante l'esito negativo per incapienza CP_1 dell'azione esecutiva intentata dal (da cui risulta che le disponibilità liquide della CP_1 società ammontano unicamente ad € 2.297,15). Quanto al credito nei confronti della controllante, presente nei bilanci, non risulta che la società si sia mai attivata per riscuotere questo credito, seppure risalente, e dunque deve ritenersi che si tratti di credito non liquido né esigibile e dunque non nella disponibilità della società.
Il reclamo:
ha proposto reclamo, riproponendo le difese articolate davanti al tribunale, in Parte_1 particolare:
3 R.G. N. 2273/2025
1) Erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto, sulla base del sommario accertamento incidentale effettuato, che la contestazione dei crediti avanzati dal sia pretestuosa, CP_1 quando per contro la contestazione relativa al conteggio degli interessi sarebbe del tutto fondata, e mancherebbe altresì qualsivoglia accertamento giudiziale sul credito relativo ai canoni successivi al 2017. Relativamente agli stessi, non vi sarebbero ragioni di credito, dato che il sottosuolo si è esaurito da tempo, e dunque nulla deve ritenersi dovuto a titolo di canoni di concessione per la coltivazione della cava. Anche il calcolo del quantum sarebbe del tutto arbitrario da parte del CP_1
2) Erroneamente sarebbe stato ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, quando per contro non sarebbe emersa alcuna situazione strutturale, e non transitoria, di incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni. La società sarebbe sana e solida, dato che svolge regolarmente la propria attività imprenditoriale, senza debiti nei confronti del fisco o degli enti previdenziali.
L'attivo patrimoniale costituito dal credito nei confronti della controllante sarebbe consistente, e l'esistenza di tale credito risulta attestata dalla dichiarazione di Parte_2
, che ha dichiarato sussistente il debito della (società ampiamente solvibile) nei
[...] CP_2 confronti della controllata. Il tribunale avrebbe accertato la sussistenza dello stato di insolvenza solo con riguardo all'entità di un credito nei confronti del credito che CP_1 per contro è ampiamente contestato, non solo nel quantum, ma anche nell'an.
A riprova di ciò, ha riferito che la controllante DO AZ s.p.a., dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ha rimesso nelle casse della curatela l'importo di € 2.000.000,00, a pagamento del proprio debito nei confronti della
. Parte_1
Si è costituito il contestando tutte le avverse deduzioni: Controparte_1
1) Quanto alla sussistenza del credito, ha riferito che la contestazione sui conteggi, relativamente alla parte del credito portata nei titoli esecutivi, è del tutto pretestuosa, dato che le stesse sentenze intervenute nel corso degli anni hanno sempre disatteso le modalità di calcolo propugnate da , e dunque si tratta di questioni già affrontate e risolte Parte_1 sempre in senso sfavorevole alla debitrice. Per quanto riguarda i crediti affermati dal e non oggetto di accertamento giudiziale, deduce che anche per questa parte le CP_1 contestazioni avanzate da sono state già affrontate nei medesimi termini per le Parte_1 annualità precedenti nel corso dei vari contenziosi, e non presentano nuove e diverse argomentazioni, e pertanto non vi sono dubbi sulla sussistenza dei crediti di cui all'istanza.
2) Quanto all'insolvenza, deduce che l'incapacità di attendere alle ordinarie obbligazioni non può venire meno per il solo fatto che la controllante, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, abbia rimesso nelle casse della curatela l'importo relativo al proprio debito nei confronti di , ed anzi attesta vieppiù che la società prima della apertura della Parte_1 liquidazione versava in stato di deficit patrimoniale, nel senso che “solo se
[...]
, con la sua controllante, paga, può avere risorse e può Parte_2 Parte_1 operare”. Anche le problematiche relative all'adeguamento dell'impianto funiviario, che
4 R.G. N. 2273/2025
l'autorità competente ha imposto e a cui non ha ottemperato, attesterebbero Parte_1
l'incapacità della società di svolgere la propria attività con risorse adeguate.
All'udienza del 23 ottobre 2025la parte reclamate ha prodotto copia del progetto di stato passivo predisposto dalla curatela. La parte reclamante ha prodotto copia del bonifico con cui DO
AZ ha rimesso alla curatela l'importo complessivo di € 2.000.000,00.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
I) La contestazione del credito.
La prima questione attiene alla valutazione che deve essere svolta in questa sede dei crediti del nei confronti di , quale accertamento incidentale sommario Controparte_1 Parte_1 circa la fondatezza della pretesa creditoria. Si rammenta, in tale senso, che, come espresso dalla
Suprema Corte (Cass.7087/2022), “per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice del procedimento per la dichiarazione di fallimento, a fronte di un credito contestato, deve procedere ad un'autonoma delibazione incidentale (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 30287/2018, 23494/2020) la quale non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito (Cass.
25870/2011)”.
Circa i crediti portati in titoli esecutivi, la difesa della reclamante si limita a contestare alcuni conteggi indicati negli atti di precetto. Circa gli altri crediti, la contestazione pare comprendere anche la sussistenza stessa di ulteriori crediti per i canoni di concessione, all'interno di un rapporto di concessione mineraria, comunque non contestato. Quindi, , pur non contestando il Parte_1 presupposto stesso del credito, e cioè il rapporto di concessione, prova a dedurre che a nulla valgono gli accertamenti giudiziali che hanno ritenuto fondato il credito per canoni fino al 2017, al fine di supportare la prova del fatto che, anche per le annualità successive, fino al 2024, tali canoni sono dovuti, e siano dovuti nella misura indicata dal creditore istante.
, cioè, pare allegare che, poiché non ci sono titoli esecutivi per le ulteriori voci di Parte_1 credito, allora si può anche ritenere che il credito per canoni di concessione per le annualità successive al 2017 non sia sussistente, anche in ragione del fatto che i conteggi adottati dal CP_1 sono errati.
Ebbene, la costruzione difensiva non presenta nessun argomento specifico, né nella memoria di costituzione avanti al Tribunale, né nel presente reclamo, per contestare l'an della pretesa, se non il fatto che non c'è un titolo giudiziale definitivo. La contestazione è più specifica per quanto attiene al quantum, deducendo la sussistenza di difformità di visione circa i calcoli effettuati dal CP_1 su rivalutazione ed interessi.
Tale impianto difensivo manifesta, pertanto, un'evidente pretestuosità quanto alla contestazione circa l'an della debenza di canoni per l'esercizio dell'attività estrattiva in concessione: se anche si discute di meccanismi di conteggio, l'ammontare del credito avanzato dal è tale da ritenere CP_1
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provata la sussistenza di un'importante posta creditoria insoluta. Nel reclamo vengono messe in campo allegazioni circa i conteggi più specifiche rispetto alle articolazioni avanzate davanti al tribunale, in quanto viene messo in discussione il fatto che i meccanismi di indicizzazione dei canoni risalenti (si parla addirittura di meccanismi relativi agli anni dal 1993 al 1996), influenti sul calcolo attuale, non siano corretti. Sul punto deve rilevarsi che proprio tali meccanismi sono quelli già vagliati nei precedenti giudizi e in base ai quali sono stati emessi i titoli esecutivi definitivi.
Conclusivamente, poiché, come espresso dal tribunale, la dichiarazione dello stato di insolvenza non presuppone un accertamento definitivo del credito azionato, ma unicamente un accertamento di carattere incidentale, volto a valutare la presumibile fondatezza della pretesa creditoria azionata, e la ragionevolezza o meno delle contestazioni avanzate dalla parte debitrice, le considerazioni sopra esposte portano a concludere che la fondatezza del credito del deve ritenersi Controparte_1 accertata, di talché il suo mancato pagamento incide sulla valutazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza.
E d'altra parte, nell'ambito di un apprezzamento di carattere sommario circa la presumibile fondatezza del credito, deve darsi rilievo anche al fatto che lo stesso curatore, nella redazione del progetto di stato passivo, ha proposto l'ammissione del credito del da istanza dallo Parte_3 stesso presentata.
II) Lo stato di insolvenza.
Circa la sussistenza dello stato di insolvenza, la contestazione svolta dalla reclamante si attesta sulla circostanza per cui, premesso che il mancato pagamento del debito nei confronti del non CP_1 sarebbe di per sé inadempimento (ma tale prospettazione, come sopra esposto, va disattesa), in ogni caso la società avrebbe a disposizione risorse più che capienti per estinguere tale debito, così come gli altri eventuali debiti, in ragione della presenza di un rilevante credito nei confronti della controllante.
A questo proposito, deve considerarsi che il credito di cui trattasi è rimasto mai riscosso dalla società per anni, oltre che non chiaramente esposto nei bilanci della società. , Parte_1 sicuramente, prima dell'apertura del procedimento per apertura della liquidazione giudiziale, non disponeva di risorse o di beni aggredibili dal creditore, dato che la procedura esecutiva intentata dal ha dato esito grandemente negativo (liquidità sul conto corrente limitate ad € 2000 circa). CP_1
Inoltre, la società ha sostanzialmente sofferto di una rilevante contrazione dell'attività, avendo provveduto a collocare i propri dipendenti in cassa integrazione, come risulta dalle domande di insinuazione al passivo depositate. Solo dopo che è stata aperta la procedura davanti al tribunale, la società controllante (di proprietà dell'amministratore unico di , DO AZ) ha Parte_1 fornito la provvista per il pagamento parziale del credito sulla base del quale il Comune ha introdotto il procedimento ex art. 40 CCII. In sostanza, tale credito nei confronti della controllante, quand'anche lo si volesse ritenere effettivamente sussistente - superando quindi i dubbi avanzati dal circa la sua effettività, data la genericità con cui è iscritto a bilancio, e il fatto che nel corso CP_1 degli anni mai ne è stato chiesto l'adempimento-, nell'operatività della società non è in alcun modo
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disponibile, dato che il suo adempimento è rimesso unicamente alla volontà del “socio tiranno”, senza alcuna possibilità di autonomia della controllata.
Dunque, a fronte di chiari sintomi di insolvenza manifestati prima dell'introduzione del procedimento avanti al tribunale, quali il mancato pagamento di debiti risalenti e sorretti da titolo esecutivo, il mancato reiterato pagamento dei debiti maturati nei confronti del la CP_1 contrazione dell'attività, la mancanza di liquidità (una elencazione simile è stata ritenuta rilevante anche nella sentenza Cass. 19253/2012), non vale a escludere lo stato di insolvenza la circostanza che una parte del debito è stata pagata in corso di procedura, a seguito dell'adempimento parziale del proprio debito da parte della controllante. Tale pagamento, infatti, non può valere a ritenere superata la paralisi operativa, ed anzi serve a comprovare che solo se il socio paga, la società sopravvive, altrimenti non è in grado di adempiere in via ordinaria alle proprie obbligazioni (prima fra tutte il pagamento dei canoni di concessione della miniera, che costituisce il presupposto per l'esercizio dell'attività caratteristica).
Neppure rileva la sussistenza di una rilevante voce di attivo, a fronte dell'accertamento della insolvenza di fatto. Si rammenta infatti l'impostazione della Suprema Corte consolidata, che ritiene che “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (ex plurimis,
Cass. 29913/2018), 26217/2005, 2830/2001)” Cass. 32280/2022.
A maggior ragione a nulla rileva la circostanza verificatasi successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale, quando il curatore ha acquisito, sulla base dello spontaneo pagamento effettuato dalla controllante nelle casse della curatela, l'importo di € 2.000.000,00. Si tratta di un'attività di acquisizione dell'attivo svolta dopo l'apertura della procedura, e che, se può valere a soddisfare i creditori, non può portare alla revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (in tale senso Cass. 19611/2004: “Anche il mancato pagamento di un solo debito può evidenziare un tale stato allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari. Peraltro, una volta dichiarato il fallimento per l'accertata presenza delle condizioni richieste, la successiva estinzione delle obbligazioni non ne consente certamente la revoca ma solo la chiusura”.
A tale stregua, il reclamo deve essere rigettato, con condanna della reclamante alla rifusione alla parte reclamata della spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte
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Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del tribunale di Sondrio n. 9/2025
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna nonché il legale rappresentante , in solido, Parte_1 Controparte_3 alla rifusione a delle spese del presente reclamo, liquidate in Controparte_4 complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato a carico del reclamante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23/10/2025
La Consigliera est Il Presidente
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