TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4860/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4860/2019 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Vesi e dall'Avv. Michele Tiecco;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marzio Brazesco;
Convenuta
NONCHÉ CONTRO
c.f. , non costituito in giudizio;
Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 23/04/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 19/04/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 allegando, in sintesi, che, in data 16/08/2014 alle ore 16.30 circa, allorquando era trasportata sul motociclo targato AD51669, condotto dal proprietario assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile da il conducente, nel tentativo di eseguire il Controparte_1 sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano, effettuava una manovra errata ed imprudente, frenando bruscamente, così perdendo il controllo del mezzo e causando la caduta dell'attrice. In 1 via subordinata, l'attrice allegava comunque un concorso di colpa del conducente convenuto, il quale non aveva fatto tutto quanto in sua possibilità per evitare il danno.
L'attrice allegava di avere riportato, a causa di tale sinistro, un grave danno alla salute, consistito in pregiudizi biologici, morali ed esistenziali, nonché un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, per cui chiedeva la condanna dei convenuti, anche ai sensi dell'art. 141
D.Lgs 209/2005, al risarcimento del danno.
Il convenuto pur destinatario di regolare notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
Si costituiva invece la quale eccepiva che il sinistro si era verificato Controparte_1 non a causa di una errata manovra da parte del conducente, bensì a causa di un malore subito dall'attrice e della conseguente caduta dal motociclo, con conseguente interruzione del nesso causale in ragione del caso fortuito. In via subordinata, eccepiva il concorso dell'attrice nell'eziologia del danno per non avere indossato correttamente il casco, contestando comunque la quantificazione del danno operata dall'attrice. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea o, in subordine, una minor condanna in ragione del concorso di colpa dell'attrice.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita tramite CTU e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/06/2024, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'applicabilità dell'art. 141 D.Lgs 209/2005
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice ha ad oggetto un sinistro avvenuto con il coinvolgimento di un solo veicolo, ossia il motociclo condotto dal convenuto, e declinatosi nella caduta dell'attrice da tale motociclo. Tale dato è pacifico, essendo invece controverse le cause della caduta.
Sul piano normativo, poiché il sinistro è avvenuto senza il coinvolgimento di più veicoli, ma con la caduta del trasportato dal motociclo, non trova applicazione l'art. 141 D.Lgs 209/2005.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35318/2022, a soluzione di un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”, nonché l'ulteriore principio secondo cui “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti
2 coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”.
3. Dinamica del sinistro
Esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 141 D.Lgs 209/2005, è necessario ricostruire la dinamica del sinistro, rispetto alla quale le parti hanno prospettato versioni opposte in ordine alle cause della caduta.
Secondo la ricostruzione offerta dall'attrice, il conducente avrebbe effettuato una CP_2 brusca frenata, perdendo il controllo del mezzo e causando la caduta della trasportata.
Secondo la ricostruzione offerta dall'assicurazione convenuta, che a sua volta si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal agli agenti di polizia che hanno rilevato il sinistro, la caduta CP_2 sarebbe stata invece determinata da un malore che avrebbe colpito la trasportata, e non invece da una qualche condotta imprudente tenuta dal conducente.
Trattandosi di dichiarazioni delle medesime parti coinvolte nel giudizio, le stesse non possono che assumere un valore di mera allegazione e non certo di prova della dinamica.
Peraltro, poiché il ha già reso, in occasione del rilievo del sinistro da parte degli agenti CP_2 di polizia, puntuali dichiarazioni in ordine a quale sarebbe, a suo dire, la dinamica del sinistro,
l'ulteriore interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice risulta del tutto superfluo (cfr. Cass.
Civ., n. 24370/2006; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 4243/2003), anche considerato che l'unico capitolo di interrogatorio formale vertente sulla dinamica del sinistro, ossia il cap. 6 formulato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, limitandosi alla deduzione per cui “durante la manovra di sorpasso perdeva il controllo del motociclo”, è ampiamente generico in ordine alle specifiche cause del sinistro, con particolare riguardo alle condizioni di traffico e allo specifico evento che avrebbe determinato la perdita del controllo del mezzo, soprattutto alla luce del fatto che, nel presente giudizio, è controversa proprio la circostanza se la perdita di controllo del mezzo, da cui evidentemente è originata la caduta, sia avvenuta a causa di un malore subito dall'attrice.
Ciò posto, non esistendo testimoni che abbiano assistito al sinistro e che dunque siano in grado di riferire sulla dinamica, fornendo un riscontro alle contrapposte dinamiche dedotte dalle parti,
l'esame deve essere condotto sulla base degli elementi oggettivi acquisiti agli atti.
In particolare, sulla plausibilità di un malore subito dall'attrice come causa della caduta è stata svolta CTU, affidata a medico specialista neurologo, il quale ha formulato le seguenti
3 conclusioni: “Adottando nella fattispecie il criterio del “piu' probabile che non“, alla luce delle considerazioni sopra esposte ,in risposta a quanto richiesto ,pur nell'incertezza causata dalla mancanza di prove evidenti, si ritiene che in occasione del sinistro del 16/8/2014 la causa prevalente della caduta di dal Parte_1 motociclo condotto da puo' essere individuata in un episodio lipotimico di natura vaso vagale Controparte_2
e/o convulsivo con una probabilita' non inferiore al 75%. Inoltre in base alla dinamica degli eventi, e da una analisi della patologia riportata si puo' affermare che le lesioni cerebrali riportate da non Parte_1 siano compatibili con un corretto uso del casco da parte sua”1.
Tali conclusioni, alla luce delle ragioni espresse dall'ausiliario, devono ritenersi condivisibili.
Il principale elemento oggettivo da considerare ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro consiste nella natura e nella localizzazione delle lesioni riportate dall'attrice a seguito della caduta.
Sul punto il CTU ha osservato che “l'esame radiologico depone per trauma cranico prevalentemente posteriore compatibile per una caduta spontanea verticale senza il concorso di altri agenti modificanti la traiettoria. Se la caduta fosse stata provocata da una brusca frenata sarebbero state interessate le porzioni craniche anteriori e soprattutto anche gli arti superiori scattati in reazione di istintiva difesa: l'assenza di questa difesa (e relative lesioni) depone per un malore preesistente alla caduta. La dinamica dell'impatto non lascia intravvedere un minimo abbozzo di reazione di difesa pertanto appare verisimile che il conducente abbia rallentato e poi perso l'equilibrio quasi da fermo e che il passeggero sia caduto a terra trascinato dal suo stesso peso senza alcuna reazione di difesa agli arti verisimilmente a causa di un improvviso malore;
tale ipotesi di caduta produce piu' verisimilmente un impatto posteriore, o lateroposteriore, come si è verificato effettivamente”2.
Il CTP di parte attrice, sullo specifico punto, ha osservato unicamente che la velocità di 50 km/h tenuta dal veicolo al momento della caduta avrebbe vanificato qualunque manovra di difesa3.
Sennonché, il fatto che il veicolo procedesse alla velocità di 50 km/h è privo di qualunque riscontro oggettivo, non potendo assumere alcun valore probatorio la dichiarazione in tal senso resa dalla parte attrice in sede di operazioni peritali.
Conseguentemente, la censura è priva di fondamento, mentre al contrario la localizzazione delle lesioni riportate dall'attrice sulla parte prevalentemente posteriore del cranio costituisce un elemento indiziario particolarmente rilevante per affermare che la caduta dal motociclo non sia avvenuta a causa di una improvvisa e brusca frenata: è infatti del tutto ragionevole e rispondente alle massime di comune esperienza l'argomentazione del CTU secondo cui, in presenza di una brusca frenata, il corpo dell'attrice sarebbe stato proiettato in avanti e non sarebbe quindi caduto verticalmente.
Il secondo elemento oggettivo, che corrobora quello ricavabile dalla localizzazione delle lesioni,
è insito nell'assenza di lesioni sugli arti anteriori.
Anche in tal caso, infatti, costituisce massima di comune esperienza il naturale ed istintivo approntamento, mediante gli arti superiori, di reazioni difensive avverso la caduta, ciò che determina, come conseguenza assai verosimile, la presenza di lesioni sui medesimi arti superiori.
Pertanto, è munita di elevato grado di credibilità razionale l'affermazione del CTU secondo cui
“l'assenza di questa difesa (e relative lesioni) depone per un malore preesistente alla caduta”.
L'affermazione dell'attrice, secondo cui tali difese sarebbero state impedite dalla velocità di 50 km/h tenuta dal mezzo, è, come detto, priva di qualunque riscontro oggettivo, considerato che la stessa attrice, in occasione delle informazioni rese agli agenti verbalizzanti in data
09/09/2014, ha riferito che il veicolo procedeva “a velocità moderata, comunque sotto i 50 km/h”.
La contraria argomentazione dell'attrice, secondo cui il fatto stesso di ricordare la dinamica del sinistro escluderebbe l'ipotesi del malore, non è condivisibile.
In primo luogo, infatti, la prospettazione di una certa dinamica da parte dell'attrice costituisce una mera allegazione difensiva e non anche una prova. Di conseguenza, assumere l'allegazione stessa come riscontro dell'assenza di malore equivarrebbe a trasformare l'allegazione in una prova, con ciò stravolgendo i principi del processo civile.
In secondo luogo, l'allegazione di una certa dinamica del sinistro, essendo necessariamente successiva al fatto che si descrive, presuppone necessariamente il ricorso al patrimonio mnemonico del soggetto, la cui credibilità tuttavia dipende, in presenza di una contraria ricostruzione fattuale, dall'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, in assenza dei quali le contrapposte prospettazioni si risolvono, come detto, in mere allegazioni difensive prive di valore probatorio, laddove nel caso di specie gli elementi oggettivi sopra considerati infirmano la credibilità della ricostruzione offerta dall'attrice.
L'ulteriore censura dell'attrice, secondo cui il CTU avrebbe considerato dati ininfluenti e privi di riscontro oggettivo ai fini della valutazione dell'esistenza del malore, quali la crisi di astinenza da oppiacei, le condizioni di caldo e di rumore, la mancanza di contestazioni da parte della polizia, non è parimenti condivisibile.
5 In primo luogo, se per un verso l'ausiliario ha effettivamente considerato la pregressa storia clinica dell'attrice al fine di rispondere al quesito, per altro verso egli ha basato le sue conclusioni in ordine all'eziologia del sinistro sulla base di precisi elementi fattuali, affermando che “La maggior aderenza alla realta' della versione del si ritiene possa essere supportata da: - CP_2 mancanza della striscia di frenata del mezzo su asfalto asciutto -mancanza di qualunque contestazione/sanzione da parte della polizia -scarsa entita' delle lesioni riportate dal che stava davanti CP_2 alla e che nel caso di frenata brusca con caduta avrebbe dovuto riportare lesioni piu' consistenti di Parte_1 quelle della -Assenza di reazione di difesa con conseguenti evidenti lesioni agli arti a carico della Parte_1
-traiettoria della caduta(riferita anche al punto craniale d'impatto) perpendicolare in basso e non Parte_1 diagonalmente in avanti. -esame del punto di impatto riportato dalla 4. Parte_1
In secondo luogo, la considerazione della precedente storia clinica, pur non costituendo di per sé un elemento determinante e da solo sufficiente a ricostruire l'eziologia della caduta, costituisce comunque un elemento che non può essere ignorato ai fini di una valutazione necessariamente probabilistica come è quella oggetto del caso in esame, basata sulla valutazione della maggiore credibilità razionale di una ricostruzione rispetto ad un'altra, quale espressione di probabilità non tanto statistica quanto piuttosto logica (cfr. Cass. Civ., n. 47/2017). Sul punto va rilevato che il CTU, pur avendo considerato la pregressa storia clinica dell'attrice, ha comunque basato le proprie valutazioni sugli elementi oggettivi sopra descritti e non solo sugli episodi convulsivi avvenuti prima del sinistro.
L'attrice ha poi contestato la CTU affermando che la posteriorità della perdita di coscienza rispetto al sinistro sarebbe attestata dai sanitari dell'ospedale.
Anche tale censura non è idonea a infirmare le valutazioni dell'ausiliario.
Innanzitutto, la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. copre unicamente le attestazioni riguardanti le azioni compiute e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale ma non anche le valutazioni.
Come infatti affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede 4 Cfr. pag. 12 della CTU 6 privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo (cfr. Cass. Civ., n. 16737/2024).
Inoltre, sebbene le valutazioni contenute nella diagnosi del 18/12/2014 escludano la ricorrenza di una crisi convulsiva antecedente al trauma5, le motivazioni poste a fondamento non sono idonee ad infirmare le diverse conclusioni raggiunte dal CTU.
In primo luogo, infatti, il ricordo della frenata e dello sbandamento costituisce una circostanza riferita dalla stessa attrice in epoca postuma al sinistro, e dunque, come detto sopra, non può assumere un valore probatorio determinante. Sul punto va osservato che, come rilevato anche nella diagnosi del 18/12/2014, “il Medico del 118 la trovava vigile e rispondente seppure amnesica
(GCS=15)”, laddove l'amnesia riscontrata nell'immediatezza del sinistro confligge con la circostanza, pure contenuta nella valutazione medica in esame, secondo cui l'attrice “ricorda perfettamente la frenata e lo sbandamento del veicolo”.
In secondo luogo, l'effettiva ricorrenza di una perdita di coscienza, seppur di breve durata, è ammessa anche nella suddetta diagnosi del 18/12/2014: sebbene in tale diagnosi la perdita di coscienza è collocata nella fase successiva al sinistro, tuttavia nel presente giudizio sono stati considerati dal CTU ulteriori elementi oggettivi, quali la localizzazione delle lesioni e l'assenza di postumi di reazioni difensive istintive, che rendono altamente credibile l'ipotesi contraria, ossia la perdita di coscienza nella fase anteriore al sinistro, laddove nella diagnosi del 18/12/2014 la localizzazione delle lesioni non è stata neppure presa in considerazione.
In terzo luogo, il fatto che “non vengono descritti né morsus né rilasciamento sfinterico (analogamente ai precedenti episodi), frequenti segni dopo una crisi epilettica generalizzata”, va ponderato insieme ad altri elementi. Da un lato, infatti, la stessa diagnosi in esame descrive la crisi epilettica come “riferita a seguito del trauma, ma non osservata dal personale di soccorso”, per cui la qualificazione dell'episodio convulsivo come crisi epilettica non trova un riscontro oggettivo da parte di un medico che abbia assistito al fatto. Dall'altro lato, il CTU non ha rinvenuto la plausibile causa della caduta in una crisi epilettica, bensì in un “episodio lipotimico di natura vaso vagale e/o convulsivo”. La mancata riconduzione della caduta ad una crisi epilettica rende quindi neutra l'assenza, descritta nella diagnosi del 18/12/2014, dei postumi più frequenti di tale crisi.
Alla luce di tali ragioni, le conclusioni del CTU devono ritenersi condivisibili, in quanto basate su elementi oggettivi e resistenti alle critiche espresse dall'attrice. 5 Cfr. doc. 17 di parte attrice 7 Conseguentemente, in base ad un criterio di probabilità logica, deve ritenersi munita di maggiore credibilità razionale, poiché assistita da maggiori riscontri di natura oggettiva, la riconduzione dell'eziologia della caduta ad un fattore interno all'attrice, quale è l'episodio lipotimico di natura vaso vagale e/o convulsivo descritto dal CTU, e non invece alla condotta del conducente convenuto.
L'affermazione dell'attrice contenuta nella comparsa conclusionale, secondo cui, riconducendo la caduta ad un malore antecedente, allora le dichiarazioni del conducente CP_2 assurgerebbero a piena prova a discapito delle dichiarazioni dell'attrice, non ha alcun fondamento.
Come detto sopra, infatti, le dichiarazioni del conducente, al pari di quelle della trasportata, costituiscono non una prova bensì una mera allegazione difensiva, in termini di prospettazione di una modalità di accadimento del sinistro. Al contrario, in ragione di quanto finora esposto, la decisione non si fonda affatto sulla mera dichiarazione di una parte o dell'altra, ma piuttosto sugli elementi fattuali oggettivi, acquisiti al presente giudizio, che rendono maggiormente credibile, sul piano logico-razionale, una ricostruzione piuttosto che un'altra.
4. Sul concorso di colpa del conducente
Ciò posto in ordine all'eziologia del sinistro, deve valutarsi la possibilità di ravvisare comunque un concorso di colpa del conducente nel non avere eseguito tutte le manovre necessarie per evitare il danno. Secondo la tesi attorea, il conducente avrebbe comunque tenuto una CP_2 condotta colposa in quanto, accortosi del malore, avrebbe dovuto fermarsi o comunque rallentare, e non invece sorpassare altri veicoli.
Anche sotto questo aspetto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Innanzitutto, va osservato che il malore che ha colpito l'attrice e che, in questa sede, è stato accertato come la causa più probabile della caduta, deve senza dubbio qualificarsi come evento imprevisto ed imprevedibile, non essendo stato addotto alcun concreto elemento di fatto che consenta di affermare la possibilità per il conducente di prevedere l'evento prima di mettersi alla guida del veicolo.
Ciò posto, dalle analisi svolte dal CTU, sulla cui congruità si è detto sopra, è emerso come il sinistro sia avvenuto in termini di “una caduta spontanea verticale senza il concorso di altri agenti modificanti la traiettoria”. La verticalità della caduta, se da un lato induce a ritenere, come detto sopra, che essa non sia stata causata da una brusca frenata compiuta dal conducente ma da un malore che ha colpito la trasportata, dall'altro lato induce pure a ritenere che, nel momento in
8 cui è avvenuta la caduta, il veicolo stesse procedendo a velocità assai ridotta. Diversamente opinando, infatti, e dunque ipotizzando una velocità più elevata tenuta dal motociclo, la caduta, secondo la comune esperienza, non avrebbe avuto una traiettoria verticale ma sarebbe stata quanto meno influenzata dalla velocità del veicolo.
Per tali ragioni, non è condivisibile la tesi attorea secondo cui il convenuto conducente, pur essendosi avveduto del malore in corso, avrebbe proseguito la marcia in sorpasso senza fermarsi.
Al contrario, dagli elementi oggettivi sopra considerati si ricava che il veicolo, al momento dell'impatto, procedeva a velocità assai ridotta.
Considerato che
la stessa attrice, nelle dichiarazioni rese agli agenti di polizia che hanno svolto i rilievi del sinistro, ha affermato che il veicolo procedeva “a velocità moderata, comunque sotto il 50 km/h”, allora, in base all'art. 2729 c.c., è ragionevole ritenere che il conducente abbia diminuito la velocità del motociclo passando da una velocità di marcia moderata a una velocità prossima alla stasi.
Alla luce di tali considerazioni, data l'imprevedibilità dell'evento e il rallentamento attuato dal conducente, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità, quantunque concorsuale, del conducente medesimo, dovendosi ritenere, sulla base degli elementi emersi in sede di CTU e, anche in questo caso, secondo il criterio della probabilità logica, che il nesso causale del sinistro, con maggior grado di credibilità razionale, sia stato interamente assorbito dal malore che ha colpito la trasportata durante la marcia.
5. Sul concorso di colpa della trasportata
Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni concernenti il corretto uso del casco da parte della trasportata, dedotte dall'assicurazione convenuta a fondamento dell'eccepito concorso di colpa da parte sua, restano assorbite dalla riscontrata interruzione del nesso causale.
6. Conclusioni
In conclusione, la domanda è infondata e va rigettata.
Per le ragioni finora esposte, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'attrice non può essere accolta, stante la congruità delle conclusioni e delle motivazioni esposte dall'ausiliario nominato, non essendo quindi fondata l'eccezione di nullità sollevata dall'attrice.
Parimenti, è superfluo l'interrogatorio formale deferito al convenuto per l'ammissione CP_2 del quale l'attrice ha insistito, considerato che la caduta dal motociclo è un fatto pacifico e che per contro, come detto sopra, la descrizione della dinamica del sinistro da sottoporre alla parte
è del tutto generica.
9 Le altre prove testimoniali vertenti sul pregresso stato di salute dell'attrice (cap. 21-28) sono poi inammissibili in quanto hanno ad oggetto valutazioni e diagnosi che, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., non possono essere demandate a un testimone, mentre le prove testimoniali vertenti sulle conseguenze del sinistro sullo stile di vita dell'attrice (cap. 29-39) sono rese superflue dall'accertata insussistenza dell'an del risarcimento.
Sono parimenti superflue le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta, essendo pacifico che nessun testimone ha assistito al sinistro in esame.
7. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre considerare che su un aspetto dirimente del presente giudizio, quale è l'applicabilità dell'art. 141 D.Lgs 209/2005, è sopravvenuto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, ciò che costituisce un motivo di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. Occorre poi rilevare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, date dall'assenza di testimoni in grado di riferire la dinamica del sinistro e dalla obiettiva complessità dell'accertamento eziologico in ordine alle cause della caduta.
Conseguentemente, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice e dell'assicurazione convenuta in quote uguali.
Per contro, stante la contumacia del convenuto non vi è luogo a provvedere sulle spese CP_2 nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dall'attrice.
- Compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Controparte_1
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice e della convenuta in parti uguali;
Controparte_1
- Nulla per le spese tra l'attrice e il convenuto Controparte_2
Perugia, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 27 della CTU 2 Cfr. pag. 13 della CTU 3 Cfr. pag. 3 delle osservazioni di parte attrice alla CTU 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4860/2019 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Vesi e dall'Avv. Michele Tiecco;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marzio Brazesco;
Convenuta
NONCHÉ CONTRO
c.f. , non costituito in giudizio;
Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 23/04/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 19/04/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 allegando, in sintesi, che, in data 16/08/2014 alle ore 16.30 circa, allorquando era trasportata sul motociclo targato AD51669, condotto dal proprietario assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile da il conducente, nel tentativo di eseguire il Controparte_1 sorpasso di alcuni veicoli che lo precedevano, effettuava una manovra errata ed imprudente, frenando bruscamente, così perdendo il controllo del mezzo e causando la caduta dell'attrice. In 1 via subordinata, l'attrice allegava comunque un concorso di colpa del conducente convenuto, il quale non aveva fatto tutto quanto in sua possibilità per evitare il danno.
L'attrice allegava di avere riportato, a causa di tale sinistro, un grave danno alla salute, consistito in pregiudizi biologici, morali ed esistenziali, nonché un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, per cui chiedeva la condanna dei convenuti, anche ai sensi dell'art. 141
D.Lgs 209/2005, al risarcimento del danno.
Il convenuto pur destinatario di regolare notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
Si costituiva invece la quale eccepiva che il sinistro si era verificato Controparte_1 non a causa di una errata manovra da parte del conducente, bensì a causa di un malore subito dall'attrice e della conseguente caduta dal motociclo, con conseguente interruzione del nesso causale in ragione del caso fortuito. In via subordinata, eccepiva il concorso dell'attrice nell'eziologia del danno per non avere indossato correttamente il casco, contestando comunque la quantificazione del danno operata dall'attrice. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea o, in subordine, una minor condanna in ragione del concorso di colpa dell'attrice.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita tramite CTU e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 04/06/2024, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'applicabilità dell'art. 141 D.Lgs 209/2005
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice ha ad oggetto un sinistro avvenuto con il coinvolgimento di un solo veicolo, ossia il motociclo condotto dal convenuto, e declinatosi nella caduta dell'attrice da tale motociclo. Tale dato è pacifico, essendo invece controverse le cause della caduta.
Sul piano normativo, poiché il sinistro è avvenuto senza il coinvolgimento di più veicoli, ma con la caduta del trasportato dal motociclo, non trova applicazione l'art. 141 D.Lgs 209/2005.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 35318/2022, a soluzione di un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”, nonché l'ulteriore principio secondo cui “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti
2 coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”.
3. Dinamica del sinistro
Esclusa quindi l'applicabilità dell'art. 141 D.Lgs 209/2005, è necessario ricostruire la dinamica del sinistro, rispetto alla quale le parti hanno prospettato versioni opposte in ordine alle cause della caduta.
Secondo la ricostruzione offerta dall'attrice, il conducente avrebbe effettuato una CP_2 brusca frenata, perdendo il controllo del mezzo e causando la caduta della trasportata.
Secondo la ricostruzione offerta dall'assicurazione convenuta, che a sua volta si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal agli agenti di polizia che hanno rilevato il sinistro, la caduta CP_2 sarebbe stata invece determinata da un malore che avrebbe colpito la trasportata, e non invece da una qualche condotta imprudente tenuta dal conducente.
Trattandosi di dichiarazioni delle medesime parti coinvolte nel giudizio, le stesse non possono che assumere un valore di mera allegazione e non certo di prova della dinamica.
Peraltro, poiché il ha già reso, in occasione del rilievo del sinistro da parte degli agenti CP_2 di polizia, puntuali dichiarazioni in ordine a quale sarebbe, a suo dire, la dinamica del sinistro,
l'ulteriore interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice risulta del tutto superfluo (cfr. Cass.
Civ., n. 24370/2006; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 4243/2003), anche considerato che l'unico capitolo di interrogatorio formale vertente sulla dinamica del sinistro, ossia il cap. 6 formulato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, limitandosi alla deduzione per cui “durante la manovra di sorpasso perdeva il controllo del motociclo”, è ampiamente generico in ordine alle specifiche cause del sinistro, con particolare riguardo alle condizioni di traffico e allo specifico evento che avrebbe determinato la perdita del controllo del mezzo, soprattutto alla luce del fatto che, nel presente giudizio, è controversa proprio la circostanza se la perdita di controllo del mezzo, da cui evidentemente è originata la caduta, sia avvenuta a causa di un malore subito dall'attrice.
Ciò posto, non esistendo testimoni che abbiano assistito al sinistro e che dunque siano in grado di riferire sulla dinamica, fornendo un riscontro alle contrapposte dinamiche dedotte dalle parti,
l'esame deve essere condotto sulla base degli elementi oggettivi acquisiti agli atti.
In particolare, sulla plausibilità di un malore subito dall'attrice come causa della caduta è stata svolta CTU, affidata a medico specialista neurologo, il quale ha formulato le seguenti
3 conclusioni: “Adottando nella fattispecie il criterio del “piu' probabile che non“, alla luce delle considerazioni sopra esposte ,in risposta a quanto richiesto ,pur nell'incertezza causata dalla mancanza di prove evidenti, si ritiene che in occasione del sinistro del 16/8/2014 la causa prevalente della caduta di dal Parte_1 motociclo condotto da puo' essere individuata in un episodio lipotimico di natura vaso vagale Controparte_2
e/o convulsivo con una probabilita' non inferiore al 75%. Inoltre in base alla dinamica degli eventi, e da una analisi della patologia riportata si puo' affermare che le lesioni cerebrali riportate da non Parte_1 siano compatibili con un corretto uso del casco da parte sua”1.
Tali conclusioni, alla luce delle ragioni espresse dall'ausiliario, devono ritenersi condivisibili.
Il principale elemento oggettivo da considerare ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro consiste nella natura e nella localizzazione delle lesioni riportate dall'attrice a seguito della caduta.
Sul punto il CTU ha osservato che “l'esame radiologico depone per trauma cranico prevalentemente posteriore compatibile per una caduta spontanea verticale senza il concorso di altri agenti modificanti la traiettoria. Se la caduta fosse stata provocata da una brusca frenata sarebbero state interessate le porzioni craniche anteriori e soprattutto anche gli arti superiori scattati in reazione di istintiva difesa: l'assenza di questa difesa (e relative lesioni) depone per un malore preesistente alla caduta. La dinamica dell'impatto non lascia intravvedere un minimo abbozzo di reazione di difesa pertanto appare verisimile che il conducente abbia rallentato e poi perso l'equilibrio quasi da fermo e che il passeggero sia caduto a terra trascinato dal suo stesso peso senza alcuna reazione di difesa agli arti verisimilmente a causa di un improvviso malore;
tale ipotesi di caduta produce piu' verisimilmente un impatto posteriore, o lateroposteriore, come si è verificato effettivamente”2.
Il CTP di parte attrice, sullo specifico punto, ha osservato unicamente che la velocità di 50 km/h tenuta dal veicolo al momento della caduta avrebbe vanificato qualunque manovra di difesa3.
Sennonché, il fatto che il veicolo procedesse alla velocità di 50 km/h è privo di qualunque riscontro oggettivo, non potendo assumere alcun valore probatorio la dichiarazione in tal senso resa dalla parte attrice in sede di operazioni peritali.
Conseguentemente, la censura è priva di fondamento, mentre al contrario la localizzazione delle lesioni riportate dall'attrice sulla parte prevalentemente posteriore del cranio costituisce un elemento indiziario particolarmente rilevante per affermare che la caduta dal motociclo non sia avvenuta a causa di una improvvisa e brusca frenata: è infatti del tutto ragionevole e rispondente alle massime di comune esperienza l'argomentazione del CTU secondo cui, in presenza di una brusca frenata, il corpo dell'attrice sarebbe stato proiettato in avanti e non sarebbe quindi caduto verticalmente.
Il secondo elemento oggettivo, che corrobora quello ricavabile dalla localizzazione delle lesioni,
è insito nell'assenza di lesioni sugli arti anteriori.
Anche in tal caso, infatti, costituisce massima di comune esperienza il naturale ed istintivo approntamento, mediante gli arti superiori, di reazioni difensive avverso la caduta, ciò che determina, come conseguenza assai verosimile, la presenza di lesioni sui medesimi arti superiori.
Pertanto, è munita di elevato grado di credibilità razionale l'affermazione del CTU secondo cui
“l'assenza di questa difesa (e relative lesioni) depone per un malore preesistente alla caduta”.
L'affermazione dell'attrice, secondo cui tali difese sarebbero state impedite dalla velocità di 50 km/h tenuta dal mezzo, è, come detto, priva di qualunque riscontro oggettivo, considerato che la stessa attrice, in occasione delle informazioni rese agli agenti verbalizzanti in data
09/09/2014, ha riferito che il veicolo procedeva “a velocità moderata, comunque sotto i 50 km/h”.
La contraria argomentazione dell'attrice, secondo cui il fatto stesso di ricordare la dinamica del sinistro escluderebbe l'ipotesi del malore, non è condivisibile.
In primo luogo, infatti, la prospettazione di una certa dinamica da parte dell'attrice costituisce una mera allegazione difensiva e non anche una prova. Di conseguenza, assumere l'allegazione stessa come riscontro dell'assenza di malore equivarrebbe a trasformare l'allegazione in una prova, con ciò stravolgendo i principi del processo civile.
In secondo luogo, l'allegazione di una certa dinamica del sinistro, essendo necessariamente successiva al fatto che si descrive, presuppone necessariamente il ricorso al patrimonio mnemonico del soggetto, la cui credibilità tuttavia dipende, in presenza di una contraria ricostruzione fattuale, dall'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, in assenza dei quali le contrapposte prospettazioni si risolvono, come detto, in mere allegazioni difensive prive di valore probatorio, laddove nel caso di specie gli elementi oggettivi sopra considerati infirmano la credibilità della ricostruzione offerta dall'attrice.
L'ulteriore censura dell'attrice, secondo cui il CTU avrebbe considerato dati ininfluenti e privi di riscontro oggettivo ai fini della valutazione dell'esistenza del malore, quali la crisi di astinenza da oppiacei, le condizioni di caldo e di rumore, la mancanza di contestazioni da parte della polizia, non è parimenti condivisibile.
5 In primo luogo, se per un verso l'ausiliario ha effettivamente considerato la pregressa storia clinica dell'attrice al fine di rispondere al quesito, per altro verso egli ha basato le sue conclusioni in ordine all'eziologia del sinistro sulla base di precisi elementi fattuali, affermando che “La maggior aderenza alla realta' della versione del si ritiene possa essere supportata da: - CP_2 mancanza della striscia di frenata del mezzo su asfalto asciutto -mancanza di qualunque contestazione/sanzione da parte della polizia -scarsa entita' delle lesioni riportate dal che stava davanti CP_2 alla e che nel caso di frenata brusca con caduta avrebbe dovuto riportare lesioni piu' consistenti di Parte_1 quelle della -Assenza di reazione di difesa con conseguenti evidenti lesioni agli arti a carico della Parte_1
-traiettoria della caduta(riferita anche al punto craniale d'impatto) perpendicolare in basso e non Parte_1 diagonalmente in avanti. -esame del punto di impatto riportato dalla 4. Parte_1
In secondo luogo, la considerazione della precedente storia clinica, pur non costituendo di per sé un elemento determinante e da solo sufficiente a ricostruire l'eziologia della caduta, costituisce comunque un elemento che non può essere ignorato ai fini di una valutazione necessariamente probabilistica come è quella oggetto del caso in esame, basata sulla valutazione della maggiore credibilità razionale di una ricostruzione rispetto ad un'altra, quale espressione di probabilità non tanto statistica quanto piuttosto logica (cfr. Cass. Civ., n. 47/2017). Sul punto va rilevato che il CTU, pur avendo considerato la pregressa storia clinica dell'attrice, ha comunque basato le proprie valutazioni sugli elementi oggettivi sopra descritti e non solo sugli episodi convulsivi avvenuti prima del sinistro.
L'attrice ha poi contestato la CTU affermando che la posteriorità della perdita di coscienza rispetto al sinistro sarebbe attestata dai sanitari dell'ospedale.
Anche tale censura non è idonea a infirmare le valutazioni dell'ausiliario.
Innanzitutto, la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. copre unicamente le attestazioni riguardanti le azioni compiute e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale ma non anche le valutazioni.
Come infatti affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede 4 Cfr. pag. 12 della CTU 6 privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo (cfr. Cass. Civ., n. 16737/2024).
Inoltre, sebbene le valutazioni contenute nella diagnosi del 18/12/2014 escludano la ricorrenza di una crisi convulsiva antecedente al trauma5, le motivazioni poste a fondamento non sono idonee ad infirmare le diverse conclusioni raggiunte dal CTU.
In primo luogo, infatti, il ricordo della frenata e dello sbandamento costituisce una circostanza riferita dalla stessa attrice in epoca postuma al sinistro, e dunque, come detto sopra, non può assumere un valore probatorio determinante. Sul punto va osservato che, come rilevato anche nella diagnosi del 18/12/2014, “il Medico del 118 la trovava vigile e rispondente seppure amnesica
(GCS=15)”, laddove l'amnesia riscontrata nell'immediatezza del sinistro confligge con la circostanza, pure contenuta nella valutazione medica in esame, secondo cui l'attrice “ricorda perfettamente la frenata e lo sbandamento del veicolo”.
In secondo luogo, l'effettiva ricorrenza di una perdita di coscienza, seppur di breve durata, è ammessa anche nella suddetta diagnosi del 18/12/2014: sebbene in tale diagnosi la perdita di coscienza è collocata nella fase successiva al sinistro, tuttavia nel presente giudizio sono stati considerati dal CTU ulteriori elementi oggettivi, quali la localizzazione delle lesioni e l'assenza di postumi di reazioni difensive istintive, che rendono altamente credibile l'ipotesi contraria, ossia la perdita di coscienza nella fase anteriore al sinistro, laddove nella diagnosi del 18/12/2014 la localizzazione delle lesioni non è stata neppure presa in considerazione.
In terzo luogo, il fatto che “non vengono descritti né morsus né rilasciamento sfinterico (analogamente ai precedenti episodi), frequenti segni dopo una crisi epilettica generalizzata”, va ponderato insieme ad altri elementi. Da un lato, infatti, la stessa diagnosi in esame descrive la crisi epilettica come “riferita a seguito del trauma, ma non osservata dal personale di soccorso”, per cui la qualificazione dell'episodio convulsivo come crisi epilettica non trova un riscontro oggettivo da parte di un medico che abbia assistito al fatto. Dall'altro lato, il CTU non ha rinvenuto la plausibile causa della caduta in una crisi epilettica, bensì in un “episodio lipotimico di natura vaso vagale e/o convulsivo”. La mancata riconduzione della caduta ad una crisi epilettica rende quindi neutra l'assenza, descritta nella diagnosi del 18/12/2014, dei postumi più frequenti di tale crisi.
Alla luce di tali ragioni, le conclusioni del CTU devono ritenersi condivisibili, in quanto basate su elementi oggettivi e resistenti alle critiche espresse dall'attrice. 5 Cfr. doc. 17 di parte attrice 7 Conseguentemente, in base ad un criterio di probabilità logica, deve ritenersi munita di maggiore credibilità razionale, poiché assistita da maggiori riscontri di natura oggettiva, la riconduzione dell'eziologia della caduta ad un fattore interno all'attrice, quale è l'episodio lipotimico di natura vaso vagale e/o convulsivo descritto dal CTU, e non invece alla condotta del conducente convenuto.
L'affermazione dell'attrice contenuta nella comparsa conclusionale, secondo cui, riconducendo la caduta ad un malore antecedente, allora le dichiarazioni del conducente CP_2 assurgerebbero a piena prova a discapito delle dichiarazioni dell'attrice, non ha alcun fondamento.
Come detto sopra, infatti, le dichiarazioni del conducente, al pari di quelle della trasportata, costituiscono non una prova bensì una mera allegazione difensiva, in termini di prospettazione di una modalità di accadimento del sinistro. Al contrario, in ragione di quanto finora esposto, la decisione non si fonda affatto sulla mera dichiarazione di una parte o dell'altra, ma piuttosto sugli elementi fattuali oggettivi, acquisiti al presente giudizio, che rendono maggiormente credibile, sul piano logico-razionale, una ricostruzione piuttosto che un'altra.
4. Sul concorso di colpa del conducente
Ciò posto in ordine all'eziologia del sinistro, deve valutarsi la possibilità di ravvisare comunque un concorso di colpa del conducente nel non avere eseguito tutte le manovre necessarie per evitare il danno. Secondo la tesi attorea, il conducente avrebbe comunque tenuto una CP_2 condotta colposa in quanto, accortosi del malore, avrebbe dovuto fermarsi o comunque rallentare, e non invece sorpassare altri veicoli.
Anche sotto questo aspetto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Innanzitutto, va osservato che il malore che ha colpito l'attrice e che, in questa sede, è stato accertato come la causa più probabile della caduta, deve senza dubbio qualificarsi come evento imprevisto ed imprevedibile, non essendo stato addotto alcun concreto elemento di fatto che consenta di affermare la possibilità per il conducente di prevedere l'evento prima di mettersi alla guida del veicolo.
Ciò posto, dalle analisi svolte dal CTU, sulla cui congruità si è detto sopra, è emerso come il sinistro sia avvenuto in termini di “una caduta spontanea verticale senza il concorso di altri agenti modificanti la traiettoria”. La verticalità della caduta, se da un lato induce a ritenere, come detto sopra, che essa non sia stata causata da una brusca frenata compiuta dal conducente ma da un malore che ha colpito la trasportata, dall'altro lato induce pure a ritenere che, nel momento in
8 cui è avvenuta la caduta, il veicolo stesse procedendo a velocità assai ridotta. Diversamente opinando, infatti, e dunque ipotizzando una velocità più elevata tenuta dal motociclo, la caduta, secondo la comune esperienza, non avrebbe avuto una traiettoria verticale ma sarebbe stata quanto meno influenzata dalla velocità del veicolo.
Per tali ragioni, non è condivisibile la tesi attorea secondo cui il convenuto conducente, pur essendosi avveduto del malore in corso, avrebbe proseguito la marcia in sorpasso senza fermarsi.
Al contrario, dagli elementi oggettivi sopra considerati si ricava che il veicolo, al momento dell'impatto, procedeva a velocità assai ridotta.
Considerato che
la stessa attrice, nelle dichiarazioni rese agli agenti di polizia che hanno svolto i rilievi del sinistro, ha affermato che il veicolo procedeva “a velocità moderata, comunque sotto il 50 km/h”, allora, in base all'art. 2729 c.c., è ragionevole ritenere che il conducente abbia diminuito la velocità del motociclo passando da una velocità di marcia moderata a una velocità prossima alla stasi.
Alla luce di tali considerazioni, data l'imprevedibilità dell'evento e il rallentamento attuato dal conducente, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità, quantunque concorsuale, del conducente medesimo, dovendosi ritenere, sulla base degli elementi emersi in sede di CTU e, anche in questo caso, secondo il criterio della probabilità logica, che il nesso causale del sinistro, con maggior grado di credibilità razionale, sia stato interamente assorbito dal malore che ha colpito la trasportata durante la marcia.
5. Sul concorso di colpa della trasportata
Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni concernenti il corretto uso del casco da parte della trasportata, dedotte dall'assicurazione convenuta a fondamento dell'eccepito concorso di colpa da parte sua, restano assorbite dalla riscontrata interruzione del nesso causale.
6. Conclusioni
In conclusione, la domanda è infondata e va rigettata.
Per le ragioni finora esposte, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'attrice non può essere accolta, stante la congruità delle conclusioni e delle motivazioni esposte dall'ausiliario nominato, non essendo quindi fondata l'eccezione di nullità sollevata dall'attrice.
Parimenti, è superfluo l'interrogatorio formale deferito al convenuto per l'ammissione CP_2 del quale l'attrice ha insistito, considerato che la caduta dal motociclo è un fatto pacifico e che per contro, come detto sopra, la descrizione della dinamica del sinistro da sottoporre alla parte
è del tutto generica.
9 Le altre prove testimoniali vertenti sul pregresso stato di salute dell'attrice (cap. 21-28) sono poi inammissibili in quanto hanno ad oggetto valutazioni e diagnosi che, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., non possono essere demandate a un testimone, mentre le prove testimoniali vertenti sulle conseguenze del sinistro sullo stile di vita dell'attrice (cap. 29-39) sono rese superflue dall'accertata insussistenza dell'an del risarcimento.
Sono parimenti superflue le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta, essendo pacifico che nessun testimone ha assistito al sinistro in esame.
7. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre considerare che su un aspetto dirimente del presente giudizio, quale è l'applicabilità dell'art. 141 D.Lgs 209/2005, è sopravvenuto l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, ciò che costituisce un motivo di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. Occorre poi rilevare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018, date dall'assenza di testimoni in grado di riferire la dinamica del sinistro e dalla obiettiva complessità dell'accertamento eziologico in ordine alle cause della caduta.
Conseguentemente, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice e dell'assicurazione convenuta in quote uguali.
Per contro, stante la contumacia del convenuto non vi è luogo a provvedere sulle spese CP_2 nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dall'attrice.
- Compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Controparte_1
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice e della convenuta in parti uguali;
Controparte_1
- Nulla per le spese tra l'attrice e il convenuto Controparte_2
Perugia, 24/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 27 della CTU 2 Cfr. pag. 13 della CTU 3 Cfr. pag. 3 delle osservazioni di parte attrice alla CTU 4