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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5187/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Donatacci RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati Controparte_3
e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento punteggio per servizio militare prestato non in costanza di nomina – ATA
e DOCENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2023, parte ricorrente – premesso di essere inserito nelle graduatorie di circolo e d'Istituto della Provincia di Foggia quale personale ATA per il triennio
2021/2023 e nelle G.P.S. della Provincia di Foggia quale personale docente per il biennio 2022/2023 e
2023/2024 e di aver reso il servizio militare di leva obbligatorio dal 18.11.1998 al 20.9.1999, non vedendosi riconosciuto nelle predette graduatorie il relativo punteggio, ossia 6 punti per i profili di
ATA e 12 punti per il profilo di docente, poiché prestato non in costanza di nomina – ha adito l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disapplicato, dichiarato nullo e/o annullato, ex art. 63 del D. Lgs. 165/2001, qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido e/o illegittimo ivi compreso, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, il D.M. 44/2001, il D.M. 50/2021 e la nota direttoriale n. 9256/2021,
l'O.M. 112/2022 laddove sono disciplinati i criteri di attribuzione dei punteggi, nella parte in cui non viene riconosciuto il punteggio (6 pt per i profili ATA ovvero 12 pt per il profilo di DOCENTE) per il servizio militare di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, incluso il decreto di convalida
pagina 1 di 9 del punteggio nella parte in cui non si attribuisce correttamente al ricorrente il rivendicato punteggio del servizio militare di leva obbligatoria, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e interessi del ricorrente:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 per il/i profilo/i
ATA ovvero 12 punti per il profilo DOCENTE computati in virtù del servizio militare di leva obbligatorio svolto (non in costanza di nomina) e, conseguentemente, 2. accertare e dichiarare
l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento/dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnate/i e delle relative graduatorie e/o del decreto di convalida del punteggio per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al maggior punteggio, pari a 5,40 punti
(pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione resistente), per i profili ATA nonché pari a 12 punti per il profilo DOCENTE, per il servizio militare di leva obbligatorio svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per l'inserimento nelle suddette graduatorie e, 3. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie ATA di III fascia per il triennio aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e graduatorie GPS II fascia per il biennio aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 rispettivamente per tutti e tre i profili ATA nonché per le segnalate classi di concorso (B012 e B003) delle GPS, indicate/i dal ricorrente nella/e relativa/e domanda/e di inserimento/aggiornamento;
4. condannare le Amministrazioni resistenti a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente pari -nelle prefate graduatorie- a punti
19,07 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), punti 19,07 con riferimento al profilo
AT (Assistente Tecnico) e punti 20,97 con riferimento al profilo CS (Collaboratore Scolastico) e punti
119,50 con riferimento alla classe di concorso B012 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE) e punti 79,50 con riferimento alla classe di concorso B003
(LABORATORI DI FISICA), come supra precisato e/o al diverso punteggio ritenuto giusto e accertato in giudizio dall'Ecc.mo giudicante, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle prefate graduatorie, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella/e domanda/e di partecipazione per i profili di appartenenza e/o classi di concorso cui partecipa, con ogni conseguenza di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito, tempestivamente, il resistente, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Acquisite note di trattazione dalle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
pagina 2 di 9 Sul tema di causa, ossia la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso si è pronunciata la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432/2024 dell'8/08/2024 che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
<<
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso);
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella pagina 3 di 9 Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione pagina 4 di 9 del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del
2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
pagina 5 di 9 Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in
“ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del
2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
[…]
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto»>>.
Applicando detto principio di diritto, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di ottenere l'attribuzione del punteggio di 6 punti per il profilo ATA per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, fondata sull'erroneo presupposto che debba essere valutato negli stessi termini in cui viene valutato il servizio di leva obbligatorio prestato in costanza del servizio.
* * *
Con riferimento alla qualifica di docente, deve precisarsi come l'O.M. n. 112/2022 (in atti) non attribuisca alcun punteggio ove il servizio militare sia stato svolto non in costanza del rapporto di lavoro.
pagina 6 di 9 Su tale questione la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 104/2024 del 27.2.2024, ha statuito quanto segue.
<<… “in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che - a torto o a ragione - attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore
a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi - in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.
Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con
l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina” (in senso conforme Cons. di Stato, sez. VII, 27.12.2023, n.
11235).
Secondo il giudice amministrativo, dunque, il servizio di leva deve essere valutato come titolo utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento indipendentemente dalla circostanza di essere stato prestato in costanza di nomina o meno, né a conclusioni differenti possono condurre le pronunce rese in senso favorevole all'Amministrazione scolastica dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sent. 11602/2022), in altre fattispecie relative a personale ATA, non docente, riguardando esse ipotesi di servizio militare reso non in costanza di nomina valutato in misura inferiore, ossia con necessaria differente modulazione del punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 50 del 2021), diversamente dall'ipotesi oggetto di esame, in cui non vi è stata alcuna valorizzazione del servizio militare prestato al di fuori del periodo di nomina, non essendo per quest'ultimo attribuito alcun punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, art. 15 co. 6, che qui viene in rilievo); in altri termini, se può essere considerata legittima la minore valenza del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie, in quanto "tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010", altrettanto non può dirsi nella presente fattispecie, ove un tale riconoscimento di punteggio, pur inferiore, è completamente assente, in quanto l'ordinanza ministeriale che disciplina il conferimento di incarichi per il personale docente non riconosce alcun valore al servizio prestato in altre
Amministrazioni, di modo che il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel pagina 7 di 9 mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trova alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale.
Applicando, dunque, alla fattispecie de qua i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza amministrativa e di legittimità, da cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, dev'essere dichiarato illegittimo il decreto di rettifica n. prot. 0006621 del 12.11.2020 in relazione alla mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina dal 03.11.1988 al 30.10.1989 e, conseguentemente, dev'essere accertato il diritto dell'odierno appellante a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per detto servizio di leva ai fini delle graduatorie II Fascia GPS per gli anni 2020-
2022 relativamente alla classe di concorso B017 – Scuola Secondaria di 2°, ordinando all'Amministrazione appellata di adottare ogni conseguente provvedimento >>.
Per la quantificazione del punteggio da attribuire al ricorrente nelle graduatorie in cui è inserito in qualità di docente può essere utilmente e analogicamente applicata la disciplina del D.M. n. 50 del
2021, che riguarda il personale ATA, che, come sopra riportato, così prevede: i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Potendo essere il servizio di leva obbligatorio assimilato ad un servizio prestato alle dirette dipendenze di altre P.A. (e non potendo, invece, assimilarsi ad un “servizio di insegnamento”), può dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per il servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio
2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso B012 e B003 e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento.
* * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, rappresentate dalla complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, dalla non univocità della disciplina che regolamenta la materia e dai contrasti giurisprudenziali registrati.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di riconoscimento di un maggior punteggio per il profilo ATA;
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 0,60 spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo dal 18.11.1998 al 20.09.1999 ai fini pagina 8 di 9 dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto, scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso B012 e B003 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 21.3.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5187/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Donatacci RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, rappresentati Controparte_3
e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento punteggio per servizio militare prestato non in costanza di nomina – ATA
e DOCENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.6.2023, parte ricorrente – premesso di essere inserito nelle graduatorie di circolo e d'Istituto della Provincia di Foggia quale personale ATA per il triennio
2021/2023 e nelle G.P.S. della Provincia di Foggia quale personale docente per il biennio 2022/2023 e
2023/2024 e di aver reso il servizio militare di leva obbligatorio dal 18.11.1998 al 20.9.1999, non vedendosi riconosciuto nelle predette graduatorie il relativo punteggio, ossia 6 punti per i profili di
ATA e 12 punti per il profilo di docente, poiché prestato non in costanza di nomina – ha adito l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disapplicato, dichiarato nullo e/o annullato, ex art. 63 del D. Lgs. 165/2001, qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido e/o illegittimo ivi compreso, con elencazione esemplificativa e non esaustiva, il D.M. 44/2001, il D.M. 50/2021 e la nota direttoriale n. 9256/2021,
l'O.M. 112/2022 laddove sono disciplinati i criteri di attribuzione dei punteggi, nella parte in cui non viene riconosciuto il punteggio (6 pt per i profili ATA ovvero 12 pt per il profilo di DOCENTE) per il servizio militare di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, incluso il decreto di convalida
pagina 1 di 9 del punteggio nella parte in cui non si attribuisce correttamente al ricorrente il rivendicato punteggio del servizio militare di leva obbligatoria, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e interessi del ricorrente:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 per il/i profilo/i
ATA ovvero 12 punti per il profilo DOCENTE computati in virtù del servizio militare di leva obbligatorio svolto (non in costanza di nomina) e, conseguentemente, 2. accertare e dichiarare
l'illegittimità/nullità/inefficacia del provvedimento/dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnate/i e delle relative graduatorie e/o del decreto di convalida del punteggio per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al maggior punteggio, pari a 5,40 punti
(pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione resistente), per i profili ATA nonché pari a 12 punti per il profilo DOCENTE, per il servizio militare di leva obbligatorio svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per l'inserimento nelle suddette graduatorie e, 3. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie ATA di III fascia per il triennio aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e graduatorie GPS II fascia per il biennio aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 rispettivamente per tutti e tre i profili ATA nonché per le segnalate classi di concorso (B012 e B003) delle GPS, indicate/i dal ricorrente nella/e relativa/e domanda/e di inserimento/aggiornamento;
4. condannare le Amministrazioni resistenti a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto al ricorrente pari -nelle prefate graduatorie- a punti
19,07 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), punti 19,07 con riferimento al profilo
AT (Assistente Tecnico) e punti 20,97 con riferimento al profilo CS (Collaboratore Scolastico) e punti
119,50 con riferimento alla classe di concorso B012 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE) e punti 79,50 con riferimento alla classe di concorso B003
(LABORATORI DI FISICA), come supra precisato e/o al diverso punteggio ritenuto giusto e accertato in giudizio dall'Ecc.mo giudicante, collocando conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle prefate graduatorie, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella/e domanda/e di partecipazione per i profili di appartenenza e/o classi di concorso cui partecipa, con ogni conseguenza di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito, tempestivamente, il resistente, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Acquisite note di trattazione dalle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
pagina 2 di 9 Sul tema di causa, ossia la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso si è pronunciata la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432/2024 dell'8/08/2024 che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
<<
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n.
297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali
(All. A, punto A, secondo inciso);
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella pagina 3 di 9 Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre
P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione pagina 4 di 9 del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento
Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del
2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
pagina 5 di 9 Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in
“ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del
2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.
[…]
11. Va anche espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto»>>.
Applicando detto principio di diritto, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di ottenere l'attribuzione del punteggio di 6 punti per il profilo ATA per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, fondata sull'erroneo presupposto che debba essere valutato negli stessi termini in cui viene valutato il servizio di leva obbligatorio prestato in costanza del servizio.
* * *
Con riferimento alla qualifica di docente, deve precisarsi come l'O.M. n. 112/2022 (in atti) non attribuisca alcun punteggio ove il servizio militare sia stato svolto non in costanza del rapporto di lavoro.
pagina 6 di 9 Su tale questione la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 104/2024 del 27.2.2024, ha statuito quanto segue.
<<… “in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che - a torto o a ragione - attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore
a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi - in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.
Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con
l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina” (in senso conforme Cons. di Stato, sez. VII, 27.12.2023, n.
11235).
Secondo il giudice amministrativo, dunque, il servizio di leva deve essere valutato come titolo utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento indipendentemente dalla circostanza di essere stato prestato in costanza di nomina o meno, né a conclusioni differenti possono condurre le pronunce rese in senso favorevole all'Amministrazione scolastica dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sent. 11602/2022), in altre fattispecie relative a personale ATA, non docente, riguardando esse ipotesi di servizio militare reso non in costanza di nomina valutato in misura inferiore, ossia con necessaria differente modulazione del punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 50 del 2021), diversamente dall'ipotesi oggetto di esame, in cui non vi è stata alcuna valorizzazione del servizio militare prestato al di fuori del periodo di nomina, non essendo per quest'ultimo attribuito alcun punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, art. 15 co. 6, che qui viene in rilievo); in altri termini, se può essere considerata legittima la minore valenza del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie, in quanto "tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010", altrettanto non può dirsi nella presente fattispecie, ove un tale riconoscimento di punteggio, pur inferiore, è completamente assente, in quanto l'ordinanza ministeriale che disciplina il conferimento di incarichi per il personale docente non riconosce alcun valore al servizio prestato in altre
Amministrazioni, di modo che il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel pagina 7 di 9 mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trova alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale.
Applicando, dunque, alla fattispecie de qua i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza amministrativa e di legittimità, da cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, dev'essere dichiarato illegittimo il decreto di rettifica n. prot. 0006621 del 12.11.2020 in relazione alla mancata valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina dal 03.11.1988 al 30.10.1989 e, conseguentemente, dev'essere accertato il diritto dell'odierno appellante a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per detto servizio di leva ai fini delle graduatorie II Fascia GPS per gli anni 2020-
2022 relativamente alla classe di concorso B017 – Scuola Secondaria di 2°, ordinando all'Amministrazione appellata di adottare ogni conseguente provvedimento >>.
Per la quantificazione del punteggio da attribuire al ricorrente nelle graduatorie in cui è inserito in qualità di docente può essere utilmente e analogicamente applicata la disciplina del D.M. n. 50 del
2021, che riguarda il personale ATA, che, come sopra riportato, così prevede: i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Potendo essere il servizio di leva obbligatorio assimilato ad un servizio prestato alle dirette dipendenze di altre P.A. (e non potendo, invece, assimilarsi ad un “servizio di insegnamento”), può dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per il servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio
2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso B012 e B003 e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento.
* * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, rappresentate dalla complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, dalla non univocità della disciplina che regolamenta la materia e dai contrasti giurisprudenziali registrati.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di riconoscimento di un maggior punteggio per il profilo ATA;
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 0,60 spettante per il servizio militare prestato non in costanza di nomina nel periodo dal 18.11.1998 al 20.09.1999 ai fini pagina 8 di 9 dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto, scuola secondaria primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso B012 e B003 e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di adottare ogni conseguente provvedimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 21.3.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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