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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati:
dr. Silvia Marina Ravazzoni Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Serena Sommariva Consigliere rel.
all'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2025 di R.G., promossa in grado d'appello da
P. IV , con il patrocinio dell'avv. Simone Faccio, Parte_1 P.IV_1
-appellante-
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto Maio e Grazia Guerra, CP_1 P.IV_2
-appellato-
CONCLUSIONI:
per l'appellante: “Riformare la sentenza del Giudice del lavoro di Varese, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, per i motivi di cui sopra, e conseguentemente, in accoglimento del presente appello, così decidere
1 a) in via principale, nel merito e in via preliminare
dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto per la eccessività e irragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo nonché per violazione dell'art. 14 L. 689/81,
pagina 1 di 10 previa declaratoria di nullità e/o annullamento per i medesimi motivi del Verbale unico di notificazione e accertamento 2016004414 e dell'intero procedimento ispettivo
1 b) in via subordinata rispetto a 1 a),
dichiarare quanto meno la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito limitatamente alle sanzioni, interessi e oneri di riscossione per i medesimi motivi di cui sopra, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondate le eccezioni formulate in relazione ad ogni ulteriore importo richiesto rispetto all'importo delle agevolazioni, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto del
Contribuente che stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, (…) qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
2) in via principale, sempre nel merito e in via preliminare
dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito per violazione nel Verbale Unico di
Notificazione e Accertamento dell'art. 13 del D.L.vo 124/04, come modificato nel 2015, previa declaratoria di nullità e/o annullamento del Verbale predetto e dell'intero procedimento ispettivo
3) in via principale, nel merito
annullare l'avviso di addebito opposto perché infondato
4) in ogni caso
con vittoria delle spese del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi la prova per testi articolata ritualmente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con i testi già indicati, in quanto i capitoli di prova non sono generici, ne irrilevanti, e risultano invece decisivi ai fini della prova della “ragione economica dell'operazione” che esclude
l'abuso del diritto.”;
per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte adita,
In via principale confermare la sentenza del Tribunale di Varese n. 416/2024 del 21.2.2025 e condannare parte appellante al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto o di quelle diverse che risulteranno all'esito del giudizio.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese ed onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 5.2.2020, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41720200000006233000, notificatole dall' CP_1
in data 20.1.2020 a mezzo PEC, recante contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti ex Modello DM 10/V e sanzioni applicate secondo il regime dell'evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000 per complessivi € 206.594,99, come da accertamenti di cui al verbale di accertamento ispettivo n. 2016004414 dell'11.10.2018, notificato in data 24.10.2018, ripresa contributiva relativa al periodo dal 11/2015 all'8/2018, derivante dall'accertata insussistenza dei presupposti per la fruizione degli sgravi contributivi previsti dagli artt. 1, comma 118 e ss., della l.
190/2014 e dall'art. 1, commi 178 e ss., della l. 208/2015 per l'incentivazione dell'occupazione mediante nuove assunzioni a tempo indeterminato.
A supporto dell'opposizione la Società ha lamentato l'illegittimità degli accertamenti condotti in ragione delle tempistiche, in assunto, eccessivamente dilatate e per la scarsa motivazione degli addebiti.
Nel merito ha rivendicato il diritto alla fruizione degli sgravi goduti e chiesto l'annullamento dell'avviso d'addebito e del verbale di accertamento, da cui era emerso:
- che e , già soci della società LIM S.r.l., con quote Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente del 17% e del 18%, nel gennaio 2015, avevano ceduto le loro partecipazioni alla AGI
S.r.l., socia di maggioranza della LIM S.r.l.;
- che, in data 8.4.2015, i predetti (ex) soci avevano costituito la società con quote del 45% Parte_1
( ) e del 55% ( ); CP_3 CP_2
- che la società ricorrente aveva come oggetto sociale la realizzazione di "costruzione di apparecchiature elettriche meccaniche ed elettromeccaniche;
fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture";
- che i soci e , pur formalmente estranei alla LIM S.r.l., avendone ceduto le quote CP_2 Parte_2
societarie, avevano assunto tutti i dipendenti adibiti al reparto assemblaggio (di parti meccaniche e componenti di ascensori) di quest'ultima affinché svolgessero la stessa attività alle dipendenze della
Parte_1
pagina 3 di 10 - che l'attività svolta dalla costituiva quindi una linea di produzione precedentemente svolta Parte_1
dalla LIM S.r.l..;
- che i predetti manufatti erano in precedenza realizzati dalla LIM S.r.l., che aveva lo stesso oggetto sociale della Parte_1
Sulla scorta di tali elementi gli ispettori hanno ritenuto che la LIM S.r.l. operasse sostanzialmente un controllo di fatto sulla Parte_1
Nel corso dell'indagine ispettiva, infatti, era risultato, infatti, che la all'atto della sua Parte_1
costituzione, aveva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi, trasformato a tempo indeterminato, tutti i dipendenti che erano in forza presso il reparto produttivo di assemblaggio della LIM SRL.
Da ciò gli ispettori hanno desunto che la cessione delle quote della LIM S.r.l. da parte degli (ex) soci e era avvenuta proprio al fine di costituire la e quindi per fruire degli CP_2 CP_3 Parte_1
sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015, assumendo tutti i dipendenti addetti al ramo produttivo.
Di conseguenza, gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento delle agevolazioni previste dalla
Legge dalla L. 23/12/2014 n.190, art. 1, commi 118 e seguenti e dalla L. 28/12/2015 n° 208 art. 1 commi 178 e seguenti e al recupero di tutti gli importi usufruiti come agevolazioni dalla ricorrente.
Il giudice di primo grado, superata l'eccezione procedurale mossa dall'opponente con riferimento ai tempi, in assunto irragionevoli, degli accertamenti ispettivi in violazione dell'art. 14 l. 689/1981, in quanto irrilevanti ai fini delle riprese contributive operate dall' (riguardando le stesse CP_1
esclusivamente il procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla l. 689/1981, come già statuito da questa Corte con sent. n. 637/2023), all'esito dell'istruttoria testimoniale -recante conferma delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, essendo emerso dalle stesse che i dipendenti erano stati adibiti alle stesse mansioni ricoperte nella ditta LIM SRL ed erano stati previamente informati che sarebbero stati licenziati dalla LIM S.r.l. per essere assunti dall'odierna appellante- ha rigettato il ricorso condannando a rifondere all' le spese processuali, liquidate in complessivi euro Parte_1 CP_1
6.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli oneri di legge, se dovuti.
pagina 4 di 10 Con ricorso depositato in data 14.4.2025, la ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 tramite la formulazione di due motivi d'appello.
Con il primo, titolato “MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA ECCEZIONE DI
IRRAGIONEVOLEZZA DEI TEMPI DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO – CONSEGUENZE
IN PUNTO DI PROVA E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (pagg. 5 – 8)”, l'appellante contesta la mancata pronuncia del giudice di primo grado in merito all'annullamento/inutilizzabilità del verbale ispettivo in relazione alle tempistiche degli accertamenti.
Rappresenta a questo riguardo l'appellante che l'accertamento ispettivo, iniziato in data 5.4.2016, con il primo verbale di accesso e proseguito, come da verbali interlocutori del 21.4.2016, 19.5.2016,
8.6.2016, 7.8.2017, 7.12.2017, si era concluso solo in data 11.10.2018 (pochi giorni prima del termine di utilizzo della decontribuzione). Lamenta che dal 3.10.2016, in occasione di ogni accesso, gli ispettori si erano limitati per mesi a reiterare la richiesta dei LUL già in possesso dell' per le vie ordinarie e CP_1 che dall'inizio al termine dell'ispezione erano maturate sanzioni civili per euro 82.040,17, di cui euro
14.847,08 da novembre 2015 a ottobre 2016 ed euro 67.193,09 da novembre 2016 a novembre 2018; evidenzia che, se l'accertamento si fosse concluso entro l'ottobre del 2016, le sanzioni sarebbero state inferiori. Ne risulterebbero violate, in particolare, le seguenti disposizioni, contenenti principi vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni: A) art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente), che vieta all'amministrazione di arrecare pregiudizio al contribuente mediante ritardi o comportamenti a lui non imputabili;
B) artt. 6 e 12 della L. 212/2000, che impongono la collaborazione, la proporzionalità e il rispetto della dignità del contribuente nel corso delle verifiche;
ma anche: C) artt. 1, 2 e 21-octies della L. 241/1990, che impongono la ragionevole durata del procedimento e la tempestività dell'azione amministrativa;
D) art. 97 Cost., che sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
E) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), in quanto la condotta dell'ispettore che senza ragione prolunga la fase ispettiva viola i doveri di diligenza, di imparzialità e tempestività.
Sostiene che, pertanto, il vizio del procedimento ispettivo avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado ad escludere il verbale di accertamento dalle prove utilizzabili ai fini della decisione o, comunque, secondo l'art. 10 dello Statuto del Contribuente a disapplicare o ridurre le sanzioni civili.
Con il secondo motivo d'appello, la Società, “NEL MERITO (pagg. 8 – 18)”, contesta l'elusività Parte dell'operazione aziendale. Sostiene che, nella realtà dei fatti, il susseguirsi di LIM a non era stato pagina 5 di 10 altro che il tentativo di garantire continuità lavorativa ai dipendenti della prima (essendosi la stessa determinata ad esternalizzare a terzi l'attività oggetto del relativo ramo aziendale) in seguito alla costituzione della seconda, che, almeno all'inizio, aveva usufruito delle competenze e dei mezzi forniti da LIM ma, successivamente, aveva ricevuto commesse da nuovi clienti, aumentando il proprio
Parte fatturato. Evidenzia che ciò non comporta automaticamente che sia una finta società creata a solo
Parte scopo elusivo e che LIM eserciti un controllo diretto o indiretto su , circostanza, tra l'altro, non provata in giudizio.
La sentenza di primo grado viene censurata anche in ragione del fatto che il giudice non ha accolto istanze istruttorie, istanze che, a parere dell'appellante, si sarebbero dimostrate utili ai fini del decidere, ma che sono state considerate irrilevanti e generiche.
Con memoria difensiva depositata in data 4.6.2025, l' si è costituito, contestando la fondatezza di CP_1 entrambi i motivi di gravame ed insistendo per l'integrale conferma della sentenza di primo grado alla luce, da un lato, della non incidenza dei tempi degli accertamenti ispettivi sulle obbligazioni contributive (e le connesse sanzioni civili) emerse al loro esito e, dall'altro, quanto al merito, del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, non era stata dimostrata né la differenza sostanziale tra le
Parte due società, né la diversità delle mansioni assegnate ai dipendenti della rispetto a quelle cui erano adibiti nella LIM e neppure la mancanza di un comune interesse sul mercato o l'esistenza di società terze a cui quest'ultima avesse commissionato l'assemblaggio di freni per ascensori nel periodo considerato.
All'odierna udienza del 17.6.2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, entrambi i motivi d'appello sono infondati.
Quanto al primo, come già ampiamente motivato dal primo giudice, l'opposizione ad avviso di addebito ha per oggetto l'accertamento dell'obbligazione contributiva, rispetto alla quale eventuali vizi del procedimento amministrativo, che ne ha riscontrato l'esistenza, sono privi di rilievo. La dilatazione delle tempistiche lamentata dall'appellante in violazione dell'art. 14 l. 689/1981 è ininfluente nel presente processo, non essendo nello stesso controverse sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi, bensì, come detto, riprese contributive e pagina 6 di 10 correlate sanzioni civili accessorie (vd. Corte d'Appello di Milano n. 637/2023 già citata per esteso nella sentenza appellata).
Parimenti inconferenti sono gli ulteriori richiami normativi contenuti nel ricorso in appello, considerato che le sanzioni civili sono l'automatica conseguenza del mancato pagamento della contribuzione nella misura dovuta nel periodo considerato, ipotesi che, nel caso esaminato, è riconducibile alla fattispecie dell'evasione (qui palese, considerato che la decontribuzione è stata ottenuta, come di seguito ulteriormente evidenziato da questa Corte, mediante un comportamento elusivo). Né, peraltro, parte appellante può fondatamente imputare il maggior carico sanzionatorio al protrarsi degli accertamenti, là dove la stessa ha continuato a fruire degli sgravi anche nel corso dell'ispezione e non ha corrisposto la contribuzione dovuta neppure successivamente alla sua ultimazione, avendo continuato a negare nell'an l'esistenza dell'obbligazione e a sostenere di aver diritto di fruire delle agevolazioni.
A questo riguardo, con riferimento al merito della questione oggetto del secondo motivo d'appello, si riporta, per chiarezza, anche nella presente pronuncia d'appello, il testo della disposizione normativa fondante gli sgravi controversi con evidenziate le parti d'interesse ai fini della decisione dell'odierna controversia:
art. 1, comma 118, l. 190/2014
“118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un CP_4
importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai
pagina 7 di 10 datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione CP_1
vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”;
Le disposizione sopra riportata -che, come osservato, è volta ad incentivare, tramite la decontribuzione,
l'incremento occupazionale, mediante nuove assunzioni a tempo indeterminato- prevede due distinte ipotesi di esclusione del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo: la prima riguarda il caso di nuove assunzioni con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori “che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”, mentre la seconda concerne le assunzioni di lavoratori che, nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge, abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o, comunque, facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nella presente fattispecie risulta senza alcun dubbio elusa la prima ipotesi di esclusione dal diritto all'esonero contributivo, là dove dagli accertamenti ispettivi è emerso che l'odierna appellante ha inizialmente assunto il personale già in forze alla LIM S.r.l. a tempo indeterminato sino al 30.4.2015, con un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi (dal 1.5.2015 all'8.11.2015) per poi stabilizzarlo, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato a decorrere dal 9.11.2015 (vd. tabella A pag. 7 Verbale Unico di Accertamento e Notificazione ITL Varese n. 2016004414 dell'11.10.2018).
E', invero, qui evidente la strumentalità del ricorso al contratto a tempo determinato da parte della new.co. contratto artatamente stipulato per aggirare la disposizione normativa di cui all'art. Parte_1
1, comma 118, l. 190/2014, che, come visto, esclude l'esonero contributivo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, nei sei mesi precedenti all'assunzione, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
pagina 8 di 10 E', infatti, evidente che l'iniziale assunzione del personale della LIM S.r.l. con contratto a tempo determinato di sei mesi per lo svolgimento presso della medesima attività produttiva è stata Parte_1
posta da quest'ultima esclusivamente per creare la “frattura” temporale necessaria alla fruizione dell'agevolazione contributiva con riferimento alla successiva stabilizzazione del personale a tempo indeterminato.
Né peraltro l'appellante, come sarebbe stato suo precipuo onere, gravando a carico esclusivo della stessa la prova degli elementi costitutivi del diritto di beneficiare dello sgravio contributivo ex art. 2697, comma primo, c.c. (vd. per tutte Cass. n. 14574/2017), ha fornito prova dell'esistenza di effettive ragioni imprenditoriali tali da giustificare l'iniziale assunzione a tempo determinato del personale, risultando, al contrario, proprio dalle sue prospettazioni e richieste istruttorie, che dette ragioni non esistevano, là dove l'operazione (sostanziatasi nella costituzione della newco da parte dei Parte_1
due soci di minoranza della LIM S.r.l., previa cessione delle loro quote e nell'assunzione da parte della neocostituita società del personale della LIM S.r.l. addetto all'assemblaggio elettrico-meccanico di freni per ascensori) è stata realizzata solo dopo aver acquisito dalla LIM S.r.l. garanzia che la stessa avrebbe utilizzato come terzista, circostanza in concreto verificatasi, come riscontrato dagli Parte_1
ispettori tramite la disamina dei fatturati (vd. pag. 9 Verbale Unico di Accertamento e Notificazione cit.).
Tali considerazioni risultano assorbenti e valgono a travolgere gli sgravi a prescindere da ogni
Parte considerazione in merito al rapporto di controllo/collegamento societario di fatto tra LIM e .
Riguardo a questo aspetto, fondante la seconda ipotesi di esclusione delle agevolazioni, è sufficiente evidenziare che il rapporto di originaria dipendenza economica emergente dalle stesse prospettazioni difensive dell'appellante (secondo cui condicio sine qua non della sua costituzione e della presa in carico da parte sua del personale della LIM S.r.l. per lo svolgimento della medesima attività imprenditoriale del ramo d'adibizione è stato l'impegno di LIM S.r.l. ad avvalersi, per i primi anni, esclusivamente di per l'esecuzione degli ordini ricevuti dai clienti) integra -nel periodo Parte_1
oggetto di osservazione- gli estremi dell'influenza se non dominante, almeno notevole della LIM S.r.l. sulla con conseguente configurabilità di un legame di collegamento tra l'una e l'altra ex Parte_1
art. 2359, comma 3, c.c.
La sentenza di primo grado, recante il rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito, va, pertanto, confermata, risultando entrambi i motivi d'appello infondati.
pagina 9 di 10 In applicazione del principio di soccombenza segue nel dispositivo la condanna dell'appellante a rifondere all' le spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di CP_1
attività istruttoria, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 416/2024;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 17/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati:
dr. Silvia Marina Ravazzoni Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Serena Sommariva Consigliere rel.
all'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2025 di R.G., promossa in grado d'appello da
P. IV , con il patrocinio dell'avv. Simone Faccio, Parte_1 P.IV_1
-appellante-
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto Maio e Grazia Guerra, CP_1 P.IV_2
-appellato-
CONCLUSIONI:
per l'appellante: “Riformare la sentenza del Giudice del lavoro di Varese, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, per i motivi di cui sopra, e conseguentemente, in accoglimento del presente appello, così decidere
1 a) in via principale, nel merito e in via preliminare
dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto per la eccessività e irragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo nonché per violazione dell'art. 14 L. 689/81,
pagina 1 di 10 previa declaratoria di nullità e/o annullamento per i medesimi motivi del Verbale unico di notificazione e accertamento 2016004414 e dell'intero procedimento ispettivo
1 b) in via subordinata rispetto a 1 a),
dichiarare quanto meno la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito limitatamente alle sanzioni, interessi e oneri di riscossione per i medesimi motivi di cui sopra, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondate le eccezioni formulate in relazione ad ogni ulteriore importo richiesto rispetto all'importo delle agevolazioni, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto del
Contribuente che stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, (…) qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
2) in via principale, sempre nel merito e in via preliminare
dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'avviso di addebito per violazione nel Verbale Unico di
Notificazione e Accertamento dell'art. 13 del D.L.vo 124/04, come modificato nel 2015, previa declaratoria di nullità e/o annullamento del Verbale predetto e dell'intero procedimento ispettivo
3) in via principale, nel merito
annullare l'avviso di addebito opposto perché infondato
4) in ogni caso
con vittoria delle spese del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettersi la prova per testi articolata ritualmente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con i testi già indicati, in quanto i capitoli di prova non sono generici, ne irrilevanti, e risultano invece decisivi ai fini della prova della “ragione economica dell'operazione” che esclude
l'abuso del diritto.”;
per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte adita,
In via principale confermare la sentenza del Tribunale di Varese n. 416/2024 del 21.2.2025 e condannare parte appellante al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito opposto o di quelle diverse che risulteranno all'esito del giudizio.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese ed onorari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, depositato in data 5.2.2020, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41720200000006233000, notificatole dall' CP_1
in data 20.1.2020 a mezzo PEC, recante contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti ex Modello DM 10/V e sanzioni applicate secondo il regime dell'evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000 per complessivi € 206.594,99, come da accertamenti di cui al verbale di accertamento ispettivo n. 2016004414 dell'11.10.2018, notificato in data 24.10.2018, ripresa contributiva relativa al periodo dal 11/2015 all'8/2018, derivante dall'accertata insussistenza dei presupposti per la fruizione degli sgravi contributivi previsti dagli artt. 1, comma 118 e ss., della l.
190/2014 e dall'art. 1, commi 178 e ss., della l. 208/2015 per l'incentivazione dell'occupazione mediante nuove assunzioni a tempo indeterminato.
A supporto dell'opposizione la Società ha lamentato l'illegittimità degli accertamenti condotti in ragione delle tempistiche, in assunto, eccessivamente dilatate e per la scarsa motivazione degli addebiti.
Nel merito ha rivendicato il diritto alla fruizione degli sgravi goduti e chiesto l'annullamento dell'avviso d'addebito e del verbale di accertamento, da cui era emerso:
- che e , già soci della società LIM S.r.l., con quote Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente del 17% e del 18%, nel gennaio 2015, avevano ceduto le loro partecipazioni alla AGI
S.r.l., socia di maggioranza della LIM S.r.l.;
- che, in data 8.4.2015, i predetti (ex) soci avevano costituito la società con quote del 45% Parte_1
( ) e del 55% ( ); CP_3 CP_2
- che la società ricorrente aveva come oggetto sociale la realizzazione di "costruzione di apparecchiature elettriche meccaniche ed elettromeccaniche;
fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture";
- che i soci e , pur formalmente estranei alla LIM S.r.l., avendone ceduto le quote CP_2 Parte_2
societarie, avevano assunto tutti i dipendenti adibiti al reparto assemblaggio (di parti meccaniche e componenti di ascensori) di quest'ultima affinché svolgessero la stessa attività alle dipendenze della
Parte_1
pagina 3 di 10 - che l'attività svolta dalla costituiva quindi una linea di produzione precedentemente svolta Parte_1
dalla LIM S.r.l..;
- che i predetti manufatti erano in precedenza realizzati dalla LIM S.r.l., che aveva lo stesso oggetto sociale della Parte_1
Sulla scorta di tali elementi gli ispettori hanno ritenuto che la LIM S.r.l. operasse sostanzialmente un controllo di fatto sulla Parte_1
Nel corso dell'indagine ispettiva, infatti, era risultato, infatti, che la all'atto della sua Parte_1
costituzione, aveva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi, trasformato a tempo indeterminato, tutti i dipendenti che erano in forza presso il reparto produttivo di assemblaggio della LIM SRL.
Da ciò gli ispettori hanno desunto che la cessione delle quote della LIM S.r.l. da parte degli (ex) soci e era avvenuta proprio al fine di costituire la e quindi per fruire degli CP_2 CP_3 Parte_1
sgravi contributivi previsti dalla Legge di Stabilità 2015, assumendo tutti i dipendenti addetti al ramo produttivo.
Di conseguenza, gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento delle agevolazioni previste dalla
Legge dalla L. 23/12/2014 n.190, art. 1, commi 118 e seguenti e dalla L. 28/12/2015 n° 208 art. 1 commi 178 e seguenti e al recupero di tutti gli importi usufruiti come agevolazioni dalla ricorrente.
Il giudice di primo grado, superata l'eccezione procedurale mossa dall'opponente con riferimento ai tempi, in assunto irragionevoli, degli accertamenti ispettivi in violazione dell'art. 14 l. 689/1981, in quanto irrilevanti ai fini delle riprese contributive operate dall' (riguardando le stesse CP_1
esclusivamente il procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla l. 689/1981, come già statuito da questa Corte con sent. n. 637/2023), all'esito dell'istruttoria testimoniale -recante conferma delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, essendo emerso dalle stesse che i dipendenti erano stati adibiti alle stesse mansioni ricoperte nella ditta LIM SRL ed erano stati previamente informati che sarebbero stati licenziati dalla LIM S.r.l. per essere assunti dall'odierna appellante- ha rigettato il ricorso condannando a rifondere all' le spese processuali, liquidate in complessivi euro Parte_1 CP_1
6.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli oneri di legge, se dovuti.
pagina 4 di 10 Con ricorso depositato in data 14.4.2025, la ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 tramite la formulazione di due motivi d'appello.
Con il primo, titolato “MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA ECCEZIONE DI
IRRAGIONEVOLEZZA DEI TEMPI DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO – CONSEGUENZE
IN PUNTO DI PROVA E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI (pagg. 5 – 8)”, l'appellante contesta la mancata pronuncia del giudice di primo grado in merito all'annullamento/inutilizzabilità del verbale ispettivo in relazione alle tempistiche degli accertamenti.
Rappresenta a questo riguardo l'appellante che l'accertamento ispettivo, iniziato in data 5.4.2016, con il primo verbale di accesso e proseguito, come da verbali interlocutori del 21.4.2016, 19.5.2016,
8.6.2016, 7.8.2017, 7.12.2017, si era concluso solo in data 11.10.2018 (pochi giorni prima del termine di utilizzo della decontribuzione). Lamenta che dal 3.10.2016, in occasione di ogni accesso, gli ispettori si erano limitati per mesi a reiterare la richiesta dei LUL già in possesso dell' per le vie ordinarie e CP_1 che dall'inizio al termine dell'ispezione erano maturate sanzioni civili per euro 82.040,17, di cui euro
14.847,08 da novembre 2015 a ottobre 2016 ed euro 67.193,09 da novembre 2016 a novembre 2018; evidenzia che, se l'accertamento si fosse concluso entro l'ottobre del 2016, le sanzioni sarebbero state inferiori. Ne risulterebbero violate, in particolare, le seguenti disposizioni, contenenti principi vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni: A) art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente), che vieta all'amministrazione di arrecare pregiudizio al contribuente mediante ritardi o comportamenti a lui non imputabili;
B) artt. 6 e 12 della L. 212/2000, che impongono la collaborazione, la proporzionalità e il rispetto della dignità del contribuente nel corso delle verifiche;
ma anche: C) artt. 1, 2 e 21-octies della L. 241/1990, che impongono la ragionevole durata del procedimento e la tempestività dell'azione amministrativa;
D) art. 97 Cost., che sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
E) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), in quanto la condotta dell'ispettore che senza ragione prolunga la fase ispettiva viola i doveri di diligenza, di imparzialità e tempestività.
Sostiene che, pertanto, il vizio del procedimento ispettivo avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado ad escludere il verbale di accertamento dalle prove utilizzabili ai fini della decisione o, comunque, secondo l'art. 10 dello Statuto del Contribuente a disapplicare o ridurre le sanzioni civili.
Con il secondo motivo d'appello, la Società, “NEL MERITO (pagg. 8 – 18)”, contesta l'elusività Parte dell'operazione aziendale. Sostiene che, nella realtà dei fatti, il susseguirsi di LIM a non era stato pagina 5 di 10 altro che il tentativo di garantire continuità lavorativa ai dipendenti della prima (essendosi la stessa determinata ad esternalizzare a terzi l'attività oggetto del relativo ramo aziendale) in seguito alla costituzione della seconda, che, almeno all'inizio, aveva usufruito delle competenze e dei mezzi forniti da LIM ma, successivamente, aveva ricevuto commesse da nuovi clienti, aumentando il proprio
Parte fatturato. Evidenzia che ciò non comporta automaticamente che sia una finta società creata a solo
Parte scopo elusivo e che LIM eserciti un controllo diretto o indiretto su , circostanza, tra l'altro, non provata in giudizio.
La sentenza di primo grado viene censurata anche in ragione del fatto che il giudice non ha accolto istanze istruttorie, istanze che, a parere dell'appellante, si sarebbero dimostrate utili ai fini del decidere, ma che sono state considerate irrilevanti e generiche.
Con memoria difensiva depositata in data 4.6.2025, l' si è costituito, contestando la fondatezza di CP_1 entrambi i motivi di gravame ed insistendo per l'integrale conferma della sentenza di primo grado alla luce, da un lato, della non incidenza dei tempi degli accertamenti ispettivi sulle obbligazioni contributive (e le connesse sanzioni civili) emerse al loro esito e, dall'altro, quanto al merito, del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, non era stata dimostrata né la differenza sostanziale tra le
Parte due società, né la diversità delle mansioni assegnate ai dipendenti della rispetto a quelle cui erano adibiti nella LIM e neppure la mancanza di un comune interesse sul mercato o l'esistenza di società terze a cui quest'ultima avesse commissionato l'assemblaggio di freni per ascensori nel periodo considerato.
All'odierna udienza del 17.6.2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, entrambi i motivi d'appello sono infondati.
Quanto al primo, come già ampiamente motivato dal primo giudice, l'opposizione ad avviso di addebito ha per oggetto l'accertamento dell'obbligazione contributiva, rispetto alla quale eventuali vizi del procedimento amministrativo, che ne ha riscontrato l'esistenza, sono privi di rilievo. La dilatazione delle tempistiche lamentata dall'appellante in violazione dell'art. 14 l. 689/1981 è ininfluente nel presente processo, non essendo nello stesso controverse sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi, bensì, come detto, riprese contributive e pagina 6 di 10 correlate sanzioni civili accessorie (vd. Corte d'Appello di Milano n. 637/2023 già citata per esteso nella sentenza appellata).
Parimenti inconferenti sono gli ulteriori richiami normativi contenuti nel ricorso in appello, considerato che le sanzioni civili sono l'automatica conseguenza del mancato pagamento della contribuzione nella misura dovuta nel periodo considerato, ipotesi che, nel caso esaminato, è riconducibile alla fattispecie dell'evasione (qui palese, considerato che la decontribuzione è stata ottenuta, come di seguito ulteriormente evidenziato da questa Corte, mediante un comportamento elusivo). Né, peraltro, parte appellante può fondatamente imputare il maggior carico sanzionatorio al protrarsi degli accertamenti, là dove la stessa ha continuato a fruire degli sgravi anche nel corso dell'ispezione e non ha corrisposto la contribuzione dovuta neppure successivamente alla sua ultimazione, avendo continuato a negare nell'an l'esistenza dell'obbligazione e a sostenere di aver diritto di fruire delle agevolazioni.
A questo riguardo, con riferimento al merito della questione oggetto del secondo motivo d'appello, si riporta, per chiarezza, anche nella presente pronuncia d'appello, il testo della disposizione normativa fondante gli sgravi controversi con evidenziate le parti d'interesse ai fini della decisione dell'odierna controversia:
art. 1, comma 118, l. 190/2014
“118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un CP_4
importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai
pagina 7 di 10 datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione CP_1
vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”;
Le disposizione sopra riportata -che, come osservato, è volta ad incentivare, tramite la decontribuzione,
l'incremento occupazionale, mediante nuove assunzioni a tempo indeterminato- prevede due distinte ipotesi di esclusione del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo: la prima riguarda il caso di nuove assunzioni con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori “che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”, mentre la seconda concerne le assunzioni di lavoratori che, nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge, abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro o con società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o, comunque, facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nella presente fattispecie risulta senza alcun dubbio elusa la prima ipotesi di esclusione dal diritto all'esonero contributivo, là dove dagli accertamenti ispettivi è emerso che l'odierna appellante ha inizialmente assunto il personale già in forze alla LIM S.r.l. a tempo indeterminato sino al 30.4.2015, con un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi (dal 1.5.2015 all'8.11.2015) per poi stabilizzarlo, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato a decorrere dal 9.11.2015 (vd. tabella A pag. 7 Verbale Unico di Accertamento e Notificazione ITL Varese n. 2016004414 dell'11.10.2018).
E', invero, qui evidente la strumentalità del ricorso al contratto a tempo determinato da parte della new.co. contratto artatamente stipulato per aggirare la disposizione normativa di cui all'art. Parte_1
1, comma 118, l. 190/2014, che, come visto, esclude l'esonero contributivo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, nei sei mesi precedenti all'assunzione, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
pagina 8 di 10 E', infatti, evidente che l'iniziale assunzione del personale della LIM S.r.l. con contratto a tempo determinato di sei mesi per lo svolgimento presso della medesima attività produttiva è stata Parte_1
posta da quest'ultima esclusivamente per creare la “frattura” temporale necessaria alla fruizione dell'agevolazione contributiva con riferimento alla successiva stabilizzazione del personale a tempo indeterminato.
Né peraltro l'appellante, come sarebbe stato suo precipuo onere, gravando a carico esclusivo della stessa la prova degli elementi costitutivi del diritto di beneficiare dello sgravio contributivo ex art. 2697, comma primo, c.c. (vd. per tutte Cass. n. 14574/2017), ha fornito prova dell'esistenza di effettive ragioni imprenditoriali tali da giustificare l'iniziale assunzione a tempo determinato del personale, risultando, al contrario, proprio dalle sue prospettazioni e richieste istruttorie, che dette ragioni non esistevano, là dove l'operazione (sostanziatasi nella costituzione della newco da parte dei Parte_1
due soci di minoranza della LIM S.r.l., previa cessione delle loro quote e nell'assunzione da parte della neocostituita società del personale della LIM S.r.l. addetto all'assemblaggio elettrico-meccanico di freni per ascensori) è stata realizzata solo dopo aver acquisito dalla LIM S.r.l. garanzia che la stessa avrebbe utilizzato come terzista, circostanza in concreto verificatasi, come riscontrato dagli Parte_1
ispettori tramite la disamina dei fatturati (vd. pag. 9 Verbale Unico di Accertamento e Notificazione cit.).
Tali considerazioni risultano assorbenti e valgono a travolgere gli sgravi a prescindere da ogni
Parte considerazione in merito al rapporto di controllo/collegamento societario di fatto tra LIM e .
Riguardo a questo aspetto, fondante la seconda ipotesi di esclusione delle agevolazioni, è sufficiente evidenziare che il rapporto di originaria dipendenza economica emergente dalle stesse prospettazioni difensive dell'appellante (secondo cui condicio sine qua non della sua costituzione e della presa in carico da parte sua del personale della LIM S.r.l. per lo svolgimento della medesima attività imprenditoriale del ramo d'adibizione è stato l'impegno di LIM S.r.l. ad avvalersi, per i primi anni, esclusivamente di per l'esecuzione degli ordini ricevuti dai clienti) integra -nel periodo Parte_1
oggetto di osservazione- gli estremi dell'influenza se non dominante, almeno notevole della LIM S.r.l. sulla con conseguente configurabilità di un legame di collegamento tra l'una e l'altra ex Parte_1
art. 2359, comma 3, c.c.
La sentenza di primo grado, recante il rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito, va, pertanto, confermata, risultando entrambi i motivi d'appello infondati.
pagina 9 di 10 In applicazione del principio di soccombenza segue nel dispositivo la condanna dell'appellante a rifondere all' le spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di CP_1
attività istruttoria, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 416/2024;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 17/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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