TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8275 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5062/2025
TRA
difeso dall'avv. VETRANO FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
;
[...]
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/3/2025 il ricorrente in epigrafe espone di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratto a tempo determinato, stipulati nel corso dei
[...] seguenti scolastici:
a.s. 2021/2022, dall'8/9/2021 al 30/06/2022;
a.s. 2022/2023, dal 12/9/2022 al 31/08/2023;
a.s. 2023/2024, dall'11/9/2023 al 31/08/2024;
a.s. 2024/2025, dal 19/11/2024 al 31/08/2025.
Assume che durante tale attività lavorativa, l'Amministrazione scolastica non gli ha attribuito la “Carta del Docente”, in attuazione dell'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Pertanto, lamenta la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE, CEEP, allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 35 e 97 Cost. e chiede:
«1- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo
1 determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta per supplenze fino al termine delle attività didattiche innanzi specificati;
2. per l'effetto, condannare il Controparte_1
(c.f. , in persona del pro-tempore, al riconoscimento P.IVA_1 CP_2 del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 condannarsi il al pagamento della somma Controparte_1 di €2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento;
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Il convenuto, sebbene il ricorso sia stato regolarmente CP_1 notificato come da atti, non si costituiva in giudizio.
Il ricorso è fondato.
La Cassazione (Cass Sez L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023) ha sancito i seguenti principi di diritto, ai quali questo giudice intende dare adesione in virtù della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di legittimità:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
2 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'istituto della Carta Docente va, infatti, inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione
3 aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce poi che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Solo con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il beneficio viene esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022,
4 resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che l'art. 1 comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di €
500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'indagine è stata dunque volta alla ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
È stato ricordato, al riguardo, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del
2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Si è dunque preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico [c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.], qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
5 Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico [c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.] si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si è ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Pertanto, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa (che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua”) non consente, per i docenti a tempo determinato, chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere pertanto disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame.
Ed infatti la parte ricorrente ha prestato servizio presso il
[...]
in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine Controparte_1 delle attività di didattiche, per quanto in questa sede rileva per l'anno scolastico 2021/2022, dall'8/9/2021 al 30/6/2022 presso l'Istituto tecnico
Industriale “Fermi-Gadda” di Napoli;
per l'anno scolastico 2022/2023, dal
12/9/2022 al 31/8/2023 presso l'Istituto Tecnico industriale “E. Majorana” di Somma Vesuviana (Na); per l'anno scolastico 2023/2024, dall'11/9/2023 al
31/8/2024 presso l'Istituto tecnico Industriale “Fermi-Gadda” di Napoli;
6 per l'anno scolastico 2024/2025, dal 19/11/2024 al 31/08/2025 presso l'Istituto Superiore “Sannino-De Cillis” di Napoli.
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1
(incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n.
124/1999.
La parte ricorrente, inoltre, risulta essere, al momento della domanda giudiziale (2/3/2025), “interna al sistema delle docenze scolastiche” (cfr. contratto del 19/11/24 con scadenza al 31/08/25), per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n.
29961/2023, le spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
La domanda va pertanto accolta e il convenuto deve essere CP_1 condannato all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione.
Tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente, tenuto conto del recente intervento della Cassazione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso ed accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025;
2) per l'effetto ordina al di Controparte_1 provvedere all'assegnazione in favore del ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni
7 scolastici come indicati al punto 1), con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico di supplenza) al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore del ricorrente, del residuo che liquida in complessivi
€ 657,00 oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione;
Napoli, 13/11/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
8