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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
R.G. 60/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino
Sezione II Civile
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 60/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1
dicembre 1964, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Veneri del foro di Vallo
della Lucania, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Email_1
Vallo della Lucania (SA), piazza Olmo n. 16
- Appellante -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberto Moneta, PEC
e dall'avv. Alessandra Vincenti, PEC Email_2
1 elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
difensore in Racconigi (CN), via Santa Chiara n. 20
- Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2023, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 589/2022, emessa in data 16 giugno 2022 dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, pubblicata in pari data mediante sottoscrizione del verbale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“-in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il signor occupa senza Parte_1
titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di sita in Comune di Racconigi nucleo CP_1
Tagliata e rappresentata da porzione di circa 250 mq dell'area urbana in mappa in Catasto terreni
del Comune di Racconigi al F 42 con il mappale 227 (ente urbano della superfice catastale di mq.
447) e per l'effetto dichiara tenuto e condanna a rilasciare libero e sgombero Parte_1
da sé, persone e cose il predetto immobile ed a restituirlo alla sig.ra e fissa per CP_1
l'esecuzione del rilascio il termine del 16/7/22,
-dichiara tenuto e condanna il sig. (C.F. ) all'integrale Parte_1 CodiceFiscale_3
rimborso delle spese di causa in favore della sig.ra (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_4
liquidandole in €. 2.430,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, C.U e marca integrativa,
oltre successive occorrende.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347
c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“1) dichiarare improcedibile la domanda per violazione degli art. 447 bis c.p.c. e art. 112 c.p.c.
2 2) dichiararsi accolto il gravame proposto in riforma della sentenza accertare e dichiarare l'assoluta
illegittimità della sentenza nr.589/22, emessa dal Tribunale Di Cuneo in data 16.06.2022.,
4) accogliere la domanda riconvenzionale per l' effetto e per l' effetto, accertare e dichiarare
proprietario per intervenuta usucapione per aver costruito la baracca nell' anno Parte_1
1992 e posseduto il terreno dall' anno 1991 porzione di terreno delimitata dalla recinzione da egli costruita distinti in catasto Comune Di Racconigi al fg. 42 nr. 227 sub 1 della porzione di terreno e
della baracca.
5) con vittoria di spese diritti ed onorari del primo grado e del secondo grado di giudizio a carico di
con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo”. CP_1
Per parte Appellata:
“Respingere integralmente il proposto appello e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 589/2022 del
Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico
dott. Sebastiano Barba emessa in data 16.06.2022 R.G. N. 72/2021.
Con il favore delle spese del presente giudizio di appello.”
Parte appellata ha quindi proceduto al deposito della comparsa conclusionale mentre l'Appellante
non ha depositato né comparsa conclusionale né memorie di replica.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio e motivi d'impugnazione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Cuneo per sentire accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte Parte_1
del resistente dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, sita nel Comune di Racconigi, nucleo
Tagliata, rappresentata da una porzione di circa 250 mq dell'area urbana, Catasto terreni Comune di
Racconigi, mappale 227, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno ex art. 91 co. 1 e co. 2 c.p.c., allegando quanto segue:
- di essere proprietaria, in forza di successione ereditaria (atto di divisione con il fratello del
2019), degli immobili adibiti a propria abitazione civile siti nel comune di Racconigi, strada
3 vicinale Sparmassino, nucleo Tagliata n. 12 (già 122) entrostanti ad aree distinte in mappa in
Catasto terreni al F 42 con il mappale 109 (ente urbano della superfice catastale di mq. 1.498)
e censiti al N.C.E.U. del Comune di Racconigi con i seguenti identificativi catastali: - F. 42
part. 109, sub 4, cat. A/3, cl. 1, 15,5 vani, rendita € 688,44 - F. 42 part. 109, sub 6, cat. C/7, cl.
1, mq. 219, rendita € 54,29 - F. 42 part. 109, sub 5, cat. C/2, cl. 1, mq. 355, rendita € 458,36 -
F. 42 part. 109, sub 3, cortile bene comune non censibile ed entrostanti ad aree distinte in mappa in Catasto terreni al F 42 con il mappale 227 (ente urbano della superfice catastale di mq. 447) e censiti al N.C.E.U. del Comune di Racconigi con i seguenti identificativi catastali:
- F. 42 part. 227, sub 1, cat. C/2, cl. 1, mq. 17, rendita € 21,95 2);
- che negli anni Novanta del secolo scorso, de cuius, aveva concesso in Persona_1
utilizzo a una porzione di circa 250 mq dell'area urbana in mappa in Parte_1
Catasto terreni al F 42 con il mappale 227 (ente urbano della superfice catastale di mq. 447);
- che a fronte dell'utilizzo della predetta area, si era impegnato a Parte_1
corrispondere a inizialmente la somma di lire italiane 100.000 circa e Persona_1
successivamente di € 80,00 mensili;
- che, in seguito all'intervenuta morte di – sino alla Persona_1 Parte_1
fine dell'anno 2016 – aveva in più trance versato la somma complessiva di € 1.020,00 in favore,
in parte, di ed in parte di , per poi, a partire dal 2017, non CP_1 Persona_2
corrispondere più alcuna somma;
- che, negli anni, il resistente aveva realizzato sulla predetta area 250 mq (facente parte della più
ampia area urbana della superfice catastale di mq. 447 in mappa in Catasto terreni al F 42 con il mappale 227) una baracca adibita a ricovero attrezzi, accatastando vario materiale edilizio e realizzando una recinzione;
- che con ordinanza n. 41 emessa il 21 luglio 2020 il Comune di Racconigi aveva ordinato la demolizione della baracca, della recinzione e la rimozione del materiale accatastato;
- che dopo la conclusione dell'accordo di divisione, aveva chiesto al CP_1
resistente di liberare e consegnarle la predetta porzione di immobile, con lettere del 3 ottobre
4 2019 e del 12 novembre 2019, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dal il Parte_1
quale non si era presentato neppure all'incontro fissato presso l'Organismo di mediazione.
costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande Parte_1
avversarie, contestando tutto quanto allegato dalla ricorrente e sostenendo:
- di aver costruito nel 1990 una baracca adibita a ricovero attrezzi e materiale edilizio e di aver recintato il terreno con il fabbricato, così come risulta dall' ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Racconigi del 21.07.2020 nei suoi confronti quale utilizzatore e costruttore della baracca e del materiale accatastato;
- che aver posseduto in modo pacifico e indisturbato dal 1991 ininterrottamente per vent'anni il terreno sottostante la baracca, utilizzando la stessa, a partire dal 1992, come deposito di materiale edile;
- che le parti non avevano concluso alcun contratto di locazione e quello allegato dalla resistente non era stato documentalmente provato;
presentando, altresì, domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione.
All'udienza del 15 dicembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di indennità
di occupazione, chiedendo la fissazione di un termine breve per il rilascio dell'immobile.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto il ricorso presentato da dichiarando sine titulo l'occupazione da parte del resistente della predetta unità CP_1
immobiliare e condannando quest'ultimo al rilascio e alla restituzione dell'immobile, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
C.U. e marca integrativa, oltre successive occorrende.
Più precisamente, con ordinanza datata 15 dicembre 2021, il Giudice di prime cure ha respinto la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, in ragione della sua inammissibilità (non essendo stato richiesto il differimento della prima udienza), esaminandola nel merito in quanto eccezione, ritenendo che il contenuto delle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, laddove aveva dichiarato di aver svolto dei lavori in cambio dell'utilizzo del terreno,
deponesse chiaramente in senso contrario all'usucapione.
5 Dal ché, ha osservato che l'utilizzo dell'immobile da parte del resistente fosse avvenuto non uti dominus, bensì in conseguenza del “permesso” del proprietario, il quale aveva beneficiato in compenso di prestazioni variabili e non predefinite, condannando quindi al Parte_1
rilascio dello stesso, nonché, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, chiedendone l'integrale Parte_1
riforma con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “1) Violazione ex art. 447 bis c.p.c. Mancata pronuncia su domanda
riconvenzionale di intervenuta usucapione”;
- “2) Violazione dell'ex art. 112 cpc. assoluta incertezza del petitum e
della causa petendi.”;
- 3) Assoluta illegittimità dell'ordinanza pronunciata per mancata richiesta di ammissione prove da
parte del ricorrente. Omessa valutazione delle prove.”.
2. MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole del mancato mutamento del rito da parte del Tribunale da giudizio ex art. 447 bis c.p.c. – scelto dalla ricorrente sulla scorta del presunto subentro iure successionis in un contratto di locazione concluso tra suo padre e il resistente e avente ad oggetto l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa – in giudizio ordinario di cognizione, rigettando la relativa eccezione sollevata in corso di causa, malgrado il previo accertamento dell'inesistenza di un contratto di locazione.
Dal ché, ad avviso dell'Appellante, sarebbe derivata l'erronea valutazione in ordine all'inammissibilità della avanzata domanda riconvenzionale ex art. 416 e 418 c.p.c.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta un vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., esponendo, in particolare, che il Giudice avrebbe erroneamente fondato la sua decisione qualificando l'accordo intercorso tra le parti come un contratto di permuta – sulla scorta
6 delle risultanze dell'interrogatorio - in luogo del presunto contratto di locazione su cui invece era fondato il ricorso.
Infine, con un ultimo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta che il Giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali e testimoniali emerse nel corso dell'istruttoria atte a provare l'intervenuta usucapione della predetta porzione di terreno, limitandosi a valorizzare unicamente il contenuto della confessione resa dal convenuto, . Parte_1
L'Appellata, dal canto suo, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha, in primo luogo, sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dall'Appellante, del tutto correttamente il Tribunale, a fronte della domanda riconvenzionale avanzata dal resistente di intervenuta usucapione, ha provveduto ad esaminarla espletando l'attività istruttoria, non rilevando in senso contrario l'inesistenza di un contratto di locazione tra le parti.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, ha osservato come la scelta del rito locatizio fosse giustificata dalla circostanza che la concessione in godimento di una porzione di terreno da parte del de cuius, in favore di otesse essere qualificata Persona_1 Parte_2
come “precario immobiliare oneroso”.
Peraltro, evidenzia l'Appellata, è proprio dalle dichiarazioni rese dallo stesso Parte_1
in sede di interrogatorio formale che emergerebbe incontrovertibilmente la natura del
[...]
rapporto intercorso tra quest'ultimo e il de cuius, laddove ha affermato che “Lui mi Persona_1
commissionava dei lavori in cambio dell'utilizzo del terreno e io non chiedevo il compenso, quindi
c'era uno scambio, io facevo i lavori che lui mi commissionava e lui non mi chiedeva niente per il
terreno”, non rilevando in senso difforme il contenuto delle successive dichiarazioni dal medesimo rese in sede di interpello.
Ciò troverebbe, invece, conferma nel contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, come, ad esempio il teste laddove ha affermato che “Ricordo che tra i documenti che mi venivano forniti Tes_1
dal mio cliente c'era menzionato l'affitto di questa porzione di terreno”. Persona_2
3. DECISIONE
7 Come anzidetto, l'Appellante, con un primo motivo d'impugnazione, si duole del mancato mutamento del rito da parte del Tribunale da giudizio ex art. 447 bis c.p.c. in giudizio ordinario, pur avendo il Giudice accertato l'inesistenza, nel caso di specie, di un contratto di locazione, lamentando di aver subito, in conseguenza di ciò, un grave pregiudizio derivante dall'omessa valutazione della domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione.
Tale motivo di doglianza risulta, ancorché manifestamente infondato, inammissibile per le ragioni che seguono.
Anzitutto va ricordato che, secondo un principio anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro, che, come noto, a norma dell'art. 447 bis c.p.c. si applica alle controversie in materia di locazione, a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Fonte Italgiure, Cass. civ., sez. 3, sent. n. 14374 del 24/05/2023; sez.
3, sent. n. 1448 del 27/01/2015).
Nel caso di specie, non equivale al vero quanto dedotto dall'Appellante in relazione al mancato esame della domanda riconvenzionale, anzi, al contrario, il Tribunale, pur avendo preliminarmente rilevato l'inammissibilità della stessa per mancata richiesta di differimento della prima udienza, l'ha esaminata come eccezione, rigettandola in seguito ad una valutazione di merito accertativa della mancata dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c.
Come prima accennato, infatti, la sentenza gravata, valorizzando il contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale (“Lui mi commissionava dei lavori in Parte_1
cambio dell'utilizzo del terreno e io non chiedevo il compenso, quindi c'era uno scambio, io facevo i lavori che lui mi commissionava e lui non mi chiedeva niente per il terreno”), ha ritenuto che l'utilizzo del terreno da parte del non sia avvenuto uti dominus, bensì in conseguenza del Parte_1
“permesso” del proprietario.
8 È evidente, dunque, come il mancato mutamento del rito, nel caso di specie, non abbia leso le garanzie difensive e di contraddittorio costituzionalmente garantite alle parti e concretamente assicurate dalle norme processuali.
Proprio nella prospettiva di una necessaria lesione in concreto del diritto di difesa delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la doglianza relativa alla mancata adozione di un diverso rito, dedotta come motivo d'impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (fonte , Cass. civ., sez. III, sent. n. 11903 del CP_2
13/05/2008).
Alla luce di tale principio, quindi, il motivo risulta inammissibile per carenza di interesse, non avendo evidentemente subìto in concreto alcun pregiudizio sul piano pratico Parte_1
processuale, avendo lo stesso sinanche beneficiato di una pronuncia nel merito sulla domanda di intervenuta usucapione malgrado la sua inammissibilità.
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la decisione di primo grado per asserita
“ultrapetizione”, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale “fondato la sua decisione su un contratto di permuta, emerso durante l'interrogatorio ma il ricorso era fondato su un
Cont presunto contratto di locazione con pagamento di canone, invece il ha ordinato il rilascio con sua interpretazione sulla dichiarazione resa dal resistente su un petitum diverso da quello dedotto valutando erroneamente la dichiarazione resa” (p. 4 atto di citazione in appello).
Il motivo è manifestamente infondato.
Anzitutto non è per nulla vero che il Tribunale abbia qualificato il negozio intercorso tra le parti come
“contratto di permuta”, essendosi invece limitato a respingere l'eccezione di intervenuta usucapione per i motivi sopra esposti.
Non si comprende, dunque, la ragione dell'asserita “ultra petizione” della sentenza gravata, essendosi il Tribunale del tutto correttamente, nell'esercizio dei suoi poteri, pronunciato sulla domanda avente
9 ad oggetto l'accertamento dell'occupazione illegittima dell'immobile, con conseguente condanna al rilascio dello stesso, in stretta corrispondenza a quanto domandato dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio.
Con un ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta, infine, come si è visto, un'omessa valutazione da parte del Tribunale delle prove documentali e testimoniali dal quale emergerebbe, a suo dire, la prova dell'esercizio di un possesso ventennale utile all'usucapione, assumendo invece, a fondamento della sua decisione, unicamente la confessione resa dal in sede di Parte_1
interrogatorio.
Ora, il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento e quindi non esime il giudice dal valutare congiuntamente anche le altre risultanze derivanti dall'attività istruttoria espletate (Cass 8403/2014 Fonte Italgiureweb); nel caso in oggetto, effettuando tale valutazione complessiva, le asserite prove documentali e prove testimoniali espletate non appaiono, nella specie, fatti costitutivi del diritto fatto valere dal e cioè l'esercizio di un possesso ventennale utile all'usucapione. Parte_1
La comparsa di costituzione di primo grado deduceva, in maniera estremamente sintetica, che “il resistente essendo imprenditore edile, nell' anno 1990 ha costruito una baracca adibita a ricovero attrezzi, e materiale edilizio ed ha recintato il terreno con il fabbricato”.
Null'altro di rilevante in tal senso, da un punto di vista fattuale, veniva aggiunto dalle prove per testi espletate, come pure del tutto genericamente parte Appellante si duole della valutazione del compendio probatorio da parte del Giudice di prime cure, senza indicare quali prove avrebbero condotto al riconoscimento dell'intervenuta usucapione, salvo il riferimento nella comparsa di costituzione in primo grado, non ripetuto in appello, all'ordinanza di demolizione della predetta baracca e della recinzione emessa dal Comune di Racconigi il 21 luglio 2020 nei confronti di
, che, a suo dire, farebbe piena prova del possesso esercitato uti dominus. Parte_1
10 Pare opportuno precisare, invece, che proprio la predetta ordinanza deporrebbe in senso contrario,
atteso che nel provvedimento si indica chiaramente come proprietario dell'immobile e come CP_1
mero utilizzatore della baracca e del materiale accatastato il Parte_1
La sola circostanza, dunque, di aver utilizzato quell'immobile dal 1991 non è sufficiente a ritenere compiutamente dedotte le circostanze costitutive poste a fondamento della domanda, atteso che in tema di usucapione i fatti costitutivi sono rappresentati dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa,
di cui occorre esplicitare in termini concreti attraverso quali atti o condotte materiali e/o giuridiche si sia estrinsecato, poiché solo in tal modo è possibile riscontrare se il potere esercitato si sia manifestato attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Spese del giudizio d'appello
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'appellata, CP_1
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 1.100,00 ed euro 5.201,00 come in primo grado, in quanto lo scaglione non è stato oggetto di censura alcuna), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con riconoscimento di compenso minimo per la fase della trattazione,
non essendo state svolte attività istruttorie, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte
Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 670,00
- per la fase introduttiva euro 670,00
-per la fase tratt/istrutt euro
496,00
- per la fase decisoria euro 1064,00
11 Totale: euro 2900,00
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate nella misura di euro 2.900,00 oltre a rimborso forfetario del
15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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R.G. 60/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Torino
Sezione II Civile
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 60/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1
dicembre 1964, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmelo Veneri del foro di Vallo
della Lucania, PEC presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Email_1
Vallo della Lucania (SA), piazza Olmo n. 16
- Appellante -
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberto Moneta, PEC
e dall'avv. Alessandra Vincenti, PEC Email_2
1 elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
difensore in Racconigi (CN), via Santa Chiara n. 20
- Appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2023, ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 589/2022, emessa in data 16 giugno 2022 dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, pubblicata in pari data mediante sottoscrizione del verbale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“-in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il signor occupa senza Parte_1
titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di sita in Comune di Racconigi nucleo CP_1
Tagliata e rappresentata da porzione di circa 250 mq dell'area urbana in mappa in Catasto terreni
del Comune di Racconigi al F 42 con il mappale 227 (ente urbano della superfice catastale di mq.
447) e per l'effetto dichiara tenuto e condanna a rilasciare libero e sgombero Parte_1
da sé, persone e cose il predetto immobile ed a restituirlo alla sig.ra e fissa per CP_1
l'esecuzione del rilascio il termine del 16/7/22,
-dichiara tenuto e condanna il sig. (C.F. ) all'integrale Parte_1 CodiceFiscale_3
rimborso delle spese di causa in favore della sig.ra (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_4
liquidandole in €. 2.430,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, C.U e marca integrativa,
oltre successive occorrende.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347
c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“1) dichiarare improcedibile la domanda per violazione degli art. 447 bis c.p.c. e art. 112 c.p.c.
2 2) dichiararsi accolto il gravame proposto in riforma della sentenza accertare e dichiarare l'assoluta
illegittimità della sentenza nr.589/22, emessa dal Tribunale Di Cuneo in data 16.06.2022.,
4) accogliere la domanda riconvenzionale per l' effetto e per l' effetto, accertare e dichiarare
proprietario per intervenuta usucapione per aver costruito la baracca nell' anno Parte_1
1992 e posseduto il terreno dall' anno 1991 porzione di terreno delimitata dalla recinzione da egli costruita distinti in catasto Comune Di Racconigi al fg. 42 nr. 227 sub 1 della porzione di terreno e
della baracca.
5) con vittoria di spese diritti ed onorari del primo grado e del secondo grado di giudizio a carico di
con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo”. CP_1
Per parte Appellata:
“Respingere integralmente il proposto appello e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 589/2022 del
Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico
dott. Sebastiano Barba emessa in data 16.06.2022 R.G. N. 72/2021.
Con il favore delle spese del presente giudizio di appello.”
Parte appellata ha quindi proceduto al deposito della comparsa conclusionale mentre l'Appellante
non ha depositato né comparsa conclusionale né memorie di replica.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio e motivi d'impugnazione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Cuneo per sentire accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte Parte_1
del resistente dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, sita nel Comune di Racconigi, nucleo
Tagliata, rappresentata da una porzione di circa 250 mq dell'area urbana, Catasto terreni Comune di
Racconigi, mappale 227, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno ex art. 91 co. 1 e co. 2 c.p.c., allegando quanto segue:
- di essere proprietaria, in forza di successione ereditaria (atto di divisione con il fratello del
2019), degli immobili adibiti a propria abitazione civile siti nel comune di Racconigi, strada
3 vicinale Sparmassino, nucleo Tagliata n. 12 (già 122) entrostanti ad aree distinte in mappa in
Catasto terreni al F 42 con il mappale 109 (ente urbano della superfice catastale di mq. 1.498)
e censiti al N.C.E.U. del Comune di Racconigi con i seguenti identificativi catastali: - F. 42
part. 109, sub 4, cat. A/3, cl. 1, 15,5 vani, rendita € 688,44 - F. 42 part. 109, sub 6, cat. C/7, cl.
1, mq. 219, rendita € 54,29 - F. 42 part. 109, sub 5, cat. C/2, cl. 1, mq. 355, rendita € 458,36 -
F. 42 part. 109, sub 3, cortile bene comune non censibile ed entrostanti ad aree distinte in mappa in Catasto terreni al F 42 con il mappale 227 (ente urbano della superfice catastale di mq. 447) e censiti al N.C.E.U. del Comune di Racconigi con i seguenti identificativi catastali:
- F. 42 part. 227, sub 1, cat. C/2, cl. 1, mq. 17, rendita € 21,95 2);
- che negli anni Novanta del secolo scorso, de cuius, aveva concesso in Persona_1
utilizzo a una porzione di circa 250 mq dell'area urbana in mappa in Parte_1
Catasto terreni al F 42 con il mappale 227 (ente urbano della superfice catastale di mq. 447);
- che a fronte dell'utilizzo della predetta area, si era impegnato a Parte_1
corrispondere a inizialmente la somma di lire italiane 100.000 circa e Persona_1
successivamente di € 80,00 mensili;
- che, in seguito all'intervenuta morte di – sino alla Persona_1 Parte_1
fine dell'anno 2016 – aveva in più trance versato la somma complessiva di € 1.020,00 in favore,
in parte, di ed in parte di , per poi, a partire dal 2017, non CP_1 Persona_2
corrispondere più alcuna somma;
- che, negli anni, il resistente aveva realizzato sulla predetta area 250 mq (facente parte della più
ampia area urbana della superfice catastale di mq. 447 in mappa in Catasto terreni al F 42 con il mappale 227) una baracca adibita a ricovero attrezzi, accatastando vario materiale edilizio e realizzando una recinzione;
- che con ordinanza n. 41 emessa il 21 luglio 2020 il Comune di Racconigi aveva ordinato la demolizione della baracca, della recinzione e la rimozione del materiale accatastato;
- che dopo la conclusione dell'accordo di divisione, aveva chiesto al CP_1
resistente di liberare e consegnarle la predetta porzione di immobile, con lettere del 3 ottobre
4 2019 e del 12 novembre 2019, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dal il Parte_1
quale non si era presentato neppure all'incontro fissato presso l'Organismo di mediazione.
costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande Parte_1
avversarie, contestando tutto quanto allegato dalla ricorrente e sostenendo:
- di aver costruito nel 1990 una baracca adibita a ricovero attrezzi e materiale edilizio e di aver recintato il terreno con il fabbricato, così come risulta dall' ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Racconigi del 21.07.2020 nei suoi confronti quale utilizzatore e costruttore della baracca e del materiale accatastato;
- che aver posseduto in modo pacifico e indisturbato dal 1991 ininterrottamente per vent'anni il terreno sottostante la baracca, utilizzando la stessa, a partire dal 1992, come deposito di materiale edile;
- che le parti non avevano concluso alcun contratto di locazione e quello allegato dalla resistente non era stato documentalmente provato;
presentando, altresì, domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione.
All'udienza del 15 dicembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di indennità
di occupazione, chiedendo la fissazione di un termine breve per il rilascio dell'immobile.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha accolto il ricorso presentato da dichiarando sine titulo l'occupazione da parte del resistente della predetta unità CP_1
immobiliare e condannando quest'ultimo al rilascio e alla restituzione dell'immobile, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
C.U. e marca integrativa, oltre successive occorrende.
Più precisamente, con ordinanza datata 15 dicembre 2021, il Giudice di prime cure ha respinto la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione, in ragione della sua inammissibilità (non essendo stato richiesto il differimento della prima udienza), esaminandola nel merito in quanto eccezione, ritenendo che il contenuto delle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, laddove aveva dichiarato di aver svolto dei lavori in cambio dell'utilizzo del terreno,
deponesse chiaramente in senso contrario all'usucapione.
5 Dal ché, ha osservato che l'utilizzo dell'immobile da parte del resistente fosse avvenuto non uti dominus, bensì in conseguenza del “permesso” del proprietario, il quale aveva beneficiato in compenso di prestazioni variabili e non predefinite, condannando quindi al Parte_1
rilascio dello stesso, nonché, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, chiedendone l'integrale Parte_1
riforma con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “1) Violazione ex art. 447 bis c.p.c. Mancata pronuncia su domanda
riconvenzionale di intervenuta usucapione”;
- “2) Violazione dell'ex art. 112 cpc. assoluta incertezza del petitum e
della causa petendi.”;
- 3) Assoluta illegittimità dell'ordinanza pronunciata per mancata richiesta di ammissione prove da
parte del ricorrente. Omessa valutazione delle prove.”.
2. MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole del mancato mutamento del rito da parte del Tribunale da giudizio ex art. 447 bis c.p.c. – scelto dalla ricorrente sulla scorta del presunto subentro iure successionis in un contratto di locazione concluso tra suo padre e il resistente e avente ad oggetto l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa – in giudizio ordinario di cognizione, rigettando la relativa eccezione sollevata in corso di causa, malgrado il previo accertamento dell'inesistenza di un contratto di locazione.
Dal ché, ad avviso dell'Appellante, sarebbe derivata l'erronea valutazione in ordine all'inammissibilità della avanzata domanda riconvenzionale ex art. 416 e 418 c.p.c.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta un vizio di ultrapetizione, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., esponendo, in particolare, che il Giudice avrebbe erroneamente fondato la sua decisione qualificando l'accordo intercorso tra le parti come un contratto di permuta – sulla scorta
6 delle risultanze dell'interrogatorio - in luogo del presunto contratto di locazione su cui invece era fondato il ricorso.
Infine, con un ultimo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta che il Giudice avrebbe omesso di valutare le prove documentali e testimoniali emerse nel corso dell'istruttoria atte a provare l'intervenuta usucapione della predetta porzione di terreno, limitandosi a valorizzare unicamente il contenuto della confessione resa dal convenuto, . Parte_1
L'Appellata, dal canto suo, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha, in primo luogo, sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dall'Appellante, del tutto correttamente il Tribunale, a fronte della domanda riconvenzionale avanzata dal resistente di intervenuta usucapione, ha provveduto ad esaminarla espletando l'attività istruttoria, non rilevando in senso contrario l'inesistenza di un contratto di locazione tra le parti.
Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, ha osservato come la scelta del rito locatizio fosse giustificata dalla circostanza che la concessione in godimento di una porzione di terreno da parte del de cuius, in favore di otesse essere qualificata Persona_1 Parte_2
come “precario immobiliare oneroso”.
Peraltro, evidenzia l'Appellata, è proprio dalle dichiarazioni rese dallo stesso Parte_1
in sede di interrogatorio formale che emergerebbe incontrovertibilmente la natura del
[...]
rapporto intercorso tra quest'ultimo e il de cuius, laddove ha affermato che “Lui mi Persona_1
commissionava dei lavori in cambio dell'utilizzo del terreno e io non chiedevo il compenso, quindi
c'era uno scambio, io facevo i lavori che lui mi commissionava e lui non mi chiedeva niente per il
terreno”, non rilevando in senso difforme il contenuto delle successive dichiarazioni dal medesimo rese in sede di interpello.
Ciò troverebbe, invece, conferma nel contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, come, ad esempio il teste laddove ha affermato che “Ricordo che tra i documenti che mi venivano forniti Tes_1
dal mio cliente c'era menzionato l'affitto di questa porzione di terreno”. Persona_2
3. DECISIONE
7 Come anzidetto, l'Appellante, con un primo motivo d'impugnazione, si duole del mancato mutamento del rito da parte del Tribunale da giudizio ex art. 447 bis c.p.c. in giudizio ordinario, pur avendo il Giudice accertato l'inesistenza, nel caso di specie, di un contratto di locazione, lamentando di aver subito, in conseguenza di ciò, un grave pregiudizio derivante dall'omessa valutazione della domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione.
Tale motivo di doglianza risulta, ancorché manifestamente infondato, inammissibile per le ragioni che seguono.
Anzitutto va ricordato che, secondo un principio anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro, che, come noto, a norma dell'art. 447 bis c.p.c. si applica alle controversie in materia di locazione, a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Fonte Italgiure, Cass. civ., sez. 3, sent. n. 14374 del 24/05/2023; sez.
3, sent. n. 1448 del 27/01/2015).
Nel caso di specie, non equivale al vero quanto dedotto dall'Appellante in relazione al mancato esame della domanda riconvenzionale, anzi, al contrario, il Tribunale, pur avendo preliminarmente rilevato l'inammissibilità della stessa per mancata richiesta di differimento della prima udienza, l'ha esaminata come eccezione, rigettandola in seguito ad una valutazione di merito accertativa della mancata dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c.
Come prima accennato, infatti, la sentenza gravata, valorizzando il contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale (“Lui mi commissionava dei lavori in Parte_1
cambio dell'utilizzo del terreno e io non chiedevo il compenso, quindi c'era uno scambio, io facevo i lavori che lui mi commissionava e lui non mi chiedeva niente per il terreno”), ha ritenuto che l'utilizzo del terreno da parte del non sia avvenuto uti dominus, bensì in conseguenza del Parte_1
“permesso” del proprietario.
8 È evidente, dunque, come il mancato mutamento del rito, nel caso di specie, non abbia leso le garanzie difensive e di contraddittorio costituzionalmente garantite alle parti e concretamente assicurate dalle norme processuali.
Proprio nella prospettiva di una necessaria lesione in concreto del diritto di difesa delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la doglianza relativa alla mancata adozione di un diverso rito, dedotta come motivo d'impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale (fonte , Cass. civ., sez. III, sent. n. 11903 del CP_2
13/05/2008).
Alla luce di tale principio, quindi, il motivo risulta inammissibile per carenza di interesse, non avendo evidentemente subìto in concreto alcun pregiudizio sul piano pratico Parte_1
processuale, avendo lo stesso sinanche beneficiato di una pronuncia nel merito sulla domanda di intervenuta usucapione malgrado la sua inammissibilità.
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la decisione di primo grado per asserita
“ultrapetizione”, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale “fondato la sua decisione su un contratto di permuta, emerso durante l'interrogatorio ma il ricorso era fondato su un
Cont presunto contratto di locazione con pagamento di canone, invece il ha ordinato il rilascio con sua interpretazione sulla dichiarazione resa dal resistente su un petitum diverso da quello dedotto valutando erroneamente la dichiarazione resa” (p. 4 atto di citazione in appello).
Il motivo è manifestamente infondato.
Anzitutto non è per nulla vero che il Tribunale abbia qualificato il negozio intercorso tra le parti come
“contratto di permuta”, essendosi invece limitato a respingere l'eccezione di intervenuta usucapione per i motivi sopra esposti.
Non si comprende, dunque, la ragione dell'asserita “ultra petizione” della sentenza gravata, essendosi il Tribunale del tutto correttamente, nell'esercizio dei suoi poteri, pronunciato sulla domanda avente
9 ad oggetto l'accertamento dell'occupazione illegittima dell'immobile, con conseguente condanna al rilascio dello stesso, in stretta corrispondenza a quanto domandato dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio.
Con un ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta, infine, come si è visto, un'omessa valutazione da parte del Tribunale delle prove documentali e testimoniali dal quale emergerebbe, a suo dire, la prova dell'esercizio di un possesso ventennale utile all'usucapione, assumendo invece, a fondamento della sua decisione, unicamente la confessione resa dal in sede di Parte_1
interrogatorio.
Ora, il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento e quindi non esime il giudice dal valutare congiuntamente anche le altre risultanze derivanti dall'attività istruttoria espletate (Cass 8403/2014 Fonte Italgiureweb); nel caso in oggetto, effettuando tale valutazione complessiva, le asserite prove documentali e prove testimoniali espletate non appaiono, nella specie, fatti costitutivi del diritto fatto valere dal e cioè l'esercizio di un possesso ventennale utile all'usucapione. Parte_1
La comparsa di costituzione di primo grado deduceva, in maniera estremamente sintetica, che “il resistente essendo imprenditore edile, nell' anno 1990 ha costruito una baracca adibita a ricovero attrezzi, e materiale edilizio ed ha recintato il terreno con il fabbricato”.
Null'altro di rilevante in tal senso, da un punto di vista fattuale, veniva aggiunto dalle prove per testi espletate, come pure del tutto genericamente parte Appellante si duole della valutazione del compendio probatorio da parte del Giudice di prime cure, senza indicare quali prove avrebbero condotto al riconoscimento dell'intervenuta usucapione, salvo il riferimento nella comparsa di costituzione in primo grado, non ripetuto in appello, all'ordinanza di demolizione della predetta baracca e della recinzione emessa dal Comune di Racconigi il 21 luglio 2020 nei confronti di
, che, a suo dire, farebbe piena prova del possesso esercitato uti dominus. Parte_1
10 Pare opportuno precisare, invece, che proprio la predetta ordinanza deporrebbe in senso contrario,
atteso che nel provvedimento si indica chiaramente come proprietario dell'immobile e come CP_1
mero utilizzatore della baracca e del materiale accatastato il Parte_1
La sola circostanza, dunque, di aver utilizzato quell'immobile dal 1991 non è sufficiente a ritenere compiutamente dedotte le circostanze costitutive poste a fondamento della domanda, atteso che in tema di usucapione i fatti costitutivi sono rappresentati dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa,
di cui occorre esplicitare in termini concreti attraverso quali atti o condotte materiali e/o giuridiche si sia estrinsecato, poiché solo in tal modo è possibile riscontrare se il potere esercitato si sia manifestato attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Spese del giudizio d'appello
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate in favore dell'appellata, CP_1
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 1.100,00 ed euro 5.201,00 come in primo grado, in quanto lo scaglione non è stato oggetto di censura alcuna), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con riconoscimento di compenso minimo per la fase della trattazione,
non essendo state svolte attività istruttorie, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte
Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 670,00
- per la fase introduttiva euro 670,00
-per la fase tratt/istrutt euro
496,00
- per la fase decisoria euro 1064,00
11 Totale: euro 2900,00
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate nella misura di euro 2.900,00 oltre a rimborso forfetario del
15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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