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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 849/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Franco (c.f.
) del foro di Agrigento, ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Agrigento, Via Poggio
Muscello, n. 50,
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...] resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. previa dichiarazione di illegittimità, con conseguente disapplicazione, e/o interpretazione sistematica dell'art. 1, commi da 121 a
124, della L. n. 107/2015, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., accertare il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/20; 2020/21;
2021/22; 2022/23; 2. per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della Sig.ra dell'importo di € 500,00 Pt_1
per ogni anno scolastico di docenza (a.s. 2019/20; 2020/21; 2021/22;
2022/23), per un totale di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107 del 2015, con le modalità di erogazione previste dalla legge per il beneficio in parola;
3. In subordine, nella sola ipotesi in cui la ricorrente, alla data della decisione, non risultasse più inserita nel sistema delle docenze, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra per il mancato riconoscimento della Pt_1
carta del docente negli anni scolastici per i quali ha prestato servizio in Contr favore del , da liquidarsi in via equitativa in ragione delle circostanze
Pag. 2 di 14 del caso concreto;
4. Con vittoria di spese, oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore il quale dichiara di non avere ricevuto compenso alcuno”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per
l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda riferita quantomeno agli aa.ss.
2020/21 al 2022/23 per non aver la ricorrente svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa. 4) Il tutto con la giusta
e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 3 di 14 La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato a mezzo PEC e rimasto privo di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
17.12.2024, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_7
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo
Pag. 4 di 14 parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi le CP_1
domande della ricorrente riferite agli aa.ss. dal 2020/2021 al
2022/2023, in quanto la stessa non ha svolto nei predetti anni scolastici alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, l a causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 23.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza
Pag. 5 di 14 dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
Pag. 6 di 14 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 7 di 14 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 8 di 14 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 14.10.2019 al
30.06.2020;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 29.10.2020 al
30.06.2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 05.09.2022 al
30.06.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si
Pag. 9 di 14 evince dalle GPS 2024/2026 per la Provincia di CP_2
prodotte in atti.
Tuttavia, il MIM eccepisce che non ha svolto Parte_1
alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, documentando che la stessa ricorrente non ha raggiunto, nei predetti anni scolastici, i 180 gg. lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, alternando assenze aventi differente giustificazione.
Occorre a riguardo operare una distinzione.
A modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è Contro pacifico che l'emolumento in questione viene erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Diverso è il caso di assenze diverse da quelle imputabili a gravidanza obbligatoria, astensione per gravidanza cd. a rischio ovvero malattia.
Mentre è infatti corretto ritenere che tali astensioni non siano in alcun modo imputabili ad una scelta del docente, e siano
Pag. 10 di 14 pertanto da tutelarsi al pari delle medesime tutele ricevute dal docente assunto a tempo indeterminato, le assenze imputabili a scelte organizzative e familiari del docente (quali ad esempio l'astensione facoltativa, l'aspettativa non retribuita ecc..) non possono in alcun modo ricevere il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo.
Infatti, la norma di cui all'art. art. 1, comma 121 legge
107/2015 stabilisce testualmente che la carta docente sia riconosciuta “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che tale somma “ …può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, ecc..” ma soprattutto che “La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ne consegue che -non essendo espressamente riconosciuta come elemento retributivo, ed anzi essendo ancorata unicamente alla formazione professionale ed all'aggiornamento - la somma in questione è strettamente connessa alle ore di docenza svolte nel concreto (è anzi presupposto indifferibile delle stesse) e deve essere riconosciuta solo nei casi in cui tali ore sono state effettivamente prestate.
Previo dunque in astratto il riconoscimento della carta docente
(come espressamente statuito sia dalla Corte CEDU che dalla
Corte di Cassazione nelle sentenze più sopra citate) anche al
Pag. 11 di 14 personale non di ruolo con contratti al 30/6 e al 31/8, e ferme restando le tutele previste dall'ordinamento quali inderogabili, e cioè le astensioni per gravidanza e malattia, si deve ritenere che un periodo di insegnamento complessivo inferiore ai 180 giorni/AS non concretizzi un tempo utile per riconoscere al personale non di ruolo la necessità ed il diritto di aggiornamento.
Neppure può essere elemento da valorizzare la circostanza che la carta docente sia messa a disposizione dei docenti di ruolo ad inizio anno scolastico e non al termine. Il momento di messa a disposizione della carta docente non è elemento identificativo né costitutivo della fattispecie.
Così come irrilevante è il fatto che i docenti di ruolo abbiano due anni di tempo per utilizzare il bonus: è evidente, infatti, che la permanenza all'interno del sistema scolastico garantisce la formazione definita dalla stessa legge 107/2015 avente caratteristiche di formazione continua e permanente, circostanza che invece è totalmente da escludere nell'insegnante precario, il quale, pur rimanendo iscritto nelle graduatorie, non ha la certezza di essere riconfermato per gli anni successivi.
Ne consegue che, per l'anno 2020/2021, essendoci stata assenza per maternità obbligatoria, la Carta docente andrà riconosciuta alla ricorrente per le considerazioni svolte più sopra.
Al contrario, per gli ulteriori anni scolastici oggetto di Contro contestazione da parte del , ossia gli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, essendoci state assenze plurime per ragioni
Pag. 12 di 14 differenti dalla malattia o dalla gravidanza obbligatoria, e non avendo complessivamente la docente prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo per ciascun anno richiesto, l'emolumento non può essere riconosciuto.
In conseguenza di quanto esposto, la domanda della ricorrente va accolta in riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per tutte le considerazioni svolte e le spese devono essere, di conseguenza, parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, con riconoscimento all'attrice del 50% del complessivo, quantificato in dispositivo .
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, tenendo conto altresì dell'art. 22 co. 36 L 724/1994 per quanto riguarda la liquidazione degli interessi (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 849/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
Pag. 13 di 14 - agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo.
2) Rigetta le ulteriori domande;
Contro
3) Condanna il alla parziale rifusione delle spese di lite, in misura della metà dell'importo complessivo, importo che, già dimidiato, si quantifica in € 258,00 oltre accessori e CU, compensata la restante metà tra le parti.
Reggio Emilia, così deciso il 28/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 849/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
20/08/1982 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Franco (c.f.
) del foro di Agrigento, ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Agrigento, Via Poggio
Muscello, n. 50,
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...] resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1. previa dichiarazione di illegittimità, con conseguente disapplicazione, e/o interpretazione sistematica dell'art. 1, commi da 121 a
124, della L. n. 107/2015, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., accertare il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/20; 2020/21;
2021/22; 2022/23; 2. per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della Sig.ra dell'importo di € 500,00 Pt_1
per ogni anno scolastico di docenza (a.s. 2019/20; 2020/21; 2021/22;
2022/23), per un totale di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107 del 2015, con le modalità di erogazione previste dalla legge per il beneficio in parola;
3. In subordine, nella sola ipotesi in cui la ricorrente, alla data della decisione, non risultasse più inserita nel sistema delle docenze, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra per il mancato riconoscimento della Pt_1
carta del docente negli anni scolastici per i quali ha prestato servizio in Contr favore del , da liquidarsi in via equitativa in ragione delle circostanze
Pag. 2 di 14 del caso concreto;
4. Con vittoria di spese, oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore il quale dichiara di non avere ricevuto compenso alcuno”.
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per
l'effetto, rigettare in ogni caso la domanda riferita quantomeno agli aa.ss.
2020/21 al 2022/23 per non aver la ricorrente svolto nei predetti periodi alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa. 4) Il tutto con la giusta
e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Pag. 3 di 14 La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato a mezzo PEC e rimasto privo di riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
17.12.2024, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_7
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo
Pag. 4 di 14 parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il costituito chiede di rigettarsi le CP_1
domande della ricorrente riferite agli aa.ss. dal 2020/2021 al
2022/2023, in quanto la stessa non ha svolto nei predetti anni scolastici alcuna concreta ed effettiva prestazione lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, l a causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 23.05.2025.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza
Pag. 5 di 14 dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
Pag. 6 di 14 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
Pag. 7 di 14 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Pag. 8 di 14 I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che ha Parte_1
prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal 14.10.2019 al
30.06.2020;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 29.10.2020 al
30.06.2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 06.09.2021 al
30.06.2022;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 05.09.2022 al
30.06.2023.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si
Pag. 9 di 14 evince dalle GPS 2024/2026 per la Provincia di CP_2
prodotte in atti.
Tuttavia, il MIM eccepisce che non ha svolto Parte_1
alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, documentando che la stessa ricorrente non ha raggiunto, nei predetti anni scolastici, i 180 gg. lavorativi effettivi che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, alternando assenze aventi differente giustificazione.
Occorre a riguardo operare una distinzione.
A modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, si ritiene che la maternità non possa essere ritenuto elemento di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tale elemento non pregiudica l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, dal momento che è Contro pacifico che l'emolumento in questione viene erogato dal alle docenti a TI in astensione per gravidanza;
di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per maternità non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Diverso è il caso di assenze diverse da quelle imputabili a gravidanza obbligatoria, astensione per gravidanza cd. a rischio ovvero malattia.
Mentre è infatti corretto ritenere che tali astensioni non siano in alcun modo imputabili ad una scelta del docente, e siano
Pag. 10 di 14 pertanto da tutelarsi al pari delle medesime tutele ricevute dal docente assunto a tempo indeterminato, le assenze imputabili a scelte organizzative e familiari del docente (quali ad esempio l'astensione facoltativa, l'aspettativa non retribuita ecc..) non possono in alcun modo ricevere il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo.
Infatti, la norma di cui all'art. art. 1, comma 121 legge
107/2015 stabilisce testualmente che la carta docente sia riconosciuta “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” e che tale somma “ …può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, ecc..” ma soprattutto che “La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ne consegue che -non essendo espressamente riconosciuta come elemento retributivo, ed anzi essendo ancorata unicamente alla formazione professionale ed all'aggiornamento - la somma in questione è strettamente connessa alle ore di docenza svolte nel concreto (è anzi presupposto indifferibile delle stesse) e deve essere riconosciuta solo nei casi in cui tali ore sono state effettivamente prestate.
Previo dunque in astratto il riconoscimento della carta docente
(come espressamente statuito sia dalla Corte CEDU che dalla
Corte di Cassazione nelle sentenze più sopra citate) anche al
Pag. 11 di 14 personale non di ruolo con contratti al 30/6 e al 31/8, e ferme restando le tutele previste dall'ordinamento quali inderogabili, e cioè le astensioni per gravidanza e malattia, si deve ritenere che un periodo di insegnamento complessivo inferiore ai 180 giorni/AS non concretizzi un tempo utile per riconoscere al personale non di ruolo la necessità ed il diritto di aggiornamento.
Neppure può essere elemento da valorizzare la circostanza che la carta docente sia messa a disposizione dei docenti di ruolo ad inizio anno scolastico e non al termine. Il momento di messa a disposizione della carta docente non è elemento identificativo né costitutivo della fattispecie.
Così come irrilevante è il fatto che i docenti di ruolo abbiano due anni di tempo per utilizzare il bonus: è evidente, infatti, che la permanenza all'interno del sistema scolastico garantisce la formazione definita dalla stessa legge 107/2015 avente caratteristiche di formazione continua e permanente, circostanza che invece è totalmente da escludere nell'insegnante precario, il quale, pur rimanendo iscritto nelle graduatorie, non ha la certezza di essere riconfermato per gli anni successivi.
Ne consegue che, per l'anno 2020/2021, essendoci stata assenza per maternità obbligatoria, la Carta docente andrà riconosciuta alla ricorrente per le considerazioni svolte più sopra.
Al contrario, per gli ulteriori anni scolastici oggetto di Contro contestazione da parte del , ossia gli aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023, essendoci state assenze plurime per ragioni
Pag. 12 di 14 differenti dalla malattia o dalla gravidanza obbligatoria, e non avendo complessivamente la docente prestato almeno 180 giorni di servizio effettivo per ciascun anno richiesto, l'emolumento non può essere riconosciuto.
In conseguenza di quanto esposto, la domanda della ricorrente va accolta in riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, mentre va rigettata in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per tutte le considerazioni svolte e le spese devono essere, di conseguenza, parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà, con riconoscimento all'attrice del 50% del complessivo, quantificato in dispositivo .
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, tenendo conto altresì dell'art. 22 co. 36 L 724/1994 per quanto riguarda la liquidazione degli interessi (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 849/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
Pag. 13 di 14 - agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo.
2) Rigetta le ulteriori domande;
Contro
3) Condanna il alla parziale rifusione delle spese di lite, in misura della metà dell'importo complessivo, importo che, già dimidiato, si quantifica in € 258,00 oltre accessori e CU, compensata la restante metà tra le parti.
Reggio Emilia, così deciso il 28/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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