Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) *REPUBBLICA ITALIANA Oggello Separaz e divorzio. HOME FELF POLO ALIA0 3 4 7 / 0 3 Assegno mantenim. c assegno di divorzio. LA CORTE SU EN SSAZI SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.13075/00 Composta dagli 1.mi Signori Magistrati: Dott. Antonio Saggio Presidente Dott. Vincenzo Proto Consigliere Cron. 8343 ÷Dott, M. Gabriella Luccioli Consigliere Rep. Dot . Mario Adamo Consigliere Ud. 21/10/02 Cons. rel.Dott. Giuseppe V.A. Mag::> ha pronunciaro la seguente: r SENTENZA sul ricorso proposto da! PU UR RI, domiciliata in Roma, via Grotta di Gregna, n.121, presso 'Avvocato Riccardo Tonge rappresentata difesa dall'Avvocato Giuseppe Ligera, çiusta procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
PO OR - intimato avvers la sentenza Για 230/2000 della Corte d'appello di Catania, depositata il 31.3.2000. Udita ia relazione della causa 3voita nella pabbiica udienza dei 21.10.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
1918 1 2007 Ucito ProcuratoreP.M., in persona del Sostituto Generale Dott. Orazic Frazzini, che ha concluso per 1 rige:to del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al tribunale di Caltagirone, depositalo - in data 6.3.1998, OR CO, premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in data 28.12.1982, UR RI PU, dalla quale aveva avute una figlia, IV RI RO, nata il [...]; e che, con sentenza in data 6.2.1987, 11 tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato la separa- zione giudiziale fra essi coniugi, stabilendo a carico di esso istante un assegno di mantenimento della moglie e della figlia di Fire 800.000 mensili rivalutabili, chiese pronunciarsi la cessazione degli effetti civili de matrimonio e stabi irsi le condizioni di affidamen- το e mantenimento della figlia minorenne, nell'inleres- se esclusivo della medesima, tenuto conto del fatto che la moglie aveva uno stabile lavoro. All'esito del giudizio, svcltosi in contumacia del a PU, 11 Tribunale, сол sentenza depositala il 9.3.1989: dichiarò cessati gli affetti civili del matrimonio;
- affido la minorenne IV RI UT a'la - madre, regolando i diritti di visita de padre;
- pose a carico del PU l'obbligo di contribuire al mantenimento d a figlia nella misura di lire 600.000 2 men ili, rivalutabili;
nulla dispose in ordine all'assegno di divorzio, Der mancanza di domanda;
dichiarò non Luogo a provvedere per le spese d_ - giudizio. 2.- LE UR RI propose appello avversa tale sentenza, davanti alla corte d'appello di Catania, chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata la cul- lità della notifica del ricorso introduttivo dal giudi- consequentemente, de i giudizio zio di primo grado e, stesso e della sentenza, poiché Lale notifica era stata esequita a mari di persona minore di anni quattordici. In vía subordinala, chiese l'aumento de l'assogno di mantenimento a favore proprio e della figlia, aducendo di lavorare in modo precario C saltuario, nonché il rimborso delle spese dcl giudizio d'appello. POo OR, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto dell'appello, la conferma (per quanto d ra- gione della serlenza impugnata, con vittoria di spese, in virtù di appello incidentale, la condenna dell'appellante alle spese del primo grado di giudizio. por i Il procuratore generale concluse motivatamente rigetto del Cappello, ritenendo valida la notifica del ricorso in primo grado ea infondata _a doglianza reiativa alla Manca La determinazione dell'assegno Ji divorzio. -La corte d'appello di Catania, сот sentenza depos tata 3 е il 31.3.2000, notificata il 14.4.2000, rigettò entrambi gli appell e confermò la decisione dei tribunale, com- pensando interamente fra le parti le spese del grado. 3.- Pez la cassazione di tale sentenza UR R- ta ilPU propone ricorso, ritualmente notificato 13.6.2000 ė depositato 1 3.7.2000, articolalo in due motivi, cui non resiste OR POo. MOTIV DELLA DECISTONE 4. Col primo motivo La ricorrente, denunziando viola- ziono degli articoli 160, 139, 2° co., c.p.c. e dife to assoluto e contraddittorietà de la motivazione 5 Ln punto decisivo della controversia (articolo 360, 1°co., no. 3 c 4, c.p.c.), Jamenta il rancato accoglimento, da parto del giudice d'appello, dell'eccezione d'improce- dibilità del ricorso introduttivo cel giudizio di primo grado, essendo stato tale ricorso, col pedissequo do- rezo di fissazione dell'udienza presidenziale, notifi- cato il 23.3.1998 à mani della figlia di essi coningi che, all'epoca, era rirare di anni quattordici. La censura ipotizza un crror in procedendo, consistente nella non rilevata nullità della notifica del ricc introdur.Livo del giudizio di primo grado, asseritamer- te seguita a mani di persona incapace. יS osserva, in proposito, che ccrte c'appello, BL richiesta contorme del procuratora generale, ritenne infondata la suddetta eccezione giacché il ricorso, ed podi seequ decreto presidenziale di fissazione dell'udienza 21 comparizione doi coniugi, oltre ad essere stati consegnati, una prima volta, a mani della fiy a mincrenne di costoro - ragion per انات ta e nclifica è da ritenere nulla, ai sensi degli articoli 139, 2 co., e - 80 c.p.c. - "furono una seconda volta notificati a_ scnsi dell'articolo 140 cod. proc. civi- le, 3001 regolare spedizione dell'avviso alla medesima PU, che lo ricevette in data 3.4.1993. L'atto in tal guisa raggiunse lo scopo cui cra destinato, tant'è che in sede di prima comparizione un legale della convenute rappresentò il di lei impedimento fisico comparire, producen io certificato medico e chiedendo i differi- mento dell'udienza". I.a ricorrente, col notivo d'impugnazione in 2same, insiste sulla nullità inon contestata) de la prima гotifica dell'atto introdulLivo del giudizio di primo censura in alcun modo la sopra riportate grado, ma affermazioni della corte di merito, secondo cui i_ medesimo acto, notificato una seconda volta, validamen- ter ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., raqqiunse lo scopo di portare l'intimata મ conoscenza del ricorso cor ro di lai proposto تم de a data dell'udienza fissata;
conoscenza Testimoniata dal fatto che fu chiesto, а Suo nome, nel corso di tale udienza, Дn rinvio dell'incombente. La mancata contestazione delle reali rationes decidendi adottate sul punto dalla corte di merito esistenza di 5 una secunda, valida notifica e consegente sanatoria della nullità della prima produce l'inammissibilità di questo Motivo di ricorso (fra Je altre, Cass. . חח 4424/2001, 10241/2000, 7948/1993).
5. Col secondo motivo, deducendo violazione dell'arti colo 360, 1*co., * 3 e 5, in relazione agli articol 112 c.p.c. E 156 C.C. la ricorrente censura ia sentenza d' appello Der vizic di ultrapezizione, avendo La corte di merito confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui, senza specifica domanda da parte del POo, i tribunale aveva ridotto slabilito complessivamente Jal giudice l'assegno - della separazione in Lire 800.000 મ Tire 600.000 F mensili, corrispondenti al solo contribut di dcterminaremantenimento della Figlia, omeltendo i'assegno di divorzio a suo favore. Afferma, infatti, la ricorrente che lā demanda de_ POe "conteneva esclusivamento A richiesta tendente alla pronunzia della cessazione degli effetti civ i del matrimoni.c. Nulla aveva espressamente richieste sull'eventuale modifica dell'assegno di mantenimento”. Trattasi, anche in questo caso, della denunzia di un error ir procedendo (Cass. Пn. 7049/2001, 11199/2000, 10337/1998, 3782/1997, 5383/1990, 1368/1989:, assezita- mente incorso nel giudizio di primo grado e non rileva- to, malgrado la doglianza, dal giudice d'appello. 6 La censura dove essere distinta, por un adequats esame, in due profi.i. Botto 11 primo profilo, la sentenza della corte catanese ė contestata po avere, senza Juctivazione adeguata jail. 360, 1°co. n.5, c.p.c.), "erroneamente rigetta lo specifice motivo di gravame". Per questo aspet o, motivo è infondato. I.a senten impugnata, intatti, motiva il rige: Lu dell'appello sul punto, chiarendo che i primo giudice aveva legittimamente statuito, in quanto POo aveva avanzato domanda "al n. 3 del corso stabilire la condizioni concernenti.... i_ mantenimento delia figlia minore nell'interesso esclusivo della stessa>)"; so tolineando, a tresì, che nella narrativa del ricorso veniva puntualizzato il fatto che la donta ormai Lavo- rava come insegnante statale, e quindi si erano modifi- Cate 1€ condizioni. a S tempo valutate dal giudice della separazione. Bolto altro profilo, si dave considerare che, per costante insegnamento di questa corte, qui aderisce il collegio, l'assegno di antonimento in Lavore uno cei coniugi, in regime di separazione, è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunzia il divorzio, termine oltre il quale vienė mano il presup- posto stesso del mantenimento, ossia il vincolo matri- moniale (Cass. n. 4915/1986, richiamata anche da Cass. 1666/ 11 - 7480/1991, inoltreC Cass. mr.. 497/1992, 7 1988 avendo peraltro l'assegno di divorzio, stabilito dall'articolo 5, 6700., Legge 1 dicembre 1970, n.898 (stocessivamente modificato dalle leggi nn. 136/1978 e 74/1987), Finalità, struttura ė natura diverse ca quello a mantenimento in regime di soparazione (Cass. nn. 7437/1994, 5497/1992, 8502/1987; . Stante questa premessa, _'assogno di mantenimento attribulco alla ricorrente in sede separazione personale, des inal comunque 21 terminare El momento del passaggio in giudicato della sentenza che pronunzia cessazione degli effetti civili del matrimonio a _ J non poteva trasformarsi in non prima di tale nomento asRegra Ji divorzic, JLÉ quest'ultimo poteva Casere attribuito a far date dalla domanda, senza un'apposita richiesta proveniente dall'interessala. Invezo, il giudice della causa di divorzio, dotato di poteri ufficiosi solo riguardo al mantenimento dcll prole inorenne (Cass. nn. 6212/1999, 3596/1996, 2043/ 1988), soggiace al principio della domanda e quindi - dalla corrispondenza Fra chiesto pronunciato - ir ordine all'altribuzione ed alla misura dell'assegro di divorzio. Propzio questopor motivo, A civė per evitare G'incorrere nel vizio di ultrapetizione, il giudice di primo grado non poteva statuire, senza richtesta contumacc), sull'assegno di dell'interessala (che era che 1 domanda proposta da divorzio fermo restando POo poteva riguardare, e riguardava, soltanto i suoi interessi, cicè, oltre alla richiesta di divor- zio, quella di: "stabilire le condizioni concerner 'attidamento ed 11 mantenimento della figlia minore, rel'interesse esclusivo della stessa". I 1 giudice, pronunziando su Lale demanda, ha posto correttamente a carico del POo solo obligo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante l'assegno mensile di Tie 600.000, zivaluzabili. Le disposizioni concer- ment! 1'assegno, contenute nella sentenza di separazio- -ne, rimangono ovviamente ferme come chiarito sopra i giudicato delia fino al momento di passaggio sentenza di divorzio. Il motivo di ricorso in esame, pertarlo, è infondato. 6.- In consequenza di tutt€ le ragioni esposte, i ricorso deve essere rigeltato. Nulla deves: disporre riguardo all Spese di questo giudizio di legittimità, perché l'intimato PC OR non vi ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, camera di consiglio deila prima sezione civile, il 21 ottobre 2002. Il consigliore est. Il presidente Giappe liquo 1 9 ☐ 12 K 2003 ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) ILSementes Katkalyp