Articolo 17 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 aprile 1963
>
Versione
3 maggio 1968
>
Versione
1 gennaio 1992
Art. 17.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;
b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate "Luca Paciolo" a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sulle parcelle professionali; ((3)) c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle societa'; ((3)) d) i versamenti volontari degli iscritti;
e) i redditi del patrimonio;
f) ogni altra entrata.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 dicembre 1991, n. 414 , ha disposto (con l'art.16, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall' articolo 17, primo comma, lettere b) e c), della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e successive modificazioni. "
Ha inoltre disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992