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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 167 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra con sede in San Pietro Vernotico (p.i. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall' avv. Michele Pezzuto, come C.F._2
da mandato in atti.
APPELLANTI
E
con sede in Roma (c.f. TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Annalisa De Rossi, come da mandato in atti
APPELLATA
E con AR
sede in Roma (p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' avv. Silvio Baldassarre, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 16.5.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Antefatto
In data 19 ottobre 2010 stipulò con Parte_1 CP_3 CP_3 CP_3 un contratto di finanziamento dell'importo di € 250.000,00, della durata di 120
[...]
mesi, da restituire in rate mensili.
e , si impegnarono solidalmente come fideiussori della Parte_2 Parte_3
debitrice Parte_1 Parte_1
Il finanziamento fu, inoltre, garantito da AR
, quale Fondo di Garanzia ex lege n. 662/96, fino alla copertura dell'80% della
[...]
eventuale insolvenza.
a seguito dell'inadempimento da parte della società opponente, dell'obbligo CP_4
di corrispondere la somma complessiva di € 156.196,08 per 20 rate scadute e non pagate, provvide ad escutere la predetta garanzia del Fondo Pubblico, per l'importo di €
123.712,88.
In data 10 ottobre 2017, , notificò a TR Parte_1
a mezzo pec, la cartella esattoriale impugnata n. 0242017007464590000,
[...]
pag. 2/10 contenente la intimazione a pagare l'importo complessivo di € 127.448,21, giusto estratto di ruolo 2424/2017 reso esecutivo in data 06.09.2017.
Fatto
Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2017, Parte_1
(debitore principale), e - questi ultimi quali coobbligati in Parte_2 Parte_3
via solidale – hanno convenuto in giudizio ex art. 615 co. 1 e 617 c.p.c. innanzi al tribunale di Brindisi, , nonché Controparte_5 [...]
per sentire accertare e dichiarare, previa sospensione Controparte_6 dell'esecutività dell'atto impugnato, la nullità della cartella esattoriale n. 024-2017-
00074645-90000, notificata a mezzo pec dall' , in data TR
10 ottobre 2017, contenente l'intimazione al pagamento della complessiva somma di €
127.448,21 di cui € 123.712,88 a titolo di importo dovuto dalla società opponente a
[...]
a seguito dell'escussione del fondo di garanzia da parte di AR [...] ed € 3.711,92 a titolo di oneri di riscossione. Controparte_3
Gli opponenti hanno contestato, in particolare, la nullità della notifica a mezzo pec della cartella stessa per mancanza della firma digitale e dell'attestazione di conformità all'originale, nonché l'ammissibilità e la fondatezza del diritto delle parti opposte a procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione del 29 gennaio 2018 si è costituita in giudizio
[...]
ed ha affermato la legittimità della Controparte_7
procedura di riscossione esattoriale azionata con la cartella impugnata e l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione;
ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
Controparte_3
Con comparsa di costituzione del 26 marzo 2018, si è costituita in giudizio
[...]
ed ha dedotto la correttezza della notifica della cartella TR
esattoriale impugnata;
per il resto, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa creditizia.
In data 28 giugno 2018, a seguito di integrazione del contradittorio da parte di
[...]
si è costituita Controparte_5 Controparte_3 ed ha contestato il contenuto dell'opposizione “in quanto frutto di
[...]
pag. 3/10 distorta rappresentazione della realtà dei fatti, pretestuosa, infondata e temeraria, con scopi essenzialmente dilatori”.
In data 3 luglio 2018 il tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 994/2020 ha rigettato l'opposizione e ha condannato gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- con riferimento all'eccezione di nullità della notifica, ha, innanzitutto, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato l'equipollenza dei formati Pades e Cades, con conseguente validità della notifica indipendentemente dal formato utilizzato;
- sull'eccezione relativa all'assenza di firma digitale, ha affermato che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento di origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta firma digitale”;
- con riguardo all'eccezione di difformità del tasso passivo convenuto rispetto e dell'ISC/TAEG pubblicizzato a quelli effettivamente applicati, ha rilevato che
- a fronte del piano di ammortamento approvato dalle parti - non era stata prospettata dagli attori alcuna specifica divergenza tra le rate e gli importi indicati nel programma di rimborso e quelli effettivamente pretesi dalla banca;
- ha, altresì, ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata traditio della somma mutuata, affermando che “la messa a disposizione della somma si è avuta ipso facto all'atto di conclusione del mutuo, dipendendo poi, la materiale traditio, da condotte proprie degli opponenti, regolarmente dedotte nel contratto e non poste in essere”;
- quanto all'eccezione di simulazione relativa del finanziamento (stipulato come mutuo di scopo, ma dissimulante un mutuo finalizzato al ripianamento di passività) ha concluso affermando che “nel caso sottoposto pare potersi
pag. 4/10 senz'altro potersi escludere ogni interferenza causale dello “scopo”, non Contr corrispondendo esso, certamente ad un interesse del mutuante o di
MCC, pur non potendosi misconoscere la ricorrenza di un interesse pubblico sotteso alle complesse operazioni finanziarie de quibus”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 994/2020 del tribunale di Brindisi, hanno proposto appello
[...]
e , ed hanno chiesto che, in totale Parte_1 Parte_2 Parte_3
riforma della sentenza impugnata, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata l'impossibilità per AR
di procedere ad esecuzione forzata, stante l'illegittimità della cartella esattoriale, per
[...] inapplicabilità dell'art. 9 co. 5 D.lgs. 123/98 alla vicenda sub iudice, e per la violazione dell'art. 21 D.lgs. 46/99 dovuta alla mancanza di un valido titolo esecutivo;
nel merito, hanno riproposto le censure già mosse avverso il contratto di mutuo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 2941/2017 R.G. del tribunale di Brindisi.
e AR TR
, si sono costituite con atti separati ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, con
[...]
vittoria di spese.
seppur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_3
In data 3.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 16.5.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulla questione di parziale inammissibilità dell'appello, sollevata dalla corte d'ufficio.
In data 12.6.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale comunicazione telematica alle parti del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre premettere che la decisione del tribunale, nella parte in cui ha rigettato le ragioni di opposizione inerenti al quomodo dell'esecuzione esattoriale avviata da CP_5
pag. 5/10 (per vizi della notifica della cartella Controparte_5
esattoriale opposta), non è suscettibile di essere impugnata in appello;
così dispone l'art. 618 comma 2 (ultima parte) c.p.c..
Il gravame è, pertanto, parzialmente inammissibile laddove, a pag. 24 dell'atto introduttivo, ha riproposto la denuncia di nullità della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, perché priva di firma digitale e di attestazione della conformità all'originale.
La rinuncia parziale all'appello sul punto, espressa con le note difensive depositate in data
30.5.2025, non è stata accettata dalle altre parti costituite.
Per il resto, l'appello si fonda su ulteriori cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza di un titolo idoneo, ex art. 21 del D.lgs. 46/99, a legittimare Controparte_7
alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, stante l'inapplicabilità alla fattispecie
[...]
sub iudice dell'art. 9 del D.lgs. n. 123/98; hanno, in proposito, sostenuto che la riscossione esattoriale disciplinata dall'art. 9 del D.Lgs. n.123/1998 si applica esclusivamente ai casi di revoca di un finanziamento pubblico, subordinati alla presenza di specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo. Ipotesi che non sarebbero configurabili nel caso in esame, poiché nessuna revoca è stata disposta;
si è verificato invece un mero inadempimento del contratto per la mancata restituzione delle somme mutuate, da parte della società beneficiaria;
hanno aggiunto che laddove la corte dovesse ritenere legittima la procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale, in ogni caso l'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, non potrebbe applicarsi alla fattispecie sub iudice, trattandosi di un finanziamento sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art.
8-bis D.L. n.
33/2015.
Il motivo è infondato.
Ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale, che sul punto ha omesso di pronunciarsi, la corte osserva che la pretesa creditoria di Controparte_5
ha natura pubblicistica (cass. civ. sez. III, ord. 6 gennaio 2023 n.
[...]
pag. 6/10 1005) e dunque non è necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale al fine di avviare il recupero esattoriale del credito.
La riscossione mediante ruoli è, infatti, espressamente prevista dall'art. 8 bis del d.l. n.
3/2015 (conv. in legge n. 33/2015) che, in proposito dispone: “Al recupero del predetto credito [n.d.r. quello restitutorio vantato dal Fondo di Garanzia] si procede mediante iscrizione a ruolo”.
L'iscrizione a ruolo costituisce titolo esecutivo che legittima l'emissione delle cartelle esattoriali da parte dell'agente della riscossione;
la notifica della cartella vale poi anche come notifica del titolo esecutivo che l'ha generata.
La norma in esame, rubricata specificamente “Potenziamento del Fondo Centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede inoltre testualmente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
La giurisprudenza della suprema corte è pacifica nell'affermare che: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina Controparte_5
la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. (cass. civ. sez. III, 16.1.2023 n. 1005); ed ancora: “In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, "ex lege" e fin dal momento dell'erogazione”. (cass. civ. sez.I
15.5.2023 n. 13152) Tanto è sufficiente ad affermare che la procedura di riscossione pag. 7/10 mediante iscrizione a ruolo, con riguardo alle cartelle di pagamento in esame è stata correttamente incardinata e proseguita.
Quanto poi all'inapplicabilità dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, per essere stato il contratto di mutuo che ha dato origine alla vicenda stipulato in data 19 ottobre 2010, e dunque anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 bis, occorre puntualizzare che secondo consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, la norma di cui all'art.
8- bis Legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente”
(Cass. n. 14915/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998: posto in specie che “le più diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario”, senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare
- delle “ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste” (cfr. Cass. n. 2664/2019). Senonché, è stato osservato che l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del D.L. n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'Ente gestore del Fondo. Tanto porta a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche con riferimento a rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 bis.
3.2
Con il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente valutato le questioni, già poste in primo grado con riguardo ai vizi propri del contratto di mutuo, stipulato dall'appellante Parte_1
con nel 2010, e garantito da
[...] Controparte_3 [...]
e dai fideiussori e Controparte_7 Parte_2 Parte_3
In particolare, il primo giudice avrebbe:
pag. 8/10 -rigettato, con motivazione apparente, l'eccezione di nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso di interessi passivi e dell'ISC/TAEG, causato ad avviso dell'appellante, dalla difformità tra le pattuizioni raggiunte in contratto e la loro effettiva applicazione;
-rigettato erroneamente l'eccezione di nullità del mutuo per mancata traditio della somma mutuata;
-rigettato erroneamente l'eccezione di simulazione del finanziamento, stipulato da
[...]
come mutuo di scopo, ma di fatto destinato a ripianare passività pregresse. Parte_1
I motivi sono infondati.
In disparte da ogni considerazione sul merito delle censure mosse all'originario contratto di mutuo, sulle quali (ad oggi) pende il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2941/2017 R.G. presso il tribunale di Brindisi, la corte osserva che, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, il credito fatto valere da CP_3 Controparte_7
, con la cartella esattoriale opposta, trae titolo dalla iscrizione a ruolo, a sua volta
[...]
giustificata dall'avvenuto esborso di fondi pubblici e dalla necessità di recuperarli nell'interesse della collettività.
Restano salve eventuali rettifiche sul quantum debeatur, certamente suscettibili di essere eseguite, in separata sede, in esito al giudizio di accertamento delle effettive dimensioni dell'originario credito restitutorio.
3.3
Con il quinto motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese del giudizio.
Il motivo è infondato.
Il rigetto del gravame impone che debba essere disposta la conferma anche del capo della sentenza relativo alle spese.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
pag. 9/10 dichiara inammissibile l'appello, nella parte in cui lo stesso ha ad oggetto opposizione agli atti esecutivi;
rigetta l'appello nel merito;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di e di TR Controparte_7
che liquida, per ciascuna, in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di
[...]
legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 167 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra con sede in San Pietro Vernotico (p.i. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall' avv. Michele Pezzuto, come C.F._2
da mandato in atti.
APPELLANTI
E
con sede in Roma (c.f. TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Annalisa De Rossi, come da mandato in atti
APPELLATA
E con AR
sede in Roma (p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall' avv. Silvio Baldassarre, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 16.5.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Antefatto
In data 19 ottobre 2010 stipulò con Parte_1 CP_3 CP_3 CP_3 un contratto di finanziamento dell'importo di € 250.000,00, della durata di 120
[...]
mesi, da restituire in rate mensili.
e , si impegnarono solidalmente come fideiussori della Parte_2 Parte_3
debitrice Parte_1 Parte_1
Il finanziamento fu, inoltre, garantito da AR
, quale Fondo di Garanzia ex lege n. 662/96, fino alla copertura dell'80% della
[...]
eventuale insolvenza.
a seguito dell'inadempimento da parte della società opponente, dell'obbligo CP_4
di corrispondere la somma complessiva di € 156.196,08 per 20 rate scadute e non pagate, provvide ad escutere la predetta garanzia del Fondo Pubblico, per l'importo di €
123.712,88.
In data 10 ottobre 2017, , notificò a TR Parte_1
a mezzo pec, la cartella esattoriale impugnata n. 0242017007464590000,
[...]
pag. 2/10 contenente la intimazione a pagare l'importo complessivo di € 127.448,21, giusto estratto di ruolo 2424/2017 reso esecutivo in data 06.09.2017.
Fatto
Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2017, Parte_1
(debitore principale), e - questi ultimi quali coobbligati in Parte_2 Parte_3
via solidale – hanno convenuto in giudizio ex art. 615 co. 1 e 617 c.p.c. innanzi al tribunale di Brindisi, , nonché Controparte_5 [...]
per sentire accertare e dichiarare, previa sospensione Controparte_6 dell'esecutività dell'atto impugnato, la nullità della cartella esattoriale n. 024-2017-
00074645-90000, notificata a mezzo pec dall' , in data TR
10 ottobre 2017, contenente l'intimazione al pagamento della complessiva somma di €
127.448,21 di cui € 123.712,88 a titolo di importo dovuto dalla società opponente a
[...]
a seguito dell'escussione del fondo di garanzia da parte di AR [...] ed € 3.711,92 a titolo di oneri di riscossione. Controparte_3
Gli opponenti hanno contestato, in particolare, la nullità della notifica a mezzo pec della cartella stessa per mancanza della firma digitale e dell'attestazione di conformità all'originale, nonché l'ammissibilità e la fondatezza del diritto delle parti opposte a procedere ad esecuzione forzata.
Con comparsa di costituzione del 29 gennaio 2018 si è costituita in giudizio
[...]
ed ha affermato la legittimità della Controparte_7
procedura di riscossione esattoriale azionata con la cartella impugnata e l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione;
ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
Controparte_3
Con comparsa di costituzione del 26 marzo 2018, si è costituita in giudizio
[...]
ed ha dedotto la correttezza della notifica della cartella TR
esattoriale impugnata;
per il resto, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa creditizia.
In data 28 giugno 2018, a seguito di integrazione del contradittorio da parte di
[...]
si è costituita Controparte_5 Controparte_3 ed ha contestato il contenuto dell'opposizione “in quanto frutto di
[...]
pag. 3/10 distorta rappresentazione della realtà dei fatti, pretestuosa, infondata e temeraria, con scopi essenzialmente dilatori”.
In data 3 luglio 2018 il tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n. 994/2020 ha rigettato l'opposizione e ha condannato gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- con riferimento all'eccezione di nullità della notifica, ha, innanzitutto, evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato l'equipollenza dei formati Pades e Cades, con conseguente validità della notifica indipendentemente dal formato utilizzato;
- sull'eccezione relativa all'assenza di firma digitale, ha affermato che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento di origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta firma digitale”;
- con riguardo all'eccezione di difformità del tasso passivo convenuto rispetto e dell'ISC/TAEG pubblicizzato a quelli effettivamente applicati, ha rilevato che
- a fronte del piano di ammortamento approvato dalle parti - non era stata prospettata dagli attori alcuna specifica divergenza tra le rate e gli importi indicati nel programma di rimborso e quelli effettivamente pretesi dalla banca;
- ha, altresì, ritenuto infondata l'eccezione relativa alla mancata traditio della somma mutuata, affermando che “la messa a disposizione della somma si è avuta ipso facto all'atto di conclusione del mutuo, dipendendo poi, la materiale traditio, da condotte proprie degli opponenti, regolarmente dedotte nel contratto e non poste in essere”;
- quanto all'eccezione di simulazione relativa del finanziamento (stipulato come mutuo di scopo, ma dissimulante un mutuo finalizzato al ripianamento di passività) ha concluso affermando che “nel caso sottoposto pare potersi
pag. 4/10 senz'altro potersi escludere ogni interferenza causale dello “scopo”, non Contr corrispondendo esso, certamente ad un interesse del mutuante o di
MCC, pur non potendosi misconoscere la ricorrenza di un interesse pubblico sotteso alle complesse operazioni finanziarie de quibus”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 994/2020 del tribunale di Brindisi, hanno proposto appello
[...]
e , ed hanno chiesto che, in totale Parte_1 Parte_2 Parte_3
riforma della sentenza impugnata, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata l'impossibilità per AR
di procedere ad esecuzione forzata, stante l'illegittimità della cartella esattoriale, per
[...] inapplicabilità dell'art. 9 co. 5 D.lgs. 123/98 alla vicenda sub iudice, e per la violazione dell'art. 21 D.lgs. 46/99 dovuta alla mancanza di un valido titolo esecutivo;
nel merito, hanno riproposto le censure già mosse avverso il contratto di mutuo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 2941/2017 R.G. del tribunale di Brindisi.
e AR TR
, si sono costituite con atti separati ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, con
[...]
vittoria di spese.
seppur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_3
In data 3.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui al 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 16.5.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulla questione di parziale inammissibilità dell'appello, sollevata dalla corte d'ufficio.
In data 12.6.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale comunicazione telematica alle parti del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre premettere che la decisione del tribunale, nella parte in cui ha rigettato le ragioni di opposizione inerenti al quomodo dell'esecuzione esattoriale avviata da CP_5
pag. 5/10 (per vizi della notifica della cartella Controparte_5
esattoriale opposta), non è suscettibile di essere impugnata in appello;
così dispone l'art. 618 comma 2 (ultima parte) c.p.c..
Il gravame è, pertanto, parzialmente inammissibile laddove, a pag. 24 dell'atto introduttivo, ha riproposto la denuncia di nullità della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale, perché priva di firma digitale e di attestazione della conformità all'originale.
La rinuncia parziale all'appello sul punto, espressa con le note difensive depositate in data
30.5.2025, non è stata accettata dalle altre parti costituite.
Per il resto, l'appello si fonda su ulteriori cinque motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza di un titolo idoneo, ex art. 21 del D.lgs. 46/99, a legittimare Controparte_7
alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, stante l'inapplicabilità alla fattispecie
[...]
sub iudice dell'art. 9 del D.lgs. n. 123/98; hanno, in proposito, sostenuto che la riscossione esattoriale disciplinata dall'art. 9 del D.Lgs. n.123/1998 si applica esclusivamente ai casi di revoca di un finanziamento pubblico, subordinati alla presenza di specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo. Ipotesi che non sarebbero configurabili nel caso in esame, poiché nessuna revoca è stata disposta;
si è verificato invece un mero inadempimento del contratto per la mancata restituzione delle somme mutuate, da parte della società beneficiaria;
hanno aggiunto che laddove la corte dovesse ritenere legittima la procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale, in ogni caso l'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, non potrebbe applicarsi alla fattispecie sub iudice, trattandosi di un finanziamento sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art.
8-bis D.L. n.
33/2015.
Il motivo è infondato.
Ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale, che sul punto ha omesso di pronunciarsi, la corte osserva che la pretesa creditoria di Controparte_5
ha natura pubblicistica (cass. civ. sez. III, ord. 6 gennaio 2023 n.
[...]
pag. 6/10 1005) e dunque non è necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale al fine di avviare il recupero esattoriale del credito.
La riscossione mediante ruoli è, infatti, espressamente prevista dall'art. 8 bis del d.l. n.
3/2015 (conv. in legge n. 33/2015) che, in proposito dispone: “Al recupero del predetto credito [n.d.r. quello restitutorio vantato dal Fondo di Garanzia] si procede mediante iscrizione a ruolo”.
L'iscrizione a ruolo costituisce titolo esecutivo che legittima l'emissione delle cartelle esattoriali da parte dell'agente della riscossione;
la notifica della cartella vale poi anche come notifica del titolo esecutivo che l'ha generata.
La norma in esame, rubricata specificamente “Potenziamento del Fondo Centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede inoltre testualmente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.
La giurisprudenza della suprema corte è pacifica nell'affermare che: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina Controparte_5
la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”. (cass. civ. sez. III, 16.1.2023 n. 1005); ed ancora: “In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, "ex lege" e fin dal momento dell'erogazione”. (cass. civ. sez.I
15.5.2023 n. 13152) Tanto è sufficiente ad affermare che la procedura di riscossione pag. 7/10 mediante iscrizione a ruolo, con riguardo alle cartelle di pagamento in esame è stata correttamente incardinata e proseguita.
Quanto poi all'inapplicabilità dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, per essere stato il contratto di mutuo che ha dato origine alla vicenda stipulato in data 19 ottobre 2010, e dunque anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 bis, occorre puntualizzare che secondo consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, la norma di cui all'art.
8- bis Legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente”
(Cass. n. 14915/2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998: posto in specie che “le più diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario”, senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare
- delle “ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste” (cfr. Cass. n. 2664/2019). Senonché, è stato osservato che l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del D.L. n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'Ente gestore del Fondo. Tanto porta a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche con riferimento a rapporti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 bis.
3.2
Con il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente valutato le questioni, già poste in primo grado con riguardo ai vizi propri del contratto di mutuo, stipulato dall'appellante Parte_1
con nel 2010, e garantito da
[...] Controparte_3 [...]
e dai fideiussori e Controparte_7 Parte_2 Parte_3
In particolare, il primo giudice avrebbe:
pag. 8/10 -rigettato, con motivazione apparente, l'eccezione di nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso di interessi passivi e dell'ISC/TAEG, causato ad avviso dell'appellante, dalla difformità tra le pattuizioni raggiunte in contratto e la loro effettiva applicazione;
-rigettato erroneamente l'eccezione di nullità del mutuo per mancata traditio della somma mutuata;
-rigettato erroneamente l'eccezione di simulazione del finanziamento, stipulato da
[...]
come mutuo di scopo, ma di fatto destinato a ripianare passività pregresse. Parte_1
I motivi sono infondati.
In disparte da ogni considerazione sul merito delle censure mosse all'originario contratto di mutuo, sulle quali (ad oggi) pende il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2941/2017 R.G. presso il tribunale di Brindisi, la corte osserva che, nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, il credito fatto valere da CP_3 Controparte_7
, con la cartella esattoriale opposta, trae titolo dalla iscrizione a ruolo, a sua volta
[...]
giustificata dall'avvenuto esborso di fondi pubblici e dalla necessità di recuperarli nell'interesse della collettività.
Restano salve eventuali rettifiche sul quantum debeatur, certamente suscettibili di essere eseguite, in separata sede, in esito al giudizio di accertamento delle effettive dimensioni dell'originario credito restitutorio.
3.3
Con il quinto motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese del giudizio.
Il motivo è infondato.
Il rigetto del gravame impone che debba essere disposta la conferma anche del capo della sentenza relativo alle spese.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
pag. 9/10 dichiara inammissibile l'appello, nella parte in cui lo stesso ha ad oggetto opposizione agli atti esecutivi;
rigetta l'appello nel merito;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di e di TR Controparte_7
che liquida, per ciascuna, in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di
[...]
legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Anna Rita Pasca
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