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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1326/2024
TRA
Parte_1
Avv.ti Francesca D'Alessio e Marco Di Giuseppe appellante-appellato incidentale E
Controparte_1
Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Cataldo Palumbo, Franco Toffoletto e Andrea Bortoluzzi appellata- appellante incidentale
CP_2
Avv. Clotilde Mazza appellato
all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato il seguente dispositivo
DISPOSITIVO
respinge entrambi gli appelli principale e incidentale;
compensa le spese del grado fra e la società convenuta;
Parte_1 condanna al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del Parte_1 grado, che liquida in € 3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie;
Si dà atto che sussistono, nei confronti degli appellanti principale e incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
LA PRESIDENTE
Giovanna Ciardi
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1326/2024
TRA
Parte_1
Avv.ti Francesca D'Alessio e Marco Di Giuseppe appellante-appellato incidentale E
Controparte_1
Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Cataldo Palumbo, Franco Toffoletto e Andrea Bortoluzzi appellata- appellante incidentale
CP_2
Avv. Clotilde Mazza appellato
all'udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato il seguente dispositivo
DISPOSITIVO
respinge entrambi gli appelli principale e incidentale;
compensa le spese del grado fra e la società convenuta;
Parte_1 condanna al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del Parte_1 grado, che liquida in € 3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie;
Si dà atto che sussistono, nei confronti degli appellanti principale e incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
LA PRESIDENTE
Giovanna Ciardi