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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2024, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 797/2024
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Paola Tanara Consigliere dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG 797/2024 promossa da
(c.f. ) nata a [...] in data [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alberta Viganò (c.f. ) con studio in Seregno al Corso del C.F._2
Popolo n. 56 ove elegge domicilio;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
P.G. nella persona della Dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 313/2024 emessa dal Tribunale di Monza, nel procedimento R.G. n. 10511/2021 in data 18.1.2024, depositata il 30.1.2024 e comunicata alle parti in data 31.1.2024.
MINORE nata il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
- “1)Porre a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della CP_1 figlia la somma non inferiore ad € 600,00 con effetto retroattivo dalla data Persona_1 del 22.12.2021 data di deposito del ricorso per la separazione e da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base di calcolo dalla data di deposito del ricorso introduttivo 2)Porre a carico del sig. CP_1 il 100% delle spese straordinarie della figlia secondo il Protocollo del Tribunale di Monza
1 da intendersi qui richiamato. A fronte dell'inadempimento avverso si chiede che il Tribunale disponga, a parziale modifica del suddetto protocollo, che in merito alle spese mediche, scolastiche e sportive non occorra il preventivo accordo tra le parti;
3)Porre a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge la somma di € 350,00 o CP_1 nella diversa che la Corte riterrà a titolo di concorso nel mantenimento della sig.ra e T_ da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat con base di calcolo dalla data di deposito del ricorso.
Porre obbligo al sig. di concorrere nella misura del 50% delle spese mediche CP_1 non coperte dal SSN che occorressero alla sig.ra previo accordo;
4)Confermare che T_
l'assegno unico sarà versato interamente a favore della sig.ra In applicazione T_ dell'art. 473 bis 39-614 cpc A) disporre ex art. 614 bis cpc una somma giornaliera a carico del sig. ed a favore della sig.ra , demandando al Tribunale la CP_1 Parte_1 sua quantificazione secondo criteri di equità, per ogni giorno di ritardo nel pagamento, a) delle spese straordinarie con decorrenza dalle date di invio delle richieste di pagamento redatte dalla sig.ra al saldo effettivo b)del mantenimento rivalutato secondo gli indici T_ istat con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento mensile disposto dal Tribunale sino al saldo effettivo c)della rivalutazione istat per i mesi di aprile- maggio-giugno-luglio-agosto-settembre 2023 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento mensile disposto dal Tribunale sino al saldo effettivo B) condannare il sig. al pagamento di una sanzione amministrativa il cui ammontare si lascia CP_1 alla Corte di decidere da versarsi a favore della Cassa delle ammende;
C) condannare il sig.
al risarcimento del danno a favore della sig.ra della minore CP_1 Parte_1
e del figlio , nella somma di € 5.000,00 ciascuno o nella Persona_1 Persona_2 diversa che il Giudice riterrà di giustizia, disponendo per la minore che la somma venga versata su libretto bancario di titolarità della minore e con amministrazione da parte della sig.ra . D)disporre che i versamenti avvengano entro giorni 15 dalla emissione Parte_1 del provvedimento;
E) ordinare alla sig. di depositare attestazione bancaria CP_1 di avvenuto adempimento entro 15 giorni dall'ordine del Giudice. In ogni caso Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo grado e di secondo grado e comunque per le spese e competenze di primo grado in misura superiore ad 1/3. In via istruttoria Si chiede essere ammessi a provare le seguenti circostanze per testi: 1)Vero che nel gennaio 2019 il sig. era a casa agitato e urlava frasi contro i colleghi di lavoro, CP_1 prendeva con le mani il viso della sig.ra e lo stringeva lasciando dei lividi sul volto. T_
La sig.ra decideva di andare con il marito da una psicologa per aiutarlo;
( teste T_
2)Vero che nel febbraio 2019 la sig.ra si rivolgeva alla dr.ssa Testimone_1 T_
. Venivano effettuati cinque incontri e la dr.ssa consigliava al sig. Persona_3 Per_3
di intraprendere un percorso individuale che rifiutava;
( teste dr.ssa CP_1 [...]
) 3)Vero che successivamente e nell'anno 2020 avvenivano discussioni in cui il sig. Per_3
accusava la sig.ra di infedeltà e la spintonava. A seguito di rassicurazioni si CP_1 T_ calmava ma continuava ad urlare;
( teste ) 4) Vero che dal gennaio 2021,il Testimone_2 sig. tornava dal lavoro la sera e ogni giorno sino al momento di coricarsi, alla CP_1 presenza di moglie e figli diceva a voce alta e rabbiosa che i suoi colleghi erano invidiosi di lui, che gli volevano male e che parlavano male alle sue spalle, urlava alla moglie “merda, cagna , puttana” e la accusava di tradirlo ( teste ); 5) Vero che dal gennaio Testimone_2
2 2021 il sig. ogni giorno anche alla presenza dei figli, oltre ad insultare la moglie CP_1 dicendole, sei una merda, una cagna, una puttana, iniziava ad avvicinarsi fisicamente ponendosi avanti il viso della sig.ra ed a pochi centimetri urlandole che l'avrebbe T_ ammazzata;
( teste ) 6) Vero che nell'aprile 2021 il sig. oltre a urlare Testimone_3 CP_1 contro la moglie le afferrava le braccia cercando di trattenerla, la spintonava verso il mobile della cucina sferrandole un calcio, spintonandola e facendola cadere. Veniva fermato dal figlio che veniva afferrato alla spalla dal padre e la sig.ra chiamava subito la sorella T_ perché spaventata raccontandole l'accaduto; ( teste 7) Vero che in data Testimone_2
23.08.21 il sig. iniziava ad urlare alla moglie di sistemare la basculante del box CP_1 perché non chiudeva e accusava la moglie del suo mal funzionamento, la minacciava di morte
e le diceva “merda, puttana”. Il sig. prendeva il mouse del computer lo lanciava CP_1
,prendendo la mira, sulla bocca della moglie. I figli rimanevano nella loro camera sino all'arrivo dei Carabinieri chiamati dalla sig.ra ( Comandante stazione Carabinieri di T_
Varedo) 8) Vero che i Carabinieri che invitavano il sig. ad uscire da casa;
lo stesso CP_1 usciva ma rientrava il mattino successivo e la sig.ra con i figli si trasferiva dalla T_ sorella;
( Comandante stazione Carabinieri Varedo – – ) Testimone_2 Testimone_4
- 9) Vero che in data 24.08.21 la sig.ra andava a riprendere il figlio agli allenamenti di T_ calcio rimanendo in auto, si presentava il sig. al finestrino ed intervenivano i CP_1
Carabinieri;( teste ) 10) Vero che in data 25.08.21 la sig.ra andava a Testimone_2 T_ prendere il figlio agli allenamenti di calcio e sul piazzale c'era il sig. . Interveniva CP_1 una volante dei Carabinieri che allontanavano il sig. ;( teste ) 11) Vero CP_1 Tes_5 che in data 10.08.22 presso il campeggio Sogno di Marina di Massa erano presenti sia il sig.
che la sig.ra quest'ultima con i figli. Erano dislocati lontani l'uno dall'altro CP_1 T_
e la sig.ra veniva avvertita dalle sigg.re e che il T_ Testimone_4 Persona_4 marito aveva urlato che “il prossimo femminicidio sarà a Massa e che il bello deve ancora venire “; (teste ) 12) Vero che la sig.ra Testimone_6 T_ interrompeva la vacanza e con la figlia ritornava a casa;
( teste Testimone_6
) 13) Vero che per la somma di € 98,31 ed € 70,32 delle prime spese straordinarie
[...] per i figli e sostenute per intero dalla sig.ra ma di competenza del sig. , sono T_ CP_1 state prelevate dal conto comune e che per le ulteriori il sig. ha versato la somma CP_1 di € 60,00.Lo stesso si rifiuta di pagare l'ulteriore somma di € di € 433,12 ed il dentista per Per_ le cure di pari a complessive € 2.100,00;( teste 14) Vero che il Testimone_2 sig. si è rifiutato di concorrere al pagamento di una utilitaria necessaria per il figlio CP_1
e che la stessa è stata pagata per € 10.000,00 dalla nonna materna , con € 3.000,00 dalla sig.ra ed il restante con un finanziamento;
( teste 15) Vero che il sig T_ Testimone_2
effettua continue trasferte lavorative e abita a casa della madre ( teste CP_1 [...]
Si indicano a testi: dr.ssa via Rovereto n.38 Cesano Testimone_7 Testimone_8
Maderno; via Boito n. 24 Bovisio Masciago;
Testimone_7 Testimone_4 via Fauli n. 74 Prato;
via Albiano n. 9 Montemurlo;
via Persona_4 Testimone_2
Pietro Rivolta n. 2 Monza;
via Pietro Rivolta n.2 Monza;
Tes_5 Controparte_2 via XXV Aprile n. 15 Bovisio Masciago;
Si chiede che il Giudice ordine ex art. 210
[...] cpc alla di depositare tutta la documentazione relativa ai rapporti Controparte_3 di credito , investimenti e polizze assicurative stipulate con il sig. . Ordinare CP_1 al sig. di depositare l'ultima dichiarazione relativa ai redditi percepiti CP_1
3 nell'anno 2021 e tutte le buste paga dell'anno 2022 e in subordine si chiede che tale ultimo ordine venga rivolto alla datrice di lavoro via Don Paolo Berra n.23/25 EN ( CP_4
Co) Si chiede il rigetto della avverse istanze istruttorie per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. da intendersi qui trascritta, con richiesta di ammissione a prova contraria diretta ed indiretta nei termini indicati nella predetta memoria con i testi di seguito indicati: dr.ssa via Rovereto n.38 Cesano Maderno;
via Testimone_8 Testimone_2
Pietro Rivolta n. 2 Monza;
via Pietro Rivolta n.2 Monza;
via Tes_5 Testimone_4
Fauli n. 74 Prato”.
PROCURATORE GENERALE
- “Chiede la riforma della sentenza con un aumento per il mantenimento della figlia a 600,00
€ mensili a decorrere dalla sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte, al fine di chiarire le ragioni della decisione, osserva in premessa che:
1. e hanno contratto matrimonio in Monza il 28.10.2000 e dalla Parte_1 CP_1 loro unione sono nati i figli in data 19.09.2003, oggi maggiorenne ed economicamente Per_2 Per_ indipendente, e in data 04.12.2007.
2. Con ricorso depositato in data 22.12.2021 proponeva ricorso per la separazione Parte_1 nei confronti di chiedendo: la separazione con addebito al;
CP_1 CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di se;
l'assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione dei diritti di visita paterni;
l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 1.200,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico, e l'assegno di € 350,00 mensili per il proprio mantenimento.
3. In data 31.3.2022 si costituiva , il quale aderiva alla domanda di separazione, CP_1 chiedendo: il rigetto della pronunzia di addebito;
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
quanto al mantenimento per i figli chiedeva che fosse determinato nella somma di € 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
rigetto della domanda di assegno di mantenimento della T_
4. All'udienza presidenziale del 12.04.2022 il Presidente f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. con ordinanza resa in data 13.04.2022 con la quale disponeva: “I. Autorizza i coniugi a vivere Per_ separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida la figlia minore a entrambi i genitori Per_ con collocamento prevalente presso la madre;
il padre, tenuto conto dell'età di , avrà facoltà di vederla sulla base di accordi liberamente raggiunti con la figlia stessa;
III. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi con i Parte_1 figli, assegnando a termine fino al giorno 14 maggio 2022 per l'asportazione CP_1 dei propri effetti personali;
IV. Pone a carico di l'importo di euro 800,00, da CP_1 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Parte_1 all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farm ci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e
4 materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2023 e con riferimento al mese di aprile 2022. Porsi inoltre a carico di
[...]
il 70% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi CP_1 previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi…omissis…
IV. Pone a carico di l'importo di € 200,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di assegno di mantenimento;
tali somme sanno annualmente rivalutate, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2023 e con riferimento al mese di aprile 2022…omissis…”
5. Alla udienza del 29.09.2022 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore, il legale di parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali, cui il legale di parte resistente si opponeva, ed entrambi i procuratori chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
6. Con ordinanza emessa in data 04.10.2022 il giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal ricorrente, incaricava i Servizi Sociali competenti territorialmente di monitorare il nucleo familiare e concedeva alle parti su loro concorde richiesta i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 01.03.2023.
7. All'udienza dell'1.3.2023 le parti insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle proprie memorie e si opponevano all'ammissione delle prove articolate da controparte. Con ordinanza resa in pari data il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti, ordinava ex art. 210 c.p.c. alla società Lizzi S.r.l. la produzione in giudizio del contratto di lavoro concluso con nonché le buste paga emesse a favore di Persona_2 [...]
dall'assunzione al mese di agosto 2023 ed ordinava ad entrambe le parti il deposito Per_2 in giudizio delle dichiarazioni dei redditi, disponendo inoltre che i Servizi Sociali depositassero una relazione aggiornata sul nucleo familiare e fissava per l'ulteriore esame della documentazione richiesta l'udienza del 28.09.2023. 8. All'udienza del 28.9.2023 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2023 disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
9. All'udienza del 18.10.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
10. Con la sentenza oggi impugnata e depositata in data 30.1.2024 il collegio così decideva: “I.
Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 [...]
che hanno celebrato hanno contratto matrimonio concordatario a Monza il giorno CP_1
28.10.2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2000, n.
297, Parte II, Serie A); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (Anno 2000, atto n. 297, parte II, serie A), dopo il suo passaggio in giudicato;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a
[...] Per_
formulata da IV. Affida la figlia minore in via esclusiva alla CP_1 Parte_1
5 madre con collocamento prevalente presso la stessa;
i rapporti con il padre potranno riprendere solo a fronte di una effettiva volontà di di rimeditare il rapporto CP_1 con la figlia in modo scevro dai rapporti con la madre. L'eventuale ripresa dei rapporti padre/figlia potrà quindi essere mediata dai servizi sociali competenti previa valutazione Per_ della condizione di benessere di e colloqui con il padre;
V. Assegna la casa coniugale
a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi con i figli, ivi inclusi i Parte_1 beni alla stessa pertinenziali;
VI. Pone a carico di l'importo di € 433,60 CP_1
(somma così rivalutata dal mese di aprile 2022), da versarsi a in via Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di gennaio 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e con riferimento al mese di gennaio 2024.
Porsi inoltre a carico di il 70% delle spese mediche, scolastiche e sportive CP_1 della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti
e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi…omissis…VII. Revoca l'obbligo di di contribuire al
CP_1 mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di ottobre 2023, salva l'irripetibilità Per_2 delle somme eventualmente già versate;
VIII. Rigetta la domanda di di Parte_1 percepire un contributo al proprio mantenimento a carico di;
IX. Dispone che
CP_1 percepisca l'assegno unico per la figlia a lei affidata in via esclusiva nella Parte_1 misura del 100%; X. Rigetta la domanda di di adozione di misure ex art. 473- Parte_1 bis.39 c.p.c. nei confronti di;
XI. Liquida le spese di lite in € 5.261,00 per
CP_1 compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge e condanna a rifondere a 1/3 delle spese di lite cosi liquidate
CP_1 Parte_1 mentre compensa tra le parti 2/3 delle spese…”.
IL PROCEDIMENTO DI APPELLO 11. Con appello depositato il 18.3.2024 ha impugnato la predetta sentenza Parte_1 adducendo i seguenti motivi: A) erroneità della sentenza impugnata in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per la minore ed in punto di spese straordinarie.
A sostegno la parte evidenzia che: il Tribunale non ha tenuto conto delle accresciute esigenze della minore, oggi diciassettenne;
controparte non sostiene spese abitative in quanto vive con Per_ la madre;
di fatto non sta mai con il padre e dunque è la sola madre a sostenere le spese ordinarie per la minore;
il ha maggiore disponibilità economica, oltre a non aver mai CP_1 versato le spese straordinarie;
la nell'anno 2022 ha percepito uno stipendio di circa 760 T_ euro mensili, ma negli anni precedenti lo stesso ammontava a 390 euro mensili;
la circostanza dell'acquisto della macchina al figlio è stata ricostruita in modo errato in quanto il finanziamento è a nome della ma pagato dal figlio, anche con l'aiuto della nonna T_ materna;
la sostiene le spese condominiali della casa in comproprietà; la non ha T_ T_ individuato alcuna opportunità di lavoro a tempo indeterminato che le consenta un miglioramento della propria condizione;
il non ha mai pagato le spese straordinarie CP_1
6 tanto da aver costretto la ad agire in sede esecutiva;
B) erroneità della sentenza
T_ impugnata nel punto in cui ha rigettato la richiesta di mantenimento della A sostegno
T_ la parte evidenzia che: la non ha mai rifiutato occasioni lavorative più retribuite e
T_ stabili;
il giudice non ha considerato l'incidenza negativa dell'età della sig.ra e
T_ dell'assenza di capacità lavorative specifiche, che di certo non agevolano il reperimento di una diversa occupazione rispetto a quella attuale;
durante il matrimonio il ha CP_1 ostacolato la ricerca occupativa della perché voleva che si occupasse dei figli;
con
T_ ordinanza presidenziale del 2022 era stato stabilito un assegno a suo favore di 200 euro, pur essendo identica la situazione a quella attuale;
C) erroneità della sentenza impugnata relativamente alla domanda ex art 473 bis 39- 709 ter cpc. A sostegno la parte evidenzia che: la domanda della stessa introdotta in primo grado è stata accolta;
sono stati dimostrati gli inadempimenti del;
il non ha versato il mantenimento nel periodo ottobre CP_1 CP_1
2023-gennaio 2024; “il Giudice di prime cure, sostiene che la necessità di condivisione tra i genitori delle decisioni più importanti per i figli e la mancata prestazione di consenso rispetto ad una spesa straordinaria in regime di conflittualità, escludano l'applicabilità delle misure sanzionatorie, non essendo ravvisabile un grave inadempimento rispetto all'esercizio della genitorialità”; D) erroneità della sentenza in punto spese in quanto le domande poste dalla sono risultate fondate. T_
12. Con provvedimento del 18.3.2024, il Presidente della sezione ha assegnato la causa alla
Dott.ssa Manuela Scudieri e ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 e s.s. c.p.c.
13. In seguito all'opposizione alla trattazione scritta della parte appellante in data 19.3.2024 il presidente del collegio ha disposto la trattazione orale della causa per la udienza prefissata del
20.6.2024.
14. All'udienza del 20.6.2024 la Corte, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a presso i difensori nominati in primo grado, ha dichiarato la CP_1 contumacia dell'appellato; i Servizi sociali si sono riportati alle relazioni in atti riferendo di non avere avuto più contatti con il nucleo familiare dopo la sentenza di primo grado. L'avv.
Viganò ha dichiarato di non rinunciare alle domande qualificate ai sensi dell'art. 473bis.39 in quanto l'appellato non paga le spese straordinarie ed in particolare ha dichiarato: “ Ho dovuto azionare precetto prima dell'appello e ho attivato una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi in relazione alle spese straordinarie non pagate, nonostante le emails con cui
l'appellante comunicava le spese straordinarie . stiamo cercando di accumulare le spese per poter agire nuovamente in via esecutiva. non abbiamo ancora iniziato la procedura di divorzio ” L'appellante ha dichiarato di lavorare part-time e di essersi impegnata a inviare curricula e di avere avuto un colloquio per un lavoro a tempo pieno ma con esito negativo.
Il PG ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso ritenendo opportuno un aumento per la figlia a 600 euro a decorrere dalla sentenza. Il difensore dell'appellante si è riportato alle conclusioni in atti.
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Rileva in via preliminare la Corte che gli elementi a disposizione sono sufficienti per giungere alla decisione senza necessità di procedere alle integrazioni istruttorie richieste dall'appellante.
Condivide in particolare la Corte la valutazione del primo giudice sulla inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti come da ordinanza del 1.3.2023, che si intende integralmente richiamata,
7 provvedimento rispetto al quale l'appellante non ha mosso specifiche censure, essendosi limitata con l'appello a riproporre le istanze istruttorie rigettate.
La Corte nel merito osserva quanto segue.
I. Quanto alla richiesta di modifica del quantum dell'assegno di mantenimento per la minore e delle relative spese straordinarie.
Costituisce principio incontestato che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che gli elementi da tenere in considerazione per la determinazione dell'assegno a carico del genitore non collocatario sono le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le ricorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
Dagli atti emerge la netta disparità reddituale di e e la Parte_1 CP_1 Per_ inadeguatezza del contributo mensile paterno al mantenimento della figlia
Il aveva i seguenti redditi: nell'anno 2018 aveva un reddito netto mensile di euro CP_1
3.247,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 56.157 euro, da cui detrarre 874 euro di addizionale regionale IRPEF, 449 euro di addizionale comunale IRPEF, 15.867 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 38.967 euro); nell'anno 2019 aveva un reddito netto mensile di euro 3.046,50 (così calcolato: reddito lordo annuale di 52.527 euro, da cui detrarre 812 euro di addizionale regionale IRPEF, 420 euro di addizionale comunale IRPEF, 14.737 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di
36.558 euro); nell'anno 2020 aveva un reddito netto mensile di euro 2.628,41 (così calcolato: reddito lordo annuale di 43.536 euro, da cui detrarre 657 euro di addizionale regionale IRPEF, 348 euro di addizionale comunale IRPEF, 10.990 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 31.541 euro); nell'anno 2021 aveva un reddito netto mensile di euro 2.606,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 43.627 euro, da cui detrarre 658 euro di addizionale regionale IRPEF, 349 euro di addizionale comunale IRPEF,
11.340 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 31.280 euro); nell'anno 2022 aveva un reddito netto mensile di euro 2.761,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 47.258 euro, da cui detrarre 721,15 euro di addizionale regionale IRPEF, 374 euro di addizionale comunale IRPEF, 13.021 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 33.141,85 euro); non vi sono dati relativi al reddito del 2023 atteso che il
è rimasto contumace nel giudizio di appello. CP_1
La aveva i seguenti redditi: nell'anno 2018 aveva un reddito netto mensile di euro T_
88,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 1.064 euro, no addizionale regionale IRPEF, no addizionale comunale IRPEF, no imposta netta); nell'anno 2019 aveva un reddito netto mensile di euro 298,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 3.635 euro, da cui detrarre
45 euro di addizionale regionale IRPEF, 9 euro di addizionale comunale IRPEF, no imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 3.581 euro); nell'anno 2020 aveva un reddito netto mensile di euro 358,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 4.296 euro, no addizionale regionale IRPEF, no addizionale comunale IRPEF, no imposta netta); nell'anno
2022 aveva un reddito netto mensile di euro 741,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 9.247 euro, 114 euro di addizionale regionale IRPEF, 74 euro di addizionale comunale
IRPEF, 164 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito netto annuale di 8.895); nell'anno
8 2023 ha percepito un reddito netto mensile di euro 742,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 9.215 euro, 113 euro di addizionale regionale IRPEF, 74 euro di addizionale comunale IRPEF, 116 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito netto annuale di 8.912- come da CU 2024 depositato in appello).
Quanto alle spese la ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per circa € 100,00 T_ in media per spese di energia elettrica e gas, € 110,00 per oneri condominiali, € 30,00 per spese di telefonia, nonché spese annue di € 460,00 per l'assicurazione dell'autovettura e €
150,00 per il bollo. Il non è gravato di oneri abitativi atteso che vive nell'abitazione CP_1 della madre e non ha documentato spese fisse. Per_ Ritiene la Corte che il contributo paterno per il mantenimento della figlia debba essere aumentato ad € 600,00 mensili a decorrere dal deposito del ricorso e ad € 800,00 mensili a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza.
L'appellante si duole correttamente sia delle modalità di raffronto dei redditi delle parti che della mancata considerazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Nella determinazione del contributo paterno occorre, infatti, tenere conto sia della significativa disparità reddituale delle parti che dell'onere di mantenimento diretto della minore che grava integralmente sulla madre.
Per_ L'ordinanza presidenziale aveva previsto l'affido condiviso di con collocamento prevalente della minore presso la madre, nonché la facoltà del padre di vedere la figlia sulla base di accordi liberamente raggiunti con la stessa, con ciò supponendo un contributo anche
Per_ diretto del padre al mantenimento di
Per_ E' incontestato, tuttavia, che dalla data di introduzione del procedimento di primo grado non ha mai trascorso del tempo con il padre e nella sentenza impugnata è stato disposto che il rapporto padre-figlia possa riprendere soltanto a fronte di una effettiva volontà di CP_1
Per_ di rimeditare il rapporto con e con la mediazione dei servizi sociali competenti;
i
[...]
Servizi scoiali hanno riferito in udienza di non avere avuto più contatti con il nucleo familiare dopo la pronuncia della sentenza, con ciò confermando l'assunto dell'appellante del perdurare dell'interruzione dei rapporti padre-figlia. Il contributo di € 400,00 poi incrementato ad € 433,60 con la sentenza a titolo di mantenimento della figlia non tiene adeguato conto degli oneri gravanti sulla madre e della evidente disparità Per_ di reddito dei genitori, né appare adeguato alle esigenze di vita di una ragazzina come
L'aumento dell'età del minore rappresenta secondo costante giurisprudenza un elemento che di per sé comporta un aumento delle esigenze di vita dei figli. Per_ Il maggior importo di € 600,00 risulta ad avviso della Corte commisurato alle esigenze di all'epoca di introduzione del giudizio di separazione, ma non vi è dubbio che con il progredire dell'età le esigenze di vita della minore si sono accresciute e ciò giustifica la previsione a far data dalla pubblicazione della presente sentenza di un importo ulteriormente maggiorato a carico del padre.
Le somme così determinate appaiono adeguate e commisurate alle capacità reddituali del il quale nel giudizio di primo grado costituendosi aveva proposto un contributo per CP_1
i due figli di € 800,00, circostanza da cui può aversi conferma della capacità economica per Per_ fare fronte al contributo individuato dalla Corte per la sola
Ritiene, invece, la Corte che i genitori debbano contribuire anche al pagamento delle spese straordinarie in proporzione dei rispettivi redditi e che la ripartizione operata sul punto con la
9 sentenza impugnata sia stata quindi correttamente determinata, considerato che anche la dispone di un reddito proprio da lavoro. T_
II. Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge e alla contribuzione alle spese sanitarie
Nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 13.4.2022 era stato posto a carico del l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 200,00 mensili CP_1
e ciò in ragione della significativa disparità reddituale tra i coniugi e della indisponibilità da parte della di un reddito proprio adeguato. T_
In particolare si dava atto dello svolgimento di un lavoro part time da parte della e della T_ percezione di un reddito contenuto.
I principi espressi nell'ordinanza presidenziale e posti a base della decisione provvisoria, che non ha trovato invece conferma nella sentenza impugnata, appaiono a questa Corte condivisibili.
In particolare, occorre verificare se il coniuge più debole dispone di redditi adeguati che ai sensi dell'art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Invero, la disparità reddituale tra i coniugi come ricostruita in sentenza e il limitato reddito da lavoro di cui l'appellante dispone ( come addetta alla mensa part-time) giustifica la previsione di un contributo a carico del al mantenimento del coniuge, mentre non CP_1 appare rilevante la circostanza che la nei tre anni del giudizio di separazione non abbia T_ reperito una attività full-time, avendo ella ragionevolmente optato per l'attuale rapporto di lavoro part-time in quanto a tempo indeterminato.
L'abbandono dell'attività lavorativa da parte della in costanza di matrimonio su T_ accordo dei coniugi emerge all'udienza del 12.4.2022 ove il ha dichiarato “Fino al CP_1
2008 mia moglie ha lavorato poi di comune accordo visto che la sua azienda non andava bene e le stava riducendo l'orario, visto che il mutuo era stato chiuso, si era deciso che lei stesse a casa. Non l'ho mai obbligata a smettere di lavorare” e la ha riferito di non T_ aver lavorato per accudire i figli nel periodo 2009-2018.
La negli anni ha poi cercato una occupazione lavorativa più retributiva, ma le proposte T_ erano a tempo determinato, a fronte della sua occupazione a tempo indeterminato seppure part-time.
L'appellante in ragione dell'età e dell'assenza di una capacità lavorativa specifica certamente incontra difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro di cui occorre tenere conto. Deve, pertanto, essere riconosciuto all'appellante un assegno di mantenimento nella misura di € 350,00 a decorrere dal deposito del ricorso in primo grado, importo che tiene conto delle esigenze complessive della comprese quelle relative alle spese mediche non coperte T_ dal SSN. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT a decorrere da giugno 2025.
III. Quanto alla richiesta di condanna del ex art 473 bis.39 e 614 c.p.c.. CP_1
Ritiene la Corte che la domanda ex art. 473bis.39 cpc possa trovare accoglimento limitatamente all'inadempimento del nel pagamento delle spese straordinarie. CP_1
10 Invero correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'inadempimento all'obbligo di corrispondere due mensilità di mantenimento per la figlia non sia idoneo ad integrare il
“grave inadempimento” richiesto dall'art. 473bis.39 c.p.c. Di diverso avviso è invece la Corte quanto all'inadempimento del al pagamento CP_1 Per_ delle spese straordinarie sostenute per la figlia obbligo rispetto al quale l'appellato risulta persiste nell'inadempimento ( docc. c),e) f) all. nota di deposito 23.5.2024 ) .
Appare sufficiente ed efficace misura deterrente la previsione ai sensi degli artt. 473bis.39 lett.b)
e 614 bis c.p.c. della somma di € 5,00 da versare per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie L'entità della sanzione viene così determinata tenuto conto della gravità della violazione, della reiterazione della stessa, della condizione economica dell'obbligato e della limitata capacità reddituale dell'appellante.
Quanto alla decorrenza deve individuarsi nel quinto giorno successivo alla richiesta documentata dell'appellante relativa alla spesa straordinaria di cui chiede il contributo del padre.
IV. Quanto alle spese di giudizio.
Occorre fare applicazione del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. ( Cass. Sez. 6259/2014).
Costituisce inoltre principio consolidato quello per cui "ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-1, ord. 29 maggio 2018, n. 13498, Rv. 649328-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. 10 dicembre 1988, n. 6722, Rv. 460987-01). ( Cass. Ord. 5813/2023 ).
L'accoglimento delle domande dell'appellante comporta pertanto la soccombenza della controparte che viene condannata a rifondere a le spese di lite di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 313/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 30.1.2024: Per_
- Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la CP_1 somma mensile di € 600,00 dalla data di deposito del ricorso in primo grado da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e di € 800,00 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
- Pone a carico di l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere Parte_1 dalla sentenza di primo grado, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a decorrere da giugno 2025;
11 - Dispone ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. che corrisponda a la CP_1 Parte_1 somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie per la figlia a decorrere dal quinto giorno successivo alla richiesta documentata di controparte.
- Condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio che liquida in € 7.261,00 oltre 15% spese generali, IVA e CA.
- Conferma nel resto.
Milano, 20.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Scudieri Anna Maria Pizzi
12
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Paola Tanara Consigliere dott.ssa Manuela Scudieri Consigliere rel.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG 797/2024 promossa da
(c.f. ) nata a [...] in data [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alberta Viganò (c.f. ) con studio in Seregno al Corso del C.F._2
Popolo n. 56 ove elegge domicilio;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
P.G. nella persona della Dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 313/2024 emessa dal Tribunale di Monza, nel procedimento R.G. n. 10511/2021 in data 18.1.2024, depositata il 30.1.2024 e comunicata alle parti in data 31.1.2024.
MINORE nata il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
- “1)Porre a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della CP_1 figlia la somma non inferiore ad € 600,00 con effetto retroattivo dalla data Persona_1 del 22.12.2021 data di deposito del ricorso per la separazione e da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base di calcolo dalla data di deposito del ricorso introduttivo 2)Porre a carico del sig. CP_1 il 100% delle spese straordinarie della figlia secondo il Protocollo del Tribunale di Monza
1 da intendersi qui richiamato. A fronte dell'inadempimento avverso si chiede che il Tribunale disponga, a parziale modifica del suddetto protocollo, che in merito alle spese mediche, scolastiche e sportive non occorra il preventivo accordo tra le parti;
3)Porre a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge la somma di € 350,00 o CP_1 nella diversa che la Corte riterrà a titolo di concorso nel mantenimento della sig.ra e T_ da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat con base di calcolo dalla data di deposito del ricorso.
Porre obbligo al sig. di concorrere nella misura del 50% delle spese mediche CP_1 non coperte dal SSN che occorressero alla sig.ra previo accordo;
4)Confermare che T_
l'assegno unico sarà versato interamente a favore della sig.ra In applicazione T_ dell'art. 473 bis 39-614 cpc A) disporre ex art. 614 bis cpc una somma giornaliera a carico del sig. ed a favore della sig.ra , demandando al Tribunale la CP_1 Parte_1 sua quantificazione secondo criteri di equità, per ogni giorno di ritardo nel pagamento, a) delle spese straordinarie con decorrenza dalle date di invio delle richieste di pagamento redatte dalla sig.ra al saldo effettivo b)del mantenimento rivalutato secondo gli indici T_ istat con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento mensile disposto dal Tribunale sino al saldo effettivo c)della rivalutazione istat per i mesi di aprile- maggio-giugno-luglio-agosto-settembre 2023 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento mensile disposto dal Tribunale sino al saldo effettivo B) condannare il sig. al pagamento di una sanzione amministrativa il cui ammontare si lascia CP_1 alla Corte di decidere da versarsi a favore della Cassa delle ammende;
C) condannare il sig.
al risarcimento del danno a favore della sig.ra della minore CP_1 Parte_1
e del figlio , nella somma di € 5.000,00 ciascuno o nella Persona_1 Persona_2 diversa che il Giudice riterrà di giustizia, disponendo per la minore che la somma venga versata su libretto bancario di titolarità della minore e con amministrazione da parte della sig.ra . D)disporre che i versamenti avvengano entro giorni 15 dalla emissione Parte_1 del provvedimento;
E) ordinare alla sig. di depositare attestazione bancaria CP_1 di avvenuto adempimento entro 15 giorni dall'ordine del Giudice. In ogni caso Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio di primo grado e di secondo grado e comunque per le spese e competenze di primo grado in misura superiore ad 1/3. In via istruttoria Si chiede essere ammessi a provare le seguenti circostanze per testi: 1)Vero che nel gennaio 2019 il sig. era a casa agitato e urlava frasi contro i colleghi di lavoro, CP_1 prendeva con le mani il viso della sig.ra e lo stringeva lasciando dei lividi sul volto. T_
La sig.ra decideva di andare con il marito da una psicologa per aiutarlo;
( teste T_
2)Vero che nel febbraio 2019 la sig.ra si rivolgeva alla dr.ssa Testimone_1 T_
. Venivano effettuati cinque incontri e la dr.ssa consigliava al sig. Persona_3 Per_3
di intraprendere un percorso individuale che rifiutava;
( teste dr.ssa CP_1 [...]
) 3)Vero che successivamente e nell'anno 2020 avvenivano discussioni in cui il sig. Per_3
accusava la sig.ra di infedeltà e la spintonava. A seguito di rassicurazioni si CP_1 T_ calmava ma continuava ad urlare;
( teste ) 4) Vero che dal gennaio 2021,il Testimone_2 sig. tornava dal lavoro la sera e ogni giorno sino al momento di coricarsi, alla CP_1 presenza di moglie e figli diceva a voce alta e rabbiosa che i suoi colleghi erano invidiosi di lui, che gli volevano male e che parlavano male alle sue spalle, urlava alla moglie “merda, cagna , puttana” e la accusava di tradirlo ( teste ); 5) Vero che dal gennaio Testimone_2
2 2021 il sig. ogni giorno anche alla presenza dei figli, oltre ad insultare la moglie CP_1 dicendole, sei una merda, una cagna, una puttana, iniziava ad avvicinarsi fisicamente ponendosi avanti il viso della sig.ra ed a pochi centimetri urlandole che l'avrebbe T_ ammazzata;
( teste ) 6) Vero che nell'aprile 2021 il sig. oltre a urlare Testimone_3 CP_1 contro la moglie le afferrava le braccia cercando di trattenerla, la spintonava verso il mobile della cucina sferrandole un calcio, spintonandola e facendola cadere. Veniva fermato dal figlio che veniva afferrato alla spalla dal padre e la sig.ra chiamava subito la sorella T_ perché spaventata raccontandole l'accaduto; ( teste 7) Vero che in data Testimone_2
23.08.21 il sig. iniziava ad urlare alla moglie di sistemare la basculante del box CP_1 perché non chiudeva e accusava la moglie del suo mal funzionamento, la minacciava di morte
e le diceva “merda, puttana”. Il sig. prendeva il mouse del computer lo lanciava CP_1
,prendendo la mira, sulla bocca della moglie. I figli rimanevano nella loro camera sino all'arrivo dei Carabinieri chiamati dalla sig.ra ( Comandante stazione Carabinieri di T_
Varedo) 8) Vero che i Carabinieri che invitavano il sig. ad uscire da casa;
lo stesso CP_1 usciva ma rientrava il mattino successivo e la sig.ra con i figli si trasferiva dalla T_ sorella;
( Comandante stazione Carabinieri Varedo – – ) Testimone_2 Testimone_4
- 9) Vero che in data 24.08.21 la sig.ra andava a riprendere il figlio agli allenamenti di T_ calcio rimanendo in auto, si presentava il sig. al finestrino ed intervenivano i CP_1
Carabinieri;( teste ) 10) Vero che in data 25.08.21 la sig.ra andava a Testimone_2 T_ prendere il figlio agli allenamenti di calcio e sul piazzale c'era il sig. . Interveniva CP_1 una volante dei Carabinieri che allontanavano il sig. ;( teste ) 11) Vero CP_1 Tes_5 che in data 10.08.22 presso il campeggio Sogno di Marina di Massa erano presenti sia il sig.
che la sig.ra quest'ultima con i figli. Erano dislocati lontani l'uno dall'altro CP_1 T_
e la sig.ra veniva avvertita dalle sigg.re e che il T_ Testimone_4 Persona_4 marito aveva urlato che “il prossimo femminicidio sarà a Massa e che il bello deve ancora venire “; (teste ) 12) Vero che la sig.ra Testimone_6 T_ interrompeva la vacanza e con la figlia ritornava a casa;
( teste Testimone_6
) 13) Vero che per la somma di € 98,31 ed € 70,32 delle prime spese straordinarie
[...] per i figli e sostenute per intero dalla sig.ra ma di competenza del sig. , sono T_ CP_1 state prelevate dal conto comune e che per le ulteriori il sig. ha versato la somma CP_1 di € 60,00.Lo stesso si rifiuta di pagare l'ulteriore somma di € di € 433,12 ed il dentista per Per_ le cure di pari a complessive € 2.100,00;( teste 14) Vero che il Testimone_2 sig. si è rifiutato di concorrere al pagamento di una utilitaria necessaria per il figlio CP_1
e che la stessa è stata pagata per € 10.000,00 dalla nonna materna , con € 3.000,00 dalla sig.ra ed il restante con un finanziamento;
( teste 15) Vero che il sig T_ Testimone_2
effettua continue trasferte lavorative e abita a casa della madre ( teste CP_1 [...]
Si indicano a testi: dr.ssa via Rovereto n.38 Cesano Testimone_7 Testimone_8
Maderno; via Boito n. 24 Bovisio Masciago;
Testimone_7 Testimone_4 via Fauli n. 74 Prato;
via Albiano n. 9 Montemurlo;
via Persona_4 Testimone_2
Pietro Rivolta n. 2 Monza;
via Pietro Rivolta n.2 Monza;
Tes_5 Controparte_2 via XXV Aprile n. 15 Bovisio Masciago;
Si chiede che il Giudice ordine ex art. 210
[...] cpc alla di depositare tutta la documentazione relativa ai rapporti Controparte_3 di credito , investimenti e polizze assicurative stipulate con il sig. . Ordinare CP_1 al sig. di depositare l'ultima dichiarazione relativa ai redditi percepiti CP_1
3 nell'anno 2021 e tutte le buste paga dell'anno 2022 e in subordine si chiede che tale ultimo ordine venga rivolto alla datrice di lavoro via Don Paolo Berra n.23/25 EN ( CP_4
Co) Si chiede il rigetto della avverse istanze istruttorie per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. da intendersi qui trascritta, con richiesta di ammissione a prova contraria diretta ed indiretta nei termini indicati nella predetta memoria con i testi di seguito indicati: dr.ssa via Rovereto n.38 Cesano Maderno;
via Testimone_8 Testimone_2
Pietro Rivolta n. 2 Monza;
via Pietro Rivolta n.2 Monza;
via Tes_5 Testimone_4
Fauli n. 74 Prato”.
PROCURATORE GENERALE
- “Chiede la riforma della sentenza con un aumento per il mantenimento della figlia a 600,00
€ mensili a decorrere dalla sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte, al fine di chiarire le ragioni della decisione, osserva in premessa che:
1. e hanno contratto matrimonio in Monza il 28.10.2000 e dalla Parte_1 CP_1 loro unione sono nati i figli in data 19.09.2003, oggi maggiorenne ed economicamente Per_2 Per_ indipendente, e in data 04.12.2007.
2. Con ricorso depositato in data 22.12.2021 proponeva ricorso per la separazione Parte_1 nei confronti di chiedendo: la separazione con addebito al;
CP_1 CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di se;
l'assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione dei diritti di visita paterni;
l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 1.200,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico, e l'assegno di € 350,00 mensili per il proprio mantenimento.
3. In data 31.3.2022 si costituiva , il quale aderiva alla domanda di separazione, CP_1 chiedendo: il rigetto della pronunzia di addebito;
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre;
la regolamentazione delle visite paterne e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
quanto al mantenimento per i figli chiedeva che fosse determinato nella somma di € 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie;
rigetto della domanda di assegno di mantenimento della T_
4. All'udienza presidenziale del 12.04.2022 il Presidente f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. con ordinanza resa in data 13.04.2022 con la quale disponeva: “I. Autorizza i coniugi a vivere Per_ separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Affida la figlia minore a entrambi i genitori Per_ con collocamento prevalente presso la madre;
il padre, tenuto conto dell'età di , avrà facoltà di vederla sulla base di accordi liberamente raggiunti con la figlia stessa;
III. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi con i Parte_1 figli, assegnando a termine fino al giorno 14 maggio 2022 per l'asportazione CP_1 dei propri effetti personali;
IV. Pone a carico di l'importo di euro 800,00, da CP_1 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità Parte_1 all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farm ci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e
4 materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2023 e con riferimento al mese di aprile 2022. Porsi inoltre a carico di
[...]
il 70% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi CP_1 previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi…omissis…
IV. Pone a carico di l'importo di € 200,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di assegno di mantenimento;
tali somme sanno annualmente rivalutate, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2023 e con riferimento al mese di aprile 2022…omissis…”
5. Alla udienza del 29.09.2022 tenutasi dinanzi al Giudice Istruttore, il legale di parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali, cui il legale di parte resistente si opponeva, ed entrambi i procuratori chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
6. Con ordinanza emessa in data 04.10.2022 il giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal ricorrente, incaricava i Servizi Sociali competenti territorialmente di monitorare il nucleo familiare e concedeva alle parti su loro concorde richiesta i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa per la discussione sulle istanze istruttorie all'udienza del 01.03.2023.
7. All'udienza dell'1.3.2023 le parti insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle proprie memorie e si opponevano all'ammissione delle prove articolate da controparte. Con ordinanza resa in pari data il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti, ordinava ex art. 210 c.p.c. alla società Lizzi S.r.l. la produzione in giudizio del contratto di lavoro concluso con nonché le buste paga emesse a favore di Persona_2 [...]
dall'assunzione al mese di agosto 2023 ed ordinava ad entrambe le parti il deposito Per_2 in giudizio delle dichiarazioni dei redditi, disponendo inoltre che i Servizi Sociali depositassero una relazione aggiornata sul nucleo familiare e fissava per l'ulteriore esame della documentazione richiesta l'udienza del 28.09.2023. 8. All'udienza del 28.9.2023 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2023 disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
9. All'udienza del 18.10.2023 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
10. Con la sentenza oggi impugnata e depositata in data 30.1.2024 il collegio così decideva: “I.
Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 [...]
che hanno celebrato hanno contratto matrimonio concordatario a Monza il giorno CP_1
28.10.2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2000, n.
297, Parte II, Serie A); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (Anno 2000, atto n. 297, parte II, serie A), dopo il suo passaggio in giudicato;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a
[...] Per_
formulata da IV. Affida la figlia minore in via esclusiva alla CP_1 Parte_1
5 madre con collocamento prevalente presso la stessa;
i rapporti con il padre potranno riprendere solo a fronte di una effettiva volontà di di rimeditare il rapporto CP_1 con la figlia in modo scevro dai rapporti con la madre. L'eventuale ripresa dei rapporti padre/figlia potrà quindi essere mediata dai servizi sociali competenti previa valutazione Per_ della condizione di benessere di e colloqui con il padre;
V. Assegna la casa coniugale
a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi con i figli, ivi inclusi i Parte_1 beni alla stessa pertinenziali;
VI. Pone a carico di l'importo di € 433,60 CP_1
(somma così rivalutata dal mese di aprile 2022), da versarsi a in via Parte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di gennaio 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e con riferimento al mese di gennaio 2024.
Porsi inoltre a carico di il 70% delle spese mediche, scolastiche e sportive CP_1 della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti
e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi…omissis…VII. Revoca l'obbligo di di contribuire al
CP_1 mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di ottobre 2023, salva l'irripetibilità Per_2 delle somme eventualmente già versate;
VIII. Rigetta la domanda di di Parte_1 percepire un contributo al proprio mantenimento a carico di;
IX. Dispone che
CP_1 percepisca l'assegno unico per la figlia a lei affidata in via esclusiva nella Parte_1 misura del 100%; X. Rigetta la domanda di di adozione di misure ex art. 473- Parte_1 bis.39 c.p.c. nei confronti di;
XI. Liquida le spese di lite in € 5.261,00 per
CP_1 compensi, oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge e condanna a rifondere a 1/3 delle spese di lite cosi liquidate
CP_1 Parte_1 mentre compensa tra le parti 2/3 delle spese…”.
IL PROCEDIMENTO DI APPELLO 11. Con appello depositato il 18.3.2024 ha impugnato la predetta sentenza Parte_1 adducendo i seguenti motivi: A) erroneità della sentenza impugnata in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per la minore ed in punto di spese straordinarie.
A sostegno la parte evidenzia che: il Tribunale non ha tenuto conto delle accresciute esigenze della minore, oggi diciassettenne;
controparte non sostiene spese abitative in quanto vive con Per_ la madre;
di fatto non sta mai con il padre e dunque è la sola madre a sostenere le spese ordinarie per la minore;
il ha maggiore disponibilità economica, oltre a non aver mai CP_1 versato le spese straordinarie;
la nell'anno 2022 ha percepito uno stipendio di circa 760 T_ euro mensili, ma negli anni precedenti lo stesso ammontava a 390 euro mensili;
la circostanza dell'acquisto della macchina al figlio è stata ricostruita in modo errato in quanto il finanziamento è a nome della ma pagato dal figlio, anche con l'aiuto della nonna T_ materna;
la sostiene le spese condominiali della casa in comproprietà; la non ha T_ T_ individuato alcuna opportunità di lavoro a tempo indeterminato che le consenta un miglioramento della propria condizione;
il non ha mai pagato le spese straordinarie CP_1
6 tanto da aver costretto la ad agire in sede esecutiva;
B) erroneità della sentenza
T_ impugnata nel punto in cui ha rigettato la richiesta di mantenimento della A sostegno
T_ la parte evidenzia che: la non ha mai rifiutato occasioni lavorative più retribuite e
T_ stabili;
il giudice non ha considerato l'incidenza negativa dell'età della sig.ra e
T_ dell'assenza di capacità lavorative specifiche, che di certo non agevolano il reperimento di una diversa occupazione rispetto a quella attuale;
durante il matrimonio il ha CP_1 ostacolato la ricerca occupativa della perché voleva che si occupasse dei figli;
con
T_ ordinanza presidenziale del 2022 era stato stabilito un assegno a suo favore di 200 euro, pur essendo identica la situazione a quella attuale;
C) erroneità della sentenza impugnata relativamente alla domanda ex art 473 bis 39- 709 ter cpc. A sostegno la parte evidenzia che: la domanda della stessa introdotta in primo grado è stata accolta;
sono stati dimostrati gli inadempimenti del;
il non ha versato il mantenimento nel periodo ottobre CP_1 CP_1
2023-gennaio 2024; “il Giudice di prime cure, sostiene che la necessità di condivisione tra i genitori delle decisioni più importanti per i figli e la mancata prestazione di consenso rispetto ad una spesa straordinaria in regime di conflittualità, escludano l'applicabilità delle misure sanzionatorie, non essendo ravvisabile un grave inadempimento rispetto all'esercizio della genitorialità”; D) erroneità della sentenza in punto spese in quanto le domande poste dalla sono risultate fondate. T_
12. Con provvedimento del 18.3.2024, il Presidente della sezione ha assegnato la causa alla
Dott.ssa Manuela Scudieri e ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 e s.s. c.p.c.
13. In seguito all'opposizione alla trattazione scritta della parte appellante in data 19.3.2024 il presidente del collegio ha disposto la trattazione orale della causa per la udienza prefissata del
20.6.2024.
14. All'udienza del 20.6.2024 la Corte, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo a presso i difensori nominati in primo grado, ha dichiarato la CP_1 contumacia dell'appellato; i Servizi sociali si sono riportati alle relazioni in atti riferendo di non avere avuto più contatti con il nucleo familiare dopo la sentenza di primo grado. L'avv.
Viganò ha dichiarato di non rinunciare alle domande qualificate ai sensi dell'art. 473bis.39 in quanto l'appellato non paga le spese straordinarie ed in particolare ha dichiarato: “ Ho dovuto azionare precetto prima dell'appello e ho attivato una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi in relazione alle spese straordinarie non pagate, nonostante le emails con cui
l'appellante comunicava le spese straordinarie . stiamo cercando di accumulare le spese per poter agire nuovamente in via esecutiva. non abbiamo ancora iniziato la procedura di divorzio ” L'appellante ha dichiarato di lavorare part-time e di essersi impegnata a inviare curricula e di avere avuto un colloquio per un lavoro a tempo pieno ma con esito negativo.
Il PG ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso ritenendo opportuno un aumento per la figlia a 600 euro a decorrere dalla sentenza. Il difensore dell'appellante si è riportato alle conclusioni in atti.
*******
Rileva in via preliminare la Corte che gli elementi a disposizione sono sufficienti per giungere alla decisione senza necessità di procedere alle integrazioni istruttorie richieste dall'appellante.
Condivide in particolare la Corte la valutazione del primo giudice sulla inammissibilità delle prove orali articolate dalle parti come da ordinanza del 1.3.2023, che si intende integralmente richiamata,
7 provvedimento rispetto al quale l'appellante non ha mosso specifiche censure, essendosi limitata con l'appello a riproporre le istanze istruttorie rigettate.
La Corte nel merito osserva quanto segue.
I. Quanto alla richiesta di modifica del quantum dell'assegno di mantenimento per la minore e delle relative spese straordinarie.
Costituisce principio incontestato che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che gli elementi da tenere in considerazione per la determinazione dell'assegno a carico del genitore non collocatario sono le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le ricorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
Dagli atti emerge la netta disparità reddituale di e e la Parte_1 CP_1 Per_ inadeguatezza del contributo mensile paterno al mantenimento della figlia
Il aveva i seguenti redditi: nell'anno 2018 aveva un reddito netto mensile di euro CP_1
3.247,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 56.157 euro, da cui detrarre 874 euro di addizionale regionale IRPEF, 449 euro di addizionale comunale IRPEF, 15.867 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 38.967 euro); nell'anno 2019 aveva un reddito netto mensile di euro 3.046,50 (così calcolato: reddito lordo annuale di 52.527 euro, da cui detrarre 812 euro di addizionale regionale IRPEF, 420 euro di addizionale comunale IRPEF, 14.737 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di
36.558 euro); nell'anno 2020 aveva un reddito netto mensile di euro 2.628,41 (così calcolato: reddito lordo annuale di 43.536 euro, da cui detrarre 657 euro di addizionale regionale IRPEF, 348 euro di addizionale comunale IRPEF, 10.990 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 31.541 euro); nell'anno 2021 aveva un reddito netto mensile di euro 2.606,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 43.627 euro, da cui detrarre 658 euro di addizionale regionale IRPEF, 349 euro di addizionale comunale IRPEF,
11.340 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 31.280 euro); nell'anno 2022 aveva un reddito netto mensile di euro 2.761,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 47.258 euro, da cui detrarre 721,15 euro di addizionale regionale IRPEF, 374 euro di addizionale comunale IRPEF, 13.021 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 33.141,85 euro); non vi sono dati relativi al reddito del 2023 atteso che il
è rimasto contumace nel giudizio di appello. CP_1
La aveva i seguenti redditi: nell'anno 2018 aveva un reddito netto mensile di euro T_
88,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 1.064 euro, no addizionale regionale IRPEF, no addizionale comunale IRPEF, no imposta netta); nell'anno 2019 aveva un reddito netto mensile di euro 298,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 3.635 euro, da cui detrarre
45 euro di addizionale regionale IRPEF, 9 euro di addizionale comunale IRPEF, no imposta netta, giungendo ad un reddito lordo annuale di 3.581 euro); nell'anno 2020 aveva un reddito netto mensile di euro 358,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 4.296 euro, no addizionale regionale IRPEF, no addizionale comunale IRPEF, no imposta netta); nell'anno
2022 aveva un reddito netto mensile di euro 741,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 9.247 euro, 114 euro di addizionale regionale IRPEF, 74 euro di addizionale comunale
IRPEF, 164 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito netto annuale di 8.895); nell'anno
8 2023 ha percepito un reddito netto mensile di euro 742,00 (così calcolato: reddito lordo annuale di 9.215 euro, 113 euro di addizionale regionale IRPEF, 74 euro di addizionale comunale IRPEF, 116 euro di imposta netta, giungendo ad un reddito netto annuale di 8.912- come da CU 2024 depositato in appello).
Quanto alle spese la ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per circa € 100,00 T_ in media per spese di energia elettrica e gas, € 110,00 per oneri condominiali, € 30,00 per spese di telefonia, nonché spese annue di € 460,00 per l'assicurazione dell'autovettura e €
150,00 per il bollo. Il non è gravato di oneri abitativi atteso che vive nell'abitazione CP_1 della madre e non ha documentato spese fisse. Per_ Ritiene la Corte che il contributo paterno per il mantenimento della figlia debba essere aumentato ad € 600,00 mensili a decorrere dal deposito del ricorso e ad € 800,00 mensili a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza.
L'appellante si duole correttamente sia delle modalità di raffronto dei redditi delle parti che della mancata considerazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Nella determinazione del contributo paterno occorre, infatti, tenere conto sia della significativa disparità reddituale delle parti che dell'onere di mantenimento diretto della minore che grava integralmente sulla madre.
Per_ L'ordinanza presidenziale aveva previsto l'affido condiviso di con collocamento prevalente della minore presso la madre, nonché la facoltà del padre di vedere la figlia sulla base di accordi liberamente raggiunti con la stessa, con ciò supponendo un contributo anche
Per_ diretto del padre al mantenimento di
Per_ E' incontestato, tuttavia, che dalla data di introduzione del procedimento di primo grado non ha mai trascorso del tempo con il padre e nella sentenza impugnata è stato disposto che il rapporto padre-figlia possa riprendere soltanto a fronte di una effettiva volontà di CP_1
Per_ di rimeditare il rapporto con e con la mediazione dei servizi sociali competenti;
i
[...]
Servizi scoiali hanno riferito in udienza di non avere avuto più contatti con il nucleo familiare dopo la pronuncia della sentenza, con ciò confermando l'assunto dell'appellante del perdurare dell'interruzione dei rapporti padre-figlia. Il contributo di € 400,00 poi incrementato ad € 433,60 con la sentenza a titolo di mantenimento della figlia non tiene adeguato conto degli oneri gravanti sulla madre e della evidente disparità Per_ di reddito dei genitori, né appare adeguato alle esigenze di vita di una ragazzina come
L'aumento dell'età del minore rappresenta secondo costante giurisprudenza un elemento che di per sé comporta un aumento delle esigenze di vita dei figli. Per_ Il maggior importo di € 600,00 risulta ad avviso della Corte commisurato alle esigenze di all'epoca di introduzione del giudizio di separazione, ma non vi è dubbio che con il progredire dell'età le esigenze di vita della minore si sono accresciute e ciò giustifica la previsione a far data dalla pubblicazione della presente sentenza di un importo ulteriormente maggiorato a carico del padre.
Le somme così determinate appaiono adeguate e commisurate alle capacità reddituali del il quale nel giudizio di primo grado costituendosi aveva proposto un contributo per CP_1
i due figli di € 800,00, circostanza da cui può aversi conferma della capacità economica per Per_ fare fronte al contributo individuato dalla Corte per la sola
Ritiene, invece, la Corte che i genitori debbano contribuire anche al pagamento delle spese straordinarie in proporzione dei rispettivi redditi e che la ripartizione operata sul punto con la
9 sentenza impugnata sia stata quindi correttamente determinata, considerato che anche la dispone di un reddito proprio da lavoro. T_
II. Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge e alla contribuzione alle spese sanitarie
Nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 13.4.2022 era stato posto a carico del l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di € 200,00 mensili CP_1
e ciò in ragione della significativa disparità reddituale tra i coniugi e della indisponibilità da parte della di un reddito proprio adeguato. T_
In particolare si dava atto dello svolgimento di un lavoro part time da parte della e della T_ percezione di un reddito contenuto.
I principi espressi nell'ordinanza presidenziale e posti a base della decisione provvisoria, che non ha trovato invece conferma nella sentenza impugnata, appaiono a questa Corte condivisibili.
In particolare, occorre verificare se il coniuge più debole dispone di redditi adeguati che ai sensi dell'art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Invero, la disparità reddituale tra i coniugi come ricostruita in sentenza e il limitato reddito da lavoro di cui l'appellante dispone ( come addetta alla mensa part-time) giustifica la previsione di un contributo a carico del al mantenimento del coniuge, mentre non CP_1 appare rilevante la circostanza che la nei tre anni del giudizio di separazione non abbia T_ reperito una attività full-time, avendo ella ragionevolmente optato per l'attuale rapporto di lavoro part-time in quanto a tempo indeterminato.
L'abbandono dell'attività lavorativa da parte della in costanza di matrimonio su T_ accordo dei coniugi emerge all'udienza del 12.4.2022 ove il ha dichiarato “Fino al CP_1
2008 mia moglie ha lavorato poi di comune accordo visto che la sua azienda non andava bene e le stava riducendo l'orario, visto che il mutuo era stato chiuso, si era deciso che lei stesse a casa. Non l'ho mai obbligata a smettere di lavorare” e la ha riferito di non T_ aver lavorato per accudire i figli nel periodo 2009-2018.
La negli anni ha poi cercato una occupazione lavorativa più retributiva, ma le proposte T_ erano a tempo determinato, a fronte della sua occupazione a tempo indeterminato seppure part-time.
L'appellante in ragione dell'età e dell'assenza di una capacità lavorativa specifica certamente incontra difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro di cui occorre tenere conto. Deve, pertanto, essere riconosciuto all'appellante un assegno di mantenimento nella misura di € 350,00 a decorrere dal deposito del ricorso in primo grado, importo che tiene conto delle esigenze complessive della comprese quelle relative alle spese mediche non coperte T_ dal SSN. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT a decorrere da giugno 2025.
III. Quanto alla richiesta di condanna del ex art 473 bis.39 e 614 c.p.c.. CP_1
Ritiene la Corte che la domanda ex art. 473bis.39 cpc possa trovare accoglimento limitatamente all'inadempimento del nel pagamento delle spese straordinarie. CP_1
10 Invero correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'inadempimento all'obbligo di corrispondere due mensilità di mantenimento per la figlia non sia idoneo ad integrare il
“grave inadempimento” richiesto dall'art. 473bis.39 c.p.c. Di diverso avviso è invece la Corte quanto all'inadempimento del al pagamento CP_1 Per_ delle spese straordinarie sostenute per la figlia obbligo rispetto al quale l'appellato risulta persiste nell'inadempimento ( docc. c),e) f) all. nota di deposito 23.5.2024 ) .
Appare sufficiente ed efficace misura deterrente la previsione ai sensi degli artt. 473bis.39 lett.b)
e 614 bis c.p.c. della somma di € 5,00 da versare per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie L'entità della sanzione viene così determinata tenuto conto della gravità della violazione, della reiterazione della stessa, della condizione economica dell'obbligato e della limitata capacità reddituale dell'appellante.
Quanto alla decorrenza deve individuarsi nel quinto giorno successivo alla richiesta documentata dell'appellante relativa alla spesa straordinaria di cui chiede il contributo del padre.
IV. Quanto alle spese di giudizio.
Occorre fare applicazione del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. ( Cass. Sez. 6259/2014).
Costituisce inoltre principio consolidato quello per cui "ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-1, ord. 29 maggio 2018, n. 13498, Rv. 649328-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. 10 dicembre 1988, n. 6722, Rv. 460987-01). ( Cass. Ord. 5813/2023 ).
L'accoglimento delle domande dell'appellante comporta pertanto la soccombenza della controparte che viene condannata a rifondere a le spese di lite di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 313/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 30.1.2024: Per_
- Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la CP_1 somma mensile di € 600,00 dalla data di deposito del ricorso in primo grado da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e di € 800,00 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
- Pone a carico di l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere Parte_1 dalla sentenza di primo grado, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a decorrere da giugno 2025;
11 - Dispone ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. che corrisponda a la CP_1 Parte_1 somma di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie per la figlia a decorrere dal quinto giorno successivo alla richiesta documentata di controparte.
- Condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio che liquida in € 7.261,00 oltre 15% spese generali, IVA e CA.
- Conferma nel resto.
Milano, 20.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Scudieri Anna Maria Pizzi
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