Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/07/2025, n. 13552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13552 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5149 del 2025, proposto da RC ST, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianluca Melillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la condanna
di parte resistente – accertata l’illegittimità del silenzio diniego formatosi avverso l’istanza di accesso da essa depositata, a mezzo PEC, in data 20.3.2025 (avente a oggetto l’ostensione della copia del preavviso di fermo amministrativo n. 20240002150210109547909 del 9.10.2024 e relativa ingiunzione di pagamento n. 20230002003410010415818 del 11.01.2024, nonché le relate di notifica ad essi relativi) – all’ostensione della descritta documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato in data 25.4.2025 e depositato in pari data, RC AS ha impugnato il silenzio diniego formatosi in relazione all’istanza di accesso da esso depositata, a mezzo PEC, in data 20.3.2025, avente a oggetto l’ostensione della copia del preavviso di fermo amministrativo n. 20240002150210109547909 del 9.10.2024 e della relativa ingiunzione di pagamento n. 20230002003410010415818 del 11.01.2024, nonché delle relate di notifica ad essi afferenti.
Siffatta documentazione – costituendo atto prodromico della comunicazione di fermo amministrativo n. 20250002256790167498737 – sarebbe necessaria al ricorrente al fine di valutare eventuali impugnazioni della stessa.
Benchè ritualmente intimato, Napoli Obiettivo Valore S.r.l. non si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 2 luglio 2025, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., n. 2773/2024, TAR Milano n. 821/2024), condivisa dal Collegio, l’interesse idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso ex artt. 22 e ss. L. 241/90 deve essere: a) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi con ciò escludere una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata, che darebbe la stura a una sorta di azione popolare; b) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati e informazioni rilevanti e anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva a incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che sussistano i presupposti di cui si è detto.
Sotto il primo aspetto, l’istanza di accesso agli atti che in questa sede ci occupa appare sorretta dall’interesse diretto del ricorrente, in quanto esso risulta essere destinatario della notificazione della descritta comunicazione di fermo amministrativo. Con la conseguenza per la quale, il ricorrente ha fatto valere una posizione differenziata e qualificata rispetto a quella di cui sarebbe stato titolare qualsivoglia cittadino.
Sotto il secondo aspetto, l’interesse alla conoscenza degli atti per cui è causa è anche concreto, perché funzionale all’esercizio del diritto di difesa e quindi al giudizio teso alla caducazione della richiamata comunicazione.
Sotto il terzo aspetto, l’attualità dell’interesse all’ostensione si precisa nell’esigenze del ricorrente di conservare il bene della vita da intendersi con riferimento alla circolazione del bene mobile registrato attinto da fermo amministrativo.
Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, s’impone la condanna di parte resistente a ostendere in favore del ricorrente gli atti oggetto dell’istanza di accesso del 23.1.2025, entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore di parte ricorrente, come richiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, condanna parte intimata a ostendere in favore di parte ricorrente gli atti oggetto dell’istanza di accesso del 20.3.2025, entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna parte intimata a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, il cui importo, liquidato in € 350,00, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%), salvo e impregiudicato il diritto al rimborso del contributo unificato, deve essere direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. Gianluca Melillo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO