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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 3733/2018
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3733/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento e vertente tra
(p.i. ) in persona del L R P T Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Actis con studio in Napoli via S
IA 107. -domicilio eletto- attore
CONTRO
, (c.f. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. CO TR con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Giovanni Meglio in
Piedimonte Matese alla Via G. D'Amore n. 39. – domicilio eletto-
E
Avv. CO TR, quale anticipatario, (c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Borzaro presso la quale ha eletto domicilio convenuti CONCLUSIONI: come da verbali di causa in atti che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n° 782/18 emesso da Tribunale di S Maria C V , con clausola di provvisoria esecuzione ex art 63 disp att cc , con cui è stato richiesto dal in persona del suo amministratore pro tempore, il pagamento di CP_1 oneri condominiali non versati.
Con la spiegata opposizione la società ha dedotto: la violazione degli Pt_1 artt. 1104 e 1118 c.c. in relazione alla richiesta di somme relative a spese diverse dalla conservazione delle parti comuni;
la violazione degli artt. 1118 e
1123 c.c. con riferimento alla posizione soggettiva di , Persona_1 promissaria acquirente delle unità immobiliari ubicate al terzo piano del fabbricato ed oggetto della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. del Tribunale di S. Maria C.V. n. 1882/2017
l'opponente lamentando l'addebito di spese condominiali relative Parte_2 al mero uso e godimento delle parti comuni non imputabili alla società in quanto le unità immobiliari all'interno del condominio erano ancora incomplete ed allo stato oggetto di lavori di ultimazione;
inoltre evidenzia e contesta la circostanza che le somme richieste ineriscono i millesimi di proprietà della in forza della sentenza costituiva richiamata . Per_1
Sulla scorta delle predette doglianze la società opponente ha avanzato anche istanza per la sospensione della efficacia esecutiva della ingiunzione instaurando un subprocedimento cautelare che veniva deciso con il rigetto pag. 2/7 della richiesta .
Si sono regolarmente costituiti il e L'Avv. CO Controparte_1
TR.
Con istanza dell'8.5.2018, la difesa della società opponente chiedeva termine per rinotificare l'atto di opposizione deducendo che tra i file allegati a formare la notifica a mezzo pec eseguita entro il termine di rito , “per un evidente errore del sistema , neppure segnalato” quello relativo all'atto l'atto di opposizione non risultava visualizzabile dal destinatario.
Con provvedimento del 14.7.18 il Tribunale autorizzava il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione opposizione al decreto ingiuntivo n°782/18 che la difesa della società opponente, questa volta, provvedeva ad effettuare a mezzo posta.
All'esito si sono regolarmente costituiti il e l'Avv. Controparte_1
CO TR
Entrambi i convenuti hanno preliminarmente eccepito la inesistenza della notifica della opposizione e conseguentemente la improcedibilità della stessa.
Hanno argomentato sul punto che la notifica effettuata a mezzo pec doveva considerarsi inesistente in quanto nell'invio telematico effettuato il 24.4.2018 il file relativo all'atto di opposizione era vuoto e no non consultabile come sostenuto da controparte, pertanto non aveva raggiunto lo scopo di portare a conoscenza lo stesso agli opposti.
La circostanza emergerebbe dal fatto che il file denominato
“attodiopposizionePalladio.pdf.p7m” avrebbe una estensione di pochi byte a differenza degli altri file allegati ai fini del procedimento notificatorio per via telematica.
Nel merito hanno richiesto il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Espletato il procedimento di mediazione venivano concessi alle parti i termini pag. 3/7 ex art 183 cpc
Concessi i termini ex art 183 cpc all'esito delle richieste istruttorie formulate dalle parti, il Tribunale valutata la irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni
Dopo alcuni differimenti perché mutata più volte la persona del giudice, con provvedimento reso alla udienza del 3-3-2025 veniva disposto, a carico di parte opponente, il deposito delle ricevute telematiche in formato .eml e .msg e del file DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute relative alla notificazione telematica della opposizione e la causa veniva fissata per la discussione orale alla udienza del 9.6.2025. alla predetta udienza su richiesta delle parti veniva revocato il provvedimento di discussione ex 281 sexies e la causa veniva riservata per la decisone con concessione dei temini di cui all'art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità della opposizione è fondata;
osserva il
Tribunale che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la prova della corretta notificazione va data attraverso il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml”
o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -,
La prodizione dei predetti file, come è noto, è prevista in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, l'assenza degli stessi determina la nullità della notificazione atteso che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale.
pag. 4/7 Infatti, tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF) salvo le ipotesi espressamente previste dalle norme di riferimento in tema di notifiche telematiche.
Ebbene, nel procedimento che ci occupa , parte opponente, a cui incombeva l'onere di dare la prova della correttezza del procedimento notificatorio ai fini di quanto disposto dall'art 156 terzo comma cpc, solo all'esito del provvedimento del 3.3.2025, con cui è stata onerata di produrre la prova della notifica dell'atto di opposizione, ha provveduto al deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml”.
Orbene, dalle stesse si rileva che la ricevuta di consegna in elm contente la relazione di notifica il mandato e l'atto di opposizione , in seguito alla verifica telematica effettuata, evidenzia l'esistenza della relata e del mandato defensionale, correttamente trasmessi nel formato digitale con valida firma elettronica, mentre, per quel che invece concerne l'atto di opposizione, denominato nella busta della ricevuta di consegna in formato elm
IMMOBILIARE_PALLADIO_COND-PALLADIO.pdf.p7m, alla verifica digitale lo stesso non contiene neppure parzialmente l'atto di opposizione nè tanto meno un firma digitale pur recando l'acronimo pdf.p7m.
Ebbene, è di tutta evidenza che trattasi di file vuoto che alla verifica, presenta una estensione pari allo zero, ciò a riprova dell'assenza di qualsiasi contenuto asseritamente riferibile all'atto introduttivo del giudizio di opposizione di cui
è causa o a qualsivoglia atto e/o scritto .
A ciò si aggiunga che “l'anomalia di sistema” , meramente dichiarata da parte opponente, non risulta essere stata comprovata da alcun riscontro di valenza oggettiva tale da giustificare il provvedimento con cui fu autorizzata la rinotifica della opposizione oramai decorso il temine dei 40 giorni e fondato, non sulla produzione dei file di notifica nei formati legali ( elm o msg) ma sulla produzione ( come risulta agli atti del processo) delle scansioni delle ricevute cartacee di trasmissione e accettazione della comunicazione pec nella casella pag. 5/7 del destinatario che come è noto non sono idonee a comprovare la corretta notificazione dell'atto come sopra evidenziato ne tanto meno la propalata anomalia e pertanto non sono tali da consentire una remissione in termini per provvedere ad una nuova notificazione atteso che non consentono ex se di ricorrere alla sanatoria ex 156 cpc 3 comma .
Ciò rilevato, il Tribunale evidenzia che nel caso in esame non si è di fronte ad una nullità del procedimento notificatorio , ma alla inesistenza dello stesso in quanto, il procedimento posto in essere dall'opponente, alla verifica delle ricevute di accettazione e consegna in formato elm prodotte, evidenziano che l'invio telematico dell'atto introduttivo non ha raggiunto lo scopo a cui è demandato il procedimento notificatorio ex art 156 cpc, e cioè quello di portare alla effettiva conoscenza del destinatario l'atto processuale introduttivo del giudizio per assoluta assenza dello stesso come rilevato dal Tribunale sulla scorta della verifica effettuata sulle ricevute telematiche prodotte agli atti di causa.
Nel caso in esame, come evidenziato non si è in presenza di una irritualità del procedimento notificatorio sanabile ex art 156 cpc ma nella inesistenza della notifica.
Del resto è noto che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del
28/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
È inesistente e pertanto non è sanabile la notificazione della opposizione alla ingiunzione di cui è causa effettuata a mezzo PEC allorché priva dell'oggetto della notificazione, non essendo stato allegato l'atto processuale da notificare. infatti, nel caso di specie, a rendere inesistente la notificazione, è il fatto che la stessa era priva di oggetto, non essendo allegato alla PEC l'atto da notificare.
Una notificazione priva di oggetto è fine a sé stessa e come tale inesistente, perché non porta alcunché a conoscenza della controparte. (Cass. civ., sez. III,
pag. 6/7 ordinanza 8 settembre 2022, n. 326561).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano entro i minimi come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche in ragione della natura della controversi e delle questioni che ne hanno determinato l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la improcedibilità della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°782/2018 emesso dal Tribunale di S Maria C.V.
-condanna l'opponente in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore al pagamento in favore del in Controparte_1 persona del amministratore pro tempore al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.2.540,00 oltre rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge con attribuzione all'avv. CO TR dichiaratosi distrattario.
-condanna l'opponente in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore al pagamento in favore dell'Avv. Franceso TR al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.2,
540,00 oltre rimborso forfettario , Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Grazia Borzaro, dichiaratosi distrattario.
Santa Maria Capua Vetere, 2.11.2025
Il GOP
Dott. Armando Pacione
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
R.G. 3733/2018
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Armando Pacione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3733/2018 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento e vertente tra
(p.i. ) in persona del L R P T Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Actis con studio in Napoli via S
IA 107. -domicilio eletto- attore
CONTRO
, (c.f. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. CO TR con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Giovanni Meglio in
Piedimonte Matese alla Via G. D'Amore n. 39. – domicilio eletto-
E
Avv. CO TR, quale anticipatario, (c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Borzaro presso la quale ha eletto domicilio convenuti CONCLUSIONI: come da verbali di causa in atti che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che:
Con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la ha proposto opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n° 782/18 emesso da Tribunale di S Maria C V , con clausola di provvisoria esecuzione ex art 63 disp att cc , con cui è stato richiesto dal in persona del suo amministratore pro tempore, il pagamento di CP_1 oneri condominiali non versati.
Con la spiegata opposizione la società ha dedotto: la violazione degli Pt_1 artt. 1104 e 1118 c.c. in relazione alla richiesta di somme relative a spese diverse dalla conservazione delle parti comuni;
la violazione degli artt. 1118 e
1123 c.c. con riferimento alla posizione soggettiva di , Persona_1 promissaria acquirente delle unità immobiliari ubicate al terzo piano del fabbricato ed oggetto della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. del Tribunale di S. Maria C.V. n. 1882/2017
l'opponente lamentando l'addebito di spese condominiali relative Parte_2 al mero uso e godimento delle parti comuni non imputabili alla società in quanto le unità immobiliari all'interno del condominio erano ancora incomplete ed allo stato oggetto di lavori di ultimazione;
inoltre evidenzia e contesta la circostanza che le somme richieste ineriscono i millesimi di proprietà della in forza della sentenza costituiva richiamata . Per_1
Sulla scorta delle predette doglianze la società opponente ha avanzato anche istanza per la sospensione della efficacia esecutiva della ingiunzione instaurando un subprocedimento cautelare che veniva deciso con il rigetto pag. 2/7 della richiesta .
Si sono regolarmente costituiti il e L'Avv. CO Controparte_1
TR.
Con istanza dell'8.5.2018, la difesa della società opponente chiedeva termine per rinotificare l'atto di opposizione deducendo che tra i file allegati a formare la notifica a mezzo pec eseguita entro il termine di rito , “per un evidente errore del sistema , neppure segnalato” quello relativo all'atto l'atto di opposizione non risultava visualizzabile dal destinatario.
Con provvedimento del 14.7.18 il Tribunale autorizzava il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione opposizione al decreto ingiuntivo n°782/18 che la difesa della società opponente, questa volta, provvedeva ad effettuare a mezzo posta.
All'esito si sono regolarmente costituiti il e l'Avv. Controparte_1
CO TR
Entrambi i convenuti hanno preliminarmente eccepito la inesistenza della notifica della opposizione e conseguentemente la improcedibilità della stessa.
Hanno argomentato sul punto che la notifica effettuata a mezzo pec doveva considerarsi inesistente in quanto nell'invio telematico effettuato il 24.4.2018 il file relativo all'atto di opposizione era vuoto e no non consultabile come sostenuto da controparte, pertanto non aveva raggiunto lo scopo di portare a conoscenza lo stesso agli opposti.
La circostanza emergerebbe dal fatto che il file denominato
“attodiopposizionePalladio.pdf.p7m” avrebbe una estensione di pochi byte a differenza degli altri file allegati ai fini del procedimento notificatorio per via telematica.
Nel merito hanno richiesto il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Espletato il procedimento di mediazione venivano concessi alle parti i termini pag. 3/7 ex art 183 cpc
Concessi i termini ex art 183 cpc all'esito delle richieste istruttorie formulate dalle parti, il Tribunale valutata la irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni
Dopo alcuni differimenti perché mutata più volte la persona del giudice, con provvedimento reso alla udienza del 3-3-2025 veniva disposto, a carico di parte opponente, il deposito delle ricevute telematiche in formato .eml e .msg e del file DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute relative alla notificazione telematica della opposizione e la causa veniva fissata per la discussione orale alla udienza del 9.6.2025. alla predetta udienza su richiesta delle parti veniva revocato il provvedimento di discussione ex 281 sexies e la causa veniva riservata per la decisone con concessione dei temini di cui all'art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità della opposizione è fondata;
osserva il
Tribunale che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la prova della corretta notificazione va data attraverso il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml”
o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -,
La prodizione dei predetti file, come è noto, è prevista in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, l'assenza degli stessi determina la nullità della notificazione atteso che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale.
pag. 4/7 Infatti, tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF) salvo le ipotesi espressamente previste dalle norme di riferimento in tema di notifiche telematiche.
Ebbene, nel procedimento che ci occupa , parte opponente, a cui incombeva l'onere di dare la prova della correttezza del procedimento notificatorio ai fini di quanto disposto dall'art 156 terzo comma cpc, solo all'esito del provvedimento del 3.3.2025, con cui è stata onerata di produrre la prova della notifica dell'atto di opposizione, ha provveduto al deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml”.
Orbene, dalle stesse si rileva che la ricevuta di consegna in elm contente la relazione di notifica il mandato e l'atto di opposizione , in seguito alla verifica telematica effettuata, evidenzia l'esistenza della relata e del mandato defensionale, correttamente trasmessi nel formato digitale con valida firma elettronica, mentre, per quel che invece concerne l'atto di opposizione, denominato nella busta della ricevuta di consegna in formato elm
IMMOBILIARE_PALLADIO_COND-PALLADIO.pdf.p7m, alla verifica digitale lo stesso non contiene neppure parzialmente l'atto di opposizione nè tanto meno un firma digitale pur recando l'acronimo pdf.p7m.
Ebbene, è di tutta evidenza che trattasi di file vuoto che alla verifica, presenta una estensione pari allo zero, ciò a riprova dell'assenza di qualsiasi contenuto asseritamente riferibile all'atto introduttivo del giudizio di opposizione di cui
è causa o a qualsivoglia atto e/o scritto .
A ciò si aggiunga che “l'anomalia di sistema” , meramente dichiarata da parte opponente, non risulta essere stata comprovata da alcun riscontro di valenza oggettiva tale da giustificare il provvedimento con cui fu autorizzata la rinotifica della opposizione oramai decorso il temine dei 40 giorni e fondato, non sulla produzione dei file di notifica nei formati legali ( elm o msg) ma sulla produzione ( come risulta agli atti del processo) delle scansioni delle ricevute cartacee di trasmissione e accettazione della comunicazione pec nella casella pag. 5/7 del destinatario che come è noto non sono idonee a comprovare la corretta notificazione dell'atto come sopra evidenziato ne tanto meno la propalata anomalia e pertanto non sono tali da consentire una remissione in termini per provvedere ad una nuova notificazione atteso che non consentono ex se di ricorrere alla sanatoria ex 156 cpc 3 comma .
Ciò rilevato, il Tribunale evidenzia che nel caso in esame non si è di fronte ad una nullità del procedimento notificatorio , ma alla inesistenza dello stesso in quanto, il procedimento posto in essere dall'opponente, alla verifica delle ricevute di accettazione e consegna in formato elm prodotte, evidenziano che l'invio telematico dell'atto introduttivo non ha raggiunto lo scopo a cui è demandato il procedimento notificatorio ex art 156 cpc, e cioè quello di portare alla effettiva conoscenza del destinatario l'atto processuale introduttivo del giudizio per assoluta assenza dello stesso come rilevato dal Tribunale sulla scorta della verifica effettuata sulle ricevute telematiche prodotte agli atti di causa.
Nel caso in esame, come evidenziato non si è in presenza di una irritualità del procedimento notificatorio sanabile ex art 156 cpc ma nella inesistenza della notifica.
Del resto è noto che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del
28/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
È inesistente e pertanto non è sanabile la notificazione della opposizione alla ingiunzione di cui è causa effettuata a mezzo PEC allorché priva dell'oggetto della notificazione, non essendo stato allegato l'atto processuale da notificare. infatti, nel caso di specie, a rendere inesistente la notificazione, è il fatto che la stessa era priva di oggetto, non essendo allegato alla PEC l'atto da notificare.
Una notificazione priva di oggetto è fine a sé stessa e come tale inesistente, perché non porta alcunché a conoscenza della controparte. (Cass. civ., sez. III,
pag. 6/7 ordinanza 8 settembre 2022, n. 326561).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano entro i minimi come da dispositivo facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche in ragione della natura della controversi e delle questioni che ne hanno determinato l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la improcedibilità della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n°782/2018 emesso dal Tribunale di S Maria C.V.
-condanna l'opponente in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore al pagamento in favore del in Controparte_1 persona del amministratore pro tempore al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.2.540,00 oltre rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge con attribuzione all'avv. CO TR dichiaratosi distrattario.
-condanna l'opponente in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore al pagamento in favore dell'Avv. Franceso TR al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessive €.2,
540,00 oltre rimborso forfettario , Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Grazia Borzaro, dichiaratosi distrattario.
Santa Maria Capua Vetere, 2.11.2025
Il GOP
Dott. Armando Pacione
pag. 7/7