Articolo 1 della Legge 31 marzo 1954, n. 141
Articolo 2
Versione
21 maggio 1954
Art. 1.
Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, ed e' composto come segue:
a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;
b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro;
e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;
f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;
g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Entrata in vigore il 21 maggio 1954