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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/12/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
TO IT AM presidente
Dora Bonifacio consigliere
AN CH consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 181/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. PALUMBO VINCENZO C.F._2
GIOVANNI, C.F._3
Appellanti contro
(in forma abbreviata Controparte_1
, p. iva , (cessionario in blocco dei crediti vantati da CP_2 P.IVA_1
Controparte_3
c.f. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Massimo Filiberto, c.f.
[...] P.IVA_2
; C.F._4
- 1 - Appellato
°°°
All'udienza del 21.03.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3087/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 42/21, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato ingiunto a e , quest'ultimo quale Parte_1 Parte_2 fideiussore del primo, il pagamento della somma di euro 26.177.71 oltre interessi e spese, in favore della . Parte_3
e proponevano appello avverso la predetta decisione Pt_1 Parte_2 censurando la statuizione di prime cure per i motivi di seguito esposti ed esaminati e ne chiedevano l'integrale riforma.
Si costituiva quale cessionario in blocco di crediti di CP_4 [...]
, eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_5
°°°
Legittimazione attiva di CP_4
L'appellante eccepisce la mancata prova della legittimazione attiva di CP_6 affermando che non risulta dimostrato che il proprio rapporto negoziale con la banca dal quale era nato il credito garantito ed azionato in via monitoria fosse ricompreso nella cessione di crediti in blocco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 51/21 (prodotta dal cessionario quale prova della sua legittimazione).
Il cessionario del credito contro eccepisce di aver dato piena prova di avere acquistato il credito in questione, come risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale versata in atti ed affermato dal tribunale con ordinanza del 07.09.2021.
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte di dover aderire all'orientamento espresso dal giudice di legittimità secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi
- 2 - dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual'è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
La fattispecie concreta si connota non per la contestazione/negazione dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco ma per la contestazione dell'avvenuta inclusione del credito litigioso tra quelli ceduti.
In proposito, l'onere probatorio è stato diversamente declinato, distinguendo l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrata, mediante la sua produzione in giudizio,
l'esistenza del contratto di cessione mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti
- 3 - in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
L'atto di cessione cui è stata data pubblicità sulla G.U. 51/2021 rende noto che “ … in data 23.12.2020 con Controparte_7
… (la <>), un contratto di cessione di crediti pecuniari
[...] individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il
<>). In virtù del contratto di cessione la EN ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate … un portafoglio di Crediti non performing misto
“secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca
EN (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca EN sulla base dei seguenti criteri generali: i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni
e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). .…”.
- 4 - Le categorie di rapporti indicate dimostrano l'avvenuta inclusione del credito litigioso nell'operazione di cessione di crediti “in blocco”.
Tale conclusione trova conferma nella mediazione del 13.10.2021 esperita tra e da una parte e (il cessionario del Parte_2 Parte_1 CP_4 credito) dall'altra il cui verbale è del seguente tenore “Nel merito dopo confronto i signori come assistiti propongono a definizione della controversia il Pt_1 pagamento della sorte capitale ingiunta per complessivi euro 26.177,61 da versare in complessive n. 72 rate mensili con decorrenza dal giorno 30 prossimo mese di novembre c.a. …. con stralcio delle spese legali di cui al d.i. opposto, compensazione delle spese del giudizio di opposizione e rinuncia allo stesso. La dottoressa Per_1 nella qualità accetta la superiore proposta. Il mediatore preso atto dell'accordo tra le parti per accettazione della proposta formulata dai signori . Dichiara il Parte_4 procedimento concluso con esito positivo…”.
La conclusione della mediazione, nei termini sopra riferiti, su proposta degli stessi debitori non può che significare che gli stessi riconoscevano la qualità di proprio creditore in capo al cessionario del credito (fatto questo in piena CP_4 contraddizione con la difesa proposta nel presente giudizio).
Errata valutazione dei principi che regolano l'onere della prova
Secondo gli appellanti il tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il credito perché “… l'attestazione prodotta …contiene solo una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati…” e l'omesso invio (e produzione) di un vero e proprio estratto conto oltre a non soddisfare l'onere probatorio, non essendo a tal fine idonea la produzione della dichiarazione ex art. 50
TUB, impedirebbe al cliente di verificare l'eventuale contrasto tra gli interessi pattuiti e la soglia di legge oltre la quale sarebbero usurari.
Il motivo di critica proposto dall'appellante è infondato.
Il contratto dal quale scaturisce il credito della banca (ed oggi del cessionario
[...]
è un finanziamento nella forma del credito personale garantito da CP_4 fideiussione. Il tribunale ha rilevato che la prova del credito risulta data dalla
- 5 - produzione in atti del contratto di finanziamento nel quale sono indicate le condizioni economiche del rapporto e del piano di ammortamento (che reca la puntuale indicazione delle rate del piano di rimborso e degli interessi).
Gli appellanti non spiegano perché il tribunale avrebbe errato nel ritenere tale documentazione idonea prova del credito ma si limitano ad affermare che la certificazione ex art. 50 TUB non sarebbe prova idonea del credito e che rilevante sarebbe l'omessa integrale produzione degli estratti conto “… dall'origine del rapporto sino alla sua risoluzione” (p. 8 atto di appello).
La critica oltre che del tutto inidonea a smentire la correttezza della decisione di primo grado è, intrinsecamente, infondata atteso che: a) la certificazione ex art. 50
TUB versata in atti reca la puntuale indicazione dell'importo di ciascuna rata, della sua scadenza, della quota capitale e della quota interessi che la compongono;
b) impropriamente viene lamentata la mancata integrale produzione degli estratti conto dal momento che il contratto stipulato tra le parti non è un contratto di conto corrente ma un contratto di finanziamento nella forma del prestito personale.
Anche la doglianza relativa al mancato esperimento di c.t.u. al fine di verificare se gli interessi applicati superassero la soglia di legge è infondata per assoluta genericità non indicando alcun elemento che possa far ritenere l'avvenuto superamento del tasso soglia (come peraltro già osservato dal tribunale).
Nullità fideiussione
Gli appellanti, dopo aver citato alcune pronunzie della Corte di Cassazione, lamentano che il tribunale non abbia condiviso la tesi della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust perché conforme allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Il tribunale, tuttavia, ha reso corretta statuizione affermando che ogni accertamento in merito a tale questione è precluso dalla omessa produzione della citata delibera della Banca d'Italia.
In linea di principio, le nullità contrattuali sono rilevabili anche d'ufficio purchè siano stati acquisiti agli atti, entro le preclusioni istruttorie, i documenti dai quali
- 6 - emerga la nullità (cfr. Cass. n. 26242/14) e tale principio vale anche nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa da parte del giudice di primo grado di una nullità contrattuale.
Questo principio, inoltre, “… deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati …… gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità devono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazione paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul contraddittorio e di correttezza processuale (in tal senso sono anche, benché riguardanti fattispecie diverse, la sentenza 5 aprile 2022,
n. 10930, e l'ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30885)” (così, tra le tante, la recente
Cass. 20713/23).
Al fine di provare che la fideiussione prestata sia nulla per violazione delle norme antitrust in quanto sarebbe frutto di accordi intervenuti tra gruppi bancari per annullare la concorrenza, non è sufficiente il richiamo agli arresti della Suprema
Corte, in tema di nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, ed alla delibera della Banca d'Italia, occorrendo che siano stati tempestivamente prodotti sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI che il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990.
- 7 - La necessità dell'adempimento di tale onere probatorio (che serve per dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle) deriva dal fatto che non può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia sia conosciuto dal giudice posto che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia dettato dall'art.113 c.p.c. (così la sentenza resa da questa Corte di appello, nella causa n. 503/2020 R.G., presidente/estensore AM).
In atti non risultano prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, né il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990.
Inoltre, senza replica è rimasta l'eccezione sollevata dall'appellato che afferma l'inesistenza nel contratto di fideiussione (in atti) di alcuna delle clausole “vietate”.
Spese del giudizio di primo grado
Gli appellanti lamentano l'ingiustizia della statuizione che li ha condannati al pagamento delle spese del giudizio ed al pagamento della somma prevista dal comma terzo dell'art. 96 cpc.
Il motivo nella parte in cui lamenta l'assenza della soccombenza è all'evidenza infondato alla luce dell'esito del presente giudizio;
del pari infondata è la doglianza relativa alla quantificazione delle spese processuali (che si assume errata per eccesso) atteso che nulla è detto su quale sarebbe l'errore compiuto dal tribunale nella quantificazione delle spese processuali. Corretta, alla luce dei motivi di opposizione spiegati in primo grado, appare, infine, la sanzione comminata ex art. 96, co. 3, cpc fondata dal primo giudice sul contrasto dei motivi della proposta opposizione con la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
°°°
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, senza computare la fase di trattazione ed istruttoria in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
- 8 - La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
181/2023 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna e Parte_1
, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_2 di che liquida in 4.250,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CP.A. CP_4
e spese generali.
Dichiara gli appellanti, in solido, tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello il 08.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
AN CH TO IT AM
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
TO IT AM presidente
Dora Bonifacio consigliere
AN CH consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 181/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. PALUMBO VINCENZO C.F._2
GIOVANNI, C.F._3
Appellanti contro
(in forma abbreviata Controparte_1
, p. iva , (cessionario in blocco dei crediti vantati da CP_2 P.IVA_1
Controparte_3
c.f. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Massimo Filiberto, c.f.
[...] P.IVA_2
; C.F._4
- 1 - Appellato
°°°
All'udienza del 21.03.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3087/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 42/21, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale era stato ingiunto a e , quest'ultimo quale Parte_1 Parte_2 fideiussore del primo, il pagamento della somma di euro 26.177.71 oltre interessi e spese, in favore della . Parte_3
e proponevano appello avverso la predetta decisione Pt_1 Parte_2 censurando la statuizione di prime cure per i motivi di seguito esposti ed esaminati e ne chiedevano l'integrale riforma.
Si costituiva quale cessionario in blocco di crediti di CP_4 [...]
, eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_5
°°°
Legittimazione attiva di CP_4
L'appellante eccepisce la mancata prova della legittimazione attiva di CP_6 affermando che non risulta dimostrato che il proprio rapporto negoziale con la banca dal quale era nato il credito garantito ed azionato in via monitoria fosse ricompreso nella cessione di crediti in blocco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 51/21 (prodotta dal cessionario quale prova della sua legittimazione).
Il cessionario del credito contro eccepisce di aver dato piena prova di avere acquistato il credito in questione, come risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale versata in atti ed affermato dal tribunale con ordinanza del 07.09.2021.
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte di dover aderire all'orientamento espresso dal giudice di legittimità secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi
- 2 - dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; ibidem sez. III, 13/06/2019, n.15884), in quanto in materia bancaria vi è una diversa disciplina della cessione (qual'è quella prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che deroga a quella generale dettata dal codice civile dovendosi escludere che il contratto di cessione debba indicare specificatamente il credito ceduto essendo sufficiente per provare l'intervenuta cessione e conseguentemente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti inclusi nella cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie.
La fattispecie concreta si connota non per la contestazione/negazione dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco ma per la contestazione dell'avvenuta inclusione del credito litigioso tra quelli ceduti.
In proposito, l'onere probatorio è stato diversamente declinato, distinguendo l'ipotesi in cui si nega l'esistenza del contratto di cessione da quella in cui si contesti solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione.
Solo nel primo caso va dimostrata, mediante la sua produzione in giudizio,
l'esistenza del contratto di cessione mentre se si contesta solo l'inclusione del credito in lite fra quelli ceduti “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti
- 3 - in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (da Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).
L'atto di cessione cui è stata data pubblicità sulla G.U. 51/2021 rende noto che “ … in data 23.12.2020 con Controparte_7
… (la <
[...] individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il
<
“secured” e “unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca
EN (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca EN sulla base dei seguenti criteri generali: i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni
e garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). .…”.
- 4 - Le categorie di rapporti indicate dimostrano l'avvenuta inclusione del credito litigioso nell'operazione di cessione di crediti “in blocco”.
Tale conclusione trova conferma nella mediazione del 13.10.2021 esperita tra e da una parte e (il cessionario del Parte_2 Parte_1 CP_4 credito) dall'altra il cui verbale è del seguente tenore “Nel merito dopo confronto i signori come assistiti propongono a definizione della controversia il Pt_1 pagamento della sorte capitale ingiunta per complessivi euro 26.177,61 da versare in complessive n. 72 rate mensili con decorrenza dal giorno 30 prossimo mese di novembre c.a. …. con stralcio delle spese legali di cui al d.i. opposto, compensazione delle spese del giudizio di opposizione e rinuncia allo stesso. La dottoressa Per_1 nella qualità accetta la superiore proposta. Il mediatore preso atto dell'accordo tra le parti per accettazione della proposta formulata dai signori . Dichiara il Parte_4 procedimento concluso con esito positivo…”.
La conclusione della mediazione, nei termini sopra riferiti, su proposta degli stessi debitori non può che significare che gli stessi riconoscevano la qualità di proprio creditore in capo al cessionario del credito (fatto questo in piena CP_4 contraddizione con la difesa proposta nel presente giudizio).
Errata valutazione dei principi che regolano l'onere della prova
Secondo gli appellanti il tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il credito perché “… l'attestazione prodotta …contiene solo una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati…” e l'omesso invio (e produzione) di un vero e proprio estratto conto oltre a non soddisfare l'onere probatorio, non essendo a tal fine idonea la produzione della dichiarazione ex art. 50
TUB, impedirebbe al cliente di verificare l'eventuale contrasto tra gli interessi pattuiti e la soglia di legge oltre la quale sarebbero usurari.
Il motivo di critica proposto dall'appellante è infondato.
Il contratto dal quale scaturisce il credito della banca (ed oggi del cessionario
[...]
è un finanziamento nella forma del credito personale garantito da CP_4 fideiussione. Il tribunale ha rilevato che la prova del credito risulta data dalla
- 5 - produzione in atti del contratto di finanziamento nel quale sono indicate le condizioni economiche del rapporto e del piano di ammortamento (che reca la puntuale indicazione delle rate del piano di rimborso e degli interessi).
Gli appellanti non spiegano perché il tribunale avrebbe errato nel ritenere tale documentazione idonea prova del credito ma si limitano ad affermare che la certificazione ex art. 50 TUB non sarebbe prova idonea del credito e che rilevante sarebbe l'omessa integrale produzione degli estratti conto “… dall'origine del rapporto sino alla sua risoluzione” (p. 8 atto di appello).
La critica oltre che del tutto inidonea a smentire la correttezza della decisione di primo grado è, intrinsecamente, infondata atteso che: a) la certificazione ex art. 50
TUB versata in atti reca la puntuale indicazione dell'importo di ciascuna rata, della sua scadenza, della quota capitale e della quota interessi che la compongono;
b) impropriamente viene lamentata la mancata integrale produzione degli estratti conto dal momento che il contratto stipulato tra le parti non è un contratto di conto corrente ma un contratto di finanziamento nella forma del prestito personale.
Anche la doglianza relativa al mancato esperimento di c.t.u. al fine di verificare se gli interessi applicati superassero la soglia di legge è infondata per assoluta genericità non indicando alcun elemento che possa far ritenere l'avvenuto superamento del tasso soglia (come peraltro già osservato dal tribunale).
Nullità fideiussione
Gli appellanti, dopo aver citato alcune pronunzie della Corte di Cassazione, lamentano che il tribunale non abbia condiviso la tesi della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust perché conforme allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
Il tribunale, tuttavia, ha reso corretta statuizione affermando che ogni accertamento in merito a tale questione è precluso dalla omessa produzione della citata delibera della Banca d'Italia.
In linea di principio, le nullità contrattuali sono rilevabili anche d'ufficio purchè siano stati acquisiti agli atti, entro le preclusioni istruttorie, i documenti dai quali
- 6 - emerga la nullità (cfr. Cass. n. 26242/14) e tale principio vale anche nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa da parte del giudice di primo grado di una nullità contrattuale.
Questo principio, inoltre, “… deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati …… gli elementi di fatto che sono necessari al giudice per esaminare la fondatezza dell'eccezione di nullità devono essere tempestivamente allegati e provati, altrimenti determinandosi la situazione paradossale per cui il rilievo anche officioso finirebbe col tradursi in un meccanismo di aggiramento delle regole sul contraddittorio e di correttezza processuale (in tal senso sono anche, benché riguardanti fattispecie diverse, la sentenza 5 aprile 2022,
n. 10930, e l'ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30885)” (così, tra le tante, la recente
Cass. 20713/23).
Al fine di provare che la fideiussione prestata sia nulla per violazione delle norme antitrust in quanto sarebbe frutto di accordi intervenuti tra gruppi bancari per annullare la concorrenza, non è sufficiente il richiamo agli arresti della Suprema
Corte, in tema di nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, ed alla delibera della Banca d'Italia, occorrendo che siano stati tempestivamente prodotti sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI che il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990.
- 7 - La necessità dell'adempimento di tale onere probatorio (che serve per dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle) deriva dal fatto che non può ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia sia conosciuto dal giudice posto che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia dettato dall'art.113 c.p.c. (così la sentenza resa da questa Corte di appello, nella causa n. 503/2020 R.G., presidente/estensore AM).
In atti non risultano prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, né il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990.
Inoltre, senza replica è rimasta l'eccezione sollevata dall'appellato che afferma l'inesistenza nel contratto di fideiussione (in atti) di alcuna delle clausole “vietate”.
Spese del giudizio di primo grado
Gli appellanti lamentano l'ingiustizia della statuizione che li ha condannati al pagamento delle spese del giudizio ed al pagamento della somma prevista dal comma terzo dell'art. 96 cpc.
Il motivo nella parte in cui lamenta l'assenza della soccombenza è all'evidenza infondato alla luce dell'esito del presente giudizio;
del pari infondata è la doglianza relativa alla quantificazione delle spese processuali (che si assume errata per eccesso) atteso che nulla è detto su quale sarebbe l'errore compiuto dal tribunale nella quantificazione delle spese processuali. Corretta, alla luce dei motivi di opposizione spiegati in primo grado, appare, infine, la sanzione comminata ex art. 96, co. 3, cpc fondata dal primo giudice sul contrasto dei motivi della proposta opposizione con la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità.
°°°
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, senza computare la fase di trattazione ed istruttoria in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
- 8 - La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
181/2023 R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna e Parte_1
, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_2 di che liquida in 4.250,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CP.A. CP_4
e spese generali.
Dichiara gli appellanti, in solido, tenuti al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello il 08.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente
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