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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 3 del mese di ottobre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, ex art. 127 bis c.p.c. viene chiamata la causa civile iscritta al n. 413/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SABRINA GIARDINA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. PATRIZIA MONTALBANO, la quale evidenzia che che l'unica somma intimata è pari a € 28.957,99 come chiaramente esposto a pag. 5 del precetto nell'intimazione e precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa, confermando la regolare tenuta dell'udienza e l'assenza di problemi tecnici di collegamento.
Le parti rinunciano altresì a essere presenti alla lettura del provvedimento che sarà emesso all'esito della camera di consiglio.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata in C.F._1
Sant'Agata Militello, via Trento n. 2, presso lo studio dell'avv. Sabrina Giardina che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO già Controparte_1 [...]
) con sede in Napoli, via Santa Controparte_2
Brigida n.39, (c.f. e numero iscrizione registro imprese di Napoli: ) e P.IVA_1 per essa nella sua qualità di mandataria con Controparte_3 rappresentanza, con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri n. 1, Cod.
Fisc. rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Patrizia P.IVA_2
Montalbano, presso il cui indirizzo telematico è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: Opposizione a precetto e opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'8 aprile 2024 proponeva opposizione al precetto Parte_1 con cui nell'interesse di Controparte_3 [...] le aveva intimato il pagamento di € Controparte_4
2 28.957,99 in forza di mutuo ipotecario del 18 maggio 2006 rogato dal dott. Per_1
n. 9230 rep. e n.
1.318 racc. quale erede – insieme a e
[...] CP_5 CP_6
– dell'originario creditore nonché quale debitrice in
[...] Persona_2 proprio.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 29 maggio 2024, con ordinanza del 9 luglio 2024 veniva parzialmente accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (“per la parte eccedente l'importo di € 28.957,99”)
e, ritenuta matura per la decisione, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Premesso che l'opposizione a precetto non richiede il preventivo esperimento della mediazione come condizione di procedibilità ex art. 5, comma 6, lett. e) d. lgs.
n. 28/2010 (il che comporta in via preliminare la reiezione del terzo motivo di censura), con il primo motivo l'opponente lamenta l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.
Il motivo è infondato giacché è pacifico che sono titoli esecutivi gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Nella specie a fondamento della sua pretesa l'opposta ha fatto valere il contratto d mutuo ipotecario del 18 maggio 2006 rogato dal dott. n. 9230 rep. e Persona_1
n.
1.318 racc. che documenta l'esistenza di un diritto di credito certo, liquido e divenuto esigibile.
Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza, “l'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato;
conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474
c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a
3 quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo” (Cass., n.
12007/2024).
Nel caso di specie la lettura del contratto fa chiaramente emergere che la parte finanziata ha rilasciato quietanza liberatoria di avere ricevuto la somma (v. art. 4 dell'accordo, alla cui stregua “La parte mutuataria dichiara di aver già ricevuto dalla Banca la somma mutuata con accredito della medesima sul conto corrente n. 817/570157020 intestato alla stessa parte mutuataria, presso la filiale di Messina della Banca. L'accredito della somma sul conto corrente citato ha effetto liberatorio per la Banca e pertanto la Parte Mutuataria rilascia quietanza della somma mutuata”).
E ciò basta per ritenere attuale l'obbligo di restituzione degli importi ricevuti, specie perché il ri-trasferimento della medesima somma all'istituto mutuante affinché la trattenga in deposito fino all'avvenuta costituzione della garanzia ipotecaria è circostanza prevista solo in via meramente eventuale (“la parte mutuataria autorizza la
a trattenere, se necessario fino alla conclusione della pratica, mediante riaddebito del CP_7 conto corrente, la somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la banca medesima a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi (...)”): a fronte della quietanza di pagamento dagli stessi espressamente rilasciata, era onere dei mutuatari – nella specie l'opponente – dimostrare quale fatto impeditivo che gli importi erano stati immediatamente ed ex novo vincolati.
Con il secondo motivo l'opponente lamenta che il precetto non è stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo.
Neppure questa doglianza coglie nel segno poiché ex art. 41 T.U.B. “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo” e, in ogni caso, il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 654, co. 2, c.p.c. (v.
Cass., n. 11242/2022).
Con il quarto e il quinto motivo di opposizione contesta l'importo Parte_1 ingiunto e i criteri di calcolo, evidenziando una discrasia tra le somme indicate nell'atto di precetto.
La censura non persuade.
4 In premessa occorre dare atto che, a un esame più approfondito rispetto alla cognizione propria della fase cautelare-camerale, il precetto intima il pagamento di €
28.957,99 oltre commissioni e interessi dal 12/10/2023 al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni e ogni altra somma dovuta in dipendenza del contratto siano al saldo.
Peraltro, nonostante “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., n. 4008/2013; Cass., n. 8906/2022), l'atto di precetto specifica le modalità di calcolo nel modo seguente:
Ed è chiaro che il criterio di computo è quello contenuto nel regolamento negoziale, perché è in quella sede che si rinvengono le modalità di calcolo degli interessi.
Pertanto il contenuto dell'atto di precetto risulta sufficientemente determinato.
Invero parte opponente avrebbe dovuto specificamente contestare gli stessi, senza limitarsi a lamentare, da un lato, l'omessa specificazione del“la normativa che regola il calcolo degli interessi e la decorrenza degli interessi maturati, e con quale ragionamento perviene a questi importi” (requisito, come appena visto, non necessario) e, dall'altro, l'omessa indicazione degli acconti;
indicazione pure non necessaria in quanto il creditore ha intimato il residuo rispetto all'importo originario di € 50.000 e in ogni caso
5 l'opponente-convenuto in senso sostanziale deve dimostrare l'intervenuto pagamento in tutto o in parte del debito.
Da ultimo parte opponente non può neppure dolersi che l'ipoteca del 23/05/2006 presso l'Agenzia del Territorio n. pres.249- Reg. Gen.22391-Reg.Part.8161 è stata iscritta senza previo avviso giacché l'art. 3 del contratto (sottoscritto anche da senza che la firma sia stata disconosciuta) prevede che “a garanzia del Parte_1 pieno, puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto di accettazione delle condizioni e concessione di ipoteca volontaria, nonché del puntuale pagamento del credito per capitale, interessi anche di mora e quant'altro dovuto dalla Parte Mutuataria in conseguenza dell'erogazione del mutuo concessole, la parte mutuataria a) consente fin d'ora alla
di iscrivere ipoteca di primo grado a mezzo di chiunque per la somma complessiva di euro CP_7 settantacinquemila(euro 75.000,00)(….)”. Né la parte ha dichiarato di avere altri immobili su cui l'ipoteca avrebbe potuto essere iscritta.
3. – L'opposizione va dunque respinta, ma le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto che rispetto alla fase cautelare-camera
(causa n. 413-1/2024 R.G.) può ritenersi integrata una ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 413/2024 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che
[...]
a diritto di procedere esecutivamente per Controparte_4
l'importo di € 28.957,99 oltre accessori indicati in precetto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 3 ottobre 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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