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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 713/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Ettore Sipoli opponente e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Macello P.IVA_1 opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
1 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2 2. Si controverte del credito di € 9.426,81, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1
e derivante da due contratti di finanziamento sottoscritti da
[...] Parte_1
(il 24.2.2020 per € 10.000,00 ed il 19.8.2020 per € 1.260,00).
[...]
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
141/2023), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha eccepito: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità del decreto per insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
la nullità dei contratti di finanziamento perché privi della firma del soggetto legittimato e delegato della banca convenuta ed in ragione della mancata consegna della relativa copia al cliente;
la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
l'usurarietà dei tassi pattuiti e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ha, altresì, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti suddetti.
Tanto precisato, ha concluso in conformità.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 7.1.2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte;
con ordinanza dell'11.1.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c..
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
3 Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib.
Roma n. 490/2023).
4. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
Giova premettere che, nell'odierna controversia, l'istituto di credito ha agito per ottenere la condanna al pagamento, non già del saldo di un conto corrente, bensì delle rate, rimaste impagate, di due contratti di finanziamento.
4 Lo stesso, pertanto, è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del proprio titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le relative scadenze temporali.
In particolare, con il ricorso monitorio parte creditrice ha depositato: i contratti di finanziamento nn. 15109776 e 15282362 sottoscritti dall'opponente (docc. 3 e 6 fasc. mon.);
i due relativi piani di ammortamento recanti le somme delle rate distinte in sorte capitale ed interessi (docc. 13 e 14 fasc. mon.); i relativi estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. (docc.
5 e 8 fasc. mon.); le copie delle raccomandate a/r aventi ad oggetto la messa in mora nonché la risoluzione contrattuale e contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, debitamente ricevute dal mutuatario (docc.
9-12 fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni.
A) IL DISCONOSCIMENTO EFFETTUATO.
Il disconoscimento operato dall'opponente è da reputarsi privo di effetti in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore (arg. Cass.: n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; n. 18748/2004).
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a
5 proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Ed invero, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate dei finanziamenti in oggetto
(dedotto da parte opponente ed incontestato e comunque inferibile dagli atti di causa) ha prodotto il riconoscimento implicito delle scritture, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
B) LA DEDOTTA NULLITA' DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA E PER OMESSA
CONSEGNA DI COPIA AL CLIENTE.
Le doglianze non colgono nel segno:
I) in primo luogo, va osservato che l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto (c.d. contratto mono-firma) per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993 (TUB), essendo sufficiente - ai fini della validità del contratto - anche la sola sottoscrizione sul modulo predisposto dalla banca da parte del cliente, in quanto contraente debole (Cass.
S.U. 16.1.2018, n. 898).
In definitiva, la sottoscrizione della banca, a differenza di quella del cliente, non occorre, affinché il contratto sia perfetto;
infatti, l'una volontà (quella del cliente) deve essere manifestata per iscritto ad substantiam, l'altra (quella della banca) in ogni forma consentita dall'ordinamento e ciò perché la forma scritta del contratto bancario funge da veicolo del contenuto contratto e assolve ad una funzione protettiva dell'investitore e, in particolare, è volta al riequilibrio dell'assetto informativo, così superando la sperequazione conoscitiva e
6 negoziale nel potere e nella capacità del contenuto normativo dell'accordo (v. Trib. Biella n.
205/2024);
II) in secondo luogo, va evidenziato che l'opponente, in relazione al primo contratto di finanziamento in esame, ha firmato la parte che riporta quanto segue: “[…] Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di: copia del Modello informazioni europee di base sul credito ai consumatori, della Rilevazione dei tassi effettivi globali, di aver ricevuto copia completa di questo Contratto […]” (pag. 10 doc.
3 fasc. mon.) e, per quanto concerne il secondo contratto di finanziamento sottoscritto, ha firmato la parte che riporta quanto segue: “[…] Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del Modello informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data 14.7.2017, (ii) della
Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto […]” (pag. 2 doc. 6 fasc. mon.).
Peraltro, l'esistenza dei contratti di finanziamento è circostanza accertata, oltre che risultante per tabulas e deve ritenersi tacitamente riconosciuta dallo stesso opponente, come conseguenza logica della dedotta nullità dei contratti per difetto di forma (v. supra).
A fortiori, il presupposto logico-fattuale dell'affermazione difensiva della mai avvenuta consegna al cliente è proprio l'esistenza del documento.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti, in quanto, ove lo stesso espressamente deduca di non averla mai ricevuta, ha uno specifico strumento per procurarsela prima di agire in giudizio, inoltrando l'apposita richiesta stragiudiziale di cui all'art. 119 T.U.B..
Ne consegue che il cliente-attore, in tanto può avvalersi dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. (espressamente invocato), in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere ex art. 119 T.U.B. la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro
(cfr. Cass. n. 24641/2021); nella specie, tuttavia, tale richiesta non risulta essere stata promossa.
Ed invero, l'istituto previsto dall'art. 210 c.p.c. ha la funzione di strumento istruttorio residuale e può, pertanto, essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative (tra tante, Tribunale Torino sez. I,
18.2.2022, n.714).
7 C) L'INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE.
La tesi dell'indeterminatezza delle clausole di pattuizione degli interessi del mutuo è del tutto priva di fondamento, essendo stati versati in atti i due contratti di finanziamento, recanti con precisione le condizioni contrattuali, ivi inclusi i tassi degli interessi applicabili.
D) I LAMENTATI INTERESSI USURARI E ANATOCISTICI.
I motivi di opposizione circa l'usurarietà dei tassi applicati e l'applicazione di interessi anatocistici sono infondati, in quanto generici e privi di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tali assunti.
Al riguardo, va evidenziato che l' si è limitato ad una generica rappresentazione delle Pt_1 doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi anatocistici, ultralegali, usurari e moratori, operando richiami a principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza diffusamente citata senza, tuttavia, allegare alcun conteggio relativo all'effettivo andamento del rapporto né depositare i D.M. di riferimento utili, quanto meno, in astratto ad individuare il tasso soglia.
Quanto al preteso tasso usurario, in particolare, parte opponente non ha puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi a dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della
(Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n. CP_2
265 e molte altre analoghe).
Né a tali fini può sopperire la ctu contabile richiesta, che sarebbe esplorativa, non potendo essa servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Si osserva che per giurisprudenza costante è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
8 deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata, in modo del tutto generico ed astratto, circa l'illegittima pratica di anatocismo o l'applicazione illegittima di interessi ultralegali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
E) LA DEDOTTA MANCATA INDICAZIONE DEL TAEG.
Trattasi di doglianza priva di pregio, come evincibile dall'esame dei contratti in oggetto.
Ed in ogni caso, è principio oramai consolidato che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B., tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (tra tante, Cass. 9.12.2021, n. 39169).
F) L'ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI
INTERESSI.
Anche tale doglianza va respinta.
Vero è che i contratti di finanziamento in esame prevedono in allegato un piano di ammortamento a rata costante, che - seppur non denominato espressamente come tale - è
9 qualificabile come ammortamento c.d. “alla francese”, composto da rate costanti, comprensive di interessi via via decrescenti e capitale rimborsato via via crescente (v. docc.
13 e 14 fasc. mon.).
E' noto, tuttavia, che il sistema di ammortamento c.d. “alla francese" non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata" (Cassazione civile sez. III, 19.5.2022, (ud. 18.3.2022, dep. 19.5.2022, n. 16221).
Nel caso di specie, inoltre, i piani di ammortamento non determinano alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul capitale residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (cfr., ex multis, Trib. Isernia, 2.1.2023; Trib. Roma, 10.4.2019).
Pertanto, l'interesse applicato dalla banca è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota residua di capitale e non anche sulla medesima, aumentata della quota interessi.
Peraltro, ad abundantiam deve sottolinearsi che, la mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione composto non comporta, in ogni caso, l'invalidità del contratto di mutuo né sul piano della determinatezza e/o determinabilità degli interessi passivi ultralegali ex artt. 821 e 1284 c.c. né sul piano della trasparenza bancaria ex art. 117 c. 4 TUB..
Va, infatti, data continuità all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale ogni qual volta - come nella fattispecie che ci occupa - il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di finanziamento, deve ritenersi che il cliente possa evincere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria), attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, entra a far parte del regolamento contrattuale. Così come la mancata indicazione della modalità di ammortamento non reca pregiudizio al cliente in termini di “prezzo” e “condizioni praticati” ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.U.B., sia perché detta indicazione riguarda esclusivamente la composizione delle singole rate e sia perché il piano di ammortamento costituisce la naturale applicazione di quanto contrattualmente
10 pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto, che sono dunque conosciute e conoscibili “ex ante” dal cliente (v., sul punto, Cass. S.U. 15130/2024).
Ne deriva che la mancata indicazione nel contratto della specifica tipologia di ammortamento non determina la nullità del contratto stesso, se in quest'ultimo sono adeguatamente indicate le condizioni economiche relative all'ammortamento.
G) L'ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO IN BLOCCO.
Infine, tale motivo di opposizione, peraltro introdotto nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 7.1.2025 (dep. 6.1.2025) è palesemente inconferente con la fattispecie in esame, giacché in questa sede la società opposta ha agito quale contraente originaria e non come cessionaria del credito.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione non può essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri medi ex d.m.
147/2022, esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 141/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in
€ 3.397,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 713/2023 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Ettore Sipoli opponente e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Macello P.IVA_1 opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
1 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2 2. Si controverte del credito di € 9.426,81, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1
e derivante da due contratti di finanziamento sottoscritti da
[...] Parte_1
(il 24.2.2020 per € 10.000,00 ed il 19.8.2020 per € 1.260,00).
[...]
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
141/2023), l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha eccepito: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
la nullità del decreto per insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
la nullità dei contratti di finanziamento perché privi della firma del soggetto legittimato e delegato della banca convenuta ed in ragione della mancata consegna della relativa copia al cliente;
la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
l'usurarietà dei tassi pattuiti e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ha, altresì, disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti suddetti.
Tanto precisato, ha concluso in conformità.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 7.1.2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte;
con ordinanza dell'11.1.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c..
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
3 Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib.
Roma n. 490/2023).
4. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
Giova premettere che, nell'odierna controversia, l'istituto di credito ha agito per ottenere la condanna al pagamento, non già del saldo di un conto corrente, bensì delle rate, rimaste impagate, di due contratti di finanziamento.
4 Lo stesso, pertanto, è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del proprio titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le relative scadenze temporali.
In particolare, con il ricorso monitorio parte creditrice ha depositato: i contratti di finanziamento nn. 15109776 e 15282362 sottoscritti dall'opponente (docc. 3 e 6 fasc. mon.);
i due relativi piani di ammortamento recanti le somme delle rate distinte in sorte capitale ed interessi (docc. 13 e 14 fasc. mon.); i relativi estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. (docc.
5 e 8 fasc. mon.); le copie delle raccomandate a/r aventi ad oggetto la messa in mora nonché la risoluzione contrattuale e contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, debitamente ricevute dal mutuatario (docc.
9-12 fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni.
A) IL DISCONOSCIMENTO EFFETTUATO.
Il disconoscimento operato dall'opponente è da reputarsi privo di effetti in ossequio all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore (arg. Cass.: n. 10849/2012; Cass. n. 25047/2009; n. 18748/2004).
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a
5 proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Ed invero, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate dei finanziamenti in oggetto
(dedotto da parte opponente ed incontestato e comunque inferibile dagli atti di causa) ha prodotto il riconoscimento implicito delle scritture, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
B) LA DEDOTTA NULLITA' DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA E PER OMESSA
CONSEGNA DI COPIA AL CLIENTE.
Le doglianze non colgono nel segno:
I) in primo luogo, va osservato che l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto (c.d. contratto mono-firma) per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993 (TUB), essendo sufficiente - ai fini della validità del contratto - anche la sola sottoscrizione sul modulo predisposto dalla banca da parte del cliente, in quanto contraente debole (Cass.
S.U. 16.1.2018, n. 898).
In definitiva, la sottoscrizione della banca, a differenza di quella del cliente, non occorre, affinché il contratto sia perfetto;
infatti, l'una volontà (quella del cliente) deve essere manifestata per iscritto ad substantiam, l'altra (quella della banca) in ogni forma consentita dall'ordinamento e ciò perché la forma scritta del contratto bancario funge da veicolo del contenuto contratto e assolve ad una funzione protettiva dell'investitore e, in particolare, è volta al riequilibrio dell'assetto informativo, così superando la sperequazione conoscitiva e
6 negoziale nel potere e nella capacità del contenuto normativo dell'accordo (v. Trib. Biella n.
205/2024);
II) in secondo luogo, va evidenziato che l'opponente, in relazione al primo contratto di finanziamento in esame, ha firmato la parte che riporta quanto segue: “[…] Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di: copia del Modello informazioni europee di base sul credito ai consumatori, della Rilevazione dei tassi effettivi globali, di aver ricevuto copia completa di questo Contratto […]” (pag. 10 doc.
3 fasc. mon.) e, per quanto concerne il secondo contratto di finanziamento sottoscritto, ha firmato la parte che riporta quanto segue: “[…] Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del Modello informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data 14.7.2017, (ii) della
Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto […]” (pag. 2 doc. 6 fasc. mon.).
Peraltro, l'esistenza dei contratti di finanziamento è circostanza accertata, oltre che risultante per tabulas e deve ritenersi tacitamente riconosciuta dallo stesso opponente, come conseguenza logica della dedotta nullità dei contratti per difetto di forma (v. supra).
A fortiori, il presupposto logico-fattuale dell'affermazione difensiva della mai avvenuta consegna al cliente è proprio l'esistenza del documento.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti, in quanto, ove lo stesso espressamente deduca di non averla mai ricevuta, ha uno specifico strumento per procurarsela prima di agire in giudizio, inoltrando l'apposita richiesta stragiudiziale di cui all'art. 119 T.U.B..
Ne consegue che il cliente-attore, in tanto può avvalersi dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. (espressamente invocato), in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere ex art. 119 T.U.B. la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro
(cfr. Cass. n. 24641/2021); nella specie, tuttavia, tale richiesta non risulta essere stata promossa.
Ed invero, l'istituto previsto dall'art. 210 c.p.c. ha la funzione di strumento istruttorio residuale e può, pertanto, essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative (tra tante, Tribunale Torino sez. I,
18.2.2022, n.714).
7 C) L'INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE.
La tesi dell'indeterminatezza delle clausole di pattuizione degli interessi del mutuo è del tutto priva di fondamento, essendo stati versati in atti i due contratti di finanziamento, recanti con precisione le condizioni contrattuali, ivi inclusi i tassi degli interessi applicabili.
D) I LAMENTATI INTERESSI USURARI E ANATOCISTICI.
I motivi di opposizione circa l'usurarietà dei tassi applicati e l'applicazione di interessi anatocistici sono infondati, in quanto generici e privi di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza di tali assunti.
Al riguardo, va evidenziato che l' si è limitato ad una generica rappresentazione delle Pt_1 doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi anatocistici, ultralegali, usurari e moratori, operando richiami a principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza diffusamente citata senza, tuttavia, allegare alcun conteggio relativo all'effettivo andamento del rapporto né depositare i D.M. di riferimento utili, quanto meno, in astratto ad individuare il tasso soglia.
Quanto al preteso tasso usurario, in particolare, parte opponente non ha puntualmente indicato, come era suo onere, i modi, i tempi e la misura del superamento, limitandosi a dedurre in maniera generica l'applicazione da parte della banca di tassi usurari.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della
(Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n. CP_2
265 e molte altre analoghe).
Né a tali fini può sopperire la ctu contabile richiesta, che sarebbe esplorativa, non potendo essa servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Si osserva che per giurisprudenza costante è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
8 deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata, in modo del tutto generico ed astratto, circa l'illegittima pratica di anatocismo o l'applicazione illegittima di interessi ultralegali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
E) LA DEDOTTA MANCATA INDICAZIONE DEL TAEG.
Trattasi di doglianza priva di pregio, come evincibile dall'esame dei contratti in oggetto.
Ed in ogni caso, è principio oramai consolidato che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B., tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (tra tante, Cass. 9.12.2021, n. 39169).
F) L'ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI
INTERESSI.
Anche tale doglianza va respinta.
Vero è che i contratti di finanziamento in esame prevedono in allegato un piano di ammortamento a rata costante, che - seppur non denominato espressamente come tale - è
9 qualificabile come ammortamento c.d. “alla francese”, composto da rate costanti, comprensive di interessi via via decrescenti e capitale rimborsato via via crescente (v. docc.
13 e 14 fasc. mon.).
E' noto, tuttavia, che il sistema di ammortamento c.d. “alla francese" non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata" (Cassazione civile sez. III, 19.5.2022, (ud. 18.3.2022, dep. 19.5.2022, n. 16221).
Nel caso di specie, inoltre, i piani di ammortamento non determinano alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul capitale residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (cfr., ex multis, Trib. Isernia, 2.1.2023; Trib. Roma, 10.4.2019).
Pertanto, l'interesse applicato dalla banca è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota residua di capitale e non anche sulla medesima, aumentata della quota interessi.
Peraltro, ad abundantiam deve sottolinearsi che, la mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione composto non comporta, in ogni caso, l'invalidità del contratto di mutuo né sul piano della determinatezza e/o determinabilità degli interessi passivi ultralegali ex artt. 821 e 1284 c.c. né sul piano della trasparenza bancaria ex art. 117 c. 4 TUB..
Va, infatti, data continuità all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale ogni qual volta - come nella fattispecie che ci occupa - il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di finanziamento, deve ritenersi che il cliente possa evincere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria), attesa la natura negoziale del piano di ammortamento che, dunque, entra a far parte del regolamento contrattuale. Così come la mancata indicazione della modalità di ammortamento non reca pregiudizio al cliente in termini di “prezzo” e “condizioni praticati” ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.U.B., sia perché detta indicazione riguarda esclusivamente la composizione delle singole rate e sia perché il piano di ammortamento costituisce la naturale applicazione di quanto contrattualmente
10 pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto, che sono dunque conosciute e conoscibili “ex ante” dal cliente (v., sul punto, Cass. S.U. 15130/2024).
Ne deriva che la mancata indicazione nel contratto della specifica tipologia di ammortamento non determina la nullità del contratto stesso, se in quest'ultimo sono adeguatamente indicate le condizioni economiche relative all'ammortamento.
G) L'ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO IN BLOCCO.
Infine, tale motivo di opposizione, peraltro introdotto nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 7.1.2025 (dep. 6.1.2025) è palesemente inconferente con la fattispecie in esame, giacché in questa sede la società opposta ha agito quale contraente originaria e non come cessionaria del credito.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione non può essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri medi ex d.m.
147/2022, esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 141/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in
€ 3.397,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 3 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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