Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1608 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio – ricorso congiunto, proposto
DA
( c.f. ) elettivamente domiciliata in LL ( CE ) alla Parte_1 C.F._1
Piazza Umberto I n. 5 presso lo studio degli avvocati Noemi Carmen Cafaro (cf
) e Raffaele Granata ( ) dai quali è rappresentata e C.F._2 C.F._3
difesa, congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti e ( cf Parte_2
) elettivamente domiciliato in Roma alla via Emilio Faà di Bruno n. 4 presso C.F._4
lo studio degli avvocati Gaia Morelli ( cf ) e Fabio Adernò ( C.F._5
) dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente come C.F._6
da procura in atti.
Per le comunicazioni: e Email_1 Email_2
e ; Email_3 Email_4
Ricorrenti
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Procuratore Generale presso la CdA ha concluso come da parere in atti per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
contratto matrimonio presso il Comune di Sorrento e che dalla loro unione non erano nati figli.
Il loro rapporto, vissuto principalmente a distanza a causa delle rispettive carriere a Salerno e Roma, circostanza questa che aveva reso difficoltosa la realizzazione di una famiglia, ostacolata anche da un tentativo di fecondazione assistita che non era stato possibile portare a termine, aveva visto la fine nel novembre del 2021 a seguito di una telefonata drammatica con la quale il aveva Parte_2
comunicato alla la sua decisione di voler interrompere ogni contatto con lei ed i successivi Pt_1
tentativi di riconciliazione di quest'ultima erano risultati vani.
A seguito di quanto sopra, l'adìto Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, con sentenza definitiva del 25.10.2023, pubblicata il 20.2.2024, aveva dichiarato la nullità del matrimonio per “il grave difetto di discrezione di giudizio da parte attrice” (can.1095, n.2 CDC) ed in seguito detta sentenza era stata munita del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, con il quale era stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes.
Tanto premesso, entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente che in questa sede venisse dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva del 25.10.2023, pubblicata il 20.2.2024, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta ed all'esito del deposito di note congiunte nel termine inizialmente previsto per il 13.9.2024, questa Corte -con ordinanza del
20.12.2024- dopo aver preliminarmente rilevato che nel decreto del Tribunale della Segnatura
Apostolica nella qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo” allegato in atti, risultava erroneamente riportata la data del 25.10.23 con riferimento al matrimonio contratto tra le parti, in luogo della data corretta del 20.10.2007, ha rimesso la causa sul ruolo onerando le parti di depositare nuovamente il decreto di esecutività emesso dal Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di
“Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo”, all'esito della intervenuta correzione dell'errore materiale sopra indicato.
Successivamente, nel rispetto del termine all'uopo fissato, è stato depositato il decreto del Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di Controllo” emesso in data 22.1.2025 ove risulta correttamente riportata la data del 20.10.2007 relativa al matrimonio intercorso tra le parti.
All'esito del deposito di note e delle conclusioni del PG questo Collegio ha quindi nuovamente riservato la causa in decisione, senza termini.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare che anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 64 della legge n. 218/1995, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18.2.1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi dalla legge n. 121/1985. L'art. 2 della legge n.
218/1995, infatti, prevede espressamente che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicchè è necessaria una pronuncia di delibazione del competente giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Ciò posto ritiene questo Collegio che nel caso in esame sussistano le condizioni per il riconoscimento della sentenza definitiva del 25.10.2023, pubblicata il 20.2.2024, emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo e munita del decreto di esecutività, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Ricorrono, inoltre, le condizioni richieste dall'art. 8 comma 7, lett. a), b) e c) della legge n. 121/1985, che disciplina la materia nei termini anzidetti.
Infatti, il Tribunale Ecclesiastico era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti era stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo era stato trascritto nei registri dello stato civile italiano. E' stato altresì assicurato il diritto di difesa delle parti, come ben può evincersi dalla sentenza in atti e si deve inoltre considerare che le parti hanno formulato domanda congiunta dinanzi a questa Corte.
Infine, non risultano condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento, da valutarsi in base all'art. 64 della legge n. 218\1995, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo contenuto nell'art. 8 lett. c) della legge n. 121/1985.
Al riguardo va sottolineato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le nuove regole canoniche ed è stata resa esecutiva con apposito decreto da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di
Controllo” emesso il 22.1.2025; la stessa inoltre non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Ancora va rilevato che il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico è costituito dal vizio per “il grave difetto di discrezione di giudizio da parte attrice” (can.1095, n.2 CDC).
Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale
Ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei “bona matrimonii”, poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (cfr Cass. n. 5292\09).
Tanto rilevato, il ricorso in esame deve essere pertanto accolto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva del 25.10.2023, pubblicata il
20.2.2024, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e munita del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emesso in data 22.1.2025;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sorrento di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti di stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) nulla per le spese.
Napoli, 27.6.2025 Il Presidente est.
(dott.ssa Efisia Gaviano)