TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/11/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3447/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Marziano, Parte_1
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Resta CP_1
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
Con l'intervento del PM mediante apposizione visto
FATTO E DIRITTO
I coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 19.8.1996 e dalla loro unione nascevano i figli (1997) e (2003); con sentenza n.1542/2020 questo Per_1 Per_2
Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi;
dalla data di comparizione innanzi al
Presidente dello stesso Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo emersa alcuna prova di riconciliazione tra i coniugi.
Nelle more del giudizio, le parti hanno concordato di accedere al rito consensuale alle condizioni depositate il 25.9.2025 e sottoscritte dalle stesse.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il
1 passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato l'11.12.2024 da nei confronti di e poi Parte_1 CP_1 congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Brindisi il 19.8.1996 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, Uff.2, anno 1996), alle condizioni depositate dalle parti unitamente alle note di trattazione scritta del 25.9.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brindisi il 10.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2 3 4 5 6 Parti:
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3447/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Marziano, Parte_1
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Resta CP_1
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
Con l'intervento del PM mediante apposizione visto
FATTO E DIRITTO
I coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 19.8.1996 e dalla loro unione nascevano i figli (1997) e (2003); con sentenza n.1542/2020 questo Per_1 Per_2
Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi;
dalla data di comparizione innanzi al
Presidente dello stesso Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo emersa alcuna prova di riconciliazione tra i coniugi.
Nelle more del giudizio, le parti hanno concordato di accedere al rito consensuale alle condizioni depositate il 25.9.2025 e sottoscritte dalle stesse.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il
1 passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato l'11.12.2024 da nei confronti di e poi Parte_1 CP_1 congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Brindisi il 19.8.1996 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 10, parte II, serie A, Uff.2, anno 1996), alle condizioni depositate dalle parti unitamente alle note di trattazione scritta del 25.9.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brindisi il 10.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2 3 4 5 6 Parti:
7