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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1730/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Antonio Domenico Ferrante giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franca Borla in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 20/08/2019 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1628/16 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accertare che la Sig.ra
[...]
è affetta dalle seguenti patologie “Artrodesi vertebrale L4-S1 Parte_1 per spondilolistesi L5-S1 in compenso terapeutico. Bronchite cronica con lieve deficit con aspetti istologici riferibili a esofago di Barret. ospeoporosi”; di conseguenza riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio del
76%, atteso che la stessa, fin dalla data di presentazione della domanda, si trova nelle condizioni di difficoltà gravi che legittimano il chiesto beneficio di invalidità civile”; 2) condannare “l' resistente al riconoscimento di ogni CP_2 beneficio economico e non spettante alla ricorrente fin dalla presentazione della domanda”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
13/11/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Spondilodiscoartrosi vertebrale in esiti di intervento chirurgico di artrodesi L4-
S1 per spondilolistesi L5-S1 e discopatia L4-L5. Rottura completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra. Pregressa frattura traumatica dei somi di D7 e
D11. Depressione endoreattiva grave con somatizzazioni, attacchi di panico e chiusura relazionale. Bronchite asmatica cronica con poliposi nasale plurioperata. Tiroidite cronica autoimmune. Reflusso gastro-esofageo da voluminosa ernia iatale. Incontinenza urinaria. Obesità di I^ classe. Diabete mellito tipo II neodiagnosticato”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità civile nella misura del 75% a decorrere dalla data di revisione da parte dei Sanitari dell' CP_1
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per
Pag. 2 di 4 legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto poste a carico di parte resistente;
CP_1
3.2. Per lo stesso motivo vengono poste a carico dell' le spese relative CP_1 all'attività peritale espletata in entrambe le fasi e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della decurtazione dell'onorario di un terzo a seguito del deposito tardivo dell'elaborato peritale (tanto sia in fase di merito che di accertamento tecnico preventivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova a far data dal Parte_1
05/04/2018 (e sino al raggiungimento dell'età massima prevista per la corresponsione del beneficio), nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza ai sensi dell'art 13 legge
118/71 (invalidità accertata nella misura del 75%);
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, relativamente alla fase CP_1
d'accertamento tecnico preventivo, liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Antonio Ferrante Domenico);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, relativamente alla fase CP_1 di merito, liquidate in complessivi € 2.500,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Antonio
Ferrante Domenico);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
Pag. 3 di 4 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Controparte_4
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1730/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Antonio Domenico Ferrante giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franca Borla in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 20/08/2019 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1628/16 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accertare che la Sig.ra
[...]
è affetta dalle seguenti patologie “Artrodesi vertebrale L4-S1 Parte_1 per spondilolistesi L5-S1 in compenso terapeutico. Bronchite cronica con lieve deficit con aspetti istologici riferibili a esofago di Barret. ospeoporosi”; di conseguenza riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio del
76%, atteso che la stessa, fin dalla data di presentazione della domanda, si trova nelle condizioni di difficoltà gravi che legittimano il chiesto beneficio di invalidità civile”; 2) condannare “l' resistente al riconoscimento di ogni CP_2 beneficio economico e non spettante alla ricorrente fin dalla presentazione della domanda”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
13/11/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Spondilodiscoartrosi vertebrale in esiti di intervento chirurgico di artrodesi L4-
S1 per spondilolistesi L5-S1 e discopatia L4-L5. Rottura completa della cuffia dei rotatori alla spalla destra. Pregressa frattura traumatica dei somi di D7 e
D11. Depressione endoreattiva grave con somatizzazioni, attacchi di panico e chiusura relazionale. Bronchite asmatica cronica con poliposi nasale plurioperata. Tiroidite cronica autoimmune. Reflusso gastro-esofageo da voluminosa ernia iatale. Incontinenza urinaria. Obesità di I^ classe. Diabete mellito tipo II neodiagnosticato”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente invalidità civile nella misura del 75% a decorrere dalla data di revisione da parte dei Sanitari dell' CP_1
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per
Pag. 2 di 4 legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto poste a carico di parte resistente;
CP_1
3.2. Per lo stesso motivo vengono poste a carico dell' le spese relative CP_1 all'attività peritale espletata in entrambe le fasi e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della decurtazione dell'onorario di un terzo a seguito del deposito tardivo dell'elaborato peritale (tanto sia in fase di merito che di accertamento tecnico preventivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova a far data dal Parte_1
05/04/2018 (e sino al raggiungimento dell'età massima prevista per la corresponsione del beneficio), nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza ai sensi dell'art 13 legge
118/71 (invalidità accertata nella misura del 75%);
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, relativamente alla fase CP_1
d'accertamento tecnico preventivo, liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Antonio Ferrante Domenico);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, relativamente alla fase CP_1 di merito, liquidate in complessivi € 2.500,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Antonio
Ferrante Domenico);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
Pag. 3 di 4 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Controparte_4
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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