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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 772/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
La ricorrente con ricorso depositato in data 25.1.2024 ha esposto di aver lavorato negli anni 2018 - 2021 come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “CO NG". Segnatamente, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2018 per n. 51 giornate;
nell'anno 2019 per n. 74 giornate;
nell'anno 2020 per n.60 giornate e nell'anno 2021 per 51 giornate.
La ricorrente ha precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in Orta Nova, OR, CaPElle,
OL e Stornara;
- si è occupata nel periodo di febbraio, marzo e aprile, del taglio dell'erba sui terreni in cui erano stati piantati i CA ovvero della raccolta e dell'incassettamento delle ME di rapa, che di solito venivano piantate sui terreni ubicati in agro di OR;
a maggio, è stata addetta al taglio dei LI (una particolare specie di broccoletti), che venivano legati in fasce o riposti in cassette di plastica;
a giugno ha tagliato le zucchine, ha raccolto i MOni sui terreni siti in agro di OL;
a luglio, agosto e settembre, si è occupata della raccolta del “pomodoro selezionato”, quello rivolto ai mercati e provvedeva al relativo incassettamento, che avveniva direttamente sui campi;
a ottobre, novembre e dicembre, ha pulito i FI e i cavoli e ha provveduto al taglio di detti prodotti, mediante un coltello dalla punta quadrata;
- la squadra era composta da circa 7/8 donne (alcune di nazionalità rumena ed alcune dello stesso paese di residenza della sig.ra e si occupava prevalentemente Pt_1 dell'incassettamento del prodotto, mentre gli uomini effettuavano i lavori più pesanti: quali la raccolta e l sistemazione del prodotto sui cassoni;
- percepiva una paga giornaliera di € 40,00 corrisposta settimanalmente in contanti direttamente dal sig. CO NG o da suo LI;
Persona_1
-le buste paga venivano consegnate alla fine di ogni anno lavorativo;
- ha lavorato per 6.00 ore giornaliere e, precisamente, a seconda delle stagioni, dalle 6,30/7,00 circa alle 12,30/13,00 circa, fatta eccezione nei casi in cui il lavoro si prolungava perché si potesse concludere nella stessa giornata;
- si recava al lavoro con il proprio autoveicolo;
- il punto di ritrovo di tutti i dipendenti era la stazione della benzina, che si trova sulla strada di OR oppure all'ingresso di Segezia, una frazione del comune di
IA, dove il datore di lavoro, il sig. NG, di circa 60 anni, con il proprio fuoristrada di colore verde scuro o con una FIAT punto bianca, indicava a tutti gli operai l'appezzamento su cui andare a lavorare;
Tanto premesso la ricorrente ha censurato l'operato dell' laddove ha CP_1
ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativi dagli elenchi OTD di competenza degli 2018, 2019, 2020 e 2021.
Quindi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: chiesto all'adito
Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura intercorsi tra la ricorrente e l'azienda agricola “CO NG” per
l'anno 2018 per n. 51 giornate, per l'anno 2019 per n. 74 giornate, per l'anno 2020 per n. 60 giornate, per l'anno 2021 per n. 51 giornate;
2. per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Deliceto (Fg), avendo lavorato nell'anno per l'anno 2018 per n. 51 giornate, nell'anno 2019 per n. 74 giornate, nell'anno 2020 per n. 60 giornate, nell'anno 2021 per n. 51 giornate, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art. 9 ter, co.2, L 608/96; 3. condannare l' in persona del suo CP_1 direttore pro-tempore, a provvedere a detta reiscrizione per l'anno ed i giorni sopra indicati con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale;”, vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante CP_1
la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'udienza del 26.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. CP_1
241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconosMEnto o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha
CP_ lamentato la violazione da parte dell' .
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta CO NG, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola CO NG è risultata formalmente costituita il
29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di
IA, nella sezione “speciale”, con la qualifica di , dichiarando Controparte_2
l'inizio dell'attività principale agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019 e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “CA”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di OR e posseduti tutti a titolo di affitto “stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CO NG, nel periodo CP_1 oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata), e precisamente pari a: Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta CO NG non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - AG) relative al 4°trimestre
2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori
(OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre CP_1
2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso CO NG in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del CO, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di OR, nei pressi del cimitero (in contrade CA
e TE), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del 23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da CA, ad OR), che si identificavano (due uomini stranieri ed il LI del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di Per_1
libera dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare CO NG su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato,
e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022. Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il CO dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. CO ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di IA, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati. Tali terreni sono ubicati in agro di
OR, CaPElle, IA o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda CO NG aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di OR) mentre gli ulteriori
10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di FI, ME di PE
e attualmente in atto nei territori di CaPElle, Stornarella e IA, per Parte_5
quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il CO ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” … “Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il CO ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il CO ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal CO stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il CO ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di OR che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal CO, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il CO ha altresì riferito “con me tranne mio LI , non Per_1
lavorano ne hanno mai lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia SO , ma di sicuro ribadisco che, in Per_2
ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio LI e a mia SO”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della SO Parte_6
(che non avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del
[...]
CO) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per Persona_3
tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il CO abbia escluso che avesse mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei CP_1
terre-ni, denunce AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la “reale” consistenza aziendale della ditta CO NG e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei CA, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da
CA, di proprietà dei NI e . Il fondo è Persona_4 Persona_5
risultato formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi e Il fondo è risultato Controparte_3 Controparte_4 formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal
CO NG, presso l'Agenzia delle Entrate di IA, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaPElle, alla
C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di
[...]
che sarebbe stato concesso in uso alla ditta CO per la durata Parte_7 complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di OR, esteso complessivamente circa Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato Parte_8 concesso in uso alla ditta CO per la durata complessiva di otto mesi (dal
01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di CO NG. Entrambi i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. CO, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta CO non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di CA (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018)
l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO NG, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha 6,00, da condurre a CA per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di OR.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei CA (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019). Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta CO ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi . Controparte_5
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n.
500 giornate complessive (pari a circa 80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo -
Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei NI
e ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Persona_4 Persona_5
CA, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 7,00, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei NI e . Persona_4 Persona_5 I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di AR, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da AM, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. NO di OR (vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di MO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di
Ceri-gnola, alla c.da Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola
Nuova Vita Srl di TR (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola
AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta CO nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • CA (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • PE e TO (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • ME e OL (circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • MO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• FI (circa 7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO NG ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei NI e ), impiegato fino a giugno Persona_4 Persona_5
per portare a compimento la campagna CAcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna CAcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di R- (dei coniugi e dei NI ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna CAcola 2019-2020.
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate
“alla pianta”, cioè: ➢ circa Ha 1,00 di ovuli di AR, del fondo di OR, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di MO, del fondo di OL, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di OR, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribau-do - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei coniugi e dei NI ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Controparte_5 Per_4
CA, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, relativamente alla campagna CAcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà di proprietà di
[...]
. I fondi, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di Per_4 un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da
Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4
(già precedente-mente condotti a CA fino al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020. La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal
CO NG, presso l'Agenzia delle Entrate di IA, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di OR, alla c.da CA, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei NI e (trattasi gli stessi fondi, già Persona_4 Persona_5
formalmente detenuti e coltivati a CA fino al 30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta CO, per una durata complessiva di tre mesi, dal
01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di CA e fragole, al prezzo pattuito di
€ 2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di CO NG, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig. CO, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di PE, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
OR, alla c.da CA, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola
CO HI (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da CO, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di CA, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
OR, alla c.da CA, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
CO HI (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
CaPElle, alla c.da CO (in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola ON DO (vedi ft. di acquisto del
17/12/2020). L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • CA (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di AR (n.
38.500), a settembre;
• PE “alla pianta”, a novembre (trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta CO aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei NI ), utilizzati fino a Controparte_5 Per_4
giugno per por-tare a compimento la campagna CAcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di
R- (dei NI Natale) e attinente alla campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di OR (dei coniugi ). Controparte_5
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sul fondo di OR (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di PE, sul fondo in agro di CaPElle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di PE, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di
OR, di CO HI) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola RO MA.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal
Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da CA (di
[...]
), proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di OR, alla c.da TE, di proprietà di proprietà di Parte_9
. I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un
[...] contratto d'affitto, per la durata dal 24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta CO, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di PE.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi e (lo stesso condotto Controparte_3 Controparte_4
anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei NI e . I fondi in virtù di un nuovo Persona_4 Persona_5 contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta CO ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di CA, di circa Ha 3,00, in agro di OR, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola CO HI.
- una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
OR, alla c.da Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di acquisto del 21/01/2021); Controparte_6 - una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del
30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno
2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle PE sul fondo di ). Parte_9
Risultano, poi, le vendite di: • CA (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di AR (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di PE
“alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di
). Parte_9
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Persona_4
campagna CAcola 2020-2021 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei NI ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna CA-cola 2021-2022;
➢ circa Ha 2,90 di PE, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di
OR (di ). La raccolta delle PE, su tali fondi, non è stata affatto Parte_9 effettuata dalla ditta CO, che ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a
RO MA (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sui fondi di OR (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di PE, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di OR, di ) poiché, di sicuro, le PE in questione non sono state Controparte_6
affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da CO esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni
Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta CO ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei NI
), proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei coniugi
), proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla Controparte_5
campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di OR, alla c.da TE (di Parte_9
), dove ha proseguito, fino al 10 gennaio, la preesistente coltivazione delle PE
[...]
(già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il 10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato CA. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di IA, in loc. Borgo Segezia alla c.da
Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente Parte_10 detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 2,00, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà di . I fondi detenuti dalla ditta CO, in virtù di un Persona_4 nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 5,00, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà di I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta Persona_6
CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti
“alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di OL, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola LC EN di
TR (vedi ft. di acquisto del 30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di PE “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_9
• CA (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente: ➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di e dei coniugi ), utilizzati fino a Persona_4 Controparte_5
giugno per portare a compimento la campagna CAcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei NI e e di ) e attinente Persona_4 Per_6 Parte_9
alla campagna CAcola 2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di FI che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di IA (di Pt_10
), stante la totale assenza di documentazione comprovante sia l'acquisto
[...]
delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti FI raccolti.
Gli ispettori, hanno inoltre evidenziato, che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR di AO ID, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale,
l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di
OL di circa Ha 1,00 (di LC EN) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte (circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola CO NG.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di IA sui fondi dove stava operando la ditta CO, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di AR sul fondo in OR alla c.da AM (cioè quello della soc. NO, acquistato da CO “alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n. 44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n.
2 lavoratori, per quella di marzo 2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei CA e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di AR, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta CO per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli,
“ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) che, come si CP_1
può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CO a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio. Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive AG (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori quindi hanno evidenziato che qualora il CO NG avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da CO NG che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il CO avesse retribuito, con €
40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di € 70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il CO ignorava evidentemente anche le “presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che
“sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di la-voro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta CO Angeli, comprese quelle relative all'odierna ricorrente.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dall'odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, comunicazione Uni-Lav e AG), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé,
a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconosMEnto o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convinMEnto circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali. Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dai ricorrenti, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Ciò in quanto l'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai ricorrenti, dai testi dagli stessi indicati i ricorrenti nonché dal presunto datore di lavoro, sono apparse obiettivamente contraddittorie tra di loro. Tali dichiarazioni sono state debitamente versate in atti dall' , ed in ordine alle stesse la ricorrenti non hanno preso CP_1
Pa posizione in questo giudizio (v. note di depositate successivamente alla costituzione dell' ). CP_1
Segnatamente, sono emerse numerose incongruenze circa diversi aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, quale, a titolo esemplificativo, la retribuzione (l'importo e la cadenza dello stesso), l'individuazione dei prodotti trattati,
l'ubicazione dei terreni, le mansioni disimpegnate, la divisione dei compiti tra i braccianti di sesso femminile e quelli di sesso maschile, la percezione o meno del contributo per il carburante per i braccianti che si recavano presso i campi con la propria autovettura.
A titolo esemplificativo, si indicano di seguito le contraddizioni lampanti tra la prospettazione offerta in questa sede dalla ricorrente e quanto dalla stessa dichiarato agli ispettori:
- In sede ispettiva la ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della Pt_1
ditta CO sin dal 2018, tutti gli anni “sempre e soltanto nel periodo da fine settembre a dicembre di ciascun anno”; in questa sede, ha affermato di aver lavoro anche in altri periodi dell'anno, in particolare nell'anno 2019 nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
- Agli ispettori la ricorrente ha dichiarato che la retribuzione giornaliera era pari ad €. 35,00 al giorno e che con cadenza pari a 3 o 4 giorni, percepiva il rimborso carburante;
in queta sede, invece, la ricorrente ha asserito che la retribuzione giornaliera ammontava ad €. 40,00 al giorno e nessun riferimento è stato fatto al rimborso carburante;
- Nel ricorso introduttivo, la ha riferito che “Il punto di ritrovo di tutti i Pt_1
dipendenti era la stazione della benzina, che si trova sulla strada di OR oppure all'ingresso di Segezia, una frazione del comune di IA, dove il datore di lavoro, il sig. NG, di circa 60 anni, con il proprio fuoristrada di colore verde scuro o con una FIAT punto bianca, indicava a tutti gli operai l'appezzamento su cui andare a lavorare”; di contro in sede ispettiva ha dichiarato “ il titolare NG, mi dava indicazioni la sera prima circa il luogo di lavoro del giorno dopo”;
- In sede ispettiva la ha riferito di aver trattato, come prodotti agricoli, Pt_1
solo i OL, le PE e i FI;
in questa sede, invece, ha menzionato anche altri prodotti agricoli, quali i MO e le zucchine;
- In ricorso la lavoratrice ha asserito che la squadra era composta da 7/8 donne;
in sede ispettiva, invece, sempre a suo dire la squadra era composta da 15 donne.
Ebbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto anche e soprattutto perché vertenti su aspetti decisamente rilevanti (quali: periodo di lavoro, la retribuzione percepita, tipo di prodotto trattato) e strettamente attinenti al tipo di attività svolta.
La circostanza che la ricorrente nulla abbiano precisato e/o contestato, fa sì che l'attendibilità della prospettazione offerta in questa sede, sia fortemente minata. Ciò in quanto, si ribadisce, che le incongruenze emerse ineriscono aspetti tutt'altro che marginali.
Peraltro milita in tal senso anche la circostanza che i presunti colleghi di lavoro, indicati dalla come tali in sede ispettiva, non l'hanno, a loro volta menzionata Pt_1
come collega. Inoltre, leggendo le dichiarazioni rese dalla presunte colleghe, emergono ulteriori contraddizioni rispetto alla prospettazione offerta dalla in punto di Pt_1
attività disimpegnate, di luogo di lavoro e del tipo di prodotto agricolo trattato.
Quanto alla prova testimoniale, pure demandata dalla ricorrente, è bene precisare che la stessa non è stata ammessa perché oggettivamente inidonea a colmare le forti contraddizioni di cui si è detto innanzi. Invero, l'espletamento della prova, non avrebbe in ogni caso consentito di superare le incongruenze tra quanto dedotto nel ricorso e quanto dichiarato in sede ispettiva.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconosMEnto dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla ricorrente e dal soggetto che l'ha denunciata come bracciante, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dalla ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano la sua stessa dichiarazione.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , la ricorrente non solo non ha inteso offrirne una lettura alternativa, tale da CP_1
rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale, ma in sede di note per la trattazione scritta della causa, ha addirittura asserito che “quanto dichiarato dalla ricorrente in sede ispettiva e depositato come allegato alla memoria di costituzione dell' coincide CP_1 perfettamente con quello dedotto nel libello introduttivo”.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n.
20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinMEnto, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n.
12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa
Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) ...".
Peraltro deve in ogni caso ritenersi che l'eventuale espletamento della prova orale non avrebbe in ogni caso consentito di superare le forti contraddizioni di cui si è dato atto innanzi. In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, appare infondata.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettati, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sulla parte ricorrente in ossequioso alla regola della soccombenza. La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa, del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 772 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.310,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%.
IA, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 772/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
La ricorrente con ricorso depositato in data 25.1.2024 ha esposto di aver lavorato negli anni 2018 - 2021 come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “CO NG". Segnatamente, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2018 per n. 51 giornate;
nell'anno 2019 per n. 74 giornate;
nell'anno 2020 per n.60 giornate e nell'anno 2021 per 51 giornate.
La ricorrente ha precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in Orta Nova, OR, CaPElle,
OL e Stornara;
- si è occupata nel periodo di febbraio, marzo e aprile, del taglio dell'erba sui terreni in cui erano stati piantati i CA ovvero della raccolta e dell'incassettamento delle ME di rapa, che di solito venivano piantate sui terreni ubicati in agro di OR;
a maggio, è stata addetta al taglio dei LI (una particolare specie di broccoletti), che venivano legati in fasce o riposti in cassette di plastica;
a giugno ha tagliato le zucchine, ha raccolto i MOni sui terreni siti in agro di OL;
a luglio, agosto e settembre, si è occupata della raccolta del “pomodoro selezionato”, quello rivolto ai mercati e provvedeva al relativo incassettamento, che avveniva direttamente sui campi;
a ottobre, novembre e dicembre, ha pulito i FI e i cavoli e ha provveduto al taglio di detti prodotti, mediante un coltello dalla punta quadrata;
- la squadra era composta da circa 7/8 donne (alcune di nazionalità rumena ed alcune dello stesso paese di residenza della sig.ra e si occupava prevalentemente Pt_1 dell'incassettamento del prodotto, mentre gli uomini effettuavano i lavori più pesanti: quali la raccolta e l sistemazione del prodotto sui cassoni;
- percepiva una paga giornaliera di € 40,00 corrisposta settimanalmente in contanti direttamente dal sig. CO NG o da suo LI;
Persona_1
-le buste paga venivano consegnate alla fine di ogni anno lavorativo;
- ha lavorato per 6.00 ore giornaliere e, precisamente, a seconda delle stagioni, dalle 6,30/7,00 circa alle 12,30/13,00 circa, fatta eccezione nei casi in cui il lavoro si prolungava perché si potesse concludere nella stessa giornata;
- si recava al lavoro con il proprio autoveicolo;
- il punto di ritrovo di tutti i dipendenti era la stazione della benzina, che si trova sulla strada di OR oppure all'ingresso di Segezia, una frazione del comune di
IA, dove il datore di lavoro, il sig. NG, di circa 60 anni, con il proprio fuoristrada di colore verde scuro o con una FIAT punto bianca, indicava a tutti gli operai l'appezzamento su cui andare a lavorare;
Tanto premesso la ricorrente ha censurato l'operato dell' laddove ha CP_1
ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativi dagli elenchi OTD di competenza degli 2018, 2019, 2020 e 2021.
Quindi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: chiesto all'adito
Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura intercorsi tra la ricorrente e l'azienda agricola “CO NG” per
l'anno 2018 per n. 51 giornate, per l'anno 2019 per n. 74 giornate, per l'anno 2020 per n. 60 giornate, per l'anno 2021 per n. 51 giornate;
2. per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Deliceto (Fg), avendo lavorato nell'anno per l'anno 2018 per n. 51 giornate, nell'anno 2019 per n. 74 giornate, nell'anno 2020 per n. 60 giornate, nell'anno 2021 per n. 51 giornate, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art. 9 ter, co.2, L 608/96; 3. condannare l' in persona del suo CP_1 direttore pro-tempore, a provvedere a detta reiscrizione per l'anno ed i giorni sopra indicati con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale;”, vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante CP_1
la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'udienza del 26.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. CP_1
241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconosMEnto o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha
CP_ lamentato la violazione da parte dell' .
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta CO NG, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola CO NG è risultata formalmente costituita il
29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di
IA, nella sezione “speciale”, con la qualifica di , dichiarando Controparte_2
l'inizio dell'attività principale agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019 e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “CA”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di OR e posseduti tutti a titolo di affitto “stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CO NG, nel periodo CP_1 oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata), e precisamente pari a: Anno N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta CO NG non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - AG) relative al 4°trimestre
2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori
(OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre CP_1
2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso CO NG in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del CO, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di OR, nei pressi del cimitero (in contrade CA
e TE), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del 23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da CA, ad OR), che si identificavano (due uomini stranieri ed il LI del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di Per_1
libera dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare CO NG su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato,
e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022. Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il CO dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. CO ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di IA, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati. Tali terreni sono ubicati in agro di
OR, CaPElle, IA o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda CO NG aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di OR) mentre gli ulteriori
10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di FI, ME di PE
e attualmente in atto nei territori di CaPElle, Stornarella e IA, per Parte_5
quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il CO ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” … “Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il CO ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il CO ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal CO stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il CO ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di OR che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal CO, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il CO ha altresì riferito “con me tranne mio LI , non Per_1
lavorano ne hanno mai lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia SO , ma di sicuro ribadisco che, in Per_2
ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio LI e a mia SO”.
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della SO Parte_6
(che non avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del
[...]
CO) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per Persona_3
tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il CO abbia escluso che avesse mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei CP_1
terre-ni, denunce AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la “reale” consistenza aziendale della ditta CO NG e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei CA, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da
CA, di proprietà dei NI e . Il fondo è Persona_4 Persona_5
risultato formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi e Il fondo è risultato Controparte_3 Controparte_4 formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal
CO NG, presso l'Agenzia delle Entrate di IA, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaPElle, alla
C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di
[...]
che sarebbe stato concesso in uso alla ditta CO per la durata Parte_7 complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di OR, esteso complessivamente circa Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato Parte_8 concesso in uso alla ditta CO per la durata complessiva di otto mesi (dal
01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di CO NG. Entrambi i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. CO, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta CO non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di CA (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018)
l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO NG, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha 6,00, da condurre a CA per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di OR.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei CA (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019). Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta CO ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi . Controparte_5
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n.
500 giornate complessive (pari a circa 80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo -
Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei NI
e ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Persona_4 Persona_5
CA, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situato in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 7,00, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei NI e . Persona_4 Persona_5 I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di AR, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da AM, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. NO di OR (vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di MO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di
Ceri-gnola, alla c.da Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola
Nuova Vita Srl di TR (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola
AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta CO nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • CA (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • PE e TO (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • ME e OL (circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • MO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• FI (circa 7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO NG ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei NI e ), impiegato fino a giugno Persona_4 Persona_5
per portare a compimento la campagna CAcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna CAcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di R- (dei coniugi e dei NI ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna CAcola 2019-2020.
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate
“alla pianta”, cioè: ➢ circa Ha 1,00 di ovuli di AR, del fondo di OR, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di MO, del fondo di OL, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di OR, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribau-do - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei coniugi e dei NI ), proseguendo la coltivazione già in atto dei Controparte_5 Per_4
CA, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, relativamente alla campagna CAcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà di proprietà di
[...]
. I fondi, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di Per_4 un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da
Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e Controparte_3 Controparte_4
(già precedente-mente condotti a CA fino al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020. La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal
CO NG, presso l'Agenzia delle Entrate di IA, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di OR, alla c.da CA, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei NI e (trattasi gli stessi fondi, già Persona_4 Persona_5
formalmente detenuti e coltivati a CA fino al 30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta CO, per una durata complessiva di tre mesi, dal
01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di CA e fragole, al prezzo pattuito di
€ 2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di CO NG, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig. CO, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di PE, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
OR, alla c.da CA, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola
CO HI (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da CO, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di CA, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
OR, alla c.da CA, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
CO HI (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
CaPElle, alla c.da CO (in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola ON DO (vedi ft. di acquisto del
17/12/2020). L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • CA (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di AR (n.
38.500), a settembre;
• PE “alla pianta”, a novembre (trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta CO aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei NI ), utilizzati fino a Controparte_5 Per_4
giugno per por-tare a compimento la campagna CAcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di
R- (dei NI Natale) e attinente alla campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di OR (dei coniugi ). Controparte_5
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sul fondo di OR (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di PE, sul fondo in agro di CaPElle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di PE, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di
OR, di CO HI) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola RO MA.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal
Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di OR, alla c.da CA (di
[...]
), proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di OR, alla c.da TE, di proprietà di proprietà di Parte_9
. I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un
[...] contratto d'affitto, per la durata dal 24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta CO, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di PE.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei coniugi e (lo stesso condotto Controparte_3 Controparte_4
anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà dei NI e . I fondi in virtù di un nuovo Persona_4 Persona_5 contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta CO ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di CA, di circa Ha 3,00, in agro di OR, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola CO HI.
- una partita di PE, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
OR, alla c.da Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di acquisto del 21/01/2021); Controparte_6 - una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del
30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno
2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle PE sul fondo di ). Parte_9
Risultano, poi, le vendite di: • CA (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di AR (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di PE
“alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di
). Parte_9
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la Persona_4
campagna CAcola 2020-2021 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei coniugi e dei NI ) e attinente alla Controparte_5 Per_4
campagna CA-cola 2021-2022;
➢ circa Ha 2,90 di PE, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di
OR (di ). La raccolta delle PE, su tali fondi, non è stata affatto Parte_9 effettuata dalla ditta CO, che ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a
RO MA (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sui fondi di OR (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di PE, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di OR, di ) poiché, di sicuro, le PE in questione non sono state Controparte_6
affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da CO esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni
Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta CO ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei NI
), proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna Per_4
produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di OR, alla c.da CA (dei coniugi
), proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla Controparte_5
campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di OR, alla c.da TE (di Parte_9
), dove ha proseguito, fino al 10 gennaio, la preesistente coltivazione delle PE
[...]
(già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il 10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato CA. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di FI, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di IA, in loc. Borgo Segezia alla c.da
Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente Parte_10 detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 2,00, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà di . I fondi detenuti dalla ditta CO, in virtù di un Persona_4 nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa Ha 5,00, situati in agro di OR, alla c.da CA, di proprietà di I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta Persona_6
CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti
“alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di OL, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola LC EN di
TR (vedi ft. di acquisto del 30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di OR, alla c.da TE, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
AO ID di OR (vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di PE “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_9
• CA (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente: ➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di OR (di e dei coniugi ), utilizzati fino a Persona_4 Controparte_5
giugno per portare a compimento la campagna CAcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di OR (dei NI e e di ) e attinente Persona_4 Per_6 Parte_9
alla campagna CAcola 2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di FI che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di IA (di Pt_10
), stante la totale assenza di documentazione comprovante sia l'acquisto
[...]
delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti FI raccolti.
Gli ispettori, hanno inoltre evidenziato, che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di OR di AO ID, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale,
l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di
OL di circa Ha 1,00 (di LC EN) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte (circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribaudo - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola CO NG.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di IA sui fondi dove stava operando la ditta CO, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di AR sul fondo in OR alla c.da AM (cioè quello della soc. NO, acquistato da CO “alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n. 44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n.
2 lavoratori, per quella di marzo 2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei CA e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di AR, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta CO per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli,
“ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) che, come si CP_1
può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CO a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio. Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive AG (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori quindi hanno evidenziato che qualora il CO NG avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da CO NG che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il CO avesse retribuito, con €
40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di € 70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il CO ignorava evidentemente anche le “presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che
“sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di la-voro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta CO Angeli, comprese quelle relative all'odierna ricorrente.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dall'odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, comunicazione Uni-Lav e AG), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé,
a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconosMEnto o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convinMEnto circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali. Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dai ricorrenti, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Ciò in quanto l'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai ricorrenti, dai testi dagli stessi indicati i ricorrenti nonché dal presunto datore di lavoro, sono apparse obiettivamente contraddittorie tra di loro. Tali dichiarazioni sono state debitamente versate in atti dall' , ed in ordine alle stesse la ricorrenti non hanno preso CP_1
Pa posizione in questo giudizio (v. note di depositate successivamente alla costituzione dell' ). CP_1
Segnatamente, sono emerse numerose incongruenze circa diversi aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, quale, a titolo esemplificativo, la retribuzione (l'importo e la cadenza dello stesso), l'individuazione dei prodotti trattati,
l'ubicazione dei terreni, le mansioni disimpegnate, la divisione dei compiti tra i braccianti di sesso femminile e quelli di sesso maschile, la percezione o meno del contributo per il carburante per i braccianti che si recavano presso i campi con la propria autovettura.
A titolo esemplificativo, si indicano di seguito le contraddizioni lampanti tra la prospettazione offerta in questa sede dalla ricorrente e quanto dalla stessa dichiarato agli ispettori:
- In sede ispettiva la ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della Pt_1
ditta CO sin dal 2018, tutti gli anni “sempre e soltanto nel periodo da fine settembre a dicembre di ciascun anno”; in questa sede, ha affermato di aver lavoro anche in altri periodi dell'anno, in particolare nell'anno 2019 nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;
- Agli ispettori la ricorrente ha dichiarato che la retribuzione giornaliera era pari ad €. 35,00 al giorno e che con cadenza pari a 3 o 4 giorni, percepiva il rimborso carburante;
in queta sede, invece, la ricorrente ha asserito che la retribuzione giornaliera ammontava ad €. 40,00 al giorno e nessun riferimento è stato fatto al rimborso carburante;
- Nel ricorso introduttivo, la ha riferito che “Il punto di ritrovo di tutti i Pt_1
dipendenti era la stazione della benzina, che si trova sulla strada di OR oppure all'ingresso di Segezia, una frazione del comune di IA, dove il datore di lavoro, il sig. NG, di circa 60 anni, con il proprio fuoristrada di colore verde scuro o con una FIAT punto bianca, indicava a tutti gli operai l'appezzamento su cui andare a lavorare”; di contro in sede ispettiva ha dichiarato “ il titolare NG, mi dava indicazioni la sera prima circa il luogo di lavoro del giorno dopo”;
- In sede ispettiva la ha riferito di aver trattato, come prodotti agricoli, Pt_1
solo i OL, le PE e i FI;
in questa sede, invece, ha menzionato anche altri prodotti agricoli, quali i MO e le zucchine;
- In ricorso la lavoratrice ha asserito che la squadra era composta da 7/8 donne;
in sede ispettiva, invece, sempre a suo dire la squadra era composta da 15 donne.
Ebbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto anche e soprattutto perché vertenti su aspetti decisamente rilevanti (quali: periodo di lavoro, la retribuzione percepita, tipo di prodotto trattato) e strettamente attinenti al tipo di attività svolta.
La circostanza che la ricorrente nulla abbiano precisato e/o contestato, fa sì che l'attendibilità della prospettazione offerta in questa sede, sia fortemente minata. Ciò in quanto, si ribadisce, che le incongruenze emerse ineriscono aspetti tutt'altro che marginali.
Peraltro milita in tal senso anche la circostanza che i presunti colleghi di lavoro, indicati dalla come tali in sede ispettiva, non l'hanno, a loro volta menzionata Pt_1
come collega. Inoltre, leggendo le dichiarazioni rese dalla presunte colleghe, emergono ulteriori contraddizioni rispetto alla prospettazione offerta dalla in punto di Pt_1
attività disimpegnate, di luogo di lavoro e del tipo di prodotto agricolo trattato.
Quanto alla prova testimoniale, pure demandata dalla ricorrente, è bene precisare che la stessa non è stata ammessa perché oggettivamente inidonea a colmare le forti contraddizioni di cui si è detto innanzi. Invero, l'espletamento della prova, non avrebbe in ogni caso consentito di superare le incongruenze tra quanto dedotto nel ricorso e quanto dichiarato in sede ispettiva.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconosMEnto dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla ricorrente e dal soggetto che l'ha denunciata come bracciante, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dalla ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano la sua stessa dichiarazione.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' , la ricorrente non solo non ha inteso offrirne una lettura alternativa, tale da CP_1
rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale, ma in sede di note per la trattazione scritta della causa, ha addirittura asserito che “quanto dichiarato dalla ricorrente in sede ispettiva e depositato come allegato alla memoria di costituzione dell' coincide CP_1 perfettamente con quello dedotto nel libello introduttivo”.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n.
20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinMEnto, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n.
12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa
Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) ...".
Peraltro deve in ogni caso ritenersi che l'eventuale espletamento della prova orale non avrebbe in ogni caso consentito di superare le forti contraddizioni di cui si è dato atto innanzi. In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, appare infondata.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettati, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sulla parte ricorrente in ossequioso alla regola della soccombenza. La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa, del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 772 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.310,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%.
IA, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti