Sentenza 23 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/12/2022, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 02033/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2018, proposto da
CA EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Ceneviva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E-UZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Grandolfo, Vito Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento danni in forma specifica e per la condanna dell'Enel alla rimozione della palificazione della linea elettrica posizionata nei terreni di proprietà della ricorrente in agro di Crispiano (TA), con conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi manomessi, stante l'illegittima occupazione di fondi non seguita da regolare provvedimento ablatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-UZ S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione dal Tribunale di Taranto (il quale con sentenza n. 2904/17 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo) la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illiceità dell’occupazione disposta da Enel UZ s.p.a. nei confronti del suolo di proprietà della prima, in catasto al foglio 28 p.lla 232 e foglio 51 p.lle 8 – 125 – 126, con conseguente condanna della resistente sia alla restituzione del suolo, previa remissione in pristino dello stato dei luoghi, e sia al risarcimento dei danni da lei subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, Enel UZ s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 16.12.2022 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Le domande restitutoria e risarcitoria della ricorrente sono fondate, nei termini che seguono.
3. In via preliminare, appare utile, ad avviso del Collegio, ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale e normativa che, al fine di contemperare le ragioni proprietarie con le finalità di pubblico interesse perseguite dall'amministrazione espropriante, ha caratterizzato la disciplina dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità qualificati da un esito patologico, ovvero dalla realizzazione sine titulo dell'opera pubblica per sopravvenuta inefficacia o annullamento degli atti del procedimento.
3.1. In siffatte evenienze si è tradizionalmente negata al privato la tutela possessoria, riconoscendosi solo una limitata tutela risarcitoria, in ragione dell'esigenza di assicurare l'opera pubblica alla collettività pur in assenza di un legittimo atto traslativo della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, sia esso di tipo autoritativo (decreto di esproprio) ovvero di natura consensuale (accordo di cessione del bene espropriando).
3.2. L'acquisto della proprietà dell'opera pubblica così realizzata si è fatto risalire all'istituto di creazione pretoria dell'accessione invertita, elaborata in base ai principi di diritto desumibili per analogia iuris dall'art. 938 c.c, comportante l'acquisto della proprietà del suolo illegittimamente occupato a partire dal momento della sua irreversibile trasformazione, ovvero dalla modifica della consistenza e natura, con l'emersione di un bene nuovo e diverso, incorporato inscindibilmente al suolo.
3.3. L'istituto in questione è stato reputato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo contrario all'art. 1 Prot. 1 della Carta E.D.U., in quanto contrastante con il riconoscimento della natura fondamentale del diritto del proprietario al rispetto dei propri beni, stigmatizzandolo nella misura in cui lasciava il privato danneggiato in balia di regole non sufficientemente chiare, accessibili e prevedibili, auspicandone la damnatio memoriae (sentenze 30 maggio 2000 AR e UR c/ Italia e ED LB c/ Italia).
3.4. Al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi espressi dalle surrichiamate pronunce della Corte Europea, in adempimento agli obblighi specificamente assunti dall'Italia con la riforma dell'art. 117, comma 1, Cost, che impegna il legislatore al rispetto dei " vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ", è stata introdotta all'art. 43 T.U espropri (d.P.R. n. 327/2001) la c.d. acquisizione sanante. Essa rilevava quale " legale via d'uscita " per l'amministrazione nei casi in cui fosse riscontrabile la realizzazione di un'opera pubblica su terreno di proprietà privata in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5830 del 2007; n. 1552 del 2008).
3.5. Abiurata l'occupazione appropriativa tra i modi di acquisto della proprietà, sulla base della ratio e dei principi sottesi al nuovo istituto, la giurisprudenza amministrativa ha ampliato gli strumenti a tutela del diritto di proprietà, non più limitati a quelli risarcitori, ma estesi a piena ragione alla tutela ripristinatoria di natura reale, mediante azione di restituzione, ancorché accompagnata dalla richiesta di riduzione in pristino.
3.6. Si è dunque ravvisata nel provvedimento di acquisizione sanante l'unico possibile presupposto ostativo alla tutela reale accordata dall'ordinamento al proprietario illegittimamente privato dei propri beni, non essendo infatti predicabili i limiti intrinseci alla disciplina risarcitoria, come l'eccessiva onerosità prevista dall'art. 2058 c.c., comma 2; né potendo farsi ricorso alla previsione dell'art. 2933 cod. civ., comma 2, ove non risulti che la distruzione della "res" indebitamente edificata sia di pregiudizio all'intera economia del Paese, ma abbia, al contrario, riflessi di natura individuale o locale (v. decisione Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 aprile 2005 n. 2, sent. Corte di Cassazione, sez. I civile, 23 agosto 2012 n. 14609, sent. TAR. Toscana, sez. I, 23 ottobre 2012 n. 1707).
3.7. A seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 43, per eccesso di delega, l'istituto dell'acquisizione sanante, sia pure rivisitato nei presupposti e modalità applicative, è stato reintrodotto con l'art. 42 bis d.P.R. n. 327/01, la cui legittimità è stata accertata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71/15.
4. Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa delineata, emerge allora che ove, come nel caso in questione, il procedimento espropriativo non sia stato portato alla sua conclusione con l'adozione del formale provvedimento di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto nei termini normativamente previsti e si sia addivenuti alla realizzazione, anche parziale, dell'opera pubblica a seguito della disposta occupazione in via d'urgenza, si concretizzi un illecito permanente.
A tale situazione la P.A. può porre fine o con la restituzione del bene ancora di proprietà del privato, previa rimozione delle opere, salvo il risarcimento dei danni, ove ad una rinnovata valutazione ritenga non attuale e prevalente l'interesse pubblico all'eventuale acquisizione dei fondi; ovvero con l'adozione di un formale provvedimento di acquisizione avente effetti non retroattivi ex art. 42 bis DPR 327/2001, previa corresponsione del valore venale del bene, maggiorato di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.
5. La questione è stata ripresa ed approfondita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2 del 2016, ha affermato che: “ non esiste la possibilità, tranne si versi in una situazione processuale patologica, che il giudice condanni direttamente in sede di cognizione l'Amministrazione a emanare tout court il provvedimento in questione: vi si oppongono, da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della Giustizia Amministrativa, dall'altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.p.a. fra i quali non si rinviene tale tipologia di contenzioso ” (cfr, negli esatti termini, Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
E tanto a maggior ragione in una fattispecie in cui vengono in rilievo sofisticate valutazioni sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali che giustificano l'acquisizione coattiva, cui si possono eventualmente riconnettere gravi ricadute in termini di responsabilità erariale.
Se del caso, dovrà essere cura delle parti evitare che si formi un giudicato di tal fatta su domande il cui petitum ha proprio ad oggetto l'emanazione di un provvedimento ex art. 42- bis , attraverso la proposizione di specifiche eccezioni (o mezzi di impugnazione all'esito della sentenza di primo grado).
6. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dagli atti di causa che il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dei lavori (valevole come dichiarazione di p.u. dell’opera, ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 327/01) è del 12.9.2002, e nei 5 anni successivi non è stato emanato l’atto formale di imposizione della servitù. La qual cosa è confermata dalla resistente, la quale ha riferito essere in corso il procedimento volto all’emanazione del provvedimento ex art. 42- bis d.P.R. n. 327/01.
7. Pertanto, a far data dal 13.9.2007 l’occupazione è divenuta illegittima.
8. Ne consegue, in ossequio a C.d.S, AP n. 2/16, la condanna della resistente alla restituzione del bene, previa riduzione in pristino stato. Invero, la sopravvenuta inefficacia del provvedimento impositivo del vincolo finalizzato all’imposizione coattiva della servitù ha fatto sì che il bene sia rimasto in proprietà della ricorrente, la quale non ne può godere, stante il persistere dell’occupazione da parte della resistente.
9. Per le medesime ragioni, anche la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente è fondata.
10. Per quel che attiene al quantum del risarcimento, quest’ultimo deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire il lasso temporale che va dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene. Il tutto facendo salva la possibilità per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso della ricorrente), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all’art. 42- bis d.P.R. n. 327/01.
Venendo ora alla concreta quantificazione del pregiudizio risarcibile, reputa il Collegio che il valore d'uso – corrispondente al danno sofferto dal ricorrente per l'illecita, prolungata occupazione del terreno di sua proprietà – può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c, nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42 bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile anche alle servitù, in virtù del richiamo operato dal comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: “ le disposizioni di cui al presente articolo (e pertanto, anche quelle di cui al comma 3 dell’art. 42-bis, n.d.a.) si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; ... ”.
11. Pertanto, reputa il Collegio, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a, di fornire di seguito i criteri cui E-UZ s.p.a. dovrà attenersi nel proporre alla ricorrente il risarcimento dei danni in esame. Precisamente, dovranno essere considerati, a tal fine, i seguenti elementi:
a) il periodo di realizzazione dell’illecito va così identificato: dal 13.9.2007 – primo giorno di occupazione sine titulo da parte dell’Amministrazione (conseguente al decorso del termine di cinque anni dal provvedimento di autorizzazione dei lavori del 12.9.2002, senza emanazione del decreto impositivo della servitù di elettrodotto), e conseguente dies a quo di concretizzazione dell’illecito da parte della resistente – e sino a quando quest’ultima disporrà la restituzione dell’area, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all’art. 42- bis d.P.R. n. 327/01;
b) con riferimento a tale contesto temporale, E-UZ s.p.a. va condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, una somma da quantificarsi sulla base del citato criterio normativo di cui all’art. 42 bis co. 3 (richiamato dal comma 6 del medesimo articolo), vale a dire il 5% annuo sul valore della servitù nel periodo considerato, determinato in base ai comuni valori di mercato;
c) trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, a partire dal valore attribuito al bene al momento dell’inizio della illegittima occupazione (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri ora descritti, dovrà essere presentata al ricorrente, da parte di E-UZ s.p.a, entro gg. 60 decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza.
Nei termini sopra illustrati, va pertanto accolta l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti della resistente.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- ordina a E-UZ s.p.a. di provvedere alla restituzione del bene in favore della ricorrente, previa riduzione in pristino stato, salva sua acquisizione ex art. 42- bis d.P.R. n. 327/01;
- ordina a E-UZ s.p.a. di presentare alla ricorrente, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, una proposta di risarcimento dei danni per cui è causa, sulla base dei criteri descritti al punto n. 11 della parte motivazionale.
Condanna E-UZ s.p.a. al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO