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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1012 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott. ssa Carla Beltramino Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
SENTENZA nella causa civile n. 1012 /2023 R.G. promossa in sede di appello nell'interesse di
elettivamente domiciliato in Viggiù (VA), via Canzani Parte_1
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Monica Mina che lo rappresenta e difende in forza di procura agli atti
Parte appellante nei confronti di elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini n. 34, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Renata DIANA che la rappresenta e difende in forza di procura agli atti, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Marzia FABIANI
Parte appellata avverso la sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 20.06.2023, all'esito del procedimento iscritto al n. 1135/2019 R.G.
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc.
, che ha dichiarato di non voler presentare conclusioni Controparte_2 nella presente causa.
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
Parte appellante: “in riforma della sentenza n. 202/2023 del 30.03.2023 emessa dal Tribunale di Verbania, così si decida: Disporre il regime di affidamento e collocamento più idoneo al benessere psicofisico dei minori ed in ogni caso prevedere una liberalizzazione del diritto di visita padre/minori secondo la calendarizzazione stabilita dagli Assistenti Sociali e/o con accordo della Sig.ra , CP
Annullare conseguentemente la decisione del Giudice di prime cure con cui è stato disposto che gli incontri con il padre avvengano in spazio neutro. Annullare la sentenza in punto di condanna del Sig. alla Parte_2 rifusione delle spese di lite di primo grado quantificate in euro 3466,66 oltre accessori. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio ed in subordine esclusivamente per il presente grado.”
Parte appellata: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino respingere il gravame proposto, poiché inammissibile in quanto fondato su un elemento venutosi a creare dopo la pronuncia della sentenza di 1° grado e comunque infondato;
dandosi atto, come già espresso nell'atto introduttivo, della disponibilità dell'esponente ad aderire a quanto proposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti. Confermare le ulteriori statuizioni quale il regime di affidamento e l'assegno a favore della prole. Con il favore delle spese di 1° e 2° grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio concordatario Parte_3 in data 05.05.2007, in regime di separazione dei beni. Dall'unione nascevano (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), entrambi minorenni.
Il Tribunale di Verbania in data 14.12.2017 provvedeva con sentenza a pronunciare la separazione personale tra i coniugi. Con sentenza n.139/2021(dep. 8.4.2021), il Tribunale provvedendo non definitivamente dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Con la sentenza n. 202/2023, ivi appellata, il Tribunale di Verbania definitivamente decidendo così provvedeva:
“-affida in via esclusiva i figli minori alla madre;
- assegna in uso alla resistente la casa coniugale con i mobili che l'arredano;
- dispone che gli incontri con il padre avvengano in spazio neutro;
- dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del servizio sociale territorialmente competente e del servizio di NPI;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Parte_1 quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile Istat oltre al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo di Verbania;
-condanna il ricorrente al pagamento dei due terzi delle spese di lite che liquida in € 3466,66 per competenze oltre accessori di legge;
compensa nel resto.”
Il Tribunale evidenziava che nulla era mutato rispetto a quanto dedotto in sede di separazione;
infatti non era possibile riscontrare una significativa evoluzione dei rapporti tra padre e minori, nonché l'esistenza di un percorso dell'appellante per porre rimedio alla propria riscontrata inadeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali. Per tali motivi, il Primo Giudice rigettava l'istanza di integrazione della CTU da parte del signor , essendo evidente il suo carattere meramente Parte_1 esplorativo e confermava il regime previsto dalla sentenza di separazione n. 491/2021 di affidamento esclusivo dei minori alla madre, alla luce delle risultanze della CTU del procedimento separativo: “la C.T.U. all'esito di un approfondito esame di tutti i soggetti coinvolti con un percorso argomentativo lineare ed adeguatamente supportato dalle osservazioni effettuate, ha evidenziato in capo al la pericolosità data dall'assenza di Parte_1 consapevolezza di trovarsi in una condizione probabile di plagio. L'aspetto più rilevante rispetto alle capacità genitoriali appare la scarsa protettività data ai piccoli riguardo al proprio pensiero circa l'aver raggiunto una sorta di
“verità” nello stare al mondo, tanto che sente di dover promuovere ad altri. Il signore non mostra sufficienti capacità critiche rispetto alle proprie credenze, pertanto, i bambini possono essere facilmente condizionabili ed esposti a credenze magiche fuorvianti ad una sana acquisizione e consolidamento di un buon esame di realtà, ossia della differenziazione tra realtà e fantasia che nella mente dei bambini non è ancora stabile. A livello personologico il sig. tende al controllo delle relazioni e delle emozioni mettendo in Parte_1 atto atteggiamenti fortemente manipolatori che possono quindi suggestionare e guidare facilmente i piccoli verso direzioni da lui stabilite. Inoltre, a livello empatico ed affettivo mostra dei limiti e ciò lo porta a faticare nel comprendere empaticamente i bisogni emotivi dei bambini non riuscendo ad identificarsi sufficientemente in loro”.
Il signor proponeva tempestivamente appello chiedendo Parte_1 di disporre il regime di affidamento e collocamento più idoneo al benessere psicofisico dei minori ed in ogni caso prevedere una liberalizzazione del diritto di visita padre/minori secondo la calendarizzazione stabilita dagli assistenti sociali e/o con accordo della signora;
di annullare la CP decisione del Giudice di Prime Cure con cui è stato disposto che gli incontri con il padre avvengano in spazio neutro;
di annullare la sentenza in punto condanna del signor alla refusione delle spese di lite di Parte_1 primo grado quantificate in euro 3466,66 oltre accessori;
con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ed in subordine esclusivamente per il presente grado. Ed infine di adottare, ai sensi 473 bis 15 cpc, con decreto provvisoriamente esecutivo, acquisite le necessarie informazioni sommarie dai Servizi Sociali di Arona, ogni più opportuna misura volta all'immediato e urgente ripristino del progetto di liberalizzazione delle visite predisposto dai Servizi Sociali di Arona, al fine di limitare i danni che la decisione del Tribunale di Verbania ha causato e continua a causare ai minori.
L'appellante nel merito segnalava che a seguito della sentenza in primo grado i Servizi sociali avevano interrotto il progetto di liberalizzazione degli incontri padre/figli e rispristinato gli incontri stessi in ambiente protetto. Lamentava che la determinazione del Tribunale fosse stata motivata da una CTU risalente a cinque anni prima, nel periodo agosto 2018/febbraio 2019. Il Giudicante avrebbe invece dovuto, nell'interesse dei minori, integrare l'istruttoria con la richiesta di relazioni di aggiornamento ai Servizi sociali e con un'integrazione di CTU, che avrebbe permesso di conoscere l'attuale situazione del nucleo familiare e di adottare di conseguenza le più opportune determinazioni. A tal proposito l'appellante aveva depositato la relazione sociale del 25.01.2021, nella quale si dava atto di incontri positivi e di un percorso del padre costante e adeguato, con capacità di attenzione per la vita dei propri figli e capacità di entrare in relazione con loro in modo sano e positivo, nonché si descriveva un clima sereno e collaborativo tra la coppia genitoriale ed, infine, i Servizi chiedevano il nullaosta per liberalizzare gli incontri. Rappresentava, pertanto, che i Servizi sociali di Arona stessi, con relazione del 10.07.2023, manifestavano il loro disappunto rispetto alla previsione di incontri in luogo protetto come statuiti nella decisione del Tribunale, atteso che nel loro progetto il percorso di liberalizzazione delle visite avrebbe previsto, durante l'estate, anche dei pernottamenti presso la residenza paterna.
In punto spese, l'appellante evidenziava che non vi fosse alcuna soccombenza in relazione alle domande avanzate nella presente causa tale da giustificare la condanna a rifondere le spese di lite avversarie. Il Tribunale di Verbania nella sentenza impugnata aveva di fatto accolto tutte le domande avanzate dal padre dei minori determinando, seppur in modo opinabile, il regime di affidamento e collocamento ritenuto maggiormente tutelante per i minori e confermato l'assegno di mantenimento in misura identica a quello della separazione. Tale circostanza avrebbe dovuto condurre il Giudice di prime cure a dichiarare la compensazione delle spese legali tra le parti in modo integrale.
Con comparsa di costituzione in data 27.11.2023 la signora Controparte_1 preliminarmente chiedeva di respingere il gravame proposto, poiché inammissibile in quanto fondato su elementi successivi rispetto alla pronuncia della sentenza di primo grado e comunque infondato. Nel merito si dichiarava disponibile alla liberalizzazione degli incontri, come previsto dai Servizi sociali e, chiedeva di confermare le statuizioni sul regime di affidamento e l'assegno a favore della prole.
Parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello in quanto fondato su documenti (le comunicazioni dei Servizi sociali del 04.07.2023) postumi rispetto alla pubblicazione della sentenza in primo grado;
di conseguenza avrebbe dovuto trovare applicazione un provvedimento di modifica con istanza ad hoc. In punto liberalizzazione dei rapporti si dichiarava favorevole, anche in relazione all'esperimento di una nuova CTU che potesse valutare il regime di affidamento più idoneo per i minori. Deduceva in ogni caso la genericità dell'appello.
In ordine alla condanna delle spese, rilevava che il Tribunale aveva confermato il regime di affidamento esclusivo già previsto dalla sentenza separativa a fronte della generica richiesta di controparte di individuare un regime di affidamento senza supportare dal profilo probatorio in alcun modo la richiesta.
* * * Le questioni devolute in appello sono due:
a) la liberalizzazione degli incontri padre-figli; b) il regime di condanna delle spese processuali. Con il primo motivo di censura, il sig. si duole in ordine alle Parte_1 disposizioni relative agli incontri con i figli.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Parte appellata chiede respingersi il gravame proposto, poiché inammissibile in quanto fondato su un elemento venutosi a creare dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Siffatta prospettazione è erronea. Deve, infatti, ribadirsi che la Suprema Corte, ha piu' volte – nel regime anteriore alla riforma Cartabia - confermato il principio , ormai consolidato, secondo cui qualora il motivo di impugnazione dipenda da circostanze emerse dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, potrà essere proposto con appello.
Cio' in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto ( cfr. ex multis Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 : nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile perché proposta per la prima volta in appello, nonostante solo nel corso della causa si fossero modificate le condizioni economiche dei coniugi rispetto al suo inizio).
Effettuata tale puntualizzazione in punto ammissibilità della domanda, la Corte osserva che nelle relazioni sociali agli atti ( cfr. da ultimo la relazione sociale di aggiornamento dei Servizi di Arona in data 29.3.24) si da' atto che la situazione non e' mutata rispetto a quanto osservato nel luglio 2023.
Il percorso di liberalizzazione degli incontri con il padre, iniziato il 15.03.2024, si era dimostrato positivo per tutte le parti coinvolte: e _1
esprimevano piacere ed entusiasmo per il tempo passato con il Per_2 padre, la madre aveva notato la loro gioia e i genitori avevano dimostrato il loro impegno nel facilitare e dare regolarità alle visite con l'elasticità necessaria di fronte a eventi imprevedibili, con una comunicazione presente tra le parti.
Nell'estate del 2023, quando i Servizi sociali, in accordo con la NPI, avevano iniziato a programmare l'introduzione dei pernottamenti presso il padre, si erano trovati a dover mutare la programmazione alla luce della sentenza di divorzio che prevedeva nuovamente “incontri in luogo neutro” tra padre e figli.
Il ritorno agli incontri in luogo neutro ha comportato grande delusione e amarezza per i minori, che hanno dovuto accettare modalità limitate nella relazione con il padre, non comprendendone il motivo ed essendo scoraggiati per la lunga attesa. Le conseguenze si sono riversate nella qualità dei luoghi neutri, tenuto conto che i ragazzi sono passati dall'infanzia all'adolescenza e nel luogo neutro il padre non riesce a ritagliare momenti e dialoghi adeguatamente differenziati.
Anche la comunicazione tra i genitori, prima migliorata, si è del tutto arenata, stante l'intermediazione degli operatori e la calendarizzazione degli incontri. La sigra -si legge in relazione - rappresentava inoltre che CP
stava affrontando una crisi adolescenziale con momenti di rabbia e _1 oppositività per lei difficili da gestire, dalla quale risultava evidente che gli mancasse la figura paterna ed era arrabbiato perché era da un anno che la situazione non cambiava. La signora risultava pertanto, come già in precedenza espresso, favorevole alla possibilità per figli di poter tornare a frequentare liberamente il padre.
I Servizi pertanto concludevano proponendo la liberalizzazione degli incontri tra padre e figli, non avendo rilevato elementi ostativi alla ripresa del percorso relativo agli incontri e riscontrando la fatica dei minori nel tollerare l'attuale tipologia di incontro con il padre, con la modalità del luogo neutro e accogliendo la loro richiesta di maggiore e libera frequentazione con il genitore.
Anche La NPI confermava le prospettive progettuali dei servizi sociali (relazione NPI allegata e protocollata 28.3.2024).
In tal senso la Corte, a seguito di istanza di modifica provvisoria ed urgente in corso di causa avanzata dall'appellante, ha disposto con ordinanza in data 3.5.24 la liberalizzazione degli incontri dei minori e _1 Per_2 con il padre prevedendo due pernottamenti al mese presso l'abitazione paterna, salvo diverso accordo delle parti, dal sabato mattina alla domenica sera. Nella relazione di aggiornamento in data 9.9.24 – disposta da questa Corte
– i Servizi Sociali di Arona riferiscono che, nonostante il periodo estivo e l'organizzazione della vita familiare con la residenza del padre in Svizzera - non abbiano agevolato, i rimandi sono sempre stati positivi. “ I minori avevano vissuto con serenità le giornate in Svizzera potendo dunque cominciare a vivere in tranquillità e senza restrizioni i momenti con il padre e riprendere a far parte davvero della realtà di vita paterna dando naturale seguito al percorso già intrapreso con le dovute gradualità e attenzioni nei primi mesi dello scorso anno, come relazionato fino a luglio 2023 dal servizio scrivente. La signora …. riconosce che signor vuole molto CP Pt_1 bene ai figli e ha con loro capacità e modalità di dialogo diverse dalle sue ma che si integrano in un lavoro educativo comune. “
I Servizi , peraltro, ritengono utile proseguire ancora un monitoraggio della situazione e dell'andamento degli incontri, seppur mantenendosi in un ruolo marginale, ma cercando di promuovere la comunicazione e la relazione tra i genitori, affinchè si arrivi ad una gestione sempre più autonoma delle interazioni tra loro per il miglior rapporto con i figli e un positivo esercizio della genitorialità. Il servizio di NPI concorda le prospettive progettuali condivise con il Servizio sociale: “ i ragazzi mostrano una buona disponibilità ed adeguata interazione spontanea, rispondono alle domande poste dalla figura adulta ed esprimono le loro necessità ed esigenze. Lo sviluppo appare adeguato alle tappe evolutive. I genitori sono stati collaborativi, attenti alle necessità dei figli e in sintonia con il loro bisogni: I ragazzi crescono in modo corretto ed è necessario che si prosegua con il percorso degli incontri con il padre.”
La Corte, in riforma dell' impugnata sentenza, dispone, dunque, l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori e , con conferma della Per_2 _1 loro residenza e collocazione prevalente presso la madre.
In ragione della distanza tra le residenze dei due genitori, si dispone che gli atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si dispone,poi, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena;
per metà delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività scolastiche ad anni alterni;
tre settimane durante le vacanze estive di cui due nel mese di agosto ed una alternativamente a giugno o settembre.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali e di NPI di Arona viene, al momento, confermato, finché sarà ritenuto necessario dai Servizi.
Con il secondo motivo di gravame il sig. lamenta la condanna Parte_1 alle spese da parte del giudice di prime cure, tenuto conto del sostanziale accoglimento delle proprie domande (il padre aveva concluso per il regime di affidamento migliore per i minori e anche l'assegno di mantenimento disposto era identico a quello previsto in sede separativa).
In punto spese deve osservarsi che, avuto riguardo ad una globale valutazione delle domande azionate da entrambe le parti sia nel precedente sia nel presente grado di giudizio e degli attuali esiti del procedimento, appaiono reciproci ed analoghi profili di vittoria e di soccombenza (in particolare, sostanziale accordo sull'assegno di mantenimento in primo grado e natura costitutiva della pronuncia di primo grado), tali da giustificare la parziale compensazione delle spese di lite sia del primo sia del secondo grado del giudizio nella misura della metà.
La sigra viene condannata al rimborso delle spese di lite della CP residua metà a favore del sig , attesa la soccombenza in punto Parte_1 affidamento e l'errata richiesta di dichiarare inammissibile l'appello di controparte. Siffatte spese vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal DM 147/22 per i procedimenti contenziosi di valore indeterminabile ( fascia da 26.000 a 52.000 € valore basso) secondo il computo che segue: spese di lite di primo grado: fase di studio € 851, fase introduttiva € 602, fase istruttoria € 903, fase decisoria € 1453 per un totale di € 3809:2=1904,5; spese di lite del secondo grado: fase di studio € 1029 , fase introduttiva € 709 , fase istruttoria € 1523 per un totale di € 3261,00:2=1630,5; per un totale di € 3535,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
La sentenza deve essere per il resto confermata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Appello di Torino.
Sez. Minori e Famiglia
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Verbania pubblicata in data 20.06.2023 accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, Parte_1 in riforma in riforma dell'impugnata sentenza, dispone l'affido condiviso tra i genitori dei figli minori e , con Per_2 _1 conferma della loro residenza e collocazione prevalente presso la madre;
dispone che gli atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena;
per metà delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività scolastiche ad anni alterni;
tre settimane durante le vacanze estive di cui due nel mese di agosto ed una alternativamente a giugno o settembre;
conferma il monitoraggio dei Servizi Sociali e della N.P.I. di Arona sino a quando saranno ritenuti necessari;
conferma nel resto;
dichiara le spese di lite del primo e secondo grado compensate nella misura della metà; condanna la sigra , soccombente, al pagamento della metà Controparte_1 delle spese sostenute in entrambi i gradi del giudizio per la lite dall'appellante, sig. , spese che vengono liquidate secondo Parte_1
i parametri del DM 55/14 come novellati dal DM 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia di valore indeterminabile, pari a euro 1904,5 per la metà delle spese di primo grado ed € 1630,5 per la metà delle spese di secondo grado, per un totale di € 3535,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Manda alla cancelleria di comunicare ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso il 28.11.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL Consigliere estensore
Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino