Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 24/12/2025, n. 23786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23786 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10238/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10238 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Perini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del DM del Ministero dell'Interno del 28.8.2020 di reiezione dell’istanza di cittadinanza - -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa LO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
il ricorso in esame, notificato il 20/09/2021 e depositato in pari data, si impugna il DM del 28.8.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di cittadinanza - -OMISSIS- presentata ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
con comunicazione di cortesia del 20/09/2021 era stato rappresentato che, trattandosi di ricorso identico al -OMISSIS-, presentato dallo stesso difensore, avvertendolo della possibilità di chiedere la cancellazione del deposito, in quanto mero duplicato telematico, mediante l’utilizzo della funzione “cancellazione atti duplicati”. entro 24 ore dalla ricezione; detto invito è rimasto senza seguito, non avendo la parte ricorrente esercitato tale facoltà, sicché il ricorso è rimasto incardinato presso la sezione, andando ad aumentare la massa delle false pendenze, destinate ad essere smaltite nell’ambito del PNRR nonché il rischio di pronunce difformi;
il ricorso in esame è pervenuto alla Segreteria di questa Sezione in data 26/06/2025;
in sede di verifica dell’effettiva consistenza dell’arretrato è stato rilevato che effettivamente trattasi di un “doppione” del ricorso -OMISSIS-, già definito con sentenza-OMISSIS-, pronunciata dalla Sezione V stralcio;
alla camera di consiglio odierna, fissata ai sensi dell’art. 72 bis CPA, data la possibilità della sua definizione con pronuncia in rito, non era presente il difensore sicché è stato dato preavviso, ai senis dell’art. 73 CPA di una causa di inammissibilità, improcedibilità del gravame.
non sono pervenute osservazioni nel termine assegnato.
Ritenuto che:
il ricorso va dichiarato inammissibile, come già disposto dalla Sezione in numerosi casi analoghi;
la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 settembre 2025, 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.