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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il IBunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA
- Ricorrente -
contro
Controparte_1 9 [...]
RAPPRESENTATI E DIFESI IN Controparte_2
,
GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 417 BIS CO. 1 C.P.C.
- Convenuto -
OGGETTO: "GRADUATORIE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E
DEL SERVIZIO PRESSO ENTE DI FORMAZIONE"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/09/2023 la sopra indicata parte ricorrente premesso di aver presentato domanda per le graduatorie di III fascia del personale ATA della Provincia di CP_2 per il triennio 2021/2024, ai sensi del DM 50/21, lamentava la mancata assegnazione del punteggio di 0,50 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) in considerazione del servizio civile volontario svolto non in costanza di rapporto di lavoro dal 18.12.2006 al 20.6.2007, e dall'1.9.2007 al
17.2.2008, nonché la totale mancanza di valorizzazione del servizio prestato presso di CP_2 con decorrenza 1 Controparte_3
dal 15/02/2021 al 22/04/2021.
Pertanto, la stessa agiva in giudizio per far valere l'illegittimità, a suo dire, dell'agire amministrativo consistito nell'assegnazione di un punteggio inferiore per il servizio civile prestato non in costanza di lavoro, rispetto a quello prestato in costanza di lavoro e nella mancanza di assegnazione di alcun punteggio per il periodo svolto presso un ente di formazione professionale.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente che contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale. riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e Cass. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed
28 MAGGIO 2014 N° 12002).a Controparte_4
***
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Deve osservarsi, quanto alle doglianze in punto di mancato riconoscimento del punteggio pieno per il servizio civile volontario prestato, che il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" della "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.", nelle Avvertenze, al punto A, dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".
A fondamento di quanto sostenuto nel ricorso, la ricorrente richiama la giurisprudenza che ritiene illegittima la disparità di trattamento operata dal DM n. 50/2021 tra il servizio militare e servizi obbligatori assimilati prestati in costanza di impiego, e i medesimi servizi prestati non in costanza di nomina.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha osservato che, se nel caso di servizio prestato in pendenza del rapporto di lavoro "si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile... che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate" (Consiglio di Stato, sentenza n. 7376/2022 del 23 agosto 2022).
La tesi proposta da parte ricorrente non può condurre all'accoglimento della domanda per la dirimente ragione che nel caso di specie non si tratta di servizio di leva o di servizio sostitutivo obbligatorio assimilato per legge, avendo il ricorrente prestato il servizio civile volontario dopo l'abolizione della leva obbligatoria intervenuta con la legge 23 agosto 2004 n. 226.
E' quindi del tutto inconferente il richiamo all'art. 485 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il "riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti", così come il richiamo all'art. 52 Cost., che prevede che l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.
Parimenti, non pertinente risulta il rimando all'art. 2050 del dlgs 66/2000 ai sensi del quale il servizio militare deve essere valutato, nei pubblici concorsi, come i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Nel caso del servizio civile volontario, infatti, il diverso trattamento è pienamente giustificato, non trattandosi di servizio obbligatorio e non venendo, quindi, in considerazione, come nel caso della leva o dei servizi sostitutivi obbligatori, alcuna esigenza di compensare il lavoratore di un sacrificio imposto dalla legge mediante l'attribuzione di un maggiore punteggio.
(cfr, IB. di Milano, Sez. Lav., sent. nr 3966/2024; IB Milano, Sez Lav. Sent. nr
167/2023; IB ER sent. nr 4184/2023).
Pertanto, le ragioni del mancato riconoscimento del preteso punteggio risiedono nella non equiparabilità tra servizio militare obbligatorio o servizio civile ad esso equiparato e servizio volontario.
Avalla tale conclusione, pur secondo un percorso argomentativo differente, un recentissimo intervento della Corte di Cassazione che, con Ordinanza - Sez. L - Num.
17861 del 2025, intendendo dare continuità al recente orientamento della medesima,
rappresentato da Cass. 08/08/2024, n. 22429, ha ritenuto che la normativa specifica per le graduatorie ATA (D.M. 50/2021) che prevede esplicitamente due diverse valutazioni tra il servizio militare o civile prestato in costanza di nomina (punteggio pieno pari a 6 punti l'anno) e il servizio civile prestato al di fuori di un rapporto di lavoro con la scuola
(che comporta un punteggio inferiore di 0,60 punti l'anno) risulta del tutto legittimo.
Per la Corte tale differenziazione non è irragionevole risiedendo in una precisa esigenza di equità: tutelare la posizione di chi è già inserito nel sistema scolastico.
Di guisa che il sistema di punteggio differenziato previsto dai decreti ministeriali è legittimo e non viola alcun principio di parità di trattamento.
Quanto alla lamentata omessa valutazione del servizio prestato presso un ente di formazione professionale deve darsi atto, che la Sezione Lavoro del IBunale di
AN ha già respinto pretese analogamente svolte da altri ricorrenti nei confronti del
CP_1 resistente, mediante sentenze, che, in quanto pienamente condivisibili e ampiamente motivate, devono essere qui richiamate anche ai sensi dell'articolo 118
disp. att. c.p.c.
Deve, infatti, osservarsi che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi 5 identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016; in senso conforme
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021).
Pertanto, il giudice presta adesione all'orientamento ermeneutico radicalmente contrario alle prospettazioni attoree espresso nella SENTENZA N° 445/23 e nella
-
sentenza nr 831/2023 dalla SEZIONE LAVORO del IBunale di AN, depositate da parte convenuta come allegati alla memoria di costituzione, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte
In conclusione, nel caso di specie, l'applicazione dei principi predetti impone il rigetto del ricorso, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
Le spese del presente giudizio, sono compensate integralmente in considerazione dell'attuale panorama interpretativo connotato dalla sussistenza di giurisprudenza di merito contrastante e della assenza di specifici precedenti di legittimità sul punto al momento del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso, spese compensate.
AN, 4 dicembre 2025
Il IBunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il IBunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA
- Ricorrente -
contro
Controparte_1 9 [...]
RAPPRESENTATI E DIFESI IN Controparte_2
,
GIUDIZIO AI SENSI DELL'ART. 417 BIS CO. 1 C.P.C.
- Convenuto -
OGGETTO: "GRADUATORIE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E
DEL SERVIZIO PRESSO ENTE DI FORMAZIONE"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/09/2023 la sopra indicata parte ricorrente premesso di aver presentato domanda per le graduatorie di III fascia del personale ATA della Provincia di CP_2 per il triennio 2021/2024, ai sensi del DM 50/21, lamentava la mancata assegnazione del punteggio di 0,50 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) in considerazione del servizio civile volontario svolto non in costanza di rapporto di lavoro dal 18.12.2006 al 20.6.2007, e dall'1.9.2007 al
17.2.2008, nonché la totale mancanza di valorizzazione del servizio prestato presso di CP_2 con decorrenza 1 Controparte_3
dal 15/02/2021 al 22/04/2021.
Pertanto, la stessa agiva in giudizio per far valere l'illegittimità, a suo dire, dell'agire amministrativo consistito nell'assegnazione di un punteggio inferiore per il servizio civile prestato non in costanza di lavoro, rispetto a quello prestato in costanza di lavoro e nella mancanza di assegnazione di alcun punteggio per il periodo svolto presso un ente di formazione professionale.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente che contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale. riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e Cass. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed
28 MAGGIO 2014 N° 12002).a Controparte_4
***
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Deve osservarsi, quanto alle doglianze in punto di mancato riconoscimento del punteggio pieno per il servizio civile volontario prestato, che il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" della "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.", nelle Avvertenze, al punto A, dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".
A fondamento di quanto sostenuto nel ricorso, la ricorrente richiama la giurisprudenza che ritiene illegittima la disparità di trattamento operata dal DM n. 50/2021 tra il servizio militare e servizi obbligatori assimilati prestati in costanza di impiego, e i medesimi servizi prestati non in costanza di nomina.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha osservato che, se nel caso di servizio prestato in pendenza del rapporto di lavoro "si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile... che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate" (Consiglio di Stato, sentenza n. 7376/2022 del 23 agosto 2022).
La tesi proposta da parte ricorrente non può condurre all'accoglimento della domanda per la dirimente ragione che nel caso di specie non si tratta di servizio di leva o di servizio sostitutivo obbligatorio assimilato per legge, avendo il ricorrente prestato il servizio civile volontario dopo l'abolizione della leva obbligatoria intervenuta con la legge 23 agosto 2004 n. 226.
E' quindi del tutto inconferente il richiamo all'art. 485 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il "riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti", così come il richiamo all'art. 52 Cost., che prevede che l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.
Parimenti, non pertinente risulta il rimando all'art. 2050 del dlgs 66/2000 ai sensi del quale il servizio militare deve essere valutato, nei pubblici concorsi, come i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Nel caso del servizio civile volontario, infatti, il diverso trattamento è pienamente giustificato, non trattandosi di servizio obbligatorio e non venendo, quindi, in considerazione, come nel caso della leva o dei servizi sostitutivi obbligatori, alcuna esigenza di compensare il lavoratore di un sacrificio imposto dalla legge mediante l'attribuzione di un maggiore punteggio.
(cfr, IB. di Milano, Sez. Lav., sent. nr 3966/2024; IB Milano, Sez Lav. Sent. nr
167/2023; IB ER sent. nr 4184/2023).
Pertanto, le ragioni del mancato riconoscimento del preteso punteggio risiedono nella non equiparabilità tra servizio militare obbligatorio o servizio civile ad esso equiparato e servizio volontario.
Avalla tale conclusione, pur secondo un percorso argomentativo differente, un recentissimo intervento della Corte di Cassazione che, con Ordinanza - Sez. L - Num.
17861 del 2025, intendendo dare continuità al recente orientamento della medesima,
rappresentato da Cass. 08/08/2024, n. 22429, ha ritenuto che la normativa specifica per le graduatorie ATA (D.M. 50/2021) che prevede esplicitamente due diverse valutazioni tra il servizio militare o civile prestato in costanza di nomina (punteggio pieno pari a 6 punti l'anno) e il servizio civile prestato al di fuori di un rapporto di lavoro con la scuola
(che comporta un punteggio inferiore di 0,60 punti l'anno) risulta del tutto legittimo.
Per la Corte tale differenziazione non è irragionevole risiedendo in una precisa esigenza di equità: tutelare la posizione di chi è già inserito nel sistema scolastico.
Di guisa che il sistema di punteggio differenziato previsto dai decreti ministeriali è legittimo e non viola alcun principio di parità di trattamento.
Quanto alla lamentata omessa valutazione del servizio prestato presso un ente di formazione professionale deve darsi atto, che la Sezione Lavoro del IBunale di
AN ha già respinto pretese analogamente svolte da altri ricorrenti nei confronti del
CP_1 resistente, mediante sentenze, che, in quanto pienamente condivisibili e ampiamente motivate, devono essere qui richiamate anche ai sensi dell'articolo 118
disp. att. c.p.c.
Deve, infatti, osservarsi che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi 5 identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016; in senso conforme
Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021).
Pertanto, il giudice presta adesione all'orientamento ermeneutico radicalmente contrario alle prospettazioni attoree espresso nella SENTENZA N° 445/23 e nella
-
sentenza nr 831/2023 dalla SEZIONE LAVORO del IBunale di AN, depositate da parte convenuta come allegati alla memoria di costituzione, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte
In conclusione, nel caso di specie, l'applicazione dei principi predetti impone il rigetto del ricorso, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
Le spese del presente giudizio, sono compensate integralmente in considerazione dell'attuale panorama interpretativo connotato dalla sussistenza di giurisprudenza di merito contrastante e della assenza di specifici precedenti di legittimità sul punto al momento del deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso, spese compensate.
AN, 4 dicembre 2025
Il IBunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)