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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/10/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
3118/2022
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3118 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c.
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi domiciliata alla via Guido Parentela n.45 Parte_1
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Mariagemma Talerico presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...] (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro C.F._2
Persampieri, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, e Paola Torchia, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore, presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05 agosto 2022 la sig.ra , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Catanzaro il 28 settembre 2013 con il sig. (trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro - Anno 2013, n. 93 parte II serie A, Ufficio 1) e che dall'unione è nato un figlio, (il 19/03/2017), rappresentava la volontà di separarsi in Per_1 quanto con il tempo la comunione materiale e spirituale dei coniugi si era deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Riferiva che già nel 2021 i coniugi avevano depositato ricorso congiunto per separazione consensuale (RGN 1835/2021 Tribunale di Catanzaro) ma, successivamente, il sig. aveva CP_1 revocato il proprio consenso e, di conseguenza, anche la sig.ra . Il procedimento veniva Pt_1 quindi, dichiarato estinto.
Riferiva, inoltre, che fin dal 2021 il sig. ometteva di versare alla moglie il contributo mensile CP_1 al mantenimento per il figlio, comunque concordato nella misura di € 300,00.
Precisava, altresì, che le modalità attuate per l'esercizio del diritto di visita del padre, con un tempo di permanenza pressoché paritario del minore presso le abitazioni dei genitori, sarebbero risultate contrarie all'interesse del minore che “costretto ad un continuo, reiterato spostamento da un'abitazione all'altra, ogni qualvolta rientrava dalla madre, mostrava segni evidenti di nervosismo e stanchezza” e, pertanto, chiedeva una diversa modulazione del diritto di visita del padre.
Dichiarava di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento nei confronti del marito poiché economicamente autosufficiente. Chiedeva, invece, un assegno di mantenimento pari ad almeno 500,00 euro mensili per il figlio minore, considerate le condizioni economiche del padre.
Concludeva ricorrendo “al Presidente del Tribunale adito affinché voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé per il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di esito negativo, di voler adottare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti, indicati qui di seguito anche come le condizioni della separazione richieste all'esito del procedimento, ed, in ogni caso, quelli ritenuti più opportuni nell'interesse del figlio minore e dei coniugi, nominando il Giudice istruttore per la successiva comparizione e trattazione della causa al fine di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
-i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la propria residenza nel territorio dell'Unione europea e, con vincolo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge
-il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso), Per_1 con collocazione presso la madre nella casa familiare, sita in Catanzaro alla via Guido Parentela n. 45.
-Le frequentazioni del padre con il piccolo vengono così regolamentate: Per_1
egli potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del medesimo minore, e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana a sua scelta, riaccompagnandolo presso la casa familiare entro le ore 20,30, sempre e comunque previo avviso alla madre, da effettuarsi con anticipo di 24 ore. Potrà, altresì, video - chiamare il bambino sull'utenza telefonica mobile della madre tutti i giorni ad orari fissi e cioè alle ore 17 ed alle ore 21.
In ogni caso, terrà con sé il bambino nei week-end a settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica. Il padre dovrà, a tal fine, recarsi a prenderlo puntualmente presso la scuola dell'infanzia “ e riaccompagnarlo dalla madre, domenica alle ore 19, Per_2 presso l'abitazione familiare di Via Guido Parentela n. 45, dove è collocato, fatti salvi impedimenti ed eventi straordinari, da comunicare tempestivamente;
Durante la stagione estiva, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi, periodo da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
In occasione delle festività Natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio, ad anni alterni, dalle ore 10 del 23 dicembre alle ore 19 del 29 dicembre e dalle ore 10 del 30 dicembre alle ore 19 del 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo (dalle ore 10 fino alle 19,00); per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ad eccezione del giorno del compleanno del minore in cui i genitori, attesa la particolarità dell'evento, condivideranno con lui la giornata;
-la sig.ra , titolare di contratto full time con turnistica variabile di 8 ore e ½ Parte_1 giornaliere, potrà rilasciare delega per prelevare il figlio da scuola;
-il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore con assegno mensile Controparte_1 Per_1 di €. 500,00 (cinquecento euro), da versarsi alla sig.ra entro i primi cinque giorni Parte_1
d'ogni mese, somma che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. Per il periodo pregresso (da ottobre 2021 fino al deposito del presente ricorso) si chiede che il Tribunale accerti e dichiari la dovutezza del contributo al mantenimento del minore da parte del sig. , condannandolo al versamento immediato in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di € 3.300 (300 € x 11 mensilità) così come concordata tra i coniugi.
-resteranno a carico di entrambi i genitori, in parti uguali le spese straordinarie per il bambino (a titolo esemplificativo spese mediche, scolastiche e ludiche): spese che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
-entrambi i coniugi si impegnano a favorire e garantire il rapporto costante e la frequentazione del piccolo con i nonni paterni e materni;
Per_1
-i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni e qualsiasi rapporto economico;
entrambi i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Con riserva di modificare e/o integrare la domanda in sede contenziosa. In via istruttoria ci si riserva di articolare le proprie richieste nei modi e termini di rito, anche all'esito della difesa di parte resistente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa depositata il 24 febbraio 2023 si costituiva il resistente il quale, Controparte_1 negata la responsabilità attribuitagli dalla ricorrente per la fine dell'unione coniugale, riferiva che il mancato versamento dell'assegno di mantenimento era derivato dalla permanenza pressoché paritaria del bambino presso entrambi i genitori. Rilevava, inoltre, la percezione integrale da parte della sig.ra dell'assegno unico, nonché la condizione economica di quest'ultima più Pt_1 florida rispetto alla propria, considerando le difficoltà riscontrate nella gestione delle proprie attività d'impresa (lido) che non solo richiedeva costanti investimenti ma, a seguito dell'emergenza pandemica e del caro energia, ha affrontato maggiori costi e ricavato minori entrate.
In relazione all'affidamento del minore, riteneva infondata l'argomentazione della ricorrente secondo cui l'affidamento paritario sarebbe stato fallimentare e, al contrario, contestava alla moglie l'intromissione della di lei madre e del fratello nella quotidianità del bambino e, soprattutto, di aver introdotto il suo nuovo compagno nella vita del piccolo . Per_1
Riferiva, inoltre, che gli orari di lavoro della sig.ra sono tali da costringerla a lasciare il Pt_1 figlio molte ore al giorno alle cure di altre persone e di delegare a terzi anche attività, come il prelevare il bambino da scuola, che potrebbe senza problemi fare il padre. Al contrario, infatti, riferiva che il proprio lavoro (che è stagionale) gli permette di essere sempre presente per le necessità del figlio.
Insisteva nel richiedere l'affido condiviso con tempi paritari dei genitori che risulta essere maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori poiché permette agli stessi di mantenere
“un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. Ne consegue, continuava il resistente, la non necessaria previsione di un assegno di mantenimento.
Chiedeva, inoltre, il resistente il collocamento del bambino presso la casa paterna che garantirebbe maggiore tranquillità al minore. Il resistente così concludeva: “che l'On. Tribunale di Catanzaro, voglia, contrariis reiectis, qualora non sia possibile la riconciliazione, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la propria residenza ove desiderano e, con vincolo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
il figlio minore viene affidato congiuntamente al padre e alla madre con dimora Per_1 preferenziale presso l'abitazione del padre sita in Montepaone (CZ) alla via Mazzini n. 45, regolando le frequentazioni della madre come segue, salvo diversi accordi tra le parti: la madre potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del medesimo minore e comunque previo avviso al padre, da effettuare con congruo anticipo.
In ogni caso, la madre terrà con sé il figlio nei week-end a settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica;
Nella stagione estiva, il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni Per_1 consecutivi, periodo da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività Natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo; per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ad eccezione per il giorno del compleanno del minore in cui i genitori, attesa la particolarità dell'evento, condivideranno la giornata;
Disporre a carico di entrambi i genitori, in parti uguali l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie (es. spese mediche, scolastiche e ludiche): spese che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
prendere atto della richiesta di rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento proposta dalla ricorrente a cui il resistente si associa essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti avendo gli stessi già definito ogni e qualsiasi rapporto economico;
entrambi i coniugi i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Si chiede, inoltre, il rigetto della richiesta di condanna dell'odierno resistente al pagamento della somma di € 3.300,00 non sussistendone i presupposti”.
Il 23 marzo 2023 con comparsa di costituzione di nuovo difensore, si costituiva in giudizio, per il signor , l'avv. Paola Torchia in aggiunta all'avv. Alessandro Persampieri, Controparte_1 riportandosi a tutte le richieste e difese già formulate.
In data 15 marzo 2023, il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, emetteva ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole, disponendo il collocamento del minore presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e mandando ai Servizi Sociali competenti per territorio al fine di monitorare il corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi e verificare il contesto familiare.
Il sig. proponeva reclamo avverso l'ordinanza e la Corte d'Appello di Catanzaro, con CP_1 decreto del 29/05/2023, in parziale accoglimento del reclamo, pur mantenendo il collocamento del minore presso la madre, modificava le condizioni stabilite dal Tribunale per il diritto di visita del padre. Rimetteva al giudice del merito la statuizione sulle spese della fase incidentale.
La relazione dei Servizi Sociali del comune di Catanzaro, depositata il 12 luglio 2023, attestava che
“Nonostante le divergenze manifestate, la coppia genitoriale ha dimostrato maturità e senso di responsabilità per quel che attiene alle necessità del minore […] entrambi si sono comunque mostrati capaci di scindere la loro relazione coniugale, ormai terminata, da quella genitoriale”. Confermava, inoltre, il rispetto delle prescrizioni relative all'organizzazione delle visite genitore- figlio ed il versamento regolare del mantenimento da parte del sig. . CP_1
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti addivenivano ad un accordo nel solo e preminente interesse del figlio minore e, rinunciando alla prova per testi Per_1 ammessa, in data 27/03/2025 depositavano istanza congiunta di trasformazione del rito in separazione consensuale, riportando le seguenti condizioni di separazione:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto con rito Parte_2 concordatario in Catanzaro in data 28.09.2013, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Catanzaro al n. 93, Parte 2, Serie A, Anno 2013, Ufficio 1);
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3) Entrambe le parti, in virtù dello stato d'indipendenza economica in cui versano, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
4) Per quanto concerne l'affido ed il collocamento del minore , i signori Persona_3 Parte_1
e convengono quanto segue:
[...] Controparte_1
A) l'affido del bambino sarà condiviso ed il collocamento paritetico presso entrambi i genitori, al fine di non alterare gli equilibri ed il suo benessere psicofisico e seguirà il seguente schema, salvo diversi accordi tra le parti:
Sett Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 padre padre madre madre padre padre padre 2 madre madre padre padre madre madre madre
3 padre padre madre madre padre padre padre
4 madre madre padre padre madre madre madre
B) I coniugi dovranno in egual modo vigilare sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del minore, favorendone lo sviluppo dei rapporti familiari e sociali.
C) Entrambe le parti si impegnano a cooperare nell'esclusivo interesse del figlio e soprattutto si impegnano a coadiuvarsi nell'assistenza e nella cura di Per_1
D) Nelle giornate di loro competenza, i coniugi, salvo diversi accordi, saranno tenuti personalmente o delegando persona di stretta fiducia a prendere il figlio all'uscita di scuola, ad accompagnarlo alle eventuali attività extrascolastiche e/o ludiche e, in ogni caso, a seguirlo nel quotidiano percorso educativo e formativo. Il minore pranzerà, cenerà e pernotterà con ciascuno dei genitori, ogni giorno della settimana, secondo il calendario precedente, salvo sempre diversi accordi. Ciascun genitore dovrà altresì accompagnare il figlio a scuola il giorno successivo al pernottamento. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il minore non dovesse svolgere l'attività scolastica ordinariamente prevista, salvo diversi accordi, nei giorni di spettanza ciascun genitore preleverà il figlio dalla casa materna e/o paterna.
E) Durante le festività natalizie, in deroga al calendario ordinario e sempre salvo diverso accordo tra le parti, il bambino sarà collocato, ad anni alterni, come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre presso un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio presso l'altro.
F) Durante le festività pasquali, in deroga al calendario ordinario, salvo diverso accordo, il figlio sarà collocato, ad anni alterni, come segue: il giorno di Pasqua presso un genitore, il Lunedì dell'Angelo presso l'altro.
G) I genitori si impegnano ad organizzare insieme, con l'apporto economico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le feste (compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) del bambino;
in caso di disaccordo, ciascun genitore festeggerà il compleanno e l'onomastico di ad anni alterni con lo stesso. Per_1
H) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signor ed il giorno della festa Controparte_1 del papà, il figlio starà con il padre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza della madre.
I) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signora ed il giorno della festa Parte_1 della mamma, il figlio starà con la madre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza del padre.
J) Per quanto riguarda il periodo estivo, in deroga al calendario ordinario, le parti possono liberamente concordare una differente gestione degli orari, così da consentire al bambino di trascorrere maggior tempo possibile al mare, nonché di favorire una più serena organizzazione lavorativa/familiare ad entrambi. Pertanto, durante il suddetto periodo e sempre salvo diversi accordi, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, preferibilmente coincidenti con le ferie di ciascuno, da concordare entro il 15 di giugno di ogni anno in base al piano feriale che sarà comunicato a ciascuno. In tali periodi, tanto per il padre, quanto per la madre, resterà sospeso il periodo di visita previsto nel calendario ordinario. Resta fermo comunque il diritto per entrambi i genitori, durante il predetto periodo di sospensione, di telefonare/videochiamare il bambino durante la giornata ogni qualvolta lo desiderino. Qualora ciascun genitore decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con il minore fuori città, dovrà darne notizia all'altro, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno, con congruo anticipo.
5) Per quanto attiene il mantenimento del minore , i coniugi convengono quanto Persona_3 segue:
A) Il signor corrisponderà alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per la determinazione delle spese ordinarie parti si riportano integralmente al contenuto del protocollo d'intesa n. 1766 del 16.05.2019 siglato tra il Tribunale ed il COA di Catanzaro.
B) Per quanto concerne le spese straordinarie, ossia le spese previste dal protocollo n. 1766 del 16.05.2019, sottoscritto tra il Tribunale e il COA di Catanzaro, saranno suddivise al 50% tra gli ex coniugi. Tali spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere comunque debitamente documentate.
6) L'assegno Unico Universale che lo Stato riconosce alle parti in favore del minore sarà Per_1 percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
7) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, che deve, comunque, tener conto delle esigenze prevalenti del minore e del concordato collocamento paritario del medesimo.
8) Le parti daranno concretamente attuazione ai prefati accordi a partire dalla loro sottoscrizione.
9) Le parti chiedono di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate”.
Con decreto del 31 marzo 2025, il Giudice accoglieva l'istanza e differiva l'udienza al 15 aprile 2025.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Considerato che le parti hanno raggiunto l'accordo, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul procedimento in oggetto, così provvede:
a) Dispone la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale;
b) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (Atto Parte_1 Controparte_1
n. 93 parte II serie A - anno 2013 - Ufficio 1 - Comune di Catanzaro);
c) autorizza i coniugi a vivere separati;
d) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 01/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
3118/2022
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3118 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c.
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi domiciliata alla via Guido Parentela n.45 Parte_1
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. Mariagemma Talerico presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...] (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro C.F._2
Persampieri, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, e Paola Torchia, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore, presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05 agosto 2022 la sig.ra , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Catanzaro il 28 settembre 2013 con il sig. (trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro - Anno 2013, n. 93 parte II serie A, Ufficio 1) e che dall'unione è nato un figlio, (il 19/03/2017), rappresentava la volontà di separarsi in Per_1 quanto con il tempo la comunione materiale e spirituale dei coniugi si era deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Riferiva che già nel 2021 i coniugi avevano depositato ricorso congiunto per separazione consensuale (RGN 1835/2021 Tribunale di Catanzaro) ma, successivamente, il sig. aveva CP_1 revocato il proprio consenso e, di conseguenza, anche la sig.ra . Il procedimento veniva Pt_1 quindi, dichiarato estinto.
Riferiva, inoltre, che fin dal 2021 il sig. ometteva di versare alla moglie il contributo mensile CP_1 al mantenimento per il figlio, comunque concordato nella misura di € 300,00.
Precisava, altresì, che le modalità attuate per l'esercizio del diritto di visita del padre, con un tempo di permanenza pressoché paritario del minore presso le abitazioni dei genitori, sarebbero risultate contrarie all'interesse del minore che “costretto ad un continuo, reiterato spostamento da un'abitazione all'altra, ogni qualvolta rientrava dalla madre, mostrava segni evidenti di nervosismo e stanchezza” e, pertanto, chiedeva una diversa modulazione del diritto di visita del padre.
Dichiarava di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento nei confronti del marito poiché economicamente autosufficiente. Chiedeva, invece, un assegno di mantenimento pari ad almeno 500,00 euro mensili per il figlio minore, considerate le condizioni economiche del padre.
Concludeva ricorrendo “al Presidente del Tribunale adito affinché voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé per il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di esito negativo, di voler adottare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti, indicati qui di seguito anche come le condizioni della separazione richieste all'esito del procedimento, ed, in ogni caso, quelli ritenuti più opportuni nell'interesse del figlio minore e dei coniugi, nominando il Giudice istruttore per la successiva comparizione e trattazione della causa al fine di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
-i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la propria residenza nel territorio dell'Unione europea e, con vincolo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge
-il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori (affido condiviso), Per_1 con collocazione presso la madre nella casa familiare, sita in Catanzaro alla via Guido Parentela n. 45.
-Le frequentazioni del padre con il piccolo vengono così regolamentate: Per_1
egli potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desidererà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del medesimo minore, e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana a sua scelta, riaccompagnandolo presso la casa familiare entro le ore 20,30, sempre e comunque previo avviso alla madre, da effettuarsi con anticipo di 24 ore. Potrà, altresì, video - chiamare il bambino sull'utenza telefonica mobile della madre tutti i giorni ad orari fissi e cioè alle ore 17 ed alle ore 21.
In ogni caso, terrà con sé il bambino nei week-end a settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica. Il padre dovrà, a tal fine, recarsi a prenderlo puntualmente presso la scuola dell'infanzia “ e riaccompagnarlo dalla madre, domenica alle ore 19, Per_2 presso l'abitazione familiare di Via Guido Parentela n. 45, dove è collocato, fatti salvi impedimenti ed eventi straordinari, da comunicare tempestivamente;
Durante la stagione estiva, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi, periodo da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
In occasione delle festività Natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio, ad anni alterni, dalle ore 10 del 23 dicembre alle ore 19 del 29 dicembre e dalle ore 10 del 30 dicembre alle ore 19 del 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo (dalle ore 10 fino alle 19,00); per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ad eccezione del giorno del compleanno del minore in cui i genitori, attesa la particolarità dell'evento, condivideranno con lui la giornata;
-la sig.ra , titolare di contratto full time con turnistica variabile di 8 ore e ½ Parte_1 giornaliere, potrà rilasciare delega per prelevare il figlio da scuola;
-il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore con assegno mensile Controparte_1 Per_1 di €. 500,00 (cinquecento euro), da versarsi alla sig.ra entro i primi cinque giorni Parte_1
d'ogni mese, somma che verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria. Per il periodo pregresso (da ottobre 2021 fino al deposito del presente ricorso) si chiede che il Tribunale accerti e dichiari la dovutezza del contributo al mantenimento del minore da parte del sig. , condannandolo al versamento immediato in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di € 3.300 (300 € x 11 mensilità) così come concordata tra i coniugi.
-resteranno a carico di entrambi i genitori, in parti uguali le spese straordinarie per il bambino (a titolo esemplificativo spese mediche, scolastiche e ludiche): spese che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
-entrambi i coniugi si impegnano a favorire e garantire il rapporto costante e la frequentazione del piccolo con i nonni paterni e materni;
Per_1
-i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e di aver già definito ogni e qualsiasi rapporto economico;
entrambi i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Con riserva di modificare e/o integrare la domanda in sede contenziosa. In via istruttoria ci si riserva di articolare le proprie richieste nei modi e termini di rito, anche all'esito della difesa di parte resistente. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con comparsa depositata il 24 febbraio 2023 si costituiva il resistente il quale, Controparte_1 negata la responsabilità attribuitagli dalla ricorrente per la fine dell'unione coniugale, riferiva che il mancato versamento dell'assegno di mantenimento era derivato dalla permanenza pressoché paritaria del bambino presso entrambi i genitori. Rilevava, inoltre, la percezione integrale da parte della sig.ra dell'assegno unico, nonché la condizione economica di quest'ultima più Pt_1 florida rispetto alla propria, considerando le difficoltà riscontrate nella gestione delle proprie attività d'impresa (lido) che non solo richiedeva costanti investimenti ma, a seguito dell'emergenza pandemica e del caro energia, ha affrontato maggiori costi e ricavato minori entrate.
In relazione all'affidamento del minore, riteneva infondata l'argomentazione della ricorrente secondo cui l'affidamento paritario sarebbe stato fallimentare e, al contrario, contestava alla moglie l'intromissione della di lei madre e del fratello nella quotidianità del bambino e, soprattutto, di aver introdotto il suo nuovo compagno nella vita del piccolo . Per_1
Riferiva, inoltre, che gli orari di lavoro della sig.ra sono tali da costringerla a lasciare il Pt_1 figlio molte ore al giorno alle cure di altre persone e di delegare a terzi anche attività, come il prelevare il bambino da scuola, che potrebbe senza problemi fare il padre. Al contrario, infatti, riferiva che il proprio lavoro (che è stagionale) gli permette di essere sempre presente per le necessità del figlio.
Insisteva nel richiedere l'affido condiviso con tempi paritari dei genitori che risulta essere maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori poiché permette agli stessi di mantenere
“un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. Ne consegue, continuava il resistente, la non necessaria previsione di un assegno di mantenimento.
Chiedeva, inoltre, il resistente il collocamento del bambino presso la casa paterna che garantirebbe maggiore tranquillità al minore. Il resistente così concludeva: “che l'On. Tribunale di Catanzaro, voglia, contrariis reiectis, qualora non sia possibile la riconciliazione, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con diritto di stabilire liberamente la propria residenza ove desiderano e, con vincolo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
il figlio minore viene affidato congiuntamente al padre e alla madre con dimora Per_1 preferenziale presso l'abitazione del padre sita in Montepaone (CZ) alla via Mazzini n. 45, regolando le frequentazioni della madre come segue, salvo diversi accordi tra le parti: la madre potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del medesimo minore e comunque previo avviso al padre, da effettuare con congruo anticipo.
In ogni caso, la madre terrà con sé il figlio nei week-end a settimane alterne, dalle ore 13:00 del venerdì sino alle ore 19:00 della domenica;
Nella stagione estiva, il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni Per_1 consecutivi, periodo da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività Natalizie, il padre e la madre terranno con sé il figlio, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo; per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ad eccezione per il giorno del compleanno del minore in cui i genitori, attesa la particolarità dell'evento, condivideranno la giornata;
Disporre a carico di entrambi i genitori, in parti uguali l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie (es. spese mediche, scolastiche e ludiche): spese che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
prendere atto della richiesta di rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento proposta dalla ricorrente a cui il resistente si associa essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti avendo gli stessi già definito ogni e qualsiasi rapporto economico;
entrambi i coniugi i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Si chiede, inoltre, il rigetto della richiesta di condanna dell'odierno resistente al pagamento della somma di € 3.300,00 non sussistendone i presupposti”.
Il 23 marzo 2023 con comparsa di costituzione di nuovo difensore, si costituiva in giudizio, per il signor , l'avv. Paola Torchia in aggiunta all'avv. Alessandro Persampieri, Controparte_1 riportandosi a tutte le richieste e difese già formulate.
In data 15 marzo 2023, il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, emetteva ordinanza contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole, disponendo il collocamento del minore presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e mandando ai Servizi Sociali competenti per territorio al fine di monitorare il corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi e verificare il contesto familiare.
Il sig. proponeva reclamo avverso l'ordinanza e la Corte d'Appello di Catanzaro, con CP_1 decreto del 29/05/2023, in parziale accoglimento del reclamo, pur mantenendo il collocamento del minore presso la madre, modificava le condizioni stabilite dal Tribunale per il diritto di visita del padre. Rimetteva al giudice del merito la statuizione sulle spese della fase incidentale.
La relazione dei Servizi Sociali del comune di Catanzaro, depositata il 12 luglio 2023, attestava che
“Nonostante le divergenze manifestate, la coppia genitoriale ha dimostrato maturità e senso di responsabilità per quel che attiene alle necessità del minore […] entrambi si sono comunque mostrati capaci di scindere la loro relazione coniugale, ormai terminata, da quella genitoriale”. Confermava, inoltre, il rispetto delle prescrizioni relative all'organizzazione delle visite genitore- figlio ed il versamento regolare del mantenimento da parte del sig. . CP_1
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti addivenivano ad un accordo nel solo e preminente interesse del figlio minore e, rinunciando alla prova per testi Per_1 ammessa, in data 27/03/2025 depositavano istanza congiunta di trasformazione del rito in separazione consensuale, riportando le seguenti condizioni di separazione:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto con rito Parte_2 concordatario in Catanzaro in data 28.09.2013, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Catanzaro al n. 93, Parte 2, Serie A, Anno 2013, Ufficio 1);
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3) Entrambe le parti, in virtù dello stato d'indipendenza economica in cui versano, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
4) Per quanto concerne l'affido ed il collocamento del minore , i signori Persona_3 Parte_1
e convengono quanto segue:
[...] Controparte_1
A) l'affido del bambino sarà condiviso ed il collocamento paritetico presso entrambi i genitori, al fine di non alterare gli equilibri ed il suo benessere psicofisico e seguirà il seguente schema, salvo diversi accordi tra le parti:
Sett Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 padre padre madre madre padre padre padre 2 madre madre padre padre madre madre madre
3 padre padre madre madre padre padre padre
4 madre madre padre padre madre madre madre
B) I coniugi dovranno in egual modo vigilare sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del minore, favorendone lo sviluppo dei rapporti familiari e sociali.
C) Entrambe le parti si impegnano a cooperare nell'esclusivo interesse del figlio e soprattutto si impegnano a coadiuvarsi nell'assistenza e nella cura di Per_1
D) Nelle giornate di loro competenza, i coniugi, salvo diversi accordi, saranno tenuti personalmente o delegando persona di stretta fiducia a prendere il figlio all'uscita di scuola, ad accompagnarlo alle eventuali attività extrascolastiche e/o ludiche e, in ogni caso, a seguirlo nel quotidiano percorso educativo e formativo. Il minore pranzerà, cenerà e pernotterà con ciascuno dei genitori, ogni giorno della settimana, secondo il calendario precedente, salvo sempre diversi accordi. Ciascun genitore dovrà altresì accompagnare il figlio a scuola il giorno successivo al pernottamento. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il minore non dovesse svolgere l'attività scolastica ordinariamente prevista, salvo diversi accordi, nei giorni di spettanza ciascun genitore preleverà il figlio dalla casa materna e/o paterna.
E) Durante le festività natalizie, in deroga al calendario ordinario e sempre salvo diverso accordo tra le parti, il bambino sarà collocato, ad anni alterni, come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre presso un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio presso l'altro.
F) Durante le festività pasquali, in deroga al calendario ordinario, salvo diverso accordo, il figlio sarà collocato, ad anni alterni, come segue: il giorno di Pasqua presso un genitore, il Lunedì dell'Angelo presso l'altro.
G) I genitori si impegnano ad organizzare insieme, con l'apporto economico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le feste (compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) del bambino;
in caso di disaccordo, ciascun genitore festeggerà il compleanno e l'onomastico di ad anni alterni con lo stesso. Per_1
H) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signor ed il giorno della festa Controparte_1 del papà, il figlio starà con il padre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza della madre.
I) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signora ed il giorno della festa Parte_1 della mamma, il figlio starà con la madre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza del padre.
J) Per quanto riguarda il periodo estivo, in deroga al calendario ordinario, le parti possono liberamente concordare una differente gestione degli orari, così da consentire al bambino di trascorrere maggior tempo possibile al mare, nonché di favorire una più serena organizzazione lavorativa/familiare ad entrambi. Pertanto, durante il suddetto periodo e sempre salvo diversi accordi, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il minore 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, preferibilmente coincidenti con le ferie di ciascuno, da concordare entro il 15 di giugno di ogni anno in base al piano feriale che sarà comunicato a ciascuno. In tali periodi, tanto per il padre, quanto per la madre, resterà sospeso il periodo di visita previsto nel calendario ordinario. Resta fermo comunque il diritto per entrambi i genitori, durante il predetto periodo di sospensione, di telefonare/videochiamare il bambino durante la giornata ogni qualvolta lo desiderino. Qualora ciascun genitore decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con il minore fuori città, dovrà darne notizia all'altro, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno, con congruo anticipo.
5) Per quanto attiene il mantenimento del minore , i coniugi convengono quanto Persona_3 segue:
A) Il signor corrisponderà alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Per la determinazione delle spese ordinarie parti si riportano integralmente al contenuto del protocollo d'intesa n. 1766 del 16.05.2019 siglato tra il Tribunale ed il COA di Catanzaro.
B) Per quanto concerne le spese straordinarie, ossia le spese previste dal protocollo n. 1766 del 16.05.2019, sottoscritto tra il Tribunale e il COA di Catanzaro, saranno suddivise al 50% tra gli ex coniugi. Tali spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere comunque debitamente documentate.
6) L'assegno Unico Universale che lo Stato riconosce alle parti in favore del minore sarà Per_1 percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
7) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, che deve, comunque, tener conto delle esigenze prevalenti del minore e del concordato collocamento paritario del medesimo.
8) Le parti daranno concretamente attuazione ai prefati accordi a partire dalla loro sottoscrizione.
9) Le parti chiedono di ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate”.
Con decreto del 31 marzo 2025, il Giudice accoglieva l'istanza e differiva l'udienza al 15 aprile 2025.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Considerato che le parti hanno raggiunto l'accordo, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul procedimento in oggetto, così provvede:
a) Dispone la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale;
b) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e (Atto Parte_1 Controparte_1
n. 93 parte II serie A - anno 2013 - Ufficio 1 - Comune di Catanzaro);
c) autorizza i coniugi a vivere separati;
d) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 01/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo