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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 56374/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA avv. , difesa dall'avv. Antonino Galletti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E C.F. e P.VA , in persona legale rapp.p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
C.F. e P.VA , rappresentata dall'amministratore Controparte_3 P.IVA_2 delegato avv. Ugo Meucci, entrambe difese dall'avv. Angelo De Nicolais e dall'Avv. Ruta Kavaliunaite RESISTENTI Oggetto: liquidazione compensi stragiudiziali All'udienza del 11.12.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che la ricorrente ha richiesto il pagamento della somma di euro 160.000,00, a titolo di compensi per attività stragiudiziale svolta nei confronti delle società resistenti, nonché applicazione della clausola penale e risarcimento del danno, in virtù di un contratto valido dal 1.5.22 (doc. 4 ricorso); in particolare, nel contratto era previsto, per l'attività stragiudiziale, un compenso forfetario annuale di € 12.000,00, oltre accessori, da corrispondersi in rate mensili e/o quadrimestrali ed un onorario ulteriore per l'attività stragiudiziale, pari ai parametri ministeriali vigenti con la percentuale di riduzione massima consentita e, infine, una commissione – a titolo di success fee o palmario – pari al 1% per gli affari procurati e conclusi;
l'avv. elenca nel ricorso una serie di attività Pt_1 svolte in favore delle clienti fino al loro recesso avvenuto nella estate del 2023, richiedendo il pagamento del compenso per l'attività svolta nel primo anno di incarico pari ad euro 12.000,00, nonché la ulteriore somma di euro 48.000,00 per la operatività della clausola di cui all'art. 3 del contratto medesimo che stabiliva che, nel caso di risoluzione a richiesta della prima dello scadere del triennio, la professionista avrebbe avuto diritto al CP_1
1 compenso per la rimanente residua durata del rapporto fino allo scadere dei cinque anni, oltre al risarcimento del danno per perdita di chance, quantificato in euro 100.000,00.
Si sono costituite le società convenute, eccependo la inammissibilità del ricorso non preceduto dal parere del COA, la nullità del contratto per assenza di sinallagmaticità e, quindi, di causa, la eccessiva onerosità e vessatorietà della clausola penale di cui all'art. 3, nonché contestando il quantum del credito e la durata della collaborazione;
in via di eccezione riconvenzionale, hanno chiesto di dichiarare risolto il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Ciò premesso, deve, in primo luogo escludersi che il mancato parere del COA sia causa di inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies cpc, sussistendo un accordo scritto sul compenso;
inoltre, il parere è semmai un requisito previsto per la emissione di decreto ingiuntivo ex art. 636 cpc, oltretutto non più ritenuto obbligatorio, vista la introduzione dei parametri ministeriali di liquidazione.
Non può, poi, ritenersi fondata la eccezione di nullità del contratto per assenza di causa, vista la non sinallagmaticità, in quanto, a prescindere dall'effettivo svolgimento della prestazione da parte di il contratto ha sancito obbligazioni in capo a entrambe le Pt_1 parti, prevedendo l'obbligo per l'avv. di offrire il proprio apporto professionale alle Pt_1 società, dietro pagamento del compenso.
Non può, poi, applicarsi la tutela di cui all'art. 1341 c.c., non trattandosi di contratto con clausole generali predisposto solo da uno dei contraenti.
Quanto alla attività professionale, le parti resistenti (pag. 11 e ss. comparsa) ammettono che l'incarico professionale è stato svolto fino alla data del 04/04/2023 ed elencano una serie di attività effettuate, pur riconoscendo il diritto ad un compenso di soli euro 6.000,00. Sul punto, è irrilevante è la questione della nullità della clausola che prevedeva lo svolgimento di attività commerciali, in quanto superata dallo svolgimento di attività ulteriore di natura stragiudiziale.
Irrilevante è, inoltre, la insussistenza della prova della effettuazione di attività legale, i cui compensi non sono oggetto del presente procedimento.
Considerato che
il contratto non prevedeva la necessità di svolgimento di una certa quantità di attività, per ottenere il pagamento del compenso fisso, deve ritenersi che anche il parziale svolgimento di alcune delle prestazioni indicate, come ammesso dalle stesse resistenti, giustifichi il pagamento di euro 12.000,00 annui.
Infatti, la presente controversia riguarda unicamente il diritto a percepire la parte fissa del compenso mensile e quanto dovuto ai sensi dell'art. 3 del contratto, mentre non è stato richiesto l'ulteriore compenso per singoli atti, pareri o contratti.
Considerato che costituisce circostanza non contestata che l'attività di consulenza si sia interrotta nel mese di aprile 2023 e che emerge chiaramente dal testo del contratto che esso fosse efficace dal 1.5.22, a prescindere dalla sua stipulazione in data successiva, devono riconoscersi euro 12.000,00, oltre spese forfettarie e accessori, quale compenso fisso per i primi 12 mesi di svolgimento dell'incarico.
Quanto al periodo successivo, va ricordato come sia pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per cui la valutazione discrezionale del giudice circa la
2 eccessiva onerosità della clausola penale deve fondarsi: “sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito” (Cass. 17731/15; 7180/12; 2231/12; 6158/07).
Nel caso di specie, a fronte di un servizio non più reso dalla ricorrente, a seguito del recesso delle società e, dunque, di una possibile riallocazione del proprio tempo, per seguire altri clienti e ricavarne compensi, si ritiene eccessivo l'ottenimento dello stesso corrispettivo previsto per l'adempimento; pertanto, si stima equo ridurre il risarcimento derivante dalla applicazione della clausola ad un compenso pari ad 1/3 di quello annuale previsto per il periodo di ulteriori 4 anni, con il riconoscimento di un credito complessivo di euro 16.000,00, oltre spese forfettarie e accessori.
A prescindere dalla applicabilità dell'art. 1382 c.c, deve, poi, segnalarsi la genericità e assenza di prova della domanda di risarcimento dell'ulteriore danno, che verrà respinta.
Inammissibile è, infine, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, visto che questo è stato già sciolto per il recesso delle società. Sulla somma complessiva di euro 28.000,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, riconosciuta a titolo di corrispettivo e penale, si applicheranno gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quella decisionale, stante la semplificazione processuale, tenendo conto del reale valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, condanna le società resistenti, in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 28.000,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché interessi, come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda di risoluzione di parte resistente;
- condanna le società resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in euro 4.358,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 786,00 per spese.
Roma, 25.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex artt. 281 decies e terdecies c.p.c., art. 170 d.p.r. 115/02, iscritta al n. 56374/23 del Ruolo Generale e vertente
TRA avv. , difesa dall'avv. Antonino Galletti Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E C.F. e P.VA , in persona legale rapp.p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
C.F. e P.VA , rappresentata dall'amministratore Controparte_3 P.IVA_2 delegato avv. Ugo Meucci, entrambe difese dall'avv. Angelo De Nicolais e dall'Avv. Ruta Kavaliunaite RESISTENTI Oggetto: liquidazione compensi stragiudiziali All'udienza del 11.12.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che la ricorrente ha richiesto il pagamento della somma di euro 160.000,00, a titolo di compensi per attività stragiudiziale svolta nei confronti delle società resistenti, nonché applicazione della clausola penale e risarcimento del danno, in virtù di un contratto valido dal 1.5.22 (doc. 4 ricorso); in particolare, nel contratto era previsto, per l'attività stragiudiziale, un compenso forfetario annuale di € 12.000,00, oltre accessori, da corrispondersi in rate mensili e/o quadrimestrali ed un onorario ulteriore per l'attività stragiudiziale, pari ai parametri ministeriali vigenti con la percentuale di riduzione massima consentita e, infine, una commissione – a titolo di success fee o palmario – pari al 1% per gli affari procurati e conclusi;
l'avv. elenca nel ricorso una serie di attività Pt_1 svolte in favore delle clienti fino al loro recesso avvenuto nella estate del 2023, richiedendo il pagamento del compenso per l'attività svolta nel primo anno di incarico pari ad euro 12.000,00, nonché la ulteriore somma di euro 48.000,00 per la operatività della clausola di cui all'art. 3 del contratto medesimo che stabiliva che, nel caso di risoluzione a richiesta della prima dello scadere del triennio, la professionista avrebbe avuto diritto al CP_1
1 compenso per la rimanente residua durata del rapporto fino allo scadere dei cinque anni, oltre al risarcimento del danno per perdita di chance, quantificato in euro 100.000,00.
Si sono costituite le società convenute, eccependo la inammissibilità del ricorso non preceduto dal parere del COA, la nullità del contratto per assenza di sinallagmaticità e, quindi, di causa, la eccessiva onerosità e vessatorietà della clausola penale di cui all'art. 3, nonché contestando il quantum del credito e la durata della collaborazione;
in via di eccezione riconvenzionale, hanno chiesto di dichiarare risolto il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Ciò premesso, deve, in primo luogo escludersi che il mancato parere del COA sia causa di inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies cpc, sussistendo un accordo scritto sul compenso;
inoltre, il parere è semmai un requisito previsto per la emissione di decreto ingiuntivo ex art. 636 cpc, oltretutto non più ritenuto obbligatorio, vista la introduzione dei parametri ministeriali di liquidazione.
Non può, poi, ritenersi fondata la eccezione di nullità del contratto per assenza di causa, vista la non sinallagmaticità, in quanto, a prescindere dall'effettivo svolgimento della prestazione da parte di il contratto ha sancito obbligazioni in capo a entrambe le Pt_1 parti, prevedendo l'obbligo per l'avv. di offrire il proprio apporto professionale alle Pt_1 società, dietro pagamento del compenso.
Non può, poi, applicarsi la tutela di cui all'art. 1341 c.c., non trattandosi di contratto con clausole generali predisposto solo da uno dei contraenti.
Quanto alla attività professionale, le parti resistenti (pag. 11 e ss. comparsa) ammettono che l'incarico professionale è stato svolto fino alla data del 04/04/2023 ed elencano una serie di attività effettuate, pur riconoscendo il diritto ad un compenso di soli euro 6.000,00. Sul punto, è irrilevante è la questione della nullità della clausola che prevedeva lo svolgimento di attività commerciali, in quanto superata dallo svolgimento di attività ulteriore di natura stragiudiziale.
Irrilevante è, inoltre, la insussistenza della prova della effettuazione di attività legale, i cui compensi non sono oggetto del presente procedimento.
Considerato che
il contratto non prevedeva la necessità di svolgimento di una certa quantità di attività, per ottenere il pagamento del compenso fisso, deve ritenersi che anche il parziale svolgimento di alcune delle prestazioni indicate, come ammesso dalle stesse resistenti, giustifichi il pagamento di euro 12.000,00 annui.
Infatti, la presente controversia riguarda unicamente il diritto a percepire la parte fissa del compenso mensile e quanto dovuto ai sensi dell'art. 3 del contratto, mentre non è stato richiesto l'ulteriore compenso per singoli atti, pareri o contratti.
Considerato che costituisce circostanza non contestata che l'attività di consulenza si sia interrotta nel mese di aprile 2023 e che emerge chiaramente dal testo del contratto che esso fosse efficace dal 1.5.22, a prescindere dalla sua stipulazione in data successiva, devono riconoscersi euro 12.000,00, oltre spese forfettarie e accessori, quale compenso fisso per i primi 12 mesi di svolgimento dell'incarico.
Quanto al periodo successivo, va ricordato come sia pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per cui la valutazione discrezionale del giudice circa la
2 eccessiva onerosità della clausola penale deve fondarsi: “sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito” (Cass. 17731/15; 7180/12; 2231/12; 6158/07).
Nel caso di specie, a fronte di un servizio non più reso dalla ricorrente, a seguito del recesso delle società e, dunque, di una possibile riallocazione del proprio tempo, per seguire altri clienti e ricavarne compensi, si ritiene eccessivo l'ottenimento dello stesso corrispettivo previsto per l'adempimento; pertanto, si stima equo ridurre il risarcimento derivante dalla applicazione della clausola ad un compenso pari ad 1/3 di quello annuale previsto per il periodo di ulteriori 4 anni, con il riconoscimento di un credito complessivo di euro 16.000,00, oltre spese forfettarie e accessori.
A prescindere dalla applicabilità dell'art. 1382 c.c, deve, poi, segnalarsi la genericità e assenza di prova della domanda di risarcimento dell'ulteriore danno, che verrà respinta.
Inammissibile è, infine, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, visto che questo è stato già sciolto per il recesso delle società. Sulla somma complessiva di euro 28.000,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, riconosciuta a titolo di corrispettivo e penale, si applicheranno gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quella decisionale, stante la semplificazione processuale, tenendo conto del reale valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in questione:
- in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, condanna le società resistenti, in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 28.000,00, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché interessi, come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda di risoluzione di parte resistente;
- condanna le società resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in euro 4.358,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 786,00 per spese.
Roma, 25.3.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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