Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2025, proposto da
Nayeem Islam, rappresentato e difeso dall'avvocato Carolina Castellano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Torino, corso Alessandro Tassoni 25;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“ del Provvedimento di Rigetto Codice Pratica: P-TO/L/N/2024/100579 – emesso dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino, in data 06.11.2024 e notificato a mezzo del sistema ALI in pari data al ricorrente ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ET NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- con ordinanza n. 86 del 6.03.2025 questa Sezione – “ Rilevato che il diniego e la difesa dell’amministrazione si concentrano sull’utilizzo da parte del ricorrente di una “modulistica” errata; rilevato che l’azione dell’amministrazione deve essere improntata a principi di collaborazione e buona fede (art. 1 co. 2 bis l. n. 241/90); rilevato che là dove l’amministrazione comprenda nella sostanza l’oggetto della richiesta risulta non conforme né a suddetto principio né a quello costituzionale del buon andamento limitarsi formalisticamente a valorizzare l’errore di impostazione dell’interessato, senza valutare il merito della pretesa, pur comprensibile nei suoi contorni sostanziali; ritenuti pertanto che l’istanza cautelare debba trovare accoglimento sussistendo l’onere dell’amministrazione di effettuare un vaglio di merito della pretesa che non si arresti all’ostacolo di compilazione di una modulistica scelta con un criterio palesemente errato… ” – ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame;
- a seguito della predetta ordinanza, l’Amministrazione resistente ha riavviato il procedimento, esaminando l’istanza del ricorrente quale richiesta di conversione “per non laureati” (e non “per laureati”, come era stata qualificata nel diniego oggetto del presente giudizio), e lo ha concluso con un nuovo provvedimento di rigetto, emesso in data 12.12.2025 sulla base di una diversa motivazione;
- risulta pertanto sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione sull’originario diniego, essendo quest’ultimo stato sostituito dal nuovo provvedimento dell’Amministrazione, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e valutazione dell’istanza di conversione, che potrà eventualmente essere impugnato con un autonomo ricorso;
Ritenuto , pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell’esito in rito del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE OS, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET NO | AE OS |
IL SEGRETARIO