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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2024, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 3374/2022 e 3789/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, poste in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 18.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., assegnando alle parti termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 2.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. SONIA PAGLIALUNGA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa C.F._2
(PZ) alla via Vittorio Emanuele II n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
22.2.1991 e ivi residente alla contrada Sparaturo s.n.c., cittadina italiana, rappresentata
1 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
e difesa dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), giusta procura in C.F._4
atti, elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) alla via Paolo Savino n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale - domande accessorie.;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1
coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
Venosa il 19.4.2021, rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio Per_1
[...
(21.6.2021).
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale aveva cominciato a logorarsi per incompatibilità di carattere, sorta anche a causa dell'ingerenza della madre della resistente nel ménage familiare e che, siccome l'immobile sito in Venosa e adibito a casa coniugale era di proprietà esclusiva dei genitori della moglie, era stato materialmente allontanato dalla casa coniugale e costretto a trovare altra dimora.
Con riguardo alla situazione occupazionale, il ricorrente ha dedotto di aver conseguito il titolo di ragioniere programmatore, motivo per cui era consulente incaricato alle vendite a domicilio e svolgeva lavori a provvigione presso CEPU, senza percepire una retribuzione fissa mensile.
Per l'effetto, il resistente ha concluso il ricorso introduttivo formulando la seguente domanda:
«1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. sia disposto l'affidamento congiunto, come per legge, del figlio minore ad entrambi
i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, con facoltà per il padre di tenerlo con sé determinando i tempi e le modalità secondo le esigenze dello stesso anche in relazione all'età;
2 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
3. siano stabiliti i tempi e le modalità della presenza del suddetto figlio presso i nonni;
4. si determini quale contributo al mantenimento del figlio la somma Per_1
mensile non superiore ad euro 150,00, considerando che il ricorrente provvede anche al mantenimento del figlio minore somma che sarà versata entro e non oltre Per_2
il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. non sia disposto alcun contributo di mantenimento a favore della Controparte_1 stante la sua giovane età ed essendo in grado di trovarsi un'occupazione, oltre all'oggettiva breve durata del matrimonio;
6. entrambi i coniugi siano autorizzati all'espatrio».
II , costituendosi in giudizio, ha in via preliminare Controparte_1 rappresentato di aver depositato anch'ella ricorso per separazione giudiziale con addebito, con udienza presidenziale fissata per il dì 28.3.2023 (R.G. N. 3789/2022), e nel merito ha dedotto che il marito si era invaghito di una sua ex compagna abbandonando senza alcun preavviso la casa coniugale.
Sull'avverso dedotto relativamente all'occupazione e al non avere una retribuzione fissa mensile, la resistente ha sostenuto che il marito aveva svolto l'attività lavorativa in modo proficuo, tanto vero che era divenuto responsabile dell'ECAMPUS percependo un reddito mensile di 1.300,00 euro oltre provvigioni e che era divenuto titolare di immobili nella provincia di Brindisi.
Alla luce di ciò, la resistente ha concluso la memoria difensiva domandando di:
«riunire il presente procedimento […] con il n. 3789/2022 udienza 28.3.2023 e pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi confermando i provvedimenti» come indicati nel corpo dell'atto difensivo con sentenza definitiva.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e previa riunione alla presente causa di quella recante R.G. N. 3789/2022, con ordinanza del 10.10.2023 il
Giudice delegato alle funzioni presidenziali ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
3 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
IV Con sentenza parziale n. 1204/2024 del 18.7.2024 è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa e rimessa la causa in istruttoria con separata ordinanza, atteso che i difensori delle parti con memoria di replica congiunta avevano chiesto fissarsi udienza in presenza essendo volontà dei coniugi addivenire a un accordo di separazione personale in conformità a quanto stabilito con l'ordinanza del
16.12.2023.
All'udienza del 18.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la mancata rinuncia agli stessi, avendo le parti precisato congiuntamente le seguenti conclusioni e -per l'effetto- rinunciato- ad ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante:
4 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
V Atteso che -come già esposto- con sentenza parziale n. 1204/2024 è già stata dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, non resta che vagliare la corrispondenza all'interesse della prole e la non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico delle condizioni di separazione personale convenute dalle parti.
Ebbene, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore , sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale sia in relazione Per_1 all'aspetto relazionale, e che non presentino profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 3374/2022 e 3789/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
5 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
vertenti tra e , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, riportate in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 3374/2022 e 3789/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, poste in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 18.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., assegnando alle parti termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 2.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. SONIA PAGLIALUNGA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa C.F._2
(PZ) alla via Vittorio Emanuele II n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
22.2.1991 e ivi residente alla contrada Sparaturo s.n.c., cittadina italiana, rappresentata
1 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
e difesa dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), giusta procura in C.F._4
atti, elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) alla via Paolo Savino n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale - domande accessorie.;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1
coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
Venosa il 19.4.2021, rappresentando che dall'unione coniugale era nato il figlio Per_1
[...
(21.6.2021).
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale aveva cominciato a logorarsi per incompatibilità di carattere, sorta anche a causa dell'ingerenza della madre della resistente nel ménage familiare e che, siccome l'immobile sito in Venosa e adibito a casa coniugale era di proprietà esclusiva dei genitori della moglie, era stato materialmente allontanato dalla casa coniugale e costretto a trovare altra dimora.
Con riguardo alla situazione occupazionale, il ricorrente ha dedotto di aver conseguito il titolo di ragioniere programmatore, motivo per cui era consulente incaricato alle vendite a domicilio e svolgeva lavori a provvigione presso CEPU, senza percepire una retribuzione fissa mensile.
Per l'effetto, il resistente ha concluso il ricorso introduttivo formulando la seguente domanda:
«1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. sia disposto l'affidamento congiunto, come per legge, del figlio minore ad entrambi
i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, con facoltà per il padre di tenerlo con sé determinando i tempi e le modalità secondo le esigenze dello stesso anche in relazione all'età;
2 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
3. siano stabiliti i tempi e le modalità della presenza del suddetto figlio presso i nonni;
4. si determini quale contributo al mantenimento del figlio la somma Per_1
mensile non superiore ad euro 150,00, considerando che il ricorrente provvede anche al mantenimento del figlio minore somma che sarà versata entro e non oltre Per_2
il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. non sia disposto alcun contributo di mantenimento a favore della Controparte_1 stante la sua giovane età ed essendo in grado di trovarsi un'occupazione, oltre all'oggettiva breve durata del matrimonio;
6. entrambi i coniugi siano autorizzati all'espatrio».
II , costituendosi in giudizio, ha in via preliminare Controparte_1 rappresentato di aver depositato anch'ella ricorso per separazione giudiziale con addebito, con udienza presidenziale fissata per il dì 28.3.2023 (R.G. N. 3789/2022), e nel merito ha dedotto che il marito si era invaghito di una sua ex compagna abbandonando senza alcun preavviso la casa coniugale.
Sull'avverso dedotto relativamente all'occupazione e al non avere una retribuzione fissa mensile, la resistente ha sostenuto che il marito aveva svolto l'attività lavorativa in modo proficuo, tanto vero che era divenuto responsabile dell'ECAMPUS percependo un reddito mensile di 1.300,00 euro oltre provvigioni e che era divenuto titolare di immobili nella provincia di Brindisi.
Alla luce di ciò, la resistente ha concluso la memoria difensiva domandando di:
«riunire il presente procedimento […] con il n. 3789/2022 udienza 28.3.2023 e pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi confermando i provvedimenti» come indicati nel corpo dell'atto difensivo con sentenza definitiva.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e previa riunione alla presente causa di quella recante R.G. N. 3789/2022, con ordinanza del 10.10.2023 il
Giudice delegato alle funzioni presidenziali ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
3 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
IV Con sentenza parziale n. 1204/2024 del 18.7.2024 è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa e rimessa la causa in istruttoria con separata ordinanza, atteso che i difensori delle parti con memoria di replica congiunta avevano chiesto fissarsi udienza in presenza essendo volontà dei coniugi addivenire a un accordo di separazione personale in conformità a quanto stabilito con l'ordinanza del
16.12.2023.
All'udienza del 18.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la mancata rinuncia agli stessi, avendo le parti precisato congiuntamente le seguenti conclusioni e -per l'effetto- rinunciato- ad ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante:
4 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
V Atteso che -come già esposto- con sentenza parziale n. 1204/2024 è già stata dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, non resta che vagliare la corrispondenza all'interesse della prole e la non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico delle condizioni di separazione personale convenute dalle parti.
Ebbene, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore , sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale sia in relazione Per_1 all'aspetto relazionale, e che non presentino profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 3374/2022 e 3789/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
5 R.G. N. 3374/2022 causa riunita R.G.N. 3789/2022
vertenti tra e , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, riportate in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
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