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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2025
N. R.G. 803/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di LA
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di rinvio riuniti introdotti a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
14125/2024:
- N 803/24 promosso da:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. Adelaide Manganaro, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano Via
A. Locatelli 6 contro con l'avv. prof. Stefano Controparte_1
LL elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro BIGONI in Milano
Via Gustavo Modena 3/A
- N.917/24 promosso da con l'avv. prof. Stefano Controparte_1
LL elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro BIGONI in Milano
Via Gustavo Modena 3/A
Pagina 1 contro
Controparte_2
contumace
[...]
e in qualità di eredi di con Parte_1 Parte_2 Persona_1
l'avv. Adelaide Manganaro, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano Via A.
Locatelli 6
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
sentir accogliere, solo per quanto riguarda il Sig. le medesime conclusioni di Persona_1
merito ed istruttorie rassegnate con la memoria ex art.436 c.p.c. del 27.06.2019, depositata telematicamente il 28.06.2019, che devono qui intendersi interamente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi per i tre gradi del giudizio compresa la riassunzione
Per la PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14125/2024 del 28.2.2024, pubblicata il 21.5.2024 nel giudizio inter partes recante n. R.G. 13015/2020, riformare la sentenza n. 1441/2019, depositata il 15.10.2019, nel giudizio recante n. R.G. 342/2018 emessa dalla Corte di Appello di Milano e, per l'effetto, voglia accertare e dichiarare che i sig.ri e Persona_1 Parte_3 Parte_4 non hanno diritto a percepire l'indennità per turni spezzati, di cui all'art. 43,
[...]
lett. b) del CCNL applicato, con ogni conseguente statuizione e, dunque, respingere le conclusioni rassegnate dai predetti lavoratori nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado incardinato innanzi al Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro e recante n. R.G.
4389/2017.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del giudizio di legittimità e di quello di rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Pagina 2 Con ricorsi successivamente riuniti e in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di e Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
hanno riassunto, in seguito all'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n.
[...]
14125/2024 , il procedimento promosso dai sig.ri Persona_1 [...]
nei confronti della predetta società . Parte_5
Le vicende inerenti il procedimento possono così sintetizzarsi.
Part Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 3.5.2017, i sig.ri e hanno Pt_3 Parte_4
convenuto in giudizio la e dinanzi al Tribunale Controparte_4 Controparte_1
Civile di Milano, in funzione di Giudice Unico del lavoro, al fine di sentire :
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità per turni spezzati di cui all'art. 43, lett. b, del CCNL applicato (nella misura prevista per i dipendenti ad orario pieno) per ogni giorno di effettuazione dell'orario di lavoro su turni spezzati nelle stagioni invernali dal 2011/2012 al 2016/2017;
2) conseguentemente, condannare in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Assago, Via del Bosco Rinnovato
4/A, a corrispondere a titolo di indennità turni spezzati le somme indicate in ricorso, con il favore dei compensi professionali”.
La domanda era accolta dal tribunale con sentenza n. 3187/2017, depositata il 28.1.2018, che ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe indicati - dipendenti della società con la qualifica di Capi Squadra Servizio Manutenzioni, assunti con contratto a tempo indeterminato ad orario part- time - ad ottenere l'indennità, ai sensi dell'art. 43 lett. b) CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, nella stessa misura spettante ai dipendenti con orario full time, per ogni giorno di svolgimento della prestazione su turno spezzato, nei periodi invernali, indicati rispettivamente nell'atto introduttivo del giudizio, in un arco temporale dal 2011 al 2016, condannando la società al pagamento delle rispettive differenze retributive.
Con sentenza 1441/2019 pubblicata il 15.10.2019 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame, proposto da , avverso la pronuncia di Controparte_5
primo grado.
I giudici di seconde cure hanno rilevato, richiamando precedenti della stessa Corte territoriale, che: a) come accertato dal Tribunale e non espressamente censurato, i contratti di lavoro degli originari ricorrenti prevedevano un orario di 40 ore settimanali, dalle 8,15/9,00 alle
Pagina 3 17,15/18,00, con pausa di un'ora per diversi periodi dell'anno per ciascun dipendente;
il tutto in modo difforme da quanto risultante nei rispettivi contratti di lavoro;
b) doveva, quindi, ritenersi che i lavoratori avevano operato secondo turni continui ed avvicendati;
c) i lavoratori, pertanto, sebbene assunti a tempo parziale, comunque erano stati chiamati a rendere, nell'arco della stagione invernale degli anni in considerazione, una prestazione del tutto identica e sovrapponibile a quella degli assunti a tempo pieno;
d) il mancato riconoscimento dell'indennità in questione avrebbe costituito una violazione del principio di non discriminazione.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione
[...]
, affidato a due motivi, così descritti nell'ordinanza di rinvio: Controparte_5
“Con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2697 cc, per mancata ammissione della prova su un fatto decisivo della controversia. La ricorrente deduce, in particolare, che i giudici di merito avevano ritenuto che i lavoratori avessero reso le proprie prestazioni lavorative in modo difforme da quelle indicate nei rispettivi contratti di lavoro, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria sul punto nonostante vi fosse stata una richiesta di ammissione di prove: prove che si rendevano necessarie in quanto la indennità di turno spezzato poteva essere riconosciuta solo ai lavoratori addetti in turni continui ed avvicendati e ai quali, per esigenze di servizio ed in via occasionale, veniva richiesto di rendere l'attività lavorativa in turno spezzati, cioè con un intervallo variabile di circa un'ora. Nella fattispecie, invece, la articolazione oraria su turni spezzati era stata espressamente prevista e non vi era stata alcuna prova che fossero stati adibiti a turni diversi da quelli concordati.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc, e degli artt. 3, 9 e 43 lett. b) del CCNL Società
e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato la insussistenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento della suddetta indennità: la prestazione lavorativa a tempo pieno (infatti per il personale a tempo parziale era espressamente previsto che non si applicasse l'indennità turni spezzati); lo svolgimento in via ordinaria e normale della propria attività lavorativa sulla base di turni continui;
la sussistenza di esigenze di servizio e la occasionalità della richiesta della prestazione lavorativa in turni spezzati. Secondo la ricorrente, tutti i suddetti presupposti non erano stati dimostrati nella fattispecie in esame. “
Pagina 4 La Cassazione, a conclusione del giudizio, con l'ordinanza di rinvio ha accolto il secondo motivo ritenendo assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa a questa Corte sulla base delle seguenti argomentazioni :
“..la clausola contrattuale da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, è l'art. 43 lett. b) del CCNL menzionato, ratione temporis applicabile, che testualmente recita: “[…] b) Indennità turni spezzati.
4. Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1. Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell'indennità viene elevata al 25%. L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni - quale ad esempio l'esattore – al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato. Al personale di cui al punto 14 dell'art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata”.
9.
Orbene, prescindendo dalla problematica se possa spettare o meno al lavoratore a tempo parziale il riconoscimento della indennità di cui è processo, perché l'aspetto sottolineato dalla Corte territoriale -circa il profilo discriminatorio di una interpretazione della disposizione contrattuale collettiva che escluda il lavoratore part-time verticale dall'ambito applicativo di essa- non è stato specificamente contestato dall'odierna ricorrente, la questione dirimente è rappresentata dal fatto che l'art. 43 del CCNL menzionato prevede il riconoscimento della erogazione soltanto ai lavoratori che eccezionalmente, per esigenze di servizio o occasionalmente (seconda parte della norma) siano chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa secondo turni spezzati.
10.
La ratio della disposizione è stata, infatti, individuata nella compensazione del disagio eccezionale del lavoratore, solitamente addetto a turni continui ed avvicendati, che subisce
Pagina 5 allorquando, per esigenze di servizio, gli venga modificato l'orario di lavoro con il turno cd. spezzato, rispetto ai turni continui ed avvicendati normalmente svolti, privando, così di regolarità la sequenza ordinaria dell'attività lavorativa (Cass. n. 23689/2023).
11.
Se, quindi, questa è la interpretazione della norma e la finalità dell'istituto, non sono condivisibili le conclusioni della Corte territoriale non avendo i giudici di merito valutato, in concreto, l'eccezionalità della modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro rispetto a quello normalmente svolto onde valutare, appunto, se vi sia stato il disagio da compensare con la indennità stessa.
12.
Le censure di cui al secondo motivo sono, pertanto, fondate nei sensi di cui sopra.
13.
Conseguentemente, la trattazione del primo motivo resta assorbita perché la Corte territoriale, sulla base della superiore interpretazione dell'art. 43 del CCNL citato, deve verificare, alla stregua delle risultanze processuali non contestate o già acquisite o, se del caso, attraverso una necessaria istruttoria sul punto, la sussistenza del requisito delle esigenze di natura eccezionale tali da poter giustificare il preteso trattamento economico aggiuntivo.”
nel riassumere in giudizio ha Controparte_1
rilevato che “E' circostanza documentale (ed in ogni caso non contestata) che tutti i lavoratori indicati in epigrafe sono stati assunti da parte della Società con orario di lavoro normalmente articolato sulla base di turni spezzati, come risulta all'evidenza dalle lettere di assunzione, secondo cui: “L'orario normale di lavoro sarà di 40 ore settimanali, dalle 8.15/9.00 alle
17.15/18.00, con pausa fissa fra le 12.30 e le 13.30.
In caso di necessità inerenti le funzioni del Servizio Opere Stradali, nei periodi predeterminati dal citato Servizio e specificatamente indicati con comunicazione separata, la sua prestazione si svolgerà in turni continui ed avvicendati diurni e notturni ex art. 9, comma 4 ess del CCNL citato” (doc.ti 2bis, 5 e 9, del fascicolo di parte del primo grado). Nelle lettere di assunzioni, quindi, è stato espressamente convenuto tra le parti che il normale orario di lavoro si sarebbe svolto con un intervallo tra la prima e la seconda parte del turno di lavoro giornaliero.
Pagina 6 Ciò posto, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, non è ammissibile alcun riconoscimento dell'indennità turni spezzati in favore dei lavoratori in quanto è assente il requisito dell'occasionalità previsto dall'art. 43, lett. b) del CCNL applicato.”
All'udienza del 19.02.2025 la causa è stata conciliata tra LA
[...]
e e in qualità Controparte_5 Parte_1 Parte_2
di eredi del sigg.ri mentre è proseguita tra la società e i sig.ri Persona_1
e entrambi contumaci. Alla successiva udienza del 18.03.2015 la Parte_4 Pt_3
causa è stata discussa e quindi decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
*************
Conviene in primo luogo ricordare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, decidendo in sede di rinvio, le domande introdotte da e con il ricorso ex art 414 cpc devono Pt_3 Parte_4
essere respinte.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia rescindente, ha esplicitamente affermato che sulla base della corretta interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art 43 lett b CCNL di settore solo nelle ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione in turni continui e sia chiamato, per esigenze di servizio ed in via occasionale, a rendere l'attività lavorativa in turni spezzati (cioè, con un intervallo) si deve riconoscere l'indennità de quo che compensa, appunto, il disagio di rendere tale prestazione in modo difforme da quanto usualmente avviene.
Pagina 7 Laddove, come è pacifico nelle ipotesi oggetto del presente giudizio, l'orario di lavoro giornaliero concordato abbia sempre previsto la presenza di un intervallo fra le prestazioni lavorative del medesimo turno, l'indennità non deve essere erogata.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, decidendo in sede di rinvio, assorbita ogni altra questione, le domande introdotte dai lavoratori e Parte_4 Pt_3
devono pertanto essere respinte.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n. 10245/19; Cass. n. 29202/2020).
Per questa ragione, le spese processuali di tutti i gradi, in considerazione delle non unanime interpretazione giurisprudenziale della normativa contrattuale, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio,
Respinge le domande svolte nel ricorso ex art 414 cpc da e Parte_5
nei confronti di Parte_4 [...]
Controparte_5
Compensa le spese di lite di tutti i gradi
Milano, 18/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 8
N. R.G. 803/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di LA
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di rinvio riuniti introdotti a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
14125/2024:
- N 803/24 promosso da:
e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. Adelaide Manganaro, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano Via
A. Locatelli 6 contro con l'avv. prof. Stefano Controparte_1
LL elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro BIGONI in Milano
Via Gustavo Modena 3/A
- N.917/24 promosso da con l'avv. prof. Stefano Controparte_1
LL elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro BIGONI in Milano
Via Gustavo Modena 3/A
Pagina 1 contro
Controparte_2
contumace
[...]
e in qualità di eredi di con Parte_1 Parte_2 Persona_1
l'avv. Adelaide Manganaro, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano Via A.
Locatelli 6
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per e Parte_1 Parte_2
sentir accogliere, solo per quanto riguarda il Sig. le medesime conclusioni di Persona_1
merito ed istruttorie rassegnate con la memoria ex art.436 c.p.c. del 27.06.2019, depositata telematicamente il 28.06.2019, che devono qui intendersi interamente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi per i tre gradi del giudizio compresa la riassunzione
Per la PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14125/2024 del 28.2.2024, pubblicata il 21.5.2024 nel giudizio inter partes recante n. R.G. 13015/2020, riformare la sentenza n. 1441/2019, depositata il 15.10.2019, nel giudizio recante n. R.G. 342/2018 emessa dalla Corte di Appello di Milano e, per l'effetto, voglia accertare e dichiarare che i sig.ri e Persona_1 Parte_3 Parte_4 non hanno diritto a percepire l'indennità per turni spezzati, di cui all'art. 43,
[...]
lett. b) del CCNL applicato, con ogni conseguente statuizione e, dunque, respingere le conclusioni rassegnate dai predetti lavoratori nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado incardinato innanzi al Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro e recante n. R.G.
4389/2017.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del giudizio di legittimità e di quello di rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Pagina 2 Con ricorsi successivamente riuniti e in Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di e Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
hanno riassunto, in seguito all'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n.
[...]
14125/2024 , il procedimento promosso dai sig.ri Persona_1 [...]
nei confronti della predetta società . Parte_5
Le vicende inerenti il procedimento possono così sintetizzarsi.
Part Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 3.5.2017, i sig.ri e hanno Pt_3 Parte_4
convenuto in giudizio la e dinanzi al Tribunale Controparte_4 Controparte_1
Civile di Milano, in funzione di Giudice Unico del lavoro, al fine di sentire :
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità per turni spezzati di cui all'art. 43, lett. b, del CCNL applicato (nella misura prevista per i dipendenti ad orario pieno) per ogni giorno di effettuazione dell'orario di lavoro su turni spezzati nelle stagioni invernali dal 2011/2012 al 2016/2017;
2) conseguentemente, condannare in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Assago, Via del Bosco Rinnovato
4/A, a corrispondere a titolo di indennità turni spezzati le somme indicate in ricorso, con il favore dei compensi professionali”.
La domanda era accolta dal tribunale con sentenza n. 3187/2017, depositata il 28.1.2018, che ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe indicati - dipendenti della società con la qualifica di Capi Squadra Servizio Manutenzioni, assunti con contratto a tempo indeterminato ad orario part- time - ad ottenere l'indennità, ai sensi dell'art. 43 lett. b) CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, nella stessa misura spettante ai dipendenti con orario full time, per ogni giorno di svolgimento della prestazione su turno spezzato, nei periodi invernali, indicati rispettivamente nell'atto introduttivo del giudizio, in un arco temporale dal 2011 al 2016, condannando la società al pagamento delle rispettive differenze retributive.
Con sentenza 1441/2019 pubblicata il 15.10.2019 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame, proposto da , avverso la pronuncia di Controparte_5
primo grado.
I giudici di seconde cure hanno rilevato, richiamando precedenti della stessa Corte territoriale, che: a) come accertato dal Tribunale e non espressamente censurato, i contratti di lavoro degli originari ricorrenti prevedevano un orario di 40 ore settimanali, dalle 8,15/9,00 alle
Pagina 3 17,15/18,00, con pausa di un'ora per diversi periodi dell'anno per ciascun dipendente;
il tutto in modo difforme da quanto risultante nei rispettivi contratti di lavoro;
b) doveva, quindi, ritenersi che i lavoratori avevano operato secondo turni continui ed avvicendati;
c) i lavoratori, pertanto, sebbene assunti a tempo parziale, comunque erano stati chiamati a rendere, nell'arco della stagione invernale degli anni in considerazione, una prestazione del tutto identica e sovrapponibile a quella degli assunti a tempo pieno;
d) il mancato riconoscimento dell'indennità in questione avrebbe costituito una violazione del principio di non discriminazione.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione
[...]
, affidato a due motivi, così descritti nell'ordinanza di rinvio: Controparte_5
“Con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. 2697 cc, per mancata ammissione della prova su un fatto decisivo della controversia. La ricorrente deduce, in particolare, che i giudici di merito avevano ritenuto che i lavoratori avessero reso le proprie prestazioni lavorative in modo difforme da quelle indicate nei rispettivi contratti di lavoro, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria sul punto nonostante vi fosse stata una richiesta di ammissione di prove: prove che si rendevano necessarie in quanto la indennità di turno spezzato poteva essere riconosciuta solo ai lavoratori addetti in turni continui ed avvicendati e ai quali, per esigenze di servizio ed in via occasionale, veniva richiesto di rendere l'attività lavorativa in turno spezzati, cioè con un intervallo variabile di circa un'ora. Nella fattispecie, invece, la articolazione oraria su turni spezzati era stata espressamente prevista e non vi era stata alcuna prova che fossero stati adibiti a turni diversi da quelli concordati.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 1362, 1363 e 1366 cc, e degli artt. 3, 9 e 43 lett. b) del CCNL Società
e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato la insussistenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento della suddetta indennità: la prestazione lavorativa a tempo pieno (infatti per il personale a tempo parziale era espressamente previsto che non si applicasse l'indennità turni spezzati); lo svolgimento in via ordinaria e normale della propria attività lavorativa sulla base di turni continui;
la sussistenza di esigenze di servizio e la occasionalità della richiesta della prestazione lavorativa in turni spezzati. Secondo la ricorrente, tutti i suddetti presupposti non erano stati dimostrati nella fattispecie in esame. “
Pagina 4 La Cassazione, a conclusione del giudizio, con l'ordinanza di rinvio ha accolto il secondo motivo ritenendo assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa a questa Corte sulla base delle seguenti argomentazioni :
“..la clausola contrattuale da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, è l'art. 43 lett. b) del CCNL menzionato, ratione temporis applicabile, che testualmente recita: “[…] b) Indennità turni spezzati.
4. Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1. Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell'indennità viene elevata al 25%. L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni - quale ad esempio l'esattore – al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato. Al personale di cui al punto 14 dell'art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata”.
9.
Orbene, prescindendo dalla problematica se possa spettare o meno al lavoratore a tempo parziale il riconoscimento della indennità di cui è processo, perché l'aspetto sottolineato dalla Corte territoriale -circa il profilo discriminatorio di una interpretazione della disposizione contrattuale collettiva che escluda il lavoratore part-time verticale dall'ambito applicativo di essa- non è stato specificamente contestato dall'odierna ricorrente, la questione dirimente è rappresentata dal fatto che l'art. 43 del CCNL menzionato prevede il riconoscimento della erogazione soltanto ai lavoratori che eccezionalmente, per esigenze di servizio o occasionalmente (seconda parte della norma) siano chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa secondo turni spezzati.
10.
La ratio della disposizione è stata, infatti, individuata nella compensazione del disagio eccezionale del lavoratore, solitamente addetto a turni continui ed avvicendati, che subisce
Pagina 5 allorquando, per esigenze di servizio, gli venga modificato l'orario di lavoro con il turno cd. spezzato, rispetto ai turni continui ed avvicendati normalmente svolti, privando, così di regolarità la sequenza ordinaria dell'attività lavorativa (Cass. n. 23689/2023).
11.
Se, quindi, questa è la interpretazione della norma e la finalità dell'istituto, non sono condivisibili le conclusioni della Corte territoriale non avendo i giudici di merito valutato, in concreto, l'eccezionalità della modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro rispetto a quello normalmente svolto onde valutare, appunto, se vi sia stato il disagio da compensare con la indennità stessa.
12.
Le censure di cui al secondo motivo sono, pertanto, fondate nei sensi di cui sopra.
13.
Conseguentemente, la trattazione del primo motivo resta assorbita perché la Corte territoriale, sulla base della superiore interpretazione dell'art. 43 del CCNL citato, deve verificare, alla stregua delle risultanze processuali non contestate o già acquisite o, se del caso, attraverso una necessaria istruttoria sul punto, la sussistenza del requisito delle esigenze di natura eccezionale tali da poter giustificare il preteso trattamento economico aggiuntivo.”
nel riassumere in giudizio ha Controparte_1
rilevato che “E' circostanza documentale (ed in ogni caso non contestata) che tutti i lavoratori indicati in epigrafe sono stati assunti da parte della Società con orario di lavoro normalmente articolato sulla base di turni spezzati, come risulta all'evidenza dalle lettere di assunzione, secondo cui: “L'orario normale di lavoro sarà di 40 ore settimanali, dalle 8.15/9.00 alle
17.15/18.00, con pausa fissa fra le 12.30 e le 13.30.
In caso di necessità inerenti le funzioni del Servizio Opere Stradali, nei periodi predeterminati dal citato Servizio e specificatamente indicati con comunicazione separata, la sua prestazione si svolgerà in turni continui ed avvicendati diurni e notturni ex art. 9, comma 4 ess del CCNL citato” (doc.ti 2bis, 5 e 9, del fascicolo di parte del primo grado). Nelle lettere di assunzioni, quindi, è stato espressamente convenuto tra le parti che il normale orario di lavoro si sarebbe svolto con un intervallo tra la prima e la seconda parte del turno di lavoro giornaliero.
Pagina 6 Ciò posto, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, non è ammissibile alcun riconoscimento dell'indennità turni spezzati in favore dei lavoratori in quanto è assente il requisito dell'occasionalità previsto dall'art. 43, lett. b) del CCNL applicato.”
All'udienza del 19.02.2025 la causa è stata conciliata tra LA
[...]
e e in qualità Controparte_5 Parte_1 Parte_2
di eredi del sigg.ri mentre è proseguita tra la società e i sig.ri Persona_1
e entrambi contumaci. Alla successiva udienza del 18.03.2015 la Parte_4 Pt_3
causa è stata discussa e quindi decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
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Conviene in primo luogo ricordare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, decidendo in sede di rinvio, le domande introdotte da e con il ricorso ex art 414 cpc devono Pt_3 Parte_4
essere respinte.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia rescindente, ha esplicitamente affermato che sulla base della corretta interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art 43 lett b CCNL di settore solo nelle ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione in turni continui e sia chiamato, per esigenze di servizio ed in via occasionale, a rendere l'attività lavorativa in turni spezzati (cioè, con un intervallo) si deve riconoscere l'indennità de quo che compensa, appunto, il disagio di rendere tale prestazione in modo difforme da quanto usualmente avviene.
Pagina 7 Laddove, come è pacifico nelle ipotesi oggetto del presente giudizio, l'orario di lavoro giornaliero concordato abbia sempre previsto la presenza di un intervallo fra le prestazioni lavorative del medesimo turno, l'indennità non deve essere erogata.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, decidendo in sede di rinvio, assorbita ogni altra questione, le domande introdotte dai lavoratori e Parte_4 Pt_3
devono pertanto essere respinte.
Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n. 10245/19; Cass. n. 29202/2020).
Per questa ragione, le spese processuali di tutti i gradi, in considerazione delle non unanime interpretazione giurisprudenziale della normativa contrattuale, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio,
Respinge le domande svolte nel ricorso ex art 414 cpc da e Parte_5
nei confronti di Parte_4 [...]
Controparte_5
Compensa le spese di lite di tutti i gradi
Milano, 18/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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