TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 15.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Parte_1
RI IO AR
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e difeso CP_1 dall' avv. S. Graziuso e G. Peco
Resistente
Oggetto: Riliquidazione della pensione per corretta determinazione e rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di mobilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 24.02.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe
-premesso di essere titolare di pensione cat. VOART dal 33900462 e di aver beneficiato, nel corso della sua attività lavorativa di diversi periodi di CIG e mobilità- chiedeva “dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della inclusione nella base retributiva pensionabile delle corrette retribuzioni pensionabili relative ai periodi di mobilità dal 1995 al 1997 per le causali esposte in ricorso (allineamento alle retribuzioni di CIG e applicazione dei corretti indici di rivalutazione) in applicazione dell' art 3 co 6 del decreto legge n 503/1992 e condannare l' alla CP_1 ricostituzione ella pensione VOART in godimento con adeguamento dell' importo mensile e pagamento delle connesse somme differenziali di pensione derivanti dal ricalcolo con la decorrenza di legge oltre accessori”.
L' regolarmente citato, evidenziava di aver provveduto alla CP_1 ricostituzione della pensione e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All' odierna udienza il ricorrente si opponeva alla declaratoria di cessata materia del contendere evidenziando che la riliquidazione della pensione si riferiva a motivi estranei all' oggetto del giudizio.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta CP_1 liquidazione della pensione in godimento, in quanto l'Istituto avrebbe omesso di computare l'esatta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi a mobilità (anno 1995) non parametrandola a quella riconosciuta dallo stesso istituto per la CIG ricadente nell' anno precedente.
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Ebbene, con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa di mobilità, deve darsi atto del recente intervento della Suprema Corte che, in fattispecie per alcuni versi analoga a quella che occupa, ha evidenziato che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità (ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223/91), e di cassa integrazione (ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 151/81), si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo. (cfr. Cass. n. 6161/2018).
Parte ricorrente tuttavia pretende di rilevare l' inadempimento dell'
sulla base del fatto che la retribuzione media settimanale CP_2 calcolata dall' Istituto con riferimento al periodo di mobilità non risulta sovrapponibile a quella quantificata dall' per i periodi di CIG CP_2 senza allegare sufficienti elementi che consentano di individuare la retribuzione ordinaria rilevante ai fini dell' individuazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa di mobilità e CIG.
Sotto tale profilo, quindi, la domanda attorea appare infondata.
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato.
Stante il contrasto giurisprudenziale appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, li 15.10.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa