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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/11/2024, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 622 2022
Oggi,04/11/2024 alle ore 10,50, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
Per è presente l'avv. Strozzieri nonché il signor che Parte_1 Parte_1 conclude come da atti chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per il quale conclude come da memoria conclusionale ed insiste per la Controparte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, decide la causa dando lettura della sentenza integrale emessa contestualmente alle ore 16,20.
Ascoli Piceno, 04/11/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622 2022 promossa da:
Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Avv. PAGLIACCI ANTONIO
Attore
Parte_1 C.F._3
Avv. STROZZIERI ANTONIO
convenuto
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione i signori ed convenivano in Controparte_1 Parte_2
riassunzione il signor a seguito di pregresso giudizio da questi promosso Parte_1
dinanzi al giudice di pace di Ascoli Piceno a seguito di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata da questo ultimo giudice, così concludendo: Piaccia all'ill.mo Sig. Giudice del Tribunale
adito, ogni contraria istanza, deduzione ed esclusione disattesa ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. ha realizzato sulla sua proprietà sita in Castel di Lama alla Via Salaria Parte_1
nr. 312 una casetta senza rispettare la normativa prevista dagli artt. 873, 907 e 1122 c.c. per i motivi descritti in premessa, CONDANNARE il Sig. all'immediata rimozione della Parte_1
casetta oggetto di causa e descritta in premessa;
ACCERTARE e DICHIARARE i danni patiti dagli attori in ragione della costruzione della casetta per i motivi esposti in premessa;
e conseguentemente
CONDANNARE il Sig. al pagamento in favore degli attori in solido tra loro Parte_1
per i danni derivatigli dalla costruzione della casetta della somma di € 2.500,00 ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che si determinerà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà
di liquidare anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio il signor così concludendo: a) preliminarmente, Parte_1
dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e passiva della convenuta Controparte_2
in ordine alla azione di accertamento del diritto di veduta ed alla sua lesione con condanna CP_3
degli attori (il primo per avere convenuto in giudizio non legittimata passivamente e la CP_3
seconda per avere agito in giudizio non legittimata attivamente) alla rifusione delle spese di giudizio;
b) preliminarmente dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avversaria e comunque rigettare tutte le domande attoree proposte c) comunque, rigettare tutte le domande attoree proposte siccome, totalmente, infondate in fatto ed in diritto;
d) Condannare gli attori alla integrale rifusione delle competenze dell'intero giudizio prima davanti al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, poi davanti all'intestato Tribunale.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e precisate le conclusioni e procedutosi a discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) L'odierna parte attrice aveva originariamente convenuto il convenuto dinanzi al giudice di pace per sentire accogliere le proprie domande. Il giudice di pace aveva proceduto alla separazione di giudizi rimettendo le parti dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno a sweuito di declaratoria di propria incompetenza per materia, eccezione sollevata dalla parte convenuta.
b) Premesso ciò, le parti hanno concluso entrambe per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto il diritto vantato nel giudizio, che riguardava la richiesta di rimozione di una casetta in legno posta in una corte, risultava soddisfatto, essendo stata rimosso tale bene nelle more del processo. c) Stando così i fatti, va applicato il principio giurisprudenziale in materia che prevede che La
cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e,
quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass.
21757/21).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere non solo quando le parti attestino una mutata situazione giuridica sostanziale che ha eliminato il contrasto tra i diritti delle parti, ma anche qualora, a prescindere da ciò, anche quando con la rinuncia risulti soddisfatto il diritto azionato.
Essendo stato rimosso il bene oggetto di causa di cui si chiedeva, appunto, la rimozione, nel caso di specie va dichiarata cessata la materia del contendere.
d) Secondo principio giurisprudenziale costante ed uniforme (tra le tante, Cassazione civile sez. VI,
del 11/08/2022 n.24714) il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza. Nel caso di specie, è evidente che il bene oggetto di domanda di rimozione venne rimosso, ma successivamente alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, anche se solo dopo qualche giorno.
Ciò potrebbe determinare la sussistenza dei presupposti per la condanna delle spese.
D'altro canto, parte attrice ha insistito sulla domanda di risarcimento del danno proposta.
Dall'esame delle istanze istruttorie in atti formulate dall'attrice, tuttavia, non si ravvisa in via presuntiva la possibile declaratoria di responsabilità per danni soprattutto in riferimento alla prova della quantificazione del danno, non liquidabile nel caso di specie in via equitativa.
Le spese di lite, pertanto, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente tra le parti.
-
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così
provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 04/11/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 622 2022
Oggi,04/11/2024 alle ore 10,50, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
Per è presente l'avv. Strozzieri nonché il signor che Parte_1 Parte_1 conclude come da atti chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per il quale conclude come da memoria conclusionale ed insiste per la Controparte_1 declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, decide la causa dando lettura della sentenza integrale emessa contestualmente alle ore 16,20.
Ascoli Piceno, 04/11/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622 2022 promossa da:
Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Avv. PAGLIACCI ANTONIO
Attore
Parte_1 C.F._3
Avv. STROZZIERI ANTONIO
convenuto
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione i signori ed convenivano in Controparte_1 Parte_2
riassunzione il signor a seguito di pregresso giudizio da questi promosso Parte_1
dinanzi al giudice di pace di Ascoli Piceno a seguito di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata da questo ultimo giudice, così concludendo: Piaccia all'ill.mo Sig. Giudice del Tribunale
adito, ogni contraria istanza, deduzione ed esclusione disattesa ACCERTARE e DICHIARARE che il Sig. ha realizzato sulla sua proprietà sita in Castel di Lama alla Via Salaria Parte_1
nr. 312 una casetta senza rispettare la normativa prevista dagli artt. 873, 907 e 1122 c.c. per i motivi descritti in premessa, CONDANNARE il Sig. all'immediata rimozione della Parte_1
casetta oggetto di causa e descritta in premessa;
ACCERTARE e DICHIARARE i danni patiti dagli attori in ragione della costruzione della casetta per i motivi esposti in premessa;
e conseguentemente
CONDANNARE il Sig. al pagamento in favore degli attori in solido tra loro Parte_1
per i danni derivatigli dalla costruzione della casetta della somma di € 2.500,00 ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che si determinerà in corso di causa ovvero che il Giudice riterrà
di liquidare anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si costituiva in giudizio il signor così concludendo: a) preliminarmente, Parte_1
dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e passiva della convenuta Controparte_2
in ordine alla azione di accertamento del diritto di veduta ed alla sua lesione con condanna CP_3
degli attori (il primo per avere convenuto in giudizio non legittimata passivamente e la CP_3
seconda per avere agito in giudizio non legittimata attivamente) alla rifusione delle spese di giudizio;
b) preliminarmente dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avversaria e comunque rigettare tutte le domande attoree proposte c) comunque, rigettare tutte le domande attoree proposte siccome, totalmente, infondate in fatto ed in diritto;
d) Condannare gli attori alla integrale rifusione delle competenze dell'intero giudizio prima davanti al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, poi davanti all'intestato Tribunale.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e precisate le conclusioni e procedutosi a discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) L'odierna parte attrice aveva originariamente convenuto il convenuto dinanzi al giudice di pace per sentire accogliere le proprie domande. Il giudice di pace aveva proceduto alla separazione di giudizi rimettendo le parti dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno a sweuito di declaratoria di propria incompetenza per materia, eccezione sollevata dalla parte convenuta.
b) Premesso ciò, le parti hanno concluso entrambe per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto il diritto vantato nel giudizio, che riguardava la richiesta di rimozione di una casetta in legno posta in una corte, risultava soddisfatto, essendo stata rimosso tale bene nelle more del processo. c) Stando così i fatti, va applicato il principio giurisprudenziale in materia che prevede che La
cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e,
quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass.
21757/21).
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere non solo quando le parti attestino una mutata situazione giuridica sostanziale che ha eliminato il contrasto tra i diritti delle parti, ma anche qualora, a prescindere da ciò, anche quando con la rinuncia risulti soddisfatto il diritto azionato.
Essendo stato rimosso il bene oggetto di causa di cui si chiedeva, appunto, la rimozione, nel caso di specie va dichiarata cessata la materia del contendere.
d) Secondo principio giurisprudenziale costante ed uniforme (tra le tante, Cassazione civile sez. VI,
del 11/08/2022 n.24714) il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza. Nel caso di specie, è evidente che il bene oggetto di domanda di rimozione venne rimosso, ma successivamente alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione, anche se solo dopo qualche giorno.
Ciò potrebbe determinare la sussistenza dei presupposti per la condanna delle spese.
D'altro canto, parte attrice ha insistito sulla domanda di risarcimento del danno proposta.
Dall'esame delle istanze istruttorie in atti formulate dall'attrice, tuttavia, non si ravvisa in via presuntiva la possibile declaratoria di responsabilità per danni soprattutto in riferimento alla prova della quantificazione del danno, non liquidabile nel caso di specie in via equitativa.
Le spese di lite, pertanto, in ragione della reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente tra le parti.
-
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così
provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 04/11/2024
Il Giudice
Roberto Ricci