Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5944 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 22398/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale, XIV Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr.ssa
Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in grado di appello al n. 22398/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Bocchetti; appellante
E
, C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marino Maffei;
appellata
E
CF. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Raffaele Squeglia;
appellato
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
pagina 1 di 5
appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di avverso il fermo amministrativo n. 07181201400008060000 del veicolo CP_2
targato tg. ED933NM, di cui veniva a conoscenza a seguito di richiesta al PRA, limitatamente al mancato pagamento delle cartelle nn. 07120110151626838000, 071120120110240912000,
0711201110117937281000, 0712006034289360000, 071120090040807668000 e
071120090040807769000, per crediti di varia natura. In particolare, l'opponente deduceva l'omessa notifica tanto delle cartelle stesse, quanto (limitatamente alle cartelle derivanti da crediti per violazioni del Cds) dei verbali presupposti, con conseguente prescrizione dei crediti, nonché la decadenza del diritto alla riscossione. Chiedeva pertanto l'annullamento del fermo amministrativo, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il contestando le ragioni addotte Controparte_2 dall'opponente e chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza dell'opposizione, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese di giudizio.
Rimanevano contumaci l' , la Controparte_5 Controparte_6
, la Corte d'Appello di Campobasso ed il .
[...] Controparte_4
Con sentenza n. 9754/2021 depositata il 2.04.2021, il giudice di pace dichiarava l'opposizione inammissibile, stante la insufficienza degli elementi probatori forniti, avendo l'opponente posto a base della sua pretesa la produzione in copia della sola visura PRA, e non potendo da questa ricavarsi alcun riferimento alle cartelle scadute poste a fondamento del provvedimento di fermo, con compensazione di spese.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , censurandola nella parte in cui il Parte_1 primo Giudice ha invertito l'onere probatorio, ricadendo questo in capo all' , Controparte_7
tenuto a provare la notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento del provvedimento di fermo.
Inoltre, deduceva che erroneamente il primo Giudice aveva omesso di dichiarare inesistente la pretesa creditoria nonostante la mancata prova di avvenuta rituale notifica tanto delle cartelle di pagamento sottese all'impugnato fermo, quanto dei verbali presupposti;
deduceva, inoltre, l'omessa notifica del pagina 2 di 5 fermo impugnato e la nullità dello stesso per insufficiente motivazione, nonché, in ogni caso, la maturata prescrizione dei crediti. Si costituiva che chiedeva il rigetto Controparte_5 dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, stante l'infondatezza dell'avversa censura, nonché, inoltre, l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della doglianza relativa alla mancata notifica del fermo amministrativo. Si costituiva altresì il che deduceva, preliminarmente la Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello stante la correttezza della decisione di primo grado.
Ritualmente citati, la II settore ufficio depenalizzazione, la Corte d'Appello di Controparte_3
Campobasso ed il la rimanevano contumaci. Controparte_4
***
2. Preliminarmente, sussiste la legittimazione di entrambe le odierne parti convenute, e CP_8 [...]
essendo l'ente impositore il titolare della pretesa creditoria della quale si chiede la CP_2 caducazione e l'agente della riscossione l'ente che ha provveduto alla notificazione dell'atto per effetto del quale -stante il principio di causalità- è stato instaurato il presente giudizio.
3. Tanto detto, quanto alla doglianza di parte appellante relativa alla presunta inversione dell'onere della prova, dal tenore della decisione di primo grado sembra potersi dedurre che il primo Giudice abbia voluto non tanto riconoscere un mancato adempimento dell'onere della prova della notifica degli atti sottesi all'impugnato provvedimento in capo all'opponente, quanto piuttosto rilevare, in via generale, l'insufficienza della documentazione allegata dalle parti, inidonea a fornire le necessarie indicazioni circa le contestate cartelle, non recando la visura prodotta alcun riferimento o indicazione riconducibile alle stesse.
In ogni caso, va osservato che l'onere della prova circa la regolare notifica dei presupposti atti di riscossione e alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa spetta all'agente della riscossione, stante la natura del fermo amministrativo e la necessità di garantire al contribuente la piena conoscenza degli atti impositivi che giustificano la pretesa creditoria (Cass. civ., sez. II, n. 5122/2011; Cass., ord.
18006/2022).
Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi come non possa tenersi conto dei documenti prodotti in questo grado dall'agente della riscossione: ed infatti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in grado di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La norma pone, infatti, “un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la
pagina 3 di 5 possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass., Sez. III, 9 novembre 2017 n. 26522).
Nel caso di specie, l' , rimasta contumace nel primo grado di giudizio, Controparte_5
non ha fatto alcun riferimento a problematiche che ne abbiano impedito la produzione in quel grado.
Pertanto, rilevato che, in ogni caso, nulla è stato prodotto in merito alla notifica delle cartelle di pagamento, neppure i documenti attestanti la notificazione del fermo amministrativo n.
07181201400008060000 (nonché del preavviso di fermo n. 07180201300024719000) possono essere utilizzati ai fini della presente decisione.
Ne consegue che l'appello risulta fondato.
Il ha censurato la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa notifica degli atti ad esso Pt_1 presupposti, in quanto tali atti si collocano all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente destinatario del provvedimento amministrativo. Sul punto, di cruciale importanza è la sentenza n. 10012/2021 della Suprema Corte di Cassazione, la quale, testualmente, dispone che «l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (cfr., ex pluribus, da Cass., sentenza n. 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez. U., sentenza n. 5791/2008).
Alla luce di quanto osservato, dunque, in via assorbente, non avendo l'agente della riscossione fornito la prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici al fermo impugnato (ed, invero, neanche dello stesso), tenuto anche conto dell'attuale formulazione dell'art. 86, comma 2, del d.P.R. n.
602/1973, così come modificato dall'art. 52, co. 1, lett. m) del D.L. n. 69/2009, va disposta la nullità del fermo amministrativo che non sia stata preceduto da una preventiva comunicazione al destinatario dello stesso (Cass., Sez. U., sent. n. 19667/2014).
pagina 4 di 5 L'appello va, dunque, accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
4. Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022) alla luce del valore della controversia (da € 5.2000 ad € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 9754/2021 del Giudice Parte_1 di Pace di depositata il 2.04.2021, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. CP_2
61567/2018, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della della Corte d'Appello di Campobasso e del Controparte_3
; Controparte_4
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento di fermo amministrativo n.
07181201400008060000 relativamente alle cartelle nn. 07120110151626838000,
071120120110240912000, 0711201110117937281000, 0712006034289360000,
071120090040807668000 e 071120090040807769000;
3) Condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 762,00 per compensi professionali del procuratore nel primo grado, ed euro 360,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali del procuratore nel secondo grado, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 13.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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