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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 501/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Antonella Longo Minnolo (C.F.: Email_1
) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 14.09.2024, resa all'esito dell'udienza dell'11.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 Parte_2
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 14.03.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario ad Agira in data 17.03.2012, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agira al n. 2, parte II, serie A, anno 2012, e di avere scelto il regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe attualmente minorenni: nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, sì come parzialmente modificate con le note integrative depositate il 04.09.2024, di seguito trascritte:
“1) I coniugi che già vivono in alloggi abitativi autonomi e distinti, continueranno a vivere separati nelle seguenti sistemazioni abitative, la signora andrà a vivere nell'immobile sito Parte_2
in Agira alla via Giovanni Falcone n. 9 (con spese di affitto e utenze a suo carico), presso il quale vi abiterà insieme alle figlie, mentre il signor si è già trasferito presso l'abitazione Parte_1
sita in Agira alla via Luigi Sturzo n. 1”;
2) le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni altro eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto trasferimento;
3) le due figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori in regime Per_1 Persona_3
di affidamento condiviso, con collocazione presso la madre con la quale continueranno ad abitare nell'immobile sito in Agira alla via Giovanni Falcone n.
9. In ossequio a tale regime, ogni decisione di “amministrazione straordinaria” afferente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori dovrà essere presa di comune accordo da entrambi i genitori, che la eserciteranno disgiuntamente solo per quanto attiene le decisioni di “amministrazione ordinaria”. Ogni genitore dovrà immediatamente informare l'altro di tutto ciò che afferisca eventuali problemi di salute delle figlie minori per assumere con lui le relative decisioni, e lo stesso dovrà fare per tutto ciò che atterrà alla carriera scolastica e all'istruzione delle medesime, condividendo ogni informazione circa i contatti scuola- famiglia della quale ogni genitore venga per primo a conoscenza da parte della scuola. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie”;
2 4) il signor e la signora dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_1 Parte_2
alla corresponsione di un assegno di mantenimento e che ognuno provvederà al proprio mantenimento;
5) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione delle figlie minori con il padre, questi potrà averle e tenerle con sé secondo le modalità che seguono: a) a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 della domenica;
b) due pomeriggi infrasettimanali, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 20:00; c) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi, comprensivi un anno della festività del Natale e l'anno successivo di quella del Capodanno e nel periodo pasquale tre giorni continuativi, comprensivi un anno della festività di Pasqua e l'anno successivo di quella del Lunedì dell'Angelo; e) per le altre festività verrà determinato annualmente entro e non oltre il mese di febbraio;
f) al compleanno delle figlie saranno presenti entrambi i genitori. In caso, di disaccordo, i coniugi già concordano che il compleanno sarà festeggiato un anno con il padre ed il successivo con la madre e così via ad anni alterni. I coniugi saranno disponibili a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze degli stessi e delle figlie, in ogni caso garantendo sempre qualità ed uguale quantità del tempo trascorso dei figli presso ciascun genitore;
6) il signor si impegna a corrispondere alla SI.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento delle due figlie minori la somma mensile di € 1.000,00 (ovvero €
500,00 per figlia) da versarsi alla SI.ra a mezzo bonifico bancario su conto corrente Pt_2
intestato alla signora entro il 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale Parte_2
secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per le figlie, qualora siano previamente comunicate e ove possibile previamente concordate. I coniugi sin d'ora concertano che il genitore che richieda il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore con indicazione della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro cinque gg. ed in caso di mancato espresso dissenso nel termine indicato la spesa si intenderà approvata. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile ed al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, a tal fine ciascun coniuge si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali necessari alla deduzione. Il SInor rinuncia Pt_1
integralmente e definitivamente all'assegno unico in favore della signora Pt_2
7) la sig.ra andrà a vivere con le figlie nell'immobile sito in Agira alla via Giovanni Falcone Pt_2
n. 9, con spese di affitto e utenze a suo carico, entro il 30 novembre 2024. Il sig. Parte_1
3 provvederà a pagare integralmente le spese per il trasferimento presso la suddetta abitazione ovvero per il trasferimento di tutti i beni mobili, vestiario, elettrodomestici e stoviglie presenti nella casa sita in Agira alla Contrada Caramitia e pagherà integralmente le spese per l'acquisto di una nuova cucina.
8) entrambi i genitori si danno atto e si obbligano, dichiarandosi consapevoli delle conseguenze legali connesse all'inosservanza delle relative disposizioni, a consentire viaggi, anche all'estero, al figlio, ed a tal uopo, i coniugi reciprocamente manifestano sin d'ora il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, nonché delle Carta d'Identità, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per tale rilascio;
9) la prole, secondo quanto stabilito dalla L.54/06, avrà pieno diritto a mantenere stabili e continuativi rapporti con i nonni e con i rispettivi nuclei parentali;
10) le parti si obbligano a dare corso ed applicazione ai superiori accordi, ivi compresi quelli di natura economica;
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto convenuto al punto 6) del presente ricorso, dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere;
12) In aggiunta ed a completamento del superiore accordo di mantenimento di cui all'art. 4 e all'art. 6 la sign.ra nata a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_2
, residente in [...]alla contrada Caramitia, con il presente atto, si impegna C.F._2
a trasferire al sig. nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1
, residente in [...] la nuda proprietà dei seguenti C.F._1
immobili (all.n.5): - a) appartamento per civile abitazione facente parte dell'edificio sito in Agira via
Luigi Sturzo n.1 (in Catasto via Vittorio Emanuele) posto al piano primo, lato nord dell'edificio, della consistenza catastale di vani sette e per quel che di fatto risulta. Confini: con proprietà , con Per_4
proprietà e con area su via Don Luigi Sturzo;
salvi più veri ed attuali confini. Parte_3
Nel Catasto Fabbricati di Agira, in ditta allineata, foglio 6, mappale 507, subalterno 5, via Vittorio
Emanuele, piano 1 cat. A/2, cl. 1, cons. 7 vani, superficie catastale totale mq.182 escluse aree scoperte 174 mq. rendita catastale euro 303,68; b) piccolo tratto di terreno sito in Agira via Luigi
Sturzo della superficie catastale di centiare diciotto (ha 00.00.18) e per quel che di fatto risulta.
Confini: con proprietà , con proprietà e con corte condominiale dell'edificio di cui Per_4 CP_1
fa parte l'appartamento descritto alla lettera a); salvi più attuali confini. Nel Catasto Terreni di
Agira, in ditta allineata foglio 6, particella: 538, ha 00.00.18, VIGNETO 1 R.D.E. 0,15, R.A.E.0,07.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive
4 modifiche ed integrazioni la ricorrente dichiara che i dati catastali relativi alle unità Pt_2
immobiliari urbane oggetto del presente impegno di trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La parte ricorrente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità' e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali e rinuncia all'ipoteca legale. Il suddetto accordo patrimoniale e di trasferimento immobiliare a favore del signor Parte_1
è connesso e costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi. I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. Quanto sopra deve intendersi quale impegno a trasferire da adempiere entro e non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di omologa, termine considerato essenziale e come tale riconosciuto dalle parti. Le eventuali spese di trascrizione, notarili, imposte per il trasferimento di cui sopra saranno a carico del signor;
Parte_1
13) Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse dei figli minori, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, sì come parzialmente modificate con le note integrative depositate il 04.09.2024,
e che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dell'11.09.2024, insistendo nel ricorso e nelle note integrative a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...]_1
il 01.08.1982 (C.F.: ), e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
03.08.1983 (C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 501/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Antonella Longo Minnolo (C.F.: Email_1
) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 14.09.2024, resa all'esito dell'udienza dell'11.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro Parte_1 Parte_2
separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 14.03.2024, precisando di aver contratto matrimonio concordatario ad Agira in data 17.03.2012, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agira al n. 2, parte II, serie A, anno 2012, e di avere scelto il regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe attualmente minorenni: nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, sì come parzialmente modificate con le note integrative depositate il 04.09.2024, di seguito trascritte:
“1) I coniugi che già vivono in alloggi abitativi autonomi e distinti, continueranno a vivere separati nelle seguenti sistemazioni abitative, la signora andrà a vivere nell'immobile sito Parte_2
in Agira alla via Giovanni Falcone n. 9 (con spese di affitto e utenze a suo carico), presso il quale vi abiterà insieme alle figlie, mentre il signor si è già trasferito presso l'abitazione Parte_1
sita in Agira alla via Luigi Sturzo n. 1”;
2) le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni altro eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto trasferimento;
3) le due figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori in regime Per_1 Persona_3
di affidamento condiviso, con collocazione presso la madre con la quale continueranno ad abitare nell'immobile sito in Agira alla via Giovanni Falcone n.
9. In ossequio a tale regime, ogni decisione di “amministrazione straordinaria” afferente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori dovrà essere presa di comune accordo da entrambi i genitori, che la eserciteranno disgiuntamente solo per quanto attiene le decisioni di “amministrazione ordinaria”. Ogni genitore dovrà immediatamente informare l'altro di tutto ciò che afferisca eventuali problemi di salute delle figlie minori per assumere con lui le relative decisioni, e lo stesso dovrà fare per tutto ciò che atterrà alla carriera scolastica e all'istruzione delle medesime, condividendo ogni informazione circa i contatti scuola- famiglia della quale ogni genitore venga per primo a conoscenza da parte della scuola. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie”;
2 4) il signor e la signora dichiarano di rinunciare reciprocamente Parte_1 Parte_2
alla corresponsione di un assegno di mantenimento e che ognuno provvederà al proprio mantenimento;
5) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione delle figlie minori con il padre, questi potrà averle e tenerle con sé secondo le modalità che seguono: a) a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00 della domenica;
b) due pomeriggi infrasettimanali, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 20:00; c) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da individuarsi in concreto, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi, comprensivi un anno della festività del Natale e l'anno successivo di quella del Capodanno e nel periodo pasquale tre giorni continuativi, comprensivi un anno della festività di Pasqua e l'anno successivo di quella del Lunedì dell'Angelo; e) per le altre festività verrà determinato annualmente entro e non oltre il mese di febbraio;
f) al compleanno delle figlie saranno presenti entrambi i genitori. In caso, di disaccordo, i coniugi già concordano che il compleanno sarà festeggiato un anno con il padre ed il successivo con la madre e così via ad anni alterni. I coniugi saranno disponibili a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze degli stessi e delle figlie, in ogni caso garantendo sempre qualità ed uguale quantità del tempo trascorso dei figli presso ciascun genitore;
6) il signor si impegna a corrispondere alla SI.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento delle due figlie minori la somma mensile di € 1.000,00 (ovvero €
500,00 per figlia) da versarsi alla SI.ra a mezzo bonifico bancario su conto corrente Pt_2
intestato alla signora entro il 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale Parte_2
secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per le figlie, qualora siano previamente comunicate e ove possibile previamente concordate. I coniugi sin d'ora concertano che il genitore che richieda il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore con indicazione della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro cinque gg. ed in caso di mancato espresso dissenso nel termine indicato la spesa si intenderà approvata. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile ed al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, a tal fine ciascun coniuge si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali necessari alla deduzione. Il SInor rinuncia Pt_1
integralmente e definitivamente all'assegno unico in favore della signora Pt_2
7) la sig.ra andrà a vivere con le figlie nell'immobile sito in Agira alla via Giovanni Falcone Pt_2
n. 9, con spese di affitto e utenze a suo carico, entro il 30 novembre 2024. Il sig. Parte_1
3 provvederà a pagare integralmente le spese per il trasferimento presso la suddetta abitazione ovvero per il trasferimento di tutti i beni mobili, vestiario, elettrodomestici e stoviglie presenti nella casa sita in Agira alla Contrada Caramitia e pagherà integralmente le spese per l'acquisto di una nuova cucina.
8) entrambi i genitori si danno atto e si obbligano, dichiarandosi consapevoli delle conseguenze legali connesse all'inosservanza delle relative disposizioni, a consentire viaggi, anche all'estero, al figlio, ed a tal uopo, i coniugi reciprocamente manifestano sin d'ora il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti, nonché delle Carta d'Identità, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per tale rilascio;
9) la prole, secondo quanto stabilito dalla L.54/06, avrà pieno diritto a mantenere stabili e continuativi rapporti con i nonni e con i rispettivi nuclei parentali;
10) le parti si obbligano a dare corso ed applicazione ai superiori accordi, ivi compresi quelli di natura economica;
11) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto convenuto al punto 6) del presente ricorso, dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere;
12) In aggiunta ed a completamento del superiore accordo di mantenimento di cui all'art. 4 e all'art. 6 la sign.ra nata a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_2
, residente in [...]alla contrada Caramitia, con il presente atto, si impegna C.F._2
a trasferire al sig. nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1
, residente in [...] la nuda proprietà dei seguenti C.F._1
immobili (all.n.5): - a) appartamento per civile abitazione facente parte dell'edificio sito in Agira via
Luigi Sturzo n.1 (in Catasto via Vittorio Emanuele) posto al piano primo, lato nord dell'edificio, della consistenza catastale di vani sette e per quel che di fatto risulta. Confini: con proprietà , con Per_4
proprietà e con area su via Don Luigi Sturzo;
salvi più veri ed attuali confini. Parte_3
Nel Catasto Fabbricati di Agira, in ditta allineata, foglio 6, mappale 507, subalterno 5, via Vittorio
Emanuele, piano 1 cat. A/2, cl. 1, cons. 7 vani, superficie catastale totale mq.182 escluse aree scoperte 174 mq. rendita catastale euro 303,68; b) piccolo tratto di terreno sito in Agira via Luigi
Sturzo della superficie catastale di centiare diciotto (ha 00.00.18) e per quel che di fatto risulta.
Confini: con proprietà , con proprietà e con corte condominiale dell'edificio di cui Per_4 CP_1
fa parte l'appartamento descritto alla lettera a); salvi più attuali confini. Nel Catasto Terreni di
Agira, in ditta allineata foglio 6, particella: 538, ha 00.00.18, VIGNETO 1 R.D.E. 0,15, R.A.E.0,07.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive
4 modifiche ed integrazioni la ricorrente dichiara che i dati catastali relativi alle unità Pt_2
immobiliari urbane oggetto del presente impegno di trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La parte ricorrente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità' e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali e rinuncia all'ipoteca legale. Il suddetto accordo patrimoniale e di trasferimento immobiliare a favore del signor Parte_1
è connesso e costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi. I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999. Quanto sopra deve intendersi quale impegno a trasferire da adempiere entro e non oltre 12 mesi dal deposito del decreto di omologa, termine considerato essenziale e come tale riconosciuto dalle parti. Le eventuali spese di trascrizione, notarili, imposte per il trasferimento di cui sopra saranno a carico del signor;
Parte_1
13) Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse dei figli minori, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, sì come parzialmente modificate con le note integrative depositate il 04.09.2024,
e che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dell'11.09.2024, insistendo nel ricorso e nelle note integrative a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...]_1
il 01.08.1982 (C.F.: ), e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
03.08.1983 (C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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