Articolo 28 bis della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 28Articolo 28 ter
Versione
12 marzo 1963
Art. 28-bis. ((All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previsto dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione - al servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' compilato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegna o abbia, conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.))
Entrata in vigore il 12 marzo 1963