Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 773/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano del Foro di Trani
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
Resistenti contumaci
Oggetto: carta docente e retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver prestato Parte_1
servizio alle dipendenze del convenuto, nella qualità di docente di scuola CP_1
secondaria di I e II grado, in virtù di reiterati contratti per supplenze brevi e saltuarie o annuali o fino al termine delle attività didattiche;
- che, in particolare, negli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023 (anni in cui la stessa aveva prestato servizio in virtù di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche), all'istante non era mai stata riconosciuta la possibilità di usufruire dell'erogazione di € 500,00 annui di cui all'art.1, comma 121, legge n.107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); - che, inoltre, per l'attività svolta negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 con contratti per supplenze brevi e saltuarie, la stessa non aveva neanche percepito, pur avendone diritto, la retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del comparto scuola del 15.3.2001,
1
quelli con contratti a termine con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non anche per i docenti con contratti per supplenze brevi e/o saltuarie.
In diritto deduceva l'illegittimità dell'operato del convenuto, con espresso CP_1
riferimento alla mancata erogazione della carta docente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola n.4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nonché degli artt. 3,35 e 97 Cost. e degli artt. 63 e 64 del CCNL Comparto
Scuola; deduceva, altresì, con espresso riferimento alla mancata erogazione della retribuzione professionale docente, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 del CCNL di categoria del 15.3.2001, in combinato disposto con l'art.25 del CCNI del 31.8.1999, dell'art.81 del
CCNL del 24.07.2003, dell'art.83 del CCNL del 29.11.2007, del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola n.4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28/6/99/70/CE e degli artt.526 e 528 d.lgs. 297/1994; osservava di aver legittimamente diritto al versamento di € 500,00 annui a titolo di carta docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di €
2.000,00, nonché a complessivi € 824,34 a titolo di retribuzione docente (importo meglio specificato in ricorso) per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertare e dichiarare (…)il diritto della ricorrente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, durante i quali ha lavorato e lavora come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, a vedersi riconosciuta la c.d. Carta del Docente, pari alla somma annua di € 500,00, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM
n.32313/2015 e della nota del n.15219/2015”; 2) e, per l'effetto, “condannare il CP_4
, in persona del l' Controparte_1 CP_5 [...]
l Controparte_6 Controparte_7
, in persona del Direttore Generale , a riconoscere all'istante la c.d. Carta del
[...]
Docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, durante i quali ha lavorato come docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ed a corrisponderle la complessiva somma di € 2.000,00, a titolo di c.d. Carta del Docente, ai sensi dell'art.1, commi da 121 a 124, della Legge n.107/2015 e degli artt.63 e 64 del CCNL di categoria, anche previa disapplicazione dell'art.2 del DPCM n.32313/2015 e della nota del
n.15219/2015, e/o, in via subordinata, a risarcirle il danno subito, nella misura di € CP_4
2 2.000,00, corrispondente all'importo che la stessa avrebbe percepito se le fosse stata riconosciuta la c.d. Carta del Docente”; 3) “accertare e dichiarare (…) il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, in cui ha prestato servizio in virtù di numerosi contratti di supplenze brevi, la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di
€ 824,34, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto”; 4) e, per l'effetto,
“condannare il , in persona del p.t., l' Controparte_1 CP_5 [...]
e l' Controparte_2 Controparte_7
, in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere all'istante,
[...]
per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, in cui ha prestato servizio in virtù di numerosi contratti di supplenze brevi, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001, pari alla somma di € 824,34 anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto”.
Le Amministrazioni convenute, ritualmente evocate in giudizio in data 27.03.2023, mediante notifica via pec del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione all'indirizzo istituzionale dell'Avvocatura dello Stato di Catania, in qualità di difensore ex lege, non si costituivano, restando contumaci.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del
3 termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'erogazione del beneficio economico pari a € 500,00 annui denominato
“Carta Elettronica del docente”, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 alla stessa non erogato in quanto docente precaria, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavori a tempo indeterminato, nonostante lo svolgimento di mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo, oltre che con gli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti, nonché l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'erogazione della Retribuzione Professionale
Docenti per le supplenze saltuarie e brevi svolte negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova osservare, infatti, che l'art. 1 comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d.
“Buona Scuola”, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_8
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” e il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. ha demandato a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_9
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...]
modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
4 In attuazione del sopra richiamato comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale ha individuato, all'art. 2 comma 1, i destinatari della suddetta Carta elettronica nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e ribadito al successivo comma 4 che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”, escludendo così di fatto i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
Sulla scorta di tale quadro normativo, il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 CP_1 ottobre 2015, ribadendo al punto 2 (“Destinatari”) che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari
(art. 2 DPCM)” e ritenendo dunque che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di che trattasi, in quanto non destinatari dei medesimi obblighi di formazione.
Tuttavia, un tale sistema deve essere censurato sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. in quanto collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Va osservato, inoltre, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) ha sancito che “L'aggiornamento è un diritto-dovere
5 fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, ha previsto che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Giova, inoltre, richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, che al punto 1 ha previsto:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, il punto 4 della clausola ha disposto che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
6 Sebbene, dunque, la normativa contrattuale abbia chiarito che la formazione del personale docente è elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato, tuttavia, la legge che ha introdotto la Carta Docenti e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, ad un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del
16.03.2022 (in riforma della sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 con cui il TAR del
Lazio aveva respinto il ricorso sul “bonus formazione”, previsto dalla legge n. 107/2015 per i soli docenti di ruolo, con la motivazione che “soltanto per il personale docente di ruolo la formazione è divenuta obbligatoria, mentre alcun obbligo al riguardo è analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato”), annullando il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 nella parte in cui ha escluso dai benefici riconosciuti gli insegnanti a tempo determinato e sottolineando che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno
a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
7
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part- time(il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi
l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.
6. Dimostrato, dunque, il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., si tratta ora di vedere se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 – 124 della l. n. 107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria.
6.1 Ad avviso del Collegio, la seconda opzione è quella preferibile ed auspicabile ed essa può essere praticata prendendo le mosse da un'ulteriore affermazione della sentenza di prime cure che si rivela poco convincente: l'assunto, cioè, che alla legge sopravvenuta (e quindi all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015) debba riconoscersi, in virtù del criterio temporale, una prevalenza sulla disciplina “incompatibile” dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria.
6.2. Tale assunto non convince, perché i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del
d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa
8 riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”.
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
7. In conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del
23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui CP_4 escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la
9 fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua”.
In altri termini, secondo il Collegio Amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, ha posto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e ha fornito solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi e, per altro verso, ha continuato a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente precario, la quale è, tuttavia, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta sull'esame della compatibilità della normativa nazionale, sopra richiamata, con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, con l'ordinanza 18 maggio 2022 (causa C-450/21), la Corte di Giustizia
(chiamata all'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, su domanda pregiudiziale formulata dal Giudice del lavoro di
Vercelli nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame) ha evidenziato e chiarito che
“…anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro.” e ancora che “il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato … al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto
2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile …. esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale… ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed
10 equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/23 del 27.10.2023
(decidendo sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023), ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta del Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ; 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1 di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato
11 tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Va altresì osservato che la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pur non essendosi pronunciata espressamente sulla valenza dei contratti stipulati con supplenza breve (in quanto tale tipologia di contratti non ha formato oggetto di rimessione), ha tuttavia fornito delle chiavi interpretative sul punto e, dunque, ben può ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito puntualmente richiamato in atti da parte ricorrente, che l'attribuzione della Carta Docente, in caso di supplenze di durata inferiore al 30 giugno, possa fondarsi sulla stessa Clausola 4 dell'Accordo Quadro o, quantomeno, sulla Clausola 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, la quale garantisce il “diritto all'accesso alla formazione professionale e continua”, con conseguente riconoscimento del beneficio economico di Euro 500,00 per intero per supplenze che sostanzialmente coprano un arco temporale assimilabile a quello delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Invero, la carta elettronica del docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, per un importo non parcellizzato né frazionabile in base alla durata del singolo incarico di supplenza, in quanto non costituisce retribuzione accessoria correlata alla durata dell'incarico né reddito imponibile;
non potendo, pertanto, essere ricondotta alle condizioni di
12 impiego né alla tipologia a termine od a tempo indeterminato dell'incarico, rientra nell'investimento formativo finalizzato all'accrescimento delle competenze professionali che il effettua nei confronti del personale incaricato della funzione docente, CP_1
indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, in quanto finalizzato a garantire più elevati standard di rendimento della funzione pubblica demandata agli insegnanti.
Ancora, si osserva che l'art. 6 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, prevede che: “Nella misura del possibile, i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”; in particolare, si evidenzia che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo della prestazione che deve, necessariamente, essere garantito ai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate;
tale livello qualitativo deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico ovvero a tempo determinato per supplenze brevi, atteso che, diversamente argomentando, si giungerebbe ad escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri (così in Trib. Milano, 5 aprile 2023, n. 1208).
In conclusione, avuto riguardo alla finalità della erogazione del beneficio economico connesso alla carta elettronica docenti, può ragionevolmente ritenersi che la mera durata limitata del rapporto di lavoro del docente supplente non costituisca una ragione oggettiva che giustifichi un trattamento differenziato, rispetto al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, in relazione al beneficio in esame.
Va altresì sottolineato che, per come affermato in modo condivisibile dal prevalente orientamento della giurisprudenza di merito formatasi dopo la richiamata pronuncia della
Suprema Corte n. 29961/23 del 27.10.2023 (cfr. ex multis Trib. Vicenza, n. 503 del 3.11.2023
e, in senso conforme, Trib. Padova n. 493 del 31.10.2023), le supplenze che si prolungano per
180 giorni (ossia per l'estensione temporale considerata come arco scolastico intero ex art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999), senza significative soluzioni di continuità, sono sostanzialmente assimilabili alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Deve, altresì osservarsi, per sola completezza di trattazione, che nelle more del giudizio lo
Stato Italiano, per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata, ha emanato l'art. 15 D.L. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1,
13 comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Orbene, tale disposizione rende evidente che il beneficio della Carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale della Suprema Corte, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro.
Sulla scorta della superiore normativa e giurisprudenza interna e comunitaria, questo
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, si è già più volte pronunciato, anche recentemente, con le sentenze n. 53/2025 del 16.01.2025 (nel procedimenro R.G. n.
132/2023), n. 1139/2024 del 03.12.2024 (nel procedimento R.G. n. 1195/2022), 547/2024 del
04.06.2024 (emessa nel procedimento R.G. n. 1060/2023), n. 940/2024 del 15.10.2024
(emessa nel procedimento R.G. n. 2622/2023), n. 946/2024 del 15.10.2024 (emessa nel procedimento R.G. n. 2157/2023), n. 949/2024 del 15.10.2024 (emessa nel procedimento
R.G. n. 2328/2023), aventi ad oggetto la risoluzione delle medesime questioni di diritto del presente giudizio, accogliendo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, con motivazioni che risultano pienamente condivisibili e che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte nella presente sede, in quanto anch'esse frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della questione.
In particolare, nelle citate sentenze di questo Tribunale si legge testualmente che “…poiché, quindi, i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello assunto a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale appare del tutto ingiustificato;
né può essere fondato sul contrasto tra la natura di investimento pubblico per l'accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa e il carattere temporaneo del rapporto a termine, che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato
a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.
14 124 del 1999, art. 4, comma 2” e ancora, sulle modalità di erogazione delle somme spettanti, che “… sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro (…) per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e, quindi, di un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari e a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della
CGUE, ex plurimis, Cass. n. 31149/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente)”.
Nella fattispecie odierna, risulta documentato che parte ricorrente, negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
con contratti al 31/08 (annuale) o fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche (30 giugno), svolgendo un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, dovendo disporre delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua e che la stessa risulta ancora in servizio (l'a.s. 2024/2025, per il periodo dal 09.09.2024 al 30.06.2025, come risultante dal cedolino prodotto in allegato alle note autorizzate del 27.01.2025); quindi, va dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio economico, tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per tutti gli anni scolastici in cui la stessa ha prestato servizio con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche e, dunque, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, mediante accreditamento sulla Carta Elettronica del Docente della somma complessiva pari a € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Quanto alla mancata erogazione della Retribuzione Professionale Docenti, giova osservare che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato appunto “Retribuzione Professionale Docenti”, stabilisce che: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante
15 dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta di un emolumento che, come sottolineato dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, rientrando quindi nelle “condizioni di impiego” di cui alla
Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020, Tribunale di Lucca sent. n.
184/2021, Tribunale di Milano sent. nn. 1347/2021 e1784/2021, Tribunale di Foggia sent. n.
4086/2020, Tribunale di Reggio Emilia sent. n. 311/2021).
Giova evidenziare che, sulla questione oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999' deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (v. Cass. Civ. Sez. Lav, ord. 27 luglio 2018, n.
20015), riconoscendo così il diritto dei docenti con supplenze saltuarie alla percezione della retribuzione professionale docenti.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici
16 quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non Persona_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11
e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, . Per_2
Ne consegue, dunque, la necessità, per il datore di lavoro, di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio alla citata clausola 4, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per ragioni oggettive devono intendersi “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle
“caratteristiche inerenti alle mansioni stesse” (così la Corte di Giustizia UE, al punto 51 della
17 sentenza C-302/11 e C-304/11 Rosanna Valenza
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Nel caso di specie tali “ragioni oggettive” sono del tutto inesistenti.
Non sussiste, infatti, alcun elemento che consenta di negare che l'attività svolta dalla ricorrente nel corso dei contratti brevi e saltuari sia equiparabile a quella propria di un docente di ruolo o ad un docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, essendo identiche sia le mansioni che gli obblighi contrattuali, di conseguenza non esiste alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale per il servizio effettivamente svolto.
È la stessa Corte di Cassazione ad affermare costantemente che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.
07-11-2016, n. 22558).
Una volta escluse, dunque, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Orbene, i commi 4 e 5 dell'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, cui rimanda l'art. 7 comma 3 del
CCNL del 31.08.1999 in ordine alla modalità di calcolo del beneficio, prevedono che il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio” e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese detto compenso il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato” e al comma 8 che “Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
18 Detto inciso rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta dalla ricorrente, in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare l'emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese non avrebbe alcun senso.
Per queste ragioni, in assenza di contestazioni da parte delle Amministrazioni convenute rimaste contumaci, condiviso l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità, la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL
15.03.2001, è fondata e va accolta.
Alla luce delle superiori considerazioni, accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del bonus “Carta docenti” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, nonché al pagamento della retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie svolte negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2020, va condannato il
[...]
(in persona del Ministro pro tempore) ad erogare alla ricorrente le Controparte_1 prestazioni oggetto di causa, ed in particolare € 2.000,00 mediante accredito sulla Carta
Docente (previa emissione della stessa), oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, nonché € 824,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD), anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del singolo diritto sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Alessia De Finis e
Sabino Carpagnano, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nonché il
19 diritto della stessa a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione al servizio prestato per supplenze brevi e saltuarie negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;
2) per l'effetto, condanna il (in persona del Controparte_1 CP_10
[...
tempore) ad emettere, in favore della ricorrente, la Carta Docente con accredito sulla stessa della somma pari a € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, nonché al pagamento in favore della stessa ricorrente della somma pari a €
824,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del singolo diritto sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, altresì, il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Alessia De Finis e Sabino
Carpagnano, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Siracusa, 07.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
20