TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9778 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 1° luglio 2024 promossa da:
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ANNABELLA GAIA ROSATI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli Avv. MARIA SILVIA CASANO E ANNA MENICATTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nata il [...]) e (nato il [...]) rappresentati dalla curatrice speciale Avv. CP_2 CP_3
RA FE ES nominata con provvedimento del 4 luglio 2024 e costituitasi nel giudizio con memoria del 17 luglio 2024.
pagina 1 di 21 Con regolare comunicazione all'Ufficio del Pubblico Ministero
OGGETTO: DI SO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI RASSEGNATE CON LE NOTE CONGIUNTE DEPOSITATE IL 10.12.2025:
“1) Affidamento e collocamento Con I figli e vengono affidati, in via condivisa, a entrambi i genitori, con loro collocazione abitativa e CP_3 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita a Milano, via Ruggero Boscovich n. 31. Il signor ha trasferito la propria residenza a Milano, via Franchetti n.
3. CP_1
2) Regolamentazione delle visite Con
La permanenza di e presso i genitori seguirà la seguente regolamentazione, rimanendo inteso che, CP_3 qualora un genitore dovesse avere necessità di modificare i propri giorni di permanenza con i minori, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno quarantotto ore prima, con impegno dell'altro genitore a fare il possibile per assecondare le esigenze dell'altro e con diritto al recupero dei giorni eventualmente perduti: •
Fino a dicembre 2025
Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì; Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal sabato mattina ore 8.30 alla domenica sera ore
20.00.
• Da gennaio 2026 a marzo 2026 Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì di tutte le settimane, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19.
• Da aprile 2026 a marzo 2027 Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola.
Terrà inoltre i figli il giovedì dall'uscita scuola fino alle ore 20.30; a giovedì alternati, i figli si fermeranno a dormire a casa del padre, con accompagnamento a scuola il giorno successivo. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà della pulizia dell'appartamento del signor la mattina successiva al lunedì trascorso dai minori presso il padre. CP_1
• Da aprile 2027 a settembre 2027 Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì e giovedì, dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento
a scuola. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà pagina 2 di 21 della pulizia dell'appartamento del signor la mattina successiva al lunedì e al giovedì trascorsi dai CP_1 minori presso il padre.
• Da settembre 2027 Il tempo di ciascun genitore con i figli sarà paritario secondo le seguenti alternanze:
- settimana A: dal lunedì accompagnamento scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola con la AM (con possibilità per il padre, il mercoledì, di accompagnare i figli dalla casa della madre a scuola o viceversa); giovedì uscita scuola fino alla domenica pomeriggio fino alle 19.00 con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa) e cena e pernotto della domenica con la AM;
- settimana B: dal lunedì uscita scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al mercoledì con accompagnamento a scuola con la AM;
mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa); venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con la AM (da qui parte settimana A con accompagnamento a scuola da parte del papà).
I genitori verificheranno di volta in volta la possibilità e opportunità di cenare tutti assieme la domenica e/o di presenziare entrambi alle attività domenicali pomeridiane dei figli.
Qualora la regolamentazione delle visite a partire dal settembre 2027 non dovesse risultare praticabile per uno
o per entrambi al momento della sua entrata in vigore (trattandosi di data lontana e viste le probabili diverse esigenze lavorative, in particolare del signor dalla data di redazione dei presenti accordi a settembre CP_1
2027), i genitori si impegnano a incontrarsi, anche con l'ausilio di un mediatore familiare, al fine di riorganizzare i tempi di ciascuno di essi con i figli sempre nel rispetto della suddivisione paritaria dei tempi. In generale, i genitori si impegnano a collaborare per andare incontro alle necessità personali e/o lavorative dell'altro.
In caso di impedimento per motivi di lavoro o personali di uno dei due, i genitori si coordineranno al meglio per bilanciare la presenza dei figli presso ciascun genitore secondo le ordinarie permanenze dei minori.
• Periodi di vacanza:
- In occasione della festività ebraica SH NA (che cade tra settembre e ottobre), i figli resteranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti).
- In occasione delle vacanze legate al Santo Natale, i figli rimarranno con la madre dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre ore 8 e con il padre dal 30 dicembre ore 8 all'ultimo giorno di vacanza scolastica, quando il padre riporterà i figli presso la madre entro le ore 20.
- In occasione della festività ebraica AC (che cade tra marzo e aprile), figli rimarranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti). pagina 3 di 21 - In occasione delle vacanze legate alla Santa Pasqua, i figli rimarranno con la madre. Qualora la Santa
Pasqua cattolica coincida con la festività ebraica AC, i genitori divideranno il periodo di sospensione scolastica in maniera paritaria.
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà quindici giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto, alternando i periodi di anno in anno. Nel mese di luglio, verrà seguita l'alternanza ordinaria, salvo il caso in cui i genitori possano recarsi in vacanza anche in luglio: in tal caso, le settimane del mese di luglio andranno comunque divise in maniera paritaria, in modo da consentire eguale permanenza presso il genitore che non si sarà potuto assentare dal lavoro. In ogni caso, i genitori dovranno concordare il calendario delle vacanze entro il 30 febbraio di ciascun anno. In caso di disaccordo, la preferenza nella scelta dei periodi verrà data alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. La scelta andrà comunque comunicata via e-mail all'altro genitore.
- In occasione della sospensione scolastica del primo “mid-term” (tra ottobre e novembre), i figli rimarranno con la madre per tre giorni e con il padre per due giorni.
- In occasione della sospensione scolastica del secondo “mid-term” (tra febbraio e marzo), i figli rimarranno con il padre per tre giorni e con la madre per due giorni.
- I “ponti” scolastici (S. Ambrogio - 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) verranno alternati Persona_1 tra i genitori, restando inteso che il primo ponte successivo alla sottoscrizione del presente accordo, sarà di competenza del padre. I “ponti” verranno collegati al fine settimana di competenza del genitore cui spetta il ponte stesso, sicché se il ponte cade di lunedì o martedì, esso verrà congiunto al fine settimana precedente;
se cade il mercoledì o giovedì, esso verrà collegato al fine settimana successivo.
- Resta inteso che, nei periodi di vacanza, le visite dell'altro genitore rimangono sospese, e ciò anche qualora il genitore di turno decidesse di rimanere presso il luogo di residenza per il periodo.
- La ripresa delle alternanze ordinarie dei fine settimana seguirà la regola secondo cui il fine settimana successivo al periodo di vacanza, sarà di competenza del genitore con cui i figli non avranno trascorso la più recente vacanza. - Il cane rimarrà presso l'abitazione del signor durante la permanenza di quest'ultimo a CP_1
Milano e presso l'abitazione della signora durante i periodi di assenza del signor Le spese del Parte_1 CP_1 cane saranno comunque suddivise al 50% tra le parti.
- La collaboratrice domestica seguirà la permanenza dei figli presso ciascun genitore, salvo diversa preferenza del genitore di turno.
- Tutto quanto concordato al presente punto 2 va sempre inteso salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori, che le parti dovranno confermare per iscritto via e-mail.
3) Mantenimento
pagina 4 di 21 Fino al mese di giugno 2026 compreso, per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla signora CP_1
alle coordinate bancarie note, l'importo di € 3.000,00, senza rivalutazione Istat (trattandosi di
Parte_1 somma irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signora la quale continuerà a collaborare presso l'abitazione del signor per la cena e per la
Parte_1 CP_1 preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il giorno successivo. Dal mese di luglio 2026 compreso al mese di agosto 2027 compreso, per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla CP_1 signora alle coordinate bancarie note, l'importo di € 2.000,00, senza rivalutazione Istat (trattandosi
Parte_1 di somma irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signor la quale continuerà a collaborare presso l'abitazione del signor per la cena e per
Parte_1 CP_1 la preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il giorno successivo.
Dal mese di settembre 2027 compreso, cesserà ogni contribuzione del padre per il mantenimento dei figli. I genitori divideranno al 50% i costi tutti della collaboratrice domestica. A partire dal mese di settembre 2027 compreso, i genitori verseranno mensilmente, sul conto comune già esistente presso OL BA AB (IBAN
LT23 3250 0525 6958 7125), l'importo di € 1.000,00 o altro importo che se del caso i genitori di volta in volta determineranno, in maniera da costituire una provvista sufficiente alla copertura delle spese straordinarie tutte previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano e a coprire, inoltre, anche le voci di spesa relative a regali in occasione delle feste di compleanno a compagni di scuola e amici, feste organizzate per i minori. In ogni caso, il conto corrente dovrà avere, a fine mese, sempre un saldo non inferiore a € 500,00, sicché i genitori dovranno, a fine mese, provvedere, a metà, al versamento necessario per il raggiungimento del predetto importo di € 500,00. Ciascun prelievo dal conto comune in questione dovrà essere condiviso tra i due genitori, anche solo via Whattsup, nel senso che il genitore che intende prelevare somme, deve darne avviso all'altro, senza necessità di autorizzazione.
4) Regole per l'espatrio dei minori
- I genitori chiedono congiuntamente al Tribunale l'eliminazione del divieto di espatrio dei minori attualmente in vigore, ritenendo entrambi venuti meno i relativi presupposti.
- I genitori potranno uscire dall'Italia con i minori solamente per i periodi concordati per iscritto, senza possibilità di trattenersi per periodi più lunghi non concordati. Il genitore che intende espatriare deve comunicarlo all'altro genitore via e-mail e deve ottenere il consenso dell'altro genitore entro i dieci giorni successivi, decorsi i quali il silenzio verrà interpretato come assenso.
- La richiesta di uscita dall'Italia dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni: data di partenza, data di rientro, destinazione con indicazione di indirizzo di permanenza. pagina 5 di 21 - Una volta ottenuta dall'altro genitore l'autorizzazione, verranno trasmessi via e-mail senza ritardo i biglietti relativi ai mezzi di trasporto utilizzati.
5) Mediazione familiare
Le parti, in caso di disaccordo riguardo tutto quanto sopra, si impegnano a tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta, rivolgendosi a un mediatore familiare da scegliersi in via congiunta.
6. Varie
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento, per cui nulla è dovuto reciprocamente a questo titolo.
Le parti danno atto di avere risolto, direttamente e con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI CURATRICE SPECIALE AVV. ES: Email_1
CHIEDE
Che codesto Ill.mo Tribunale di Milano Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Ratificare le condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, che si allegano e che si intendono integralmente richiamate, relativamente alle statuizioni divorzili concernenti il regime di affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento dei minori, le modalità ed il calendario delle frequentazioni con il genitore non prevalente collocatario e la quantificazione del contributo al mantenimento dovuto per i minori;
2) Revocare il divieto di espatrio per i figli minori, conformemente agli accordi raggiunti tra le parti, per aver le parti dato atto e ritenuto che siano venuti meno i presupposti che avevano comportato l'adozione di tale misura;
3) Disporre la liquidazione dei compensi in favore del curatore speciale, da porsi a carico dell'Erario, come da allegata nota spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, le udienze svolte e i provvedimenti assunti dal Giudice Delegato, la pronuncia di status
Con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 1 luglio 2024, (cittadina Parte_1 italiana, inglese e israeliana), premesso di aver contratto matrimonio in data 1 agosto 2015 a Londra (UK)
(iscritto in seguito presso i registri dello Stato Civile del Comune di Dolo- VE Anno 2018; N. 15; parte II;
serie pagina 6 di 21 Con C) con (cittadino inglese, rumeno e israeliano), dalla cui unione sono nati i figli (in data CP_1
1.09.2020) e (in data 17.04.2022), chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei CP_3 coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in
Milano, Via Vittor Pisani n. 6, con regolamentazione e modulazione delle frequentazioni del padre con i figli come in ricorso indicate e l'assegnazione a sé della casa coniugale. Domandava, altresì, di porre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi € 4.000,00 oltre al
60% delle spese straordinarie.
Con ricorso, depositato in pari data, ex art. 473 bis. 15 c.p.c. evidenziando il rischio che il Parte_1 padre potesse attuare il suo proposito di riportare i figli in Israele come da iniziative già assunte davanti all'AG israeliana, richiedeva l'emissione di provvedimenti indifferibili inaudita altera parte con l'apposizione del divieto di espatrio dei minori con il padre.
Con decreto emesso il 4 luglio 2024, nel procedimento principale, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e fissava la prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. per il 26 novembre 2024.
Con decreto emesso in pari data, nel subprocedimento, il Giudice così provvedeva:
“Rilevato che dalle allegazioni della parte attrice con i documenti allegati, sebbene ancora in parte da integrare con una traduzione asseverata (quanto all'atto di citazione alla Corte di Tel Aviv), risulti che il convenuto, cittadino israeliano (oltre che italiano e inglese) a seguito dei noti gravi fatti occorsi in Israele dal 7 ottobre
2023, ha cominciato a richiedere con insistenza il trasferimento dell'intera famiglia con i figli (residenti anche formalmente in Italia dal 21.04.2023) in Israele, peraltro come noto al momento teatro di guerra, fermamente opposto dalla madre, in quanto non ritenuto rispondente all'interesse dei minori che vivono da tempo in Italia e oggetto di contrapposte e dibattute posizioni.
Osservato come recentemente il marito abbia comunicato alla moglie di aver avviato un procedimento di mediazione innanzi alla Corte israeliana e in seguito di aver proposto un ricorso alla Corte di Tel Aviv in cui, asserendo che le parti avessero raggiunto un accordo in forze del quale la famiglia, dopo un trasferimento solo temporaneo a Milano, si sarebbe ritrasferita in Israele nell'agosto 2025, a fronte del diniego fermo della madre
a ivi tornare con i figli, dopo aver asserito di aver lasciato la casa e di essere rientrato in Israele, ha richiesto il rimpatrio immediato coatto dei bambini in Israele, con ordine alla madre di rientrarvi con figli.
Osservato come il quadro emerso, con la dichiarata e persistente volontà del padre, nonostante il diniego materno, di riportare i figli in Israele, come anche formalizzata con l'atto di citazione in atti, sebbene ancora non notificato alla madre ma pervenuto nella sua disponibilità, pur in attesa della traduzione asseverata, porta
pagina 7 di 21 a ritenere sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile con il rischio che i figli possano essere condotti anche in tempi brevi dal padre in Israele, senza il consenso materno.
Osservato, come, la convocazione delle parti, con i tempi necessari per il contraddittorio, potrebbe pregiudicare
l'attuazione dei provvedimenti a tutela dei figli minori, tenuto anche conto della loro tenera età, che verrebbero condotti in un Paese straniero, peraltro allo stato attuale in una grave situazione di instabilità e pericolo.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per i richiesti provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. e di dover conseguentemente, inaudita altera parte, disporre il divieto di espatrio dei minori, delegando la Questura di Milano, con facoltà di subdelega, per l'attuazione del provvedimento, provvedendo al ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con obbligo per i genitori di consegnarli immediatamente e con inserimento dei relativi dati anche nel Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Schengen, con menzione del divieto di espatrio.
Osservato, quindi, che deve essere fissata udienza ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili emessi.
Ritenuto, altresì, nell'esercizio dei poteri d'ufficio a tutela dei minori ex art. 473 bis. 2 c.p.c,, alla luce delle allegazioni di parte attrice dedotte nel ricorso, emergendo un quadro di conflittualità tra le parti, nel quale risultano coinvolti i minori, molti piccoli, che rischia di essere pregiudizievole per gli stessi, apparendo i genitori al momento non in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi dei figli - di dover nominare sin
d'ora ai minori ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 8, II comma c.p.c. un curatore speciale che possa rappresentare gli stessi in giudizio costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare data la sua qualifica professionale;
il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato RA FE
ES del Foro di Milano - assumerà il compito di rappresentare e tutelare i minori, rimettendo alla stessa la valutazione di eventuali istanze e domande da avanzare a tutela dei minori medesimi, con assegnazione di un termine molto breve per la sua costituzione.
PQM
Visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c.,
Emette i seguenti provvedimenti indifferibili:
1) APPONE IL DI ESPATRIO per i seguenti figli minori: (nata a [...] il [...]) CP_4 CP_2
e di (nato a [...] il [...]), delegando la Questura di Milano, con facoltà di subdelega, CP_3 per l'attuazione del provvedimento, provvedendo al ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con obbligo per i genitori di consegnarli immediatamente, disponendo l'inserimento dei relativi dati anche nel
Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Schengen, con menzione del divieto di espatrio.
Visti gli artt. artt. 473 bis. 2 e 8, II comma c.p.c. pagina 8 di 21 2) NOMINA in favore dei figli minori: (nata a [...] il [...]) e di (nato a [...]_3
Tel Aviv il 17.04.2022), una Curatrice Speciale, individuata nella persona dell'avvocato RA FE
ES iscritta all'albo degli Avvocati di Milano;
3) ASSEGNA alla curatrice speciale termine fino al 16 LUGLIO 2024 ore 10,00 per il deposito di breve memoria difensiva;
FISSA
Udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati con il presente decreto, per il giorno 17 Luglio 2024 ore 12,00, assegnando termine fino al giorno 11 luglio 2024 a parte attrice per la notifica del presente decreto al convenuto e termine fino al 16 luglio 2024 per il deposito di memoria difensiva.”
All'udienza del 17 luglio 2024 così fissata per la conferma/modifica/ revoca dei provvedimenti emessi ex art. 473 bis. 15 c.p.c., si presentava il convenuto personalmente senza l'assistenza di un difensore. CP_1
Accertata la mancanza della prova della regolarità della notifica del ricorso, il difensore di parte attrice e la curatrice chiedevano il differimento ad altra data dell'udienza, in attesa di acquisire la prova della regolarità della notifica ovvero di procedere alla rinnovazione della stessa ove non si fosse regolarmente perfezionata, con la necessaria presenza di un interprete per assistere il convenuto.
Atteso che le parti avevano già programmato e in parte concordato i rispettivi periodi di vacanza con i figli in
Italia e considerato l'imminente periodo feriale, su concorde richiesta delle parti presenti, il Giudice Delegato rinviava per i medesimi incombenti all'udienza de 10 settembre 2024.
Nelle more si costituiva la difesa di parte convenuta con atto di breve costituzione nel subprocedimento, riservandosi il deposito di memoria nel giudizio principale.
All'udienza del 10 settembre 2024, alla presenza di tutte le parti, la difesa del convenuto dava atto che il signor aveva rinunciato formalmente ai due procedimenti in corso davanti alla Corte di Tel Aviv, il primo di CP_1 cui all'atto di citazione prodotto da controparte relativo alla richiesta rimpatrio coatto, il secondo procedimento promosso sempre dal signora davanti alla corte rabbina di Tel Aviv per la richiesta di scioglimento CP_1 del matrimonio, riservandosi nel prosieguo il deposito della relativa documentazione. Il convenuto ed il difensore dichiaravano altresì di accettare espressamente a tutti i fini la giurisdizione italiana, sia quanto alla materia dello status, sia quanto alla materia delle obbligazioni alimentari tra i coniugi, sia quanto alle responsabilità genitoriale sui due figli minori e alle relative obbligazioni alimentari ad essi rispondenti.
Dopo ampia discussione le parti unitamente ai rispettivi difensori e al curatore speciale chiedevano concordemente che il provvedimento di divieto di espatrio emesso ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. del 4 luglio
24, in quanto a tutela di tutte le parti e dei figli minori, venisse confermato, riservandosi nel prosieguo le parti medesime di raggiungere auspicabilmente un accordo complessivo dell'intera controversia incluso le modalità di pagina 9 di 21 viaggio dei bambini al di fuori dell'Italia. Si procedeva comunque a sentire ampiamente le parti medesime che si riservavano, anche con l'intervento e l'ausilio della curatrice speciale, di intavolare serie trattative al fine di addivenire ad un accordo complessivo.
All'esito, il Giudice Delegato così provvedeva:
“letti gli atti ed esaminati i documenti,
Sentite le parti e il curatore speciale dei minori con le rispettive richieste
Rilevato che in data 4 luglio 2024, su richiesta urgente di parte attrice nei confronti di Parte_1
questo Giudice, nell'ambito del subprocedimento aperto dalla medesima con ricorso per CP_1 separazione e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio, ha emesso, inaudita altera parte, P provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c., apponendo per i figli minori Parte_3 della coppia: (nata a [...] il [...]) e di (nato a [...] il [...]); CP_2 CP_3
Vista l'apprezzabile richiesta congiunta delle parti e della curatrice speciale di conferma del provvedimento emesso.
Osservato come effettivamente, all'esito dell'udienza come fissata in rinvio ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. per la conferma/modifica/revoca dei provvedimenti indifferibili emessi, risultino del tutto confermate, le ragioni sottese all'emesso decreto, misura che appare al momento a protezione dei figli minori e delle parti medesime, nella auspicabile prospettiva che possano trovare un accordo, con la possibilità anche in futuro per le parti e per i figli di potersi spostare liberamente.
Rilevato, pertanto, che debbano essere confermati i provvedimenti indifferibili assunti inaudita altera parte, atteso che non era possibile attendere i tempi necessari e ordinari per il contraddittorio, che avrebbe potuto pregiudicare e vanificare l'attuazione dei provvedimenti a tutela dei figli minori, emergendo sulla base dei documenti prodotti dalla parte attrice un forte confitto tra le parti (pur in parte al momento risolto) in ordine al collocamento e alla residenza dei figli, muniti peraltro di passaporti stranieri, per cui il divieto di espatrio deve essere confermato integralmente, come richiesto dagli stessi e dalla curatrice speciale.
Osservato, infine, come tutte le altre questioni e domande nel merito verranno trattate nel procedimento principale di separazione all'udienza già fissata ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 ore 12,15,
PQM
Visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c., su richiesta anche concorde delle parti e della curatrice speciale,
Conferma i provvedimenti indifferibili emessi con decreto del 4 luglio 2024, e per l'effetto,
1) CONFERMA L'APPOSIZIONE DEL DIVIETO DI ESPATRIO per i seguenti figli minori: (nata a [...]_2 il 1.09.2020) e di (nato a [...] il [...]), delegando la Questura di Milano, con facoltà CP_3 di subdelega, per l'attuazione del provvedimento, con la conferma del ritiro dei documenti validi per l'espatrio pagina 10 di 21 dei minori, disponendo l'inserimento dei relativi dati anche nel Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art.
97 della Convenzione di Schengen, con menzione del divieto di espatrio.
2) Spese al definitivo;
3) Rimette le parti per il procedimento principale di separazione all'udienza già fissata ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 ore 12,15.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 preliminarmente le parti con i rispettivi difensori davano di atto di aver sottoscritto un accordo per l'applicazione della legge inglese alla pronuncia sullo status, chiedendo pertanto entrambe la pronuncia del divorzio diretto.
Dopo ampia discussione, anche con l'intervento della curatrice speciale, le parti dichiaravano di raggiungere un accordo a chiusura della presente fase con l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. nei seguenti termini: Con
- Affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dei minori e CP_3 presso la madre nella casa ex coniugale;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a decorrere dal week end del 7/8 dicembre 2024, a weekend. alternati dal sabato alle 8 di mattina quando li andrà a prevelare alla casa della madre e sino alla domenica quando lì riporterà a casa della madre per le 20:30; nonché due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì salvo diverso e migliore accordo, dall'uscita di scuola ( e in caso di sospensione scolastica dalle ore 12:00) e riportandoli presso la casa materna alle ore 20:00; lì accompagnerà anche a scuola nelle giornate del lunedì e del mercoledì, salvo diversi e migliori accordi, andando a prenderli a casa della madre per le 8:30 e portandoli
a scuola;
nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna anche nella giornata del venerdì mattina prelevandoli a casa alle ore 8:30 e accompagnandoli a scuola. I fine settimana di spettanza paterna, anche in deroga al criterio dell'alternanza, saranno individuati nelle settimane in cui il Signor CP_1 non sarà all'estero sulla base di un calendario che il medesimo si impegna a trasmettere alla signora con 40 giorni di anticipo. Atteso che il Signor dichiara che andrà in Israele dal 18 dicembre e ivi rimarrà sino al CP_1
30 dicembre, le parti concordano che potrà tenere i figli nei fine settimana del 7/8 dicembre ed anche quello successivo del 14/15 dicembre e lì riprenderà poi nel fine settimana del 4/5 gennaio 2025. In occasione delle prossime festività natalizie, il Signor si recherà in montagna a Folgaria, dove troverà una sistemazione CP_1 abitativa e adeguata e prenderà i bambini il 31 dicembre pomeriggio dalle ore 12:00/13:00 e lì terrà con sé a dormire riportandoli il giorno successivo, il 1 gennaio 2025 alle ore 18:00; il 2 e 3 gennaio terrà i minori con sé dalle 15 del pomeriggio e lì riporterà alle ore 21:00.
- Le parti si impegnano a rivolgersi alla dott.ssa o in caso di suo rifiuto, alla dott.ssa Persona_2 Parte_4
per affidare alla medesima, previa sottoscrizione di un contratto che le parti si riservano di produrre
[...] al Giudice, un incarico di carattere non valutativo per una migliore gestione dei figli anche con suggerimenti pagina 11 di 21 per una eventuale diversa modulazione dei tempi di permanenza del papà; le parti prestano il consenso per la trasmissione di una relazione sintetica della professionista al Giudice nonché che la professionista possa interfacciarsi con la Curatrice Speciale.
- Assegnazione della casa ex familiare in locazione alla madre.
- Le parti concordano, sulla base dei tempi di frequentazioni attuali come concordati, che il Signor - con CP_1 decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 e decurtando quanto già versato per il mese di novembre - corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli la somma mensile di Parte_1 euro 3.000,00 (euro 1.500,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
la Signora continuerà a pagare per intero la collaboratrice Parte_1 familiare la quale seguirà i bambini nei pomeriggi settimanali di competenza paterna.
- Le parti si riservano di concordare un contributo vacanza anche sulla base dei tempi di frequentazione effettiva.
- Le parti sono concordi nel chiedere che il Tribunale recepisca il presente accordo nei provvedimenti ex art.
473 bis 22 c.p.c. fatte salve le proprie rispettive domande e istanze istruttorie su cui si riservano all'esito di insistere.
- Le parti chiedono altresì la remissione degli atti al Collegio per la pronuncia di divorzio.”
La Curatrice Speciale concludeva allo stato come da accordo raggiunto dalle parti.
Il Giudice delegato, a verbale, pronunciava il seguente provvedimento:
“Sentite le parti e rispettivi difensori,
Esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime;
in conformità alle istanze delle parti, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in conformità all'accordo sopra riportato da intendersi integralmente richiamato, del tutto rispondente all'interesse dei minori a tale da garantire le loro rispettive esigenze e bisogni nonché equo e congruo in base alle attuali condizioni economiche delle parti come risultanti dai documenti prodotti:
2) Prende atto che le parti si sono impegnate apprezzabilmente a rivolgersi ad una professionista come sopra individuata;
3) Ordina alle parti di produrre il contratto che faranno sottoscrivere alla professionista con l'incarico affidatole;
4) Prende, altresì, atto che le parti si sono riservate, nel prosieguo, di insistere sulle rispettive domande e sulle istanze istruttorie;
pagina 12 di 21 5) Rinvia per ulteriore trattazione e per verificare l'evoluzione della situazione del nucleo familiare e le frequentazioni del padre come in concreto attuate all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il l 21 MAGGIO 2025 (ore 10,00), riservandosi ogni ulteriore determinazione e valutazione anche in ordine alla prosecuzione del giudizio;
6) Invita la parte più diligente, permanendo il consenso delle parti, al deposito della relazione redatta dalla professionista che verrà incaricata;
7) Rimette al Collegio per la pronuncia sullo status di divorzio come da richiesta congiunta delle parti.”
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 27.11.2024 è stata emessa dal Tribunale di Milano sentenza n. 10662/24 (pubblicata in data 10.12.2024) di scioglimento del matrimonio e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del
Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, confermando, come già disposto dal Giudice Delegato con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 26 novembre
2024, qui richiamata, l'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 21 maggio 2025 (ore
10,00) per gli incombenti previsti in conformità a quanto già ivi compiutamente indicato, rimettendo al Giudice
Delegato ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione e trattazione del giudizio.
Con provvedimento del 19.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'istanza congiunta di differimento avanzata dalle parti e dalla curatrice speciale stante la pendenza di serie trattative per giungere ad una definizione consensuale, fissava nuova udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni, da effettuarsi entro il 11.12.2025.
Con provvedimento dell'11.12.2025, il Giudice delegato, lette le note scritte delle parti le quali dichiaravano di aver raggiunto un pieno accordo con la precisazione delle conclusioni congiunte alle quali aderiva anche la curatrice speciale e con la rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., rimetteva subito la causa al Collegio per la decisione, stante la rinuncia a termini per il deposito di memorie.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 17.12.2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte, considerando in particolar modo i documenti prodotti, le verbalizzazioni rese dalle parti, avendo le medesime raggiunto un pieno accordo a definizione della controversia e in particolare sulle questioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al Collegio di ritenerne la piena rispondenza all'interesse dei figli minori.
Non si è ritenuto di procedere all'ascolto dei minori considerata l'età degli stessi, nonché per la manifesta superfluità, tenuto conto delle univoche risultanze complessivamente acquisite e ritenendosi comunque tale pagina 13 di 21 incombente pregiudizievole per la serenità e l'equilibrio psicofisico dei minori, peraltro molto piccoli (5 e 3 anni); ciò, peraltro, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Anche relativamente alle ulteriori questioni gli elementi e i documenti acquisiti agli atti consentono di poter recepire gli accordi raggiunti.
Domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 27 novembre 2024 sentenza N. 10662/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 10 dicembre 2024.
Esercizio della responsabilità genitoriale Cont Le parti sono genitori di (nata il [...]) e (nato il [...]). CP_3
Sin dall'inizio di questo procedimento l'affido condiviso dei minori è sempre stata la scelta principale delle parti e mai motivo di particolare contrasto, dimostrato anche dalla circostanza che già alla prima udienza di comparizione le stesse hanno trovato un pieno accordo poi recepito nei provvedimenti provvisori.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo, all'esito del procedimento, nonostante la iniziale conflittualità tra i genitori in ordine alla tematica inizialmente emersa relativamente al trasferimento dei figli in Israele richiesto dal padre sul quale lo stesso poi aveva soprasseduto, che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Le parti hanno, quindi, raggiunto un pieno accordo e presentato conclusioni conformi in punto di regime di affido e collocamento, ribadendo la volontà di non mettere in discussione l'assetto genitoriale condiviso che del resto non è mai venuto meno. Il Collegio ritiene, conseguentemente di poter recepire il complessivo accordo raggiunto, sul quale ha aderito anche la Curatrice speciale, confermando i provvedimenti provvisori del Giudice delegato, disponendo l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna – sita in Milano, Via Ruggero Boscovich n. 31 – trattandosi d'altronde del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse dei minori e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere dei figli, in modo tale da accompagnare il percorso di crescita degli stessi. pagina 14 di 21 Le parti si sono, altresì, accordate anche sui tempi di frequentazione, che risultano adeguate alle esigenze dei minori, anche in ragione della prossimità delle abitazioni di entrambi i genitori. Il regime di collocamento predisposto evolverà per scelta dei genitori, in modo graduale, verso un assetto di tipo paritetico, tenendo conto delle esigenze evolutive di bambini di età rispettivamente di cinque e tre anni, evitando, altresì, bruschi mutamenti nella quotidianità.
Il Collegio ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sul punto considerato rispondente all'interesse dei figli ed in assenza di pregiudizio per gli stessi, confermato anche dall'adesione della Curatrice speciale.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti anche relativamente al mantenimento dei minori, provvedendo come da conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando tali conclusioni idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Si provvede come da dispositivo.
Revoca del divieto di espatrio
Ritiene il Collegio di poter, infine, revocare il divieto di espatrio per i minori che era stato disposto in tutt'altra situazione con provvedimento urgente del 4 luglio 2024 poi confermato il 10 settembre 2024.
La situazione delle parti, all'inizio del procedimento era, infatti, drammaticamente complessa sul punto.
Parte attrice nel ricorso iniziale aveva chiesto l'emanazione di provvedimenti inaudita altera parte al fine di impedire che il Sig. portasse i figli minori in Israele, data la situazione complessa esistente in quel CP_1 momento nel Paese, tenuto conto anche delle azioni legali già dal medesimo messe in atto in Israele e della sua volontà dei trasferire i figli.
Infatti il padre (di cittadinanza israeliana) aveva proposto un ricorso alla Corte di Tel Aviv in cui, asserendo che le parti avessero raggiunto un accordo in forza del quale la famiglia, dopo un trasferimento solo temporaneo a
Milano, si sarebbe ritrasferita in Israele nell'agosto 2025, a fronte del diniego fermo della madre a ivi tornare con i figli, aveva richiesto il rimpatrio immediato coatto dei bambini in Israele, con ordine alla madre di rientrarvi con figli. Successivamente il Sig. aveva rinunciato al ricorso davanti alla Corte israeliana. All'udienza del CP_1
10 settembre 2024, per la conferma/modifica dei provvedimenti indifferibili emessi ex art. 473 bis. 15 c.p.c., su accordo e richiesta congiunta di tutte le parti, era stato confermato il divieto di espatrio. Successivamente all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 la situazione si era ancora più notevolmente rasserenata e chiarita e le parti riuscivano a raggiungere un pieno accordo su tutti i profili che veniva quindi pagina 15 di 21 recepito integralmente nei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c.. La situazione evolveva ancora più positivamente con il raggiungimento del presente accordo di cui alle conclusioni congiunte.
Il contesto familiare non desta, pertanto, oggi più quelle preoccupazioni che avevano portato con motivazioni pienamente condivisibili il Giudice Delegato in quella fase di maggiore incertezza complessiva del nucleo a temporaneamente vietare l'espatrio dei minori.
In questo arco temporale, infatti, la situazione del nucleo familiare si è decisamente stabilizzata e rasserenata.
Le parti hanno superato la loro conflittualità sul tema dell'espatrio aprendo un canale comunicativo diretto e si sono impegnati a concordare preventivamente ogni spostamento rilevante, fornendosi reciprocamente le informazioni e la documentazione necessaria.
Non sono, quindi, presenti elementi idonei a far ritenere, attualmente, concreto il rischio di condotte sottrattive da parte dei genitori come testimoniato anche dall'aver precisato congiuntamente le conclusioni, a conferma della stabilità raggiunta dalle parti all'esito di questo procedimento, cui la stessa curatrice ha prestato adesione chiedendo anche ella la revoca del divieto di espatrio.
Considerata quindi l'attuale situazione del nucleo familiare ritiene il Collegio che vi siano oggi i presupposti per poter revocare il disposto divieto di espatrio per i minori, dovendosi poi attenere le parti agli impegni assunti in caso di viaggi all'estero. Si provvede come da dispositivo.
Spese di lite e della curatrice speciale
Le spese di lite vanno compensate come da accordo. Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore del curatore speciale nominato, avv. Grazia Ofelia Cesaro per il proficuo lavoro svolto e l'impegno positivamente profuso, che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, dando atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 27 novembre 2024 sentenza N. 10662/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 10 dicembre 2024, pagina 16 di 21 RECEPENDO LE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI A CUI LA CURATRICE SPECIALE HA PRESTATO INTEGRALE
ADESIONE, così decide: Cont 1) DISPONE, anche su accordo delle parti, l'affido condiviso dei figli minori (nata il [...]) e CP_3
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, sita in Milano, Via Ruggero Boscovich n. 31;
2) DISPONE, anche su accordo delle parti, che il calendario degli incontri padre-figli abbia la seguente configurazione e qualora un genitore dovesse avere necessità di modificare i propri giorni di permanenza con i minori, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno quarantotto ore prima, con impegno dell'altro genitore a fare il possibile per assecondare le esigenze dell'altro e con diritto al recupero dei giorni eventualmente perduti:
- Fino a dicembre 2025: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì; Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal sabato mattina ore 8.30 alla domenica sera ore 20.00.
- Da gennaio 2026 a marzo 2026: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì di tutte le settimane, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19.
- Da aprile 2026 a marzo 2027: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola. Terrà inoltre i figli il giovedì dall'uscita scuola fino alle ore 20.30; a giovedì alternati, i figli si fermeranno a dormire a casa del padre, con accompagnamento a scuola il giorno successivo. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà della pulizia dell'appartamento del signor CP_1 la mattina successiva al lunedì trascorso dai minori presso il padre.
- Da aprile 2027 a settembre 2027: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì e giovedì, dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà della pulizia dell'appartamento del signor la mattina successiva al lunedì e al giovedì trascorsi dai minori CP_1 presso il padre.
- Da settembre 2027: Il tempo di ciascun genitore con i figli sarà paritario secondo le seguenti alternanze:
pagina 17 di 21 settimana A: dal lunedì accompagnamento scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola con la AM (con possibilità per il padre, il mercoledì, di accompagnare i figli dalla casa della madre a scuola o viceversa); giovedì uscita scuola fino alla domenica pomeriggio fino alle 19.00 con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa) e cena e pernotto della domenica con la AM;
settimana B: dal lunedì uscita scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al mercoledì con accompagnamento a scuola con la AM;
mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa); venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con la AM (da qui parte settimana A con accompagnamento a scuola da parte del papà).
I genitori verificheranno di volta in volta la possibilità e opportunità di cenare tutti assieme la domenica e/o di presenziare entrambi alle attività domenicali pomeridiane dei figli. Qualora la regolamentazione delle visite a partire dal settembre 2027 non dovesse risultare praticabile per uno o per entrambi al momento della sua entrata in vigore (trattandosi di data lontana e viste le probabili diverse esigenze lavorative, in particolare del signor dalla data di redazione dei presenti accordi a settembre 2027), i genitori si impegnano a incontrarsi, anche CP_1 con l'ausilio di un mediatore familiare, al fine di riorganizzare i tempi di ciascuno di essi con i figli sempre nel rispetto della suddivisione paritaria dei tempi. In generale, i genitori si impegnano a collaborare per andare incontro alle necessità personali e/o lavorative dell'altro. In caso di impedimento per motivi di lavoro o personali di uno dei due, i genitori si coordineranno al meglio per bilanciare la presenza dei figli presso ciascun genitore secondo le ordinarie permanenze dei minori.
- Periodi di vacanza: In occasione della festività ebraica SH NA (che cade tra settembre e ottobre), i figli resteranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti). In occasione delle vacanze legate al Santo Natale, i figli rimarranno con la madre dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre ore 8
e con il padre dal 30 dicembre ore 8 all'ultimo giorno di vacanza scolastica, quando il padre riporterà i figli presso la madre entro le ore 20. In occasione della festività ebraica AC (che cade tra marzo e aprile), figli rimarranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti). In occasione delle vacanze legate alla Santa Pasqua, i figli rimarranno con la madre. Qualora la Santa Pasqua cattolica coincida con la festività ebraica AC, i genitori divideranno il periodo di sospensione scolastica in maniera paritaria.
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà quindici giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto, alternando i periodi di anno in anno. Nel mese di luglio, verrà seguita l'alternanza ordinaria, salvo il caso in cui i genitori possano recarsi in vacanza anche in luglio: in tal caso, le settimane del mese di luglio andranno comunque divise in maniera paritaria, in modo da consentire eguale permanenza presso il genitore che non si sarà potuto assentare dal lavoro. In ogni caso, i genitori dovranno concordare il calendario delle vacanze entro il pagina 18 di 21 30 febbraio di ciascun anno. In caso di disaccordo, la preferenza nella scelta dei periodi verrà data alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. La scelta andrà comunque comunicata via e-mail all'altro genitore.
- In occasione della sospensione scolastica del primo “mid-term” (tra ottobre e novembre), i figli rimarranno con la madre per tre giorni e con il padre per due giorni.
- In occasione della sospensione scolastica del secondo “mid-term” (tra febbraio e marzo), i figli rimarranno con il padre per tre giorni e con la madre per due giorni.
- I “ponti” scolastici (S. Ambrogio - 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) verranno alternati Persona_1 tra i genitori, restando inteso che il primo ponte successivo alla sottoscrizione del presente accordo, sarà di competenza del padre. I “ponti” verranno collegati al fine settimana di competenza del genitore cui spetta il ponte stesso, sicché se il ponte cade di lunedì o martedì, esso verrà congiunto al fine settimana precedente;
se cade il mercoledì o giovedì, esso verrà collegato al fine settimana successivo.
- Resta inteso che, nei periodi di vacanza, le visite dell'altro genitore rimangono sospese, e ciò anche qualora il genitore di turno decidesse di rimanere presso il luogo di residenza per il periodo.
- La ripresa delle alternanze ordinarie dei fine settimana seguirà la regola secondo cui il fine settimana successivo al periodo di vacanza, sarà di competenza del genitore con cui i figli non avranno trascorso la più recente vacanza.
- Il cane rimarrà presso l'abitazione del signor durante la permanenza di quest'ultimo a Milano e presso CP_1
l'abitazione della signora durante i periodi di assenza del signor Le spese del cane saranno Parte_1 CP_1 comunque suddivise al 50% tra le parti.
- La collaboratrice domestica seguirà la permanenza dei figli presso ciascun genitore, salvo diversa preferenza del genitore di turno.
- Tutto quanto concordato al presente punto va sempre inteso salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori, che le parti dovranno confermare per iscritto via e-mail.
3) PONE, anche su accordo della parti, a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_5 figli minori secondo la seguente modalità:
- Fino al mese di giugno 2026 compreso: per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla signora CP_1
alle coordinate bancarie note, l'importo di € 3.000,00, senza rivalutazione Istat (trattandosi di somma Parte_1 irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signora la quale continuerà a collaborare presso l'abitazione del signor per la cena e per la Parte_1 CP_1 preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il giorno successivo.
- Dal mese di luglio 2026 compreso al mese di agosto 2027 compreso: per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla signora alle coordinate bancarie note, l'importo di € 2.000,00, senza CP_1 Parte_1 pagina 19 di 21 rivalutazione Istat (trattandosi di somma irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signor la quale continuerà a collaborare presso Parte_1
l'abitazione del signor per la cena e per la preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il CP_1 giorno successivo.
- Dal mese di settembre 2027 compreso: cesserà ogni contribuzione del padre per il mantenimento dei figli. I genitori divideranno al 50% i costi tutti della collaboratrice domestica. A partire dal mese di settembre 2027 compreso, i genitori verseranno mensilmente, sul conto comune già esistente presso OL BA AB (IBAN
LT23 3250 0525 6958 7125), l'importo di € 1.000,00 o altro importo che se del caso i genitori di volta in volta determineranno, in maniera da costituire una provvista sufficiente alla copertura delle spese straordinarie tutte previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano e a coprire, inoltre, anche le voci di spesa relative a regali in occasione delle feste di compleanno a compagni di scuola e amici, feste organizzate per i minori. In ogni caso, il conto corrente dovrà avere, a fine mese, sempre un saldo non inferiore a € 500,00, sicché i genitori dovranno, a fine mese, provvedere, a metà, al versamento necessario per il raggiungimento del predetto importo di € 500,00. Ciascun prelievo dal conto comune in questione dovrà essere condiviso tra i due genitori, anche solo via Whatsapp, nel senso che il genitore che intende prelevare somme, deve darne avviso all'altro, senza necessità di autorizzazione. Cont 4) REVOCA, anche su accordo delle parti, il divieto di espatrio dei minori (nata il [...]) e CP_3
(nato il [...]), disposto con provvedimento del 4 luglio 2024, confermato il 10 settembre 2024, delegando la Questura di Milano, con facoltà di sub delega, per quanto di competenza, anche per le comunicazioni alla
Polizia di frontiera;
5) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che i figli minori potranno uscire dall'Italia con i minori solamente per i periodi concordati per iscritto, senza possibilità di trattenersi per periodi più lunghi non concordati;
il genitore che intende espatriare deve comunicarlo all'altro genitore via e-mail e deve ottenere il consenso dell'altro genitore entro i dieci giorni successivi, decorsi i quali il silenzio verrà interpretato come assenso;
la richiesta di uscita dall'Italia dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni: data di partenza, data di rientro, destinazione con indicazione di indirizzo di permanenza;
una volta ottenuta dall'altro genitore l'autorizzazione, verranno trasmessi via e-mail senza ritardo i biglietti relativi ai mezzi di trasporto utilizzati.
6) PRENDE ATTO che le parti in caso di disaccordo riguardo tutto quanto sopra, si impegnano a tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta, rivolgendosi a un mediatore familiare da scegliersi in via congiunta.
7) PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento, per cui nulla è dovuto reciprocamente a questo titolo e di avere risolto, direttamente e con pagina 20 di 21 reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nell'accordo raggiunto.
8) COMPENSA tra le parti le spese di lite come da accordo.
9) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spese della curatrice speciale;
10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza anche con riferimento al punto 4) e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 1° luglio 2024 promossa da:
nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ANNABELLA GAIA ROSATI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dagli Avv. MARIA SILVIA CASANO E ANNA MENICATTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
(nata il [...]) e (nato il [...]) rappresentati dalla curatrice speciale Avv. CP_2 CP_3
RA FE ES nominata con provvedimento del 4 luglio 2024 e costituitasi nel giudizio con memoria del 17 luglio 2024.
pagina 1 di 21 Con regolare comunicazione all'Ufficio del Pubblico Ministero
OGGETTO: DI SO
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI RASSEGNATE CON LE NOTE CONGIUNTE DEPOSITATE IL 10.12.2025:
“1) Affidamento e collocamento Con I figli e vengono affidati, in via condivisa, a entrambi i genitori, con loro collocazione abitativa e CP_3 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita a Milano, via Ruggero Boscovich n. 31. Il signor ha trasferito la propria residenza a Milano, via Franchetti n.
3. CP_1
2) Regolamentazione delle visite Con
La permanenza di e presso i genitori seguirà la seguente regolamentazione, rimanendo inteso che, CP_3 qualora un genitore dovesse avere necessità di modificare i propri giorni di permanenza con i minori, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno quarantotto ore prima, con impegno dell'altro genitore a fare il possibile per assecondare le esigenze dell'altro e con diritto al recupero dei giorni eventualmente perduti: •
Fino a dicembre 2025
Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì; Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal sabato mattina ore 8.30 alla domenica sera ore
20.00.
• Da gennaio 2026 a marzo 2026 Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì di tutte le settimane, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19.
• Da aprile 2026 a marzo 2027 Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola.
Terrà inoltre i figli il giovedì dall'uscita scuola fino alle ore 20.30; a giovedì alternati, i figli si fermeranno a dormire a casa del padre, con accompagnamento a scuola il giorno successivo. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà della pulizia dell'appartamento del signor la mattina successiva al lunedì trascorso dai minori presso il padre. CP_1
• Da aprile 2027 a settembre 2027 Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì e giovedì, dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento
a scuola. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà pagina 2 di 21 della pulizia dell'appartamento del signor la mattina successiva al lunedì e al giovedì trascorsi dai CP_1 minori presso il padre.
• Da settembre 2027 Il tempo di ciascun genitore con i figli sarà paritario secondo le seguenti alternanze:
- settimana A: dal lunedì accompagnamento scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola con la AM (con possibilità per il padre, il mercoledì, di accompagnare i figli dalla casa della madre a scuola o viceversa); giovedì uscita scuola fino alla domenica pomeriggio fino alle 19.00 con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa) e cena e pernotto della domenica con la AM;
- settimana B: dal lunedì uscita scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al mercoledì con accompagnamento a scuola con la AM;
mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa); venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con la AM (da qui parte settimana A con accompagnamento a scuola da parte del papà).
I genitori verificheranno di volta in volta la possibilità e opportunità di cenare tutti assieme la domenica e/o di presenziare entrambi alle attività domenicali pomeridiane dei figli.
Qualora la regolamentazione delle visite a partire dal settembre 2027 non dovesse risultare praticabile per uno
o per entrambi al momento della sua entrata in vigore (trattandosi di data lontana e viste le probabili diverse esigenze lavorative, in particolare del signor dalla data di redazione dei presenti accordi a settembre CP_1
2027), i genitori si impegnano a incontrarsi, anche con l'ausilio di un mediatore familiare, al fine di riorganizzare i tempi di ciascuno di essi con i figli sempre nel rispetto della suddivisione paritaria dei tempi. In generale, i genitori si impegnano a collaborare per andare incontro alle necessità personali e/o lavorative dell'altro.
In caso di impedimento per motivi di lavoro o personali di uno dei due, i genitori si coordineranno al meglio per bilanciare la presenza dei figli presso ciascun genitore secondo le ordinarie permanenze dei minori.
• Periodi di vacanza:
- In occasione della festività ebraica SH NA (che cade tra settembre e ottobre), i figli resteranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti).
- In occasione delle vacanze legate al Santo Natale, i figli rimarranno con la madre dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre ore 8 e con il padre dal 30 dicembre ore 8 all'ultimo giorno di vacanza scolastica, quando il padre riporterà i figli presso la madre entro le ore 20.
- In occasione della festività ebraica AC (che cade tra marzo e aprile), figli rimarranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti). pagina 3 di 21 - In occasione delle vacanze legate alla Santa Pasqua, i figli rimarranno con la madre. Qualora la Santa
Pasqua cattolica coincida con la festività ebraica AC, i genitori divideranno il periodo di sospensione scolastica in maniera paritaria.
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà quindici giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto, alternando i periodi di anno in anno. Nel mese di luglio, verrà seguita l'alternanza ordinaria, salvo il caso in cui i genitori possano recarsi in vacanza anche in luglio: in tal caso, le settimane del mese di luglio andranno comunque divise in maniera paritaria, in modo da consentire eguale permanenza presso il genitore che non si sarà potuto assentare dal lavoro. In ogni caso, i genitori dovranno concordare il calendario delle vacanze entro il 30 febbraio di ciascun anno. In caso di disaccordo, la preferenza nella scelta dei periodi verrà data alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. La scelta andrà comunque comunicata via e-mail all'altro genitore.
- In occasione della sospensione scolastica del primo “mid-term” (tra ottobre e novembre), i figli rimarranno con la madre per tre giorni e con il padre per due giorni.
- In occasione della sospensione scolastica del secondo “mid-term” (tra febbraio e marzo), i figli rimarranno con il padre per tre giorni e con la madre per due giorni.
- I “ponti” scolastici (S. Ambrogio - 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) verranno alternati Persona_1 tra i genitori, restando inteso che il primo ponte successivo alla sottoscrizione del presente accordo, sarà di competenza del padre. I “ponti” verranno collegati al fine settimana di competenza del genitore cui spetta il ponte stesso, sicché se il ponte cade di lunedì o martedì, esso verrà congiunto al fine settimana precedente;
se cade il mercoledì o giovedì, esso verrà collegato al fine settimana successivo.
- Resta inteso che, nei periodi di vacanza, le visite dell'altro genitore rimangono sospese, e ciò anche qualora il genitore di turno decidesse di rimanere presso il luogo di residenza per il periodo.
- La ripresa delle alternanze ordinarie dei fine settimana seguirà la regola secondo cui il fine settimana successivo al periodo di vacanza, sarà di competenza del genitore con cui i figli non avranno trascorso la più recente vacanza. - Il cane rimarrà presso l'abitazione del signor durante la permanenza di quest'ultimo a CP_1
Milano e presso l'abitazione della signora durante i periodi di assenza del signor Le spese del Parte_1 CP_1 cane saranno comunque suddivise al 50% tra le parti.
- La collaboratrice domestica seguirà la permanenza dei figli presso ciascun genitore, salvo diversa preferenza del genitore di turno.
- Tutto quanto concordato al presente punto 2 va sempre inteso salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori, che le parti dovranno confermare per iscritto via e-mail.
3) Mantenimento
pagina 4 di 21 Fino al mese di giugno 2026 compreso, per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla signora CP_1
alle coordinate bancarie note, l'importo di € 3.000,00, senza rivalutazione Istat (trattandosi di
Parte_1 somma irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signora la quale continuerà a collaborare presso l'abitazione del signor per la cena e per la
Parte_1 CP_1 preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il giorno successivo. Dal mese di luglio 2026 compreso al mese di agosto 2027 compreso, per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla CP_1 signora alle coordinate bancarie note, l'importo di € 2.000,00, senza rivalutazione Istat (trattandosi
Parte_1 di somma irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signor la quale continuerà a collaborare presso l'abitazione del signor per la cena e per
Parte_1 CP_1 la preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il giorno successivo.
Dal mese di settembre 2027 compreso, cesserà ogni contribuzione del padre per il mantenimento dei figli. I genitori divideranno al 50% i costi tutti della collaboratrice domestica. A partire dal mese di settembre 2027 compreso, i genitori verseranno mensilmente, sul conto comune già esistente presso OL BA AB (IBAN
LT23 3250 0525 6958 7125), l'importo di € 1.000,00 o altro importo che se del caso i genitori di volta in volta determineranno, in maniera da costituire una provvista sufficiente alla copertura delle spese straordinarie tutte previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano e a coprire, inoltre, anche le voci di spesa relative a regali in occasione delle feste di compleanno a compagni di scuola e amici, feste organizzate per i minori. In ogni caso, il conto corrente dovrà avere, a fine mese, sempre un saldo non inferiore a € 500,00, sicché i genitori dovranno, a fine mese, provvedere, a metà, al versamento necessario per il raggiungimento del predetto importo di € 500,00. Ciascun prelievo dal conto comune in questione dovrà essere condiviso tra i due genitori, anche solo via Whattsup, nel senso che il genitore che intende prelevare somme, deve darne avviso all'altro, senza necessità di autorizzazione.
4) Regole per l'espatrio dei minori
- I genitori chiedono congiuntamente al Tribunale l'eliminazione del divieto di espatrio dei minori attualmente in vigore, ritenendo entrambi venuti meno i relativi presupposti.
- I genitori potranno uscire dall'Italia con i minori solamente per i periodi concordati per iscritto, senza possibilità di trattenersi per periodi più lunghi non concordati. Il genitore che intende espatriare deve comunicarlo all'altro genitore via e-mail e deve ottenere il consenso dell'altro genitore entro i dieci giorni successivi, decorsi i quali il silenzio verrà interpretato come assenso.
- La richiesta di uscita dall'Italia dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni: data di partenza, data di rientro, destinazione con indicazione di indirizzo di permanenza. pagina 5 di 21 - Una volta ottenuta dall'altro genitore l'autorizzazione, verranno trasmessi via e-mail senza ritardo i biglietti relativi ai mezzi di trasporto utilizzati.
5) Mediazione familiare
Le parti, in caso di disaccordo riguardo tutto quanto sopra, si impegnano a tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta, rivolgendosi a un mediatore familiare da scegliersi in via congiunta.
6. Varie
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento, per cui nulla è dovuto reciprocamente a questo titolo.
Le parti danno atto di avere risolto, direttamente e con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI CURATRICE SPECIALE AVV. ES: Email_1
CHIEDE
Che codesto Ill.mo Tribunale di Milano Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Ratificare le condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, che si allegano e che si intendono integralmente richiamate, relativamente alle statuizioni divorzili concernenti il regime di affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento dei minori, le modalità ed il calendario delle frequentazioni con il genitore non prevalente collocatario e la quantificazione del contributo al mantenimento dovuto per i minori;
2) Revocare il divieto di espatrio per i figli minori, conformemente agli accordi raggiunti tra le parti, per aver le parti dato atto e ritenuto che siano venuti meno i presupposti che avevano comportato l'adozione di tale misura;
3) Disporre la liquidazione dei compensi in favore del curatore speciale, da porsi a carico dell'Erario, come da allegata nota spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, le udienze svolte e i provvedimenti assunti dal Giudice Delegato, la pronuncia di status
Con ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 1 luglio 2024, (cittadina Parte_1 italiana, inglese e israeliana), premesso di aver contratto matrimonio in data 1 agosto 2015 a Londra (UK)
(iscritto in seguito presso i registri dello Stato Civile del Comune di Dolo- VE Anno 2018; N. 15; parte II;
serie pagina 6 di 21 Con C) con (cittadino inglese, rumeno e israeliano), dalla cui unione sono nati i figli (in data CP_1
1.09.2020) e (in data 17.04.2022), chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dei CP_3 coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in
Milano, Via Vittor Pisani n. 6, con regolamentazione e modulazione delle frequentazioni del padre con i figli come in ricorso indicate e l'assegnazione a sé della casa coniugale. Domandava, altresì, di porre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento in favore dei figli nella misura di complessivi € 4.000,00 oltre al
60% delle spese straordinarie.
Con ricorso, depositato in pari data, ex art. 473 bis. 15 c.p.c. evidenziando il rischio che il Parte_1 padre potesse attuare il suo proposito di riportare i figli in Israele come da iniziative già assunte davanti all'AG israeliana, richiedeva l'emissione di provvedimenti indifferibili inaudita altera parte con l'apposizione del divieto di espatrio dei minori con il padre.
Con decreto emesso il 4 luglio 2024, nel procedimento principale, il Giudice delegato assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio e fissava la prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. per il 26 novembre 2024.
Con decreto emesso in pari data, nel subprocedimento, il Giudice così provvedeva:
“Rilevato che dalle allegazioni della parte attrice con i documenti allegati, sebbene ancora in parte da integrare con una traduzione asseverata (quanto all'atto di citazione alla Corte di Tel Aviv), risulti che il convenuto, cittadino israeliano (oltre che italiano e inglese) a seguito dei noti gravi fatti occorsi in Israele dal 7 ottobre
2023, ha cominciato a richiedere con insistenza il trasferimento dell'intera famiglia con i figli (residenti anche formalmente in Italia dal 21.04.2023) in Israele, peraltro come noto al momento teatro di guerra, fermamente opposto dalla madre, in quanto non ritenuto rispondente all'interesse dei minori che vivono da tempo in Italia e oggetto di contrapposte e dibattute posizioni.
Osservato come recentemente il marito abbia comunicato alla moglie di aver avviato un procedimento di mediazione innanzi alla Corte israeliana e in seguito di aver proposto un ricorso alla Corte di Tel Aviv in cui, asserendo che le parti avessero raggiunto un accordo in forze del quale la famiglia, dopo un trasferimento solo temporaneo a Milano, si sarebbe ritrasferita in Israele nell'agosto 2025, a fronte del diniego fermo della madre
a ivi tornare con i figli, dopo aver asserito di aver lasciato la casa e di essere rientrato in Israele, ha richiesto il rimpatrio immediato coatto dei bambini in Israele, con ordine alla madre di rientrarvi con figli.
Osservato come il quadro emerso, con la dichiarata e persistente volontà del padre, nonostante il diniego materno, di riportare i figli in Israele, come anche formalizzata con l'atto di citazione in atti, sebbene ancora non notificato alla madre ma pervenuto nella sua disponibilità, pur in attesa della traduzione asseverata, porta
pagina 7 di 21 a ritenere sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile con il rischio che i figli possano essere condotti anche in tempi brevi dal padre in Israele, senza il consenso materno.
Osservato, come, la convocazione delle parti, con i tempi necessari per il contraddittorio, potrebbe pregiudicare
l'attuazione dei provvedimenti a tutela dei figli minori, tenuto anche conto della loro tenera età, che verrebbero condotti in un Paese straniero, peraltro allo stato attuale in una grave situazione di instabilità e pericolo.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per i richiesti provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c. e di dover conseguentemente, inaudita altera parte, disporre il divieto di espatrio dei minori, delegando la Questura di Milano, con facoltà di subdelega, per l'attuazione del provvedimento, provvedendo al ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con obbligo per i genitori di consegnarli immediatamente e con inserimento dei relativi dati anche nel Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Schengen, con menzione del divieto di espatrio.
Osservato, quindi, che deve essere fissata udienza ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili emessi.
Ritenuto, altresì, nell'esercizio dei poteri d'ufficio a tutela dei minori ex art. 473 bis. 2 c.p.c,, alla luce delle allegazioni di parte attrice dedotte nel ricorso, emergendo un quadro di conflittualità tra le parti, nel quale risultano coinvolti i minori, molti piccoli, che rischia di essere pregiudizievole per gli stessi, apparendo i genitori al momento non in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi dei figli - di dover nominare sin
d'ora ai minori ai sensi degli artt. 473 bis. 2 e 8, II comma c.p.c. un curatore speciale che possa rappresentare gli stessi in giudizio costituendosi nel presente procedimento, ben potendolo fare data la sua qualifica professionale;
il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato RA FE
ES del Foro di Milano - assumerà il compito di rappresentare e tutelare i minori, rimettendo alla stessa la valutazione di eventuali istanze e domande da avanzare a tutela dei minori medesimi, con assegnazione di un termine molto breve per la sua costituzione.
PQM
Visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c.,
Emette i seguenti provvedimenti indifferibili:
1) APPONE IL DI ESPATRIO per i seguenti figli minori: (nata a [...] il [...]) CP_4 CP_2
e di (nato a [...] il [...]), delegando la Questura di Milano, con facoltà di subdelega, CP_3 per l'attuazione del provvedimento, provvedendo al ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con obbligo per i genitori di consegnarli immediatamente, disponendo l'inserimento dei relativi dati anche nel
Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art. 97 della Convenzione di Schengen, con menzione del divieto di espatrio.
Visti gli artt. artt. 473 bis. 2 e 8, II comma c.p.c. pagina 8 di 21 2) NOMINA in favore dei figli minori: (nata a [...] il [...]) e di (nato a [...]_3
Tel Aviv il 17.04.2022), una Curatrice Speciale, individuata nella persona dell'avvocato RA FE
ES iscritta all'albo degli Avvocati di Milano;
3) ASSEGNA alla curatrice speciale termine fino al 16 LUGLIO 2024 ore 10,00 per il deposito di breve memoria difensiva;
FISSA
Udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati con il presente decreto, per il giorno 17 Luglio 2024 ore 12,00, assegnando termine fino al giorno 11 luglio 2024 a parte attrice per la notifica del presente decreto al convenuto e termine fino al 16 luglio 2024 per il deposito di memoria difensiva.”
All'udienza del 17 luglio 2024 così fissata per la conferma/modifica/ revoca dei provvedimenti emessi ex art. 473 bis. 15 c.p.c., si presentava il convenuto personalmente senza l'assistenza di un difensore. CP_1
Accertata la mancanza della prova della regolarità della notifica del ricorso, il difensore di parte attrice e la curatrice chiedevano il differimento ad altra data dell'udienza, in attesa di acquisire la prova della regolarità della notifica ovvero di procedere alla rinnovazione della stessa ove non si fosse regolarmente perfezionata, con la necessaria presenza di un interprete per assistere il convenuto.
Atteso che le parti avevano già programmato e in parte concordato i rispettivi periodi di vacanza con i figli in
Italia e considerato l'imminente periodo feriale, su concorde richiesta delle parti presenti, il Giudice Delegato rinviava per i medesimi incombenti all'udienza de 10 settembre 2024.
Nelle more si costituiva la difesa di parte convenuta con atto di breve costituzione nel subprocedimento, riservandosi il deposito di memoria nel giudizio principale.
All'udienza del 10 settembre 2024, alla presenza di tutte le parti, la difesa del convenuto dava atto che il signor aveva rinunciato formalmente ai due procedimenti in corso davanti alla Corte di Tel Aviv, il primo di CP_1 cui all'atto di citazione prodotto da controparte relativo alla richiesta rimpatrio coatto, il secondo procedimento promosso sempre dal signora davanti alla corte rabbina di Tel Aviv per la richiesta di scioglimento CP_1 del matrimonio, riservandosi nel prosieguo il deposito della relativa documentazione. Il convenuto ed il difensore dichiaravano altresì di accettare espressamente a tutti i fini la giurisdizione italiana, sia quanto alla materia dello status, sia quanto alla materia delle obbligazioni alimentari tra i coniugi, sia quanto alle responsabilità genitoriale sui due figli minori e alle relative obbligazioni alimentari ad essi rispondenti.
Dopo ampia discussione le parti unitamente ai rispettivi difensori e al curatore speciale chiedevano concordemente che il provvedimento di divieto di espatrio emesso ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. del 4 luglio
24, in quanto a tutela di tutte le parti e dei figli minori, venisse confermato, riservandosi nel prosieguo le parti medesime di raggiungere auspicabilmente un accordo complessivo dell'intera controversia incluso le modalità di pagina 9 di 21 viaggio dei bambini al di fuori dell'Italia. Si procedeva comunque a sentire ampiamente le parti medesime che si riservavano, anche con l'intervento e l'ausilio della curatrice speciale, di intavolare serie trattative al fine di addivenire ad un accordo complessivo.
All'esito, il Giudice Delegato così provvedeva:
“letti gli atti ed esaminati i documenti,
Sentite le parti e il curatore speciale dei minori con le rispettive richieste
Rilevato che in data 4 luglio 2024, su richiesta urgente di parte attrice nei confronti di Parte_1
questo Giudice, nell'ambito del subprocedimento aperto dalla medesima con ricorso per CP_1 separazione e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio, ha emesso, inaudita altera parte, P provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis. 15 c.p.c., apponendo per i figli minori Parte_3 della coppia: (nata a [...] il [...]) e di (nato a [...] il [...]); CP_2 CP_3
Vista l'apprezzabile richiesta congiunta delle parti e della curatrice speciale di conferma del provvedimento emesso.
Osservato come effettivamente, all'esito dell'udienza come fissata in rinvio ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. per la conferma/modifica/revoca dei provvedimenti indifferibili emessi, risultino del tutto confermate, le ragioni sottese all'emesso decreto, misura che appare al momento a protezione dei figli minori e delle parti medesime, nella auspicabile prospettiva che possano trovare un accordo, con la possibilità anche in futuro per le parti e per i figli di potersi spostare liberamente.
Rilevato, pertanto, che debbano essere confermati i provvedimenti indifferibili assunti inaudita altera parte, atteso che non era possibile attendere i tempi necessari e ordinari per il contraddittorio, che avrebbe potuto pregiudicare e vanificare l'attuazione dei provvedimenti a tutela dei figli minori, emergendo sulla base dei documenti prodotti dalla parte attrice un forte confitto tra le parti (pur in parte al momento risolto) in ordine al collocamento e alla residenza dei figli, muniti peraltro di passaporti stranieri, per cui il divieto di espatrio deve essere confermato integralmente, come richiesto dagli stessi e dalla curatrice speciale.
Osservato, infine, come tutte le altre questioni e domande nel merito verranno trattate nel procedimento principale di separazione all'udienza già fissata ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 ore 12,15,
PQM
Visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c., su richiesta anche concorde delle parti e della curatrice speciale,
Conferma i provvedimenti indifferibili emessi con decreto del 4 luglio 2024, e per l'effetto,
1) CONFERMA L'APPOSIZIONE DEL DIVIETO DI ESPATRIO per i seguenti figli minori: (nata a [...]_2 il 1.09.2020) e di (nato a [...] il [...]), delegando la Questura di Milano, con facoltà CP_3 di subdelega, per l'attuazione del provvedimento, con la conferma del ritiro dei documenti validi per l'espatrio pagina 10 di 21 dei minori, disponendo l'inserimento dei relativi dati anche nel Sistema informativo Schengen, ai sensi dell'art.
97 della Convenzione di Schengen, con menzione del divieto di espatrio.
2) Spese al definitivo;
3) Rimette le parti per il procedimento principale di separazione all'udienza già fissata ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 ore 12,15.”
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 preliminarmente le parti con i rispettivi difensori davano di atto di aver sottoscritto un accordo per l'applicazione della legge inglese alla pronuncia sullo status, chiedendo pertanto entrambe la pronuncia del divorzio diretto.
Dopo ampia discussione, anche con l'intervento della curatrice speciale, le parti dichiaravano di raggiungere un accordo a chiusura della presente fase con l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. nei seguenti termini: Con
- Affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dei minori e CP_3 presso la madre nella casa ex coniugale;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a decorrere dal week end del 7/8 dicembre 2024, a weekend. alternati dal sabato alle 8 di mattina quando li andrà a prevelare alla casa della madre e sino alla domenica quando lì riporterà a casa della madre per le 20:30; nonché due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì salvo diverso e migliore accordo, dall'uscita di scuola ( e in caso di sospensione scolastica dalle ore 12:00) e riportandoli presso la casa materna alle ore 20:00; lì accompagnerà anche a scuola nelle giornate del lunedì e del mercoledì, salvo diversi e migliori accordi, andando a prenderli a casa della madre per le 8:30 e portandoli
a scuola;
nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna anche nella giornata del venerdì mattina prelevandoli a casa alle ore 8:30 e accompagnandoli a scuola. I fine settimana di spettanza paterna, anche in deroga al criterio dell'alternanza, saranno individuati nelle settimane in cui il Signor CP_1 non sarà all'estero sulla base di un calendario che il medesimo si impegna a trasmettere alla signora con 40 giorni di anticipo. Atteso che il Signor dichiara che andrà in Israele dal 18 dicembre e ivi rimarrà sino al CP_1
30 dicembre, le parti concordano che potrà tenere i figli nei fine settimana del 7/8 dicembre ed anche quello successivo del 14/15 dicembre e lì riprenderà poi nel fine settimana del 4/5 gennaio 2025. In occasione delle prossime festività natalizie, il Signor si recherà in montagna a Folgaria, dove troverà una sistemazione CP_1 abitativa e adeguata e prenderà i bambini il 31 dicembre pomeriggio dalle ore 12:00/13:00 e lì terrà con sé a dormire riportandoli il giorno successivo, il 1 gennaio 2025 alle ore 18:00; il 2 e 3 gennaio terrà i minori con sé dalle 15 del pomeriggio e lì riporterà alle ore 21:00.
- Le parti si impegnano a rivolgersi alla dott.ssa o in caso di suo rifiuto, alla dott.ssa Persona_2 Parte_4
per affidare alla medesima, previa sottoscrizione di un contratto che le parti si riservano di produrre
[...] al Giudice, un incarico di carattere non valutativo per una migliore gestione dei figli anche con suggerimenti pagina 11 di 21 per una eventuale diversa modulazione dei tempi di permanenza del papà; le parti prestano il consenso per la trasmissione di una relazione sintetica della professionista al Giudice nonché che la professionista possa interfacciarsi con la Curatrice Speciale.
- Assegnazione della casa ex familiare in locazione alla madre.
- Le parti concordano, sulla base dei tempi di frequentazioni attuali come concordati, che il Signor - con CP_1 decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 e decurtando quanto già versato per il mese di novembre - corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli la somma mensile di Parte_1 euro 3.000,00 (euro 1.500,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
la Signora continuerà a pagare per intero la collaboratrice Parte_1 familiare la quale seguirà i bambini nei pomeriggi settimanali di competenza paterna.
- Le parti si riservano di concordare un contributo vacanza anche sulla base dei tempi di frequentazione effettiva.
- Le parti sono concordi nel chiedere che il Tribunale recepisca il presente accordo nei provvedimenti ex art.
473 bis 22 c.p.c. fatte salve le proprie rispettive domande e istanze istruttorie su cui si riservano all'esito di insistere.
- Le parti chiedono altresì la remissione degli atti al Collegio per la pronuncia di divorzio.”
La Curatrice Speciale concludeva allo stato come da accordo raggiunto dalle parti.
Il Giudice delegato, a verbale, pronunciava il seguente provvedimento:
“Sentite le parti e rispettivi difensori,
Esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime;
in conformità alle istanze delle parti, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in conformità all'accordo sopra riportato da intendersi integralmente richiamato, del tutto rispondente all'interesse dei minori a tale da garantire le loro rispettive esigenze e bisogni nonché equo e congruo in base alle attuali condizioni economiche delle parti come risultanti dai documenti prodotti:
2) Prende atto che le parti si sono impegnate apprezzabilmente a rivolgersi ad una professionista come sopra individuata;
3) Ordina alle parti di produrre il contratto che faranno sottoscrivere alla professionista con l'incarico affidatole;
4) Prende, altresì, atto che le parti si sono riservate, nel prosieguo, di insistere sulle rispettive domande e sulle istanze istruttorie;
pagina 12 di 21 5) Rinvia per ulteriore trattazione e per verificare l'evoluzione della situazione del nucleo familiare e le frequentazioni del padre come in concreto attuate all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il l 21 MAGGIO 2025 (ore 10,00), riservandosi ogni ulteriore determinazione e valutazione anche in ordine alla prosecuzione del giudizio;
6) Invita la parte più diligente, permanendo il consenso delle parti, al deposito della relazione redatta dalla professionista che verrà incaricata;
7) Rimette al Collegio per la pronuncia sullo status di divorzio come da richiesta congiunta delle parti.”
La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 27.11.2024 è stata emessa dal Tribunale di Milano sentenza n. 10662/24 (pubblicata in data 10.12.2024) di scioglimento del matrimonio e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del
Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti, confermando, come già disposto dal Giudice Delegato con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 26 novembre
2024, qui richiamata, l'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 21 maggio 2025 (ore
10,00) per gli incombenti previsti in conformità a quanto già ivi compiutamente indicato, rimettendo al Giudice
Delegato ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione e trattazione del giudizio.
Con provvedimento del 19.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'istanza congiunta di differimento avanzata dalle parti e dalla curatrice speciale stante la pendenza di serie trattative per giungere ad una definizione consensuale, fissava nuova udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni, da effettuarsi entro il 11.12.2025.
Con provvedimento dell'11.12.2025, il Giudice delegato, lette le note scritte delle parti le quali dichiaravano di aver raggiunto un pieno accordo con la precisazione delle conclusioni congiunte alle quali aderiva anche la curatrice speciale e con la rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., rimetteva subito la causa al Collegio per la decisione, stante la rinuncia a termini per il deposito di memorie.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 17.12.2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte, considerando in particolar modo i documenti prodotti, le verbalizzazioni rese dalle parti, avendo le medesime raggiunto un pieno accordo a definizione della controversia e in particolare sulle questioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al Collegio di ritenerne la piena rispondenza all'interesse dei figli minori.
Non si è ritenuto di procedere all'ascolto dei minori considerata l'età degli stessi, nonché per la manifesta superfluità, tenuto conto delle univoche risultanze complessivamente acquisite e ritenendosi comunque tale pagina 13 di 21 incombente pregiudizievole per la serenità e l'equilibrio psicofisico dei minori, peraltro molto piccoli (5 e 3 anni); ciò, peraltro, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Anche relativamente alle ulteriori questioni gli elementi e i documenti acquisiti agli atti consentono di poter recepire gli accordi raggiunti.
Domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 27 novembre 2024 sentenza N. 10662/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 10 dicembre 2024.
Esercizio della responsabilità genitoriale Cont Le parti sono genitori di (nata il [...]) e (nato il [...]). CP_3
Sin dall'inizio di questo procedimento l'affido condiviso dei minori è sempre stata la scelta principale delle parti e mai motivo di particolare contrasto, dimostrato anche dalla circostanza che già alla prima udienza di comparizione le stesse hanno trovato un pieno accordo poi recepito nei provvedimenti provvisori.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo, all'esito del procedimento, nonostante la iniziale conflittualità tra i genitori in ordine alla tematica inizialmente emersa relativamente al trasferimento dei figli in Israele richiesto dal padre sul quale lo stesso poi aveva soprasseduto, che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Le parti hanno, quindi, raggiunto un pieno accordo e presentato conclusioni conformi in punto di regime di affido e collocamento, ribadendo la volontà di non mettere in discussione l'assetto genitoriale condiviso che del resto non è mai venuto meno. Il Collegio ritiene, conseguentemente di poter recepire il complessivo accordo raggiunto, sul quale ha aderito anche la Curatrice speciale, confermando i provvedimenti provvisori del Giudice delegato, disponendo l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna – sita in Milano, Via Ruggero Boscovich n. 31 – trattandosi d'altronde del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse dei minori e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere dei figli, in modo tale da accompagnare il percorso di crescita degli stessi. pagina 14 di 21 Le parti si sono, altresì, accordate anche sui tempi di frequentazione, che risultano adeguate alle esigenze dei minori, anche in ragione della prossimità delle abitazioni di entrambi i genitori. Il regime di collocamento predisposto evolverà per scelta dei genitori, in modo graduale, verso un assetto di tipo paritetico, tenendo conto delle esigenze evolutive di bambini di età rispettivamente di cinque e tre anni, evitando, altresì, bruschi mutamenti nella quotidianità.
Il Collegio ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sul punto considerato rispondente all'interesse dei figli ed in assenza di pregiudizio per gli stessi, confermato anche dall'adesione della Curatrice speciale.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti anche relativamente al mantenimento dei minori, provvedendo come da conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultando tali conclusioni idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Si provvede come da dispositivo.
Revoca del divieto di espatrio
Ritiene il Collegio di poter, infine, revocare il divieto di espatrio per i minori che era stato disposto in tutt'altra situazione con provvedimento urgente del 4 luglio 2024 poi confermato il 10 settembre 2024.
La situazione delle parti, all'inizio del procedimento era, infatti, drammaticamente complessa sul punto.
Parte attrice nel ricorso iniziale aveva chiesto l'emanazione di provvedimenti inaudita altera parte al fine di impedire che il Sig. portasse i figli minori in Israele, data la situazione complessa esistente in quel CP_1 momento nel Paese, tenuto conto anche delle azioni legali già dal medesimo messe in atto in Israele e della sua volontà dei trasferire i figli.
Infatti il padre (di cittadinanza israeliana) aveva proposto un ricorso alla Corte di Tel Aviv in cui, asserendo che le parti avessero raggiunto un accordo in forza del quale la famiglia, dopo un trasferimento solo temporaneo a
Milano, si sarebbe ritrasferita in Israele nell'agosto 2025, a fronte del diniego fermo della madre a ivi tornare con i figli, aveva richiesto il rimpatrio immediato coatto dei bambini in Israele, con ordine alla madre di rientrarvi con figli. Successivamente il Sig. aveva rinunciato al ricorso davanti alla Corte israeliana. All'udienza del CP_1
10 settembre 2024, per la conferma/modifica dei provvedimenti indifferibili emessi ex art. 473 bis. 15 c.p.c., su accordo e richiesta congiunta di tutte le parti, era stato confermato il divieto di espatrio. Successivamente all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 26 novembre 2024 la situazione si era ancora più notevolmente rasserenata e chiarita e le parti riuscivano a raggiungere un pieno accordo su tutti i profili che veniva quindi pagina 15 di 21 recepito integralmente nei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c.. La situazione evolveva ancora più positivamente con il raggiungimento del presente accordo di cui alle conclusioni congiunte.
Il contesto familiare non desta, pertanto, oggi più quelle preoccupazioni che avevano portato con motivazioni pienamente condivisibili il Giudice Delegato in quella fase di maggiore incertezza complessiva del nucleo a temporaneamente vietare l'espatrio dei minori.
In questo arco temporale, infatti, la situazione del nucleo familiare si è decisamente stabilizzata e rasserenata.
Le parti hanno superato la loro conflittualità sul tema dell'espatrio aprendo un canale comunicativo diretto e si sono impegnati a concordare preventivamente ogni spostamento rilevante, fornendosi reciprocamente le informazioni e la documentazione necessaria.
Non sono, quindi, presenti elementi idonei a far ritenere, attualmente, concreto il rischio di condotte sottrattive da parte dei genitori come testimoniato anche dall'aver precisato congiuntamente le conclusioni, a conferma della stabilità raggiunta dalle parti all'esito di questo procedimento, cui la stessa curatrice ha prestato adesione chiedendo anche ella la revoca del divieto di espatrio.
Considerata quindi l'attuale situazione del nucleo familiare ritiene il Collegio che vi siano oggi i presupposti per poter revocare il disposto divieto di espatrio per i minori, dovendosi poi attenere le parti agli impegni assunti in caso di viaggi all'estero. Si provvede come da dispositivo.
Spese di lite e della curatrice speciale
Le spese di lite vanno compensate come da accordo. Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore del curatore speciale nominato, avv. Grazia Ofelia Cesaro per il proficuo lavoro svolto e l'impegno positivamente profuso, che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, dando atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 27 novembre 2024 sentenza N. 10662/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 10 dicembre 2024, pagina 16 di 21 RECEPENDO LE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI A CUI LA CURATRICE SPECIALE HA PRESTATO INTEGRALE
ADESIONE, così decide: Cont 1) DISPONE, anche su accordo delle parti, l'affido condiviso dei figli minori (nata il [...]) e CP_3
(nato il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, sita in Milano, Via Ruggero Boscovich n. 31;
2) DISPONE, anche su accordo delle parti, che il calendario degli incontri padre-figli abbia la seguente configurazione e qualora un genitore dovesse avere necessità di modificare i propri giorni di permanenza con i minori, dovrà darne comunicazione all'altro genitore almeno quarantotto ore prima, con impegno dell'altro genitore a fare il possibile per assecondare le esigenze dell'altro e con diritto al recupero dei giorni eventualmente perduti:
- Fino a dicembre 2025: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì; Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal sabato mattina ore 8.30 alla domenica sera ore 20.00.
- Da gennaio 2026 a marzo 2026: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli il martedì e il giovedì di tutte le settimane, dall'uscita scuola fino alle ore 20.30. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19.
- Da aprile 2026 a marzo 2027: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola. Terrà inoltre i figli il giovedì dall'uscita scuola fino alle ore 20.30; a giovedì alternati, i figli si fermeranno a dormire a casa del padre, con accompagnamento a scuola il giorno successivo. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà della pulizia dell'appartamento del signor CP_1 la mattina successiva al lunedì trascorso dai minori presso il padre.
- Da aprile 2027 a settembre 2027: Il padre accompagnerà i figli a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il padre terrà i figli tutti i lunedì e giovedì, dall'uscita scuola fino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola. I fine settimane saranno alternati tra i genitori, sicché i figli staranno con il padre nel fine settimana di sua competenza, dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera ore 19. La collaboratrice domestica si occuperà della pulizia dell'appartamento del signor la mattina successiva al lunedì e al giovedì trascorsi dai minori CP_1 presso il padre.
- Da settembre 2027: Il tempo di ciascun genitore con i figli sarà paritario secondo le seguenti alternanze:
pagina 17 di 21 settimana A: dal lunedì accompagnamento scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola con la AM (con possibilità per il padre, il mercoledì, di accompagnare i figli dalla casa della madre a scuola o viceversa); giovedì uscita scuola fino alla domenica pomeriggio fino alle 19.00 con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa) e cena e pernotto della domenica con la AM;
settimana B: dal lunedì uscita scuola fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà; martedì uscita scuola fino al mercoledì con accompagnamento a scuola con la AM;
mercoledì uscita scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola con il papà (con possibilità per la madre, il venerdì, di accompagnare i figli dalla casa del padre a scuola o viceversa); venerdì uscita scuola fino al lunedì mattina con la AM (da qui parte settimana A con accompagnamento a scuola da parte del papà).
I genitori verificheranno di volta in volta la possibilità e opportunità di cenare tutti assieme la domenica e/o di presenziare entrambi alle attività domenicali pomeridiane dei figli. Qualora la regolamentazione delle visite a partire dal settembre 2027 non dovesse risultare praticabile per uno o per entrambi al momento della sua entrata in vigore (trattandosi di data lontana e viste le probabili diverse esigenze lavorative, in particolare del signor dalla data di redazione dei presenti accordi a settembre 2027), i genitori si impegnano a incontrarsi, anche CP_1 con l'ausilio di un mediatore familiare, al fine di riorganizzare i tempi di ciascuno di essi con i figli sempre nel rispetto della suddivisione paritaria dei tempi. In generale, i genitori si impegnano a collaborare per andare incontro alle necessità personali e/o lavorative dell'altro. In caso di impedimento per motivi di lavoro o personali di uno dei due, i genitori si coordineranno al meglio per bilanciare la presenza dei figli presso ciascun genitore secondo le ordinarie permanenze dei minori.
- Periodi di vacanza: In occasione della festività ebraica SH NA (che cade tra settembre e ottobre), i figli resteranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti). In occasione delle vacanze legate al Santo Natale, i figli rimarranno con la madre dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre ore 8
e con il padre dal 30 dicembre ore 8 all'ultimo giorno di vacanza scolastica, quando il padre riporterà i figli presso la madre entro le ore 20. In occasione della festività ebraica AC (che cade tra marzo e aprile), figli rimarranno con il padre per cinque giorni consecutivi (dunque, cinque pernottamenti). In occasione delle vacanze legate alla Santa Pasqua, i figli rimarranno con la madre. Qualora la Santa Pasqua cattolica coincida con la festività ebraica AC, i genitori divideranno il periodo di sospensione scolastica in maniera paritaria.
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà quindici giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto, alternando i periodi di anno in anno. Nel mese di luglio, verrà seguita l'alternanza ordinaria, salvo il caso in cui i genitori possano recarsi in vacanza anche in luglio: in tal caso, le settimane del mese di luglio andranno comunque divise in maniera paritaria, in modo da consentire eguale permanenza presso il genitore che non si sarà potuto assentare dal lavoro. In ogni caso, i genitori dovranno concordare il calendario delle vacanze entro il pagina 18 di 21 30 febbraio di ciascun anno. In caso di disaccordo, la preferenza nella scelta dei periodi verrà data alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari. La scelta andrà comunque comunicata via e-mail all'altro genitore.
- In occasione della sospensione scolastica del primo “mid-term” (tra ottobre e novembre), i figli rimarranno con la madre per tre giorni e con il padre per due giorni.
- In occasione della sospensione scolastica del secondo “mid-term” (tra febbraio e marzo), i figli rimarranno con il padre per tre giorni e con la madre per due giorni.
- I “ponti” scolastici (S. Ambrogio - 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) verranno alternati Persona_1 tra i genitori, restando inteso che il primo ponte successivo alla sottoscrizione del presente accordo, sarà di competenza del padre. I “ponti” verranno collegati al fine settimana di competenza del genitore cui spetta il ponte stesso, sicché se il ponte cade di lunedì o martedì, esso verrà congiunto al fine settimana precedente;
se cade il mercoledì o giovedì, esso verrà collegato al fine settimana successivo.
- Resta inteso che, nei periodi di vacanza, le visite dell'altro genitore rimangono sospese, e ciò anche qualora il genitore di turno decidesse di rimanere presso il luogo di residenza per il periodo.
- La ripresa delle alternanze ordinarie dei fine settimana seguirà la regola secondo cui il fine settimana successivo al periodo di vacanza, sarà di competenza del genitore con cui i figli non avranno trascorso la più recente vacanza.
- Il cane rimarrà presso l'abitazione del signor durante la permanenza di quest'ultimo a Milano e presso CP_1
l'abitazione della signora durante i periodi di assenza del signor Le spese del cane saranno Parte_1 CP_1 comunque suddivise al 50% tra le parti.
- La collaboratrice domestica seguirà la permanenza dei figli presso ciascun genitore, salvo diversa preferenza del genitore di turno.
- Tutto quanto concordato al presente punto va sempre inteso salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori, che le parti dovranno confermare per iscritto via e-mail.
3) PONE, anche su accordo della parti, a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_5 figli minori secondo la seguente modalità:
- Fino al mese di giugno 2026 compreso: per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla signora CP_1
alle coordinate bancarie note, l'importo di € 3.000,00, senza rivalutazione Istat (trattandosi di somma Parte_1 irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signora la quale continuerà a collaborare presso l'abitazione del signor per la cena e per la Parte_1 CP_1 preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il giorno successivo.
- Dal mese di luglio 2026 compreso al mese di agosto 2027 compreso: per il mantenimento dei figli il signor corrisponderà alla signora alle coordinate bancarie note, l'importo di € 2.000,00, senza CP_1 Parte_1 pagina 19 di 21 rivalutazione Istat (trattandosi di somma irrilevante vista la durata dell'obbligo), oltre al 50% delle spese straordinarie previste e disciplinate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano. Il costo della collaboratrice domestica rimarrà a carico della signor la quale continuerà a collaborare presso Parte_1
l'abitazione del signor per la cena e per la preparazione di quanto necessario ai figli per l'asilo / scuola il CP_1 giorno successivo.
- Dal mese di settembre 2027 compreso: cesserà ogni contribuzione del padre per il mantenimento dei figli. I genitori divideranno al 50% i costi tutti della collaboratrice domestica. A partire dal mese di settembre 2027 compreso, i genitori verseranno mensilmente, sul conto comune già esistente presso OL BA AB (IBAN
LT23 3250 0525 6958 7125), l'importo di € 1.000,00 o altro importo che se del caso i genitori di volta in volta determineranno, in maniera da costituire una provvista sufficiente alla copertura delle spese straordinarie tutte previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano e a coprire, inoltre, anche le voci di spesa relative a regali in occasione delle feste di compleanno a compagni di scuola e amici, feste organizzate per i minori. In ogni caso, il conto corrente dovrà avere, a fine mese, sempre un saldo non inferiore a € 500,00, sicché i genitori dovranno, a fine mese, provvedere, a metà, al versamento necessario per il raggiungimento del predetto importo di € 500,00. Ciascun prelievo dal conto comune in questione dovrà essere condiviso tra i due genitori, anche solo via Whatsapp, nel senso che il genitore che intende prelevare somme, deve darne avviso all'altro, senza necessità di autorizzazione. Cont 4) REVOCA, anche su accordo delle parti, il divieto di espatrio dei minori (nata il [...]) e CP_3
(nato il [...]), disposto con provvedimento del 4 luglio 2024, confermato il 10 settembre 2024, delegando la Questura di Milano, con facoltà di sub delega, per quanto di competenza, anche per le comunicazioni alla
Polizia di frontiera;
5) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che i figli minori potranno uscire dall'Italia con i minori solamente per i periodi concordati per iscritto, senza possibilità di trattenersi per periodi più lunghi non concordati;
il genitore che intende espatriare deve comunicarlo all'altro genitore via e-mail e deve ottenere il consenso dell'altro genitore entro i dieci giorni successivi, decorsi i quali il silenzio verrà interpretato come assenso;
la richiesta di uscita dall'Italia dovrà essere accompagnata dalle seguenti informazioni: data di partenza, data di rientro, destinazione con indicazione di indirizzo di permanenza;
una volta ottenuta dall'altro genitore l'autorizzazione, verranno trasmessi via e-mail senza ritardo i biglietti relativi ai mezzi di trasporto utilizzati.
6) PRENDE ATTO che le parti in caso di disaccordo riguardo tutto quanto sopra, si impegnano a tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta, rivolgendosi a un mediatore familiare da scegliersi in via congiunta.
7) PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di poter provvedere ciascuno al proprio mantenimento, per cui nulla è dovuto reciprocamente a questo titolo e di avere risolto, direttamente e con pagina 20 di 21 reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nell'accordo raggiunto.
8) COMPENSA tra le parti le spese di lite come da accordo.
9) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spese della curatrice speciale;
10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza anche con riferimento al punto 4) e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 21 di 21