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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7493 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sezione X civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 23328 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gerardo Marcantoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecosaro (MC) alla Via Galileo Galilei
n. 17;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Patrizia
Antonini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via CP_1
Domenico Fontana 27, is.17/18;
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 1 di 20 CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza per le precisazioni delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito e lo scambio di note scritte, parte attrice e la convenuta si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. conveniva dinanzi a questo Tribunale la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, il sig. CP_1 CP_2
e la in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante p.t., chiedendo il risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro verificatosi in data 3 Settembre 2016, alle 20.30 circa nell'aeroporto
Capodichino di CP_1
L'attore esponeva che mentre era al lavoro sulle piste dell'aeroporto di quale dipendente della società ADECCO S.p.A., e attendeva lo CP_1
sblocco dell'aeromobile, effettuando operazioni di blocco della viabilità, veniva investito dall'autovettura Fiat Panda di colore bianco Tg. EV 294 MC, condotta dal sig. . Precisa che detto veicolo era di proprietà Controparte_2
Con della società utilizzato dalla società in forza CP_5 CP_1
di contratto di leasing ed era assicurato per la RCA dalla
[...]
Parte_2
In seguito all'incidente, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato all' Ospedale Antonio Cardarelli di e poi alla Clinica CP_1
Pineta Grande di Castel Volturno.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia di Stato, Zona di Frontiera che redigeva apposito verbale.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 2 di 20 Il rappresentava che, trattandosi di infortunio sul luogo di lavoro, Parte_1
gli veniva riconosciuto dall' un danno biologico pari al 18%, che CP_6
non ritenuto congruo impugnava dinanzi al Trib. Di Napoli. Inoltre, faceva presente che la invitata a risarcire il danno differenziale ex art. CP_3
10 DPR 1124/1965, aveva inviato dapprima la somma di € 24.000,00 e poi di ulteriori € 12.095,00, somme che tratteneva in acconto sul maggior avere, non essendo ritenute satisfattive. L'attore dichiarava, inoltre, di aver esperito
ATP, al fine di accertare e quantificare i danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale subiti a causa del predetto sinistro, che si concludeva con il deposito della consulenza tecnica del dott. , il quale Persona_1
riconosceva un danno biologico permanente del 17%.
Sulla scorta di quanto esposto, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito al sinistro per cui è causa.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la eccependo Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine previsto nel decreto di fissazione dell'udienza oltre che per il superamento del termine per l'introduzione del giudizio di merito previsto dall'art.8, comma 3, L.24/2017 relativamente alla procedura di ATP. Inoltre, la società assicurativa contestava nel merito la fondatezza degli assunti attorei, confutando, in particolare, la quantificazione del danno, essendo stato riconosciuto all'attore l'indennizzo da ritenersi pienamente satisfattivo. In via ulteriormente CP_6
gradata chiedeva dichiararsi congrua la somma già corrisposta al ricorrente.
Il GI trattata la causa, disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP ante causam, iscritto al r.g. n.24573/2018 di questo Tribunale. All'udienza del
24.10.2022 il GI, rilevato l'omesso deposito della notificazione del ricorso,
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 3 di 20 da parte del ricorrente, al convenuto lo invitava al Controparte_2
predetto deposito. Parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica al sig. che, però, non si costituiva. CP_2
Non si costituiva neppure la citata Controparte_1
Orbene, all'udienza del 27.03.2023 il GI riteneva necessario nominare un
Consulente tecnico per la quantificazione del danno biologico permanente, considerato che era emersa una rilevante differenza tra la percentuale di invalidità permanente quantificata nell'ATP al 17% e quella, invece, accertata nel giudizio svoltosi nei confronti dell' pari al 26%. CP_6
Espletata la CTU, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di Controparte_1
ritualmente citati e non costituitisi. Controparte_2
Ancora in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Controparte_3
La prima eccezione attiene all'inammissibilità del ricorso per non essere lo stesso stato notificato entro trenta giorni prima dell'udienza fissata in data
19.07.2021.
Come si legge nel decreto di fissazione d'udienza il GI aveva fissato la data d'udienza di comparizione al 19.07.2021, onerando i convenuti a costituirsi entro 10 giorni prima (quindi entro il 9.07.2021) e parte ricorrente a notificare il ricorso unitamente al decreto alle controparti almeno trenta giorni prima della data fissata per la loro costituzione in giudizio (9.06.2021). Si rileva che il ricorrente ha depositato la pec di notifica alla datata CP_3
04.02.2021, dunque, nel rispetto dei termini sanciti dal GI, pertanto,
l'eccezione va rigettata.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 4 di 20 Va disattesa anche l'eccezione di mancato rispetto del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, atteso che l'art. 8 comma 3 della legge
24/2017 introduce tale termine solo per le cause riguardanti la responsabilità sanitaria.
Superate le superiori eccezioni di rito, nel merito, va premesso che la vicenda da cui ha tratto origine la richiesta di risarcimento del danno si inquadra nell'ambito dell'art 2054 comma 1 c.p.c., trattandosi dell'investimento di un pedone.
Per costante giurisprudenza, “nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro” (cfr. Cass. Civ. n. 24472/14). In base al disposto dell'art. 2054
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 5 di 20 co. 1 c.p.c., dunque, in caso di investimento del pedone opera una presunzione di colpa del conducente che può essere vinta solo se questi fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella specie, non emerge alcun profilo di colpa a carico del pedone, per cui non viene superata la presunzione di colpa a carico del conducente, atteso che il fatto storico del sinistro non è contestato dalla compagnia assicurativa costituitasi e i profili di responsabilità a carico del sig. trovano CP_2
conferma nel rapporto redatto dalla Polizia di Stato- Ufficio di Frontiera in cui si legge che: “dalle immagini si nota che , vestito Parte_1
con giubbotto di colore arancione con vistosi catarifrangenti. Le condizioni di luce erano sufficienti. In attesa che si sbloccasse il volo British BA 2609 in sosta allo stand nr. 20 come da protocollo, si era posizionato a monte della citata area di sosta, all'incrocio tra la corsia preposta alla viabilità dei veicoli e la relativa segnaletica orizzontale di stop. In particolare, i suoi piedi erano allo interno dell'area interdetta alla circolazione. Rinviando per gli ulteriori dettagli all'annotazione redatta al riguardo, si nota il transito di un
Cobus e poi di un furgone, a velocità moderata, e con tutte le ruote ben all'interno della corsia di viabilità. Pochi secondi dopo, a velocità sostenuta, sopraggiungeva l'autovettura investitrice, con entrambe le ruote di sinistra all'esterno della linea di delimitazione della corsia di viabilità. In quel momento la vittima era ulteriormente illuminata dai fari della vettura di assistenza. L'impatto era violentissimo, anche perché non attutito da frenata.
Il conducente arrestava la corsa dell'autovettura a circa 26 m. dal punto
d'impatto, calcolati in linea retta. Le luci anticollisione del velivolo erano già state accese”.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 6 di 20 Inoltre, la Polizia raccoglieva le dichiarazioni rese dal sig.
[...]
, caposquadra del volo BA 2609, presente sul luogo del sinistro, Per_2
che dichiarava “mi accorgevo che il dipendente della mia squadra
[...]
, veniva investito da un'auto di servizio aereoportuale di proprietà Parte_1
della Soc. che sopraggiungeva a velocità sostenuta. Si precisa CP_1
che il al momento dell'impatto era intento a bloccare la viabilità, Parte_1
come previsto, per consentire l'uscita dell'aereomobile dallo stand,
Aggiungo altresì che l'auto investitrice avrebbe dovuto arrestarsi in quanto
l'aereo, anche se non stava ancora in movimento aveva già le luci anticollisione accese. Resomi conto della gravità dell'incidente, subito mi adoperavo a chiamare l'Airfield e si soccorsi. “
I predetti elementi probatori, dunque, sono idonei a ricostruire con esattezza la dinamica dell'evento, pertanto, consentono in ogni caso ed in assenza di prova contraria fornita dalla parte convenuta, di affermare la responsabilità del conducente della vettura investitrice. Non sono, infatti, emersi profili di colpa a carico del pedone tali da configurare una responsabilità assorbente ovvero concorrente dello stesso nella determinazione del sinistro.
Quanto predetto è confermato anche dalla relazione redatta nel procedimento penale dall'Ing. il quale ha chiarito che: al momento del Testimone_1
sinistro le condizioni metereologiche erano di tempo sereno e l'asfalto era asciutto;
nonostante l'orario notturno, la visibilità dei soggetti coinvolti era buona perché l'intera area era illuminata, tenuto conto che vi era un aeromobile in fase di manovra;
il indossava indumenti ad alta Parte_1
visibilità (prescritti da regolamento di lavoro) ed era illuminato dai fari di una vettura di assistenza alle manovre dell'aeromobile, oltre che dai fari del
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 7 di 20 veicolo investitore (cfr. p. 5 della relazione del CTU depositata da Tes_1
parte attrice). Inoltre, il CTU ha ricostruito il sinistro, servendosi delle videocamere di sorveglianza, dichiarando che: “la causa del sinistro sia stata la condotta di guida di , conducente della Fiat Panda il Controparte_2
quale viaggiava ad una velocità notevolmente superiore al limite massimo consentito di 30 km/h e quantificato in circa 60 km/h. Tale velocità risultava altresì inadeguata rispetto alla zona attraversata ed alla condizione operativa del momento tenuto conto che il sinistro si è verificato in prossimità di segnaletica orizzontale di stop e che al passaggio del veicolo
Fiat, come desumibile dagli atti, l'aeromobile sito nella piazzola n. 20 aveva le luci di manovra accese, pertanto godeva di diritto di precedenza assoluto su tutti i veicolo che, come da regolamento, hanno l'obbligo di fermarsi fino ad indicazione diversa. L' , inoltre, transitava alla guida del veicolo CP_2
Panda invadendo una porzione interdetta al passaggio dei veicoli non autorizzati, manovra esplicitamente vietata dalla procedura aeroportuale di riferimento. Inoltre, mettendosi alla guida di un veicolo sotto l'effetto di
l' viaggiava in uno stato psicofisico alterato con Parte_3 CP_2
conseguenti effetti negativi sulla percezione del pericolo e sui tempi di reazione.” (cfr. p. 20 della relazione del CTU depositata da parte Tes_1
attrice).
Alla luce di quanto detto è ragionevole supporre che l'autista dell'auto prestando la dovuta attenzione e seguendo le regole che disciplinano la circolazione in aeroporto, avrebbe potuto rendersi conto della presenza del pedone anche considerando che in prossimità di quell'area operano normalmente gli addetti al servizio, adottando di conseguenza una modalità
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 8 di 20 di guida adeguata alla situazione e moderando la velocità dell'auto.
Alla stregua delle esposte considerazioni, va affermata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore nella causazione del sinistro de quo.
Quest'ultimo risponde in solido con la società utilizzatrice, Controparte_1
in virtù del combinato disposto degli articoli 2054 c.c. terzo comma e 91 secondo comma CdS, secondo cui in caso di veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, leasing, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo risponde in solido con il conducente l'utilizzatore locatario e non il proprietario concedente (sul punto v. Cass. 14635/2014, Cass. 10424/2007,
Cass. 10034/2004).
Venendo al quantum, ritiene il Tribunale di potere prestare adesione alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario dr. nella relazione di Persona_3
CTU depositata in data 5.12.2023.
Le conclusioni del predetto ausiliario, appaiono certamente condivisibili perché sono sorrette da argomentazioni medico-legali (che si intendono integralmente richiamate e trascritte) convincenti, ragionevoli, documentate con pertinenti richiami al barème utilizzato, non inficiate dalla contrarie considerazioni critiche delle parti che appaiono sicuramente superabili alla luce dei rilievi che lo stesso CTU ha svolto per confutarle, ai quali si rimanda integralmente (cfr. relazione cit., pag. 10-11 ).
Sulla base della predetta relazione i pregiudizi patiti dal , in Parte_1
relazione ai quali il consulente ha altresì accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento occorso e le lesioni riportate dall'attore, possono stimarsi come segue: ITT di gg. 150; ITP al 75% di gg. 30 ; ITP al 50% di gg. 30 ;
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 9 di 20 ITP al 25% di gg. 60 ; invalidità psico-fisica permanente del 18 % (cfr. perizia in atti).
Poiché viene in rilievo un danno biologico cd. macropermanente, per la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, da determinare con criterio equitativo (artt. 2056 e 1226 c.c.) occorre fare riferimento (anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento) ai criteri orientativi approvati dal tribunale di Milano con la tabella dell'anno 2024, perché le tabelle elaborate dal predetto ufficio determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità (temporanea e permanente) tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali tipicamente conseguenti alla lesione all'integrità psico-fisica (Sez. 3, Sentenza n. 5243 del
06/03/2014; Cass. n. 12408/11). In particolare, tale tabella individua:
• i valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
• una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Ciò posto, poiché al momento del consolidarsi dei postumi permanenti (data a cui riferirsi nella liquidazione del danno biologico permanente, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza: Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3121 del
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 10 di 20 07/02/2017) aveva 22 anni, gli spettano: Parte_1
€ 77.073,00 per i postumi permanenti del 18%; € 17.250,00 per ITT di gg.
150; € 2.587,50 per ITP al 75% di gg. 30; € 1.725,00 per ITP al 50% di gg.
30; € 1.725,00 per ITP al 25% di gg. 60;
Di conseguenza, la somma concretamente liquidabile va determinata in €
100.360,50 sulla base della già richiamata tabella del Tribunale di Milano per l'anno 2024.
Il totale di € 100.360,50, così determinato, appare idoneo a ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito, non potendosi riconoscere una ulteriore personalizzazione.
, infatti, non ha provato specifiche circostanze da cui Parte_1
desumere che i postumi permanenti di invalidità residuati incisero in modo peculiare sulla sua precedente condizione personale, aggravandola oltre quanto normalmente accade ad ogni persona affetta dalle stesse menomazioni, sia relativamente agli aspetti anatomo-funzionali, sia relativamente agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Infatti, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 11 di 20 conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nulla compete, in aggiunta a quanto dinanzi riconosciuto, a titolo di ristoro del danno morale, consistente nella sofferenza subita in ragione del sinistro, poiché sul punto l'allegazione operata si è rivelata generica e non provata.
Invero, non può sottacersi che, nella giurisprudenza successiva alla cit.
Cassazione SSUU n. 26972/08, numerose pronunce abbiano nuovamente posto in discussione i principi espressi dalle sezioni unite, anche alla luce di interventi normativi frattanto intervenuti.
In particolare, Cassazione n. 18641 del 2011 ha affermato che: “ In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, successivamente alle sentenze del
2008 delle sezioni unite, si è manifestata — con recenti interventi normativi
(in particolare, con il d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 e il d.P.R. 30 ottobre 2009 n.
181) — la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, tra la voce di « danno biologico », da un canto, e la voce di « danno morale », dall'altro, distinzione dalla quale il giudice di merito non può prescindere in sede di liquidazione del danno non patrimoniale”. Analogamente, Cass. civ. sez. lav. n. 5473/12 ha ribadito il principio, affermando che “alla stregua del più recente orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 12 di 20 recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37
e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono tra la "voce" di danno
c.d. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale”. Ed ancora, Cass. Civ. n. 23147/13 ha affermato che il “danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile
"esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n.
26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti.
Tuttavia, non può sostenersi che, sulla scorta dei precedenti da ultimo richiamati, i principi espressi dalle sezioni unite nel 2008 non debbano più trovare applicazione, nel senso cioè, che il Giudice debba comunque, ed a prescindere dagli oneri di allegazione e di prova gravanti sulla parte, riconoscere in maniera automatica una posta risarcitoria ulteriore, a titolo di danno morale, distinta dal cd. danno biologico.
Infatti, non va sottaciuto come lo stesso articolo 5 del d.p.r. n. 37/09 preveda testualmente che “la determinazione della percentuale del danno morale
(DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità' della
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 13 di 20 sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso”.
Resta, quindi, fermo che, il riconoscimento di una posta risarcitoria ulteriore, rispetto a quella volta a compensare la lesione alla salute, in funzione di una ulteriore personalizzazione del risarcimento, non possa, pure alla luce dei più recenti arresti della S.C., prescindere dall'assolvimento di quegli oneri di allegazione e di prova di cui alla sentenza n. 26972/08.
Nella specie, il danno morale non può essere riconosciuto, in difetto di alcuna allegazione specifica e prova da parte dell'attore relativa a tale ulteriore voce di danno richiesta.
Il danno non patrimoniale danno, dunque, è complessivamente quantificabile in € 100.360,50.
Per spese mediche sostenute, tenuto conto della documentazione versata in atti, può essere liquidata all'attore a titolo di danno emergente l'ulteriore somma di € 454,00.
Non possono essere riconosciute spese mediche future, non avendo il CTU individuato la necessità di spese future legate ai postumi derivanti dal sinistro.
Parte attrice ha, poi, invocato il danno patrimoniale da lucro cessante, sostenendo che la lesione personale subita abbia ridotto significativamente la propria capacità di lavoro specifico e, di conseguenza, quella di produrre reddito. In diritto giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza della S.C. (per la quale, si vada da ultimo, Cass. Civ. 14 novembre 2011, n.
23761), “ ... tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 14 di 20 lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre
l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n.
18866; 29 aprile 2006 n. 10031). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006
n. 1230).
Nell'ipotesi in esame, sebbene il CTU abbia riconosciuto ripercussioni negative sull'attività lavorativa specifica (cfr. ctu in atti), manca tuttavia in atti la prova che, in ragione di essa, l'istante abbia sofferto una riduzione del reddito causalmente riconducibile all'evento oggetto di causa (es. riduzione di stipendio, collocamento a riposo anticipato).
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 15 di 20 Ciò posto, occorre rilevare che, per come emerge dagli atti di causa, all'istante è stata riconosciuta la liquidazione dell'indennizzo da parte dell' , ai sensi del d. lgs. 38/00, essendosi il sinistro verificato mentre si CP_6
trovava a lavoro.
Pertanto, nel caso di specie, l'attore ha diritto a vedersi corrisposto solo il danno cd. differenziale, pari alla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l'indennizzo erogato dall' . CP_6
Sul punto occorre rilevare che l'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 prevede la copertura assicurativa anche per il danno biologico, pur se con l'esclusione delle menomazioni inferiori al 6% e del danno biologico temporaneo.
Il danno indennizzato dall' è esclusivamente il danno alla salute in senso CP_6
stretto (si tratta di un danno quantificato oggettivamente a parità di sesso, età
e menomazione;
esula dalla tutela indennitaria qualsiasi rilevanza soggettiva del danno, le cd. componenti dinamiche del danno biologico, le conseguenze pregiudizievoli - anche di tipo morale - che il danno ha sulla singola persona).
Pertanto, il danno che il lavoratore può chiedere in sede civilistica come danno differenziale non si limita a quello riguardante il diverso apprezzamento oggettivo della lesione nei due sistemi di valutazione (e responsabilità civile), ma si estende a tutto ciò che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè: il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al 5%, il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico.
Dovrà, poi, considerarsi il danno emergente per le eventuali spese mediche sostenute, atteso che si tratta di un pregiudizio non coperto in alcun modo dall'indennizzo.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 16 di 20 Conseguentemente, al lavoratore infortunato spetta il risarcimento solo nella misura del differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza CP_6
del sinistro al fine di evitare una ingiustificata duplicazione.
Occorre, quindi, in sede di liquidazione, "depurare" dall'ammontare complessivo del danno liquidato quanto già corrisposto dall'assicuratore sociale.
In relazione alle modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla predetta "depurazione" il Tribunale ritiene di dare continuità ai principi dettati dalla recente giurisprudenza in tema di danno cd. differenziale, per cui la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica CP_6
dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 17 di 20 temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente
(da ultimo, Cass. Sez. L. n. 9112 del 02/04/2019 - Rv. 653452 - 01).
Nella specie, dagli atti di causa e come dedotto dallo stesso attore (cfr. p. 11 del ricorso e p. 3 della comparsa conclusionale), risulta che, a titolo indennizzo per danno biologico, il abbia percepito dall' , Parte_1 CP_6
l'importo di € 50.705,19.
Pertanto, poiché il danno da invalidità permanente (cd. danno biologico) risarcibile al danneggiato è pari a € 77.073,00, detraendo l'importo già percepito dall' a titolo di danno biologico (€50.705,19), deve CP_6
riconoscersi all'attore solo l'ulteriore importo di € 26.367,81 per la voce di danno in esame.
Come dinanzi detto, tuttavia, l'attore ha diritto al risarcimento sia del danno da invalidità temporanea, che della componente soggettiva del danno biologico (sopra quantificato mediante l'aumento in termini percentuali del primo), oltre che dell'ammontare delle spese mediche.
Di conseguenza, sommando le voci di danno appena indicate, non coperte dalla rendita come sopra quantificate (ossia € 23.287,50 per danno da CP_6
invalidità temporanea, ed € 454,00 per spese mediche), e tenuto conto dell'importo liquidato a titolo di danno biologico con la detrazione di quanto già corrisposto dall' il danno differenziale liquidabile ammonta ad € CP_6
50.109,31. Da quest'ultimo importo va decurtato quanto già corrisposto al dalla pari ad € 36.095,00 in fase Parte_1 Parte_4
stragiudizale, per cui l'importo totale da liquidare è pari ad € 14.014,31.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata la responsabilità esclusiva
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 18 di 20 di nella determinazione del sinistro di causa e per l'effetto Controparte_2
, la e la vanno Controparte_2 Controparte_1 Parte_4
condannati in solido al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 14.014,31 (che trattandosi di debito di valore è stata rivalutata all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (Cass. S.U. n. 1712/95).
Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (3 Settembre 2016) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, gli stessi vanno condannati al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma di €
14.014,31 corrispondente ad € 16.999,36 attuali, secondo il coefficiente di rivalutazione Istat (impiegati e operai relativo al periodo settembre 2016 - ad oggi), annualmente rivalutata secondo i medesimi indici, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Le spese di CTU del presente giudizio e del giudizio di ATP restano definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
in solido.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2
determinazione del sinistro di causa e per l'effetto condanna CP_2
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 19 di 20 , in persona del legale rappresentante p.t. e CP_2 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. in solido al Controparte_4
pagamento in favore di della somma di € 16.999,36, Parte_1
oltre interessi come in motivazione;
- condanna , la in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rapp.te p.t., e la in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_7
solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
liquidate in € 1.191,50 per spese ed €.7.052,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'Avv. Gerardo Marcantoni dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico di , e Controparte_2 Controparte_1
in solido le spese di CTU anche della dell'ATP come Controparte_3
liquidati in atti.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 23.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sezione X civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 23328 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2020, ad oggetto: risarcimento del danno, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'Avv. Gerardo Marcantoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecosaro (MC) alla Via Galileo Galilei
n. 17;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Patrizia
Antonini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Via CP_1
Domenico Fontana 27, is.17/18;
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 1 di 20 CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza per le precisazioni delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito e lo scambio di note scritte, parte attrice e la convenuta si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. conveniva dinanzi a questo Tribunale la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, il sig. CP_1 CP_2
e la in persona del legale
[...] Controparte_4
rappresentante p.t., chiedendo il risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro verificatosi in data 3 Settembre 2016, alle 20.30 circa nell'aeroporto
Capodichino di CP_1
L'attore esponeva che mentre era al lavoro sulle piste dell'aeroporto di quale dipendente della società ADECCO S.p.A., e attendeva lo CP_1
sblocco dell'aeromobile, effettuando operazioni di blocco della viabilità, veniva investito dall'autovettura Fiat Panda di colore bianco Tg. EV 294 MC, condotta dal sig. . Precisa che detto veicolo era di proprietà Controparte_2
Con della società utilizzato dalla società in forza CP_5 CP_1
di contratto di leasing ed era assicurato per la RCA dalla
[...]
Parte_2
In seguito all'incidente, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato all' Ospedale Antonio Cardarelli di e poi alla Clinica CP_1
Pineta Grande di Castel Volturno.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia di Stato, Zona di Frontiera che redigeva apposito verbale.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 2 di 20 Il rappresentava che, trattandosi di infortunio sul luogo di lavoro, Parte_1
gli veniva riconosciuto dall' un danno biologico pari al 18%, che CP_6
non ritenuto congruo impugnava dinanzi al Trib. Di Napoli. Inoltre, faceva presente che la invitata a risarcire il danno differenziale ex art. CP_3
10 DPR 1124/1965, aveva inviato dapprima la somma di € 24.000,00 e poi di ulteriori € 12.095,00, somme che tratteneva in acconto sul maggior avere, non essendo ritenute satisfattive. L'attore dichiarava, inoltre, di aver esperito
ATP, al fine di accertare e quantificare i danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale subiti a causa del predetto sinistro, che si concludeva con il deposito della consulenza tecnica del dott. , il quale Persona_1
riconosceva un danno biologico permanente del 17%.
Sulla scorta di quanto esposto, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito al sinistro per cui è causa.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la eccependo Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine previsto nel decreto di fissazione dell'udienza oltre che per il superamento del termine per l'introduzione del giudizio di merito previsto dall'art.8, comma 3, L.24/2017 relativamente alla procedura di ATP. Inoltre, la società assicurativa contestava nel merito la fondatezza degli assunti attorei, confutando, in particolare, la quantificazione del danno, essendo stato riconosciuto all'attore l'indennizzo da ritenersi pienamente satisfattivo. In via ulteriormente CP_6
gradata chiedeva dichiararsi congrua la somma già corrisposta al ricorrente.
Il GI trattata la causa, disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP ante causam, iscritto al r.g. n.24573/2018 di questo Tribunale. All'udienza del
24.10.2022 il GI, rilevato l'omesso deposito della notificazione del ricorso,
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 3 di 20 da parte del ricorrente, al convenuto lo invitava al Controparte_2
predetto deposito. Parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica al sig. che, però, non si costituiva. CP_2
Non si costituiva neppure la citata Controparte_1
Orbene, all'udienza del 27.03.2023 il GI riteneva necessario nominare un
Consulente tecnico per la quantificazione del danno biologico permanente, considerato che era emersa una rilevante differenza tra la percentuale di invalidità permanente quantificata nell'ATP al 17% e quella, invece, accertata nel giudizio svoltosi nei confronti dell' pari al 26%. CP_6
Espletata la CTU, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di Controparte_1
ritualmente citati e non costituitisi. Controparte_2
Ancora in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Controparte_3
La prima eccezione attiene all'inammissibilità del ricorso per non essere lo stesso stato notificato entro trenta giorni prima dell'udienza fissata in data
19.07.2021.
Come si legge nel decreto di fissazione d'udienza il GI aveva fissato la data d'udienza di comparizione al 19.07.2021, onerando i convenuti a costituirsi entro 10 giorni prima (quindi entro il 9.07.2021) e parte ricorrente a notificare il ricorso unitamente al decreto alle controparti almeno trenta giorni prima della data fissata per la loro costituzione in giudizio (9.06.2021). Si rileva che il ricorrente ha depositato la pec di notifica alla datata CP_3
04.02.2021, dunque, nel rispetto dei termini sanciti dal GI, pertanto,
l'eccezione va rigettata.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 4 di 20 Va disattesa anche l'eccezione di mancato rispetto del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, atteso che l'art. 8 comma 3 della legge
24/2017 introduce tale termine solo per le cause riguardanti la responsabilità sanitaria.
Superate le superiori eccezioni di rito, nel merito, va premesso che la vicenda da cui ha tratto origine la richiesta di risarcimento del danno si inquadra nell'ambito dell'art 2054 comma 1 c.p.c., trattandosi dell'investimento di un pedone.
Per costante giurisprudenza, “nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente. Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro” (cfr. Cass. Civ. n. 24472/14). In base al disposto dell'art. 2054
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 5 di 20 co. 1 c.p.c., dunque, in caso di investimento del pedone opera una presunzione di colpa del conducente che può essere vinta solo se questi fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella specie, non emerge alcun profilo di colpa a carico del pedone, per cui non viene superata la presunzione di colpa a carico del conducente, atteso che il fatto storico del sinistro non è contestato dalla compagnia assicurativa costituitasi e i profili di responsabilità a carico del sig. trovano CP_2
conferma nel rapporto redatto dalla Polizia di Stato- Ufficio di Frontiera in cui si legge che: “dalle immagini si nota che , vestito Parte_1
con giubbotto di colore arancione con vistosi catarifrangenti. Le condizioni di luce erano sufficienti. In attesa che si sbloccasse il volo British BA 2609 in sosta allo stand nr. 20 come da protocollo, si era posizionato a monte della citata area di sosta, all'incrocio tra la corsia preposta alla viabilità dei veicoli e la relativa segnaletica orizzontale di stop. In particolare, i suoi piedi erano allo interno dell'area interdetta alla circolazione. Rinviando per gli ulteriori dettagli all'annotazione redatta al riguardo, si nota il transito di un
Cobus e poi di un furgone, a velocità moderata, e con tutte le ruote ben all'interno della corsia di viabilità. Pochi secondi dopo, a velocità sostenuta, sopraggiungeva l'autovettura investitrice, con entrambe le ruote di sinistra all'esterno della linea di delimitazione della corsia di viabilità. In quel momento la vittima era ulteriormente illuminata dai fari della vettura di assistenza. L'impatto era violentissimo, anche perché non attutito da frenata.
Il conducente arrestava la corsa dell'autovettura a circa 26 m. dal punto
d'impatto, calcolati in linea retta. Le luci anticollisione del velivolo erano già state accese”.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 6 di 20 Inoltre, la Polizia raccoglieva le dichiarazioni rese dal sig.
[...]
, caposquadra del volo BA 2609, presente sul luogo del sinistro, Per_2
che dichiarava “mi accorgevo che il dipendente della mia squadra
[...]
, veniva investito da un'auto di servizio aereoportuale di proprietà Parte_1
della Soc. che sopraggiungeva a velocità sostenuta. Si precisa CP_1
che il al momento dell'impatto era intento a bloccare la viabilità, Parte_1
come previsto, per consentire l'uscita dell'aereomobile dallo stand,
Aggiungo altresì che l'auto investitrice avrebbe dovuto arrestarsi in quanto
l'aereo, anche se non stava ancora in movimento aveva già le luci anticollisione accese. Resomi conto della gravità dell'incidente, subito mi adoperavo a chiamare l'Airfield e si soccorsi. “
I predetti elementi probatori, dunque, sono idonei a ricostruire con esattezza la dinamica dell'evento, pertanto, consentono in ogni caso ed in assenza di prova contraria fornita dalla parte convenuta, di affermare la responsabilità del conducente della vettura investitrice. Non sono, infatti, emersi profili di colpa a carico del pedone tali da configurare una responsabilità assorbente ovvero concorrente dello stesso nella determinazione del sinistro.
Quanto predetto è confermato anche dalla relazione redatta nel procedimento penale dall'Ing. il quale ha chiarito che: al momento del Testimone_1
sinistro le condizioni metereologiche erano di tempo sereno e l'asfalto era asciutto;
nonostante l'orario notturno, la visibilità dei soggetti coinvolti era buona perché l'intera area era illuminata, tenuto conto che vi era un aeromobile in fase di manovra;
il indossava indumenti ad alta Parte_1
visibilità (prescritti da regolamento di lavoro) ed era illuminato dai fari di una vettura di assistenza alle manovre dell'aeromobile, oltre che dai fari del
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 7 di 20 veicolo investitore (cfr. p. 5 della relazione del CTU depositata da Tes_1
parte attrice). Inoltre, il CTU ha ricostruito il sinistro, servendosi delle videocamere di sorveglianza, dichiarando che: “la causa del sinistro sia stata la condotta di guida di , conducente della Fiat Panda il Controparte_2
quale viaggiava ad una velocità notevolmente superiore al limite massimo consentito di 30 km/h e quantificato in circa 60 km/h. Tale velocità risultava altresì inadeguata rispetto alla zona attraversata ed alla condizione operativa del momento tenuto conto che il sinistro si è verificato in prossimità di segnaletica orizzontale di stop e che al passaggio del veicolo
Fiat, come desumibile dagli atti, l'aeromobile sito nella piazzola n. 20 aveva le luci di manovra accese, pertanto godeva di diritto di precedenza assoluto su tutti i veicolo che, come da regolamento, hanno l'obbligo di fermarsi fino ad indicazione diversa. L' , inoltre, transitava alla guida del veicolo CP_2
Panda invadendo una porzione interdetta al passaggio dei veicoli non autorizzati, manovra esplicitamente vietata dalla procedura aeroportuale di riferimento. Inoltre, mettendosi alla guida di un veicolo sotto l'effetto di
l' viaggiava in uno stato psicofisico alterato con Parte_3 CP_2
conseguenti effetti negativi sulla percezione del pericolo e sui tempi di reazione.” (cfr. p. 20 della relazione del CTU depositata da parte Tes_1
attrice).
Alla luce di quanto detto è ragionevole supporre che l'autista dell'auto prestando la dovuta attenzione e seguendo le regole che disciplinano la circolazione in aeroporto, avrebbe potuto rendersi conto della presenza del pedone anche considerando che in prossimità di quell'area operano normalmente gli addetti al servizio, adottando di conseguenza una modalità
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 8 di 20 di guida adeguata alla situazione e moderando la velocità dell'auto.
Alla stregua delle esposte considerazioni, va affermata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore nella causazione del sinistro de quo.
Quest'ultimo risponde in solido con la società utilizzatrice, Controparte_1
in virtù del combinato disposto degli articoli 2054 c.c. terzo comma e 91 secondo comma CdS, secondo cui in caso di veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, leasing, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo risponde in solido con il conducente l'utilizzatore locatario e non il proprietario concedente (sul punto v. Cass. 14635/2014, Cass. 10424/2007,
Cass. 10034/2004).
Venendo al quantum, ritiene il Tribunale di potere prestare adesione alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario dr. nella relazione di Persona_3
CTU depositata in data 5.12.2023.
Le conclusioni del predetto ausiliario, appaiono certamente condivisibili perché sono sorrette da argomentazioni medico-legali (che si intendono integralmente richiamate e trascritte) convincenti, ragionevoli, documentate con pertinenti richiami al barème utilizzato, non inficiate dalla contrarie considerazioni critiche delle parti che appaiono sicuramente superabili alla luce dei rilievi che lo stesso CTU ha svolto per confutarle, ai quali si rimanda integralmente (cfr. relazione cit., pag. 10-11 ).
Sulla base della predetta relazione i pregiudizi patiti dal , in Parte_1
relazione ai quali il consulente ha altresì accertato la sussistenza del nesso causale tra l'evento occorso e le lesioni riportate dall'attore, possono stimarsi come segue: ITT di gg. 150; ITP al 75% di gg. 30 ; ITP al 50% di gg. 30 ;
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 9 di 20 ITP al 25% di gg. 60 ; invalidità psico-fisica permanente del 18 % (cfr. perizia in atti).
Poiché viene in rilievo un danno biologico cd. macropermanente, per la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, da determinare con criterio equitativo (artt. 2056 e 1226 c.c.) occorre fare riferimento (anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento) ai criteri orientativi approvati dal tribunale di Milano con la tabella dell'anno 2024, perché le tabelle elaborate dal predetto ufficio determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità (temporanea e permanente) tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali tipicamente conseguenti alla lesione all'integrità psico-fisica (Sez. 3, Sentenza n. 5243 del
06/03/2014; Cass. n. 12408/11). In particolare, tale tabella individua:
• i valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
• una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Ciò posto, poiché al momento del consolidarsi dei postumi permanenti (data a cui riferirsi nella liquidazione del danno biologico permanente, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza: Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3121 del
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 10 di 20 07/02/2017) aveva 22 anni, gli spettano: Parte_1
€ 77.073,00 per i postumi permanenti del 18%; € 17.250,00 per ITT di gg.
150; € 2.587,50 per ITP al 75% di gg. 30; € 1.725,00 per ITP al 50% di gg.
30; € 1.725,00 per ITP al 25% di gg. 60;
Di conseguenza, la somma concretamente liquidabile va determinata in €
100.360,50 sulla base della già richiamata tabella del Tribunale di Milano per l'anno 2024.
Il totale di € 100.360,50, così determinato, appare idoneo a ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito, non potendosi riconoscere una ulteriore personalizzazione.
, infatti, non ha provato specifiche circostanze da cui Parte_1
desumere che i postumi permanenti di invalidità residuati incisero in modo peculiare sulla sua precedente condizione personale, aggravandola oltre quanto normalmente accade ad ogni persona affetta dalle stesse menomazioni, sia relativamente agli aspetti anatomo-funzionali, sia relativamente agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Infatti, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 11 di 20 conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nulla compete, in aggiunta a quanto dinanzi riconosciuto, a titolo di ristoro del danno morale, consistente nella sofferenza subita in ragione del sinistro, poiché sul punto l'allegazione operata si è rivelata generica e non provata.
Invero, non può sottacersi che, nella giurisprudenza successiva alla cit.
Cassazione SSUU n. 26972/08, numerose pronunce abbiano nuovamente posto in discussione i principi espressi dalle sezioni unite, anche alla luce di interventi normativi frattanto intervenuti.
In particolare, Cassazione n. 18641 del 2011 ha affermato che: “ In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, successivamente alle sentenze del
2008 delle sezioni unite, si è manifestata — con recenti interventi normativi
(in particolare, con il d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 e il d.P.R. 30 ottobre 2009 n.
181) — la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, tra la voce di « danno biologico », da un canto, e la voce di « danno morale », dall'altro, distinzione dalla quale il giudice di merito non può prescindere in sede di liquidazione del danno non patrimoniale”. Analogamente, Cass. civ. sez. lav. n. 5473/12 ha ribadito il principio, affermando che “alla stregua del più recente orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 12 di 20 recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37
e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono tra la "voce" di danno
c.d. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale”. Ed ancora, Cass. Civ. n. 23147/13 ha affermato che il “danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile
"esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n.
26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti.
Tuttavia, non può sostenersi che, sulla scorta dei precedenti da ultimo richiamati, i principi espressi dalle sezioni unite nel 2008 non debbano più trovare applicazione, nel senso cioè, che il Giudice debba comunque, ed a prescindere dagli oneri di allegazione e di prova gravanti sulla parte, riconoscere in maniera automatica una posta risarcitoria ulteriore, a titolo di danno morale, distinta dal cd. danno biologico.
Infatti, non va sottaciuto come lo stesso articolo 5 del d.p.r. n. 37/09 preveda testualmente che “la determinazione della percentuale del danno morale
(DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità' della
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 13 di 20 sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità' della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso”.
Resta, quindi, fermo che, il riconoscimento di una posta risarcitoria ulteriore, rispetto a quella volta a compensare la lesione alla salute, in funzione di una ulteriore personalizzazione del risarcimento, non possa, pure alla luce dei più recenti arresti della S.C., prescindere dall'assolvimento di quegli oneri di allegazione e di prova di cui alla sentenza n. 26972/08.
Nella specie, il danno morale non può essere riconosciuto, in difetto di alcuna allegazione specifica e prova da parte dell'attore relativa a tale ulteriore voce di danno richiesta.
Il danno non patrimoniale danno, dunque, è complessivamente quantificabile in € 100.360,50.
Per spese mediche sostenute, tenuto conto della documentazione versata in atti, può essere liquidata all'attore a titolo di danno emergente l'ulteriore somma di € 454,00.
Non possono essere riconosciute spese mediche future, non avendo il CTU individuato la necessità di spese future legate ai postumi derivanti dal sinistro.
Parte attrice ha, poi, invocato il danno patrimoniale da lucro cessante, sostenendo che la lesione personale subita abbia ridotto significativamente la propria capacità di lavoro specifico e, di conseguenza, quella di produrre reddito. In diritto giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza della S.C. (per la quale, si vada da ultimo, Cass. Civ. 14 novembre 2011, n.
23761), “ ... tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 14 di 20 lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre
l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n.
18866; 29 aprile 2006 n. 10031). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006
n. 1230).
Nell'ipotesi in esame, sebbene il CTU abbia riconosciuto ripercussioni negative sull'attività lavorativa specifica (cfr. ctu in atti), manca tuttavia in atti la prova che, in ragione di essa, l'istante abbia sofferto una riduzione del reddito causalmente riconducibile all'evento oggetto di causa (es. riduzione di stipendio, collocamento a riposo anticipato).
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 15 di 20 Ciò posto, occorre rilevare che, per come emerge dagli atti di causa, all'istante è stata riconosciuta la liquidazione dell'indennizzo da parte dell' , ai sensi del d. lgs. 38/00, essendosi il sinistro verificato mentre si CP_6
trovava a lavoro.
Pertanto, nel caso di specie, l'attore ha diritto a vedersi corrisposto solo il danno cd. differenziale, pari alla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l'indennizzo erogato dall' . CP_6
Sul punto occorre rilevare che l'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 prevede la copertura assicurativa anche per il danno biologico, pur se con l'esclusione delle menomazioni inferiori al 6% e del danno biologico temporaneo.
Il danno indennizzato dall' è esclusivamente il danno alla salute in senso CP_6
stretto (si tratta di un danno quantificato oggettivamente a parità di sesso, età
e menomazione;
esula dalla tutela indennitaria qualsiasi rilevanza soggettiva del danno, le cd. componenti dinamiche del danno biologico, le conseguenze pregiudizievoli - anche di tipo morale - che il danno ha sulla singola persona).
Pertanto, il danno che il lavoratore può chiedere in sede civilistica come danno differenziale non si limita a quello riguardante il diverso apprezzamento oggettivo della lesione nei due sistemi di valutazione (e responsabilità civile), ma si estende a tutto ciò che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè: il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al 5%, il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico.
Dovrà, poi, considerarsi il danno emergente per le eventuali spese mediche sostenute, atteso che si tratta di un pregiudizio non coperto in alcun modo dall'indennizzo.
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 16 di 20 Conseguentemente, al lavoratore infortunato spetta il risarcimento solo nella misura del differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza CP_6
del sinistro al fine di evitare una ingiustificata duplicazione.
Occorre, quindi, in sede di liquidazione, "depurare" dall'ammontare complessivo del danno liquidato quanto già corrisposto dall'assicuratore sociale.
In relazione alle modalità attraverso le quali è possibile pervenire alla predetta "depurazione" il Tribunale ritiene di dare continuità ai principi dettati dalla recente giurisprudenza in tema di danno cd. differenziale, per cui la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica CP_6
dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 17 di 20 temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente
(da ultimo, Cass. Sez. L. n. 9112 del 02/04/2019 - Rv. 653452 - 01).
Nella specie, dagli atti di causa e come dedotto dallo stesso attore (cfr. p. 11 del ricorso e p. 3 della comparsa conclusionale), risulta che, a titolo indennizzo per danno biologico, il abbia percepito dall' , Parte_1 CP_6
l'importo di € 50.705,19.
Pertanto, poiché il danno da invalidità permanente (cd. danno biologico) risarcibile al danneggiato è pari a € 77.073,00, detraendo l'importo già percepito dall' a titolo di danno biologico (€50.705,19), deve CP_6
riconoscersi all'attore solo l'ulteriore importo di € 26.367,81 per la voce di danno in esame.
Come dinanzi detto, tuttavia, l'attore ha diritto al risarcimento sia del danno da invalidità temporanea, che della componente soggettiva del danno biologico (sopra quantificato mediante l'aumento in termini percentuali del primo), oltre che dell'ammontare delle spese mediche.
Di conseguenza, sommando le voci di danno appena indicate, non coperte dalla rendita come sopra quantificate (ossia € 23.287,50 per danno da CP_6
invalidità temporanea, ed € 454,00 per spese mediche), e tenuto conto dell'importo liquidato a titolo di danno biologico con la detrazione di quanto già corrisposto dall' il danno differenziale liquidabile ammonta ad € CP_6
50.109,31. Da quest'ultimo importo va decurtato quanto già corrisposto al dalla pari ad € 36.095,00 in fase Parte_1 Parte_4
stragiudizale, per cui l'importo totale da liquidare è pari ad € 14.014,31.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata la responsabilità esclusiva
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 18 di 20 di nella determinazione del sinistro di causa e per l'effetto Controparte_2
, la e la vanno Controparte_2 Controparte_1 Parte_4
condannati in solido al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 14.014,31 (che trattandosi di debito di valore è stata rivalutata all'attualità), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (Cass. S.U. n. 1712/95).
Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (3 Settembre 2016) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, gli stessi vanno condannati al pagamento degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma di €
14.014,31 corrispondente ad € 16.999,36 attuali, secondo il coefficiente di rivalutazione Istat (impiegati e operai relativo al periodo settembre 2016 - ad oggi), annualmente rivalutata secondo i medesimi indici, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Le spese di CTU del presente giudizio e del giudizio di ATP restano definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
in solido.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella Controparte_2
determinazione del sinistro di causa e per l'effetto condanna CP_2
Proc. R.G. n.23328/2020 – sentenza Pagina 19 di 20 , in persona del legale rappresentante p.t. e CP_2 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. in solido al Controparte_4
pagamento in favore di della somma di € 16.999,36, Parte_1
oltre interessi come in motivazione;
- condanna , la in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rapp.te p.t., e la in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_7
solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
liquidate in € 1.191,50 per spese ed €.7.052,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ed oltre quanto eventualmente anticipato al CTU se documentato l'esborso con fattura, con attribuzione all'Avv. Gerardo Marcantoni dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico di , e Controparte_2 Controparte_1
in solido le spese di CTU anche della dell'ATP come Controparte_3
liquidati in atti.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 23.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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