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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9844 /2024 , promossa da on il patrocinio dell'Avv. GIANCANI DANILO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. GIANCANI DANILO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 6.12.2016 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 31.7.1988 a
Roma, alle seguenti condizioni:
“ I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento;
3. il marito SI. essendo debitore della SI.ra Parte_1 Controparte_1 della somma residua di Euro 262.624,61 (diconsi duecentosessantaduemilaseicentoventiquattro/61 Euro) [debito derivante: per Euro 169.624,61 (diconsi centosessantanovemilaseicentosentiquattro/61 Euro) quale somma residua del contratto di mutuo n. 103730837 del 16/10/2017 per l'importo totale a restituire di Euro 330.501,63 (diconsi treccentotrentamilacinquecentouno Euro) erogato alla moglie in favore del marito;
e per Euro 93.000,00 (diconsi novantatremila Euro) per la restituzione ad un privato dell'importo iniziale di Euro 100.000,00 (diconsi centomila Euro), consegnati da quest'ultimo a titolo di caparra alla moglie, stante la mancata vendita di un immobile di sua proprietà] esprime la precisa volontà di continuare ad estinguere il debito ed a restituire detta residua somma alla SI.ra , tramite la corresponsione di Euro 2.000,00 (diconsi duemila Euro) mensili fino Controparte_1 all'estinzione dell'intero debito.” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, dato atto che i figli delle parti sono maggiorenni ed autosufficienti e che non è stato previsto un assegno divorzile, nulla ostandovi, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale della pattuizione sub 3 esulante da contenuto necessario del divorzio, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 31.7.1988 , trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1988, parte 2, serie A02, n. 1052, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9844 /2024 , promossa da on il patrocinio dell'Avv. GIANCANI DANILO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. GIANCANI DANILO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 6.12.2016 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 31.7.1988 a
Roma, alle seguenti condizioni:
“ I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento;
3. il marito SI. essendo debitore della SI.ra Parte_1 Controparte_1 della somma residua di Euro 262.624,61 (diconsi duecentosessantaduemilaseicentoventiquattro/61 Euro) [debito derivante: per Euro 169.624,61 (diconsi centosessantanovemilaseicentosentiquattro/61 Euro) quale somma residua del contratto di mutuo n. 103730837 del 16/10/2017 per l'importo totale a restituire di Euro 330.501,63 (diconsi treccentotrentamilacinquecentouno Euro) erogato alla moglie in favore del marito;
e per Euro 93.000,00 (diconsi novantatremila Euro) per la restituzione ad un privato dell'importo iniziale di Euro 100.000,00 (diconsi centomila Euro), consegnati da quest'ultimo a titolo di caparra alla moglie, stante la mancata vendita di un immobile di sua proprietà] esprime la precisa volontà di continuare ad estinguere il debito ed a restituire detta residua somma alla SI.ra , tramite la corresponsione di Euro 2.000,00 (diconsi duemila Euro) mensili fino Controparte_1 all'estinzione dell'intero debito.” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, dato atto che i figli delle parti sono maggiorenni ed autosufficienti e che non è stato previsto un assegno divorzile, nulla ostandovi, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale della pattuizione sub 3 esulante da contenuto necessario del divorzio, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 31.7.1988 , trascritto nel registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1988, parte 2, serie A02, n. 1052, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi