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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel.
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 226/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Annone (AT)
e
, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NI), il 27/08/85 e residente in [...]di Annone (AT)
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI FILIPPO PATRIZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1 Per i ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 22/08/17 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Parte_2
Constanta (NI) al n..1147 dell'anno 2017 – Serie CY – Nr.328665
b) disporsi che i rapporti tra le parti nonché tra genitori e figli siano regolati secondo le seguenti
CONDIZIONI
1) la casa coniugale sita in Castello Di Annone. Reg. Case Sparse, 15, in comproprietà tra i coniugi è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono in quanto, presso la medesima, avranno stabile residenza le figlie minori ed;
Persona_1 Persona_2
2) le figlie ed verranno affidate ad entrambi i genitori e la potestà Persona_1 Persona_2
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente e spetterà al genitore con il quale le figlie si troveranno;
3) il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, con preavviso, mentre potrà tenerle con sé un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana;
il padre potrà altresì tenere con le figlie almeno metà delle vacanze estive da concordarsi entro il 30/05 di ogni anno, tre giorni a Pasqua comprendenti ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta e metà delle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno.
4) Ciascun genitore potrà comunicare con le figlie dimoranti presso l'altro coniuge telefonicamente, anche quotidianamente. E' posto a carico dei coniugi l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali loro spostamenti o nuovi recapiti quando hanno con sé le minori;
5) il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
delle figlie minori, fino a che queste non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di €300,00 (€150,00 a figlia) che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale secondo indici Istat.
6) Le spese straordinarie (spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, di istruzione, e quelle a scopo ludico e ricreativo, (doposcuola, palestra, piscina, corsi di lingua, di computer, gite scolastiche etc.), sostenute per le figlie e verranno sostenute Persona_1 Persona_2
2 al 50% tra i coniugi, dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida;
le parti dichiarano di condividere e fare proprio il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati del Foro di Asti ed i Magistrati del Tribunale di Asti.
7) Il sig. si impegna ad onorare i pagamenti relativi all'acquisto della casa coniugale;
Parte_1
Le parti dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza di cui all'art.707 cpc, chiedendo la trattazione scritta del presente procedimento
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito civile in NI, il 22/08/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto al n. 1147 dell'anno 2017 – Serie CY – Nr.328665 nei registri dello Stato Civile del Comune di Costanza (NI) e non veniva trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Bolzano, il 22/03/16 e , ad Asti, il Persona_1 Persona_2
15/06/21.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi, qualificatisi cittadini dell'Unione europea, chiedevano a questo Tribunale di pronunciare direttamente lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 31 sensi della legge 218/95 secondo cui la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio, in difetto l'applicazione dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzato.
Allegavano a tale proposito che, secondo l'art. 607 del codice di procedura civile rumeno, il ricorso per divorzio debba essere presentato innanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo ove si trova l'ultima abitazione coniugale, ovvero, laddove i coniugi non vivano più in tale luogo, laddove essi risiedano.
Allegavano quindi che, poiché i coniugi non risiedono più in NI dal 2009, non fosse Pt_1
possibile per essi presentare il ricorso per divorzio nel loro paese di origine e che quindi sia competente il Tribunale di Asti in ragione della residenza di entrambi in Castello d'Annone (AT).
Aggiungevano che la legislazione rumena non prevede la separazione legale ma consente direttamente di procedersi allo scioglimento del vincolo matrimoniale e che, in forza della legge n.
105/92 sia applicabile il diritto rumeno che, a differenza di quello italiano, consente il divorzio direttamente, senza previa separazione.
3 Chiedono dunque di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dando atto della crisi irreversibile del vincolo e della reciproca volontà di non riconciliarsi, proponendo le condizioni congiunte inerenti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole di cui al ricorso
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Con il decreto di fissazione dell'udienza cartolare, la Presidente in funzione di relatore indicava alle parti l'applicabilità al caso di specie del Regolamento UE n. 1259/2010 de 20.12.2010 e chiedeva integrazioni documentali e chiarimenti.
Con memoria integrativa in data 4.3.25 la difesa dei ricorrenti riferiva, per quanto qui rileva, che i coniugi hanno la cittadinanza rumena in quanto nati in NI , che non hanno mai chiesto la cittadinanza italiana, che hanno entrambi la propria residenza in Castello d'Annone (AT), che il matrimonio non è stato trascritto in Italia, ma riteneva che tale situazione non fosse ostativa a richiedere lo scioglimento del matrimonio in Italia, perchè l'unica condizione di procedibilità consisterebbe nella circostanza che lo Stato faccia parte della Unione Europea. Produceva documentazione integrativa.
Non prendeva posizione circa la disciplina normativa derivante dall'applicazione del Regolamento cd. Roma III intervenuto a modificare anche l'art. 31 della legge 218/95.
Occorre innanzitutto distinguere i due profili della competenza giurisdizionale e della legge sostanziale matrimoniale applicabile al caso dedotto in giudizio.
Benchè i coniugi abbiano documentato di avere ambedue la cittadinanza rumena e si siano coniugati in NI, appare indubbio dai documenti in atti che la vita matrimoniale sia trascorsa prevalentemente in Italia e che essi al momento della domanda risiedessero entrambi nel Circondario di questo Tribunale, per cui sussiste senz'altro la giurisdizione, ai sensi dell'art. 3 Regolamento (CE)
n. 2201/03 ed anche la competenza territoriale dell'A.G.O. adita, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c..
Circa la legge sostanziale applicabile si deve avere invece riguardo, così come già indicato alle parti nel decreto con cui sono stati richiesti chiarimenti, al Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio
(cd. Roma III), richiamato dall'art. 31 della legge 218/95 come sostituito dall'art. 29 comma 2 del
D.lvo 10.10.2022 n. 149, il cui art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'A.G., o, in mancanza:
4 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'A.G., se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'A.G., o, in mancanza:
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
L'art. 7 del Regolamento richiede poi per la validità dell'accordo di cui all'art. 5 la forma scritta, la data certa e la sottoscrizione dei coniugi.
L'art. 31 comma 2 della legge 218/95, in conformità con quanto previsto dall'art 5 del Regolamento, consente ai coniugi di scegliere di comune accordo la legge applicabile, mediante scrittura privata, in difetto con designazione effettuabile per scritto anche nel corso del procedimento giudiziale, con dichiarazione resa a verbale dai coniugi in udienza.
La giurisprudenza di merito, in sede di interpretazione di tale disciplina ammette la possibilità di un accordo posteriore all'introduzione del giudizio, pur richiedendo sempre il rispetto della forma (cfr.
Trib. Milano sez XI 10/02/2014).
Non è ammessa la conclusione di tale accordo per comportamento concludente.
La ratio di tale previsione, chiaramente enunciata dal diciottesimo considerando del Regolamento, è evidente: implicandosi scelte di natura personalissima, non demandabili ai legali ma di cui i coniugi devono essere pienamente consapevoli, è lo stesso legislatore che impone una forma scritta ad substantiam, a garanzia del fatto che l'accordo raggiunto dai coniugi sulla legge matrimoniale applicabile (con le conseguenze connesse, ad esempio in punto ripensamento o diritti successori e/o mantenimento e/o uso del cognome ecc.) e sulla rinuncia alla legge del Paese di residenza sia il frutto di una scelta meditata ed informata (cfr. Trib Perugia 9.11.2022, Trib Siena sez I 22/06/2021 n. 510).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna scrittura privata dai medesimi sottoscritta contenente l'elezione della legge applicabile, che non può desumersi né dal ricorso, non essendo stato nemmeno depositato, in violazione, fra l'altro, di quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., il ricorso sottoscritto dalle parti , né dalla dichiarazione datata 17.12.24, questa sì sottoscritta, ma limitata al richiamo generico delle condizioni del ricorso e non menzionante alcuna scelta sulla legge applicabile, quindi, nemmeno dopo l'indicazione da parte della Presidente della specifica normativa di riferimento, essi hanno prodotto una scrittura privata o hanno svolto deduzioni sul punto o chiesto di comparire in presenza per sanare la lacuna a verbale.
In assenza di una formale espressione di scelta conforme al modello legislativo, deve applicarsi la legge di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento indicata in via prioritaria, e non alternativa, rispetto a quelle in subordine richiamate via via nelle successive ipotesi (indicate come utilizzabili in
5 via alternativa discendente “in mancanza” delle precedenti), ovvero la legge della residenza abituale dei coniugi al momento della domanda, che è la legge italiana.
Poiché la legge italiana non consente il divorzio immediato senza superamento della condizione di procedibilità data dalle ipotesi di cui all'art. 1 legge 898/70 e nel caso di specie, è pacifico che la separazione non vi sia stata e non sono allegate le altre ipotesi, la domanda di divorzio risulta improponibile e, conseguentemente, il ricorso viene rigettato.
Nulla sulle spese, anticipate dai ricorrenti, costituiti con difesa unitaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara improponibile il ricorso.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel.
dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 226/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Annone (AT)
e
, (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NI), il 27/08/85 e residente in [...]di Annone (AT)
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI FILIPPO PATRIZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
1 Per i ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 22/08/17 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Parte_2
Constanta (NI) al n..1147 dell'anno 2017 – Serie CY – Nr.328665
b) disporsi che i rapporti tra le parti nonché tra genitori e figli siano regolati secondo le seguenti
CONDIZIONI
1) la casa coniugale sita in Castello Di Annone. Reg. Case Sparse, 15, in comproprietà tra i coniugi è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono in quanto, presso la medesima, avranno stabile residenza le figlie minori ed;
Persona_1 Persona_2
2) le figlie ed verranno affidate ad entrambi i genitori e la potestà Persona_1 Persona_2
genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente e spetterà al genitore con il quale le figlie si troveranno;
3) il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, con preavviso, mentre potrà tenerle con sé un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana;
il padre potrà altresì tenere con le figlie almeno metà delle vacanze estive da concordarsi entro il 30/05 di ogni anno, tre giorni a Pasqua comprendenti ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta e metà delle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno.
4) Ciascun genitore potrà comunicare con le figlie dimoranti presso l'altro coniuge telefonicamente, anche quotidianamente. E' posto a carico dei coniugi l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali loro spostamenti o nuovi recapiti quando hanno con sé le minori;
5) il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
delle figlie minori, fino a che queste non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di €300,00 (€150,00 a figlia) che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale secondo indici Istat.
6) Le spese straordinarie (spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, di istruzione, e quelle a scopo ludico e ricreativo, (doposcuola, palestra, piscina, corsi di lingua, di computer, gite scolastiche etc.), sostenute per le figlie e verranno sostenute Persona_1 Persona_2
2 al 50% tra i coniugi, dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida;
le parti dichiarano di condividere e fare proprio il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati del Foro di Asti ed i Magistrati del Tribunale di Asti.
7) Il sig. si impegna ad onorare i pagamenti relativi all'acquisto della casa coniugale;
Parte_1
Le parti dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza di cui all'art.707 cpc, chiedendo la trattazione scritta del presente procedimento
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito civile in NI, il 22/08/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto al n. 1147 dell'anno 2017 – Serie CY – Nr.328665 nei registri dello Stato Civile del Comune di Costanza (NI) e non veniva trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Bolzano, il 22/03/16 e , ad Asti, il Persona_1 Persona_2
15/06/21.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi, qualificatisi cittadini dell'Unione europea, chiedevano a questo Tribunale di pronunciare direttamente lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 31 sensi della legge 218/95 secondo cui la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio, in difetto l'applicazione dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzato.
Allegavano a tale proposito che, secondo l'art. 607 del codice di procedura civile rumeno, il ricorso per divorzio debba essere presentato innanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo ove si trova l'ultima abitazione coniugale, ovvero, laddove i coniugi non vivano più in tale luogo, laddove essi risiedano.
Allegavano quindi che, poiché i coniugi non risiedono più in NI dal 2009, non fosse Pt_1
possibile per essi presentare il ricorso per divorzio nel loro paese di origine e che quindi sia competente il Tribunale di Asti in ragione della residenza di entrambi in Castello d'Annone (AT).
Aggiungevano che la legislazione rumena non prevede la separazione legale ma consente direttamente di procedersi allo scioglimento del vincolo matrimoniale e che, in forza della legge n.
105/92 sia applicabile il diritto rumeno che, a differenza di quello italiano, consente il divorzio direttamente, senza previa separazione.
3 Chiedono dunque di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dando atto della crisi irreversibile del vincolo e della reciproca volontà di non riconciliarsi, proponendo le condizioni congiunte inerenti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole di cui al ricorso
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Con il decreto di fissazione dell'udienza cartolare, la Presidente in funzione di relatore indicava alle parti l'applicabilità al caso di specie del Regolamento UE n. 1259/2010 de 20.12.2010 e chiedeva integrazioni documentali e chiarimenti.
Con memoria integrativa in data 4.3.25 la difesa dei ricorrenti riferiva, per quanto qui rileva, che i coniugi hanno la cittadinanza rumena in quanto nati in NI , che non hanno mai chiesto la cittadinanza italiana, che hanno entrambi la propria residenza in Castello d'Annone (AT), che il matrimonio non è stato trascritto in Italia, ma riteneva che tale situazione non fosse ostativa a richiedere lo scioglimento del matrimonio in Italia, perchè l'unica condizione di procedibilità consisterebbe nella circostanza che lo Stato faccia parte della Unione Europea. Produceva documentazione integrativa.
Non prendeva posizione circa la disciplina normativa derivante dall'applicazione del Regolamento cd. Roma III intervenuto a modificare anche l'art. 31 della legge 218/95.
Occorre innanzitutto distinguere i due profili della competenza giurisdizionale e della legge sostanziale matrimoniale applicabile al caso dedotto in giudizio.
Benchè i coniugi abbiano documentato di avere ambedue la cittadinanza rumena e si siano coniugati in NI, appare indubbio dai documenti in atti che la vita matrimoniale sia trascorsa prevalentemente in Italia e che essi al momento della domanda risiedessero entrambi nel Circondario di questo Tribunale, per cui sussiste senz'altro la giurisdizione, ai sensi dell'art. 3 Regolamento (CE)
n. 2201/03 ed anche la competenza territoriale dell'A.G.O. adita, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c..
Circa la legge sostanziale applicabile si deve avere invece riguardo, così come già indicato alle parti nel decreto con cui sono stati richiesti chiarimenti, al Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio
(cd. Roma III), richiamato dall'art. 31 della legge 218/95 come sostituito dall'art. 29 comma 2 del
D.lvo 10.10.2022 n. 149, il cui art. 8 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'A.G., o, in mancanza:
4 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'A.G., se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'A.G., o, in mancanza:
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
L'art. 7 del Regolamento richiede poi per la validità dell'accordo di cui all'art. 5 la forma scritta, la data certa e la sottoscrizione dei coniugi.
L'art. 31 comma 2 della legge 218/95, in conformità con quanto previsto dall'art 5 del Regolamento, consente ai coniugi di scegliere di comune accordo la legge applicabile, mediante scrittura privata, in difetto con designazione effettuabile per scritto anche nel corso del procedimento giudiziale, con dichiarazione resa a verbale dai coniugi in udienza.
La giurisprudenza di merito, in sede di interpretazione di tale disciplina ammette la possibilità di un accordo posteriore all'introduzione del giudizio, pur richiedendo sempre il rispetto della forma (cfr.
Trib. Milano sez XI 10/02/2014).
Non è ammessa la conclusione di tale accordo per comportamento concludente.
La ratio di tale previsione, chiaramente enunciata dal diciottesimo considerando del Regolamento, è evidente: implicandosi scelte di natura personalissima, non demandabili ai legali ma di cui i coniugi devono essere pienamente consapevoli, è lo stesso legislatore che impone una forma scritta ad substantiam, a garanzia del fatto che l'accordo raggiunto dai coniugi sulla legge matrimoniale applicabile (con le conseguenze connesse, ad esempio in punto ripensamento o diritti successori e/o mantenimento e/o uso del cognome ecc.) e sulla rinuncia alla legge del Paese di residenza sia il frutto di una scelta meditata ed informata (cfr. Trib Perugia 9.11.2022, Trib Siena sez I 22/06/2021 n. 510).
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna scrittura privata dai medesimi sottoscritta contenente l'elezione della legge applicabile, che non può desumersi né dal ricorso, non essendo stato nemmeno depositato, in violazione, fra l'altro, di quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., il ricorso sottoscritto dalle parti , né dalla dichiarazione datata 17.12.24, questa sì sottoscritta, ma limitata al richiamo generico delle condizioni del ricorso e non menzionante alcuna scelta sulla legge applicabile, quindi, nemmeno dopo l'indicazione da parte della Presidente della specifica normativa di riferimento, essi hanno prodotto una scrittura privata o hanno svolto deduzioni sul punto o chiesto di comparire in presenza per sanare la lacuna a verbale.
In assenza di una formale espressione di scelta conforme al modello legislativo, deve applicarsi la legge di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento indicata in via prioritaria, e non alternativa, rispetto a quelle in subordine richiamate via via nelle successive ipotesi (indicate come utilizzabili in
5 via alternativa discendente “in mancanza” delle precedenti), ovvero la legge della residenza abituale dei coniugi al momento della domanda, che è la legge italiana.
Poiché la legge italiana non consente il divorzio immediato senza superamento della condizione di procedibilità data dalle ipotesi di cui all'art. 1 legge 898/70 e nel caso di specie, è pacifico che la separazione non vi sia stata e non sono allegate le altre ipotesi, la domanda di divorzio risulta improponibile e, conseguentemente, il ricorso viene rigettato.
Nulla sulle spese, anticipate dai ricorrenti, costituiti con difesa unitaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara improponibile il ricorso.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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