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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/05/2024, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.5143 del 2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza TRA
, nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso C.F._1 lo studio degli avv.ti Antonio Panico e Lucia Rambone, dai quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(cf. ) in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Dario Balzano, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Torre del Greco, alla Via Marconi, 32, giusta procura in atti, conferita come da delibera allegata n. 4 del 18/1/24 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale di Annunziata, nominata con D.P.R. del 6/5/22, pubblicato in G.U. Serie CP_1
Generale n. 117 del 20/5/22
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato assunto, alle dipendenze dell'ente resistente, a far data dal 28.06.1982 e fino alla data dell'1.8.2021, data di collocazione in quiescenza, con inquadramento categoria
B, posizione economica B8 (come emerge dal provvedimento di assegnazione temporanea a mansioni superiori), addetto, sin dall'assunzione, a compiti di funzionario dello stato civile e, in particolare, quale referente dell'attività di emigrazione dei cittadini residenti;
di esseri occupato, durante tutto il rapporto alle dipendenze del resistente, CP_1 delle seguenti attività: gestione dell'intera procedura amministrativa c.d. cancellazione conseguente ai trasferimenti dei cittadini residenti in altro comune del territorio nazionale, gestione del rilascio delle carte d'identità elettronica a domicilio per persone intrasportabili, firme autenticate e dichiarazioni atti notori, gestione dei rapporti con la
ed altri Enti della P.A.; CP_2 che fino alla data dell'1.08.2021, veniva addetto, quale unico referente del procedimento amministrativo di cancellazione dei cittadini emigrati, a svolgere attività istruttoria di tipo amministrativo, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge, ed avvalendosi delle proprie conoscenze professionali, della raccolta, dell'elaborazione e dell'analisi dei dati;
che lo stesso era tenuto, con elevata capacità professionale e con rispetto dei principi fondamentali del sistema, alla gestione dell'anagrafe della popolazione residente e, quindi, alle cancellazioni, riguardanti la posizione di singole persone, di famiglie e di convivenze
1 anagrafiche, curandone, con responsabilità e nel rispetto delle modalità operative da adottarsi, tutto l'iter procedurale delle attività istruttorie di tipo amministrativo, all'atto in cui arrivava, dalla c.d. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) dal Comune in CP_3 cui si era trasferito il residente, la richiesta di cancellazione;
che, nell'ipotesi di erroneo atto di cancellazione, ne conseguiva per l'ufficio anagrafe il pagamento del risarcimento del danno, così come statuito anche dalla Cassazione sez. I il 26 luglio 2001 n.10177; che, a seguito della riforma introduttiva dell'anagrafe c.d. in tempo reale, di cui al D.L. n.5 del 09.02.2012, era tenuto, altresì, ad effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, osservando le procedure e tempi disciplinati dall'art.7 della legge 241/90; che, per l'emissione del provvedimento amministrativo, c.d. di cancellazioni anagrafe, ai sensi del DPR n.223/1989, così come modificato dalla legge n.394/1999 e dalla legge n.94/2009, era tenuto ad effettuare una attività istruttoria, finalizzata alla verifica della veridicità dei dati forniti dal residente, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti disciplinate dalle normative, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati;
che, per quanto attiene alle relazioni esterne, il ricorrente aveva gestito, in completa autonomia, in considerazione dell'acquisita professionalità, tutti i rapporti con la Prefettura, Orga per quanto attiene i provvedimenti di cancellazione e, altresì, con l' di appartenenza dei residenti, al fine della cancellazione del medico di base, a seguito del loro trasferimento;
che, per quanto attiene alle relazioni interne, il ricorrente aveva gestito, in autonomia, i rapporti con l'Ufficio Tributi, provvedendo a comunicare i provvedimenti amministrativi di cancellazione, al fine di consentire l'eliminazione dalla anagrafe tributi del residente trasferito in altro comune;
che il ricorrente si era occupato, altresì, di gestire le relazioni con gli utenti di natura diretta e complesse, per quanto attiene la procedura del rilascio e consegna della carta d'identità, cartacea ed elettronica, a domicilio per le persone non trasportabili e detenuti ai domiciliari;
che era stato tenuto a curare tutta l'attività istruttoria di tipo amministrativa diretta, dapprima, alla verifica che le richieste siano correttamente compilate e munite della necessaria documentazione comprovante lo stato di soggetto non trasportabile, e, successivamente, a recarsi presso il loro domicilio, munito della carta d'identità ottenuta dall'ufficio competente, per assistere, quale ufficiale pubblico, all'apposizione della firma dell'interessato per poi autentificarla;
che, per quanto attiene alle relazioni con gli utenti, il ricorrente si era occupato delle procedure amministrative di c.d. legalizzazione firme, atto notorio e il rilascio di copie conforme, per i cittadini non trasportabili;
che si era occupato, altresì, della gestione della posta elettronica dei servizi demografici, provvedendo ad esaminare ogni richiesta avente ad oggetto rilascio di certificati per, poi, provvedere al conseguente rilascio. Tanto esposto, dedotta l'illegittimità del comportamento dell'ente, adiva questo Tribunale, chiedendo, accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale, previo accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori a 28.06.1982 e fino alla data del 1.8.2021, o da una diversa data che l'On.le Giudice riterrà giusta, e corrispondenti alla categoria C, posizione economica C8, ovvero in una diversa posizione economica che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo, corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost., e precisamente, le corrispondenti differenze retributive, conseguenti a
2 quanto percepito nella categoria B8 e quanto avrebbe dovuto percepire, in virtù delle mansioni superiori di fatto espletate secondo il giusto inquadramento, e precisamente nella categoria C8, ovvero al pagamento di tutto quanto maturato e non corrisposto a titolo di differenza retributiva”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, la quale deduceva, preliminarmente, la nullità del ricorso, la intervenuta prescrizione parziale delle pretese.
Nel merito, in ogni caso, deduceva la infondatezza del ricorso, domandandone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all' esito, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, ai sensi dell'art 429 c.p.c..
*********** In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. Nel rito del lavoro, il ricorso, al pari della citazione (artt. 163 e 164 c.p.c.) è nullo se
è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. ovvero se manca l'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda (art. 414 n. 4 c.p.c.). La carenza della individuazione del giudice adito, della parte, del petitum e della causa petendi si risolve, infatti, nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In particolare, per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, ex art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c., è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale), nonché le ragioni poste a fondamento della domanda (cfr. Cass. nn. 15802/2005, 18930/2004 e 16855/2003).
Nella ipotesi in esame il ricorso contiene gli elementi sufficienti alla identificazione del petitum e della causa petendi.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. Al riguardo, occorre premettere in punto di diritto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.., mentre, le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive, derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.. E', inoltre, noto, che nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato il termine di prescrizione decorre in costanza di rapporto solo ove questo sia assistito dalla cd. tutela reale di cui all'art. 18 St. Lav. (cfr. Corte Cost. nn. 63/1966 e 143/1972 e la costante giurisprudenza di legittimità) e che è onere del datore di lavoro fornire la prova delle circostanze di fatto che determinano la stabilità del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn.
10861/2002, 6441/1998 e 7565/1997).
Per effetto della privatizzazione del rapporto, è sicuramente applicabile anche ai crediti lavorativi dei dipendenti pubblici e decorre in costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dal momento che questo ultimo è, in ogni caso
- a prescindere, cioè, dal numero dei dipendenti occupati dall'ente datore di lavoro -, assistito dal regime di stabilità reale, come si ricava dal disposto generale di cui all'art. 51 del D. Lgs.
n. 165/2001, cfr da ultimo Cass. SSUU n. 36197/2023.
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, il ricorrente ha rivendicato differenze retributive dal
1982 al 2021 ed il primo atto interruttivo, rappresentato dalla notifica del ricorso, è intervenuto solo in data 14.12.2022.
Pertanto, deve ritenersi prescritta ogni rivendicazione antecedente al 14.12.2017.
3 Assorbita ogni questione relativa alla giurisdizione, atteso che, in ragione della parziale prescrizione, l'esame nel merito non può estendersi alle pretese prescritte e, in ogni caso, a quelle antecedenti all'anno 2000. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione relativa alla mancata integrale produzione del CCNL.
Invero, in tema di contratti collettivi propri del lavoro pubblico, in caso di mancata produzione, il giudice li deve acquisire, applicando il principio per cui UR NO RI
(Cass. 14 novembre 2019, n. 29624). Tanto premesso, va rilevato che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione del D. Lgs 165/2011 richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
Da un punto di vista processuale, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, in primo luogo, ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., allegare in maniera sufficientemente analitica le mansioni effettivamente svolte, la normativa collettiva applicabile e successivamente provare sia l'effettivo svolgimento delle mansioni ritenute afferenti al superiore livello sia la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203) sia, infine, che l'esercizio delle stesse sia stato contrassegnato dall'autonomia decisionale propria della qualifica rivendicata.
Sempre in via preliminare ed in punto di diritto va rilevato, quanto alla possibilità, in generale di riconoscere il diritto al trattamento economico corrispondente ad un livello superiore, cui sono asseritamente riconducibili le mansioni in fatto svolte dal lavoratore, occorre richiamare la disciplina in tema di mansioni, attualmente dettata, relativamente al pubblico impiego, dall'art 52 del d.lgs. n. 165/2001, in cui è confluito l'art. 56 del d. lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 d.lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 387/1998. In particolare, l'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 prevedeva la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone, tuttavia, l'applicazione, come disposto dal 6° comma, “in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita” e, pertanto, stabilendo che, fino a tale data, “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. Siffatta disposizione è stata, però, modificata dall'art. 15 del d. lgs. n. 387/1998, che ha eliminato dal sesto comma citato le parole “a differenze retributive o” ed ha, così, reso immediatamente operante la prescrizione dell'adeguamento del trattamento retributivo a quello proprio del livello eventualmente superiore cui siano riconducibili le mansioni svolte dal dipendente (sull'efficacia retroattiva della modifica di cui all'art 15 d.lgs. n. 387/1998, cfr., da ultimo, Cass. n. 9130/2007). Pertanto, la limitazione di cui sopra, nell'attuale disposto dell'art. 52, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è circoscritta ai soli avanzamenti automatici e non anche alle pretese economiche del lavoratore. Invero, si rammenta in proposito che lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico, impiegato, di per sé, non dà titolo ad alcuna progressione automatica di carriera,
4 a tal fine essendo necessario, secondo i principi generali, il superamento di apposito concorso pubblico, unico strumento in grado di accertare l'idoneità professionale dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, tenuto anche conto del fatto che la natura indisponibile degli interessi sottesi al rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione impedisce che prestazioni lavorative di fatto, o anche supportate da determinazioni dei funzionari dell'Amministrazione, abbiano incidenza sul provvedimento di inquadramento formale, a suo tempo adottato dal competente organo dell'Amministrazione medesima (cfr.
Napoli, Sez. V, 10 marzo 2005, n. 1681; 31 maggio 2005 n. 7373; nonché Controparte_4
Corte Cost. n. 373/2002; C.d.S. Sez. IV 15 maggio 2003 n. 2623).
Ciò posto, come prevede l'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l' attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, del compiti propri di dette mansioni". Ne consegue che, a tal fine, il giudice di merito deve procedere a una preliminare ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte ed all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, nonché dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
Alla luce dei principi di cui innanzi, deve essere esaminata la domanda attorea. Ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio è necessario riprodurre, nelle parti che interessano, le declaratorie previste dal CCNL di categoria, in relazione alla categoria posseduta dal ricorrente e a quella rivendicata.
Nello specifico, in relazione alla categoria di inquadramento del ricorrente, il CCNL di settore prescrive “Categoria B “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. * Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Di contro, appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.”. Ciò posto, devono essere riprodotte le dichiarazioni raccolte in atti. Il teste dipendente del Comune di dal 1980 e sono Testimone_1 Controparte_1 istruttore amministrativo, come ufficiale di stato civile, ha dichiarato: Il ricorrente si occupava delle pratiche di emigrazione e si occupava di andare presso le abitazioni per raccogliere le firme a domicilio o le carte di identità per coloro i quali non si potevano muovere. Lavorava presso l'ufficio anagrafe, il settore specifico emigrazione. Il Comune era organizzato con un capo settore per tutti i servizi demografici che comprendevano lo stato civile e l'anagrafe. Il ricorrente si occupava dell'intera gestione della pratica di
5 emigrazione dalla richiesta fino alla cancellazione e di tutte le attività correlate, ovvero le comunicazioni agli enti dell'avvenuta cancellazione. Il ricorrente si occupava della pratica in autonomia e provvedeva anche a firmarla. Questa era la sua attività prevalente. So che il ricorrente era B 8. Se la documentazione era in regola il ricorrente accoglieva la domanda,
a volte chiedeva integrazioni documentali. L'attività da lui compiuta non implicava discrezionalità, nel senso che se era tutto in regola doveva limitarsi ad accoglierla.
Il teste ha dichiarato: Ho lavorato per il Comune resistente dal Testimone_2 1980 fino a giugno 2021. Ero funzionario all'ufficio elettorale, ho lite pendente con il comune per analoghe ragioni. Il ricorrente operava per l'ufficio anagrafe e si occupava delle pratiche di emigrazione, aveva potere di firma e ha poi istituito il servizio di raccolta firme a domicilio per chi era impossibilitato a muoversi e per chi era in stato di detenzione domiciliare. Il ricorrente si occupava integralmente delle pratiche di emigrazione, il ricorrente verificava che vi fosse stato il passaggio ad altro comune e provvedeva alla Org_ cancellazione facendo poi le comunicazioni agli enti competenti ( Org_3
ecc.) Il ricorrente gestiva le pratiche in autonomia ed ha sempre svolto le Organizzazione_4 stesse mansioni per tutta la durata del rapporto. Il superiore gerarchico era il dirigente dei servizi demografici. Il ricorrente, come ufficiale di anagrafe, aveva avuto anche l'autorizzazione all'autentica delle firme e si occupava di autenticare qualunque autocertificazione venisse al Comune. Il ricorrente insieme a me svolgeva anche attività sindacale e ha proposto l'istituzione del servizio esterno anzidetto, il quale è stato autorizzato dal sindaco.
Prescindendo da ogni rilievo in ordine alla attendibilità estrinseca del teste , Tes_2 che ha promosso analoga lite in danno del resistente, va, comunque, rilevato che CP_1
l'istruttoria non consente l'accoglimento del ricorso.
Ebbene, come si desume dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in atti, il contenuto dei compiti disimpegnati dal ricorrente, seppur certamente connotato da buone conoscenze specialistiche e da contenuti di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali, non può ritenersi caratterizzato da quella valenza di concetto, con responsabilità di risultati che vale a distinguere la superiore categoria C. L' istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente si occupava delle pratiche di emigrazione e di tutte le attività correlate, provvedendo ad effettuare le dovute comunicazioni agli enti competenti. E' emerso, tuttavia, che l'attività compiuta (cfr. deposizione teste non Tes_1 implicava discrezionalità, ma avveniva nell'ambito di procedure predeterminate, in relazione alle quali era ipotizzabile una discreta, ma non significativa ampiezza delle soluzioni possibili, dovendo il ricorrente limitarsi ad accogliere o respingere la domanda, in ragione della completezza o meno del corredo documentale offerto. E' emerso, inoltre, che le relazioni esterne erano limitate a mere comunicazioni formali e non si sostanziavano in un rapporto diretto.
Inoltre, le relazioni con gli utenti, limitate alla mera ricezione documenti, alla consegna carta identità o, infine, alla raccolta delle firme presso il domicilio, per coloro che erano impossibilità a muoversi, non appaiono connotate dalla complessità e dal carattere negoziale, richiesto dalla superiore categoria rivendicata.
In definitiva, l'accertamento istruttorio condotto in giudizio, anche a mezzo della prova orale, fa ritenere che non sussistono elementi per riscontrare mansioni svolte tali da potere essere considerate prevalenti sotto il profilo di qualità, quantità e continuità rispetto a quelle che il ricorrente avrebbe dovuto prestare. Peraltro, la Suprema Corte ha chiaramente affermato che nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica
6 superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass., sez. lav., 2.1.2001, n. 9; Cass., sez. lav., 22.4.1995, n.
4561). Per questo aspetto, la presente pronuncia non può che adeguarsi alla regola di diritto sopra enunciata: il ricorrente avrebbe dovuto non solo provare di avere in concreto svolto le funzioni tipiche del superiore inquadramento, ma anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore aveva, in concreto, comportato;
tali elementi non possono ritenersi provati. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni costituzionalmente tutelati, nonché la complessiva valutazione della vicenda al vaglio giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Torre Annunziata, 2.5.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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