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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Nicosia (EN) alla Piazzetta Leone II n. 4 presso lo studio dell'Avv.
Michele Emanuele (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Calascibetta (EN) alla via Maddalena I n. 53 presso lo studio dell'Avv. Piero Capizzi
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 4 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio civile a Calascibetta (EN) il 21.02.2024, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al Numero 1, parte I, Anno 2024 (cfr. all. 2 al ricorso).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio , ad Enna in data 29.09.2023. Persona_1
La ricorrente ha dedotto e documentato che i coniugi hanno fissato la propria casa coniugale presso l'immobile sito in Calascibetta alla via Granatelli II n. 38, condotto in locazione.
La ricorrente ha rappresentato che il coniuge a fine settembre 2024 ha deciso di porre fine al rapporto coniugale;
che, pertanto, la ricorrente, priva di reddito e di patente di guida, è tornata a vivere a casa della propria madre a Regalbuto, al fine di avere un supporto nell'accudimento del piccolo
[...]
e del figlio primogenito avuto da una precedente relazione. Per_1
La ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre nella residenza odierna e/o in quella che ella sceglierà in futuro;
di disporre a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento della stessa, e di € 400,00 mensili, a titolo di mantenimento del minore, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
di statuire che il padre avrà il diritto di vedere il figlio ogni settimana, compatibilmente con gli impegni della madre, il sabato e/o la domenica dalle
15:00 alle 20:00.
In data 03.02.2025, si è costituito il sig. il quale ha dato atto dell'accordo di separazione CP_1
raggiunto dalle parti il 25.01.2025, nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione.
All'udienza di comparizione del 26.02.2025, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler addivenire alla loro separazione personale, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il
25.01.2025, di seguito trascritte: “a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco
pagina 2 di 4 rispetto; b) il minore affidato ad entrambi, vivrà stabilmente nella casa Persona_2
in cui la sig.ra deciderà di fissare la sua residenza, in atto in Regalbuto, Via Parte_1
Palermo n.67; c) il padre potrà esercitare il diritto di visita in qualsiasi momento previo accordo con la madre e, in ogni caso, con un incontro settimanale tra sabato e domenica per l'intera giornata prendendo il bambino da casa della madre e riportandolo nello stesso luogo entro le ore 19,00; d) il signor e la signora dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1
autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
e) il sig. CP_1
si impegna a versare entro la fine di ogni mese alla sig.ra sul conto
[...] Parte_1
corrente della stessa, un assegno perequativo a titolo di mantenimento ordinario indiretto per il figlio minore nella misura di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
i Persona_1
coniugi, altresì, concordano che le spese straordinarie per il figlio minore saranno sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno, nel rispetto di quanto statuito dalle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Consiglio Nazionale
Forense nella seduta del 14/7/2017; f) i coniugi dichiarano, infine, che nulla reciprocamente debbono all'altro a qualsivoglia titolo (effetti personali, cose, denaro, ecc.)”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, deve ritenersi che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Considerato, inoltre, che l'accordo intervenuto tra i coniugi non è contrario all'interesse del figlio minore può recepirsi nella presente pronuncia quanto concordato tra le parti, come sopra riportato.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: , e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni di cui all'accordo
[...] C.F._3
sottoscritto dalle parti il 25.01.2025 e trascritte in parte motiva.
pagina 3 di 4 Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calascibetta al Numero 1, parte I, Anno 2024.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Nicosia (EN) alla Piazzetta Leone II n. 4 presso lo studio dell'Avv.
Michele Emanuele (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Calascibetta (EN) alla via Maddalena I n. 53 presso lo studio dell'Avv. Piero Capizzi
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 4 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio civile a Calascibetta (EN) il 21.02.2024, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al Numero 1, parte I, Anno 2024 (cfr. all. 2 al ricorso).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio , ad Enna in data 29.09.2023. Persona_1
La ricorrente ha dedotto e documentato che i coniugi hanno fissato la propria casa coniugale presso l'immobile sito in Calascibetta alla via Granatelli II n. 38, condotto in locazione.
La ricorrente ha rappresentato che il coniuge a fine settembre 2024 ha deciso di porre fine al rapporto coniugale;
che, pertanto, la ricorrente, priva di reddito e di patente di guida, è tornata a vivere a casa della propria madre a Regalbuto, al fine di avere un supporto nell'accudimento del piccolo
[...]
e del figlio primogenito avuto da una precedente relazione. Per_1
La ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre nella residenza odierna e/o in quella che ella sceglierà in futuro;
di disporre a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento della stessa, e di € 400,00 mensili, a titolo di mantenimento del minore, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
di statuire che il padre avrà il diritto di vedere il figlio ogni settimana, compatibilmente con gli impegni della madre, il sabato e/o la domenica dalle
15:00 alle 20:00.
In data 03.02.2025, si è costituito il sig. il quale ha dato atto dell'accordo di separazione CP_1
raggiunto dalle parti il 25.01.2025, nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione.
All'udienza di comparizione del 26.02.2025, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler addivenire alla loro separazione personale, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il
25.01.2025, di seguito trascritte: “a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco
pagina 2 di 4 rispetto; b) il minore affidato ad entrambi, vivrà stabilmente nella casa Persona_2
in cui la sig.ra deciderà di fissare la sua residenza, in atto in Regalbuto, Via Parte_1
Palermo n.67; c) il padre potrà esercitare il diritto di visita in qualsiasi momento previo accordo con la madre e, in ogni caso, con un incontro settimanale tra sabato e domenica per l'intera giornata prendendo il bambino da casa della madre e riportandolo nello stesso luogo entro le ore 19,00; d) il signor e la signora dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1
autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere reciprocamente;
e) il sig. CP_1
si impegna a versare entro la fine di ogni mese alla sig.ra sul conto
[...] Parte_1
corrente della stessa, un assegno perequativo a titolo di mantenimento ordinario indiretto per il figlio minore nella misura di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
i Persona_1
coniugi, altresì, concordano che le spese straordinarie per il figlio minore saranno sostenute da entrambi in ragione del 50% ciascuno, nel rispetto di quanto statuito dalle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Consiglio Nazionale
Forense nella seduta del 14/7/2017; f) i coniugi dichiarano, infine, che nulla reciprocamente debbono all'altro a qualsivoglia titolo (effetti personali, cose, denaro, ecc.)”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, deve ritenersi che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Considerato, inoltre, che l'accordo intervenuto tra i coniugi non è contrario all'interesse del figlio minore può recepirsi nella presente pronuncia quanto concordato tra le parti, come sopra riportato.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: , e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni di cui all'accordo
[...] C.F._3
sottoscritto dalle parti il 25.01.2025 e trascritte in parte motiva.
pagina 3 di 4 Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calascibetta al Numero 1, parte I, Anno 2024.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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