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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1650/2022 R.G.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Nicosia e Salvatore Traina come da procura in atti;
contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Toffoletto, Controparte_1 P.IVA_1
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli come da procura in atti;
uale mandataria di (C.F. ) CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia come da procura in atti;
All'udienza del 18.7.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., riassumeva il Parte_1 giudizio a seguito di sentenza di rinvio emessa dalla Suprema Corte n.24235/22 con la quale aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.n.2270/19 chiedendo definirsi il gravame alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva insistendo per il rigetto dei motivi d'appello e Controparte_3 conseguente statuizione sulle spese.
Disposta dal collegio l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di Controparte_1 questa si costituiva istando per il rigetto dell'impugnazione.
Rilevato che all'udienza del 11.7.2025 nessuna delle parti compariva, il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 18.7.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 1650/2022: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/07/2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1650/2022 R.G.
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Nicosia e Salvatore Traina come da procura in atti;
contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Toffoletto, Controparte_1 P.IVA_1
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli come da procura in atti;
uale mandataria di (C.F. ) CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Malizia come da procura in atti;
All'udienza del 18.7.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., riassumeva il Parte_1 giudizio a seguito di sentenza di rinvio emessa dalla Suprema Corte n.24235/22 con la quale aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.n.2270/19 chiedendo definirsi il gravame alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione.
Si costituiva insistendo per il rigetto dei motivi d'appello e Controparte_3 conseguente statuizione sulle spese.
Disposta dal collegio l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di Controparte_1 questa si costituiva istando per il rigetto dell'impugnazione.
Rilevato che all'udienza del 11.7.2025 nessuna delle parti compariva, il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 18.7.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 1650/2022: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/07/2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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