TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10039 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella cause riunite aventi n. 23968/2020 e 15585/2022 RG
PROMOSSE DA
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Paolo Sandulli (c.f.
[...] C.F._2
), unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Crispi n. 64
[...]
- ATTRICE - NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Amalfi (SA) alla via S. Quasimodo Controparte_1 n.3 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1 e difesa dal prof. avv. Roberto Rosapepe (c. f. ), con studio in C.F._3 Salerno al Corso Garibaldi n. 164
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI All'udienza del 16.05.2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04.11.2020, la sig.ra
[...]
evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la Parte_1 [...] nella qualità di socia della predetta società onde sentire dichiarare ed Controparte_1 accertare la nullità od in subordine l'annullabilità della delibera del 26.06.2020 di approvazione del bilancio sociale al 31.12.2019. Nell'articolato atto introduttivo, premetteva in fatto che:
- la società convenuta era proprietaria del complesso alberghiero sito Controparte_1 in Amalfi, fondato e costruito nel 1956 da (nonno dell'attrice e Persona_1 dell'attuale legale rappresentante della società);
- che l'albergo era stato gestito con la collaborazione della moglie Persona_2 fino al 1979 dal sig. (padre dell'attrice e del legale rappresentante Persona_3 2 della società) che aveva acquisito dalla sorella la residua parte della proprietà della struttura alberghiera;
- che i fratelli, attuali contendenti, progressivamente avevano sostituito la madre nella direzione e gestione del complesso alberghiero fino a diventare , Parte_1 colei che dirigeva e gestiva l'azienda alberghiera e , divenuto il Persona_1 legale rappresentante della Hotel Miramalfi di IM MM e SI SC e LA s.n.c. costituita nel 1981 con il conferimento delle quote di comproprietà dell'albergo pervenute ai soci fondatori in ragione di tre quote uguali a seguito della successione ab intestato dal sig. Persona_3
- che la madre, sig.ra aveva donato, riservandosene l'usufrutto, ai Persona_2 due figli in parti uguali la nuda proprietà del 30% della sua quota nella predetta società di persone, rimanendo titolare del solo 3,34%;
- che con atto del 12.03.2011, la s.n.c. veniva trasformata in srl con la denominazione di con capitale sociale così suddiviso: per € Controparte_1 Persona_2 9.771,69, in piena proprietà e per € 87.945,24, in usufrutto;
per € Parte_1 97.716,94, in piena proprietà, e per € 43.972,24, in nuda proprietà; Persona_1 per € 97.716,94, in piena proprietà, e per € 43.972,24, in nuda proprietà;
- che legale rappresentante della società era sempre , mentre la sig.ra Persona_1
continuava a gestire e dirigere la struttura alberghiera;
Parte_1
- che con la morte della madre avvenuta in data 11.03.2018 e l'apertura della relativa successione, si erano incrinati i rapporti tra i fratelli che erano degenerati anche per la chiara volontà di di sostituire e marginalizzare il ruolo della Persona_1 sorella, fino a cagionarle uno stato depressivo che la conduceva prima a mettersi in aspettativa per ragioni di salute e poi in pensionamento;
- che il testamento olografo apparentemente sottoscritto dalla sig.ra Persona_2 in data 11.10.2014 e pubblicato con verbale notarile del 16.03.2018 era stato contestato in sede penale e prevedeva la volontà della defunta di nominare come erede della quota disponibile il figlio Persona_1
- che nel frattempo con due atti notarili di donazione di quote del Persona_1 14.06.2018 e del 20.07.2018 aveva ceduto alla moglie, la quota del 5% Per_4 del capitale sociale della società convenuta ed ai figli ed CP_2
la quota del 10% ciascuno;
CP_3
- che tali donazioni secondo parte attrice erano inficiate dall'indebita confusione tra la sua quota di partecipazione societaria (pari al 48,33%) e la quota del 3,34% caduta in eredità, che il riteneva spettargli per i 2/3 in virtù del testamento Per_1 olografo della madre che gli assegnava l'intera quota disponibile, mentre il restante 1/3 spettava alla sorella;
- che era risultato che su un conto corrente acceso dalla società presso l'
[...]
erano confluiti ricavi della società di persone che non CP_4 Parte_2 erano stati registrati a bilancio attestanti “l'esistenza di un utile ricostruito e non distribuito” dell'ammontare di € 654.819,88;
- che aveva provveduto stante la ferma opposizione della sorella Persona_1 alla nomina del rappresentante comune degli eredi o comunisti nell'assemblea sociale della società convenuta nella persona del figlio , che era Controparte_5 3 stata impugnata da innanzi al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. Parte_1 1109 c.c.;
- che dopo aver impugnato le delibere approvative dei bilanci al 31.12.2017 e 31.12.2018, parte attrice intendeva impugnare anche la delibera approvativa del bilancio al 31.12.2019;
- che in particolare la delibera impugnata sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 2479 c.c. per l'inesistenza del quorum costitutivo ed in violazione dell'art. 14.5 dello statuto sociale per l'inesistenza del quorum deliberativo, in ragione della partecipazione ed ammissione al voto del rappresentante comune, la cui nomina era stata impugnata;
- che altro motivo di nullità od annullabilità della delibera impugnata era costituito dal fatto che la stessa era stata approvata con il voto decisivo di Per_4 [...]
e divenuti soci per effetto delle donazioni ritenute invalide da CP_5 CP_2 parte attrice, in ragione del fatto che aveva provveduto alla Persona_1 predetta donazione, disponendo della quota di partecipazione sociale caduta in successione oggetto di comunione ereditaria e della quale quindi non poteva disporre;
- che la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019 sarebbe affetta da nullità per violazione dei principi di verità e chiarezza poiché irrimediabilmente viziata dalla omessa registrazione nei bilanci della società delle operazioni riportate negli estratti conto del conto corrente aperto presso la filiale di Amalfi della Parte_2 estinto e chiuso nel 2012 così inficiando il rendiconto di chiusura della società
[...] collettiva nonché i bilanci successivi approvati dalla società convenuta;
- che tutti i bilanci precedenti a quello approvato con la delibera impugnata venivano esaminati onde profilare i vizi di invalidità che li affliggevano (alcuni di questi già oggetto di impugnativa innanzi all'intestata sezione specializzata);
- che tra i vizi che inficiavano il bilancio al 31.12.2019 figuravano gli oneri economici sostenuti dall'amministratore, , per le spese della difesa Persona_1 affrontate nel giudizio penale conclusosi con un proscioglimento per prescrizione;
secondo parte attrice si trattava di spese che non potevano essere considerate inerenti con un attività potenzialmente idonea a produrre utili e quindi non potevano essere addebitate come costi della società, con la conseguenza di dover stornare i compensi legali indebitamente corrisposti dalla società all'avv. per CP_6 l'ammontare di € 43.348,78;
- che con delibera del 27.05.2019 con il voto contrario dell'attrice era stato deliberato il nuovo compenso dell'amministratore unico per l'ammontare di € 85.000 nonché il benefit dell'uso esclusivo dell'Audi tg FJ776WC (che era di gran lunga superiore a quello già deliberato per l'organo amministrativo nel 2011 per € 25.000) producendo pertanto un sacrifico economico spropositato per l'ente sociale;
- che l'amministratore in palese conflitto di interessi aveva assunto la moglie - sostituendo la sorella dimissionaria e costretta a lasciare la direzione dell'albergo per il comportamento “mobbizzante” del fratello – con la retribuzione mensile di € 3390,00;
- che nell'anno 2019 nonostante il trend di crescita del turismo nella costiera 4 amalfitana la società aveva registrato “una perdita di ricavi di € 126.976,00, maggiori costi per € 372.804,00 ed una contrazione dell'utile di € 262.316,00”;
- che in data 25.10.2019 la società aveva stipulato con la Gruppo Sabatino s.r.l. un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili di natura straordinaria per la somma complessiva di € 204094,63 destinati ad aggravare le difformità edilizie già accertate in sede penale, decisione assunta dall'organo amministrativo in difetto dell'autorizzazione dell'assemblea sociale;
- che nel bilancio al 31.12.2019 risultavano inseriti i costi per € 1746,57 per l'acquisto di “cialde di caffè bidose” da Nims spa che erano compatibili soltanto con la macchina da caffè presente presso la;
CP_7
- che il bilancio impugnato risulterebbe falso non riportando la registrazione delle movimentazioni del conto corrente aperto presso la estinto nel 2012 Parte_2 e da cui sarebbero stati illegittimamente prelevati dall'amministratore unico ricavi della società per oltre 800.000 euro;
- che inoltre nel conto economico del bilancio 2019 risulterebbero contabilizzati costi per ammortamenti non inerenti per euro 3.252,00 (di cui euro 900,00 per ammortamenti fabbricati ed euro 2.352,00 per ammortamenti mobili e arredamenti, relativi all'iscrizione di immobilizzazioni contestate nei precedenti esercizi);
- che non sarebbero state contabilizzate “Imposte sul reddito” per complessivi € 50.014,69 (liquidate con aliquota IRAP del 4,97% e aliquota IRES del 24,00 %) sul reddito imponibile di € 172.643,06 conseguito nel periodo in esame in ragione dei minori costi risultanti dalle esposte rettifiche;
- che nello stato patrimoniale non risulterebbero iscritti “Crediti” per complessivi € 1.234.709, corrispondenti alla somma dei “Crediti v/ ” per Persona_1 complessivi € 1.231.209 in ragione degli indebiti prelievi dal conto corrente estinto nel 2012;
- che non risulterebbero registrati “Debiti” per l'importo complessivo di € 166.873, pari al debito tributario determinato dagli utili dei precedenti esercizi non esposti in bilancio, pari ad € 107.162,36, oltre le imposte (IRES e IRAP) relative al 2019 pari ad € 50.014,69 e l'iva indeducibile pari ad € 9.695,51.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“I. Dichiarare la nullità o, gradatamente, l'annullabilità, per tutte le ragioni esposte, della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di del 26 giugno Controparte_1 2020 di approvazione del bilancio al 31/12/2019, iscritta nel Registro delle Imprese con prot. n. 40622 del 6/7/2020. II. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa”. Si costituiva nel giudizio la depositando comparsa di risposta Controparte_1 nella quale in via preliminare chiedeva la riunione del presente procedimento al precedente iscritto a seguito della impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018 della società convenuta pendente innanzi all'intestata sezione specializzata unitamente ad altro procedimento incardinato per l'impugnazione del bilancio al 31.12.2017. Eccepiva inoltre la tardività dell'impugnazione a fronte di una delibera trascritta nel libro delle decisioni dei soci contestualmente alla sua adozione in data 26.06.2020; 5 pertanto pur tenendo conto della sospensione feriale l'opposizione era tardiva in quanto proposta soltanto in data 04.11.2020. Quanto al primo motivo di annullabilità concernente il difetto del quorum costitutivo e deliberativo per l'approvazione della delibera in quanto approvata con il voto determinante del rappresentante comune, la cui nomina era stata oggetto di impugnativa dinanzi al Tribunale di Salerno, la parte convenuta eccepiva la necessità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno. Nel merito comunque la società convenuta - pur contestando le argomentazioni di controparte che interpretava in maniera incongrua le previsioni di legge sulla nomina del rappresentante comune senza distinguere peraltro tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – deduceva che aveva raggiunto la maggioranza del Persona_1 51% del capitale sociale non attraverso la nomina del rappresentante comune bensì con la quota disponibile dei 2/3 della quota sociale della madre come previsto nella scheda testamentaria. Contestava inoltre il dedotto vizio della delibera per il presunto conflitto di interessi generato dal fatto che il rappresentante comune che aveva concorso ad approvare la delibera impugnata era il figlio dell'amministratore unico, quando la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi dovrebbe essere fatta in concreto in relazione ad una specifica decisione e non sussistendo alcuna norma che impedisce la nomina del rappresentante comune di uno stretto congiunto dei partecipanti alla comunione. Con riferimento al prospettato vizio della delibera impugnata per l'approvazione da parte dei donatari della quota che non poteva disporre nei confronti Persona_1 della moglie e dei due figli, la società convenuta in ordine all'accertamento incidentale richiesto al Tribunale sull'invalidità delle prefate donazioni eccepiva il difetto di legittimazione passiva della compagine societaria, essendo unici legittimati passivi il donante ed i donatari. Parte convenuta comunque eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e comunque nel merito non sussisterebbe alcuna nullità, dal momento che Parte_1
avrebbe disposto con tali atti di liberalità di una quota ben inferiore di Persona_1 quanto già di sua proprietà e che non ricomprendeva i 2/3 della quota della madre facente parte dell'asse ereditario. Da ultimo, si rilevava che con atto notarile si era proceduto alla rettifica delle donazioni che risolveva il problema alla radice. Con specifico riferimento all'invalidità della delibera originata dalla mancata registrazione contabile di operazioni su un conto corrente estinto nel 2012 e che avrebbe generato la falsità dei bilanci della società anche dopo la trasformazione in srl, parte convenuta eccepiva che la non solo aveva approvato la delibera di Per_1 trasformazione con la connessa situazione patrimoniale e la perizia di stima, ma aveva approvato tutti i bilanci successivi e pertanto non era legittimata a far valere profili di annullabilità delle delibere di approvazione dei detti bilanci. Mentre per i vizi di nullità erano ormai scaduti i termini per l'impugnativa almeno fino al bilancio al 31.12.2015 previsti ex art. 2479 ter c.c. In ordine agli specifici vizi rilevati da controparte circa l'omesso rispetto dei principi di veridicità e correttezza del bilancio al 31.12.2019, la società insisteva che i costi sostenuti per la difesa dell'amministratore unico nei giudizi penali che lo avevano riguardato dovevano essere correttamente imputati all'ente sociale. In ordine alla presunta irregolarità circa la dismissione di beni avvenuta nel 2016 eccepiva che la posta non riguardava all'evidenza il bilancio oggetto di impugnativa. 6
La presunta invalidità della delibera con la quale era stato riconosciuto il nuovo compenso all'amministratore unico non assumeva alcun rilievo sotto il profilo dei contestati vizi del bilancio al 31.12.2019, atteso che i costi erano stati riportati in maniera chiara e veritiera. Parte convenuta evidenziava che le contestazioni di controparte sulla stipula del contratto di appalto attenevano al merito dell'operazione, non avendo alcun riflesso sulla veridicità del bilancio. Con riferimento a quanto denunciato da controparte circa l'inveridicità dei bilanci per le mancate registrazioni contabili delle operazioni sul conto corrente estinto nel 2012, parte convenuta ribadiva che eventuali vizi di nullità non potevano più essere sollevati per la scadenza dei termini ed anche ai sensi dell'art. 2434 bis per l'intervenuta approvazione dei bilanci successivi. E comunque deduceva che era pienamente a conoscenza dell'esistenza Parte_1 del conto corrente aperto presso la sulla quale era legittimata ad operare Parte_2 come da certificazione rilasciata dalla banca e prodotta in giudizio ed era stata pure beneficiaria di erogazioni in suo favore. Pertanto concludeva chiedendo in via preliminare la riunione con le precedenti impugnative di bilancio già pendenti innanzi al Tribunale di Napoli nonché la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio incardinato presso il Tribunale di Salerno e comunque nel merito chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese. Con successivo atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.07.2022, la sig.ra evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la Parte_1 [...] nella qualità di socia della predetta società onde sentire dichiarare ed Controparte_1 accertare la nullità od in subordine l'annullabilità della delibera del 29.04.2022 di approvazione del bilancio sociale al 31.12.2021. Parte attrice richiamava nell'atto introduttivo la speculare ricostruzione in fatto già illustrata soffermandosi sulle vicende societarie e successorie sopra riportate e precisando di aver impugnato anche la delibera che aveva approvato il bilancio al 31.12.2020. Analogamente lamentava i medesimi vizi già denunciati con riferimento al bilancio al 31.12.2019 e cioè in particolare che la delibera impugnata sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 2479 c.c. per l'inesistenza del quorum costitutivo ed in violazione dell'art. 14.5 dello statuto sociale per l'inesistenza del quorum deliberativo, in ragione della partecipazione ed ammissione al voto del rappresentante comune, la cui nomina era stata impugnata in sede giudiziale;
altro motivo di nullità od annullabilità della delibera impugnata era costituito dal fatto che la stessa era stata approvata con il voto decisivo di e divenuti soci per effetto delle Per_4 Controparte_5 CP_2 donazioni ritenute invalide da parte attrice, in ragione del fatto che Persona_1 aveva provveduto alla predetta donazione, disponendo della quota di partecipazione sociale caduta in successione oggetto di comunione ereditaria e della quale quindi non poteva disporre;
infine anche la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 sarebbe affetta da nullità per violazione dei principi di verità e chiarezza poiché irrimediabilmente viziata dalla mancata registrazione nei bilanci della società delle operazioni riportate negli estratti del conto corrente intestato alla società ed aperto presso la filiale di Amalfi della estinto e chiuso nel 2012, così Parte_2 inficiando il rendiconto di chiusura della società di persone prima della trasformazione nonché i bilanci successivi approvati dalla società convenuta. 7
Come motivi di impugnazione specifici del bilancio al 31.12.2021, parte attrice deduceva che la nullità od annullabilità del documento bilancistico in esame risiedeva nel fatto che la società convenuta aveva regolato le competenze professionali maturate dagli avv.ti Matteo Senatore e Luigi Anastasio che avevano svolto il ruolo di difensori di nei procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Salerno per Persona_1 l'ammontare di € 3396,00. Inoltre parte attrice si duoleva che con delibera del 27.05.2019 con il voto contrario dell'attrice era stato deliberato il nuovo compenso dell'amministratore unico per l'ammontare di € 85.000 che gravava sull'ente sociale anche per l'esercizio 2021 nonostante la drastica contrazione degli utili registrati in quell'esercizio di bilancio. Altro vizio, secondo parte attrice era costituito dall'onere economico patito dalla società per aver corrisposto anche per l'anno 2021 uno stipendio annuale € 46911,00 alla moglie dell'amministratore, infine parte attrice insisteva che Per_4 l'inveridicità del bilancio era attestata dalla circostanza di non riportare le registrazioni delle movimentazioni del conto corrente della dal 2010 fino Parte_2 all'estinzione del conto avvenuta nel 2012. Inoltre, secondo parte attrice nel conto economico sarebbero stati contabilizzati costi per ammortamenti non inerenti per € 3252 e non sarebbero state contabilizzate
“imposte sul reddito” per complessivi € 38768,00 sul reddito imponibile di € 142.931,00 conseguito nell'esercizio 2021. Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“I. Dichiarare la nullità o, gradatamente, l'annullabilità, per tutte le ragioni esposte, della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di del 29 aprile 2022 Controparte_1 di approvazione del bilancio al 31/12/2021, iscritta nel Registro delle Imprese con prot. 30780 del 16/5/2022. II. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa.” Si costituiva la depositando comparsa di costituzione, nella quale Controparte_1 riproponeva le medesime difese già compendiate nella memoria di costituzione depositata nel giudizio relativo all'impugnazione del bilancio al 31.12.2019 e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. in entrambi i giudizi, il giudice istruttore disponeva la riunione dei giudizi già pendenti sul proprio ruolo per gli evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva e disponeva la nomina di CTU come invocata da parte attrice. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 16.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Mette conto in via preliminare affrontare le diverse questioni preliminari sollevate dalle parti prima di entrare nel merito di un giudizio che si presenta di particolare complessità in ordine ai diversi vizi denunciati da parte attrice che attengono non solo alla asserita annullabilità della delibera approvativa del bilancio ma soprattutto alla prospettata nullità della stessa. Merita di essere disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnativa della delibera approvativa del bilancio al 31.12.2019 sollevata da parte convenuta, sul presupposto che il prefato deliberato assembleare era stato trascritto nel libro delle decisioni dei soci contestualmente alla sua adozione in data 26.06.2020, dovendosi pertanto ritenere maturato il termine per l'opposizione previsto per legge in 90 giorni pur computando il 8 periodo di sospensione feriale. L'eccezione è destituita di fondamento dal momento che la delibera di approvazione del bilancio di esercizio è soggetta a deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c. e pertanto ne consegue che una volta verificato che il deposito della delibera in oggetto presso il Registro delle imprese risulta avvenuto in data 06.07.2020 (come da data di protocollo riportata nella visura storica della società in atti) e computando il termine di sospensione feriale non risultano decorsi i 90 giorni per l'impugnazione al momento della notifica dell'atto di citazione perfezionata a mezzo pec in data 04.11.2020. Con la comparsa conclusionale parte attrice chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. a seguito dell'emissione del decreto del GUP del Tribunale di Salerno che disponeva il rinvio a giudizio di , in qualità di legale rappresentante Persona_1 della società convenuta per il reato di cui all'art. 2621 c.c.. Rilevato che non risulta depositato in atti il decreto emesso dal GUP del Tribunale di Salerno che invero è stato parzialmente riportato nella medesima comparsa conclusionale, la richiesta di sospensione è stata sinteticamente motivata da parte attrice con la presente locuzione “in quanto di indubbia pertinenza e di sicura dirimenza ai fini dello scrutinio del presente giudizio”. Non è chi non veda che l'istituto della sospensione del processo - avversato da parte attrice nel corso del giudizio rispetto alle insistite richieste della parte convenuta di sospensione per altri motivi che saranno oggetto di successiva disamina - non sia affatto pertinente al caso in esame. Secondo parte attrice, l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Persona_1 che nella sua qualità di legale rappresentante della società convenuta avrebbe commesso il reato di cui all'art. 2621 c.c. per l'omessa indicazione nei bilanci sociali dal 2010 di fatti materiali rilevanti (omessa registrazione dei movimenti sul conto corrente intestato alla società ed aperto presso la Filiale di Amalfi della ) Parte_2 sarebbe dirimente ai fini dello scrutinio di questo giudizio, poiché rivelatore di un'attività contabile infedele in palese violazione del principio di continuità dei bilanci. L'istanza di parte attrice tuttavia non sembra tenere conto del principio di separatezza dei due giudizi, penale e civile (sulla base dell'assunto che l'esito del giudizio civile prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, desumibile dall'art. 3 del precedente codice di procedura penale, cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n.24811) che invero sarebbero interferenti solo nel caso in cui l'esercizio dell'azione penale attiene ad un profilo risarcitorio di danno da far valere in sede civile connesso alla commissione del reato. Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (cfr. Cass. n. 15470/2017). Nella fattispecie in esame, la parte attrice ha domandato soltanto l'accertamento dell'invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci impugnati senza avanzare alcuna richiesta di risarcimento del danno. Ciò esclude in radice qualsivoglia interferenza che possa giustificare il ricorso all'istituto della sospensione necessaria, 9 oggetto peraltro di una rigorosa e stringente applicazione anche al fine di non ledere il principio della ragionevole durata del processo. Da ultimo, è stata privilegiata dalla Cassazione un'interpretazione ancora più restrittiva dei casi di ricorso alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., escludendo l'applicazione del predetto istituto quando non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (cfr. Cass. n. 1443/2022, Orilia, Rv. 663628-01). Come già anticipato, la sospensione del processo è stata in maniera ripetuta invocata anche da parte convenuta con riferimento alla pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno e poi alla Corte di Appello di Salerno instaurato per l'impugnativa della nomina del rappresentante comune della quota di partecipazione sociale di caduta in comunione ereditaria tra i fratelli Persona_2 Per_1 Non va ignorato che la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. non è stata reiterata dalla società convenuta negli scritti conclusionali, comunque il Collegio ritiene che tale istanza debba essere rigettata non ricorrendo nella specie i presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Ed infatti sulla questione della validità della nomina del rappresentante comune che rilucerebbe, secondo parte attrice, sulla validità dei quorum costitutivo e deliberativo delle delibere impugnate è intervenuto un doppio giudicato conforme in senso reiettivo del Tribunale di Salerno e della Corte di Appello di Salerno (come da pronunce depositate in atti) che non è passato in giudicato essendo pendente il relativo ricorso in Cassazione. Ma come è stato autorevolmente precisato dalla Cassazione a sezioni Unite (Sez. U, n. 21763/2021, , Rv. 662227-03) salvi i casi in cui la sospensione sia imposta da Per_5 una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. Invero, secondo il Collegio, proprio l'intervenuta sentenza di rigetto dell'impugnativa di nomina del rappresentante comune già confermata in sede di appello e di cui si condivide il percorso argomentativo (cfr. motivazioni delle sentenze depositate agli atti) costituisce un fatto dirimente per la decisione di questo giudizio anche se la stessa risulta non ancora passata in giudicato (sebbene parte convenuta abbia depositato provvedimento del 31.08.2025 con il quale la Corte di Cassazione ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso proponendo la definizione ex art. 380bis c.p.c. allegato alla memoria di replica). E ciò sul rilievo che prima ancora del passaggio in giudicato qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di una propria autorità che si estrinseca in un'efficacia di accertamento anche al di fuori del processo. Tale opzione ermeneutica trova inoltre conferma nello stesso articolo 337 comma 2 c.p.c. che nel disciplinare le ipotesi di sospensione facoltativa del processo richiama il potere autoritativo della sentenza e quindi di qualsiasi decisione anche di quelle soggette ai mezzi di impugnazione ordinari. 10
La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo. Principio che trova conferma, in primo luogo, nelle disposizioni di legge che regolano gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ed in secondo luogo nella formulazione letterale della norma, che riconosce autorità, e quindi efficacia, alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, atteso che di tale evento nella norma non v'è menzione (cfr. ancora Cass. sez. un. n. 14060/2004). Il rischio del conflitto di giudicati in un'ipotesi come quella in esame si stempera proprio alla luce della previsione di cui all'art. 336 c.p.c., che conforma il c.d. effetto espansivo esterno delle pronunce giurisdizionali, applicabile, come è pacificamente riconosciuto, anche alle sentenze definitive, nel senso che la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva determina l'immediata caducazione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata. Per costante giurisprudenza, qualora fra la sentenza non definitiva e quella definitiva sussista un nesso di consequenzialità, nel senso che la prima costituisce il presupposto dell'altra, gli effetti pregiudicanti determinati dalla riforma o dalla cassazione della sentenza non definitiva si producono su quella definitiva anche in caso di mancata impugnazione di questa, dato che il giudicato che si è formato sulla sentenza definitiva è solo apparente, essendo lo stesso necessariamente collegato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente necessario (cfr. Cass. sent. n. 1409/90; n. 5633/90; 2188/93). Passando al merito della controversia e quindi ai vizi dedotti da parte attrice per entrambe le delibere impugnate, giova premettere che la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'invalidazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. In ragione di tale esigenza si è intervenuti tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale. Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita. Regola eccezionale è il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, semprechè l'impugnativa sia avanzata “da chiunque vi abbia interesse 11 entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”. Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare, cercando di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate. Sempre in omaggio al principio di stabilità, in coerenza con la volontà di mantenere in vita la delibera che possa presentarsi come viziata, sono stati elaborati i c.d. vizi non invalidanti. Si tratta di vizi formali che però non sono tali da portare alla caducazione della decisione, come nel caso di non impugnabilità della delibera a causa della partecipazione di persone non legittimate al voto, salvo la prova di resistenza ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo. Ancora, è stata esclusa l'impugnabilità della delibera laddove il verbale sia redatto in modo incompleto ed inesatto, quando ciò consenta l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa, ex art. 2377, comma 5 c.c. Inoltre, nel codice non si fa riferimento alla categoria della inesistenza della delibera che aveva generato non poche incertezze. Il legislatore della riforma del 2003 ha raggiunto tale obiettivo sia attraverso l'esclusione di cause atipiche di nullità, sia riconducendo nell'alveo dell'annullabilità molti dei vizi che, precedentemente, ricadevano invece nell'ipotesi dell'inesistenza. Sebbene lo spazio per la categoria della inesistenza dei deliberati assembleari risulti marginalizzato a seguito della novella che ha implementato la tassativizzazione dei vizi delle delibere sociali e ciò in ragione dell'abuso che la stessa giurisprudenza aveva fatto di tale categoria, comunque il formante giurisprudenziale continua ad enucleare casi di inesistenza sebbene in via residuale solo allorquando “lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare” (cfr. Cass. n.7693/2006 e da ultimo Cass. 26199/2021). Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di veridicità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie. Il bilancio ha la funzione di garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, attraverso una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 e ss. c.c.. Il bilancio di esercizio è composto da più documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), e tra questi importanza cruciale assume la nota integrativa, nella quale sono contenuti i dati per poter interpretare correttamente ed agevolmente il bilancio. Invero, quest'ultima - come affermato da attenta dottrina - si atteggia a documento di non stretta derivazione contabile che, oltre ad assolvere una funzione descrittiva, svolge un autonomo ruolo informativo, colmando le lacune tipiche del linguaggio numerico. Ne deriva che la legittimazione ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio da parte del socio non è direttamente correlata ad un'aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma piuttosto 12 trova un preciso fondamento nel fatto stesso che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consentono di avere tutte le informazioni circa elementi suscettibili di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa. Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che non è possibile impugnare una delibera di approvazione del bilancio, adducendo esclusivamente eventuali illeciti gestori compiuti dagli amministratori, laddove non siano corredati da specifiche allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile il vizio di nullità soltanto quando venga sostanzialmente alterata la reale situazione patrimoniale della società in modo da ledere gli interessi tutelati dai terzi, i quali siano indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (cfr. Cass. n.906/1979; Cass. n. 6942/1982). Perciò non incidono sulla validità delle deliberazioni che approvano il bilancio, irregolarità di scarsa importanza o omissioni o raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico e che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione societaria (cfr. Cass. n. 1699/1985). In secondo luogo, come affermato costantemente nella giurisprudenza di legittimità, la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio - in questo caso i soci dissenzienti - lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l'onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato. Ciò premesso, il presente contenzioso è solo una parte delle controversie che
[...]
ha instaurato nei confronti della società convenuta, da quando il fratello Parte_1 legale rappresentante della stessa l'avrebbe estromessa dalla direzione della struttura alberghiera, imponendo un rappresentante comune (il proprio figlio ) Controparte_5 sulla quota di partecipazione della madre caduta in comunione ereditaria. Da quel momento, parte attrice ha iniziato ad impugnare tutti i bilanci societari a partire da quello di esercizio al 31.12.2017 fino ai bilanci oggetto della presente controversia (in cui sono stati riunite le impugnative al bilancio al 31.12.2019 ed al 31.12.2021). Mette conto subito segnalare anche rispetto alle istanze di riunione che nel processo sono state avanzate, che l'impugnativa della delibera approvativa del bilancio al 31.12.2017 (con la quale aveva impugnato anche le delibere di Parte_1 approvazione dei bilanci 2015 e 2016) è stata decisa con sentenza di questa sezione specializzata depositata in data 22.10.2022 che ha così statuito: “a) dichiara inammissibili le impugnative delle delibere del 29.4.2016 di approvazione del bilancio al 31.12.2015 e del 17.6.2017 di approvazione del bilancio al 31.12.2016; b) accoglie per il resto la domanda e annulla la delibera del 24.9.2018 di approvazione del bilancio al 31.12.2017” (cfr. sentenza in atti che è stata oggetto di gravame in appello). Peraltro, nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha ponderato in più occasioni la possibilità di riunire le diverse impugnative bilancistiche ancora pendenti (con particolare riferimento ai bilanci degli esercizi 2018 e 2020), ma invero si è verificato che i relativi giudizi si trovavano in fasi processuali diverse che rendevano impossibile la richiesta riunione delle cause (ed invero è agli atti l'ordinanza emessa dal dott.
nell'ambito del proc. n. 25546/2019 RG che disponeva la rinnovazione della Per_6 CTU disposta al fine di accertare i vizi come denunciati da parte attrice in ordine alla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018). 13
Non sembra ultroneo evidenziare il contegno processuale di parte attrice che ha appesantito il presente giudizio corredandolo delle numerose denunce penali e degli esiti altalenati dei relativi giudizi pendenti innanzi al Tribunale penale di Salerno unitamente alla costante denuncia di condotte di mala gestio di cui si sarebbe macchiato il legale rappresentante della società convenuta assolutamente non pertinenti rispetto alle censure mosse alle delibere di approvazione del bilancio impugnate in questa sede. Invero, la strategia perseguita da parte attrice che di fatto ha innestato nel presente giudizio ogni motivo di conflitto insorto con il fratello rappresentante legale della società convenuta ha prodotto l'unico risultato da una parte di allungare i tempi di definizione del giudizio dall'altra ha incrementato i profili di complessità della controversia. Pertanto, nell'ottica di semplificare la motivazione della presente decisione, il Collegio intende affrontare partitamente da una parte i dedotti vizi di annullabilità delle delibere impugnate e dall'altra quelli di nullità, evidenziando quelle censure e doglianze che esorbitano dal presente giudizio che non appare inutile ribadire non può essere inteso come una larvata azione di responsabilità. Il primo motivo di annullamento di entrambe le delibere impugnate, adottate secondo parte attrice in violazione di legge o di statuto, attiene alla mancanza del quorum costitutivo e deliberativo degli impugnati deliberati che sarebbe stato raggiunto con il voto favorevole del rappresentante comune della quota di partecipazione societaria caduta in comunione ereditaria, la cui nomina sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni codicistiche o statutarie che - come si legge negli atti di citazione –
“riservano e consentono, quindi solo all'A.G. la nomina del rappresentante comune e, in ogni caso, vietano che il rappresentante comune compia atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pregiudizievoli all'interesse di uno dei comunisti”. La tesi propugnata da parte attrice si fonda su un'interpretazione degli artt. 1105 e 1108 c.c. che non permetterebbe alla maggioranza dei due terzi dei comunisti di procedere alla nomina del rappresentante comune, come avvenuto nel caso di specie. La cennata tesi è priva di pregio e sul punto il Collegio non può che richiamare le puntuali motivazioni già assunte nella sentenza del Tribunale di Salerno che si condividono integralmente: “Ciò posto e non essendosi sul punto ulteriormente arricchito il quadro in valutazione successivamente alla ordinanza del 21.12.2020, la delibera gravata di nomina di un rappresentante comune non all'unanimità dei partecipanti, ma a maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle quote deve ritenersi rispettosa del disposto di cui all'art art 1105 c.c, non configurandosi tra i germani una comunione per pari quote indivise, bensì Per_1 dovendosi riconoscere una comunione per la quota indivisa di 2/3 in testa a
[...]
e per la quota indivisa di 1/3 in testa a . I motivi di Per_1 Parte_1 impugnazione avanzati dall'attrice in ordine alla pretesa necessaria predeterminazione dei poteri del rappresentante nominato (con particolare riguardo alla distinzione tra atti di amministrazione ordinaria e straordinaria) non colgono il segno, dovendosi considerare che dalla nomina in questione deriva il potere di compiere quantomeno gli atti di ordinaria amministrazione” (cfr. Trib. Salerno del 06.09.2021 in atti). La citata decisione è stata confermata in grado di appello con una sentenza che con una motivazione puntuale e pienamente condivisibile esclude qualsivoglia vizio della delibera di nomina del rappresentante comune dei comunisti del 31.07.2018: “Ed allora, la delibera di nomina oggetto di impugnazione del rappresentante della 14 comunione in relazione alla quota del 3,33% nella società deve Controparte_1 ritenersi legittima innanzitutto con riferimento all'an della decisione, proprio perché adottata in ossequio alla legge ed allo Statuto, come innanzi precisato. Con riferimento agli ulteriori profili oggetto di doglianza, così come esposti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed esaminati dal Tribunale, si osserva che, ad avviso della Corte di Appello, per la nomina di un rappresentante comune non è richiesta l'unanimità. Invero l'art. 1105 c.c. prevede che se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza ciascun partecipante può ricorrente all'autorità giudiziaria, che può anche nominare un amministratore. Ed allora, ben può la maggioranza dei partecipanti alla comunione procedere alla nomina di un rappresentante comune, atteso che la prospettata necessità di dover richiedere la delibera all'unanimità, oltre che non espressamente prevista, si risolverebbe, in concreto, in una ingiustificata disapplicazione della norma di cui all'art. 1105 c.c. e del principio dell'autonomia dei comproprietari-condomini- compartecipi, atteso che laddove non si raggiunga l'accordo unanime il conseguente intervento dell'Autorità Giudiziaria, anziché residuale, diventerebbe suppletivo, esclusivo e sostitutivo della volontà assembleare maggioritaria. Peraltro, la lettura del disposto innanzi richiamato in favore della nomina all'unanimità tradisce anche la Co ratio della norma stessa volta ad assicurare nel caso di specie alla un efficiente e rapido funzionamento dell'organo assembleare in caso di quota societaria in contitolarità e non troverebbe la sua logica conseguenza nella nomina giudiziaria del rappresentante comune laddove vi sia una maggioranza che può sollecitamente deliberare sul punto. La maggioranza poi va individuata in base alle quote dei comunisti e se nel caso di specie la quota di non è stata devoluta in parti eguali tra gli altri due Persona_2 soci (i figli e ), ciascuno già titolare di una pari Parte_1 Persona_1 quota (pari a 48.330,00 come innanzi precisato), deve rilevarsi che la disposizione della quota disponibile in favore di , indipendentemente dalla sua Persona_1 determinazione sull'intero patrimonio, ha fatto sì che questi fosse assegnatario di una maggior quota (in quanto titolare della quota di legittima e della quota disponibile) rispetto alla sorella (titolare della sola quota di legittima). E se i fratelli erano Per_1 titolari di una pari quota di capitale sociale pari 48,330,00 ciascuno è ben evidente che l'assegnazione della quota disponibile a ha fatto sì che quest'ultimo Persona_1 fosse titolare della quota maggioritaria nella società e, prima ancora, nella compartecipazione sociale in precedenza di proprietà di Persona_2
… Nel caso di specie non è stato conferito dai soci un mandato a per Controparte_5 la gestione comune ai sensi del secondo comma dell'art. 1106 c.c., bensì la maggioranza dei contitolari della quota pervenuta in comunione ereditaria ha ritenuto di nominare un proprio rappresentante ai sensi dell'art. 1105 c.c., ipotesi per la quale vi era la facoltà ma non l'obbligo di formare un regolamento. La mancanza di regolamento -che potrà sempre essere adottato- non conduce alla illegittimità della delibera di nomina, atteso che i poteri del rappresentante comune, in assenza di specifica limitazione, trovano il proprio limite nelle regole proprie della comunione e nel quorum di volta in volta richiesto per l'adozione di atti di ordinaria o anche di straordinaria amministrazione nel rispetto della previsione di cui all'art. 20 comma 1 del Titolo V dello Statuto per la adozione delle decisioni aventi natura di straordinaria amministrazione” (cfr. sentenza della Corte Appello Salerno del 10.10.2023 in atti). 15
Non è chi non veda che la presunta violazione dell'art. 1105 c.c. posta a fondamento del vizio di annullabilità delle delibere impugnate non coglie nel segno, poiché l'intervento suppletivo del Tribunale per la nomina del rappresentante comune di una quota caduta in comunione ereditaria è correlato ad uno dei tre presupposti indicati nel citato disposto normativo che pacificamente non ricorrono nel caso di specie ove vi è stata una decisone assunta a maggioranza: “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore” (cfr. art. 1105 comma 3 c.c.). Altro motivo di annullabilità è stato prefigurato da parte attrice sempre in ordine ad un vizio del quorum costitutivo e deliberativo delle delibere approvative dei bilanci in esame. Secondo parte attrice, l'assunzione di tali deliberati sarebbe inficiata dall'ammissione al voto risultato poi decisivo dei sig.ri ed , Per_4 CP_2 CP_3 divenuti soci “per effetto delle invalide donazioni di cui agli atti per notar del Per_7 14/6/2018 e 20/7/2018”, sul presupposto della “indebita confusione” operata da
[...]
tra la sua quota personale di partecipazione al capitale sociale di Per_1 [...] ed i 2/3 della quota di partecipazione societaria oggetto di comunione Controparte_1 ereditaria. Come è stato efficacemente controdedotto da parte convenuta, gli atti di donazione in contestazione sono stati nelle more del giudizio rettificati con una più precisa indicazione della titolarità delle quote di e Persona_1 Parte_1 correggendo la premessa degli atti (cfr. all.09 alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte convenuta in data 13.2.2020). E comunque a parte il rilievo che l'accertamento incidenter tantum della nullità delle donazioni rende la domanda improcedibile non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del donante e dei donatari che non sono parte di questo giudizio, nel merito il vizio è palesemente infondato, atteso che non ha disposto Persona_1 dell'intera sua quota di partecipazione nel capitale sociale della società convenuta, ma ha disposto di una quota parte (pari al valore nominale di 25.000 euro) e quindi palesemente inferiore a quella di cui egli disponeva prima della apertura della successione. Pertanto non sussiste il paventato presupposto dell'indebita confusione tra la sua quota di partecipazione e la quota di 2/3 ricevuti per successione dalla madre. Il terzo motivo di annullabilità invero proposto soltanto con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 è stato configurato nella decisone assembleare di riportare gli utili di ingente ammontare a nuovo senza quindi distribuirli ai soci, così ponendo in essere un abuso dei poteri della maggioranza a detrimento degli interessi del socio di minoranza, che ha visto ingiustamente leso il suo diritto a vedere remunerata la propria partecipazione sociale. Al netto del rilievo che nel delineare il cennato vizio di annullamento della delibera menzionata, parte attrice indugia sostanzialmente sulla gestione asseritamente opaca del legale rappresentante della società, che da una parte si sarebbe aumentato in palese conflitto di interessi il proprio compenso e dall'altra avrebbe gravato le casse sociali di una cospicua somma da corrispondere come emolumento da riconoscere alla propria moglie che aveva sostituito parte attrice nella direzione della struttura alberghiera, ha gioco facile la società convenuta nel rilevare che già con delibera del 14.09.2019 la 16 società aveva deciso di distribuire la cospicua somma di 800.00 euro di utili di cui ovviamente è stata beneficiata la sig.ra . Parte_1 L'infondatezza della censura tuttavia è stata agevolmente dimostrata da parte convenuta tenendo presente il contesto storico in cui interviene la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 e cioè quando in ragione della emergenza pandemica negli anni 2020/2021 l'azienda alberghiera ha dovuto subire come tutte le aziende del settore l'improvviso calo dell'afflusso dei turisti che ha imposto la scelta prudenziale di rimettere gli utili a nuovo, in attesa del consolidamento di una ripresa i cui primi segnali avvertiti nel 2021 necessitavano di una conferma strategica negli anni successivi. A tal proposito, sovviene un recente approdo della giurisprudenza di merito che sembra chiarire al meglio i termini della questione, precisando che “…non esiste alcun diritto del socio all'utile, ma solo uno stato di semplice aspettativa, la cui realizzazione in concreto può essere sacrificata dalla maggioranza finché non si sia trasformata in diritto di credito potendo, come già detto, l'assemblea impiegare diversamente gli utili
o rinviarne la distribuzione nell'interesse della società e fermo restando il diritto del socio di pretendere un comportamento aderente agli scopi sociali nella determinazione dei dividendi secondo correttezza e buona fede” . Conseguentemente, l'orientamento del tribunale capitolino che si intende condividere conclude nel senso che rientra dunque nei poteri dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, la facoltà di disporre l'accantonamento o il reimpiego degli utili nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile “solo se si possa configurare come espressione dell'iniziativa della maggioranza volta ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno dei soci di minoranza, cui venga deliberatamente resa più onerosa la partecipazione” (cfr. Trib. Roma del 19.01.2023). Orbene, non sembra che nella fattispecie sia configurabile l'abuso di maggioranza che invalida la delibera impugnata, sol che si consideri che la decisione assembleare fa seguito ad una recente delibera di distribuzione di utili per un ammontare di € 800.00 appena nel 2019 e pertanto la scelta di riportare a nuovo degli utili dopo la riduzione dell'attività d'impresa conseguente all'evento pandemico risponde ad un'esigenza di rafforzamento del patrimonio sociale e pertanto può ritenersi coerente con la decisione di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della compagine sociale piuttosto che porsi in chiave emulativa dell'interesse del socio di minoranza. Sotto il profilo dell'onere della prova che incombe su parte attrice che denuncia l'eccesso di potere integrato dalla impugnata delibera, va ribadito che le doglianze sollevate dalla socia di minoranza attengono a scelte gestorie (aumento del compenso dell'amministratore e riconoscimento di un emolumento alla moglie in qualità di direttrice dell'azienda alberghiera) che potrebbero assumere effetti nell'ambito di un'azione di responsabilità (ove sia dimostrata la lesione al patrimonio sociale), ma che non sembrano pertinenti ad inficiare un deliberato che si pone in chiave di rafforzamento della patrimonializzazione del patrimonio sociale e di tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente sociale. Passando alla disamina dei vizi di nullità e premesso che il presente giudizio può limitarsi a sindacare i soli vizi invalidanti dei bilanci al 31.12.2019 e 31.12.2021 (atteso che per gli altri bilanci sono in corso i giudizi di impugnazione ed ad oggi risulta definito in primo grado soltanto il giudizio relativo all'impugnativa ai bilanci di esercizio 2015, 2016 e 2017), il Collegio esordisce affrontando il tema della nullità dei bilanci impugnati a causa dell'esistenza di un conto corrente bancario intestato alla 17 società convenuta in cui sarebbero dal 2010 al 2012 confluiti ricavi societari non contabilizzati. Ciò avrebbe un effetto invalidante - a dire di parte attrice - sulla stessa trasformazione da società di persone a società di capitali intervenuta nel 2011 nonché Co su tutti i bilanci successivi della A tal proposito, mette conto evidenziare che la caratteristica precipua della delibera di approvazione del bilancio consiste nel produrre in via immediata effetti meramente ricognitivi - e quindi in senso lato di accertamento - dei fatti iscritti nelle singole voci di bilancio (nella sua attuale bipartizione del conto economico e dello stato patrimoniale). E' difatti stato correttamente opinato in dottrina che la delibera di approvazione del bilancio si pone quale atto conclusivo di un procedimento endo-societario di accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società e dei risultati d'esercizio, che vede coinvolti anche gli altri organi sociali. La delibera in esame si limita cioè a completare quell'iter procedimentale interno, lungo il quale si snoda una funzione di accertamento e di rendicontazione, che ha un riflesso immediato sull'organizzazione dell'attività sociale nell'anno a venire, poiché condiziona l'esercizio di numerosi poteri gestori dell'ente. Così inteso l'iter procedimentale complesso che conduce all'approvazione del bilancio (progetto di bilancio che deve essere depositato nei 15 giorni anteriori alla riunione assembleare con la documentazione relativa che consenta ai soci di prendere contezza delle scelte di rappresentazione delle partite contabili al fine di esercitare un diritto di voto consapevole finalizzato all'approvazione del bilancio), allora la scelta del legislatore di introdurre la decadenza di questa impugnativa, una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo conferma che l'azione non si orienta alla impugnativa della delibera nella sua efficacia meramente dichiarativo-ricognitiva di fatti, bensì in funzione della caducazione degli effetti organizzativi che scaturiscono da quella rappresentazione falsa o inesatta, che tuttavia sono destinati ad esaurirsi una volta che sopraggiunge la dichiarazione dell'anno successivo. La nuova delibera, infatti, fisiologicamente rinnova e aggiorna con le risultanze del nuovo bilancio gli effetti organizzativi sul rapporto sociale. In sostanza, il legislatore con l'art. 2434 bis c.c. ha attribuito un valore centrale alla stabilità della delibera di approvazione di bilancio pur astrattamente inveritiera, per offrire tutela al socio solo contro l'effetto organizzativo che da essa deriva e che si consuma nell'anno a venire. L'effetto ricognitivo a questo punto perde di rilievo, divenendo meramente storico e destinato semmai a propagarsi sulla delibera dell'anno successivo, che torna ad essere impugnabile per vizio cd. derivato: o meglio, per reiterazione dell'effetto ricognitivo del medesimo fatto in forza del principio di continuità dei bilanci. A maggior ragione, il termine decadenziale triennale per far valere gli eventuali vizi di nullità si salda con la previsione di cui all'art. 2434 bis limitando la possibilità di denunciare il più grave vizio patologico della delibera approvativa di bilancio (con una disciplina che si distacca dal paradigma della nullità contrattuale ex art. 1418 e ss. cc) con il dichiarato fine di preservare la stabilità della decisione di approvare il bilancio per salvaguardare quegli effetti organizzativi e quelle scelte strategiche che sono contenuti in nuce nella delibera in esame. A fronte di questo quadro teorico ed al netto del contegno della socia di minoranza che si determina ad impugnare gli odierni bilanci in ritardo rispetto al dato oggettivo della confluenza di ricavi su un conto corrente intestato alla società oggetto di prelievi da parte dell'amministratore della compagine sociale, il Collegio facendo tesoro delle 18 conclusioni della CTU che si ritengono condivisibili ed immuni da vizi ritiene che i bilanci impugnati non siano veritieri e debbano essere annullati. I maldestri tentativi della socia di minoranza che invoca l'ignoranza dell'esistenza del conto corrente intestato alla società convenuta presso la di Amalfi Parte_2 cozzano irrimediabilmente con le prove documentali prodotte in giudizio e che attestano la sicura conoscenza dell'esistenza di tale conto corrente già nel 2011, sul quale era delegata ad operare (cfr. attestazione in atti di delega emessa Parte_1 il 10.09.2019 dalla Deustche Bank spa su c/c 821072 intestato all' Controparte_1 in favore sig.ra dal 07/10/2011 al 10/02/2012). Parte_1 Non deve sfuggire come rilevato anche dal CTU che sul predetto conto risulta disposto un bonifico di pagamento di € 3500 in favore di datato 30.01.2012 Parte_1 (come da ricostruzione del conto corrente operata dal CTU, allegato n. 2 della relazione peritale). Ciò non toglie che la omessa registrazione dei ricavi confluiti sul predetto conto unitamente ai prelievi indebiti posti in essere dall'amministratore con la conseguenza di far insorgere un credito della società verso il proprio organo amministrativo sono idonei ad alterare la situazione patrimoniale della società e non per gli effetti derivati dalla mancata impugnazione dei bilanci dal 2012 in poi ma per un vizio proprio che continua ad inficiare la veridicità e correttezza dei documenti bilancistici societari fino a quando l'organo amministrativo non si impegni a contabilizzare in bilancio i cennati ricavi. Prive di pregio sono pertanto le eccezioni che solleva parte convenuta in ordine a tale vizio di nullità dei bilanci impugnati, dal momento che parte attrice non sarebbe incorsa in alcuna decadenza poiché l'omessa contabilizzazione dei ricavi societari sebbene sia vizio che deriva sin dalla trasformazione della società in società di capitali e quindi producendo effetti a cascata sugli altri bilanci, continua a rappresentare un vizio proprio dei bilanci impugnati per i quali parte attrice non può essere incorsa in alcuna decadenza. Né tantomeno la società convenuta può invocare a ragione l'art. 2434 bis c.c.
considerato che
secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione il senso della predetta previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima (Cass.10521/2024). E' incontestato nella fattispecie che i bilanci impugnati sono stati opposti in sede giudiziaria ben prima dell'approvazione dei bilanci successivi. Sgomberato il campo dalle pretestuose eccezioni preliminari, occorre riportare le conclusioni del CTU (che invero sembrerebbero essere state confermate anche in altra perizia svolta in altro procedimento pendente dinanzi a questa sezione specializzata e di cui sono stati prodotti in giudizio gli esiti) che sono inequivocabili nel verificare la non rispondenza dei bilanci impugnati ai principi di veridicità e correttezza che conducono alla odierna pronuncia demolitoria. Dopo un'articolata ed attenta disamina della documentazione contabile sociale e delle movimentazioni del conto corrente sottratto alle registrazioni contabili societarie, così conclude il dott. : Controparte_8
“…anche il bilancio chiuso al 31/12/2019: a. continua ad essere falso ed inveridico perchè non riporta la registrazione delle movimentazioni dal conto corrente Deutshe Bank, in cui, dal 2010 al 2012, sono stati movimentati oltre € 800.000, in tal modo continuando ad esporre la società all'irrogazione delle sanzioni di carattere fiscale o tributario conseguenziali a tale grave 19 ed omissiva irregolarità. Allo scopo di verificare la fondatezza di tale contestazione, lo scrivente ctu ha provveduto ad esaminare la seguente documentazione:
- libro giornale anni 2010/2011/2012
[...
- estratto c/c n. 821072 acceso presso intestato a Parte_2 Controparte_1
dal 15.01.2020 al 30.08.2011 ed intestato alla Controparte_9 Controparte_1
[... dal 06.09.2011 al 20.02.2012, data di estinzione del suddetto c/c
- distinte di prelievo
- Perizia di trasformazione
- Scritture apertura al 05/08/2011da mov 2285 a mov 2323 Controparte_1
- Attestazione di delega emessa il 10/09/2019, su c/c 821072 intestato all'Hotel MieamLFI SRL in favore sig.ra dal 07/10/2011 al 10/02/2012. Parte_1 Preliminarmente si è verificato, attraverso la consultazione dei libri giornali, l'accoglimento negli stessi, delle operazioni contenute nel citato conto corrente. Da tale verifica è emerso che nessuno dei valori indicati nel documento di c/c risulta essere rilevato contabilmente. A riguardo giovi l'osservazione che nella perizia di trasformazione, atto straordinario effettuato a valori contabili, non vi è alcuna evidenza del saldo alla data, segnatamente 05/08/2011, di tale conto corrente come è possibile anche riscontrare dalle scritture di apertura relative alla società al 05/08/2011. Controparte_1
Alla luce di quanto esposto, il CTU ha ritenuto opportuno, per una più puntuale disamina della contestazione de qua, una disamina approfondita di tutte le movimentazioni afferenti il suddetto conto corrente;
in tal senso lo scrivente ha ricostruito per intero il citato estratto conto onde verificare la natura delle singole operazioni intervenute dalla data di accensione 15.01.2010, alla data di chiusura, 20.02.2012. Nel dettaglio, in riferimento all'allegato 2, sono state effettuate le seguenti riclassificazioni: Quanto alle operazioni attive (entrate):
1) acquisto/vendita divise estere e/o banconote estere vs lire 214.251,53:
2) bonifici dall'estero 569.841,50
3) negoziazione assegni 26.748,06
4) versamenti A/B altri istituti 4.500, Quanto alle operazioni passive: bonifici a 25.770 Persona_1 bonifico a 3.500 Parte_1 storno scrittura 2.744,87 addebito assegno impagato 2.250 prelevamenti presso casse 780.456,16 spese bancarie + interessi e competenze 618.79” (cfr. pagg. 65-67 della CTU in atti). Secondo il perito nominato dal Tribunale le operazioni di movimentazione sul predetto conto hanno evidenziato ripetuti prelievi indebiti distrattivi che l'amministratore unico della società ha effettuato, così generando una posta creditoria in favore della compagine societaria che è stata artatamente occultata: “non sono stati iscritti “Crediti” per complessivi € 1.234.709, corrispondenti alla somma dei: ---. “Crediti v/ SI SC” per complessivi € 1.231.209, pari alla somma dei: - bonifici e prelievi per contanti per € 806.210,70 effettuati dalla data d'accensione del conto corrente n. 821072 fino alla sua chiusura avvenuta in data 14/2/2012) (cfr. pag. 69 della CTU). 20
La mancata registrazione contabile dei ricavi confluiti sul predetto conto corrente reca con se' l'omessa contabilizzazione di un utile di esercizio che è stato calcolato dal CTU nell'importo di € 122.628, risultante dalla differenza tra minori ammortamenti e i costi non inerenti.
“In definitiva, il bilancio al 31/12/2019, così come rettificato e ricostruito dal CTP, espone all'attivo un credito verso l'amministratore di complessivi € Persona_1 1.231.209,23, rinveniente dall'analitica ricostruzione infra riportata contenuta nella allegata relazione di CTP a firma del dr. “a) Crediti per prelievi Persona_8 ex di e SI SC e LA s.n.c. euro Controparte_1 Persona_2 678.786,16 Il credito di euro 678.786,16 è pari alla somma dei prelievi in contanti o mediante bonifici a se stesso (Allegato 3) - risultanti per tabulas dalle “richieste prelevamento contanti” e “distinte di erogazione” firmate dal sig. – Persona_1 dal conto corrente societario n. 821072 a far data dalla sua accensione Parte_2 (15.01.2010) e fino all'iscrizione (05.08.2011) al Registro delle Imprese di Salerno della delibera di trasformazione dell' da S.n.c in S.r.l.. Controparte_1 Nel medesimo periodo temporale (15.01.2010 - 05.08.2011) non sono stati contabilizzati “Ricavi” per l'importo complessivo di euro 689.517,41 derivanti alla società, per tabulas, dai bonifici e assegni incassati sul medesimo conto corrente societario n. 821072. Nel detto periodo temporale (15.01.2010- Parte_2 05.08.2011) Hotel Miramalfi di IM MM e SI SC e LA s.n.c. risulta aver conseguito un utile di euro 654.819,882: tali utili non sono stati esposti in bilancio né distribuiti ai soci che, alla data del 05.08.2011, erano i signori 8.
[...]
per una quota di euro 9.771,69 in piena proprietà ed euro 87.945,24 in Per_2 usufrutto;
9. per una quota di euro 97.716,94 in piena proprietà ed Persona_1 euro 43.972,24 in nuda proprietà; 10. per euro 97.716,94 in piena Parte_1 proprietà, e per euro 43.972,24 in nuda proprietà. 2Si precisa che l'utile è stato determinato sottraendo dai ricavi rettificati gli oneri bancari (euro 450,93) e le imposte sul reddito imponibile ai fini IRAP rettificato (euro 34.246,60) (cfr. pag. 71 della CTU). La caducazione dei bilanci impugnati impone all'organo amministrativo di intervenire sulle scritture di apertura quanto meno con riferimento alle riprese afferenti i crediti verso i soci nonché il valore degli utili maturati e non dichiarati e pertanto non distribuiti, calcolando altresì il debito tributario determinato dalle imposte liquidate sugli utili non contabilizzati. Per quanto riguarda le altre censure che parte attrice muove nei termini di violazione dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza dei bilanci impugnati che riportano voci correttamente registrate nel documento bilancistico perché sostenute dall'ente sociale, vanno ridimensionate quelle con specifico riferimento all'aumento del compenso dell'amministratore unico nonché agli emolumenti corrisposti alla moglie dello stesso in qualità di direttrice della struttura alberghiera. Trattasi invero di censure non pertinenti sotto l'aspetto della violazione dei principi suddetti che devono orientare il redattore del documento bilancistico, ma che profilano doglianze nelle scelte gestionali discrezionali dell'amministratore unico che non possono essere oggetto di alcun sindacato in questa sede. L'ulteriore profilo di alterazione del bilancio è stato individuato dal CTU, dott.
, dalla registrazione in bilancio a carico della società delle spese Controparte_8 sostenute per la difesa dell'amministratore unico nei processi penali in cui lo stesso è risultato coinvolto. 21
Si riportano le conclusioni sul punto a cui è pervenuto il CTU da pag. 36 e ss. dell'elaborato peritale:
“La sorta imponibile totale sopra evidenziata è indicata nei costi nel conto 630717
“consulenza legale e notarile” per euro 43.868,78 come da situazione contabile esercizio 2019 presente tra le produzioni. La società convenuta ha effettuato:
1. la indebita deduzione di costi per spese legali, ai fini delle imposte IRES IRAP, attesa la mancanza del requisito della inerenza, per un importo pari ad euro 43.348,78;
2.la indebita detrazione I.V.A. per euro 9.536,73 per la mancanza del requisito della inerenza;
le operazioni di cui sopra alterano il bilancio 2019 in quanto:
- viene imputato al bilancio 2019 un costo di € 43.348,78 non inerente e non riconducibile alla gestione ed alla attività dell'impresa;
- non viene imputata all'esercizio 2019 maggiore imposta IRES derivante dalla indebita deduzione del costo per spese legali di euro 43.348,78 per un ammontare pari ad euro 10.403,71 (1);
- non viene imputata all'esercizio 2019 maggiore imposta IRAP derivante dalla indebita deduzione del costo per spese legali di euro 43.348,78 per un ammontare pari ad euro 2.124,09 (1);
- viene operata nel bilancio 2019 una indebita detrazione I.V.A. nella misura di euro 9.536,75 derivante dalla non inerenza delle spese legali di euro 43.348,78 (sorta imponibile). Come conseguenza, nel conto economico:
- il risultato ante imposte del bilancio 2019 pari ad € 994.101, va aumentato di € 43.348,78, quale costo non inerente e non riconducibile alla gestione ed alla attività dell'impresa;
- le imposte IRES ed IRAP 2019 vanno aumentate nella misura sopra calcolata con conseguente riduzione del risultato esercizio nella misura complessiva di euro 12.527,78. Il tutto, con evidenti riflessi sul conseguente nuovo risultato civilistico 2019. Dal punto di vista della situazione patrimoniale, si rileva che:
- va ridotta la posizione debitoria della società per € 43.348,78 quanto alla sorta capitale delle spese legali corrisposte all' Avv. ; CP_6
- va altresì ridotto, il credito Iva della società nei confronti dell'erario, per € 9.536,75; CP
-va aumentato il valore del debito di imposta ed Irap relativo al 2019 nella misura rispettivamente di € 10.403,71 ed € 2.124,09. Alla luce di quanto esposto, il bilancio 2019 non rispetta i principi contenuti nel secondo comma dell'articolo 2423 bis c.c. il quale prevede che” il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Dal punto di vista del principio della continuità dei valori di bilancio, appare evidente che le alterazioni riscontrate per il bilancio 2019 dispiegheranno i loro effetti sui bilanci futuri in considerazione della circostanza che le scritture di apertura risulteranno alterate dalle scritture di chiusura dell'anno 2019” (cfr. relazione di CTU in atti). Dal suo canto parte convenuta eccepisce che tali spese sono state correttamente riportate in bilancio in quanto poste a carico della società, ritenendo altresì la sussistenza dell'inerenza di tali costi e quindi la connessa deducibilità, poiché l'amministratore unico è stato chiamato a difendersi nei relativi giudizi penali nella sua 22 qualità di organo rappresentativo dell'ente sociale e quindi legato ad esso da un rapporto di immedesimazione organica. Invero, gli approdi recenti della Corte di Cassazione sulla indeducibilità dei costi sostenuti per la difesa legale dei propri dipendenti nei giudizi penali non lasciano adito a dubbi, escludendo in modo categorico il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa:
“In tema d'imposte sui redditi, va esclusa la deducibilità delle spese legali sostenute dalla società contribuente per la difesa di propri dipendenti in un procedimento penale originato dalla querela di altri dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, atteso che, ai fini dell'inerenza all'attività d'impresa, presupposto della deducibilità ex art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, non è sufficiente che il costo sia conseguente in senso generico all'esercizio dell'impresa, ma è necessaria la sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili» (cfr. Cass., 10 marzo 2017, n. 6185). Con specifico riferimento alle spese sostenute per la difesa dell'organo gestorio, la Cassazione è stata altrettanto netta: “l'assunzione delle spese per la difesa penale del Presidente/Amministratore della società non è qualificabile costo di operazioni sociali legittime ovvero rientranti nell'oggetto sociale», perchè «il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale», esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità «perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo» (cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 450; Cass. 7 luglio 2018, n. 19804). Ed invero se il requisito dell'inerenza deve essere coniugato con una specifica attività imprenditoriale correlandolo agli scopi dell'impresa nella prospettiva della produzione di utili, risulta piuttosto arduo ritenere che i costi della difesa penale dell'organo amministrativo (che trovano soltanto occasione nel ruolo gestionale che lo stesso riveste nella compagine sociale) possano ritenersi inerenti e quindi deducibili fiscalmente. Anche di recente è stato affermato che, ai fini della deduzione di un costo dalla base imponibile ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, la deducibilità di costi e oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale e indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, a fronte di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (cfr. da ultimo Cass. n. 9910/2024; Cass.,1 giugno 2023, n. 15530; Cass., 16 marzo 2022, n. 8646). Una volta appurato che trattasi di costi non inerenti, occorre valutare se l'operazione contabile contestata si ponga in chiave violativa dei principi contenuti nella regola imperativa di cui all'art. 2423 comma 2 c.c.. Ed invero, come correttamente sostenuto dalla società convenuta, non è in discussione che siano costi posti a carico della società e quindi realmente corrisposti alla luce delle fatture emesse dal difensore, non venendo pertanto in rilievo alcuna violazione del principio di veridicità. Tuttavia, come ha puntualmente sottolineato il CTU, l'alterazione del bilancio va ravvisata nel fatto che quanto alla situazione patrimoniale dell'ente sociale: “va ridotta 23 la posizione debitoria della società per € 43.348,78 quanto alla sorta capitale delle spese legali corrisposte all' Avv. ;- va altresì ridotto, il credito Iva della società nei CP_6 CP confronti dell'erario, per € 9.536,75; -va aumentato il valore del debito di imposta ed Irap relativo al 2019 nella misura rispettivamente di € 10.403,71 ed € 2.124,09.” Ed invero, la diretta conseguenza della riqualificazione di tali spese come oneri indeducibili comporta il risvolto fiscale della riduzione del credito IVA (per euro CP 9536,75) e l'aumento del debito d'imposta ed Irap per l'anno 2019 nella rispettiva misura di € 10.403,71 ed € 2.124,09. Né colgono nel segno le deduzioni della società convenuta che vorrebbe minimizzare gli effetti di alterazione del bilancio con il criterio della irrilevanza a fronte dei risultati dell'esercizio 2019, che non assume in realtà alcun rilievo, aggiungendosi il predetto vizio a quello ben più impattante sul risultato di esercizio già esaminato. Per quanto riguarda infine le spese sostenute per la difesa dell'amministratore nel bilancio al 2021 per l'ammontare poco superiore ad € 3000, è lo stesso CTU a rimarcare la lieve entità della non rispondenza del risultato di esercizio all'effettivo risultato economico e finanziario (cfr. pag. 140 della CTU in atti), che rapportata ai valori di bilancio 2021 (Attivo dello stato patrimoniale: 11.326.135; Patrimonio netto: 10.253.751; Utile di esercizio: 518.295; Valore della produzione: 2.844.426) ne palesa l'assoluta irrilevanza come vizio invalidante. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (indeterminabile di alta complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. E' consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello di ritenere che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). In realtà, la reiterazione dei vizi denunciati nelle due cause riunite e la sovrapponibilità delle difese e delle relative argomentazioni inducono a ritenere che sia congrua, nonostante la riunione, un'unica liquidazione delle spese relative ai compensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 già riunite, disattesa ogni altra istanza, difesa o Controparte_1 eccezione così provvede:
- accoglie le domande e per l'effetto dichiara l'illiceità dei bilanci della CP_1 al 31.12.2019 ed al 31.12.2021, nei limiti e con le precisazioni di Controparte_1 cui in motivazione e la nullità delle delibere di approvazione degli stessi, adottate rispettivamente dall'assemblea dei soci in data 26.06.2020 ed in data 29.04.2022;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2072,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa 24
e rimborso spese generali al 15%;
- pone definitivamente nei rapporti tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate a carico della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella cause riunite aventi n. 23968/2020 e 15585/2022 RG
PROMOSSE DA
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Paolo Sandulli (c.f.
[...] C.F._2
), unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Crispi n. 64
[...]
- ATTRICE - NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Amalfi (SA) alla via S. Quasimodo Controparte_1 n.3 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1 e difesa dal prof. avv. Roberto Rosapepe (c. f. ), con studio in C.F._3 Salerno al Corso Garibaldi n. 164
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI All'udienza del 16.05.2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04.11.2020, la sig.ra
[...]
evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la Parte_1 [...] nella qualità di socia della predetta società onde sentire dichiarare ed Controparte_1 accertare la nullità od in subordine l'annullabilità della delibera del 26.06.2020 di approvazione del bilancio sociale al 31.12.2019. Nell'articolato atto introduttivo, premetteva in fatto che:
- la società convenuta era proprietaria del complesso alberghiero sito Controparte_1 in Amalfi, fondato e costruito nel 1956 da (nonno dell'attrice e Persona_1 dell'attuale legale rappresentante della società);
- che l'albergo era stato gestito con la collaborazione della moglie Persona_2 fino al 1979 dal sig. (padre dell'attrice e del legale rappresentante Persona_3 2 della società) che aveva acquisito dalla sorella la residua parte della proprietà della struttura alberghiera;
- che i fratelli, attuali contendenti, progressivamente avevano sostituito la madre nella direzione e gestione del complesso alberghiero fino a diventare , Parte_1 colei che dirigeva e gestiva l'azienda alberghiera e , divenuto il Persona_1 legale rappresentante della Hotel Miramalfi di IM MM e SI SC e LA s.n.c. costituita nel 1981 con il conferimento delle quote di comproprietà dell'albergo pervenute ai soci fondatori in ragione di tre quote uguali a seguito della successione ab intestato dal sig. Persona_3
- che la madre, sig.ra aveva donato, riservandosene l'usufrutto, ai Persona_2 due figli in parti uguali la nuda proprietà del 30% della sua quota nella predetta società di persone, rimanendo titolare del solo 3,34%;
- che con atto del 12.03.2011, la s.n.c. veniva trasformata in srl con la denominazione di con capitale sociale così suddiviso: per € Controparte_1 Persona_2 9.771,69, in piena proprietà e per € 87.945,24, in usufrutto;
per € Parte_1 97.716,94, in piena proprietà, e per € 43.972,24, in nuda proprietà; Persona_1 per € 97.716,94, in piena proprietà, e per € 43.972,24, in nuda proprietà;
- che legale rappresentante della società era sempre , mentre la sig.ra Persona_1
continuava a gestire e dirigere la struttura alberghiera;
Parte_1
- che con la morte della madre avvenuta in data 11.03.2018 e l'apertura della relativa successione, si erano incrinati i rapporti tra i fratelli che erano degenerati anche per la chiara volontà di di sostituire e marginalizzare il ruolo della Persona_1 sorella, fino a cagionarle uno stato depressivo che la conduceva prima a mettersi in aspettativa per ragioni di salute e poi in pensionamento;
- che il testamento olografo apparentemente sottoscritto dalla sig.ra Persona_2 in data 11.10.2014 e pubblicato con verbale notarile del 16.03.2018 era stato contestato in sede penale e prevedeva la volontà della defunta di nominare come erede della quota disponibile il figlio Persona_1
- che nel frattempo con due atti notarili di donazione di quote del Persona_1 14.06.2018 e del 20.07.2018 aveva ceduto alla moglie, la quota del 5% Per_4 del capitale sociale della società convenuta ed ai figli ed CP_2
la quota del 10% ciascuno;
CP_3
- che tali donazioni secondo parte attrice erano inficiate dall'indebita confusione tra la sua quota di partecipazione societaria (pari al 48,33%) e la quota del 3,34% caduta in eredità, che il riteneva spettargli per i 2/3 in virtù del testamento Per_1 olografo della madre che gli assegnava l'intera quota disponibile, mentre il restante 1/3 spettava alla sorella;
- che era risultato che su un conto corrente acceso dalla società presso l'
[...]
erano confluiti ricavi della società di persone che non CP_4 Parte_2 erano stati registrati a bilancio attestanti “l'esistenza di un utile ricostruito e non distribuito” dell'ammontare di € 654.819,88;
- che aveva provveduto stante la ferma opposizione della sorella Persona_1 alla nomina del rappresentante comune degli eredi o comunisti nell'assemblea sociale della società convenuta nella persona del figlio , che era Controparte_5 3 stata impugnata da innanzi al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. Parte_1 1109 c.c.;
- che dopo aver impugnato le delibere approvative dei bilanci al 31.12.2017 e 31.12.2018, parte attrice intendeva impugnare anche la delibera approvativa del bilancio al 31.12.2019;
- che in particolare la delibera impugnata sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 2479 c.c. per l'inesistenza del quorum costitutivo ed in violazione dell'art. 14.5 dello statuto sociale per l'inesistenza del quorum deliberativo, in ragione della partecipazione ed ammissione al voto del rappresentante comune, la cui nomina era stata impugnata;
- che altro motivo di nullità od annullabilità della delibera impugnata era costituito dal fatto che la stessa era stata approvata con il voto decisivo di Per_4 [...]
e divenuti soci per effetto delle donazioni ritenute invalide da CP_5 CP_2 parte attrice, in ragione del fatto che aveva provveduto alla Persona_1 predetta donazione, disponendo della quota di partecipazione sociale caduta in successione oggetto di comunione ereditaria e della quale quindi non poteva disporre;
- che la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019 sarebbe affetta da nullità per violazione dei principi di verità e chiarezza poiché irrimediabilmente viziata dalla omessa registrazione nei bilanci della società delle operazioni riportate negli estratti conto del conto corrente aperto presso la filiale di Amalfi della Parte_2 estinto e chiuso nel 2012 così inficiando il rendiconto di chiusura della società
[...] collettiva nonché i bilanci successivi approvati dalla società convenuta;
- che tutti i bilanci precedenti a quello approvato con la delibera impugnata venivano esaminati onde profilare i vizi di invalidità che li affliggevano (alcuni di questi già oggetto di impugnativa innanzi all'intestata sezione specializzata);
- che tra i vizi che inficiavano il bilancio al 31.12.2019 figuravano gli oneri economici sostenuti dall'amministratore, , per le spese della difesa Persona_1 affrontate nel giudizio penale conclusosi con un proscioglimento per prescrizione;
secondo parte attrice si trattava di spese che non potevano essere considerate inerenti con un attività potenzialmente idonea a produrre utili e quindi non potevano essere addebitate come costi della società, con la conseguenza di dover stornare i compensi legali indebitamente corrisposti dalla società all'avv. per CP_6 l'ammontare di € 43.348,78;
- che con delibera del 27.05.2019 con il voto contrario dell'attrice era stato deliberato il nuovo compenso dell'amministratore unico per l'ammontare di € 85.000 nonché il benefit dell'uso esclusivo dell'Audi tg FJ776WC (che era di gran lunga superiore a quello già deliberato per l'organo amministrativo nel 2011 per € 25.000) producendo pertanto un sacrifico economico spropositato per l'ente sociale;
- che l'amministratore in palese conflitto di interessi aveva assunto la moglie - sostituendo la sorella dimissionaria e costretta a lasciare la direzione dell'albergo per il comportamento “mobbizzante” del fratello – con la retribuzione mensile di € 3390,00;
- che nell'anno 2019 nonostante il trend di crescita del turismo nella costiera 4 amalfitana la società aveva registrato “una perdita di ricavi di € 126.976,00, maggiori costi per € 372.804,00 ed una contrazione dell'utile di € 262.316,00”;
- che in data 25.10.2019 la società aveva stipulato con la Gruppo Sabatino s.r.l. un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori edili di natura straordinaria per la somma complessiva di € 204094,63 destinati ad aggravare le difformità edilizie già accertate in sede penale, decisione assunta dall'organo amministrativo in difetto dell'autorizzazione dell'assemblea sociale;
- che nel bilancio al 31.12.2019 risultavano inseriti i costi per € 1746,57 per l'acquisto di “cialde di caffè bidose” da Nims spa che erano compatibili soltanto con la macchina da caffè presente presso la;
CP_7
- che il bilancio impugnato risulterebbe falso non riportando la registrazione delle movimentazioni del conto corrente aperto presso la estinto nel 2012 Parte_2 e da cui sarebbero stati illegittimamente prelevati dall'amministratore unico ricavi della società per oltre 800.000 euro;
- che inoltre nel conto economico del bilancio 2019 risulterebbero contabilizzati costi per ammortamenti non inerenti per euro 3.252,00 (di cui euro 900,00 per ammortamenti fabbricati ed euro 2.352,00 per ammortamenti mobili e arredamenti, relativi all'iscrizione di immobilizzazioni contestate nei precedenti esercizi);
- che non sarebbero state contabilizzate “Imposte sul reddito” per complessivi € 50.014,69 (liquidate con aliquota IRAP del 4,97% e aliquota IRES del 24,00 %) sul reddito imponibile di € 172.643,06 conseguito nel periodo in esame in ragione dei minori costi risultanti dalle esposte rettifiche;
- che nello stato patrimoniale non risulterebbero iscritti “Crediti” per complessivi € 1.234.709, corrispondenti alla somma dei “Crediti v/ ” per Persona_1 complessivi € 1.231.209 in ragione degli indebiti prelievi dal conto corrente estinto nel 2012;
- che non risulterebbero registrati “Debiti” per l'importo complessivo di € 166.873, pari al debito tributario determinato dagli utili dei precedenti esercizi non esposti in bilancio, pari ad € 107.162,36, oltre le imposte (IRES e IRAP) relative al 2019 pari ad € 50.014,69 e l'iva indeducibile pari ad € 9.695,51.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“I. Dichiarare la nullità o, gradatamente, l'annullabilità, per tutte le ragioni esposte, della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di del 26 giugno Controparte_1 2020 di approvazione del bilancio al 31/12/2019, iscritta nel Registro delle Imprese con prot. n. 40622 del 6/7/2020. II. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa”. Si costituiva nel giudizio la depositando comparsa di risposta Controparte_1 nella quale in via preliminare chiedeva la riunione del presente procedimento al precedente iscritto a seguito della impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018 della società convenuta pendente innanzi all'intestata sezione specializzata unitamente ad altro procedimento incardinato per l'impugnazione del bilancio al 31.12.2017. Eccepiva inoltre la tardività dell'impugnazione a fronte di una delibera trascritta nel libro delle decisioni dei soci contestualmente alla sua adozione in data 26.06.2020; 5 pertanto pur tenendo conto della sospensione feriale l'opposizione era tardiva in quanto proposta soltanto in data 04.11.2020. Quanto al primo motivo di annullabilità concernente il difetto del quorum costitutivo e deliberativo per l'approvazione della delibera in quanto approvata con il voto determinante del rappresentante comune, la cui nomina era stata oggetto di impugnativa dinanzi al Tribunale di Salerno, la parte convenuta eccepiva la necessità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno. Nel merito comunque la società convenuta - pur contestando le argomentazioni di controparte che interpretava in maniera incongrua le previsioni di legge sulla nomina del rappresentante comune senza distinguere peraltro tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – deduceva che aveva raggiunto la maggioranza del Persona_1 51% del capitale sociale non attraverso la nomina del rappresentante comune bensì con la quota disponibile dei 2/3 della quota sociale della madre come previsto nella scheda testamentaria. Contestava inoltre il dedotto vizio della delibera per il presunto conflitto di interessi generato dal fatto che il rappresentante comune che aveva concorso ad approvare la delibera impugnata era il figlio dell'amministratore unico, quando la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi dovrebbe essere fatta in concreto in relazione ad una specifica decisione e non sussistendo alcuna norma che impedisce la nomina del rappresentante comune di uno stretto congiunto dei partecipanti alla comunione. Con riferimento al prospettato vizio della delibera impugnata per l'approvazione da parte dei donatari della quota che non poteva disporre nei confronti Persona_1 della moglie e dei due figli, la società convenuta in ordine all'accertamento incidentale richiesto al Tribunale sull'invalidità delle prefate donazioni eccepiva il difetto di legittimazione passiva della compagine societaria, essendo unici legittimati passivi il donante ed i donatari. Parte convenuta comunque eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e comunque nel merito non sussisterebbe alcuna nullità, dal momento che Parte_1
avrebbe disposto con tali atti di liberalità di una quota ben inferiore di Persona_1 quanto già di sua proprietà e che non ricomprendeva i 2/3 della quota della madre facente parte dell'asse ereditario. Da ultimo, si rilevava che con atto notarile si era proceduto alla rettifica delle donazioni che risolveva il problema alla radice. Con specifico riferimento all'invalidità della delibera originata dalla mancata registrazione contabile di operazioni su un conto corrente estinto nel 2012 e che avrebbe generato la falsità dei bilanci della società anche dopo la trasformazione in srl, parte convenuta eccepiva che la non solo aveva approvato la delibera di Per_1 trasformazione con la connessa situazione patrimoniale e la perizia di stima, ma aveva approvato tutti i bilanci successivi e pertanto non era legittimata a far valere profili di annullabilità delle delibere di approvazione dei detti bilanci. Mentre per i vizi di nullità erano ormai scaduti i termini per l'impugnativa almeno fino al bilancio al 31.12.2015 previsti ex art. 2479 ter c.c. In ordine agli specifici vizi rilevati da controparte circa l'omesso rispetto dei principi di veridicità e correttezza del bilancio al 31.12.2019, la società insisteva che i costi sostenuti per la difesa dell'amministratore unico nei giudizi penali che lo avevano riguardato dovevano essere correttamente imputati all'ente sociale. In ordine alla presunta irregolarità circa la dismissione di beni avvenuta nel 2016 eccepiva che la posta non riguardava all'evidenza il bilancio oggetto di impugnativa. 6
La presunta invalidità della delibera con la quale era stato riconosciuto il nuovo compenso all'amministratore unico non assumeva alcun rilievo sotto il profilo dei contestati vizi del bilancio al 31.12.2019, atteso che i costi erano stati riportati in maniera chiara e veritiera. Parte convenuta evidenziava che le contestazioni di controparte sulla stipula del contratto di appalto attenevano al merito dell'operazione, non avendo alcun riflesso sulla veridicità del bilancio. Con riferimento a quanto denunciato da controparte circa l'inveridicità dei bilanci per le mancate registrazioni contabili delle operazioni sul conto corrente estinto nel 2012, parte convenuta ribadiva che eventuali vizi di nullità non potevano più essere sollevati per la scadenza dei termini ed anche ai sensi dell'art. 2434 bis per l'intervenuta approvazione dei bilanci successivi. E comunque deduceva che era pienamente a conoscenza dell'esistenza Parte_1 del conto corrente aperto presso la sulla quale era legittimata ad operare Parte_2 come da certificazione rilasciata dalla banca e prodotta in giudizio ed era stata pure beneficiaria di erogazioni in suo favore. Pertanto concludeva chiedendo in via preliminare la riunione con le precedenti impugnative di bilancio già pendenti innanzi al Tribunale di Napoli nonché la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio incardinato presso il Tribunale di Salerno e comunque nel merito chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese. Con successivo atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.07.2022, la sig.ra evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la Parte_1 [...] nella qualità di socia della predetta società onde sentire dichiarare ed Controparte_1 accertare la nullità od in subordine l'annullabilità della delibera del 29.04.2022 di approvazione del bilancio sociale al 31.12.2021. Parte attrice richiamava nell'atto introduttivo la speculare ricostruzione in fatto già illustrata soffermandosi sulle vicende societarie e successorie sopra riportate e precisando di aver impugnato anche la delibera che aveva approvato il bilancio al 31.12.2020. Analogamente lamentava i medesimi vizi già denunciati con riferimento al bilancio al 31.12.2019 e cioè in particolare che la delibera impugnata sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 2479 c.c. per l'inesistenza del quorum costitutivo ed in violazione dell'art. 14.5 dello statuto sociale per l'inesistenza del quorum deliberativo, in ragione della partecipazione ed ammissione al voto del rappresentante comune, la cui nomina era stata impugnata in sede giudiziale;
altro motivo di nullità od annullabilità della delibera impugnata era costituito dal fatto che la stessa era stata approvata con il voto decisivo di e divenuti soci per effetto delle Per_4 Controparte_5 CP_2 donazioni ritenute invalide da parte attrice, in ragione del fatto che Persona_1 aveva provveduto alla predetta donazione, disponendo della quota di partecipazione sociale caduta in successione oggetto di comunione ereditaria e della quale quindi non poteva disporre;
infine anche la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 sarebbe affetta da nullità per violazione dei principi di verità e chiarezza poiché irrimediabilmente viziata dalla mancata registrazione nei bilanci della società delle operazioni riportate negli estratti del conto corrente intestato alla società ed aperto presso la filiale di Amalfi della estinto e chiuso nel 2012, così Parte_2 inficiando il rendiconto di chiusura della società di persone prima della trasformazione nonché i bilanci successivi approvati dalla società convenuta. 7
Come motivi di impugnazione specifici del bilancio al 31.12.2021, parte attrice deduceva che la nullità od annullabilità del documento bilancistico in esame risiedeva nel fatto che la società convenuta aveva regolato le competenze professionali maturate dagli avv.ti Matteo Senatore e Luigi Anastasio che avevano svolto il ruolo di difensori di nei procedimenti penali pendenti innanzi al Tribunale di Salerno per Persona_1 l'ammontare di € 3396,00. Inoltre parte attrice si duoleva che con delibera del 27.05.2019 con il voto contrario dell'attrice era stato deliberato il nuovo compenso dell'amministratore unico per l'ammontare di € 85.000 che gravava sull'ente sociale anche per l'esercizio 2021 nonostante la drastica contrazione degli utili registrati in quell'esercizio di bilancio. Altro vizio, secondo parte attrice era costituito dall'onere economico patito dalla società per aver corrisposto anche per l'anno 2021 uno stipendio annuale € 46911,00 alla moglie dell'amministratore, infine parte attrice insisteva che Per_4 l'inveridicità del bilancio era attestata dalla circostanza di non riportare le registrazioni delle movimentazioni del conto corrente della dal 2010 fino Parte_2 all'estinzione del conto avvenuta nel 2012. Inoltre, secondo parte attrice nel conto economico sarebbero stati contabilizzati costi per ammortamenti non inerenti per € 3252 e non sarebbero state contabilizzate
“imposte sul reddito” per complessivi € 38768,00 sul reddito imponibile di € 142.931,00 conseguito nell'esercizio 2021. Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“I. Dichiarare la nullità o, gradatamente, l'annullabilità, per tutte le ragioni esposte, della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di del 29 aprile 2022 Controparte_1 di approvazione del bilancio al 31/12/2021, iscritta nel Registro delle Imprese con prot. 30780 del 16/5/2022. II. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa.” Si costituiva la depositando comparsa di costituzione, nella quale Controparte_1 riproponeva le medesime difese già compendiate nella memoria di costituzione depositata nel giudizio relativo all'impugnazione del bilancio al 31.12.2019 e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. in entrambi i giudizi, il giudice istruttore disponeva la riunione dei giudizi già pendenti sul proprio ruolo per gli evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva e disponeva la nomina di CTU come invocata da parte attrice. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 16.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Mette conto in via preliminare affrontare le diverse questioni preliminari sollevate dalle parti prima di entrare nel merito di un giudizio che si presenta di particolare complessità in ordine ai diversi vizi denunciati da parte attrice che attengono non solo alla asserita annullabilità della delibera approvativa del bilancio ma soprattutto alla prospettata nullità della stessa. Merita di essere disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnativa della delibera approvativa del bilancio al 31.12.2019 sollevata da parte convenuta, sul presupposto che il prefato deliberato assembleare era stato trascritto nel libro delle decisioni dei soci contestualmente alla sua adozione in data 26.06.2020, dovendosi pertanto ritenere maturato il termine per l'opposizione previsto per legge in 90 giorni pur computando il 8 periodo di sospensione feriale. L'eccezione è destituita di fondamento dal momento che la delibera di approvazione del bilancio di esercizio è soggetta a deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c. e pertanto ne consegue che una volta verificato che il deposito della delibera in oggetto presso il Registro delle imprese risulta avvenuto in data 06.07.2020 (come da data di protocollo riportata nella visura storica della società in atti) e computando il termine di sospensione feriale non risultano decorsi i 90 giorni per l'impugnazione al momento della notifica dell'atto di citazione perfezionata a mezzo pec in data 04.11.2020. Con la comparsa conclusionale parte attrice chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. a seguito dell'emissione del decreto del GUP del Tribunale di Salerno che disponeva il rinvio a giudizio di , in qualità di legale rappresentante Persona_1 della società convenuta per il reato di cui all'art. 2621 c.c.. Rilevato che non risulta depositato in atti il decreto emesso dal GUP del Tribunale di Salerno che invero è stato parzialmente riportato nella medesima comparsa conclusionale, la richiesta di sospensione è stata sinteticamente motivata da parte attrice con la presente locuzione “in quanto di indubbia pertinenza e di sicura dirimenza ai fini dello scrutinio del presente giudizio”. Non è chi non veda che l'istituto della sospensione del processo - avversato da parte attrice nel corso del giudizio rispetto alle insistite richieste della parte convenuta di sospensione per altri motivi che saranno oggetto di successiva disamina - non sia affatto pertinente al caso in esame. Secondo parte attrice, l'esercizio dell'azione penale nei confronti di Persona_1 che nella sua qualità di legale rappresentante della società convenuta avrebbe commesso il reato di cui all'art. 2621 c.c. per l'omessa indicazione nei bilanci sociali dal 2010 di fatti materiali rilevanti (omessa registrazione dei movimenti sul conto corrente intestato alla società ed aperto presso la Filiale di Amalfi della ) Parte_2 sarebbe dirimente ai fini dello scrutinio di questo giudizio, poiché rivelatore di un'attività contabile infedele in palese violazione del principio di continuità dei bilanci. L'istanza di parte attrice tuttavia non sembra tenere conto del principio di separatezza dei due giudizi, penale e civile (sulla base dell'assunto che l'esito del giudizio civile prescinde dall'esito del processo penale e dà luogo ad un accertamento del tutto autonomo, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, desumibile dall'art. 3 del precedente codice di procedura penale, cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n.24811) che invero sarebbero interferenti solo nel caso in cui l'esercizio dell'azione penale attiene ad un profilo risarcitorio di danno da far valere in sede civile connesso alla commissione del reato. Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (cfr. Cass. n. 15470/2017). Nella fattispecie in esame, la parte attrice ha domandato soltanto l'accertamento dell'invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci impugnati senza avanzare alcuna richiesta di risarcimento del danno. Ciò esclude in radice qualsivoglia interferenza che possa giustificare il ricorso all'istituto della sospensione necessaria, 9 oggetto peraltro di una rigorosa e stringente applicazione anche al fine di non ledere il principio della ragionevole durata del processo. Da ultimo, è stata privilegiata dalla Cassazione un'interpretazione ancora più restrittiva dei casi di ricorso alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., escludendo l'applicazione del predetto istituto quando non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (cfr. Cass. n. 1443/2022, Orilia, Rv. 663628-01). Come già anticipato, la sospensione del processo è stata in maniera ripetuta invocata anche da parte convenuta con riferimento alla pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno e poi alla Corte di Appello di Salerno instaurato per l'impugnativa della nomina del rappresentante comune della quota di partecipazione sociale di caduta in comunione ereditaria tra i fratelli Persona_2 Per_1 Non va ignorato che la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. non è stata reiterata dalla società convenuta negli scritti conclusionali, comunque il Collegio ritiene che tale istanza debba essere rigettata non ricorrendo nella specie i presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Ed infatti sulla questione della validità della nomina del rappresentante comune che rilucerebbe, secondo parte attrice, sulla validità dei quorum costitutivo e deliberativo delle delibere impugnate è intervenuto un doppio giudicato conforme in senso reiettivo del Tribunale di Salerno e della Corte di Appello di Salerno (come da pronunce depositate in atti) che non è passato in giudicato essendo pendente il relativo ricorso in Cassazione. Ma come è stato autorevolmente precisato dalla Cassazione a sezioni Unite (Sez. U, n. 21763/2021, , Rv. 662227-03) salvi i casi in cui la sospensione sia imposta da Per_5 una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. Invero, secondo il Collegio, proprio l'intervenuta sentenza di rigetto dell'impugnativa di nomina del rappresentante comune già confermata in sede di appello e di cui si condivide il percorso argomentativo (cfr. motivazioni delle sentenze depositate agli atti) costituisce un fatto dirimente per la decisione di questo giudizio anche se la stessa risulta non ancora passata in giudicato (sebbene parte convenuta abbia depositato provvedimento del 31.08.2025 con il quale la Corte di Cassazione ha rilevato la manifesta infondatezza del ricorso proponendo la definizione ex art. 380bis c.p.c. allegato alla memoria di replica). E ciò sul rilievo che prima ancora del passaggio in giudicato qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di una propria autorità che si estrinseca in un'efficacia di accertamento anche al di fuori del processo. Tale opzione ermeneutica trova inoltre conferma nello stesso articolo 337 comma 2 c.p.c. che nel disciplinare le ipotesi di sospensione facoltativa del processo richiama il potere autoritativo della sentenza e quindi di qualsiasi decisione anche di quelle soggette ai mezzi di impugnazione ordinari. 10
La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo. Principio che trova conferma, in primo luogo, nelle disposizioni di legge che regolano gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ed in secondo luogo nella formulazione letterale della norma, che riconosce autorità, e quindi efficacia, alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, atteso che di tale evento nella norma non v'è menzione (cfr. ancora Cass. sez. un. n. 14060/2004). Il rischio del conflitto di giudicati in un'ipotesi come quella in esame si stempera proprio alla luce della previsione di cui all'art. 336 c.p.c., che conforma il c.d. effetto espansivo esterno delle pronunce giurisdizionali, applicabile, come è pacificamente riconosciuto, anche alle sentenze definitive, nel senso che la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva determina l'immediata caducazione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata. Per costante giurisprudenza, qualora fra la sentenza non definitiva e quella definitiva sussista un nesso di consequenzialità, nel senso che la prima costituisce il presupposto dell'altra, gli effetti pregiudicanti determinati dalla riforma o dalla cassazione della sentenza non definitiva si producono su quella definitiva anche in caso di mancata impugnazione di questa, dato che il giudicato che si è formato sulla sentenza definitiva è solo apparente, essendo lo stesso necessariamente collegato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente necessario (cfr. Cass. sent. n. 1409/90; n. 5633/90; 2188/93). Passando al merito della controversia e quindi ai vizi dedotti da parte attrice per entrambe le delibere impugnate, giova premettere che la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'invalidazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. In ragione di tale esigenza si è intervenuti tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale. Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita. Regola eccezionale è il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, semprechè l'impugnativa sia avanzata “da chiunque vi abbia interesse 11 entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”. Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare, cercando di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate. Sempre in omaggio al principio di stabilità, in coerenza con la volontà di mantenere in vita la delibera che possa presentarsi come viziata, sono stati elaborati i c.d. vizi non invalidanti. Si tratta di vizi formali che però non sono tali da portare alla caducazione della decisione, come nel caso di non impugnabilità della delibera a causa della partecipazione di persone non legittimate al voto, salvo la prova di resistenza ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo. Ancora, è stata esclusa l'impugnabilità della delibera laddove il verbale sia redatto in modo incompleto ed inesatto, quando ciò consenta l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa, ex art. 2377, comma 5 c.c. Inoltre, nel codice non si fa riferimento alla categoria della inesistenza della delibera che aveva generato non poche incertezze. Il legislatore della riforma del 2003 ha raggiunto tale obiettivo sia attraverso l'esclusione di cause atipiche di nullità, sia riconducendo nell'alveo dell'annullabilità molti dei vizi che, precedentemente, ricadevano invece nell'ipotesi dell'inesistenza. Sebbene lo spazio per la categoria della inesistenza dei deliberati assembleari risulti marginalizzato a seguito della novella che ha implementato la tassativizzazione dei vizi delle delibere sociali e ciò in ragione dell'abuso che la stessa giurisprudenza aveva fatto di tale categoria, comunque il formante giurisprudenziale continua ad enucleare casi di inesistenza sebbene in via residuale solo allorquando “lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare” (cfr. Cass. n.7693/2006 e da ultimo Cass. 26199/2021). Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di veridicità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie. Il bilancio ha la funzione di garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, attraverso una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 e ss. c.c.. Il bilancio di esercizio è composto da più documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), e tra questi importanza cruciale assume la nota integrativa, nella quale sono contenuti i dati per poter interpretare correttamente ed agevolmente il bilancio. Invero, quest'ultima - come affermato da attenta dottrina - si atteggia a documento di non stretta derivazione contabile che, oltre ad assolvere una funzione descrittiva, svolge un autonomo ruolo informativo, colmando le lacune tipiche del linguaggio numerico. Ne deriva che la legittimazione ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio da parte del socio non è direttamente correlata ad un'aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma piuttosto 12 trova un preciso fondamento nel fatto stesso che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consentono di avere tutte le informazioni circa elementi suscettibili di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa. Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che non è possibile impugnare una delibera di approvazione del bilancio, adducendo esclusivamente eventuali illeciti gestori compiuti dagli amministratori, laddove non siano corredati da specifiche allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile il vizio di nullità soltanto quando venga sostanzialmente alterata la reale situazione patrimoniale della società in modo da ledere gli interessi tutelati dai terzi, i quali siano indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (cfr. Cass. n.906/1979; Cass. n. 6942/1982). Perciò non incidono sulla validità delle deliberazioni che approvano il bilancio, irregolarità di scarsa importanza o omissioni o raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico e che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione societaria (cfr. Cass. n. 1699/1985). In secondo luogo, come affermato costantemente nella giurisprudenza di legittimità, la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio - in questo caso i soci dissenzienti - lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l'onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato. Ciò premesso, il presente contenzioso è solo una parte delle controversie che
[...]
ha instaurato nei confronti della società convenuta, da quando il fratello Parte_1 legale rappresentante della stessa l'avrebbe estromessa dalla direzione della struttura alberghiera, imponendo un rappresentante comune (il proprio figlio ) Controparte_5 sulla quota di partecipazione della madre caduta in comunione ereditaria. Da quel momento, parte attrice ha iniziato ad impugnare tutti i bilanci societari a partire da quello di esercizio al 31.12.2017 fino ai bilanci oggetto della presente controversia (in cui sono stati riunite le impugnative al bilancio al 31.12.2019 ed al 31.12.2021). Mette conto subito segnalare anche rispetto alle istanze di riunione che nel processo sono state avanzate, che l'impugnativa della delibera approvativa del bilancio al 31.12.2017 (con la quale aveva impugnato anche le delibere di Parte_1 approvazione dei bilanci 2015 e 2016) è stata decisa con sentenza di questa sezione specializzata depositata in data 22.10.2022 che ha così statuito: “a) dichiara inammissibili le impugnative delle delibere del 29.4.2016 di approvazione del bilancio al 31.12.2015 e del 17.6.2017 di approvazione del bilancio al 31.12.2016; b) accoglie per il resto la domanda e annulla la delibera del 24.9.2018 di approvazione del bilancio al 31.12.2017” (cfr. sentenza in atti che è stata oggetto di gravame in appello). Peraltro, nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha ponderato in più occasioni la possibilità di riunire le diverse impugnative bilancistiche ancora pendenti (con particolare riferimento ai bilanci degli esercizi 2018 e 2020), ma invero si è verificato che i relativi giudizi si trovavano in fasi processuali diverse che rendevano impossibile la richiesta riunione delle cause (ed invero è agli atti l'ordinanza emessa dal dott.
nell'ambito del proc. n. 25546/2019 RG che disponeva la rinnovazione della Per_6 CTU disposta al fine di accertare i vizi come denunciati da parte attrice in ordine alla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018). 13
Non sembra ultroneo evidenziare il contegno processuale di parte attrice che ha appesantito il presente giudizio corredandolo delle numerose denunce penali e degli esiti altalenati dei relativi giudizi pendenti innanzi al Tribunale penale di Salerno unitamente alla costante denuncia di condotte di mala gestio di cui si sarebbe macchiato il legale rappresentante della società convenuta assolutamente non pertinenti rispetto alle censure mosse alle delibere di approvazione del bilancio impugnate in questa sede. Invero, la strategia perseguita da parte attrice che di fatto ha innestato nel presente giudizio ogni motivo di conflitto insorto con il fratello rappresentante legale della società convenuta ha prodotto l'unico risultato da una parte di allungare i tempi di definizione del giudizio dall'altra ha incrementato i profili di complessità della controversia. Pertanto, nell'ottica di semplificare la motivazione della presente decisione, il Collegio intende affrontare partitamente da una parte i dedotti vizi di annullabilità delle delibere impugnate e dall'altra quelli di nullità, evidenziando quelle censure e doglianze che esorbitano dal presente giudizio che non appare inutile ribadire non può essere inteso come una larvata azione di responsabilità. Il primo motivo di annullamento di entrambe le delibere impugnate, adottate secondo parte attrice in violazione di legge o di statuto, attiene alla mancanza del quorum costitutivo e deliberativo degli impugnati deliberati che sarebbe stato raggiunto con il voto favorevole del rappresentante comune della quota di partecipazione societaria caduta in comunione ereditaria, la cui nomina sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni codicistiche o statutarie che - come si legge negli atti di citazione –
“riservano e consentono, quindi solo all'A.G. la nomina del rappresentante comune e, in ogni caso, vietano che il rappresentante comune compia atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, pregiudizievoli all'interesse di uno dei comunisti”. La tesi propugnata da parte attrice si fonda su un'interpretazione degli artt. 1105 e 1108 c.c. che non permetterebbe alla maggioranza dei due terzi dei comunisti di procedere alla nomina del rappresentante comune, come avvenuto nel caso di specie. La cennata tesi è priva di pregio e sul punto il Collegio non può che richiamare le puntuali motivazioni già assunte nella sentenza del Tribunale di Salerno che si condividono integralmente: “Ciò posto e non essendosi sul punto ulteriormente arricchito il quadro in valutazione successivamente alla ordinanza del 21.12.2020, la delibera gravata di nomina di un rappresentante comune non all'unanimità dei partecipanti, ma a maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle quote deve ritenersi rispettosa del disposto di cui all'art art 1105 c.c, non configurandosi tra i germani una comunione per pari quote indivise, bensì Per_1 dovendosi riconoscere una comunione per la quota indivisa di 2/3 in testa a
[...]
e per la quota indivisa di 1/3 in testa a . I motivi di Per_1 Parte_1 impugnazione avanzati dall'attrice in ordine alla pretesa necessaria predeterminazione dei poteri del rappresentante nominato (con particolare riguardo alla distinzione tra atti di amministrazione ordinaria e straordinaria) non colgono il segno, dovendosi considerare che dalla nomina in questione deriva il potere di compiere quantomeno gli atti di ordinaria amministrazione” (cfr. Trib. Salerno del 06.09.2021 in atti). La citata decisione è stata confermata in grado di appello con una sentenza che con una motivazione puntuale e pienamente condivisibile esclude qualsivoglia vizio della delibera di nomina del rappresentante comune dei comunisti del 31.07.2018: “Ed allora, la delibera di nomina oggetto di impugnazione del rappresentante della 14 comunione in relazione alla quota del 3,33% nella società deve Controparte_1 ritenersi legittima innanzitutto con riferimento all'an della decisione, proprio perché adottata in ossequio alla legge ed allo Statuto, come innanzi precisato. Con riferimento agli ulteriori profili oggetto di doglianza, così come esposti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed esaminati dal Tribunale, si osserva che, ad avviso della Corte di Appello, per la nomina di un rappresentante comune non è richiesta l'unanimità. Invero l'art. 1105 c.c. prevede che se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza ciascun partecipante può ricorrente all'autorità giudiziaria, che può anche nominare un amministratore. Ed allora, ben può la maggioranza dei partecipanti alla comunione procedere alla nomina di un rappresentante comune, atteso che la prospettata necessità di dover richiedere la delibera all'unanimità, oltre che non espressamente prevista, si risolverebbe, in concreto, in una ingiustificata disapplicazione della norma di cui all'art. 1105 c.c. e del principio dell'autonomia dei comproprietari-condomini- compartecipi, atteso che laddove non si raggiunga l'accordo unanime il conseguente intervento dell'Autorità Giudiziaria, anziché residuale, diventerebbe suppletivo, esclusivo e sostitutivo della volontà assembleare maggioritaria. Peraltro, la lettura del disposto innanzi richiamato in favore della nomina all'unanimità tradisce anche la Co ratio della norma stessa volta ad assicurare nel caso di specie alla un efficiente e rapido funzionamento dell'organo assembleare in caso di quota societaria in contitolarità e non troverebbe la sua logica conseguenza nella nomina giudiziaria del rappresentante comune laddove vi sia una maggioranza che può sollecitamente deliberare sul punto. La maggioranza poi va individuata in base alle quote dei comunisti e se nel caso di specie la quota di non è stata devoluta in parti eguali tra gli altri due Persona_2 soci (i figli e ), ciascuno già titolare di una pari Parte_1 Persona_1 quota (pari a 48.330,00 come innanzi precisato), deve rilevarsi che la disposizione della quota disponibile in favore di , indipendentemente dalla sua Persona_1 determinazione sull'intero patrimonio, ha fatto sì che questi fosse assegnatario di una maggior quota (in quanto titolare della quota di legittima e della quota disponibile) rispetto alla sorella (titolare della sola quota di legittima). E se i fratelli erano Per_1 titolari di una pari quota di capitale sociale pari 48,330,00 ciascuno è ben evidente che l'assegnazione della quota disponibile a ha fatto sì che quest'ultimo Persona_1 fosse titolare della quota maggioritaria nella società e, prima ancora, nella compartecipazione sociale in precedenza di proprietà di Persona_2
… Nel caso di specie non è stato conferito dai soci un mandato a per Controparte_5 la gestione comune ai sensi del secondo comma dell'art. 1106 c.c., bensì la maggioranza dei contitolari della quota pervenuta in comunione ereditaria ha ritenuto di nominare un proprio rappresentante ai sensi dell'art. 1105 c.c., ipotesi per la quale vi era la facoltà ma non l'obbligo di formare un regolamento. La mancanza di regolamento -che potrà sempre essere adottato- non conduce alla illegittimità della delibera di nomina, atteso che i poteri del rappresentante comune, in assenza di specifica limitazione, trovano il proprio limite nelle regole proprie della comunione e nel quorum di volta in volta richiesto per l'adozione di atti di ordinaria o anche di straordinaria amministrazione nel rispetto della previsione di cui all'art. 20 comma 1 del Titolo V dello Statuto per la adozione delle decisioni aventi natura di straordinaria amministrazione” (cfr. sentenza della Corte Appello Salerno del 10.10.2023 in atti). 15
Non è chi non veda che la presunta violazione dell'art. 1105 c.c. posta a fondamento del vizio di annullabilità delle delibere impugnate non coglie nel segno, poiché l'intervento suppletivo del Tribunale per la nomina del rappresentante comune di una quota caduta in comunione ereditaria è correlato ad uno dei tre presupposti indicati nel citato disposto normativo che pacificamente non ricorrono nel caso di specie ove vi è stata una decisone assunta a maggioranza: “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore” (cfr. art. 1105 comma 3 c.c.). Altro motivo di annullabilità è stato prefigurato da parte attrice sempre in ordine ad un vizio del quorum costitutivo e deliberativo delle delibere approvative dei bilanci in esame. Secondo parte attrice, l'assunzione di tali deliberati sarebbe inficiata dall'ammissione al voto risultato poi decisivo dei sig.ri ed , Per_4 CP_2 CP_3 divenuti soci “per effetto delle invalide donazioni di cui agli atti per notar del Per_7 14/6/2018 e 20/7/2018”, sul presupposto della “indebita confusione” operata da
[...]
tra la sua quota personale di partecipazione al capitale sociale di Per_1 [...] ed i 2/3 della quota di partecipazione societaria oggetto di comunione Controparte_1 ereditaria. Come è stato efficacemente controdedotto da parte convenuta, gli atti di donazione in contestazione sono stati nelle more del giudizio rettificati con una più precisa indicazione della titolarità delle quote di e Persona_1 Parte_1 correggendo la premessa degli atti (cfr. all.09 alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte convenuta in data 13.2.2020). E comunque a parte il rilievo che l'accertamento incidenter tantum della nullità delle donazioni rende la domanda improcedibile non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del donante e dei donatari che non sono parte di questo giudizio, nel merito il vizio è palesemente infondato, atteso che non ha disposto Persona_1 dell'intera sua quota di partecipazione nel capitale sociale della società convenuta, ma ha disposto di una quota parte (pari al valore nominale di 25.000 euro) e quindi palesemente inferiore a quella di cui egli disponeva prima della apertura della successione. Pertanto non sussiste il paventato presupposto dell'indebita confusione tra la sua quota di partecipazione e la quota di 2/3 ricevuti per successione dalla madre. Il terzo motivo di annullabilità invero proposto soltanto con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 è stato configurato nella decisone assembleare di riportare gli utili di ingente ammontare a nuovo senza quindi distribuirli ai soci, così ponendo in essere un abuso dei poteri della maggioranza a detrimento degli interessi del socio di minoranza, che ha visto ingiustamente leso il suo diritto a vedere remunerata la propria partecipazione sociale. Al netto del rilievo che nel delineare il cennato vizio di annullamento della delibera menzionata, parte attrice indugia sostanzialmente sulla gestione asseritamente opaca del legale rappresentante della società, che da una parte si sarebbe aumentato in palese conflitto di interessi il proprio compenso e dall'altra avrebbe gravato le casse sociali di una cospicua somma da corrispondere come emolumento da riconoscere alla propria moglie che aveva sostituito parte attrice nella direzione della struttura alberghiera, ha gioco facile la società convenuta nel rilevare che già con delibera del 14.09.2019 la 16 società aveva deciso di distribuire la cospicua somma di 800.00 euro di utili di cui ovviamente è stata beneficiata la sig.ra . Parte_1 L'infondatezza della censura tuttavia è stata agevolmente dimostrata da parte convenuta tenendo presente il contesto storico in cui interviene la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2021 e cioè quando in ragione della emergenza pandemica negli anni 2020/2021 l'azienda alberghiera ha dovuto subire come tutte le aziende del settore l'improvviso calo dell'afflusso dei turisti che ha imposto la scelta prudenziale di rimettere gli utili a nuovo, in attesa del consolidamento di una ripresa i cui primi segnali avvertiti nel 2021 necessitavano di una conferma strategica negli anni successivi. A tal proposito, sovviene un recente approdo della giurisprudenza di merito che sembra chiarire al meglio i termini della questione, precisando che “…non esiste alcun diritto del socio all'utile, ma solo uno stato di semplice aspettativa, la cui realizzazione in concreto può essere sacrificata dalla maggioranza finché non si sia trasformata in diritto di credito potendo, come già detto, l'assemblea impiegare diversamente gli utili
o rinviarne la distribuzione nell'interesse della società e fermo restando il diritto del socio di pretendere un comportamento aderente agli scopi sociali nella determinazione dei dividendi secondo correttezza e buona fede” . Conseguentemente, l'orientamento del tribunale capitolino che si intende condividere conclude nel senso che rientra dunque nei poteri dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, la facoltà di disporre l'accantonamento o il reimpiego degli utili nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile “solo se si possa configurare come espressione dell'iniziativa della maggioranza volta ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno dei soci di minoranza, cui venga deliberatamente resa più onerosa la partecipazione” (cfr. Trib. Roma del 19.01.2023). Orbene, non sembra che nella fattispecie sia configurabile l'abuso di maggioranza che invalida la delibera impugnata, sol che si consideri che la decisione assembleare fa seguito ad una recente delibera di distribuzione di utili per un ammontare di € 800.00 appena nel 2019 e pertanto la scelta di riportare a nuovo degli utili dopo la riduzione dell'attività d'impresa conseguente all'evento pandemico risponde ad un'esigenza di rafforzamento del patrimonio sociale e pertanto può ritenersi coerente con la decisione di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della compagine sociale piuttosto che porsi in chiave emulativa dell'interesse del socio di minoranza. Sotto il profilo dell'onere della prova che incombe su parte attrice che denuncia l'eccesso di potere integrato dalla impugnata delibera, va ribadito che le doglianze sollevate dalla socia di minoranza attengono a scelte gestorie (aumento del compenso dell'amministratore e riconoscimento di un emolumento alla moglie in qualità di direttrice dell'azienda alberghiera) che potrebbero assumere effetti nell'ambito di un'azione di responsabilità (ove sia dimostrata la lesione al patrimonio sociale), ma che non sembrano pertinenti ad inficiare un deliberato che si pone in chiave di rafforzamento della patrimonializzazione del patrimonio sociale e di tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente sociale. Passando alla disamina dei vizi di nullità e premesso che il presente giudizio può limitarsi a sindacare i soli vizi invalidanti dei bilanci al 31.12.2019 e 31.12.2021 (atteso che per gli altri bilanci sono in corso i giudizi di impugnazione ed ad oggi risulta definito in primo grado soltanto il giudizio relativo all'impugnativa ai bilanci di esercizio 2015, 2016 e 2017), il Collegio esordisce affrontando il tema della nullità dei bilanci impugnati a causa dell'esistenza di un conto corrente bancario intestato alla 17 società convenuta in cui sarebbero dal 2010 al 2012 confluiti ricavi societari non contabilizzati. Ciò avrebbe un effetto invalidante - a dire di parte attrice - sulla stessa trasformazione da società di persone a società di capitali intervenuta nel 2011 nonché Co su tutti i bilanci successivi della A tal proposito, mette conto evidenziare che la caratteristica precipua della delibera di approvazione del bilancio consiste nel produrre in via immediata effetti meramente ricognitivi - e quindi in senso lato di accertamento - dei fatti iscritti nelle singole voci di bilancio (nella sua attuale bipartizione del conto economico e dello stato patrimoniale). E' difatti stato correttamente opinato in dottrina che la delibera di approvazione del bilancio si pone quale atto conclusivo di un procedimento endo-societario di accertamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società e dei risultati d'esercizio, che vede coinvolti anche gli altri organi sociali. La delibera in esame si limita cioè a completare quell'iter procedimentale interno, lungo il quale si snoda una funzione di accertamento e di rendicontazione, che ha un riflesso immediato sull'organizzazione dell'attività sociale nell'anno a venire, poiché condiziona l'esercizio di numerosi poteri gestori dell'ente. Così inteso l'iter procedimentale complesso che conduce all'approvazione del bilancio (progetto di bilancio che deve essere depositato nei 15 giorni anteriori alla riunione assembleare con la documentazione relativa che consenta ai soci di prendere contezza delle scelte di rappresentazione delle partite contabili al fine di esercitare un diritto di voto consapevole finalizzato all'approvazione del bilancio), allora la scelta del legislatore di introdurre la decadenza di questa impugnativa, una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo conferma che l'azione non si orienta alla impugnativa della delibera nella sua efficacia meramente dichiarativo-ricognitiva di fatti, bensì in funzione della caducazione degli effetti organizzativi che scaturiscono da quella rappresentazione falsa o inesatta, che tuttavia sono destinati ad esaurirsi una volta che sopraggiunge la dichiarazione dell'anno successivo. La nuova delibera, infatti, fisiologicamente rinnova e aggiorna con le risultanze del nuovo bilancio gli effetti organizzativi sul rapporto sociale. In sostanza, il legislatore con l'art. 2434 bis c.c. ha attribuito un valore centrale alla stabilità della delibera di approvazione di bilancio pur astrattamente inveritiera, per offrire tutela al socio solo contro l'effetto organizzativo che da essa deriva e che si consuma nell'anno a venire. L'effetto ricognitivo a questo punto perde di rilievo, divenendo meramente storico e destinato semmai a propagarsi sulla delibera dell'anno successivo, che torna ad essere impugnabile per vizio cd. derivato: o meglio, per reiterazione dell'effetto ricognitivo del medesimo fatto in forza del principio di continuità dei bilanci. A maggior ragione, il termine decadenziale triennale per far valere gli eventuali vizi di nullità si salda con la previsione di cui all'art. 2434 bis limitando la possibilità di denunciare il più grave vizio patologico della delibera approvativa di bilancio (con una disciplina che si distacca dal paradigma della nullità contrattuale ex art. 1418 e ss. cc) con il dichiarato fine di preservare la stabilità della decisione di approvare il bilancio per salvaguardare quegli effetti organizzativi e quelle scelte strategiche che sono contenuti in nuce nella delibera in esame. A fronte di questo quadro teorico ed al netto del contegno della socia di minoranza che si determina ad impugnare gli odierni bilanci in ritardo rispetto al dato oggettivo della confluenza di ricavi su un conto corrente intestato alla società oggetto di prelievi da parte dell'amministratore della compagine sociale, il Collegio facendo tesoro delle 18 conclusioni della CTU che si ritengono condivisibili ed immuni da vizi ritiene che i bilanci impugnati non siano veritieri e debbano essere annullati. I maldestri tentativi della socia di minoranza che invoca l'ignoranza dell'esistenza del conto corrente intestato alla società convenuta presso la di Amalfi Parte_2 cozzano irrimediabilmente con le prove documentali prodotte in giudizio e che attestano la sicura conoscenza dell'esistenza di tale conto corrente già nel 2011, sul quale era delegata ad operare (cfr. attestazione in atti di delega emessa Parte_1 il 10.09.2019 dalla Deustche Bank spa su c/c 821072 intestato all' Controparte_1 in favore sig.ra dal 07/10/2011 al 10/02/2012). Parte_1 Non deve sfuggire come rilevato anche dal CTU che sul predetto conto risulta disposto un bonifico di pagamento di € 3500 in favore di datato 30.01.2012 Parte_1 (come da ricostruzione del conto corrente operata dal CTU, allegato n. 2 della relazione peritale). Ciò non toglie che la omessa registrazione dei ricavi confluiti sul predetto conto unitamente ai prelievi indebiti posti in essere dall'amministratore con la conseguenza di far insorgere un credito della società verso il proprio organo amministrativo sono idonei ad alterare la situazione patrimoniale della società e non per gli effetti derivati dalla mancata impugnazione dei bilanci dal 2012 in poi ma per un vizio proprio che continua ad inficiare la veridicità e correttezza dei documenti bilancistici societari fino a quando l'organo amministrativo non si impegni a contabilizzare in bilancio i cennati ricavi. Prive di pregio sono pertanto le eccezioni che solleva parte convenuta in ordine a tale vizio di nullità dei bilanci impugnati, dal momento che parte attrice non sarebbe incorsa in alcuna decadenza poiché l'omessa contabilizzazione dei ricavi societari sebbene sia vizio che deriva sin dalla trasformazione della società in società di capitali e quindi producendo effetti a cascata sugli altri bilanci, continua a rappresentare un vizio proprio dei bilanci impugnati per i quali parte attrice non può essere incorsa in alcuna decadenza. Né tantomeno la società convenuta può invocare a ragione l'art. 2434 bis c.c.
considerato che
secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione il senso della predetta previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima (Cass.10521/2024). E' incontestato nella fattispecie che i bilanci impugnati sono stati opposti in sede giudiziaria ben prima dell'approvazione dei bilanci successivi. Sgomberato il campo dalle pretestuose eccezioni preliminari, occorre riportare le conclusioni del CTU (che invero sembrerebbero essere state confermate anche in altra perizia svolta in altro procedimento pendente dinanzi a questa sezione specializzata e di cui sono stati prodotti in giudizio gli esiti) che sono inequivocabili nel verificare la non rispondenza dei bilanci impugnati ai principi di veridicità e correttezza che conducono alla odierna pronuncia demolitoria. Dopo un'articolata ed attenta disamina della documentazione contabile sociale e delle movimentazioni del conto corrente sottratto alle registrazioni contabili societarie, così conclude il dott. : Controparte_8
“…anche il bilancio chiuso al 31/12/2019: a. continua ad essere falso ed inveridico perchè non riporta la registrazione delle movimentazioni dal conto corrente Deutshe Bank, in cui, dal 2010 al 2012, sono stati movimentati oltre € 800.000, in tal modo continuando ad esporre la società all'irrogazione delle sanzioni di carattere fiscale o tributario conseguenziali a tale grave 19 ed omissiva irregolarità. Allo scopo di verificare la fondatezza di tale contestazione, lo scrivente ctu ha provveduto ad esaminare la seguente documentazione:
- libro giornale anni 2010/2011/2012
[...
- estratto c/c n. 821072 acceso presso intestato a Parte_2 Controparte_1
dal 15.01.2020 al 30.08.2011 ed intestato alla Controparte_9 Controparte_1
[... dal 06.09.2011 al 20.02.2012, data di estinzione del suddetto c/c
- distinte di prelievo
- Perizia di trasformazione
- Scritture apertura al 05/08/2011da mov 2285 a mov 2323 Controparte_1
- Attestazione di delega emessa il 10/09/2019, su c/c 821072 intestato all'Hotel MieamLFI SRL in favore sig.ra dal 07/10/2011 al 10/02/2012. Parte_1 Preliminarmente si è verificato, attraverso la consultazione dei libri giornali, l'accoglimento negli stessi, delle operazioni contenute nel citato conto corrente. Da tale verifica è emerso che nessuno dei valori indicati nel documento di c/c risulta essere rilevato contabilmente. A riguardo giovi l'osservazione che nella perizia di trasformazione, atto straordinario effettuato a valori contabili, non vi è alcuna evidenza del saldo alla data, segnatamente 05/08/2011, di tale conto corrente come è possibile anche riscontrare dalle scritture di apertura relative alla società al 05/08/2011. Controparte_1
Alla luce di quanto esposto, il CTU ha ritenuto opportuno, per una più puntuale disamina della contestazione de qua, una disamina approfondita di tutte le movimentazioni afferenti il suddetto conto corrente;
in tal senso lo scrivente ha ricostruito per intero il citato estratto conto onde verificare la natura delle singole operazioni intervenute dalla data di accensione 15.01.2010, alla data di chiusura, 20.02.2012. Nel dettaglio, in riferimento all'allegato 2, sono state effettuate le seguenti riclassificazioni: Quanto alle operazioni attive (entrate):
1) acquisto/vendita divise estere e/o banconote estere vs lire 214.251,53:
2) bonifici dall'estero 569.841,50
3) negoziazione assegni 26.748,06
4) versamenti A/B altri istituti 4.500, Quanto alle operazioni passive: bonifici a 25.770 Persona_1 bonifico a 3.500 Parte_1 storno scrittura 2.744,87 addebito assegno impagato 2.250 prelevamenti presso casse 780.456,16 spese bancarie + interessi e competenze 618.79” (cfr. pagg. 65-67 della CTU in atti). Secondo il perito nominato dal Tribunale le operazioni di movimentazione sul predetto conto hanno evidenziato ripetuti prelievi indebiti distrattivi che l'amministratore unico della società ha effettuato, così generando una posta creditoria in favore della compagine societaria che è stata artatamente occultata: “non sono stati iscritti “Crediti” per complessivi € 1.234.709, corrispondenti alla somma dei: ---. “Crediti v/ SI SC” per complessivi € 1.231.209, pari alla somma dei: - bonifici e prelievi per contanti per € 806.210,70 effettuati dalla data d'accensione del conto corrente n. 821072 fino alla sua chiusura avvenuta in data 14/2/2012) (cfr. pag. 69 della CTU). 20
La mancata registrazione contabile dei ricavi confluiti sul predetto conto corrente reca con se' l'omessa contabilizzazione di un utile di esercizio che è stato calcolato dal CTU nell'importo di € 122.628, risultante dalla differenza tra minori ammortamenti e i costi non inerenti.
“In definitiva, il bilancio al 31/12/2019, così come rettificato e ricostruito dal CTP, espone all'attivo un credito verso l'amministratore di complessivi € Persona_1 1.231.209,23, rinveniente dall'analitica ricostruzione infra riportata contenuta nella allegata relazione di CTP a firma del dr. “a) Crediti per prelievi Persona_8 ex di e SI SC e LA s.n.c. euro Controparte_1 Persona_2 678.786,16 Il credito di euro 678.786,16 è pari alla somma dei prelievi in contanti o mediante bonifici a se stesso (Allegato 3) - risultanti per tabulas dalle “richieste prelevamento contanti” e “distinte di erogazione” firmate dal sig. – Persona_1 dal conto corrente societario n. 821072 a far data dalla sua accensione Parte_2 (15.01.2010) e fino all'iscrizione (05.08.2011) al Registro delle Imprese di Salerno della delibera di trasformazione dell' da S.n.c in S.r.l.. Controparte_1 Nel medesimo periodo temporale (15.01.2010 - 05.08.2011) non sono stati contabilizzati “Ricavi” per l'importo complessivo di euro 689.517,41 derivanti alla società, per tabulas, dai bonifici e assegni incassati sul medesimo conto corrente societario n. 821072. Nel detto periodo temporale (15.01.2010- Parte_2 05.08.2011) Hotel Miramalfi di IM MM e SI SC e LA s.n.c. risulta aver conseguito un utile di euro 654.819,882: tali utili non sono stati esposti in bilancio né distribuiti ai soci che, alla data del 05.08.2011, erano i signori 8.
[...]
per una quota di euro 9.771,69 in piena proprietà ed euro 87.945,24 in Per_2 usufrutto;
9. per una quota di euro 97.716,94 in piena proprietà ed Persona_1 euro 43.972,24 in nuda proprietà; 10. per euro 97.716,94 in piena Parte_1 proprietà, e per euro 43.972,24 in nuda proprietà. 2Si precisa che l'utile è stato determinato sottraendo dai ricavi rettificati gli oneri bancari (euro 450,93) e le imposte sul reddito imponibile ai fini IRAP rettificato (euro 34.246,60) (cfr. pag. 71 della CTU). La caducazione dei bilanci impugnati impone all'organo amministrativo di intervenire sulle scritture di apertura quanto meno con riferimento alle riprese afferenti i crediti verso i soci nonché il valore degli utili maturati e non dichiarati e pertanto non distribuiti, calcolando altresì il debito tributario determinato dalle imposte liquidate sugli utili non contabilizzati. Per quanto riguarda le altre censure che parte attrice muove nei termini di violazione dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza dei bilanci impugnati che riportano voci correttamente registrate nel documento bilancistico perché sostenute dall'ente sociale, vanno ridimensionate quelle con specifico riferimento all'aumento del compenso dell'amministratore unico nonché agli emolumenti corrisposti alla moglie dello stesso in qualità di direttrice della struttura alberghiera. Trattasi invero di censure non pertinenti sotto l'aspetto della violazione dei principi suddetti che devono orientare il redattore del documento bilancistico, ma che profilano doglianze nelle scelte gestionali discrezionali dell'amministratore unico che non possono essere oggetto di alcun sindacato in questa sede. L'ulteriore profilo di alterazione del bilancio è stato individuato dal CTU, dott.
, dalla registrazione in bilancio a carico della società delle spese Controparte_8 sostenute per la difesa dell'amministratore unico nei processi penali in cui lo stesso è risultato coinvolto. 21
Si riportano le conclusioni sul punto a cui è pervenuto il CTU da pag. 36 e ss. dell'elaborato peritale:
“La sorta imponibile totale sopra evidenziata è indicata nei costi nel conto 630717
“consulenza legale e notarile” per euro 43.868,78 come da situazione contabile esercizio 2019 presente tra le produzioni. La società convenuta ha effettuato:
1. la indebita deduzione di costi per spese legali, ai fini delle imposte IRES IRAP, attesa la mancanza del requisito della inerenza, per un importo pari ad euro 43.348,78;
2.la indebita detrazione I.V.A. per euro 9.536,73 per la mancanza del requisito della inerenza;
le operazioni di cui sopra alterano il bilancio 2019 in quanto:
- viene imputato al bilancio 2019 un costo di € 43.348,78 non inerente e non riconducibile alla gestione ed alla attività dell'impresa;
- non viene imputata all'esercizio 2019 maggiore imposta IRES derivante dalla indebita deduzione del costo per spese legali di euro 43.348,78 per un ammontare pari ad euro 10.403,71 (1);
- non viene imputata all'esercizio 2019 maggiore imposta IRAP derivante dalla indebita deduzione del costo per spese legali di euro 43.348,78 per un ammontare pari ad euro 2.124,09 (1);
- viene operata nel bilancio 2019 una indebita detrazione I.V.A. nella misura di euro 9.536,75 derivante dalla non inerenza delle spese legali di euro 43.348,78 (sorta imponibile). Come conseguenza, nel conto economico:
- il risultato ante imposte del bilancio 2019 pari ad € 994.101, va aumentato di € 43.348,78, quale costo non inerente e non riconducibile alla gestione ed alla attività dell'impresa;
- le imposte IRES ed IRAP 2019 vanno aumentate nella misura sopra calcolata con conseguente riduzione del risultato esercizio nella misura complessiva di euro 12.527,78. Il tutto, con evidenti riflessi sul conseguente nuovo risultato civilistico 2019. Dal punto di vista della situazione patrimoniale, si rileva che:
- va ridotta la posizione debitoria della società per € 43.348,78 quanto alla sorta capitale delle spese legali corrisposte all' Avv. ; CP_6
- va altresì ridotto, il credito Iva della società nei confronti dell'erario, per € 9.536,75; CP
-va aumentato il valore del debito di imposta ed Irap relativo al 2019 nella misura rispettivamente di € 10.403,71 ed € 2.124,09. Alla luce di quanto esposto, il bilancio 2019 non rispetta i principi contenuti nel secondo comma dell'articolo 2423 bis c.c. il quale prevede che” il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Dal punto di vista del principio della continuità dei valori di bilancio, appare evidente che le alterazioni riscontrate per il bilancio 2019 dispiegheranno i loro effetti sui bilanci futuri in considerazione della circostanza che le scritture di apertura risulteranno alterate dalle scritture di chiusura dell'anno 2019” (cfr. relazione di CTU in atti). Dal suo canto parte convenuta eccepisce che tali spese sono state correttamente riportate in bilancio in quanto poste a carico della società, ritenendo altresì la sussistenza dell'inerenza di tali costi e quindi la connessa deducibilità, poiché l'amministratore unico è stato chiamato a difendersi nei relativi giudizi penali nella sua 22 qualità di organo rappresentativo dell'ente sociale e quindi legato ad esso da un rapporto di immedesimazione organica. Invero, gli approdi recenti della Corte di Cassazione sulla indeducibilità dei costi sostenuti per la difesa legale dei propri dipendenti nei giudizi penali non lasciano adito a dubbi, escludendo in modo categorico il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa:
“In tema d'imposte sui redditi, va esclusa la deducibilità delle spese legali sostenute dalla società contribuente per la difesa di propri dipendenti in un procedimento penale originato dalla querela di altri dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, atteso che, ai fini dell'inerenza all'attività d'impresa, presupposto della deducibilità ex art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, non è sufficiente che il costo sia conseguente in senso generico all'esercizio dell'impresa, ma è necessaria la sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili» (cfr. Cass., 10 marzo 2017, n. 6185). Con specifico riferimento alle spese sostenute per la difesa dell'organo gestorio, la Cassazione è stata altrettanto netta: “l'assunzione delle spese per la difesa penale del Presidente/Amministratore della società non è qualificabile costo di operazioni sociali legittime ovvero rientranti nell'oggetto sociale», perchè «il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale», esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità «perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo» (cfr. Cass. 11 gennaio 2018, n. 450; Cass. 7 luglio 2018, n. 19804). Ed invero se il requisito dell'inerenza deve essere coniugato con una specifica attività imprenditoriale correlandolo agli scopi dell'impresa nella prospettiva della produzione di utili, risulta piuttosto arduo ritenere che i costi della difesa penale dell'organo amministrativo (che trovano soltanto occasione nel ruolo gestionale che lo stesso riveste nella compagine sociale) possano ritenersi inerenti e quindi deducibili fiscalmente. Anche di recente è stato affermato che, ai fini della deduzione di un costo dalla base imponibile ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, la deducibilità di costi e oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale e indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, a fronte di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (cfr. da ultimo Cass. n. 9910/2024; Cass.,1 giugno 2023, n. 15530; Cass., 16 marzo 2022, n. 8646). Una volta appurato che trattasi di costi non inerenti, occorre valutare se l'operazione contabile contestata si ponga in chiave violativa dei principi contenuti nella regola imperativa di cui all'art. 2423 comma 2 c.c.. Ed invero, come correttamente sostenuto dalla società convenuta, non è in discussione che siano costi posti a carico della società e quindi realmente corrisposti alla luce delle fatture emesse dal difensore, non venendo pertanto in rilievo alcuna violazione del principio di veridicità. Tuttavia, come ha puntualmente sottolineato il CTU, l'alterazione del bilancio va ravvisata nel fatto che quanto alla situazione patrimoniale dell'ente sociale: “va ridotta 23 la posizione debitoria della società per € 43.348,78 quanto alla sorta capitale delle spese legali corrisposte all' Avv. ;- va altresì ridotto, il credito Iva della società nei CP_6 CP confronti dell'erario, per € 9.536,75; -va aumentato il valore del debito di imposta ed Irap relativo al 2019 nella misura rispettivamente di € 10.403,71 ed € 2.124,09.” Ed invero, la diretta conseguenza della riqualificazione di tali spese come oneri indeducibili comporta il risvolto fiscale della riduzione del credito IVA (per euro CP 9536,75) e l'aumento del debito d'imposta ed Irap per l'anno 2019 nella rispettiva misura di € 10.403,71 ed € 2.124,09. Né colgono nel segno le deduzioni della società convenuta che vorrebbe minimizzare gli effetti di alterazione del bilancio con il criterio della irrilevanza a fronte dei risultati dell'esercizio 2019, che non assume in realtà alcun rilievo, aggiungendosi il predetto vizio a quello ben più impattante sul risultato di esercizio già esaminato. Per quanto riguarda infine le spese sostenute per la difesa dell'amministratore nel bilancio al 2021 per l'ammontare poco superiore ad € 3000, è lo stesso CTU a rimarcare la lieve entità della non rispondenza del risultato di esercizio all'effettivo risultato economico e finanziario (cfr. pag. 140 della CTU in atti), che rapportata ai valori di bilancio 2021 (Attivo dello stato patrimoniale: 11.326.135; Patrimonio netto: 10.253.751; Utile di esercizio: 518.295; Valore della produzione: 2.844.426) ne palesa l'assoluta irrilevanza come vizio invalidante. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (indeterminabile di alta complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. E' consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello di ritenere che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693). In realtà, la reiterazione dei vizi denunciati nelle due cause riunite e la sovrapponibilità delle difese e delle relative argomentazioni inducono a ritenere che sia congrua, nonostante la riunione, un'unica liquidazione delle spese relative ai compensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 già riunite, disattesa ogni altra istanza, difesa o Controparte_1 eccezione così provvede:
- accoglie le domande e per l'effetto dichiara l'illiceità dei bilanci della CP_1 al 31.12.2019 ed al 31.12.2021, nei limiti e con le precisazioni di Controparte_1 cui in motivazione e la nullità delle delibere di approvazione degli stessi, adottate rispettivamente dall'assemblea dei soci in data 26.06.2020 ed in data 29.04.2022;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2072,00 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa 24
e rimborso spese generali al 15%;
- pone definitivamente nei rapporti tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate a carico della parte convenuta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA