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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 433/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA (CF: Parte_1
), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Natale. attore E CF: ) Controparte_1 C.F._1 convenuto contumace
OGGETTO: Responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI All'udienza del 19.6.2025 la parte costituita ha concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 23.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. La società ha convenuto in Parte_1 giudizio il commercialista Dott. esponendo che: -nel mese di luglio Controparte_1
1 2008, il socio accomandatario sig. era stato contattato tramite Parte_1 conoscenti comuni dal convenuto il quale gli aveva prospettato la possibilità di ottenere un finanziamento di € 380.000,00; -il professionista gli aveva fortemente consigliato tale tipologia di finanziamento e ne aveva garantito la sua approvazione ed erogazione;
-subito il sig. , certo dell'esito positivo della richiesta per Parte_1 come assicurato dal convenuto, aveva conferito apposito mandato ed elargito al professionista negli anni 2008-2009-2010 € 30.000,00 quale compenso professionale, versati sia in contanti che tramite mezzi tracciabili, senza ricevere alcuna quietanza o ricevuta;
-il sig. , convinto dalle rassicurazioni del Parte_1 convenuto di poter ingrandire la propria attività, aveva effettuato cospicui investimenti per aumentare la produzione ed il trasporto di pane (acquisto di un autoveicolo Fiat Ducato furgone MH2 per un costo di € 21.000,00, acquisto di un Forno Robot RT 88A a combustione per un importo di € 58.560,00); -dopo numerosi tentativi di contattare il professionista per sollecitarlo a definire la pratica quest'ultimo aveva richiesto documentazione finalizzata a velocizzare l'istruttoria della pratica e l'intervento di un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica;
- tramite l'Ing. era stata fornita al convenuto tutta la documentazione Per_1 richiesta ma a ciò non era seguita più alcuna comunicazione dal Dott. il CP_1 quale si dimostrava schivo e rinviava di continuo appuntamenti precedentemente fissati;
-alcun riscontro era stato ottenuto nemmeno dopo il conferimento di un mandato ad un legale;
-era stata quindi sporta denuncia-querela nei confronti del Dott. per i reati di truffa e appropriazione indebita;
-a seguito dell'attività CP_1 investigativa della PG era emerso che il professionista non aveva mai inviato alcuna richiesta di finanziamento né redatto alcun atto;
-il relativo processo instauratosi presso il Tribunale di Castrovillari era terminato con l'assoluzione del Dott. CP_1 in quanto il Giudice non aveva rilevato nella sua condotta gli artifizi o raggiri previsti dal reato di truffa ex art. 640 c.p. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'On. Tribunale di Castrovillari adito, contraris reictis, accertare, dichiarare e riconoscere che il Dott. non ha adempiuto CP_1 all'incarico professionale conferito e sottoscritto dalle parti e conseguentemente condannarlo alla restituzione della somma indebitamente ricevuta a titolo di compenso di € 30.000,00, nonché alle somme per asserite spese per come specificate e ammontanti ad € 79.560,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre il danno di perdita di chance, da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con condanna alle spese del giudizio.”
2. Il Dott. pur correttamente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*****************************
2 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34947). Sempre in linea di principio è opportuno premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poichè a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui esso viene acquisito. È stato ulteriormente precisato che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicchè il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/09/2022, n. 27680): ne consegue che nel caso in disamina non potrà prescindersi dal supporto probatorio fornito dagli atti delle indagini condotte nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 1659/2011 scaturito a seguito della denuncia-querela sporta dal sig. nei confronti del Dott. Parte_1
Controparte_1
Tanto premesso e procedendo nella disamina del caso concreto, va fin da subito rilevato che l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa azionata può dirsi provata. Lo stesso convenuto interrogato dall'Ufficiala di P.G. Maresciallo Parte_2 aveva in sostanza confermato di essersi visto conferito dalla odierna parte attrice un mandato professionale avente ad oggetto l'ottenimento di un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 (v. verbale di interrogatorio del 20.2.2012). Tale circostanza risulta poi corroborata dalla documentazione prodotta dalla parte attrice concernente l'avvio della suddetta pratica, comprensiva della scrittura con cui il sig. aveva concesso al Dott. di prestare garanzia per la Parte_1 CP_1 fideiussione intestata al per l'importo pari a € 380.000,00 a valere Parte_1 sul finanziamento prot. 012569 del M.C.C.
3 Ulteriore conferma proviene dalle dichiarazioni del testimone sig. Tes_1
, escusso il 22.9.2023, il quale, anch'egli titolare di una attività di produzione
[...] di pane e derivati, ha confermato di essere stato presente nel 2008 nello studio del Dott. quando quest'ultimo lo aveva convocato insieme al sig. CP_1 [...]
per esprimere la sua disponibilità a istruire e avviare una pratica di Parte_1 finanziamento per le rispettive attività. Anche l'escussione dell'altro teste di parte attrice, l'Ing. ha Testimone_2 fornito un'ulteriore riscontro circa l'esistenza dell'incarico per cui è causa. Detto teste ha confermato che nel mese di aprile 2010 il Dott. aveva CP_1 chiesto al sig. una perizia tecnica redatta da un ingegnere per velocizzare Parte_1 la pratica di finanziamento e la stessa nell'immediatezza era stata redatta dallo studio di cui egli è amministratore, vale a dire la Asee Engineering Consulting. Ed in effetti vi è in atti anche il preventivo redatto da tale società per la redazione della menzionata perizia. La parte attrice ha altresì dimostrato per tabulas di avere corrisposto al convenuto diverse somme a titolo di corrispettivo per tale incarico, di cui € 10.000,00 a mezzo di vaglia postali (di cui uno intestato a tale sig.ra che il Persona_2 convenuto dinanzi alla PG ha dichiarato essere una collaboratrice del proprio studio che aveva ricevuto per suo conto un vaglia da parte del sig. ) ed € Parte_1
9.000,00 a mezzo assegno bancario n 5018698297. Vi è pure prova del fatto che € 11.000,00 erano stai corrisposti al Dott. in CP_1 contanti: si vedano le sommarie informazioni testimoniali rese dal sig. Tes_3
presso la Stazione dei Carabinieri di San Gregorio d'Ippona in cui costui il
[...]
25.2.2012 aveva dichiarato di avere consegnato nelle mani del Dott. per CP_1 conto del sig. la somma di € 11.000,00 in banconote da € 50,00. Parte_1
La parte attrice ha quindi allegato che, nonostante ciò e malgrado le rassicurazioni ricevute dal convenuto in ordine all'avanzamento della pratica, costui non aveva inviato alcuna richiesta di finanziamento ed era quindi rimasto totalmente inadempiente al contratto d'opera intellettuale. Il Dott. non costituendosi in giudizio non ha fornito prova di aver Controparte_1 adempiuto integralmente la propria obbligazione, né sono emersi elementi che conducano a ritenere il suo inadempimento giustificato da cause ad esso non imputabili. Tale pacifico inadempimento può considerarsi di non scarsa importanza, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda articolata dalle società attrice che, nell'esercizio del potere-dovere rimesso al giudice, può essere qualificata come una azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. In materia di risoluzione contrattuale non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata
4 esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/01/2012, n.409). Ebbene si consideri che il convenuto, nonostante le cospicue somme ricevute a titolo di compenso, ha del tutto omesso di adempiere il mandato professionale. Non vi è infatti alcuna prova del fatto che il professionista abbia quantomeno terminato l'istruttoria della pratica in questione. Va altresì tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dal conferimento dell'incarico (avvenuto nel 2008) e quindi del lungo protrarsi dell'inerzia del commercialista.
3.1. Quanto alle conseguenze patrimoniali della risoluzione, l'attore ha chiesto innanzitutto la condanna di controparte a rifondere le somme già corrisposte al professionista. Come noto, “Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n.6911; Cassazione civile sez. II, 14/09/2004, n.18518). Il convenuto va quindi condannato alla restituzione in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t., dell'importo di € Parte_1
30.000,00, maggiorato degli interessi legali dalla presente domanda al saldo effettivo.
3.2. In ordine alle richieste risarcitorie avanzate dalla parte attrice, si osserva quanto segue. Il danno patrimoniale di € 79.560,00, che l'istante assume di avere subito per gli investimenti effettuati con la sicurezza che a breve avrebbe ottenuto il finanziamento, non può essere risarcito non essendo stata fornita adeguata dimostrazione dell'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e tale perdita patrimoniale. Non vi è prova, tra l'altro, del fatto che il Dott. avesse invitato o consigliato CP_1 la società a spendere denaro per ampliare le proprie risorse fornendo al contempo ampia garanzia circa il fatto che dette somme sarebbero state recuperate a fronte della certa erogazione del finanziamento. Considerazioni di analogo tenore possono essere svolte in ordine al preteso danno da perdita di chance.
5 In tal caso la parte attrice avrebbe dovuto provare la concreta sussistenza della possibilità di ottenere l'anelato finanziamento. Pur tuttavia sul punto la domanda si palesa carente già in punto di allegazione in quanto la parte non ha operato alcun concreto riferimento alle caratteristiche dell'impresa in rapporto ai requisiti richiesti dalla normativa in tema di finanziamenti garantiti dal fondo per le PMI;
né ha dimostrato di avere già ottenuto in passato ovvero in seguito con l'aiuto di altri professionisti un analogo finanziamento. In altri termini non è stato dimostrato che, ove il professionista non avesse commesso le denunciate omissioni, con un sufficiente grado di certezza il finanziamento sarebbe stato ottenuto. Per tali motivi la domanda attorea va in parte qua disattesa.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio (commisurato in base al decisum). Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione le domande proposte dalla
[...]
in persona del l.r.p.t.; Parte_1
DICHIARA risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento di il Controparte_1 contratto di prestazione d'opera intellettuale indicato in motivazione e per l'effetto
DA
6 alla restituzione, in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., della complessiva somma di € 30.000,00
[...] per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla presente domanda al saldo effettivo;
DA al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.299,23, di cui € 799,23 per esborsi, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 07/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA (CF: Parte_1
), in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Natale. attore E CF: ) Controparte_1 C.F._1 convenuto contumace
OGGETTO: Responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI All'udienza del 19.6.2025 la parte costituita ha concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 23.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. La società ha convenuto in Parte_1 giudizio il commercialista Dott. esponendo che: -nel mese di luglio Controparte_1
1 2008, il socio accomandatario sig. era stato contattato tramite Parte_1 conoscenti comuni dal convenuto il quale gli aveva prospettato la possibilità di ottenere un finanziamento di € 380.000,00; -il professionista gli aveva fortemente consigliato tale tipologia di finanziamento e ne aveva garantito la sua approvazione ed erogazione;
-subito il sig. , certo dell'esito positivo della richiesta per Parte_1 come assicurato dal convenuto, aveva conferito apposito mandato ed elargito al professionista negli anni 2008-2009-2010 € 30.000,00 quale compenso professionale, versati sia in contanti che tramite mezzi tracciabili, senza ricevere alcuna quietanza o ricevuta;
-il sig. , convinto dalle rassicurazioni del Parte_1 convenuto di poter ingrandire la propria attività, aveva effettuato cospicui investimenti per aumentare la produzione ed il trasporto di pane (acquisto di un autoveicolo Fiat Ducato furgone MH2 per un costo di € 21.000,00, acquisto di un Forno Robot RT 88A a combustione per un importo di € 58.560,00); -dopo numerosi tentativi di contattare il professionista per sollecitarlo a definire la pratica quest'ultimo aveva richiesto documentazione finalizzata a velocizzare l'istruttoria della pratica e l'intervento di un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica;
- tramite l'Ing. era stata fornita al convenuto tutta la documentazione Per_1 richiesta ma a ciò non era seguita più alcuna comunicazione dal Dott. il CP_1 quale si dimostrava schivo e rinviava di continuo appuntamenti precedentemente fissati;
-alcun riscontro era stato ottenuto nemmeno dopo il conferimento di un mandato ad un legale;
-era stata quindi sporta denuncia-querela nei confronti del Dott. per i reati di truffa e appropriazione indebita;
-a seguito dell'attività CP_1 investigativa della PG era emerso che il professionista non aveva mai inviato alcuna richiesta di finanziamento né redatto alcun atto;
-il relativo processo instauratosi presso il Tribunale di Castrovillari era terminato con l'assoluzione del Dott. CP_1 in quanto il Giudice non aveva rilevato nella sua condotta gli artifizi o raggiri previsti dal reato di truffa ex art. 640 c.p. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'On. Tribunale di Castrovillari adito, contraris reictis, accertare, dichiarare e riconoscere che il Dott. non ha adempiuto CP_1 all'incarico professionale conferito e sottoscritto dalle parti e conseguentemente condannarlo alla restituzione della somma indebitamente ricevuta a titolo di compenso di € 30.000,00, nonché alle somme per asserite spese per come specificate e ammontanti ad € 79.560,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non, oltre il danno di perdita di chance, da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con condanna alle spese del giudizio.”
2. Il Dott. pur correttamente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*****************************
2 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34947). Sempre in linea di principio è opportuno premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poichè a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui esso viene acquisito. È stato ulteriormente precisato che le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicchè il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/09/2022, n. 27680): ne consegue che nel caso in disamina non potrà prescindersi dal supporto probatorio fornito dagli atti delle indagini condotte nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 1659/2011 scaturito a seguito della denuncia-querela sporta dal sig. nei confronti del Dott. Parte_1
Controparte_1
Tanto premesso e procedendo nella disamina del caso concreto, va fin da subito rilevato che l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa azionata può dirsi provata. Lo stesso convenuto interrogato dall'Ufficiala di P.G. Maresciallo Parte_2 aveva in sostanza confermato di essersi visto conferito dalla odierna parte attrice un mandato professionale avente ad oggetto l'ottenimento di un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 (v. verbale di interrogatorio del 20.2.2012). Tale circostanza risulta poi corroborata dalla documentazione prodotta dalla parte attrice concernente l'avvio della suddetta pratica, comprensiva della scrittura con cui il sig. aveva concesso al Dott. di prestare garanzia per la Parte_1 CP_1 fideiussione intestata al per l'importo pari a € 380.000,00 a valere Parte_1 sul finanziamento prot. 012569 del M.C.C.
3 Ulteriore conferma proviene dalle dichiarazioni del testimone sig. Tes_1
, escusso il 22.9.2023, il quale, anch'egli titolare di una attività di produzione
[...] di pane e derivati, ha confermato di essere stato presente nel 2008 nello studio del Dott. quando quest'ultimo lo aveva convocato insieme al sig. CP_1 [...]
per esprimere la sua disponibilità a istruire e avviare una pratica di Parte_1 finanziamento per le rispettive attività. Anche l'escussione dell'altro teste di parte attrice, l'Ing. ha Testimone_2 fornito un'ulteriore riscontro circa l'esistenza dell'incarico per cui è causa. Detto teste ha confermato che nel mese di aprile 2010 il Dott. aveva CP_1 chiesto al sig. una perizia tecnica redatta da un ingegnere per velocizzare Parte_1 la pratica di finanziamento e la stessa nell'immediatezza era stata redatta dallo studio di cui egli è amministratore, vale a dire la Asee Engineering Consulting. Ed in effetti vi è in atti anche il preventivo redatto da tale società per la redazione della menzionata perizia. La parte attrice ha altresì dimostrato per tabulas di avere corrisposto al convenuto diverse somme a titolo di corrispettivo per tale incarico, di cui € 10.000,00 a mezzo di vaglia postali (di cui uno intestato a tale sig.ra che il Persona_2 convenuto dinanzi alla PG ha dichiarato essere una collaboratrice del proprio studio che aveva ricevuto per suo conto un vaglia da parte del sig. ) ed € Parte_1
9.000,00 a mezzo assegno bancario n 5018698297. Vi è pure prova del fatto che € 11.000,00 erano stai corrisposti al Dott. in CP_1 contanti: si vedano le sommarie informazioni testimoniali rese dal sig. Tes_3
presso la Stazione dei Carabinieri di San Gregorio d'Ippona in cui costui il
[...]
25.2.2012 aveva dichiarato di avere consegnato nelle mani del Dott. per CP_1 conto del sig. la somma di € 11.000,00 in banconote da € 50,00. Parte_1
La parte attrice ha quindi allegato che, nonostante ciò e malgrado le rassicurazioni ricevute dal convenuto in ordine all'avanzamento della pratica, costui non aveva inviato alcuna richiesta di finanziamento ed era quindi rimasto totalmente inadempiente al contratto d'opera intellettuale. Il Dott. non costituendosi in giudizio non ha fornito prova di aver Controparte_1 adempiuto integralmente la propria obbligazione, né sono emersi elementi che conducano a ritenere il suo inadempimento giustificato da cause ad esso non imputabili. Tale pacifico inadempimento può considerarsi di non scarsa importanza, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda articolata dalle società attrice che, nell'esercizio del potere-dovere rimesso al giudice, può essere qualificata come una azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. In materia di risoluzione contrattuale non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata
4 esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/01/2012, n.409). Ebbene si consideri che il convenuto, nonostante le cospicue somme ricevute a titolo di compenso, ha del tutto omesso di adempiere il mandato professionale. Non vi è infatti alcuna prova del fatto che il professionista abbia quantomeno terminato l'istruttoria della pratica in questione. Va altresì tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dal conferimento dell'incarico (avvenuto nel 2008) e quindi del lungo protrarsi dell'inerzia del commercialista.
3.1. Quanto alle conseguenze patrimoniali della risoluzione, l'attore ha chiesto innanzitutto la condanna di controparte a rifondere le somme già corrisposte al professionista. Come noto, “Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2018, n.6911; Cassazione civile sez. II, 14/09/2004, n.18518). Il convenuto va quindi condannato alla restituzione in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t., dell'importo di € Parte_1
30.000,00, maggiorato degli interessi legali dalla presente domanda al saldo effettivo.
3.2. In ordine alle richieste risarcitorie avanzate dalla parte attrice, si osserva quanto segue. Il danno patrimoniale di € 79.560,00, che l'istante assume di avere subito per gli investimenti effettuati con la sicurezza che a breve avrebbe ottenuto il finanziamento, non può essere risarcito non essendo stata fornita adeguata dimostrazione dell'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e tale perdita patrimoniale. Non vi è prova, tra l'altro, del fatto che il Dott. avesse invitato o consigliato CP_1 la società a spendere denaro per ampliare le proprie risorse fornendo al contempo ampia garanzia circa il fatto che dette somme sarebbero state recuperate a fronte della certa erogazione del finanziamento. Considerazioni di analogo tenore possono essere svolte in ordine al preteso danno da perdita di chance.
5 In tal caso la parte attrice avrebbe dovuto provare la concreta sussistenza della possibilità di ottenere l'anelato finanziamento. Pur tuttavia sul punto la domanda si palesa carente già in punto di allegazione in quanto la parte non ha operato alcun concreto riferimento alle caratteristiche dell'impresa in rapporto ai requisiti richiesti dalla normativa in tema di finanziamenti garantiti dal fondo per le PMI;
né ha dimostrato di avere già ottenuto in passato ovvero in seguito con l'aiuto di altri professionisti un analogo finanziamento. In altri termini non è stato dimostrato che, ove il professionista non avesse commesso le denunciate omissioni, con un sufficiente grado di certezza il finanziamento sarebbe stato ottenuto. Per tali motivi la domanda attorea va in parte qua disattesa.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio (commisurato in base al decisum). Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione le domande proposte dalla
[...]
in persona del l.r.p.t.; Parte_1
DICHIARA risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento di il Controparte_1 contratto di prestazione d'opera intellettuale indicato in motivazione e per l'effetto
DA
6 alla restituzione, in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t., della complessiva somma di € 30.000,00
[...] per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla presente domanda al saldo effettivo;
DA al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.299,23, di cui € 799,23 per esborsi, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 07/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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