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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1244/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013487329000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013487329000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SH RI ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER e della REGIONE CALABRIA, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tasse auto 2019 e 2021, chiedendone l'annullamento, in relazione alle tasse auto 2019, per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto ed intervenuta prescrizione e, con riferimento alle tasse auto 2021, per difetto del presupposto impositivo (perdita del possesso del veicolo dal provvedimento di sequestro del 2020, seguito da confisca).
Si è opposta ADER, mentre la REGIONE ha invocato la cessazione della materiale del contendere in relazione al 2019 e, per un veicolo, anche al 2021, mentre ha chiesto il rigetto per l'altro veicolo con riferimento all'annualità 2021.
Con memoria illustrativa, parte ricorrente, pur eccependo la tardività della costituzione della regione, ha preso atto dello sgravio parziale, insistendo per il rigetto in relazione al veicolo residuo in relazione al
2021 per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, preliminarmente va evidenziato che la tardività della costituzione della REGIONE CALABRIA è priva di conseguenze in quanto la predetta resistente non ha formulato eccezioni in senso stretto né prodotto documenti rilevanti, a parte il provvedimento di sgravio riconosciuto dalla stessa ricorrente.
Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle tasse auto 2019
(per l'unico veicolo considerato) e 2021 limitatamente al veicolo Targa_1 in quanto precedentemente sottoposto a sequestro e confisca amministrativa.
Il ricorso deve, invece essere rigettato con riferimento alle tasse auto 2021 relative al veicolo Targa_2
Invero, il ricorso circoscriveva espressamente le eccezioni di omessa notifica dell'atto presupposto e di prescrizione all'annualità 2019, sicché non possono considerarsi estese anche al 2021.
La formulazione dell'eccezione di prescrizione in relazione al 2021 soltanto in sede di memoria illustrativa
è tardiva ed inammissibile.
Il rigetto parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle tasse auto 2019 ed alle tasse auto
2021 limitatamente al veicolo targato Targa_1 Rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1244/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013487329000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013487329000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SH RI ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER e della REGIONE CALABRIA, avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tasse auto 2019 e 2021, chiedendone l'annullamento, in relazione alle tasse auto 2019, per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto ed intervenuta prescrizione e, con riferimento alle tasse auto 2021, per difetto del presupposto impositivo (perdita del possesso del veicolo dal provvedimento di sequestro del 2020, seguito da confisca).
Si è opposta ADER, mentre la REGIONE ha invocato la cessazione della materiale del contendere in relazione al 2019 e, per un veicolo, anche al 2021, mentre ha chiesto il rigetto per l'altro veicolo con riferimento all'annualità 2021.
Con memoria illustrativa, parte ricorrente, pur eccependo la tardività della costituzione della regione, ha preso atto dello sgravio parziale, insistendo per il rigetto in relazione al veicolo residuo in relazione al
2021 per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, preliminarmente va evidenziato che la tardività della costituzione della REGIONE CALABRIA è priva di conseguenze in quanto la predetta resistente non ha formulato eccezioni in senso stretto né prodotto documenti rilevanti, a parte il provvedimento di sgravio riconosciuto dalla stessa ricorrente.
Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle tasse auto 2019
(per l'unico veicolo considerato) e 2021 limitatamente al veicolo Targa_1 in quanto precedentemente sottoposto a sequestro e confisca amministrativa.
Il ricorso deve, invece essere rigettato con riferimento alle tasse auto 2021 relative al veicolo Targa_2
Invero, il ricorso circoscriveva espressamente le eccezioni di omessa notifica dell'atto presupposto e di prescrizione all'annualità 2019, sicché non possono considerarsi estese anche al 2021.
La formulazione dell'eccezione di prescrizione in relazione al 2021 soltanto in sede di memoria illustrativa
è tardiva ed inammissibile.
Il rigetto parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle tasse auto 2019 ed alle tasse auto
2021 limitatamente al veicolo targato Targa_1 Rigetta nel resto. Compensa le spese di giudizio.