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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1657/2025 R.G. promossa
[...]
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio dall'avv.to Mariarosa Balladore, con domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via Verdi n. 14, in forza di procura alle liti unita al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in CP_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Raffaella Mario, con domicilio eletto presso il suo studio in
1 Comelico Superiore (BL), via Largo IX Febbraio n. 4, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 591/2025 del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 25 luglio 2025 e notificata in pari data, rimesso in decisione all'udienza del 10 novembre 2025 sostituita dal deposto di note scritte.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In parziale riforma della sentenza impugnata n. 591/2025 emessa dal Tribunale di
Rovigo il 23.7.2025, depositata il 25.7.2025 e notificata in pari data, statuire l'obbligo di di corrispondere in favore della signora CP_1 Parte_1
assegno divorzile di euro 1.200,00.= mensili, annualmente rivalutabile
[...] secondo gli aggiornamenti ISTAT. Condannare alla rifusione delle CP_1 spese del primo grado del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado del giudizio. In via istruttoria subordinata, si ripropongono le conclusioni istruttorie del primo grado del giudizio. Si chiede l'ammissione della dedotta prova per interpello e testi sulle circostanze non ammesse di cui ai capitoli da 3) a 40) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, da intendersi quivi ritrascritte precedute dall'espressione vero che, con i testi ivi indicati. Si chiede sia disposta indagine della Guardia di Finanza diretta ad accertare la veridicità di costi aziendali, in particolare i costi aziendali dell'esercizio 2024 e degli anni precedenti e, in particolare, i costi di gestione dell'attività, come ad esempio del figlio apprendista che è, invero, superiore al costo di un ordinario dipendente apprendista, dichiarati dalla società della quale è Controparte_2 CP_1 socio al 95 %, e come si evincono dal bilancio al 31.12.2023 ex adverso prodotto e dalla dichiarazione IVA e dalle dichiarazioni dei redditi acquisite. Si chiede il
2 rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale che l'attore avesse a riproporre per le ragioni indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc e, in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla riprova con i testi ivi indicati”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
“In via principale, nel merito, siano rigettate tutte e domande formulate dalla signora nel proprio atto di appello perché infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n.
591/2025 del Tribunale di Rovigo. In ogni caso, sia condannata la signora
[...]
alla rifusione delle spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come Parte_1 per legge. In via istruttoria, si contestano tutte le istanze istruttorie avversarie, reiterate in grado di appello, perché inammissibili, esplorative e comunque irrilevanti, essendo già state vagliate dal Tribunale. Nelle denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria e/o che ogni accertamento, anche di natura contabile e/o tributaria, sia disposto anche nei confronti della signora ”. Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza definitiva n. 591/2025, pubblicata in data 25 luglio 2025 e notificata in pari data, il Tribunale di Rovigo, già pronunciata con sentenza parziale n. 221/2024 lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e CP_1
il 25 gennaio 2001, rigettando per inammissibilità la Parte_1 domanda del ricorrente circa l'obbligo da imporsi alla ex moglie convenuta di versare direttamente alla figlia maggiorenne l'assegno di mantenimento e Per_1 le spese straordinarie, onerava il ricorrente medesimo a versare CP_1 direttamente alla figlia l'assegno mensile rivalutabile di euro 500,00.=, oltre al rimborso integrale delle spese straordinarie, a titolo di suo mantenimento, mentre
3 accoglieva nel merito, pur nel minore importo rivalutabile di euro 600,00.= mensili, la domanda riconvenzionale proposta da onde Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile preteso per l'importo mensile maggiore di euro 1.200,00.=, così compensando integralmente le spese di lite.
Nel dettaglio, nato il [...], evocando in giudizio CP_1
, nata il [...], allegava che dall'unione erano nati Parte_1
i figli e , rispettivamente il 18 agosto 2000 e l'11 novembre Per_2 Per_1
2004, entrambi maggiorenni ed il primo anche economicamente autosufficiente, e di essersi consensualmente separato dalla moglie secondo le condizioni omologate con decreto di data 29 gennaio 2013. Il ricorrente rammentava di essere stato condannato per il reato di concorso in associazione di tipo mafioso, dapprima essendo sottoposto nel 2012 alla misura cautelare della custodia in carcere e, a seguire, domiciliare, avendo la vicenda messo fine al rapporto matrimoniale, disgregazione familiare regolata consensualmente, così come già rammentato.
affermava che, scontata la pena, aveva ricominciato con CP_1 difficoltà a ricostruirsi un ambito lavorativo, anche in ragione dell'aiuto della sua compagna, convivente in Este presso immobile detenuto in locazione per canone mensile di euro 450,00.=, corrisposto in uno alla stessa. Il ricorrente precisava di avere costituito certa con il figlio maggiore in qualità di Controparte_2 Per_2 accomandante ed anche assunto quale dipendente, percependo lo stesso una retribuzione mensile di euro 1.400,00.= raggiungendo così la sua indipendenza economica. Quanto alla figlia , ne affermava la dipendenza Per_1 CP_1 economica dai genitori, essendo la stessa ancora studentessa, pur maggiorenne, e vivendo ella, unitamente al fratello, in appartamento detenuto in locazione sito in
Rovigo, con contratto intestato alla madre per un canone mensile di euro 560,00.= in realtà corrisposto dallo stesso che aggiungeva di essersi sempre fatto CP_1 carico, appena reso possibile dal nuovo lavoro, delle spese straordinarie per i figli.
4 Il ricorrente asseriva che, nonostante la redditività della nuova impresa, era stato gravato del pagamento della somma di oltre euro 100.000,00.= per il pagamento delle spese processuali relative al giudizio penale rammentato, e che la convenuta, abile al lavoro, dopo la separazione aveva sempre provveduto al suo mantenimento mediante lavori saltuari, percependo al momento dell'introduzione del giudizio di divorzio il reddito di cittadinanza ed iniziato una stabile relazione con un nuovo compagno convivente, nonché avendo ella sempre percepito l'assegno unico.
Sulla scorta di dette allegazioni, chiedeva, oltre che lo CP_1 scioglimento del vincolo matrimoniale, di essere onerato al mantenimento della figlia , continuando a versare direttamente alla stessa il canone di Per_1 locazione e le altre sue spese di carattere straordinario;
che la convenuta
[...] fosse onerata al mantenimento della figlia pagando tutte le utenze Controparte_3 dell'alloggio medesimo e provvedendo a tutte le sue altre necessità ordinarie di vitto e vestiario;
che venisse acclarata l'autosufficienza economica della moglie, escludendosi ogni suo diritto economico da vantare in ragione del divorzio.
Costituendosi in giudizio, , contestando le pretese e le Parte_1 allegazioni di controparte, precisava che, sin dall'epoca del loro matrimonio, i coniugi avevano sempre lavorato entrambi, il marito come agente di commercio e lei come responsabile di filiale per certa , percependo uno stipendio Parte_2 annuo di circa euro 20.000,00.=, lavoro che, a sua detta, aveva dovuto lasciare in ragione della pretesa di controparte a che ella dovesse seguire, con lavoro casalingo, il primogenito appena nato e quindi la secondogenita, ben potendo le risorse ritratte dall'agenzia di commercio mantenere senza problemi la famiglia.
La convenuta rappresentava che, dopo l'arresto del marito e non avendo più potuto rientrare nel mercato del lavoro, si sarebbe trovata sola a gestire l'educazione e la cura dei figli minori, senza disporre delle necessarie risorse economiche, e subendo nel 2012 anche la vendita l'asta della casa acquistata dalla
5 famiglia, potendo disporre unicamente di lavori precari, con retribuzioni assai modeste, collocandosi in detto contesto gli accordi di separazione, e quindi trovando nel tempo sistemazione, dapprima in appartamenti concessi in comodato da conoscenti ed amici e, quindi, in appartamenti condotti in locazione, nonché ottenendo il sostegno economico dei propri familiari.
, dava atto che, a seguito della ricostituzione della Parte_1 attività lavorativa del marito, il medesimo aveva preso ad aiutarla, contribuendo alle spese dei traslochi, agli acuisti del mobilio, provvedendo a corrispondere il canone di locazione per l'unità abitativa di residenza sua e della figlia , Per_1 concorrendo agli approvvigionamenti di alimentari e alle spese di abbigliamento e personali dei figli. La convenuta precisava che, una volta avviata la nuova attività di impresa, il ricorrente aveva iniziato a ritrarre da essa rilevati redditi, come attestato dalle sue notevoli spese sostenute per i figli, reddito netto ritenuto pari ad euro 5.800,00.= mensili, con spese di alloggio in locazione suddivise con la sua nuova compagna, come dovevano considerarsi suddivise con altri venti imputati le spese processuali del giudizio penale. Da parte sua, Parte_1 riaffermava le sue precarie condizioni economiche, avendo ella percepito negli ultimi anni redditi lordi non superiori ad euro 9.069,00.= e per importi anche di gran lunga inferiori, nonché non avendo in attualità lavoro e, quindi, percependo il solo reddito di cittadinanza per mensili euro 280,00.=, non essendo in grado di reperire occupazione, considerata la sua età e le sue inabilitanti condizioni di salute. La resistente, negava l'asserita convivenza e relazione stabile con nuovo compagno.
Ciò premesso, la convenuta, affermava l'obbligo di controparte di contribuire al mantenimento di , seco convivente e maggiorenne non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, chiedendo le fosse corrisposto a detto titolo l'assegno mensile rivalutabile di euro 1.000,00.=, oltre al rimborso integrale delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia.
6 Essendo incomparabilmente più elevati i redditi del marito rispetto ai propri,
chiedeva, in via riconvenzionale, che il ricorrente fosse Parte_1 onerato a corrisponderle l'assegno divorzile quantificato nell'importo mensile rivalutabile di euro 1.200,00.=, considerata la durata di ventidue anni del matrimonio;
la sua impossibilità di avviare una carriera lavorativa e le sue precarie condizioni economiche, secondo la funzione assistenziale dell'assegno; avendo ella rinunciato alla sua attività di lavoro per seguire i figli per volontà del marito, secondo la funzione perequativa dell'assegno medesimo.
All'esito della escussione della prova testimoniale nei limiti ammessi, con la sentenza definitiva oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Rovigo statuiva secondo quanto già accennato, dando preliminarmente atto che, nel corso del giudizio, la resistente aveva rinunciato ad ottenere il contributo per il mantenimento della figlia , non più convivente. Per_1
Nel dettaglio, il primo Giudice evidenziava che le condizioni economiche del ricorrente dovessero considerarsi certamente migliori rispetto a quelle della convenuta, posto che egli ritraeva dalla sua attività di impresa redditi netti annui rilevanti, vivendo il medesimo la nuova compagna, anch'ella percettrice di reddito mensile di euro 800,00.=, con cui contribuire alle spese relative alla loro abitazione;
posto che l'affermato peggioramento della situazione reddituale nel corso del 2023, anche a seguito del costo sostenuto per l'assunzione del figlio, doveva reputarsi in parte compensato dal venire meno del pagamento del canone di locazione per l'alloggio della moglie;
posto che quest'ultima era disoccupata percipiente il solo reddito di cittadinanza e non risultando la sua stabile convivenza con un nuovo compagno.
Ciò premesso, il Tribunale, in punto mantenimento dei figli, affermava la pacifica autosufficienza di ed il fatto che fosse accertato come , Per_2 Per_1 maggiorenne e economicamente non autosufficiente, non vivesse più né con la madre né con il padre ma che ella si fosse trasferita con il fratello in immobile
7 condotto in locazione, chiedendo la stessa, intervenuta in giudizio, a che l'assegno di mantenimento ad ella dovuto fosse posto a carico del padre con pagamento direttamente in suo favore, non essendo più nessuno dei genitori legittimato a pretendere a che l'altro fosse tenuto a detto mantenimento, legittimazione invece spettane alla sola figlia maggiorenne non convivente. Sulla scorta di dette considerazioni, il primo Giudice riteneva significativo che in corso di causa Per_3
avesse rinunciato alla domanda di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia, dovendosi nel contempo dichiarare l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, della analoga pretesa azionata da onde CP_1 ottenere la condanna della moglie del pagamento diretto a del suo Per_1 mantenimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale della resistente circa il riconoscimento in suo favore dell'assegno di divorzio, il Tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di riconoscimento dell'assegno in funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, evidenziava che il ricorrente non avesse fornito prova convincente che la moglie avesse intrapreso uno stabile legame affettivo con altra persona, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, non potendosi dire che l'assegno in questione non fosse dovuto nella sua componente assistenziale. Inoltre, il primo Giudice evidenziava la ricorrenza del presupposto dalla rilevante disparità economica tra i coniugi, essendo deteriore la condizione della convenuta;
riteneva che la stessa avesse dato prova delle rinunce di carriera lavorativa fatte in costanza di convivenza matrimoniale, come concordate con i marito;
che fosse anche provato l'apporto dato da Parte_1
alla formazione ed al reddito del ricorrente, considerato che egli, dopo
[...] avere scontato la pena, aveva potuto riattivare la sua attività lavorativa grazie al gravoso impegno nella cura e gestione dei figli di cui si era sobbarcata la moglie.
Ritenuta la possibilità di riconoscere l'assegno di divorzio nella sua dimensione perequativa, il Tribunale, in ogni caso, riteneva di attribuirlo anche nella sua
8 componente assistenziale, viste le condizioni di bisogno della resistente, la sua impossibilità di reperire attività lavorativa tale da garantirle una esistenza dignitosa, vista la sua età e considerati i suoi problemi di salute.
Nel commisurare l'importo dell'assegno in euro 600,00.= mensili, oltre rivalutazione, il primo Giudice considerava la durata del matrimonio e evidenziava che la somma in questione non potesse essere superiore all'assegno di mantenimento fissato in euro 700,00.= mensili in corso di causa.
, insistendo per il riconoscimento dell'assegno di Parte_1 divorzio per l'importo maggiore rivalutabile di euro 1.200,00.= mensili, ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza in questione, articolando due motivi di gravame: il primo avente ad oggetto la quantificazione dell'assegno di divorzio, ritenuta errata per difetto, ed il secondo avente ad oggetto la ritenuta scorretta integrale compensazione delle spese di lite.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che la quantificazione dell'assegno nel limitato importo di euro 600,00.= mensili, non avrebbe tenuto conto dell'enorme differenza di reddito esistente tra le parti e, in particolare, del reddito netto annuo dell'appellato di circa euro 70.000,00.=, secondo le sue stesse dichiarazioni e come accertato dallo stesso Tribunale. A detta dell'appellante, il rilevante divario reddituale delle parti avrebbe dovuto indurre correttamente il primo Giudice a determinare l'assegno per importo assai maggiore, tanto più in ragione anche della sopraggiunta indipendenza economica di verso la quale non sarebbe stato più tenuto al Per_1 CP_1 mantenimento. A conferma della illogicità della determinazione dell'assegno,
ha evidenziato che in sede di provvedimenti provvisori Parte_1 detto assegno era stato determinato in euro 400,00.= mensili, proprio sulla scorta del fatto che l'obbligato stesse pagando il canone di locazione dell'immobile condotto dall'appellante per euro 600,00.= mensili, tanto che una volta cessato detto obbligo l'assegno provvisorio era stato portato ad euro 700,00.= mensili,
9 come da provvedimento emesso in data 29 febbraio 2024, così essendo ingiustificata la riduzione operata con la sentenza definitiva, in difetto di elementi sopravvenuti diversi e considerato che l'obbligato si era liberato del pagamento del canone, con conseguente miglioramento delle sue condizioni economiche. Sotto il profilo della funzione perequativa del riconosciuto assegno, Parte_1 ha censurato la quantificazione operata dal Tribunale che, a sua detta, non avrebbe attributo alle sue rinunce di carriera lavorativa il concreto loro valore da compensare, cosicché ove detta carriera, che all'epoca le garantiva un reddito annuo netto di euro 20.000,00.=, fosse proseguita ella avrebbe potuto ritrarre del suo lavoro un reddito mensile ed un trattamento pensionistico quantomeno di euro
1.500,00.= mensili a cui commisurare la quantificazione dell'assegno divorzile.
Sotto il profilo della funzione assistenziale del riconosciuto assegno, l'appellante ha lamentato che il Tribunale correttamente avrebbe dovuto riconoscerle importo maggiore, considerate le sue condizioni economiche assolutamente deteriori e la sua impossibilità di migliorarle in ragione dell'età e delle condizioni di salute, con documentata riduzione del 74 % della capacità lavorativa. A detta dell'impugnante l'importo di euro 600,00.= mensili sarebbe del tutto insufficiente a garantirle una esistenza dignitosa, in quanto appena bastevole al pagamento delle spese di locazione ed utenze.
Con il secondo motivo di gravame, , chiedendo la Parte_1 condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado a CP_1 prescindere dalla fondatezza del motivo di impugnazione già illustrato, ha censurato la statuizione del Tribunale relativa alla compensazione delle spese di lite per affermata soccombenza reciproca. L'appellante ha lamentato che erroneamente il primo Giudice avrebbe valutato le parti reciprocamente soccombenti, mancando una valutazione complessiva dell'esito del giudizio in relazione alle domande proposte, posto che la pretesa di onerare la controparte del pagamento del mantenimento della figlia maggiorenne era stata rinunciata per
10 sopravvenuto difetto di legittimazione e non per sua erronea originaria proposizione;
posto che la pretesa dell'ex marito di onerarla del mantenimento di era stata dal medesimo mantenuta e rigettata in rito;
posto che la sua Per_1 domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio era stata accolta, nonostante l'opposizione di controparte, da reputarsi in ogni caso soccombente.
Trasmessi gli atti del giudizio al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento, si è costituito nella presente sede chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria e la conferma della sentenza appellata.
*****
1 – Va preliminarmente chiarito che l'oggetto del presente giudizio di gravame è unicamente la quantificazione dell'assegno di divorzio riconosciuto dal Tribunale in favore dell'appellante , posto che nel Parte_1 CP_1 richiedere la conferma della sentenza di prime cure, non ha in alcun modo ed a sua volta sollevato censure alla stessa in riferimento i capi relativi al riconoscimento del diritto in questione, sia sotto il profilo perequativo e compensativo, sia sotto il profilo assistenziale. In altre parole, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellante, secondo la quantificazione riconosciuta dal Tribunale, deve reputarsi passato in giudicato, essendo ancora sub judice, in forza del gravame, unicamente la maggiore pretesa di quantificazione dell'assegno in questione eventualmente da riconoscere in favore di . Detta precisazione appare Parte_1 necessaria al fine di escludere l'ammissibilità nella presente sede di giudizio di ogni questione riproposta dall'appellato che sia rilevante, non al CP_1 fine del rigetto del gravame, ma rilevante in ordine al riconoscimento stesso del diritto all'assegno divorzile, secondo la quantificazione operata del Tribunale.
Così, va esclusa l'ammissibilità del riesame, quale circostanza ostativa al
11 riconoscimento del diritto vantato da secondo insegnamento Parte_1 della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3645/2023), dell'allegata convivenza dell'appellante con nuovo compagno, quale relazione stabile, volta alla reciproca assistenza morale e materiale. Analogamente, ove riproposta dall'appellato al fine di escludere il diritto all'assegno nella sua funzione perequativa, non può essere oggetto di riesame la questione secondo cui il reddito ritratto dalla sua attuale attività di impresa, attività iniziata pacificamente in tempo successivo alla cessazione del rapporto di convivenza tra le parti, avendo perduto CP_1 ogni suo reddito derivante dal lavoro precedente il periodo di sua detenzione, non sarebbe in rapporto causale con la scelta fatta dai coniugi a che la moglie lasciasse il suo impiego per dedicarsi alla famiglia e alla cura dei figli, così non avendo ella contribuito alla costituzione della ricchezza attuali dell'appellato medesimo.
Infine, ove riproposta al fine di esclude il diritto all'assegno in funzione assistenziale, non può essere oggetto di riesame la questione secondo cui
[...]
non si troverebbe nella condizione di bisogno, avendo mantenuto Parte_1 capacità lavorativa tale da poterle garantire reddito dignitoso. Di converso, debbono essere oggetto di valutazione tutti gli elementi di fatto oggetto di prova e tutti i profili di diritto al fine di stabilire il corretto ammontare dell'assegno in discussione, sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello compensativo, entrambi riconosciuti dal Tribunale con sentenza che sul punto è divenuta definitiva.
2 – Venendo ad esaminare il primo motivo di appello, è primariamente opportuno verificare se la quantificazione dell'assegno a fini assistenziali per l'importo mensile rivalutabile di euro 600,00.= possa reputarsi corretta, alla luce del principio in ragione del quale detta imprescindibile finalità risulta confermata dalla constatazione che in tutte le ipotesi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto neppure le condizioni per valorizzare la ricordata funzione perequativa e compensativa, è perché il coniuge richiedente evidentemente si trova
12 in condizioni di autosufficienza economica (Cass. n. 6386/2019 e Cass. n.
21234/2019). Va, poi, evidenziato, secondo quanto già evidenziato dal primo
Giudice, che la funzione dell'assegno divorzile non è quella di garantire al coniuge richiedente che si trovi in condizioni economiche deteriori il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, posto che lo scioglimento del vincolo matrimoniale fa venire meno il dovere di assistenza materiale che, invece, si mantiene in caso di separazione. La funzione assistenziale dell'assegno è volta a garantire al coniuge debole unicamente una vita autonoma dignitosa, seppure non ai limiti della mera sussistenza, ove il richiedente si trovi in condizioni di non potersi procurare mezzi economici per garantirsi detta autonoma esistenza (Cass.
n. 13420/2023). Così, ai fini meramente assistenziali, la rilevante sperequazione di reddito tra il coniuge onerato del pagamento dell'assegno ed il beneficiario in condizione deteriore opera come prerequisito essenziale per riconoscere l'assegno, ma non rileva in sé al fine della sua quantificazione, condizionata più propriamente dalla finalità assistenziale medesima e dalle esigenze di vita dignitosa del richiedente, non operando in altre parole il principio di proporzionalità che, invece, assume pregnanza per determinare l'assegno dovuto in sede di separazione.
2.1 – Nel caso di specie, deve osservarsi che la stessa odierna appellante, fin dal primo grado di giudizio, ha evidenziato che nel corso degli anni successivi alla disgregazione della famiglia ed a causa della detenzione del marito, ha svolto attività lavorativa, pur precaria, che le ha garantito redditi seppure limitati e comprovati in circa 3.363,00.= netti nel 2019, in circa euro 5.379,00.= netti nel
2020, di circa euro 7.983,00.= netti nel 2021 e di circa euro 5.800,00.= netti nel
2022, con una media di circa euro 470,00.0.= mensili, a cui aggiungere, secondo quanto allegato in atti l'erogazione del reddito di cittadinanza percepito per euro
280,00.= mensili, mentre non emerge che la stessa non benefici più di interventi di sostegno di tal fatta. La circostanza che abbia affermato di Parte_1 essere attualmente senza lavoro, non è elemento sufficiente al fine dell'aumento
13 dell'assegno divorzile con funzione assistenziale, posto che deve essere valorizzata la circostanza che la stessa, seppure in modo precario ha sempre svolto attività lavorativa, capacità questa che non può essere smentita solamente dall'età e dai problemi di salute che non sono tali da impedirle ogni occupazione, visto che la stessa si è sempre impegnata sotto detto profilo e considerato che è stata accertata una riduzione della sua capacità lavorativa del solo 40 %. Così, l'assegno riconosciuto a fini assistenziali per l'importo mensile di euro 600,00.= può reputarsi congruo se assommato agli altri introiti che l'appellante ha dimostrato di potere percepire impegnandosi in attività lavorative, pur precarie e non a tempo pieno, pur considerando le spese di alloggio per l'importo mensile di euro
600,00.= che la stessa deve sostenere per l'abitazione in cui vive e che l'ex marito non provvede più a saldare. Considerando, dunque, le necessità di vita di
[...]
, anche se non limitate alla mera sua sussistenza, può concludersi Parte_1 che non può dirsi erronea la quantificazione dell'assegno operata dal Tribunale sotto il profilo della sua funzione assistenziale.
3 – Diversamente si deve opinare in ordine alla quantificazione dell'assegno avendo riguardo alla sua funzione compensativa. In punto, vanno considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a
Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno in discussione, superandosi così l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della
14 quantificazione dell'assegno. Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedasi anche Cass. n. 5603/2020). Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al medesimo una
15 autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa). In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970 (Cass. n. 29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. n. 21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
3.1 – Per quanto già detto circa il definitivo ed irrevocabile accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio preteso da
[...]
anche ai fini perequativi, va sottolineato come sia necessario Parte_1 prendere le mosse dal fatto che è stato appurato che, nel corso della convivenza, i coniugi hanno concordato di condurre il loro menage di vita in modo che l'appellante, dopo la nascita del primo figlio già prima della celebrazione del matrimonio, lasciasse la sua attività lavorativa per dedicarsi pienamente alla cura della prole e della famiglia, continuando a lavorare unicamente l'odierno appellato.
In punto, la produzione già nel corso del giudizio di prime cure dell'estratto conto contributivo dell'appellante attesta che, fino al gennaio dell'anno 2000, ovvero lo stesso anno di nascita del primogenito delle parti, lavorava Parte_1 presso certa , percependo negli ultimi quattro anni una retribuzione Parte_2 annua tra euro 19.000,00.= ed euro 22.000,00.= circa, ovvero di circa 1.500,00.= euro mensili in media, retribuzione alla quale l'appellante ha rinunciato per scelta
16 condivisa con l'allora marito, così rinunciando anche al corrispondente trattamento pensionistico, cosicché è indubitabile che l'appellante si ritrovi in una condizione economica deteriore proprio in ragione della scelta concordemente fatta dai coniugi. Detta condizione deteriore, in forza degli insegnanti della giurisprudenza di legittimità già richiamati, deve essere compensata in ragione del richiamato principio di solidarietà che deve condurre al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Così, considerando le capacità lavorativa residuata in capo all'appellante, come già evidenziata, e gli esborsi che la stessa deve sostenere, oltre all'età della richiedente che non potrà a lungo continuare a svolgere lavori, seppure precari, e alla rinuncia alle sue prospettive di reddito, anche future, avendo con tali rinunce contribuito alla realizzazione della vita familiare, nonché considerata la durata del matrimonio, appare congruo determinare l'importo dell'assegno di divorzio nella somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 1.000,00.= mensili.
3.2 – Inoltre, l'importo indicato è pienamente giustificato dallo squilibrio economico attualmente esistente tra le parti. In effetti, dalle dichiarazioni fiscali dimesse in atti, emerge che come già appurato dal Tribunale e non CP_1 oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellato, ha percepito nell'anno 2019 un reddito netto, ritratto dalla sua attività di impresa, di euro 42.917,00.=, un reddito netto annuo di euro 61.896,00.= per il 2020, un reddito netto di euro
70.196,00.= nell'anno 2021, un reddito netto di euro 68.715,00.= per l'anno 2022 ed un reddito netto annuo di euro 57.475,00= per il 2023, redditi di impresa per quest'ultimo anno ridotti presumibilmente per il costo derivante dal pagamento di euro 1.400,00.= mensili a titolo di retribuzione del figlio , assunto a far Per_2 data dall'ottobre 2022. Prendendo, dunque, in considerazione il minore reddito da ultimo rammentato, si deduce che l'appellato disponga, oltre che di una cospicua
17 capacità imprenditoriale e lavorativa, anche di proventi derivanti dalla sua attività di circa euro 4.800,00.= mensili, evidenziandosi, peraltro che lo stesso non provvede più a pagare i canoni di locazione dell'immobile in cui vive l'ex moglie che, di conseguenza di detto pagamento è gravata, come già rammentato. Peraltro, benché in ragione della domanda proposta dalla figlia onde ottenere dal Per_1 padre il versamento di quanto dovutole a titolo di contributo al mantenimento,
l'appellato sia tenuto per provvedimento del Tribunale al versamento mensile di euro 500,00.=, oltre al rimborso delle spese straordinarie, si deve considerare che è emerso nel corso della causa ed in forza dalla deposizione testimoniale di Tes_1 che la sorella avrebbe cominciato a lavorare presso un bar percependo uno
[...] stipendio, non potendosi più ritenere ella ad integrale carico del padre. Anche ove non si possa sostenere la piena indipendenza economica della figlia, non può negarsi che il padre avrebbe la possibilità di pretendere una riduzione dell'assegno impostogli. Lo stesso canone di locazione dell'immobile in cui vivono i figli maggiorenni delle parti non è affatto giustificato che sia pagato dall'odierno appellato, vista la piena autonomia economica del figlio maggiore. Ai fini che interessano, deve essere valorizzata anche la circostanza che la spesa che l'appellato allega di dovere sostenere per l'alloggio in locazione in cui vive, per l'importo di euro 450,00.=, non può reputarsi fatto dirimente al fine di escludere la rilevante disparità economica esistente tra le parti, posto che l'appellato convive con la nuova compagna a cui il contratto di locazione è intestato e che dispone di proprio reddito, avendo ella una propria attività lavorativa. Infine, non può rilevare al fine di escludere la disparità reddituale già evidenziata e, quindi, la determinazione dell'assegno di divorzio secondo l'importo già indicato, il fatto che l'onerato sia gravato da pregressi debiti tributari o per recupero di spese di giustizia, in ragione del mancato versamento delle imposte o per la commissione di reati, dipendendo detto indebitamento dalle condotte inadempienti o illecite dell'appellato.
18 3.3 – Infine, la determinazione dell'assegno nell'importo maggiore rispetto a quello statuito dal Tribunale non è impedita dal fatto che in sede di separazione consensuale non fosse previsto un assegno di mantenimento per Parte_1
, posto che all'epoca è pacifico che non disponeva di alcun
[...] CP_1 reddito o patrimonio, visto il suo stato di detenzione. Parimenti non è ostativo il fatto che, nel corso del giudizio di divorzio di prime cure e prima della adozione della sentenza di scioglimento del vincolo a mezzo di sentenza non definitiva, il
Giudice abbia disposto in via provvisoria l'attribuzione di un assegno di mantenimento di importo inferiore a quello da riconoscersi a titolo di assegno divorzile. In effetti, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento è intervenuta nel corso del giudizio in via del tutto provvisoria, in attesa della determinazione dell'assegno divorzile, riconoscibile solo dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Così, nel caso che occupa il riconoscimento dell'assegno di mantenimento non può reputarsi, nella sua quantificazione, espressione del principio volto a garantire alla coniuge svantaggiata il Parte_1 tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza, tenore di vita che l'assegno divorzile non ha la funzione di assicurare, neppure nella sua componente compensativa.
4 – Per quanto sinora motivato, la sentenza del Tribunale di Rovigo deve essere parzialmente riformata, dovendosi riconoscere all'appellante l'assegno di divorzio pari al maggiore importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 1.000,00.=.
Conseguentemente, l'esito complessivo del giudizio vede soccombente l'appellato che, in prime cure, si era opposto al riconoscimento di detto CP_1 assegno e, nella presente fase di gravame, si è opposto al riconoscimento di importo maggiore, soccombenza che nel giudizio dinanzi al Tribunale doveva reputarsi correttamente in capo all'odierno appellato anche in riferimento alla sua pretesa, giudicata inammissibile per difetto di legittimazione, di onerare controparte del versamento del contributo di mantenimento per la figlia . Per_1
19 Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno liquidate, tenuto conto che il giudizio ha visto quale questione sostanzialmente controversa l'assegno divorzile, vanno liquidate secondo quanto disposto dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazione ed integrazioni, dandosi applicazione per la determinazione del valore della causa all'art. 13 comma 1 cpc (argomentando da Cass. n.
14365/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n.
591/2025, pubblicata il 25 luglio 2025, che per il resto si conferma, così provvede:
1. dispone che, con decorrenza dalla declaratoria di scioglimento del matrimonio,
l'appellato corrisponda all'appellante , a CP_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile ed entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 1.000,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante CP_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro 98,00.= per esborsi ed Parte_1 euro 5.077,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di primo grado, nonché in euro 147,00.= per esborsi ed euro 2.977,00.= per compensi professionali, quanto al presente grado di appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio di data 11 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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