Ordinanza collegiale 2 dicembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02825/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2025, proposto da
ST Di AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Leo e Francesco Lanatà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola del Giglio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Il Giglio S.r.l. e NG AP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, co. 4, della l.n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. della l.n. 241/1990 in data 29.7.2025 a mezzo PEC dal ricorrente al Comune di Isola del Giglio, sopra meglio individuato, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente;
nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con riserva espressa di motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di accertamento,
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 29.7.2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 9 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. IO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che la società ricorrente ha chiesto l’annullamento e/o accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della l.n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa dal ricorrente al Comune di Isola del Giglio, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente;
che a seguito della camera di consiglio del 2 dicembre 2025 e con ordinanza n. 1955/2025 questo Tribunale ha chiesto al Comune di Isola del Giglio di “ acquisire una relazione dalla quale sia possibile desumere lo stato dei luoghi e i manufatti confinanti e le relative proprietà ”, adempimento poi posto in essere dallo stesso Comune;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione e precisamente con la memoria del 9 marzo 2026 la società ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso, in conseguenza dell’avvenuta trasmissione della documentazione richiesta, affermando che “ tali sopravvenienze in fatto ed in diritto hanno dunque soddisfatto le pretese del Sig. Di AM, così determinando la sostanziale cessazione della materia del contendere ” e chiedendo la condanna alle spese dell’Amministrazione in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che, nel contempo, in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale il Comune di Isola del Giglio va condannato al pagamento delle spese di lite, in ragione del fatto che il ricorso sarebbe risultato fondato stante il fatto che la documentazione richiesta era finalizzata a verificare l’esistenza di titoli edilizi che avrebbero potuto incidere sui lavori di manutenzione che la società ricorrente intende realizzare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Isola del Giglio al pagamento delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, per la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
IO IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IC | RI IA |
IL SEGRETARIO