Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13899/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, alla odierna udienza di discussione, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13899 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Colella, in sostituzione dell'avv. Sergio Martoscia, ed elettivamente dom.ta presso il suo studio sito in Napoli, alla via Epomeo n.
85, come da procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Pane, presso il cui studio sito in Napoli alla via
F. Caracciolo n. 11, elett.te domicilia, come da procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n°36123/2021 emessa il 03/12/2021, con cui quest'ultimo rigettava il suo ricorso avverso i seguenti verbali di contravvenzione al codice della strada per violazione dell'art 7 co 14 in
GC 703 SP, accedeva nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto:
1. verbale di accertamento n.014591/T/21 elevato il 14 aprile 2021 ore 18.38
- VARCO 2 notificato il 30 giugno 2021;
2. verbale di accertamento n.014722/T/21 elevato il 15 aprile 2021 ore 19.02 -
VARCO 3 notificato il 30 giugno 2021;
3. verbale di accertamento n.014824/T/21 elevato il 16 aprile 2021 ore 19.42 -
VARCO 3 notificato il 30 giugno 2021;
4. verbale di accertamento n.015569/T/21 elevato il 20 aprile 2021 ore 19.23 -
VARCO 2 notificato il 2 luglio 2021;
5. verbale di accertamento n.017322/T/21 elevato il 29 aprile 2021 ore 18.25 -
VARCO 3 notificato il 14 luglio 2021
In primo grado, l'appellante formulava i seguenti motivi di opposizione: 1) Inosservanza della distanza minima del segnale;
2) Assenza dell'elemento soggettivo;
3) Omessa indicazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dei transiti;
4) Omessa indicazione del controllo periodico;
5)
Omessa dichiarazione di conformità.
Si costituiva il a mezzo di funzionario delegato, Controparte_1 contestando l'avverso e dedotto in giudizio dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il Giudice di prime cure ritenendo non fondati i motivi di ricorso sopra esposti, come anticipato, rigettava il ricorso.
Interposto appello, la ricorrente censurava la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui costui aveva ritenuto sufficientemente ed adeguatamente segnalata la ZTL nonché per aver omesso di valutare il motivo concernente l'assenza dell'elemento soggettivo, insistendo in ogni caso, per la valutazione unitaria delle violazioni commesse. Pertanto, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, previo accoglimento dei seguenti motivi di gravame:
1. inosservanza della distanza minima del segnale;
2. assenza dell'elemento soggettivo.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto in giudizio Controparte_1 dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, e convertito il rito (v. ord. 02/12/2024), la causa veniva rinviata alla data odierna per la discussione del ricorso.
- 2 - Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza non espressamente impugnato e relativo al rigetto del motivo concernente l'omessa indicazione del controllo periodico dell'apparecchiatura utilizzata per accertare le infrazioni;
mentre risultano non reiterati i motivi relativi all'omessa indicazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dei transiti ed all'omessa dichiarazione di conformità.
Ciò posto, va evidenziato, in prima battuta, che in tema di distribuzione degli oneri probatori tra le parti non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento della Corte di Cassazione, la quale in più occasioni ha ribadito che “in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi Cass. civ., sez. II,
09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I, 21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez.
II, 05/05/2016, n. 9033).
Orbene, venendo ad esaminare il primo motivo d'appello, l'appellante ha sostenuto che, dalla documentazione fotografica prodotta e presente in atti, a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure nella decisione gravata, si evincerebbe l'esistenza nell'area di Corso Umberto I di due segnaletiche verticali, non luminose, posizionate su un'aiuola e su una rotatoria, l'una di fronte all'altra, a pochissimi metri di distanza, e che tale ubicazione genererebbe confusione nell'automobilista che non avrebbe immediata percezione del varco inducendolo in errore.
Giova, invero, rammentare, ai fini della percezione della segnaletica stradale, che l'art 79 reg. att. Cds non prescrive una distanza minima obbligatoria, ma solo indicativa (cfr. art 79 co 3 Reg. att. Cds “Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti (…) Altre strade m. 50 (segnali di pericolo) m. 80 (segnali di prescrizione)”). Tanto chiarito, per ciò che concerne la visibilità della segnaletica contestata, l'appellante non si è minimamente preoccupata di allegare e provare, con precisione, in che modo il posizionamento della segnaletica potesse indurre in errore gli automobilisti, laddove dai fotogrammi in atti è possibile evincere che essa era perfettamente visibile senza ostacoli nei dintorni che ne potessero impedire la visuale. Ancora, la dedotta mancanza
- 3 - di idonea illuminazione della segnaletica di cui si discute non è fondata.
Infatti, i segnali stradali “devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno” (art. 79, comma 5, del regolamento), ma ciò non impone che debbano essere dotati di luce propria, posto che la visibilità notturna “può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza” (art. 79, comma 6, del regolamento). Quest'ultima “è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole” (ancora art. 79, comma 6). Pertanto, l'appellante avrebbe dovuto spiegare per quale motivo il segnale non era “idoneamente illuminato”.
Quanto al secondo motivo concernete la sussistenza della buona fede dell'appellante, sebbene effettivamente non esaminato dal Giudice di prime cure, va rilevato che l'errore di fatto esclude la responsabilità amministrativa soltanto quando sia inevitabile (cfr. art. 3, comma 2, della legge n. 689 del
1981). Come puntualizzato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 20219 del 31/07/2018). Nel caso in esame, l'appellante non ha dedotto elementi specifici da cui desumere che la segnaletica contestata potesse ingenerare in lei un erroneo convincimento sulla liceità della condotta tenuta. Né, in tal senso, è utile sul piano probatorio il comunicato stampa prodotto in atti in quanto di evidente contenuto politico e non tecnico-amministrativo.
Infine, quanto alla richiesta di considerare unitariamente le violazioni contestate, va osservato che, a parte il fatto che le infrazioni sono state commesse in giorni ed orari diversi, l'art 198 co. 2 Cds stabilisce che: “In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, dal canto suo, che: “Il secondo comma dell'art. 198 del codice della strada esclude espressamente l'applicazione della continuazione all'accesso non autorizzato in Ztl, disponendo che in tale ipotesi il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.” (cfr. Cass. civ. sez. II, 18/01/2019,
n.1374); “In tema di molteplici violazioni dell'art. 7, comma 14, c.d.s., per aver transitato in zona a traffico limitato e corsie riservate ai mezzi pubblici
- 4 - in assenza di autorizzazione, non può escludersi aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorre valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite e il fatto che siano state poste in essere sulla stessa strada sia sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate.” (cfr. Cass. civile sez. II,
11/09/2018, n.22028).
È allora agevole desumere dalla legge e dagli orientamenti sopra richiamati che la possibilità di ritenere applicabile il cumulo giuridico, perché di ciò si tratta, sembra dipendere da un apprezzamento delle circostanze concrete che hanno caratterizzato le violazioni contestate. Come, innanzi evidenziato, le violazioni contestate sono state commesse in tempi diversi, sicché sarebbe una forzatura del dato letterale del testo di legge (art 198 co 2 Cds) nonché dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, considerare le violazioni commesse come un unicum.
Dalle su esposte argomentazioni, discende, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, attesa la semplicità delle questioni trattate, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia.
Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il
30/1/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza 36123/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli;
b) Condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in € 332 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge.
È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma
- 5 - quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli, il 12/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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